Sentenza 6 giugno 2022
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza 06/06/2022, n. 946 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 946 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 06/06/2022
N. 00946/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01361/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1361 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Enrico Colazzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Salute, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, ex lege , dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, presso la medesima per legge domiciliato;
per l'ottemperanza
al giudicato formatosi sulla sentenza n. 1530/2018 pubblicata dalla Corte di Appello di Lecce, Sezione Lavoro, in data 19.12.2018.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Salute;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 maggio 2022 il dott. Andrea Vitucci e udito l’avv. E. Colazzo per la parte ricorrente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1) Dagli atti di causa emerge quanto segue.
1.1) La Corte di Appello di Lecce, con sentenza n.1530/2018 del 19.12.2018, ormai definitiva, in accoglimento dell’appello della ricorrente, ha:
- dichiarato « il diritto di -OMISSIS- al conseguimento dell’indennizzo di cui alla legge n. 210/1992 oltre interessi legali a decorrere dal 1/4/2013 »;
- ha condannato « il Ministero della Salute – Dipartimento Qualità – ai conseguenti adempimenti ».
1.2) La sentenza veniva ritualmente notificata con formula esecutiva al Ministero presso la sede reale (con notifica perfezionatasi il 24 gennaio 2020).
1.3) Trascorso il termine di cui all’art. 14 D. L. n. 669/1996 conv. in L. n. 30/1997, parte ricorrente notificava (in data 7 ottobre 2021) il gravame in esame, con cui si chiede, in particolare, l’ottemperanza al giudicato per quanto concerne il pagamento del riconosciuto indennizzo.
2) Tanto premesso in fatto, osserva il Collegio quanto segue.
2.1) Deve essere sancito l’obbligo del Ministero della Salute di procedere all’esecuzione della sentenza della Corte di Appello di Lecce n. 1530/2018 del 19.12.2018, provvedendo agli adempimenti e ai pagamenti conseguenti al riconoscimento, in favore della ricorrente, « dell’indennizzo di cui alla legge n. 210/1992 oltre interessi legali a decorrere dal 1/4/2013 », il tutto se e nella misura sia ancora dovuto e anche mediante emissione di ordine di pagamento in conto sospeso ai sensi dell’art. 14, comma 2, D.L. n. 669/1996 cit.
2.2) Ai fini dell’adempimento si assegna il termine di 90 giorni dalla comunicazione/notificazione della presente sentenza.
2.3) In caso di ulteriore inadempimento si nomina, quale commissario ad acta , il Direttore generale p.t. della Direzione Generale della vigilanza sugli enti e della sicurezza delle cure presso il Ministero della Salute, senza maturare alcun diritto al compenso e con facoltà di delega, con assegnazione dell’ulteriore termine di 90 giorni per provvedere.
3) Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia di Lecce, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini e per gli effetti di cui in motivazione.
Condanna il Ministero della Salute al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese di lite, che si liquidano in euro 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 24 maggio 2022 con l'intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Andrea Vitucci, Primo Referendario, Estensore
Nino Dello Preite, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Andrea Vitucci | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.