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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 23/09/2025, n. 3316 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3316 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Giovanna
Campanile, all'udienza del giorno 23 settembre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nelle forme della trattazione scritta nella causa per controversia in materia di assistenza e previdenza iscritta al n. 1987/2025 del R.G.
promossa da:
Parte 1
rappr. e dif. dagli Avv.ti Giovanni Martellotta e Marinella Mancini;
ricorrente
CONTRO
Controparte_1
rappr. e dif. dall'Avv. Francesca Mastrorilli;
resistente
FATTO E DIRITTO
Si premette che la presente sentenza è redatta ai sensi dell'art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c. e tratterà le sole questioni giuridiche e fattuali ritenute rilevanti ai fini della decisione, in quanto idonee a definire il giudizio, in applicazione del principio c.d. della
"ragione più liquida".
Con comunicazione del 25.10.2024 1 CP 1 convenuto comunicava la sussistenza a suo carico di un indebito di a Parte 1
420,00 derivante dal pagamento della somma importo pari ad euro aaggiuntiva (c.d. quattordicesima) nel corso dell'anno 2022 poiché seguito di verifiche effettuate sui redditi del 2021 la somma risulta non dovuta".
Parte ricorrente sostiene che l'importo della quattordicesima liquidata in suo favore, pari a €uro 420,00, rientra nella fascia dei lavoratori dipendenti con più di 15 anni (e meno di 25) di contributi ed un reddito personale compreso tra i € 10.350,83 ed € 13.633,10;
che il reddito di riferimento per la quattordicesima del 2022,
ai sensi del cit. art. 38, comma 8 del DL 207/2008, è pari alla somma dei redditi da casellario (pensione) del 2022 (Euro 6.890,00) e quelli di diversa natura del 2021 (terreni e fabbricati €uro 3.048,00) ovvero pari a €uro 9.938,00 (6.890,00+3.048,00).
Parte 1 instaura, pertanto, il presente giudizio affinché si accerti l'irripetibilità delle somme erogategli a titolo
di quattordicesima.
L convenuto siCP 1 costituiva ed eccepiva la legittimità
della pretesa avanzata atteso che la ricorrente non avrebbe tenuto
conto nel calcolo dei limiti reddituali utili per il riconoscimento del beneficio il reddito da pensione da IT CI (INVCIV n.
07153820) di cui la stessa è titolare.
Nel merito della questione, l'art 5 della Legge 127/2007 dispone che "Agli effetti delle disposizioni del presente comma, si tiene
conto dei redditi di qualsiasi natura, compresi i redditi esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, ad eccezione sia dei redditi derivanti
dall'assegno per il nucleo familiare ovvero dagli assegni familiari e dall'indennità di accompagnamento, sia del reddito della casa di abitazione, dei trattamenti di fine rapporto comunque denominati e delle competenze arretrate sottoposte a tassazione separata". Dunque, è evidente che nel calcolo dei limiti reddituali utili per il riconoscimento della quattordicesima bisognava tenere conto del reddito da pensione da IT CI (INVCIV n. 07153820) allegato in atti dall Controparte_2 Parte ricorrente con note autorizzate per la presente udienza precisava che "la somma dei redditi esenti computabili (l'indennità di accompagnamento è pacificamente esclusa), come si evince dai
cedolini pensione esibiti da parte resistente, è pari ad € 4.112,47 e non 4.951,18".
Pertanto, ritenuto che sommando ai predetti redditi l'IT
civile (esclusa l'indennità di accompagnamento), il limite reddituale compreso fra € 10.350,83 ed € 13.633,10 viene superato, la domanda
deve essere rigettata.
Resta assorbita ogni altra questione.
non haAttesa la dichiarazione ex art. 152, disp. att. c.p.c.,
luogo la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così
provvede:
rigetta il ricorso;
nulla per le spese.
Bari, 23 settembre 2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Giovanna Campanile
SEZIONE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Giovanna
Campanile, all'udienza del giorno 23 settembre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nelle forme della trattazione scritta nella causa per controversia in materia di assistenza e previdenza iscritta al n. 1987/2025 del R.G.
promossa da:
Parte 1
rappr. e dif. dagli Avv.ti Giovanni Martellotta e Marinella Mancini;
ricorrente
CONTRO
Controparte_1
rappr. e dif. dall'Avv. Francesca Mastrorilli;
resistente
FATTO E DIRITTO
Si premette che la presente sentenza è redatta ai sensi dell'art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c. e tratterà le sole questioni giuridiche e fattuali ritenute rilevanti ai fini della decisione, in quanto idonee a definire il giudizio, in applicazione del principio c.d. della
"ragione più liquida".
Con comunicazione del 25.10.2024 1 CP 1 convenuto comunicava la sussistenza a suo carico di un indebito di a Parte 1
420,00 derivante dal pagamento della somma importo pari ad euro aaggiuntiva (c.d. quattordicesima) nel corso dell'anno 2022 poiché seguito di verifiche effettuate sui redditi del 2021 la somma risulta non dovuta".
Parte ricorrente sostiene che l'importo della quattordicesima liquidata in suo favore, pari a €uro 420,00, rientra nella fascia dei lavoratori dipendenti con più di 15 anni (e meno di 25) di contributi ed un reddito personale compreso tra i € 10.350,83 ed € 13.633,10;
che il reddito di riferimento per la quattordicesima del 2022,
ai sensi del cit. art. 38, comma 8 del DL 207/2008, è pari alla somma dei redditi da casellario (pensione) del 2022 (Euro 6.890,00) e quelli di diversa natura del 2021 (terreni e fabbricati €uro 3.048,00) ovvero pari a €uro 9.938,00 (6.890,00+3.048,00).
Parte 1 instaura, pertanto, il presente giudizio affinché si accerti l'irripetibilità delle somme erogategli a titolo
di quattordicesima.
L convenuto siCP 1 costituiva ed eccepiva la legittimità
della pretesa avanzata atteso che la ricorrente non avrebbe tenuto
conto nel calcolo dei limiti reddituali utili per il riconoscimento del beneficio il reddito da pensione da IT CI (INVCIV n.
07153820) di cui la stessa è titolare.
Nel merito della questione, l'art 5 della Legge 127/2007 dispone che "Agli effetti delle disposizioni del presente comma, si tiene
conto dei redditi di qualsiasi natura, compresi i redditi esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, ad eccezione sia dei redditi derivanti
dall'assegno per il nucleo familiare ovvero dagli assegni familiari e dall'indennità di accompagnamento, sia del reddito della casa di abitazione, dei trattamenti di fine rapporto comunque denominati e delle competenze arretrate sottoposte a tassazione separata". Dunque, è evidente che nel calcolo dei limiti reddituali utili per il riconoscimento della quattordicesima bisognava tenere conto del reddito da pensione da IT CI (INVCIV n. 07153820) allegato in atti dall Controparte_2 Parte ricorrente con note autorizzate per la presente udienza precisava che "la somma dei redditi esenti computabili (l'indennità di accompagnamento è pacificamente esclusa), come si evince dai
cedolini pensione esibiti da parte resistente, è pari ad € 4.112,47 e non 4.951,18".
Pertanto, ritenuto che sommando ai predetti redditi l'IT
civile (esclusa l'indennità di accompagnamento), il limite reddituale compreso fra € 10.350,83 ed € 13.633,10 viene superato, la domanda
deve essere rigettata.
Resta assorbita ogni altra questione.
non haAttesa la dichiarazione ex art. 152, disp. att. c.p.c.,
luogo la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così
provvede:
rigetta il ricorso;
nulla per le spese.
Bari, 23 settembre 2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Giovanna Campanile