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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 29/09/2025, n. 1349 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1349 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale di Treviso, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice dott. Leonardo Bianco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 2333/2024 R.G., promossa da
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA LOUIS Parte_1 C.F._1
ARMSTRONG N. 27/B 80147 NAPOLI, presso l'AVV. BUCCIERO MASSIMO che lo rappresenta e difende per procura allegata all' atto di citazione in appello;
- appellante -
contro
quale Impresa designata per il Fondo di Garanzia Vittime della Controparte_1
Strada per la Regione Campania (C.F. ), elettivamente domiciliata in VIALE AN- P.IVA_1
TONIO GRAMSCI N. 19 80122 NAPOLI, presso l'AVV FERRARO FRANCESCO che la rappre-
senta e difende per procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
- appellata -
causa trattenuta per la decisione sulle seguenti conclusioni delle parti:
Per l'appellante : Parte_1
«1) accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in totale ri-
forma della sentenza n.197/2024 emessa dall'Ufficio del Giudice di Pace di Treviso, accertare e
dichiarare completamente infondata e meritevole di rigetto l'opposizione all'esecuzione, proposta
dalla FGVS nella procedura esecutiva rg. 2488/2016, pendente innanzi al Tri- Controparte_1
bunale di Treviso;
1 2) accertare e dichiarare che il sig. è ancora creditore nei confronti della Parte_1 [...]
FGVS, in virtù del titolo esecutivo azionato n. 4058/2016, della residua somma di € Controparte_1
266,84, pari alla differenza tra la somma preventivamente pignorata (€ 626,84) e la somma mate-
rialmente ricevuta (€ 360,00) e, per l'effetto, condannare la FGVS al pagamento, Controparte_1
in favore del sig. , della suddetta somma di € 266,84, oltre interessi legali dal Parte_1
31.03.2016 al soddisfo;
3) concedere congruo termine al sig. per procedere alla riassunzione della indi- Parte_1
cata procedura esecutiva rg. 2488/2016, attualmente sospesa, ed emettere tutti gli ulteriori opportuni
e conseguenziali provvedimenti;
4) condannare la F.G.V.S. al pagamento delle spese vive e dei compensi per Controparte_1
l'attività giudiziale svolta nel doppio grado di giudizio, con attribuzione, ex art.93 c.p.c., in favore
del sottoscritto avvocato Massimo Bucciero anticipatario, oltre rimborso spese generali nella misura
del 15% sui compensi liquidati, nonché oltre Iva e Cpa come per legge.
In via istruttoria l'avv. Bucciero chiede di essere autorizzato al deposito in cancelleria della propria
produzione di 1° grado in formato cartaceo (relativa alla sola fase svoltasi innanzi al G.d.P. Napoli,
dichiaratosi poi incompetente), in quanto la scannerizzazione di alcuni documenti presenti al suo
interno potrebbe essere di scarsa qualità, tale da non consentire all'On.le Tribunale adito di decidere
serenamente sul contenuto dell'atto di appello proposto».
Per l'appellata Controparte_1
«In via pregiudiziale:
1. dichiarare immediatamente inammissibile l'appello proposto, privo di probabilità di accoglimento
e quindi inabile a passare al vaglio del preliminare esame di fondatezza del gravame proposto, per
tutti i gravi, fondati e rilevanti motivi esposti nel corpo del presente atto;
In via principale:
2. rigettare l'appello proposto per assoluta inconsistenza ed assenza di argomentazioni logico-giu-
ridiche sottese al gravame, per tutte le gravi, fondate e rilevanti argomentazioni di cui al corpo del
2 presente atto;
3. condannare parte appellante alla refusione in favore di in persona del Controparte_1
l.r.p.t., delle spese e competenze di questo grado di giudizio, oltre IVA, CPA e Spese Generali ex L.P.,
per tutti i gravi, fondati e rilevanti motivi esposti nel corpo del presente atto;
4. condannare parte avversa ai sensi dell'art. 96 c.p.c.».
§ § §
MOTIVI DELLA DECISIONE
, con atto di citazione ritualmente notificato a in qualità di Parte_1 Controparte_1
impresa designata del Fondo di Garanzia Vittime della Strada per la Regione Campania, ha proposto appello avverso la sentenza n. 197/2024, pubblicata in data 14 febbraio 2024 all'esito della fase di merito del giudizio di opposizione all'esecuzione ex art. 615 comma 2° c.p.c., con cui il Giudice di
Pace di Treviso ha dichiarato “l'inammissibilità, l'illegittimità e l'infondatezza” dell'azione esecu-
tiva da lui intrapresa nei confronti di e lo ha condannato alle spese di lite. Controparte_1
In particolare, l'appellante ha dedotto:
- che con sentenza d'appello n. 4058/2016, pubblicata in data 31 marzo 2016, il Tribunale di Napoli
aveva condannato al pagamento, in suo favore, della somma di Euro 1.590,00 Controparte_1
oltre Iva a titolo di risarcimento dei danni e al rimborso delle spese di lite;
- di avere, lo stesso giorno 31 marzo 2016, tramite il proprio procuratore, inviato via mail al procura-
tore di il conteggio delle somme dovute in forza della precitata sentenza, solle- Controparte_1
citandone il pagamento spontaneo;
- di avere quindi, a fronte dell'inadempimento di , notificato alla stessa, il 21 aprile Controparte_1
2016, atto di precetto per la somma di Euro 626,84 (comprensiva di importo capitale e di spese e compensi per il precetto);
- di avere successivamente notificato alla compagnia assicurativa atto di pignoramento presso terzi,
con consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario in data 11 maggio 2016 e con notificazione perfezio-
natasi il 19 maggio 2016;
3 - di avere ricevuto dalla compagnia il 18 maggio 2016, dopo la consegna dell'atto di pignoramento all'ufficiale giudiziario per la notifica, un unico assegno bancario di Euro 360,00, importo pari al solo capitale del credito;
- che con messaggio PEC del 26 maggio 2016 il procuratore di aveva comunicato che Controparte_1
in effetti la compagnia aveva liquidato non soltanto l'importo di 360,00 per sorte capitale, ma anche l'ulteriore importo di Euro 1.436,86 per “onorari complessivi” riferiti al giudizio di secondo grado,
al precetto e alla procedura esecutiva;
- di non avere mai ricevuto il secondo assegno di Euro 1.436,86 e di avere pertanto, in data 2 giugno
2016, iscritto a ruolo la procedura esecutiva per il recupero del credito residuo, procedura che aveva assunto il n. 2488/2016 ; CP_2
- che aveva proposto opposizione all'esecuzione e chiesto la sospensione della proce- Controparte_1
dura esecutiva, deducendo di avere già corrisposto, prima dell'inizio dell'esecuzione, “mediante as-
segni bancari gli importi dovuti” sulla base dei conteggi inviati dal procuratore del e che Pt_1
l'invio di tali assegni era stato comunicato con PEC del 26 maggio 2016;
- che innanzi al G.E., all'udienza del 14 settembre 2016, aveva nuovamente sostenuto Controparte_1
di avere integralmente pagato le somme dovute, mentre esso aveva allegato di avere ricevuto Pt_1
il solo assegno di Euro 360,00 in data 18 maggio 2016, regolarmente incassato, e di non avere invece mai ricevuto né l'importo di Euro 1.436,86 per il rimborso delle spese né il residuo importo di Euro
266,84 corrispondente alla differenza tra la somma precettata (Euro 626,84) e quella effettivamente percepita (Euro 360,00);
- che il G.E. aveva rinviato la causa al 7 ottobre 2016, invitando a depositare la prova Controparte_1
degli ulteriori pagamenti eseguiti, e che alla citata udienza la compagnia aveva depositato un docu-
mento asseritamente attestante la “compiuta giacenza” dell'assegno di Euro 1.436,86 inviato al pro-
curatore del , allegando che l'assegno medesimo era stato recapitato al destinatario, ma non Pt_1
era stato ritirato;
- che il G.E., sulla base di tale produzione documentale, aveva disposto la sospensione della procedura
4 esecutiva e assegnato il termine per l'introduzione del giudizio di merito;
- di avere perciò introdotto il giudizio di merito innanzi al Giudice di Pace di Napoli con “comparsa”
notificata il 18 ottobre 2016;
- che il Giudice di Pace di Napoli, dopo avere tentato la conciliazione tra le parti, con sentenza del 27
ottobre 2021 aveva dichiarato la propria incompetenza per territorio in favore del Giudice di Pace di
Treviso;
- di avere riassunto la causa innanzi al Giudice di Pace di Treviso, riproponendo le difese già svolte ed affermando di essersi comportato secondo correttezza e buona fede, non avendo mai ricevuto il secondo assegno di Euro 1.436,86 indicato da;
Controparte_1
- di avere pertanto concluso per il rigetto dell'opposizione proposta dalla compagnia, la quale pure si era costituita riproponendo le precedenti difese;
- che il Giudice di Pace di Treviso, con sentenza n. 197/2024 del 14 febbraio 2024, aveva accolto l'opposizione di e dichiarato l'illegittimità dell'azione esecutiva da lui intrapresa (“in Controparte_1
quanto promossa in odio di giacché avente ad oggetto importi non dovuti e/o Controparte_1
erroneamente ed esosamente indicati e comunque da compensarsi in tutto con quanto dalla proce-
dente dovuto all'opponente a titolo di condanna ex art. 96 c.p.c.”), condannandolo altresì alle spese di lite.
Esposte queste circostanze, ha formulato quattro motivi di appello. Parte_1
Con il primo motivo, il ha lamentato l'omessa considerazione, da parte del primo giudice, Pt_1
delle seguenti circostanze:
- che egli aveva ricevuto dalla compagnia, durante il procedimento di notifica dell'atto di pignora-
mento presso terzi, un solo assegno di Euro 360,00 e pertanto vantava, al momento dell'iscrizione a ruolo della procedura esecutiva, un credito residuo di Euro 266,84 corrispondente alla differenza tra la somma precettata e quella versata dalla debitrice;
- che nessun ulteriore assegno gli era mai pervenuto da parte di e che questa non aveva, Controparte_1
né durante il processo esecutivo né durante il giudizio di merito di primo grado, fornito la prova della
5 effettiva consegna del “secondo” assegno di Euro 1.436,86.
Sul punto l'appellante ha dedotto, in particolare, che il documento prodotto da all'udienza CP_1
del 7 ottobre 2016 innanzi al G.E., con l'intento di dimostrare che il non aveva ritirato l'as- Pt_1
segno, è in realtà privo di valore probatorio, trattandosi di un prospetto rilasciato dal corriere privato della compagnia assicurativa, privo di intestazione, indicante che un assegno, di importo non preci-
sato, emesso da “SGS Banco Popolare”, è in giacenza dal 29 giugno 2016, senza alcun riferimento al contenuto della spedizione e neppure alla causale di emissione del titolo.
Il ha, inoltre, evidenziato che la compagnia non ha prodotto in giudizio gli eventuali avvisi Pt_1
di giacenza rilasciati al proprio procuratore né il plico inviato e che, in ogni caso, le attestazioni del corriere privato non hanno valore certificativo e non godono di fede privilegiata.
Ha altresì allegato di non avere rifiutato le offerte e/o l'adempimento di essendosi il proprio CP_1
procuratore limitato, con la richiesta di pagamento spontaneo del 31 marzo 2016, a segnalare che,
non avendo un servizio di portierato presso lo studio, era preferibile inviare gli assegni tramite
[...]
e non tramite corrieri privati ed a riferire che non autorizzava il pagamento delle proprie CP_3
competenze con bonifico bancario.
Con il secondo motivo di appello, il ha lamentato che erroneamente il Giudice di Pace non Pt_1
abbia riconosciuto l'esistenza di un suo residuo credito di Euro 266,84, avendo provato uni- CP_1
camente il pagamento della somma di Euro 360,00.
Con il terzo motivo, ha ribadito di essersi comportato secondo correttezza e buona fede, avendo dap-
prima invitato al pagamento spontaneo, con missiva del 31 marzo 2016, e poi notificato il CP_1
precetto in data 13 aprile 2016, dando corso al pignoramento solo in data 11 maggio 2016, a distanza di quaranta giorni dall'iniziale comunicazione, in assenza di qualsiasi segno di volontario adempi-
mento da parte della debitrice.
Infine, con il quarto motivo di appello, il ha lamentato l'eccessività della condanna alle spese Pt_1
di lite contenuta nella sentenza di primo grado, domandando, nell'ipotesi di rigetto dei precedenti motivi, la compensazione integrale delle spese o, in subordine, la loro riduzione.
6 Conclusivamente, l'appellante ha chiesto la riforma della sentenza impugnata e il rigetto dell'oppo-
sizione proposta da , con accertamento del proprio credito verso la compagnia e con Controparte_1
assegnazione di un “congruo termine... per procedere alla riassunzione” della procedura esecutiva già sospesa dal G.E..
L'appellata si è costituita nel giudizio di secondo grado e ha preliminarmente Controparte_1
eccepito l'inammissibilità dell'appello per non avere l'appellante indicato le parti della sentenza che intende impugnare e le modifiche richieste, nonché le circostanze da cui deriverebbero le dedotte violazioni di legge.
Nel merito, ha chiesto il rigetto dell'impugnazione deducendo: Controparte_1
- di avere, dopo la ricezione dell'atto di precetto, immediatamente disposto il pagamento delle somme dovute in forza della sentenza del Tribunale di Napoli n. 4058/2016 e di avere dato, di ciò, comuni-
cazione al procuratore del con messaggio PEC del 26 maggio 2016; Pt_1
- che il , nonostante “il pagamento ricevuto”, aveva ugualmente instaurato il procedimento Pt_1
esecutivo innanzi al G.E. di Treviso;
- di avere inoltre, al fine di evitare l'onerosa prosecuzione del giudizio, formulato innanzi al Giudice
di Pace di Napoli, nella prima fase della causa di merito, la proposta di pagamento alla controparte della somma precettata di Euro 626,84 e di avere quindi, il 21 dicembre 2021, dopo la sentenza di incompetenza territoriale emessa da quel Giudice, effettivamente inviato al domicilio del procuratore del , Avv. Bucciero, l'assegno n. 9310083539 dell'importo di Euro 626,84; Pt_1
- che tale assegno che era stato, però, restituito alla compagnia mittente senza giustificazione e che il aveva riassunto il giudizio di merito innanzi al Giudice di Pace di Treviso, così determinando Pt_1
il sopravvivere della controversia.
Sul punto va rilevato che il difensore del , nella comparsa conclusionale, ha riconosciuto di Pt_1
avere ricevuto l'assegno di Euro 626,84 inviatogli da e ha affermato di averlo restituito Controparte_1
alla compagnia perché esso “era sensibilmente inferiore alle somme dovute e richieste in via transat-
tiva e, trattandosi nella sostanza di pagamento di spese legali vive, nonché di compensi di precetto e
7 di spese di esecuzione (calcolate in modo forfettario/equitativo e nell'ottica transattiva), andava in-
testato al sottoscritto avvocato n.q. di attributario e non all'appellante” (v. pagina 7 della comparsa conclusionale).
Instaurato il contraddittorio, alla prima udienza del 13 febbraio 2025 la causa è stata rinviata al 17
luglio 2025 per essere trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini previsti dall'art. 352 c.p.c. per la precisazione delle conclusioni e per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
All'udienza del 17 luglio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
* * *
Preliminarmente si osserva che l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata da Controparte_1
deve essere rigettata.
[...]
L'art. 342 comma 1° c.p.c., nel testo vigente al momento della notifica dell'atto di citazione per il giudizio d'appello (10 maggio 2024), testualmente stabilisce:
“[...] L'appello deve essere motivato, e per ciascuno dei motivi deve indicare a pena di inammissibi-
lità, in modo chiaro, sintetico e specifico:
1) il capo della decisione di primo grado che viene impugnato;
2) le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado;
3) le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza i fini della decisione impugnata”.
Nel caso di specie, l'appellante ha puntualmente indicato le parti della sentenza di primo grado che intende impugnare (pag. 7, riga 17; pag. 10, riga 31; pag. 12, riga 12 dell'atto di citazione in appello)
e le disposizioni di legge che ritiene violate, evidenziando altresì le circostanze rilevanti ai fini della decisione che, secondo la sua prospettazione, non sono state adeguatamente valutate dal giudice della causa di primo grado.
Passando al merito, è necessario premettere che il generale principio di correttezza e buona fede (art. 1175 c.c.) vincola il comportamento del creditore e del debitore al fine di garantire il giusto equilibrio tra i contrapposti interessi delle parti.
8 Detto principio implica, in particolare, che i soggetti dell'obbligazione abbiano un dovere di reciproca lealtà: il creditore deve consentire e agevolare l'adempimento da parte del debitore, evitando di ren-
derlo eccessivamente oneroso rispetto alla situazione concreta, e il debitore deve astenersi dall'ap-
profittare di circostanze che consentano di sottrarsi ingiustamente all'esecuzione della prestazione dovuta.
Ciò detto, nella fattispecie in esame è pacifico e incontestato che , prima di notificare Parte_1
l'atto di precetto alla compagnia assicurativa, abbia correttamente richiesto alla stessa, in via bonaria,
il pagamento delle somme dovute in forza della sentenza del Tribunale di Napoli n. 4058/2016, me-
diante comunicazione inviata al procuratore della compagnia (avv. Del Vecchio) il 31 marzo 2016.
La compagnia ha dedotto di avere provveduto, a breve distanza di tempo dal ricevimento del sollecito,
all'integrale pagamento del debito per mezzo di due assegni spediti al procuratore del : il Pt_1
primo di Euro 360,00 e il secondo di Euro 1.436,86.
Il ha fin dall'inizio riconosciuto di avere ricevuto ed incassato il primo assegno;
ha invece Pt_1
affermato di non avere mai ricevuto il secondo.
A fronte di tale allegazione, non ha provato, come era suo onere, che il secondo asse- Controparte_1
gno (di Euro 1.436,86) sia stato effettivamente recapitato al procuratore del e che il procu- Pt_1
ratore ne abbia ingiustificatamente rifiutato il ritiro.
Invero, la compagnia non ha prodotto in giudizio l'assegno in questione e neppure il plico inviato al procuratore del , riportante le eventuali annotazioni apposte dal corriere incaricato della con- Pt_1
segna.
Il documento depositato da nel corso della procedura esecutiva è del tutto inidoneo a fini di CP_1
prova: esso consiste, infatti, in un prospetto privo di sottoscrizione e privo di valore certificativo, che,
pur riportando il numero (8700246674) di un assegno emesso da “SGS Banco Popolare”, non indica l'importo del medesimo e non specifica le modalità della tentata consegna, né contiene alcun riferi-
mento alle ragioni del mancato recapito del titolo (si veda il documento ”, pagina Parte_2
123).
9 Nell'analoga ipotesi di notificazione eseguita tramite il servizio postale, la Superma Corte ha stabilito che ai fini della dimostrazione dell'avvenuta notifica l'istante ha l'onere di produrre l'avviso di rice-
vimento del piego raccomandato, ovvero l'avviso di ricevimento della raccomandata con la quale si dà notizia al destinatario dell'avvenuto compimento delle formalità di cui all'art. 140 c.p.c., non po-
tendo tale deposito essere surrogato dall'esibizione di copia della stampa dell'esito della notificazione emergente dal “sito web” delle Poste (Cass. 25285/2014).
Pertanto, considerata la somma originariamente precettata dal (Euro 626,84) e tenuto conto Pt_1
dell'unico pagamento provato da (Euro 360,00), si deve concludere che il , al Controparte_1 Pt_1
momento dell'iscrizione a ruolo della procedura esecutiva, era titolare di un credito residuo di Euro
266,84 ed era, dunque, legittimato a promuovere l'azione esecutiva nei confronti della compagnia,
sia pure per il modesto importo indicato.
Manca invero, come si è detto, la prova dell'ulteriore pagamento satisfattivo invocato dalla compa-
gnia, non essendo stata dimostrata la consegna – e a ben vedere neppure la spedizione – del secondo assegno di Euro 1.436,86 che allega di avere emesso in favore del creditore. CP_1
Ciò comporta il rigetto dell'opposizione all'esecuzione proposta dalla compagnia assicurativa, con riforma della sentenza impugnata.
Non è necessario assegnare al creditore un termine per la riassunzione del processo esecutivo sospeso,
poiché esso è previsto, in via generale, dall'art. 627 c.p.c..
In ordine alle spese di lite, benché l'appellante sia risultato vittorioso, sussistono Parte_1
gravi e fondati motivi per disporne l'integrale compensazione in relazione ad entrambi i gradi.
Dopo la sospensione dell'esecuzione disposta dal G.E., invero, il ha erroneamente instaurato Pt_1
la causa di merito innanzi al Giudice di Pace di Napoli.
Dichiaratosi incompetente quest'ultimo, , per evitare la riassunzione della causa, in Controparte_1
data 29 dicembre 2021 ha pacificamente inviato alla parte creditrice un assegno di importo corrispon-
dente all'intera somma precettata (Euro 626,84).
Detto assegno, però, è stato “materialmente restituito” alla compagnia dal legale del , perché Pt_1
10 ritenuto non satisfattivo e perché intestato alla persona del e non al suo procuratore (v. com- Pt_1
parsa conclusionale, pag. 7).
La causa è stata quindi riassunta, dal , innanzi al Giudice di Pace di Treviso. Pt_1
Tale condotta appare contraria al dovere di leale collaborazione tra le parti, perché la somma versata da se accettata e trattenuta dal , titolare del credito azionato, avrebbe sicuramente CP_1 Pt_1
estinto l'obbligazione ed evitato la riassunzione del giudizio di opposizione, conclusosi con il rico-
noscimento di un credito (per Euro 266,84) largamente inferiore all'importo offerto dalla compagnia debitrice.
La prosecuzione della causa di opposizione nella sede di Treviso – dopo l'iniziale fase svoltasi in
Napoli per errore imputabile all'opponente – è, dunque, dipesa da una scelta unilaterale del , Pt_1
non rispondente ai canoni di ragionevolezza e di cooperazione cui deve, in ogni caso, uniformarsi la condotta della parte.
Ciò giustifica la regolazione delle spese nei termini detti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, eccezione e dedu-
zione respinta, così provvede:
- accoglie l'appello proposto da avverso la sentenza del Giudice di Pace di Treviso Parte_1
n. 197/2024 depositata in data 14 febbraio 2024;
- per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge l'opposizione all'esecuzione proposta da e dichiara che ha diritto di procedere ad esecuzione forzata Controparte_1 Parte_1
nei confronti di per la somma di Euro 266,84 oltre interessi legali a decorrere Controparte_1
dalla data di notificazione del precetto;
- compensa per intero tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Treviso, 29 settembre 2025.
Il Giudice
Dott. Leonardo Bianco
[Sentenza redatta con la collaborazione del Funzionario AUPP Dott.ssa Chiara Vesco]
11
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale di Treviso, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice dott. Leonardo Bianco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 2333/2024 R.G., promossa da
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA LOUIS Parte_1 C.F._1
ARMSTRONG N. 27/B 80147 NAPOLI, presso l'AVV. BUCCIERO MASSIMO che lo rappresenta e difende per procura allegata all' atto di citazione in appello;
- appellante -
contro
quale Impresa designata per il Fondo di Garanzia Vittime della Controparte_1
Strada per la Regione Campania (C.F. ), elettivamente domiciliata in VIALE AN- P.IVA_1
TONIO GRAMSCI N. 19 80122 NAPOLI, presso l'AVV FERRARO FRANCESCO che la rappre-
senta e difende per procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
- appellata -
causa trattenuta per la decisione sulle seguenti conclusioni delle parti:
Per l'appellante : Parte_1
«1) accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in totale ri-
forma della sentenza n.197/2024 emessa dall'Ufficio del Giudice di Pace di Treviso, accertare e
dichiarare completamente infondata e meritevole di rigetto l'opposizione all'esecuzione, proposta
dalla FGVS nella procedura esecutiva rg. 2488/2016, pendente innanzi al Tri- Controparte_1
bunale di Treviso;
1 2) accertare e dichiarare che il sig. è ancora creditore nei confronti della Parte_1 [...]
FGVS, in virtù del titolo esecutivo azionato n. 4058/2016, della residua somma di € Controparte_1
266,84, pari alla differenza tra la somma preventivamente pignorata (€ 626,84) e la somma mate-
rialmente ricevuta (€ 360,00) e, per l'effetto, condannare la FGVS al pagamento, Controparte_1
in favore del sig. , della suddetta somma di € 266,84, oltre interessi legali dal Parte_1
31.03.2016 al soddisfo;
3) concedere congruo termine al sig. per procedere alla riassunzione della indi- Parte_1
cata procedura esecutiva rg. 2488/2016, attualmente sospesa, ed emettere tutti gli ulteriori opportuni
e conseguenziali provvedimenti;
4) condannare la F.G.V.S. al pagamento delle spese vive e dei compensi per Controparte_1
l'attività giudiziale svolta nel doppio grado di giudizio, con attribuzione, ex art.93 c.p.c., in favore
del sottoscritto avvocato Massimo Bucciero anticipatario, oltre rimborso spese generali nella misura
del 15% sui compensi liquidati, nonché oltre Iva e Cpa come per legge.
In via istruttoria l'avv. Bucciero chiede di essere autorizzato al deposito in cancelleria della propria
produzione di 1° grado in formato cartaceo (relativa alla sola fase svoltasi innanzi al G.d.P. Napoli,
dichiaratosi poi incompetente), in quanto la scannerizzazione di alcuni documenti presenti al suo
interno potrebbe essere di scarsa qualità, tale da non consentire all'On.le Tribunale adito di decidere
serenamente sul contenuto dell'atto di appello proposto».
Per l'appellata Controparte_1
«In via pregiudiziale:
1. dichiarare immediatamente inammissibile l'appello proposto, privo di probabilità di accoglimento
e quindi inabile a passare al vaglio del preliminare esame di fondatezza del gravame proposto, per
tutti i gravi, fondati e rilevanti motivi esposti nel corpo del presente atto;
In via principale:
2. rigettare l'appello proposto per assoluta inconsistenza ed assenza di argomentazioni logico-giu-
ridiche sottese al gravame, per tutte le gravi, fondate e rilevanti argomentazioni di cui al corpo del
2 presente atto;
3. condannare parte appellante alla refusione in favore di in persona del Controparte_1
l.r.p.t., delle spese e competenze di questo grado di giudizio, oltre IVA, CPA e Spese Generali ex L.P.,
per tutti i gravi, fondati e rilevanti motivi esposti nel corpo del presente atto;
4. condannare parte avversa ai sensi dell'art. 96 c.p.c.».
§ § §
MOTIVI DELLA DECISIONE
, con atto di citazione ritualmente notificato a in qualità di Parte_1 Controparte_1
impresa designata del Fondo di Garanzia Vittime della Strada per la Regione Campania, ha proposto appello avverso la sentenza n. 197/2024, pubblicata in data 14 febbraio 2024 all'esito della fase di merito del giudizio di opposizione all'esecuzione ex art. 615 comma 2° c.p.c., con cui il Giudice di
Pace di Treviso ha dichiarato “l'inammissibilità, l'illegittimità e l'infondatezza” dell'azione esecu-
tiva da lui intrapresa nei confronti di e lo ha condannato alle spese di lite. Controparte_1
In particolare, l'appellante ha dedotto:
- che con sentenza d'appello n. 4058/2016, pubblicata in data 31 marzo 2016, il Tribunale di Napoli
aveva condannato al pagamento, in suo favore, della somma di Euro 1.590,00 Controparte_1
oltre Iva a titolo di risarcimento dei danni e al rimborso delle spese di lite;
- di avere, lo stesso giorno 31 marzo 2016, tramite il proprio procuratore, inviato via mail al procura-
tore di il conteggio delle somme dovute in forza della precitata sentenza, solle- Controparte_1
citandone il pagamento spontaneo;
- di avere quindi, a fronte dell'inadempimento di , notificato alla stessa, il 21 aprile Controparte_1
2016, atto di precetto per la somma di Euro 626,84 (comprensiva di importo capitale e di spese e compensi per il precetto);
- di avere successivamente notificato alla compagnia assicurativa atto di pignoramento presso terzi,
con consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario in data 11 maggio 2016 e con notificazione perfezio-
natasi il 19 maggio 2016;
3 - di avere ricevuto dalla compagnia il 18 maggio 2016, dopo la consegna dell'atto di pignoramento all'ufficiale giudiziario per la notifica, un unico assegno bancario di Euro 360,00, importo pari al solo capitale del credito;
- che con messaggio PEC del 26 maggio 2016 il procuratore di aveva comunicato che Controparte_1
in effetti la compagnia aveva liquidato non soltanto l'importo di 360,00 per sorte capitale, ma anche l'ulteriore importo di Euro 1.436,86 per “onorari complessivi” riferiti al giudizio di secondo grado,
al precetto e alla procedura esecutiva;
- di non avere mai ricevuto il secondo assegno di Euro 1.436,86 e di avere pertanto, in data 2 giugno
2016, iscritto a ruolo la procedura esecutiva per il recupero del credito residuo, procedura che aveva assunto il n. 2488/2016 ; CP_2
- che aveva proposto opposizione all'esecuzione e chiesto la sospensione della proce- Controparte_1
dura esecutiva, deducendo di avere già corrisposto, prima dell'inizio dell'esecuzione, “mediante as-
segni bancari gli importi dovuti” sulla base dei conteggi inviati dal procuratore del e che Pt_1
l'invio di tali assegni era stato comunicato con PEC del 26 maggio 2016;
- che innanzi al G.E., all'udienza del 14 settembre 2016, aveva nuovamente sostenuto Controparte_1
di avere integralmente pagato le somme dovute, mentre esso aveva allegato di avere ricevuto Pt_1
il solo assegno di Euro 360,00 in data 18 maggio 2016, regolarmente incassato, e di non avere invece mai ricevuto né l'importo di Euro 1.436,86 per il rimborso delle spese né il residuo importo di Euro
266,84 corrispondente alla differenza tra la somma precettata (Euro 626,84) e quella effettivamente percepita (Euro 360,00);
- che il G.E. aveva rinviato la causa al 7 ottobre 2016, invitando a depositare la prova Controparte_1
degli ulteriori pagamenti eseguiti, e che alla citata udienza la compagnia aveva depositato un docu-
mento asseritamente attestante la “compiuta giacenza” dell'assegno di Euro 1.436,86 inviato al pro-
curatore del , allegando che l'assegno medesimo era stato recapitato al destinatario, ma non Pt_1
era stato ritirato;
- che il G.E., sulla base di tale produzione documentale, aveva disposto la sospensione della procedura
4 esecutiva e assegnato il termine per l'introduzione del giudizio di merito;
- di avere perciò introdotto il giudizio di merito innanzi al Giudice di Pace di Napoli con “comparsa”
notificata il 18 ottobre 2016;
- che il Giudice di Pace di Napoli, dopo avere tentato la conciliazione tra le parti, con sentenza del 27
ottobre 2021 aveva dichiarato la propria incompetenza per territorio in favore del Giudice di Pace di
Treviso;
- di avere riassunto la causa innanzi al Giudice di Pace di Treviso, riproponendo le difese già svolte ed affermando di essersi comportato secondo correttezza e buona fede, non avendo mai ricevuto il secondo assegno di Euro 1.436,86 indicato da;
Controparte_1
- di avere pertanto concluso per il rigetto dell'opposizione proposta dalla compagnia, la quale pure si era costituita riproponendo le precedenti difese;
- che il Giudice di Pace di Treviso, con sentenza n. 197/2024 del 14 febbraio 2024, aveva accolto l'opposizione di e dichiarato l'illegittimità dell'azione esecutiva da lui intrapresa (“in Controparte_1
quanto promossa in odio di giacché avente ad oggetto importi non dovuti e/o Controparte_1
erroneamente ed esosamente indicati e comunque da compensarsi in tutto con quanto dalla proce-
dente dovuto all'opponente a titolo di condanna ex art. 96 c.p.c.”), condannandolo altresì alle spese di lite.
Esposte queste circostanze, ha formulato quattro motivi di appello. Parte_1
Con il primo motivo, il ha lamentato l'omessa considerazione, da parte del primo giudice, Pt_1
delle seguenti circostanze:
- che egli aveva ricevuto dalla compagnia, durante il procedimento di notifica dell'atto di pignora-
mento presso terzi, un solo assegno di Euro 360,00 e pertanto vantava, al momento dell'iscrizione a ruolo della procedura esecutiva, un credito residuo di Euro 266,84 corrispondente alla differenza tra la somma precettata e quella versata dalla debitrice;
- che nessun ulteriore assegno gli era mai pervenuto da parte di e che questa non aveva, Controparte_1
né durante il processo esecutivo né durante il giudizio di merito di primo grado, fornito la prova della
5 effettiva consegna del “secondo” assegno di Euro 1.436,86.
Sul punto l'appellante ha dedotto, in particolare, che il documento prodotto da all'udienza CP_1
del 7 ottobre 2016 innanzi al G.E., con l'intento di dimostrare che il non aveva ritirato l'as- Pt_1
segno, è in realtà privo di valore probatorio, trattandosi di un prospetto rilasciato dal corriere privato della compagnia assicurativa, privo di intestazione, indicante che un assegno, di importo non preci-
sato, emesso da “SGS Banco Popolare”, è in giacenza dal 29 giugno 2016, senza alcun riferimento al contenuto della spedizione e neppure alla causale di emissione del titolo.
Il ha, inoltre, evidenziato che la compagnia non ha prodotto in giudizio gli eventuali avvisi Pt_1
di giacenza rilasciati al proprio procuratore né il plico inviato e che, in ogni caso, le attestazioni del corriere privato non hanno valore certificativo e non godono di fede privilegiata.
Ha altresì allegato di non avere rifiutato le offerte e/o l'adempimento di essendosi il proprio CP_1
procuratore limitato, con la richiesta di pagamento spontaneo del 31 marzo 2016, a segnalare che,
non avendo un servizio di portierato presso lo studio, era preferibile inviare gli assegni tramite
[...]
e non tramite corrieri privati ed a riferire che non autorizzava il pagamento delle proprie CP_3
competenze con bonifico bancario.
Con il secondo motivo di appello, il ha lamentato che erroneamente il Giudice di Pace non Pt_1
abbia riconosciuto l'esistenza di un suo residuo credito di Euro 266,84, avendo provato uni- CP_1
camente il pagamento della somma di Euro 360,00.
Con il terzo motivo, ha ribadito di essersi comportato secondo correttezza e buona fede, avendo dap-
prima invitato al pagamento spontaneo, con missiva del 31 marzo 2016, e poi notificato il CP_1
precetto in data 13 aprile 2016, dando corso al pignoramento solo in data 11 maggio 2016, a distanza di quaranta giorni dall'iniziale comunicazione, in assenza di qualsiasi segno di volontario adempi-
mento da parte della debitrice.
Infine, con il quarto motivo di appello, il ha lamentato l'eccessività della condanna alle spese Pt_1
di lite contenuta nella sentenza di primo grado, domandando, nell'ipotesi di rigetto dei precedenti motivi, la compensazione integrale delle spese o, in subordine, la loro riduzione.
6 Conclusivamente, l'appellante ha chiesto la riforma della sentenza impugnata e il rigetto dell'oppo-
sizione proposta da , con accertamento del proprio credito verso la compagnia e con Controparte_1
assegnazione di un “congruo termine... per procedere alla riassunzione” della procedura esecutiva già sospesa dal G.E..
L'appellata si è costituita nel giudizio di secondo grado e ha preliminarmente Controparte_1
eccepito l'inammissibilità dell'appello per non avere l'appellante indicato le parti della sentenza che intende impugnare e le modifiche richieste, nonché le circostanze da cui deriverebbero le dedotte violazioni di legge.
Nel merito, ha chiesto il rigetto dell'impugnazione deducendo: Controparte_1
- di avere, dopo la ricezione dell'atto di precetto, immediatamente disposto il pagamento delle somme dovute in forza della sentenza del Tribunale di Napoli n. 4058/2016 e di avere dato, di ciò, comuni-
cazione al procuratore del con messaggio PEC del 26 maggio 2016; Pt_1
- che il , nonostante “il pagamento ricevuto”, aveva ugualmente instaurato il procedimento Pt_1
esecutivo innanzi al G.E. di Treviso;
- di avere inoltre, al fine di evitare l'onerosa prosecuzione del giudizio, formulato innanzi al Giudice
di Pace di Napoli, nella prima fase della causa di merito, la proposta di pagamento alla controparte della somma precettata di Euro 626,84 e di avere quindi, il 21 dicembre 2021, dopo la sentenza di incompetenza territoriale emessa da quel Giudice, effettivamente inviato al domicilio del procuratore del , Avv. Bucciero, l'assegno n. 9310083539 dell'importo di Euro 626,84; Pt_1
- che tale assegno che era stato, però, restituito alla compagnia mittente senza giustificazione e che il aveva riassunto il giudizio di merito innanzi al Giudice di Pace di Treviso, così determinando Pt_1
il sopravvivere della controversia.
Sul punto va rilevato che il difensore del , nella comparsa conclusionale, ha riconosciuto di Pt_1
avere ricevuto l'assegno di Euro 626,84 inviatogli da e ha affermato di averlo restituito Controparte_1
alla compagnia perché esso “era sensibilmente inferiore alle somme dovute e richieste in via transat-
tiva e, trattandosi nella sostanza di pagamento di spese legali vive, nonché di compensi di precetto e
7 di spese di esecuzione (calcolate in modo forfettario/equitativo e nell'ottica transattiva), andava in-
testato al sottoscritto avvocato n.q. di attributario e non all'appellante” (v. pagina 7 della comparsa conclusionale).
Instaurato il contraddittorio, alla prima udienza del 13 febbraio 2025 la causa è stata rinviata al 17
luglio 2025 per essere trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini previsti dall'art. 352 c.p.c. per la precisazione delle conclusioni e per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
All'udienza del 17 luglio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
* * *
Preliminarmente si osserva che l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata da Controparte_1
deve essere rigettata.
[...]
L'art. 342 comma 1° c.p.c., nel testo vigente al momento della notifica dell'atto di citazione per il giudizio d'appello (10 maggio 2024), testualmente stabilisce:
“[...] L'appello deve essere motivato, e per ciascuno dei motivi deve indicare a pena di inammissibi-
lità, in modo chiaro, sintetico e specifico:
1) il capo della decisione di primo grado che viene impugnato;
2) le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado;
3) le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza i fini della decisione impugnata”.
Nel caso di specie, l'appellante ha puntualmente indicato le parti della sentenza di primo grado che intende impugnare (pag. 7, riga 17; pag. 10, riga 31; pag. 12, riga 12 dell'atto di citazione in appello)
e le disposizioni di legge che ritiene violate, evidenziando altresì le circostanze rilevanti ai fini della decisione che, secondo la sua prospettazione, non sono state adeguatamente valutate dal giudice della causa di primo grado.
Passando al merito, è necessario premettere che il generale principio di correttezza e buona fede (art. 1175 c.c.) vincola il comportamento del creditore e del debitore al fine di garantire il giusto equilibrio tra i contrapposti interessi delle parti.
8 Detto principio implica, in particolare, che i soggetti dell'obbligazione abbiano un dovere di reciproca lealtà: il creditore deve consentire e agevolare l'adempimento da parte del debitore, evitando di ren-
derlo eccessivamente oneroso rispetto alla situazione concreta, e il debitore deve astenersi dall'ap-
profittare di circostanze che consentano di sottrarsi ingiustamente all'esecuzione della prestazione dovuta.
Ciò detto, nella fattispecie in esame è pacifico e incontestato che , prima di notificare Parte_1
l'atto di precetto alla compagnia assicurativa, abbia correttamente richiesto alla stessa, in via bonaria,
il pagamento delle somme dovute in forza della sentenza del Tribunale di Napoli n. 4058/2016, me-
diante comunicazione inviata al procuratore della compagnia (avv. Del Vecchio) il 31 marzo 2016.
La compagnia ha dedotto di avere provveduto, a breve distanza di tempo dal ricevimento del sollecito,
all'integrale pagamento del debito per mezzo di due assegni spediti al procuratore del : il Pt_1
primo di Euro 360,00 e il secondo di Euro 1.436,86.
Il ha fin dall'inizio riconosciuto di avere ricevuto ed incassato il primo assegno;
ha invece Pt_1
affermato di non avere mai ricevuto il secondo.
A fronte di tale allegazione, non ha provato, come era suo onere, che il secondo asse- Controparte_1
gno (di Euro 1.436,86) sia stato effettivamente recapitato al procuratore del e che il procu- Pt_1
ratore ne abbia ingiustificatamente rifiutato il ritiro.
Invero, la compagnia non ha prodotto in giudizio l'assegno in questione e neppure il plico inviato al procuratore del , riportante le eventuali annotazioni apposte dal corriere incaricato della con- Pt_1
segna.
Il documento depositato da nel corso della procedura esecutiva è del tutto inidoneo a fini di CP_1
prova: esso consiste, infatti, in un prospetto privo di sottoscrizione e privo di valore certificativo, che,
pur riportando il numero (8700246674) di un assegno emesso da “SGS Banco Popolare”, non indica l'importo del medesimo e non specifica le modalità della tentata consegna, né contiene alcun riferi-
mento alle ragioni del mancato recapito del titolo (si veda il documento ”, pagina Parte_2
123).
9 Nell'analoga ipotesi di notificazione eseguita tramite il servizio postale, la Superma Corte ha stabilito che ai fini della dimostrazione dell'avvenuta notifica l'istante ha l'onere di produrre l'avviso di rice-
vimento del piego raccomandato, ovvero l'avviso di ricevimento della raccomandata con la quale si dà notizia al destinatario dell'avvenuto compimento delle formalità di cui all'art. 140 c.p.c., non po-
tendo tale deposito essere surrogato dall'esibizione di copia della stampa dell'esito della notificazione emergente dal “sito web” delle Poste (Cass. 25285/2014).
Pertanto, considerata la somma originariamente precettata dal (Euro 626,84) e tenuto conto Pt_1
dell'unico pagamento provato da (Euro 360,00), si deve concludere che il , al Controparte_1 Pt_1
momento dell'iscrizione a ruolo della procedura esecutiva, era titolare di un credito residuo di Euro
266,84 ed era, dunque, legittimato a promuovere l'azione esecutiva nei confronti della compagnia,
sia pure per il modesto importo indicato.
Manca invero, come si è detto, la prova dell'ulteriore pagamento satisfattivo invocato dalla compa-
gnia, non essendo stata dimostrata la consegna – e a ben vedere neppure la spedizione – del secondo assegno di Euro 1.436,86 che allega di avere emesso in favore del creditore. CP_1
Ciò comporta il rigetto dell'opposizione all'esecuzione proposta dalla compagnia assicurativa, con riforma della sentenza impugnata.
Non è necessario assegnare al creditore un termine per la riassunzione del processo esecutivo sospeso,
poiché esso è previsto, in via generale, dall'art. 627 c.p.c..
In ordine alle spese di lite, benché l'appellante sia risultato vittorioso, sussistono Parte_1
gravi e fondati motivi per disporne l'integrale compensazione in relazione ad entrambi i gradi.
Dopo la sospensione dell'esecuzione disposta dal G.E., invero, il ha erroneamente instaurato Pt_1
la causa di merito innanzi al Giudice di Pace di Napoli.
Dichiaratosi incompetente quest'ultimo, , per evitare la riassunzione della causa, in Controparte_1
data 29 dicembre 2021 ha pacificamente inviato alla parte creditrice un assegno di importo corrispon-
dente all'intera somma precettata (Euro 626,84).
Detto assegno, però, è stato “materialmente restituito” alla compagnia dal legale del , perché Pt_1
10 ritenuto non satisfattivo e perché intestato alla persona del e non al suo procuratore (v. com- Pt_1
parsa conclusionale, pag. 7).
La causa è stata quindi riassunta, dal , innanzi al Giudice di Pace di Treviso. Pt_1
Tale condotta appare contraria al dovere di leale collaborazione tra le parti, perché la somma versata da se accettata e trattenuta dal , titolare del credito azionato, avrebbe sicuramente CP_1 Pt_1
estinto l'obbligazione ed evitato la riassunzione del giudizio di opposizione, conclusosi con il rico-
noscimento di un credito (per Euro 266,84) largamente inferiore all'importo offerto dalla compagnia debitrice.
La prosecuzione della causa di opposizione nella sede di Treviso – dopo l'iniziale fase svoltasi in
Napoli per errore imputabile all'opponente – è, dunque, dipesa da una scelta unilaterale del , Pt_1
non rispondente ai canoni di ragionevolezza e di cooperazione cui deve, in ogni caso, uniformarsi la condotta della parte.
Ciò giustifica la regolazione delle spese nei termini detti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, eccezione e dedu-
zione respinta, così provvede:
- accoglie l'appello proposto da avverso la sentenza del Giudice di Pace di Treviso Parte_1
n. 197/2024 depositata in data 14 febbraio 2024;
- per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge l'opposizione all'esecuzione proposta da e dichiara che ha diritto di procedere ad esecuzione forzata Controparte_1 Parte_1
nei confronti di per la somma di Euro 266,84 oltre interessi legali a decorrere Controparte_1
dalla data di notificazione del precetto;
- compensa per intero tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Treviso, 29 settembre 2025.
Il Giudice
Dott. Leonardo Bianco
[Sentenza redatta con la collaborazione del Funzionario AUPP Dott.ssa Chiara Vesco]
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