Articolo 4 della Legge 3 giugno 1949, n. 320
Articolo 3Articolo 5
Versione
10 luglio 1949
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Versione
25 settembre 1962
Art. 4.
La Gazzetta Ufficiale della, Repubblica ed il Foglio annunzi legali della provincia ove risiede l'autorita' giudiziaria competente per territorio, sono obbligati ad eseguire le inserzioni relative ai procedimenti sopra indicati per estratto, senza spesa ed immediatamente dopo la richiesta: tali inserzioni potranno anche essere disposte per elenco mensile per ogni tribunale a cura degli uffici di cancelleria, e cio' in deroga alle prescrizioni dell' art. 728 del Codice di procedura civile in ordine alle pubblicazioni su giornali. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 12 agosto 1962, n. 1332 ha disposto (con l'articolo unico) che "L' articolo 4 della legge 3 giugno 1949, n. 320 , sulla dichiarazione di morte presunta di persona scomparse per fatti dipendenti dalla situazione politico-militare determinatasi tra il 10 giugno 1940 e il 31 dicembre 1945, deve essere interpretato nel senso che la deroga alle prescrizioni del Codice di procedura civile in ordine alla pubblicazione sui giornali si applica sia alla pubblicazione della domanda sia alla pubblicazione della sentenza per dichiarazione di morte presunta."
Entrata in vigore il 25 settembre 1962