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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 30/06/2025, n. 166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 166 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
Il Tribunale di Ascoli Piceno, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Alessandra Panichi Pres.
Dott.ssa Rita De Angelis Giudice Rel.
Dott.ssa Enza Foti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in primo grado iscritta al n. 1275/2024 R.G.V.G. promossa con ricorso depositato in data 11/12/2024 da
, nato il [...] in [...] ed ivi residente in [...]
Fabriano n. 43, C.F. , e nata il [...] a C.F._1 Parte_2
San Benedetto del Tronto (AP) e residente a [...], C.F.
, entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Piero Cantalamessa C.F._2 del Foro di Ascoli Piceno
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL P.M. che in data 27/12/2024 ha espresso parere favorevole
OGGETTO: omologa separazione consensuale dei coniugi e successiva cessazione degli effetti civili del matrimonio. CONCLUSIONI
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da ricorso
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 11/12/2024 i ricorrenti sulla premessa che:
- in data 25/09/2011 avevano contratto matrimonio con rito concordatario in Ascoli
Piceno, scegliendo il regime patrimoniale della separazione dei beni (atto trascritto nei
Registri dello Stato Civile del predetto Comune dell'anno 2011 Atto N. 144 – 2 – A);
- dall'unione coniugale è nata a [...], in data [...], la loro figlia Persona_1
oggi di anni 12, che frequenta la scuola media S. Pertini di Spinetoli (AP);
[...]
- il matrimonio, inizialmente improntato su reciproci sentimenti di affetto e di amore, nonché di stima e rispetto, si è deteriorato a causa di incompatibilità ed intolleranza della comunione morale, spirituale e materiale;
- i ricorrenti, pertanto, hanno deciso consensualmente di chiedere congiuntamente e cumulativamente la separazione e la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio;
- per quanto riguarda le condizioni economiche e patrimoniali, il sig. Parte_1
attualmente percepisce dall'Inps l'Indennità di disoccupazione NASPI di circa €
1.200,00 mensili, mentre la sig.ra esercita attività di commercio Parte_2
(edicolante) con un reddito mensile di circa € 1.000,00; tutto ciò premesso, i ricorrenti chiedevano, previa nomina del Giudice relatore e fissazione di udienza per la comparizione dei coniugi dinanzi allo stesso, che fosse omologata la separazione tra essi ricorrenti alle seguenti
CONDIZIONI
1) I coniugi vivranno separati, con reciproco rispetto e con facoltà per entrambi di fissare altrove la propria residenza;
2) L'abitazione coniugale sita in Spinetoli (AP), Via delle Scuole n. 4, di cui la sig.ra
è comproprietaria insieme alla sua famiglia, viene assegnata alla stessa Parte_2
sig.ra con tutti gli arredi e mobili ivi esistenti;
Parte_2 3) La figlia minore , pur restando affidata ad entrambi i genitori, Persona_1
vivrà con la madre presso l'abitazione famigliare sita in Spinetoli (AP), Via delle
Scuole n. 4, con facoltà per il padre sig. di poterla vedere e tenere Parte_1
con sé quando lo vorrà ed in qualsiasi momento, ovviamente tenendo conto delle sue esigenze scolastiche ed educative, e sempre previo avviso alla madre;
In ogni caso la figlia minore trascorrerà con il padre i fine Persona_2
settimana alterni (dalle ore 15,00 del sabato fino alle ore 20,00 della domenica), nonché
15 giorni durante il periodo estivo, e alternativamente durante le feste natalizie il periodo dal 24 al 29 dicembre o dal 30 dicembre al 04 gennaio.
4) Il sig. corrisponderà alla moglie sig.ra per il Parte_1 Parte_2
contributo di mantenimento della figlia minore , entro il giorno Persona_1
25 di ogni mese, la somma mensile di € 250,00 relativamente al periodo in cui il sig.
percepirà l'indennità di disoccupazione ed € 400,00 mensili da Parte_1
rivalutare annualmente secondo gli indici Istat a partire dal 1° Gennaio del prossimo anno;
5) Entrambi i coniugi contribuiranno in parti uguali a tutte le spese straordinarie
(mediche, scolastiche, educative, ricreative, ecc.) della figlia minore Persona_1
da concordare preventivamente;
[...]
6) I beni e gli effetti personali sono già stati divisi ed assegnati di comune accordo tra i coniugi;
7) I coniugi ricorrenti si impegnano e si obbligano reciprocamente a dare il proprio consenso al fine del rilascio di autorizzazioni per recarsi all'estero.
I ricorrenti chiedevano, altresì, che, decorsi i termini di legge, fosse pronunciata anche la successiva sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle stesse condizioni della separazione.
Il Presidente del Tribunale nominava se stesso quale Giudice relatore e fissava per il giorno 26/03/2025 l'udienza di comparizione delle parti dinanzi a sé, disponendo sostituirsi detta udienza con il deposito di note scritte. In data 21/03/2025, stante il prossimo trasferimento del Presidente relatore, tale udienza veniva differita d'ufficio al giorno 11/06/2025; successivamente, a seguito del predetto trasferimento del dott. Luigi Cirillo, veniva designato, quale Giudice relatore del presente procedimento, il magistrato dott.ssa Rita De Angelis.
Acquisite le note scritte in sostituzione dell'udienza dell'11/06/2025, nonché il parere del P.M. in sede, il Giudice relatore rimetteva la causa in decisione dinanzi al Collegio.
La domanda di separazione consensuale è fondata e merita pertanto accoglimento. I coniugi hanno confermato che la convivenza tra loro è ormai divenuta intollerabile, tanto che essi hanno vissuto separati di fatto già da diverso tempo.
Sussistono, pertanto, le condizioni di legge per una pronuncia di separazione personale.
Le condizioni della separazione concordemente stabilite tra le parti nei termini sopra riportati appaiono adeguate a tutelare i rispettivi interessi delle parti stesse e quelli della figlia minore.
La pronuncia sulle spese di lite, considerato il carattere non definitivo della presente sentenza, viene rimandata al momento della pronuncia della sentenza definitiva sulla domanda di divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta tra le parti come in epigrafe indicate, così provvede:
1) Omologa la separazione consensuale tra i coniugi ricorrenti alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, come sopra riportate e trascritte;
2) manda la Cancelleria del Tribunale di Ascoli Piceno di trasmettere copia della presente sentenza, quando sia passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di Ascoli Piceno per le annotazioni e le altre incombenze di cui al D.P.R.
3.11.2000 n. 396, in quanto il matrimonio è stato trascritto nei Registri dello Stato
Civile del predetto Comune dell'anno 2011 Atto N. 144 – 2 – A;
3) dispone come da separata ordinanza per il prosieguo del giudizio sull'ulteriore domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio pure proposta dalle parti;
4) spese di lite al definitivo. Così deciso ad Ascoli Piceno nella camera di consiglio del giorno 30/6/2025
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Rita De Angelis Dott.ssa Alessandra Panichi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
Il Tribunale di Ascoli Piceno, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Alessandra Panichi Pres.
Dott.ssa Rita De Angelis Giudice Rel.
Dott.ssa Enza Foti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in primo grado iscritta al n. 1275/2024 R.G.V.G. promossa con ricorso depositato in data 11/12/2024 da
, nato il [...] in [...] ed ivi residente in [...]
Fabriano n. 43, C.F. , e nata il [...] a C.F._1 Parte_2
San Benedetto del Tronto (AP) e residente a [...], C.F.
, entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Piero Cantalamessa C.F._2 del Foro di Ascoli Piceno
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL P.M. che in data 27/12/2024 ha espresso parere favorevole
OGGETTO: omologa separazione consensuale dei coniugi e successiva cessazione degli effetti civili del matrimonio. CONCLUSIONI
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da ricorso
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 11/12/2024 i ricorrenti sulla premessa che:
- in data 25/09/2011 avevano contratto matrimonio con rito concordatario in Ascoli
Piceno, scegliendo il regime patrimoniale della separazione dei beni (atto trascritto nei
Registri dello Stato Civile del predetto Comune dell'anno 2011 Atto N. 144 – 2 – A);
- dall'unione coniugale è nata a [...], in data [...], la loro figlia Persona_1
oggi di anni 12, che frequenta la scuola media S. Pertini di Spinetoli (AP);
[...]
- il matrimonio, inizialmente improntato su reciproci sentimenti di affetto e di amore, nonché di stima e rispetto, si è deteriorato a causa di incompatibilità ed intolleranza della comunione morale, spirituale e materiale;
- i ricorrenti, pertanto, hanno deciso consensualmente di chiedere congiuntamente e cumulativamente la separazione e la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio;
- per quanto riguarda le condizioni economiche e patrimoniali, il sig. Parte_1
attualmente percepisce dall'Inps l'Indennità di disoccupazione NASPI di circa €
1.200,00 mensili, mentre la sig.ra esercita attività di commercio Parte_2
(edicolante) con un reddito mensile di circa € 1.000,00; tutto ciò premesso, i ricorrenti chiedevano, previa nomina del Giudice relatore e fissazione di udienza per la comparizione dei coniugi dinanzi allo stesso, che fosse omologata la separazione tra essi ricorrenti alle seguenti
CONDIZIONI
1) I coniugi vivranno separati, con reciproco rispetto e con facoltà per entrambi di fissare altrove la propria residenza;
2) L'abitazione coniugale sita in Spinetoli (AP), Via delle Scuole n. 4, di cui la sig.ra
è comproprietaria insieme alla sua famiglia, viene assegnata alla stessa Parte_2
sig.ra con tutti gli arredi e mobili ivi esistenti;
Parte_2 3) La figlia minore , pur restando affidata ad entrambi i genitori, Persona_1
vivrà con la madre presso l'abitazione famigliare sita in Spinetoli (AP), Via delle
Scuole n. 4, con facoltà per il padre sig. di poterla vedere e tenere Parte_1
con sé quando lo vorrà ed in qualsiasi momento, ovviamente tenendo conto delle sue esigenze scolastiche ed educative, e sempre previo avviso alla madre;
In ogni caso la figlia minore trascorrerà con il padre i fine Persona_2
settimana alterni (dalle ore 15,00 del sabato fino alle ore 20,00 della domenica), nonché
15 giorni durante il periodo estivo, e alternativamente durante le feste natalizie il periodo dal 24 al 29 dicembre o dal 30 dicembre al 04 gennaio.
4) Il sig. corrisponderà alla moglie sig.ra per il Parte_1 Parte_2
contributo di mantenimento della figlia minore , entro il giorno Persona_1
25 di ogni mese, la somma mensile di € 250,00 relativamente al periodo in cui il sig.
percepirà l'indennità di disoccupazione ed € 400,00 mensili da Parte_1
rivalutare annualmente secondo gli indici Istat a partire dal 1° Gennaio del prossimo anno;
5) Entrambi i coniugi contribuiranno in parti uguali a tutte le spese straordinarie
(mediche, scolastiche, educative, ricreative, ecc.) della figlia minore Persona_1
da concordare preventivamente;
[...]
6) I beni e gli effetti personali sono già stati divisi ed assegnati di comune accordo tra i coniugi;
7) I coniugi ricorrenti si impegnano e si obbligano reciprocamente a dare il proprio consenso al fine del rilascio di autorizzazioni per recarsi all'estero.
I ricorrenti chiedevano, altresì, che, decorsi i termini di legge, fosse pronunciata anche la successiva sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle stesse condizioni della separazione.
Il Presidente del Tribunale nominava se stesso quale Giudice relatore e fissava per il giorno 26/03/2025 l'udienza di comparizione delle parti dinanzi a sé, disponendo sostituirsi detta udienza con il deposito di note scritte. In data 21/03/2025, stante il prossimo trasferimento del Presidente relatore, tale udienza veniva differita d'ufficio al giorno 11/06/2025; successivamente, a seguito del predetto trasferimento del dott. Luigi Cirillo, veniva designato, quale Giudice relatore del presente procedimento, il magistrato dott.ssa Rita De Angelis.
Acquisite le note scritte in sostituzione dell'udienza dell'11/06/2025, nonché il parere del P.M. in sede, il Giudice relatore rimetteva la causa in decisione dinanzi al Collegio.
La domanda di separazione consensuale è fondata e merita pertanto accoglimento. I coniugi hanno confermato che la convivenza tra loro è ormai divenuta intollerabile, tanto che essi hanno vissuto separati di fatto già da diverso tempo.
Sussistono, pertanto, le condizioni di legge per una pronuncia di separazione personale.
Le condizioni della separazione concordemente stabilite tra le parti nei termini sopra riportati appaiono adeguate a tutelare i rispettivi interessi delle parti stesse e quelli della figlia minore.
La pronuncia sulle spese di lite, considerato il carattere non definitivo della presente sentenza, viene rimandata al momento della pronuncia della sentenza definitiva sulla domanda di divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta tra le parti come in epigrafe indicate, così provvede:
1) Omologa la separazione consensuale tra i coniugi ricorrenti alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, come sopra riportate e trascritte;
2) manda la Cancelleria del Tribunale di Ascoli Piceno di trasmettere copia della presente sentenza, quando sia passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di Ascoli Piceno per le annotazioni e le altre incombenze di cui al D.P.R.
3.11.2000 n. 396, in quanto il matrimonio è stato trascritto nei Registri dello Stato
Civile del predetto Comune dell'anno 2011 Atto N. 144 – 2 – A;
3) dispone come da separata ordinanza per il prosieguo del giudizio sull'ulteriore domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio pure proposta dalle parti;
4) spese di lite al definitivo. Così deciso ad Ascoli Piceno nella camera di consiglio del giorno 30/6/2025
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Rita De Angelis Dott.ssa Alessandra Panichi