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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 06/11/2025, n. 1574 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1574 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ragusa
Sezione Civile
N. R.G. 72 2021
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Alessandro
La Vecchia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento in epigrafe, promosso da Parte_1
(c.f. ), con l'avv. CARDONA GIUSEPPE, BONALUME PAOLO, P.IVA_1
; Controparte_1 Controparte_2
attore contro
(c.f. ), con l'avv. GAROFALO STEFANO;
Controparte_3 P.IVA_2
convenuto avente ad oggetto: Cessione dei crediti emessa a seguito di discussione della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. svoltasi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.
Le parti hanno concluso come da rispettive note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO ha convenuto in giudizio il Parte_1 Controparte_3
chiedendone la condanna al pagamento della somma di € 1.336.152,11, oltre accessori, in relazione a crediti derivanti da forniture di energia elettrica effettuate dalla società Hera Comm S.r.l., successivamente ceduti pro soluto alla parte attrice.
Oltre al predetto importo per sorte capitale, l'attrice ha chiesto la condanna del a pagarle anche: gli interessi moratori maturati e maturandi, determinati CP_3
nella misura degli interessi legali di mora ex artt. 2 e 5 D.Lgs. 231/2002, con decorrenza differenziata a seconda delle fatture;
gli interessi anatocistici sugli interessi moratori scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c.; l'importo forfettario di € 29.560,00 ex art. 6 D.Lgs. 231/2002, pari a € 40 per ciascuna delle
739 fatture;
in via subordinata, dell'indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c., pari all'ammontare delle fatture, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Il ha chiesto il rigetto della domanda. Controparte_3
***
Nel corso del giudizio è emersa la pacifica circostanza che tutte le fatture azionate in questo giudizio erano già state azionate con ricorso monitorio e sono quindi oggetto del decreto ingiuntivo n. 1329/2018 di questo Tribunale, ormai definitivo.
In particolare, tale circostanza è stata dedotta dal Comune di con l'istanza CP_3
del 2.4.2025 e non è stata contestata dall'attrice, che anzi ha manifestato l'intenzione di rinunciare agli atti (rinuncia che non è stata accettata dalla controparte).
È dunque pacifico che la domanda svolta in questo giudizio sia coperta dal giudicato formatosi sul d.i. 1329/2018: deve quindi dichiararsi l'inammissibilità della domanda con conseguente pronuncia sulle spese.
Per quanto detto, non v'è ragione di concedere ulteriori rinvii per trattative relative ad altri rapporti tra le stesse parti, come richiesto dall'attrice.
La domanda risarcitoria formulata dal è tardiva e quindi inammissibile;
né CP_3
è configurabile una responsabilità ex art. 96 c.p.c. dell'attrice perché il CP_3
avrebbe potuto evitare il danno avvedendosi della duplicazione, avendo già ricevuto la notifica del precedente decreto ingiuntivo. Il rigetto di tali domande non incide sulla valutazione di soccombenza stante la loro assoluta marginalità nell'economia complessiva del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale:
- dichiara inammissibile la domanda di Parte_1
- dichiara inammissibile la domanda risarcitoria del CP_3
- rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. del CP_3
- condanna a rifondere al le Parte_1 Controparte_3
spese di lite, liquidate in € 20.000 oltre iva cpa rimborso spese forfetario al
15%.
Ragusa, 06/11/2025.
Il Giudice
(Dott. Alessandro La Vecchia)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ragusa
Sezione Civile
N. R.G. 72 2021
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Alessandro
La Vecchia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento in epigrafe, promosso da Parte_1
(c.f. ), con l'avv. CARDONA GIUSEPPE, BONALUME PAOLO, P.IVA_1
; Controparte_1 Controparte_2
attore contro
(c.f. ), con l'avv. GAROFALO STEFANO;
Controparte_3 P.IVA_2
convenuto avente ad oggetto: Cessione dei crediti emessa a seguito di discussione della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. svoltasi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.
Le parti hanno concluso come da rispettive note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO ha convenuto in giudizio il Parte_1 Controparte_3
chiedendone la condanna al pagamento della somma di € 1.336.152,11, oltre accessori, in relazione a crediti derivanti da forniture di energia elettrica effettuate dalla società Hera Comm S.r.l., successivamente ceduti pro soluto alla parte attrice.
Oltre al predetto importo per sorte capitale, l'attrice ha chiesto la condanna del a pagarle anche: gli interessi moratori maturati e maturandi, determinati CP_3
nella misura degli interessi legali di mora ex artt. 2 e 5 D.Lgs. 231/2002, con decorrenza differenziata a seconda delle fatture;
gli interessi anatocistici sugli interessi moratori scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c.; l'importo forfettario di € 29.560,00 ex art. 6 D.Lgs. 231/2002, pari a € 40 per ciascuna delle
739 fatture;
in via subordinata, dell'indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c., pari all'ammontare delle fatture, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Il ha chiesto il rigetto della domanda. Controparte_3
***
Nel corso del giudizio è emersa la pacifica circostanza che tutte le fatture azionate in questo giudizio erano già state azionate con ricorso monitorio e sono quindi oggetto del decreto ingiuntivo n. 1329/2018 di questo Tribunale, ormai definitivo.
In particolare, tale circostanza è stata dedotta dal Comune di con l'istanza CP_3
del 2.4.2025 e non è stata contestata dall'attrice, che anzi ha manifestato l'intenzione di rinunciare agli atti (rinuncia che non è stata accettata dalla controparte).
È dunque pacifico che la domanda svolta in questo giudizio sia coperta dal giudicato formatosi sul d.i. 1329/2018: deve quindi dichiararsi l'inammissibilità della domanda con conseguente pronuncia sulle spese.
Per quanto detto, non v'è ragione di concedere ulteriori rinvii per trattative relative ad altri rapporti tra le stesse parti, come richiesto dall'attrice.
La domanda risarcitoria formulata dal è tardiva e quindi inammissibile;
né CP_3
è configurabile una responsabilità ex art. 96 c.p.c. dell'attrice perché il CP_3
avrebbe potuto evitare il danno avvedendosi della duplicazione, avendo già ricevuto la notifica del precedente decreto ingiuntivo. Il rigetto di tali domande non incide sulla valutazione di soccombenza stante la loro assoluta marginalità nell'economia complessiva del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale:
- dichiara inammissibile la domanda di Parte_1
- dichiara inammissibile la domanda risarcitoria del CP_3
- rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. del CP_3
- condanna a rifondere al le Parte_1 Controparte_3
spese di lite, liquidate in € 20.000 oltre iva cpa rimborso spese forfetario al
15%.
Ragusa, 06/11/2025.
Il Giudice
(Dott. Alessandro La Vecchia)