TAR Latina, sez. I, sentenza 03/04/2026, n. 365
TAR
Sentenza 3 aprile 2026

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  • Rigettato
    Nullità del provvedimento per eccesso di potere, omessa istruttoria, omessa formazione in contraddittorio del verbale di delimitazione, omessa notifica, illogicità della motivazione, difetto di istruttoria, violazione del giudicato, violazione del principio di partecipazione

    Il Tribunale ha ritenuto irrilevanti le contestazioni sulla natura demaniale del bene, poiché il Comune ha agito nell'esercizio del proprio potere repressivo in tema di abusi edilizi, potere che prescinde dalla natura demaniale del terreno. Ha altresì ritenuto infondate le doglianze relative al difetto di motivazione e istruttoria, poiché l'ordinanza impugnata qualifica puntualmente gli interventi abusivi, indica i titoli abilitativi mancanti e i vincoli sull'area, richiamando espressamente l'atto della Capitaneria di Porto. Inoltre, ha evidenziato che l'ordine di demolizione è un'attività vincolata che non richiede motivazione rafforzata in ordine alle ragioni di pubblico interesse, né una comparazione con gli interessi privati, e che il mero decorso del tempo non sana l'abuso.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per vizio derivato, violazione del principio del contraddittorio, carenza di istruttoria, mancanza dell'atto presupposto, violazione del principio di partecipazione, nullità della motivazione per relationem

    Il Tribunale ha rigettato la doglianza ritenendo irrilevanti le contestazioni sulla natura demaniale del bene e che il potere repressivo in tema di abusi edilizi prescinde dalla natura demaniale del terreno. Ha inoltre ritenuto fondata l'ordinanza di demolizione ai sensi del T.U. 380/2001 e non ex art. 54 del Codice della Navigazione.

  • Rigettato
    Difetto di istruttoria e motivazione, omessa comunicazione di avvio del procedimento

    Il Tribunale ha disatteso la censura relativa alla mancata comunicazione d'avvio del procedimento, richiamando la giurisprudenza consolidata secondo cui l'esercizio del potere repressivo degli abusi edilizi costituisce attività vincolata per la quale non è necessaria tale comunicazione, e che in ogni caso non si perverrebbe all'annullamento dell'atto ai sensi dell'art. 21-octies L. 241/1990. Ha inoltre ritenuto fondata l'ordinanza di demolizione per la sussistenza del presupposto fattuale dell'abuso.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Latina, sez. I, sentenza 03/04/2026, n. 365
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Latina
    Numero : 365
    Data del deposito : 3 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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