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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 20/11/2025, n. 3168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3168 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 550/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Carlo Maddaloni Presidente rel. dr. Silvia Brat Consigliere dr. Nicoletta Sommazzi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 550/2025 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
VIA DELLA GUASTALLA, 15 20122 MILANO presso lo studio dell'avv. DAFFAN
AO LU, che la rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv.
DAFFAN CA IC ( ) VIA DELLA GUASTALLA, 15 C.F._2
20122 MILANO;
APPELLANTE
CONTRO
pagina 1 di 13 (C.F. ), Controparte_1 C.F._3 [...]
(C.F. ), elettivamente domiciliati Controparte_2 C.F._4
in VIA G.B. GRASSI 22100 COMO presso lo studio dell'avv. ACQUATI
FRANCESCA, che li rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLATI ED APPELLANTI INCIDENTALI
avente ad oggetto: Servitù sulle seguenti conclusioni.
Per : Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, contrariis reiectis e previa ogni opportuna declaratoria, in parziale riforma della Sentenza del Tribunale di Como n° 33 del 16 gennaio 2025, cronologico § 766 del 2025: Cont accertare e dichiarare che i convenuti e sono Controparte_2
privi di alcun diritto che consenta loro di accedere all'area pertinenziale dell'abitazione di piazza Indipendenza 6 a Campione d'Italia, il tutto contraddistinto al catasto del suddetto comune al foglio n° 6, mapp. 125, sub 2 e mapp. 126, sub 2 (graffati), di esclusiva proprietà della sig.ra ; Parte_1
accertare e dichiarare che la sig.ra può delimitare l'area pertinenziale Parte_1
dell'abitazione di piazza Indipendenza 6 a Campione d'Italia, il tutto contraddistinto al catasto del suddetto comune al foglio n° 6, mapp. 125, sub 2 e mapp. 126 sub 2
(graffati), di sua esclusiva proprietà anche apponendo cancelli o steccati;
Cont condannare e a rimuovere i materiali di vario Controparte_2
genere evidenziati nelle fotografie prodotte con particolare riferimento alla betoniera ed alla vasca di acciaio destinata alla raccolta di macerie di proprietà dell'impresa di nazionalità elvetica LL IC SA. pagina 2 di 13 Dichiarare inammissibile l'appello incidentale avente ad oggetto la richiesta di costituzione coattiva di servitù di passaggio trattandosi di domanda nuova.
Rigettare in ogni caso l'appello incidentale promosso da controparte in quanto infondato in fatto ed in diritto.
Con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.
Per e : Controparte_1 Controparte_2
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, conrariis rejectis, previa ogni più opportuna declaratoria di legge, così giudicare dichiarare l'inammissibilità e/o manifesta infondatezza dell'appello ex adverso proposto ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. ed in ogni caso rigettare tutte le domande svolte dall'appellante in quanto infondate in fatto ed in diritto;
Parte_1
in via di appello incidentale: in riforma della sentenza del Tribunale di Como – dr.ssa
Giulia Troina n. 766/25 Sent. del 16.01.2025 ed in accoglimento della domanda già svolta in primo grado in via subordinata accertare o costituire coattivamente il diritto di servitù di passo a favore del mappale 125 sub 1 di proprietà degli appellati ed a carico di quanto definito dal Giudice di prime cure come “area pertinenziale all'abitazione di piazza indipendenza n. 6 in Campione d'Italia (CO) ricompresa nella scheda catastale allegata l rogito notaio di Como del 26.10.2011, contraddistinto al catasto del Per_1
suddetto Comune al fg. 6 mappale 125 sub 2”; condannare la sig.ra alla refusione delle spese legali di entrambi i Parte_1
gradi di giudizio.
pagina 3 di 13
MOTIVI DELLA DECISIONE in fatto e diritto
Il Tribunale di Como, con la sentenza n. 33\2025 pubblicata il 16-1-2025, decidendo sulle domande proposte da nei confronti di e e sulle Parte_1 CP_3 Controparte_4 domande riconvenzionali di questi ultimi: dichiarava che l'area pertinenziale all'abitazione di Piazza Indipendenza n. 6 in Campione d'Italia (CO) ricompresa nella scheda catastale allegata al rogito atto notaio di Como del 26 ottobre 2011, Per_1 contraddistinto al catasto del suddetto comune al foglio n. 6 mapp. 125 sub 2 era di esclusiva proprietà di;
Parte_1 rigettava le ulteriori domande attoree;
rigettava le domande riconvenzionali dei convenuti;
compensava integralmente tra le parti le spese processuali.
Le pregresse vicende processuali possono essere sintetizzate come di seguito. conveniva in giudizio e , Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 esponendo di essere proprietaria, per averlo acquistato con atto del notaio di Como in data 26- Per_1
10-2011, di un appartamento nel Comune di Campione d'Italia, posto al piano primo di una palazzina sita al civico n.6 di piazza Indipendenza, con terreno pertinenziale antistante, indicato come terrazzo nelle mappe catastali, e contraddistinto al mappale n.126, posto sul lato sud dell'edificio.
L'attrice deduceva come, successivamente, con atto notaio di Como del 18-2-2019, i signori Per_2
e avessero acquistato nella stessa palazzina Controparte_1 Controparte_2 una abitazione con terreno pertinenziale posto sul lato nord dell'edificio, contraddistinti rispettivamente i mappali 124 sub. 1 e 125 sub.1.
Assumeva la signora come, a seguito della propria decisione di apporre dei piccoli cancelli a Parte_1 delimitazione della sua proprietà, i signori avessero introdotto un giudizio possessorio, CP_1 invocando il proprio diritto di attraversare la proprietà dell'attrice per esercitare il passaggio, che veniva accolto del tribunale di Como, con provvedimento confermato in sede di reclamo.
L'attrice chiedeva pertanto, nel presente giudizio, di accertarsi l'esclusiva proprietà della porzione di terreno pertinenza della propria abitazione e l'inesistenza di un diritto dei signori di CP_1 accedervi, e di accertare altresì il proprio diritto di delimitare la predetta proprietà.
Aggiungeva la signora come con sentenza n.408 del 2023 il Tribunale di Como aveva già Parte_1 respinto le domande dei signori volte ad accertare la pretesa comunione dello spazio CP_1 pagina 4 di 13 antistante l'appartamento attoreo.
L'attrice esponeva ancora come sul lato orientale della palazzina era presente una porzione di terreno di proprietà comune tra essa ed i convenuti, che questi ultimi avevano occupato con alcuni manufatti, in particolare una betoniera ed una grossa vasca di acciaio di proprietà dell'impresa IC con sede in
Svizzera, in tal modo impedendo alla deducente di godere del detto terreno.
La signora chiedeva pertanto anche la condanna dei convenuti alla rimozione dei detti Parte_1 manufatti.
Si costituivano in giudizio i signori contestando il fondamento delle domande attoree, CP_1 assumendo anzitutto che il terreno pertinenziale del quale l'attrice si dichiarava proprietaria esclusiva, contraddistinto non con il mappale 126 come indicato dall'attrice ma con il mappale 125, era in realtà in comunione tra le parti.
Aggiungevano i convenuti come, in ogni caso, a carico della proprietà della signora ed in Parte_1 favore della loro proprietà esisteva una servitù di passo, come statuito da una sentenza del Tribunale di
Como, passata in giudicato, ed una più risalente pronuncia, ottenuta dai precedenti proprietari degli immobili oggetto di causa, della quale non era possibile la produzione, perché smarrita.
Facevano rilevare i convenuti come il percorso più breve e comodo per raggiungere la loro proprietà, tenuto anche conto dei loro problemi di salute, era quello che passava per il detto mappale di parte attrice.
I signori contestavano inoltre di avere occupato con materiali il terreno comune, posto CP_1 che i manufatti menzionati dall'attrice erano stati abbandonati da operai incaricati da quest'ultima.
I convenuti chiedevano il rigetto delle domande attore ed in via riconvenzionale formulavano una serie di richieste attinenti alla condanna della signora alla rimozione ed al ripristino, di alcuni Parte_1 cavi e tubazioni e di una canna fumaria, ed al risarcimento del danno causato da un allagamento dalla medesima provocato.
Il tribunale, respinte le istanze istruttorie delle parti, decideva la causa nei termini sopra indicati.
Il giudice di primo grado, sulla base del contenuto della documentazione acquisita in giudizio ed in particolare degli atti notarili delle parti e di quello del 1961 con il quale l'originaria unica proprietà veniva divisa tra i danti causa dell'attrice e dei convenuti, accertava che il terreno, denominato terrazzo nelle schede catastali, era di esclusiva proprietà della signora Parte_1
Il tribunale motivava il rigetto di tutte le altre domande delle parti nei seguenti testuali termini: ”..Con riferimento alle ulteriori domande spiegate da parte attrice, invece, si osserva che le doglianze circa pagina 5 di 13 l'utilizzo improprio delle parti comuni solo genericamente indicato come abbandono di materiali edili di vario genere e, in particolare, di una betoniera e di una grossa vasca d'acciaio , nella porzione di terreno nella parte orientale della palazzina, sono rimaste del tutto generiche e sfornite di prova. Allo stesso modo, a fondamento delle domande avanzate in via riconvenzionale, i convenuti non hanno nemmeno offerto di provare quanto dagli stessi affermato, con conseguente inevitabile rigetto per mancanza di qualsivoglia apprezzabile elemento probatorio.”
Detta sentenza è stata impugnata da in forza di quattro motivi di appello, chiedendo Parte_1 di accertare l'inesistenza di un diritto di passo dei signori sull'area pertinenziale CP_1 dell'abitazione oggetto di controversia, di accertare il suo diritto di delimitare il proprio con cancelli o steccati, di condannare gli appellati alla rimozione della betoniera e della vasca di acciaio dal terreno di comune proprietà ed al pagamento delle spese processuali dell'intero giudizio.
Si sono costituite le parti appellate, contestando il fondamento dell'appello della signora e Parte_1 proponendo impugnazione incidentale per ottenere l'accertamento di una servitù di passo in favore del proprio fondo ed a carico dell'area pertinenziale di proprietà dell'appellante, contraddistinta con il mappale 125 sub. 2, o per costituire coattivamente detta servitù di passaggio.
Alla prima udienza del 10 giugno 2025, il consigliere istruttore fissava, ai sensi del novellato art. 352
c.p.c., per la rimessione della causa in decisione l'udienza del 16 settembre 2025, da tenersi con trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
Spirati i termini assegnati, la causa è stata trattenuta in decisione dal collegio, così come composto per la detta udienza del 16 settembre 2025, nella camera di consiglio del 24 settembre 2025.
Con il primo motivo l'appellante contesta il capo della sentenza che ha respinto “le ulteriori domande attoree”, tra cui quella di accertare l'inesistenza di un diritto dei convenuti di accedere all'area pertinenziale distinta con il mappale 125 sub.2.
Assume l'appellante come la statuizione, oltre che immotivata, era del tutto contraria alla logica prima ancora che al diritto.
Fa rilevare la signora come il giudice di primo grado avesse parimenti respinto la domanda Parte_1 dei convenuti, diretta ad accertare l'esistenza di un diritto di passo sul detto mappale 125 sub.2.
In tal modo il tribunale era entrato in insanabile contraddizione, dal momento che l'esistenza del diritto avrebbe dovuto condurre all'accoglimento della domanda dei convenuti, mentre la sua inesistenza avrebbe comportato l'accoglimento della domanda attorea, ma in nessun caso potevano essere respinte entrambe le domande.
pagina 6 di 13 Assume l'appellante come la statuizione impugnata, oltre che illogica ed immotivata, era anche ingiusta, perché i signori avevano sostenuto di avere diritti sul terrazzo oggetto di CP_1 causa, senza tuttavia dimostrarne l'esistenza.
Con il secondo motivo l'appellante censura il capo della sentenza che aveva, senza alcuna motivazione, respinto la richiesta di accertare il proprio diritto di apporre cancelli al proprio fondo, statuizione che doveva necessariamente conseguire all'accertamento della proprietà esclusiva in capo all'attrice della suddetta area pertinenziale.
Con il terzo motivo l'appellante censura il capo della sentenza che aveva respinto la domanda diretta ad ottenere la condanna dei convenuti alla rimozione dei manufatti esistenti sul terreno di comune proprietà.
Assume la signora come, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di primo grado, la Parte_1 presenza dei manufatti sul terreno comune era un fatto accertato in causa in quanto non oggetto di contestazione, mentre, quantomeno con riferimento alla vasca di acciaio, vi era prova documentale, rappresentata da una lettera proveniente dal geom. professionista incaricato dai signori CP_5
del fatto che la presenza di detto materiale fosse riconducibile ai convenuti. CP_1
Con il quarto motivo l'appellante censura il capo della sentenza che aveva compensato le spese, che invece, stante l'accoglimento della domanda sulla proprietà del mappale 125 sub.2, dovevano essere poste a carico dei convenuti.
Con l'unico motivo di appello incidentale, i signori chiedono di accertarsi la sussistenza CP_1 di un diritto di servitù di passo in favore del proprio immobile ed a carico dell'area pertinenziale riconosciuta dal primo giudice come di esclusiva proprietà della signora Parte_1
Assumono le parti appellate come l'esistenza della servitù era confermata dalla circostanza che il
Tribunale di Como aveva accertato il possesso continuativo ed ininterrotto della predetta area pertinenziale mappale 125 sub.2 da oltre trenta anni.
Aggiungono i signori come sull'area pertinenziale oggetto di causa insisteva una botola CP_1 che consentiva il rifornimento del gasolio nella tanica posta nell'intercapedine comune al piano terra, come il locale deposito di proprietà comune aveva finestre che si affacciavano sul detto terrazzo, e come l'unica alternativa di accesso alla pubblica via dal proprio immobile era rappresentato da una scalinata ripida, del tutto disagevole attese l'età (anni 75) e le problematiche fisiche degli stessi, tanto che il loro fondo doveva ritenersi funzionalmente intercluso, ciò che doveva condurre ad una costituzione da parte del giudice del diritto di servitù di passo.
pagina 7 di 13 L'appellante oltre che contestare l'impugnazione incidentale nel merito, ne ha ancor prima Parte_1 eccepito l'inammissibilità, assumendo come nell'intero giudizio di primo grado non era mai stata proposta una domanda di costituzione di servitù coattiva di passaggio, introdotta solo in questo grado di appello.
Osserva la Corte, preliminarmente, come la statuizione che ha accertato la proprietà esclusiva, in favore della signora del terrazzo di cui al mappale 125 sub.2, non è stata oggetto di impugnazione Parte_1 incidentale, ed è divenuta quindi definitiva.
I primi due motivi dell'appello principale devono essere esaminati congiuntamente al motivo di appello incidentale, che, contrariamente a quanto assume l'appellante, è ammissibile.
Nella comparsa di costituzione di primo grado i convenuti assumevano, in via riconvenzionale Con subordinata, le seguenti conclusioni: “..dare atto che i signori e e tutti i Controparte_2 loro aventi causa hanno un diritto di passo sul terrazzo..”.
Nella detta comparsa, i signori allegavano quanto segue :”..dall'analisi dei vari fatti CP_1 risulta che, in ogni caso, a carico della proprietà esiste già una servitù di passo, a favore Per_3 della proprietà degli odierni convenuti. Infatti, quando controparte chiede di chiudere la propria proprietà, impedendo il passaggio ai convenuti, sottace che, in data 1.9.2022, è stata emessa una sentenza dal Tribunale di Como confermata successivamente in data 18.10.22 e ora passata in giudicato, (doc. 2- 3) che statuisce il diritto di passo in capo agli odierni convenuti. Infatti come ben risulta dai documenti (doc. 4 ) la sola strada di accesso alla proprietà dei convenuti è quella che partendo da Piazza Indipendenza prosegue, a mezzo di una scalinata, giusto fino all'immobile degli odierni convenuti, come ben indicato in colore giallo, nella planimetria che si produce (doc.5) . Questo
è il percorso più breve e più comodo che possono fare i convenuti, che si sottolinea hanno numerosi problemi di salute e sono anche invalidi, come risulta dalla documentazione che si allega (doc. 6).
Nel momento che il fondo è intercluso o quasi, non può essere impedito l'uso del mappale, chiamato
“terrazzo” nella planimetria di cui sopra (doc5) di presunta proprietà Ashuleva, agli odierni convenuti..”.
Risulta pertanto evidente come i convenuti in primo grado abbiano chiesto anche di accertare una servitù di passaggio sul fondo dell'attrice ed in favore del proprio fondo.
Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte (Cass. 33776\2023), la proprietà e gli altri diritti reali di godimento appartengono alla categoria dei cd. diritti "autodeterminati", individuati, cioè, sulla base della sola indicazione del relativo contenuto sì come rappresentato dal bene che ne forma pagina 8 di 13 l'oggetto, con la conseguenza che la causa petendi delle relative azioni giudiziarie si identifica con i diritti stessi e non con il relativo titolo - contratto, successione ereditaria, usucapione, ecc. - che ne costituisce la fonte, la cui eventuale deduzione non ha, per l'effetto, alcuna funzione di specificazione della domanda, essendo, viceversa, necessario ai soli fini della prova. Non viola, pertanto, il divieto dello ius novorum in appello la deduzione da parte dell'attore - ovvero il rilievo "ex officio iudicis" - di un fatto costitutivo diverso da quello prospettato in primo grado a sostegno della domanda introduttiva del giudizio, ma comunque logicamente connesso col petitum (nella fattispecie esaminata dalla
Suprema Corte, ll convenuto, nell'esperire in via riconvenzionale un'"actio confessoria servitutis", in primo grado aveva dedotto l'esistenza di una servitù volontaria e, in grado di appello, di una servitù per destinazione del padre di famiglia).
Il motivo di appello incidentale, seppure ammissibile, è infondato e deve essere respinto, mentre vanno accolti, nei termini che saranno indicati, i due primi motivi dell'appello principale.
I signori non hanno infatti dimostrato né l'esistenza dei requisiti per poter affermare CP_1
l'avvenuta usucapione in loro favore della servitù di passaggio in contestazione, né la ricorrenza dei presupposti per la costituzione di una servitù coattiva.
Quale prova dell'acquisto per usucapione, gli appellanti incidentali invocano unicamente gli effetti della sentenza (rectius ordinanza) che aveva accolto il ricorso degli stessi ex artt. 1168 c.c. e 703 c.p.c., ravvisando l'esistenza di uno spoglio del possesso del diritto di passo pedonale esercitato dai signori commesso dalla signora apponendo cancelli a monte ad a valle del CP_1 Per_3 passaggio.
L'assunto è del tutto inconsistente.
Come insegna la Suprema Corte “il giudicato formatosi sulla domanda possessoria è privo di efficacia nel giudizio petitorio, avente ad oggetto l'accertamento dell'avvenuto acquisto del diritto di proprietà o di un altro diritto reale per usucapione, in quanto il possesso utile ad usucapire ha requisiti che non vengono in rilievo nei giudizi possessori, ove l'accoglimento della domanda prescinde dall'accertamento della legittimità del possesso ed offre tutela ad una mera situazione di fatto che ha i caratteri esteriori dei diritti sopra menzionati (Cass. 27513\2020; Cass. 21233\2009).
Neppure è stata provata, dai signori la ricorrenza dei presupposti per la costituzione di CP_1 una servitù coattiva.
L'esistenza di un altro accesso pedonale alla pubblica via, oltre a quello oggetto di controversia, è fatto pacifico in giudizio, e la mera circostanza che questo passaggio sia meno comodo di quello fruibile pagina 9 di 13 utilizzando il fondo della signora non è elemento di per sé idoneo a giustificare la Per_3 costituzione coattiva di una servitù.
Come autorevolmente affermato dalla Suprema Corte “ La costituzione di servitù coattiva di passaggio a favore di fondo non intercluso, ai sensi dell'art. 1052 c.c., e l'ampliamento del passaggio già esistente ex art. 1051, comma 3, c.c. possono avvenire, dopo la pronuncia della Corte costituzionale n. 167 del
1999, non soltanto in presenza di esigenze dell'agricoltura e dell'industria, ma anche quando sia accertata, in generale, l'inaccessibilità all'immobile da parte di qualsiasi persona portatrice di handicap o con ridotta capacità motoria, essendo irrilevante l'inesistenza in concreto della disabilità in capo al titolare del fondo medesimo, oppure qualora occorra garantire la tutela di necessità abitative, da chiunque invocabili” (Cass. 14477\2018).
La documentazione medica allegata dagli appellati nulla dimostra circa la reale ed attuale esistenza di una situazione di ridotta capacità motoria degli stessi.
In particolare, la documentazione medica riferita ad in lingua tedesca e risalente al Persona_4
20-8-2012, sembra fare riferimento ad una lombosciatalgia, mentre quella, in lingua italiana, datato 17-
6-2015, fa riferimento ad una lombalgia cronica, con l'esistenza di un sovrappeso e di una difficoltà, riferita dal paziente, di salire le scale.
La documentazione sanitaria relativa a a fa riferimento ad una frattura del Persona_5 polso occorso alla appellata nel 2020.
E' pertanto evidente come non siano dimostrati i requisiti per fare applicazione dell'art. 1052 c.c., nella formulazione risultante a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n.167\1999.
Infine, né dalla mera presenza di una botola per rifornire di gasolio una cisterna interrata, in disuso da tempo immemorabile secondo allegazioni dell'appellante non contestate in modo specifico dalle parti appellate, né dall'esistenza di finestre sul terreno pertinenziale di cui si discute, può derivare un diritto di passaggio pedonale sulla proprietà della signora Per_3
Accertata l'infondatezza della domanda diretta all'accertamento di una servitù di passaggio in favore dei signori da ciò consegue la fondatezza delle domande dell'appellante, di accertare CP_1
l'inesistenza di un tale diritto, e il diritto di apporre cancelli per impedire a terzi il passaggio sul proprio fondo.
Il terzo motivo dell'appello principale è infondato.
Se è effettivamente pacifica, oltre che documentata, la presenza dei manufatti sull'area comune, ciò che
è controverso è chi li abbia ivi abbandonati, posto che ognuna delle parti imputa all'altra tale condotta.
pagina 10 di 13 Emerge dagli atti e documenti di causa, che la vasca d'acciaio raffigurata nelle foto del terreno comune, sia stata collocata per iniziativa degli odierni appellati, mentre per gli altri manufatti non vi è prova su chi li abbia posti sul bene comune.
Il documento n.11 prodotto da parte dei signori è rappresentato da una mail del 23-12- CP_1
203 del geometra per conto degli odierni appellati, con la quale si contestava alla signora CP_5 che i “suoi affittuari continuano a più riprese a sversare nel cassone esterno, posto sul Per_3 terreno comune, detriti e manufatti..” e si rammentava come il cassone era “stato preso a noleggio dai signori per contenere le masserizie provenienti dall'appartamento del piano terreno..”. Parte_2
La circostanza della collocazione del cassone ad opera dei convenuti in primo grado è stata poi ammessa da questi con la memoria depositata in primo grado il 15-2-2024, dove si afferma testualmente :”..[il cassone] insiste su una parte comune, il cui uso, alla non viene Parte_1 minimamente impedito o ridotto dalla presenza del suddetto cassone;
infatti l'attrice sulla stessa parte comune parcheggia l'auto. Quindi i convenuti hanno tutto il diritto di tenere tale cassone..”.
Se può ritenersi dimostrato che il cassone in acciaio sia stata apposto per iniziativa degli appellati, ciò che deve essere accertato è se tale utilizzo da parte del comproprietario violi i limiti posti dall'art. 1102
c.c.
Come insegna la Suprema Corte “.. qualora il proprietario di un'unità immobiliare agisca in giudizio per ottenere l'ordine di rimozione di un manufatto realizzato sulle parti comuni, il superamento dei limiti del pari uso della cosa comune, di cui all'art. 1102 c.c. -secondo cui ciascun partecipante alla comunione può servirsi della cosa comune purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso- che impedisce la modifica apportata alla stessa da un singolo condomino, si configura come un fatto costitutivo, inerente alle condizioni dell'azione esperita, sicché,
a norma dell'art. 2697, comma 1, c.c., deve essere provato dallo stesso comproprietario attore..” (Cass.
5808\2022).
Nel caso di specie, l'appellante si è limitato a dedurre che la vasca di acciaio, per le sue dimensioni - non indicate in modo specifico- integrava un uso illegittimo della cosa comune.
Osserva la Corte come, pur in assenza della indicazione delle precise dimensioni della vasca e della precisa estensione del terreno comune, dalle fotografie e dalle mappe catastali può ricavarsi come il manufatto occupi una porzione assai limitata dal bene comune.
Ciò posto, come affermato dalla Suprema Corte “ l'uso paritetico della cosa comune, che va tutelato, deve essere compatibile con la ragionevole previsione dell'utilizzazione che in concreto faranno gli altri pagina 11 di 13 condomini della stessa cosa, e non anche della identica e contemporanea utilizzazione che in via meramente ipotetica e astratta essi ne potrebbero fare” (Cass. 28111\2018).
Parte appellante non ha neppure indicato in che modo e per quale ragione la collocazione del detto manufatto abbia alterato la destinazione del bene comune od abbia inciso sul suo diritto di utilizzare detto spazio comune, che anzi è per stessa ammissione della signora , dalla medesima Parte_1 usato per parcheggiare il proprio autoveicolo.
Come affermato dalla Suprema Corte “la nozione di pari uso della cosa comune, cui fa riferimento l'art. 1102 c.c., non va intesa nel senso di uso identico e contemporaneo, dovendo ritenersi conferita dalla legge a ciascun partecipante alla comunione la facoltà di trarre dalla cosa comune la più intensa utilizzazione, a condizione che questa sia compatibile con i diritti degli altri. Ne consegue che qualora sia prevedibile che gli altri partecipanti alla comunione non faranno un pari uso della cosa comune, la modifica apportata alla stessa dal condomino deve ritenersi legittima, atteso che, in una materia in cui è prevista la massima espansione dell'uso, il limite al godimento di ciascuno dei condomini è dato dagli interessi altrui, i quali, pertanto, costituiscono impedimento alla modifica, solo se sia ragionevole prevedere che i loro titolari possano volere accrescere il pari uso cui hanno diritto” (Cass. 18038\2020).
Il quarto motivo, che attiene al capo sulle spese, è assorbito dalla necessità, a seguito della riforma parziale della sentenza di primo grado, di un nuovo regolamento delle spese processuali.
Tenuto conto dell'esito del processo, che ha visto la soccombenza del tutto prevalente di
[...]
e di su questi ultimi devono gravare le spese processuali Persona_4 Parte_3 dei due gradi di giudizio, liquidate, quanto al primo grado, tenuto conto dello scaglione di valore applicabile (cause di valore indeterminabile di bassa complessità), delle questioni trattate e dei parametri di cui al DM n.147\2022, per le quattro fasi, studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, in euro 7.616,00 per compenso, oltre iva, cpa, 15% per rimborso spese forfettarie e rimborso contributo unificato, e quanto al presente grado di appello, tenuto conto dei detti parametri, per le singole fasi, per le tre fasi, studio, introduttiva, e decisionale, esclusa quella istruttoria non svoltasi, in euro 6.946,00 per compenso oltre iva, cpa, 15% per rimborso spese forfettarie e rimborso contributo unificato.
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte degli appellati ed appellanti incidentali, a norma del comma 1 quater dell'art. 13 del DPR 115\2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della l. 228\2012
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
pagina 12 di 13 a)in parziale accoglimento dell'appello proposto da ed in riforma della sentenza di Parte_1 primo grado, accerta l'inesistenza di un diritto di e Controparte_1 Controparte_2 di passaggio sull'area pertinenziale di proprietà dell'appellante contraddistinta al Catasto del
[...]
Comune di Campione d'Italia al foglio 6 mapp. 125 sub. 2, e il diritto di di apporre Parte_1 cancelli per impedire a terzi il passaggio sul proprio fondo;
b)respinge l'appello incidentale proposto da e Controparte_1 Controparte_2
[...]
c)condanna e al pagamento in favore Controparte_1 Controparte_2 dell'appellante delle spese dei due gradi di giudizio, liquidate quanto al primo grado, in euro 7.616,00 per compenso, oltre iva, cpa, 15% per rimborso spese forfettarie e rimborso contributo unificato, e quanto al presente grado di appello, in euro 6.946,00 per compenso, oltre iva, cpa, 15% per rimborso spese forfettarie e rimborso contributo unificato;
d)dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte degli appellati ed appellanti incidentali e Controparte_1 Controparte_2
a norma del comma 1 quater dell'art. 13 del DPR 115\2002 così come modificato
[...] dall'art. 1 comma 17 della l. 228\2012
Così deciso in Milano nella Camera di Consiglio del 24 settembre 2025
Il Presidente est. Carlo Maddaloni
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Carlo Maddaloni Presidente rel. dr. Silvia Brat Consigliere dr. Nicoletta Sommazzi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 550/2025 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
VIA DELLA GUASTALLA, 15 20122 MILANO presso lo studio dell'avv. DAFFAN
AO LU, che la rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv.
DAFFAN CA IC ( ) VIA DELLA GUASTALLA, 15 C.F._2
20122 MILANO;
APPELLANTE
CONTRO
pagina 1 di 13 (C.F. ), Controparte_1 C.F._3 [...]
(C.F. ), elettivamente domiciliati Controparte_2 C.F._4
in VIA G.B. GRASSI 22100 COMO presso lo studio dell'avv. ACQUATI
FRANCESCA, che li rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLATI ED APPELLANTI INCIDENTALI
avente ad oggetto: Servitù sulle seguenti conclusioni.
Per : Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, contrariis reiectis e previa ogni opportuna declaratoria, in parziale riforma della Sentenza del Tribunale di Como n° 33 del 16 gennaio 2025, cronologico § 766 del 2025: Cont accertare e dichiarare che i convenuti e sono Controparte_2
privi di alcun diritto che consenta loro di accedere all'area pertinenziale dell'abitazione di piazza Indipendenza 6 a Campione d'Italia, il tutto contraddistinto al catasto del suddetto comune al foglio n° 6, mapp. 125, sub 2 e mapp. 126, sub 2 (graffati), di esclusiva proprietà della sig.ra ; Parte_1
accertare e dichiarare che la sig.ra può delimitare l'area pertinenziale Parte_1
dell'abitazione di piazza Indipendenza 6 a Campione d'Italia, il tutto contraddistinto al catasto del suddetto comune al foglio n° 6, mapp. 125, sub 2 e mapp. 126 sub 2
(graffati), di sua esclusiva proprietà anche apponendo cancelli o steccati;
Cont condannare e a rimuovere i materiali di vario Controparte_2
genere evidenziati nelle fotografie prodotte con particolare riferimento alla betoniera ed alla vasca di acciaio destinata alla raccolta di macerie di proprietà dell'impresa di nazionalità elvetica LL IC SA. pagina 2 di 13 Dichiarare inammissibile l'appello incidentale avente ad oggetto la richiesta di costituzione coattiva di servitù di passaggio trattandosi di domanda nuova.
Rigettare in ogni caso l'appello incidentale promosso da controparte in quanto infondato in fatto ed in diritto.
Con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.
Per e : Controparte_1 Controparte_2
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, conrariis rejectis, previa ogni più opportuna declaratoria di legge, così giudicare dichiarare l'inammissibilità e/o manifesta infondatezza dell'appello ex adverso proposto ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. ed in ogni caso rigettare tutte le domande svolte dall'appellante in quanto infondate in fatto ed in diritto;
Parte_1
in via di appello incidentale: in riforma della sentenza del Tribunale di Como – dr.ssa
Giulia Troina n. 766/25 Sent. del 16.01.2025 ed in accoglimento della domanda già svolta in primo grado in via subordinata accertare o costituire coattivamente il diritto di servitù di passo a favore del mappale 125 sub 1 di proprietà degli appellati ed a carico di quanto definito dal Giudice di prime cure come “area pertinenziale all'abitazione di piazza indipendenza n. 6 in Campione d'Italia (CO) ricompresa nella scheda catastale allegata l rogito notaio di Como del 26.10.2011, contraddistinto al catasto del Per_1
suddetto Comune al fg. 6 mappale 125 sub 2”; condannare la sig.ra alla refusione delle spese legali di entrambi i Parte_1
gradi di giudizio.
pagina 3 di 13
MOTIVI DELLA DECISIONE in fatto e diritto
Il Tribunale di Como, con la sentenza n. 33\2025 pubblicata il 16-1-2025, decidendo sulle domande proposte da nei confronti di e e sulle Parte_1 CP_3 Controparte_4 domande riconvenzionali di questi ultimi: dichiarava che l'area pertinenziale all'abitazione di Piazza Indipendenza n. 6 in Campione d'Italia (CO) ricompresa nella scheda catastale allegata al rogito atto notaio di Como del 26 ottobre 2011, Per_1 contraddistinto al catasto del suddetto comune al foglio n. 6 mapp. 125 sub 2 era di esclusiva proprietà di;
Parte_1 rigettava le ulteriori domande attoree;
rigettava le domande riconvenzionali dei convenuti;
compensava integralmente tra le parti le spese processuali.
Le pregresse vicende processuali possono essere sintetizzate come di seguito. conveniva in giudizio e , Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 esponendo di essere proprietaria, per averlo acquistato con atto del notaio di Como in data 26- Per_1
10-2011, di un appartamento nel Comune di Campione d'Italia, posto al piano primo di una palazzina sita al civico n.6 di piazza Indipendenza, con terreno pertinenziale antistante, indicato come terrazzo nelle mappe catastali, e contraddistinto al mappale n.126, posto sul lato sud dell'edificio.
L'attrice deduceva come, successivamente, con atto notaio di Como del 18-2-2019, i signori Per_2
e avessero acquistato nella stessa palazzina Controparte_1 Controparte_2 una abitazione con terreno pertinenziale posto sul lato nord dell'edificio, contraddistinti rispettivamente i mappali 124 sub. 1 e 125 sub.1.
Assumeva la signora come, a seguito della propria decisione di apporre dei piccoli cancelli a Parte_1 delimitazione della sua proprietà, i signori avessero introdotto un giudizio possessorio, CP_1 invocando il proprio diritto di attraversare la proprietà dell'attrice per esercitare il passaggio, che veniva accolto del tribunale di Como, con provvedimento confermato in sede di reclamo.
L'attrice chiedeva pertanto, nel presente giudizio, di accertarsi l'esclusiva proprietà della porzione di terreno pertinenza della propria abitazione e l'inesistenza di un diritto dei signori di CP_1 accedervi, e di accertare altresì il proprio diritto di delimitare la predetta proprietà.
Aggiungeva la signora come con sentenza n.408 del 2023 il Tribunale di Como aveva già Parte_1 respinto le domande dei signori volte ad accertare la pretesa comunione dello spazio CP_1 pagina 4 di 13 antistante l'appartamento attoreo.
L'attrice esponeva ancora come sul lato orientale della palazzina era presente una porzione di terreno di proprietà comune tra essa ed i convenuti, che questi ultimi avevano occupato con alcuni manufatti, in particolare una betoniera ed una grossa vasca di acciaio di proprietà dell'impresa IC con sede in
Svizzera, in tal modo impedendo alla deducente di godere del detto terreno.
La signora chiedeva pertanto anche la condanna dei convenuti alla rimozione dei detti Parte_1 manufatti.
Si costituivano in giudizio i signori contestando il fondamento delle domande attoree, CP_1 assumendo anzitutto che il terreno pertinenziale del quale l'attrice si dichiarava proprietaria esclusiva, contraddistinto non con il mappale 126 come indicato dall'attrice ma con il mappale 125, era in realtà in comunione tra le parti.
Aggiungevano i convenuti come, in ogni caso, a carico della proprietà della signora ed in Parte_1 favore della loro proprietà esisteva una servitù di passo, come statuito da una sentenza del Tribunale di
Como, passata in giudicato, ed una più risalente pronuncia, ottenuta dai precedenti proprietari degli immobili oggetto di causa, della quale non era possibile la produzione, perché smarrita.
Facevano rilevare i convenuti come il percorso più breve e comodo per raggiungere la loro proprietà, tenuto anche conto dei loro problemi di salute, era quello che passava per il detto mappale di parte attrice.
I signori contestavano inoltre di avere occupato con materiali il terreno comune, posto CP_1 che i manufatti menzionati dall'attrice erano stati abbandonati da operai incaricati da quest'ultima.
I convenuti chiedevano il rigetto delle domande attore ed in via riconvenzionale formulavano una serie di richieste attinenti alla condanna della signora alla rimozione ed al ripristino, di alcuni Parte_1 cavi e tubazioni e di una canna fumaria, ed al risarcimento del danno causato da un allagamento dalla medesima provocato.
Il tribunale, respinte le istanze istruttorie delle parti, decideva la causa nei termini sopra indicati.
Il giudice di primo grado, sulla base del contenuto della documentazione acquisita in giudizio ed in particolare degli atti notarili delle parti e di quello del 1961 con il quale l'originaria unica proprietà veniva divisa tra i danti causa dell'attrice e dei convenuti, accertava che il terreno, denominato terrazzo nelle schede catastali, era di esclusiva proprietà della signora Parte_1
Il tribunale motivava il rigetto di tutte le altre domande delle parti nei seguenti testuali termini: ”..Con riferimento alle ulteriori domande spiegate da parte attrice, invece, si osserva che le doglianze circa pagina 5 di 13 l'utilizzo improprio delle parti comuni solo genericamente indicato come abbandono di materiali edili di vario genere e, in particolare, di una betoniera e di una grossa vasca d'acciaio , nella porzione di terreno nella parte orientale della palazzina, sono rimaste del tutto generiche e sfornite di prova. Allo stesso modo, a fondamento delle domande avanzate in via riconvenzionale, i convenuti non hanno nemmeno offerto di provare quanto dagli stessi affermato, con conseguente inevitabile rigetto per mancanza di qualsivoglia apprezzabile elemento probatorio.”
Detta sentenza è stata impugnata da in forza di quattro motivi di appello, chiedendo Parte_1 di accertare l'inesistenza di un diritto di passo dei signori sull'area pertinenziale CP_1 dell'abitazione oggetto di controversia, di accertare il suo diritto di delimitare il proprio con cancelli o steccati, di condannare gli appellati alla rimozione della betoniera e della vasca di acciaio dal terreno di comune proprietà ed al pagamento delle spese processuali dell'intero giudizio.
Si sono costituite le parti appellate, contestando il fondamento dell'appello della signora e Parte_1 proponendo impugnazione incidentale per ottenere l'accertamento di una servitù di passo in favore del proprio fondo ed a carico dell'area pertinenziale di proprietà dell'appellante, contraddistinta con il mappale 125 sub. 2, o per costituire coattivamente detta servitù di passaggio.
Alla prima udienza del 10 giugno 2025, il consigliere istruttore fissava, ai sensi del novellato art. 352
c.p.c., per la rimessione della causa in decisione l'udienza del 16 settembre 2025, da tenersi con trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
Spirati i termini assegnati, la causa è stata trattenuta in decisione dal collegio, così come composto per la detta udienza del 16 settembre 2025, nella camera di consiglio del 24 settembre 2025.
Con il primo motivo l'appellante contesta il capo della sentenza che ha respinto “le ulteriori domande attoree”, tra cui quella di accertare l'inesistenza di un diritto dei convenuti di accedere all'area pertinenziale distinta con il mappale 125 sub.2.
Assume l'appellante come la statuizione, oltre che immotivata, era del tutto contraria alla logica prima ancora che al diritto.
Fa rilevare la signora come il giudice di primo grado avesse parimenti respinto la domanda Parte_1 dei convenuti, diretta ad accertare l'esistenza di un diritto di passo sul detto mappale 125 sub.2.
In tal modo il tribunale era entrato in insanabile contraddizione, dal momento che l'esistenza del diritto avrebbe dovuto condurre all'accoglimento della domanda dei convenuti, mentre la sua inesistenza avrebbe comportato l'accoglimento della domanda attorea, ma in nessun caso potevano essere respinte entrambe le domande.
pagina 6 di 13 Assume l'appellante come la statuizione impugnata, oltre che illogica ed immotivata, era anche ingiusta, perché i signori avevano sostenuto di avere diritti sul terrazzo oggetto di CP_1 causa, senza tuttavia dimostrarne l'esistenza.
Con il secondo motivo l'appellante censura il capo della sentenza che aveva, senza alcuna motivazione, respinto la richiesta di accertare il proprio diritto di apporre cancelli al proprio fondo, statuizione che doveva necessariamente conseguire all'accertamento della proprietà esclusiva in capo all'attrice della suddetta area pertinenziale.
Con il terzo motivo l'appellante censura il capo della sentenza che aveva respinto la domanda diretta ad ottenere la condanna dei convenuti alla rimozione dei manufatti esistenti sul terreno di comune proprietà.
Assume la signora come, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di primo grado, la Parte_1 presenza dei manufatti sul terreno comune era un fatto accertato in causa in quanto non oggetto di contestazione, mentre, quantomeno con riferimento alla vasca di acciaio, vi era prova documentale, rappresentata da una lettera proveniente dal geom. professionista incaricato dai signori CP_5
del fatto che la presenza di detto materiale fosse riconducibile ai convenuti. CP_1
Con il quarto motivo l'appellante censura il capo della sentenza che aveva compensato le spese, che invece, stante l'accoglimento della domanda sulla proprietà del mappale 125 sub.2, dovevano essere poste a carico dei convenuti.
Con l'unico motivo di appello incidentale, i signori chiedono di accertarsi la sussistenza CP_1 di un diritto di servitù di passo in favore del proprio immobile ed a carico dell'area pertinenziale riconosciuta dal primo giudice come di esclusiva proprietà della signora Parte_1
Assumono le parti appellate come l'esistenza della servitù era confermata dalla circostanza che il
Tribunale di Como aveva accertato il possesso continuativo ed ininterrotto della predetta area pertinenziale mappale 125 sub.2 da oltre trenta anni.
Aggiungono i signori come sull'area pertinenziale oggetto di causa insisteva una botola CP_1 che consentiva il rifornimento del gasolio nella tanica posta nell'intercapedine comune al piano terra, come il locale deposito di proprietà comune aveva finestre che si affacciavano sul detto terrazzo, e come l'unica alternativa di accesso alla pubblica via dal proprio immobile era rappresentato da una scalinata ripida, del tutto disagevole attese l'età (anni 75) e le problematiche fisiche degli stessi, tanto che il loro fondo doveva ritenersi funzionalmente intercluso, ciò che doveva condurre ad una costituzione da parte del giudice del diritto di servitù di passo.
pagina 7 di 13 L'appellante oltre che contestare l'impugnazione incidentale nel merito, ne ha ancor prima Parte_1 eccepito l'inammissibilità, assumendo come nell'intero giudizio di primo grado non era mai stata proposta una domanda di costituzione di servitù coattiva di passaggio, introdotta solo in questo grado di appello.
Osserva la Corte, preliminarmente, come la statuizione che ha accertato la proprietà esclusiva, in favore della signora del terrazzo di cui al mappale 125 sub.2, non è stata oggetto di impugnazione Parte_1 incidentale, ed è divenuta quindi definitiva.
I primi due motivi dell'appello principale devono essere esaminati congiuntamente al motivo di appello incidentale, che, contrariamente a quanto assume l'appellante, è ammissibile.
Nella comparsa di costituzione di primo grado i convenuti assumevano, in via riconvenzionale Con subordinata, le seguenti conclusioni: “..dare atto che i signori e e tutti i Controparte_2 loro aventi causa hanno un diritto di passo sul terrazzo..”.
Nella detta comparsa, i signori allegavano quanto segue :”..dall'analisi dei vari fatti CP_1 risulta che, in ogni caso, a carico della proprietà esiste già una servitù di passo, a favore Per_3 della proprietà degli odierni convenuti. Infatti, quando controparte chiede di chiudere la propria proprietà, impedendo il passaggio ai convenuti, sottace che, in data 1.9.2022, è stata emessa una sentenza dal Tribunale di Como confermata successivamente in data 18.10.22 e ora passata in giudicato, (doc. 2- 3) che statuisce il diritto di passo in capo agli odierni convenuti. Infatti come ben risulta dai documenti (doc. 4 ) la sola strada di accesso alla proprietà dei convenuti è quella che partendo da Piazza Indipendenza prosegue, a mezzo di una scalinata, giusto fino all'immobile degli odierni convenuti, come ben indicato in colore giallo, nella planimetria che si produce (doc.5) . Questo
è il percorso più breve e più comodo che possono fare i convenuti, che si sottolinea hanno numerosi problemi di salute e sono anche invalidi, come risulta dalla documentazione che si allega (doc. 6).
Nel momento che il fondo è intercluso o quasi, non può essere impedito l'uso del mappale, chiamato
“terrazzo” nella planimetria di cui sopra (doc5) di presunta proprietà Ashuleva, agli odierni convenuti..”.
Risulta pertanto evidente come i convenuti in primo grado abbiano chiesto anche di accertare una servitù di passaggio sul fondo dell'attrice ed in favore del proprio fondo.
Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte (Cass. 33776\2023), la proprietà e gli altri diritti reali di godimento appartengono alla categoria dei cd. diritti "autodeterminati", individuati, cioè, sulla base della sola indicazione del relativo contenuto sì come rappresentato dal bene che ne forma pagina 8 di 13 l'oggetto, con la conseguenza che la causa petendi delle relative azioni giudiziarie si identifica con i diritti stessi e non con il relativo titolo - contratto, successione ereditaria, usucapione, ecc. - che ne costituisce la fonte, la cui eventuale deduzione non ha, per l'effetto, alcuna funzione di specificazione della domanda, essendo, viceversa, necessario ai soli fini della prova. Non viola, pertanto, il divieto dello ius novorum in appello la deduzione da parte dell'attore - ovvero il rilievo "ex officio iudicis" - di un fatto costitutivo diverso da quello prospettato in primo grado a sostegno della domanda introduttiva del giudizio, ma comunque logicamente connesso col petitum (nella fattispecie esaminata dalla
Suprema Corte, ll convenuto, nell'esperire in via riconvenzionale un'"actio confessoria servitutis", in primo grado aveva dedotto l'esistenza di una servitù volontaria e, in grado di appello, di una servitù per destinazione del padre di famiglia).
Il motivo di appello incidentale, seppure ammissibile, è infondato e deve essere respinto, mentre vanno accolti, nei termini che saranno indicati, i due primi motivi dell'appello principale.
I signori non hanno infatti dimostrato né l'esistenza dei requisiti per poter affermare CP_1
l'avvenuta usucapione in loro favore della servitù di passaggio in contestazione, né la ricorrenza dei presupposti per la costituzione di una servitù coattiva.
Quale prova dell'acquisto per usucapione, gli appellanti incidentali invocano unicamente gli effetti della sentenza (rectius ordinanza) che aveva accolto il ricorso degli stessi ex artt. 1168 c.c. e 703 c.p.c., ravvisando l'esistenza di uno spoglio del possesso del diritto di passo pedonale esercitato dai signori commesso dalla signora apponendo cancelli a monte ad a valle del CP_1 Per_3 passaggio.
L'assunto è del tutto inconsistente.
Come insegna la Suprema Corte “il giudicato formatosi sulla domanda possessoria è privo di efficacia nel giudizio petitorio, avente ad oggetto l'accertamento dell'avvenuto acquisto del diritto di proprietà o di un altro diritto reale per usucapione, in quanto il possesso utile ad usucapire ha requisiti che non vengono in rilievo nei giudizi possessori, ove l'accoglimento della domanda prescinde dall'accertamento della legittimità del possesso ed offre tutela ad una mera situazione di fatto che ha i caratteri esteriori dei diritti sopra menzionati (Cass. 27513\2020; Cass. 21233\2009).
Neppure è stata provata, dai signori la ricorrenza dei presupposti per la costituzione di CP_1 una servitù coattiva.
L'esistenza di un altro accesso pedonale alla pubblica via, oltre a quello oggetto di controversia, è fatto pacifico in giudizio, e la mera circostanza che questo passaggio sia meno comodo di quello fruibile pagina 9 di 13 utilizzando il fondo della signora non è elemento di per sé idoneo a giustificare la Per_3 costituzione coattiva di una servitù.
Come autorevolmente affermato dalla Suprema Corte “ La costituzione di servitù coattiva di passaggio a favore di fondo non intercluso, ai sensi dell'art. 1052 c.c., e l'ampliamento del passaggio già esistente ex art. 1051, comma 3, c.c. possono avvenire, dopo la pronuncia della Corte costituzionale n. 167 del
1999, non soltanto in presenza di esigenze dell'agricoltura e dell'industria, ma anche quando sia accertata, in generale, l'inaccessibilità all'immobile da parte di qualsiasi persona portatrice di handicap o con ridotta capacità motoria, essendo irrilevante l'inesistenza in concreto della disabilità in capo al titolare del fondo medesimo, oppure qualora occorra garantire la tutela di necessità abitative, da chiunque invocabili” (Cass. 14477\2018).
La documentazione medica allegata dagli appellati nulla dimostra circa la reale ed attuale esistenza di una situazione di ridotta capacità motoria degli stessi.
In particolare, la documentazione medica riferita ad in lingua tedesca e risalente al Persona_4
20-8-2012, sembra fare riferimento ad una lombosciatalgia, mentre quella, in lingua italiana, datato 17-
6-2015, fa riferimento ad una lombalgia cronica, con l'esistenza di un sovrappeso e di una difficoltà, riferita dal paziente, di salire le scale.
La documentazione sanitaria relativa a a fa riferimento ad una frattura del Persona_5 polso occorso alla appellata nel 2020.
E' pertanto evidente come non siano dimostrati i requisiti per fare applicazione dell'art. 1052 c.c., nella formulazione risultante a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n.167\1999.
Infine, né dalla mera presenza di una botola per rifornire di gasolio una cisterna interrata, in disuso da tempo immemorabile secondo allegazioni dell'appellante non contestate in modo specifico dalle parti appellate, né dall'esistenza di finestre sul terreno pertinenziale di cui si discute, può derivare un diritto di passaggio pedonale sulla proprietà della signora Per_3
Accertata l'infondatezza della domanda diretta all'accertamento di una servitù di passaggio in favore dei signori da ciò consegue la fondatezza delle domande dell'appellante, di accertare CP_1
l'inesistenza di un tale diritto, e il diritto di apporre cancelli per impedire a terzi il passaggio sul proprio fondo.
Il terzo motivo dell'appello principale è infondato.
Se è effettivamente pacifica, oltre che documentata, la presenza dei manufatti sull'area comune, ciò che
è controverso è chi li abbia ivi abbandonati, posto che ognuna delle parti imputa all'altra tale condotta.
pagina 10 di 13 Emerge dagli atti e documenti di causa, che la vasca d'acciaio raffigurata nelle foto del terreno comune, sia stata collocata per iniziativa degli odierni appellati, mentre per gli altri manufatti non vi è prova su chi li abbia posti sul bene comune.
Il documento n.11 prodotto da parte dei signori è rappresentato da una mail del 23-12- CP_1
203 del geometra per conto degli odierni appellati, con la quale si contestava alla signora CP_5 che i “suoi affittuari continuano a più riprese a sversare nel cassone esterno, posto sul Per_3 terreno comune, detriti e manufatti..” e si rammentava come il cassone era “stato preso a noleggio dai signori per contenere le masserizie provenienti dall'appartamento del piano terreno..”. Parte_2
La circostanza della collocazione del cassone ad opera dei convenuti in primo grado è stata poi ammessa da questi con la memoria depositata in primo grado il 15-2-2024, dove si afferma testualmente :”..[il cassone] insiste su una parte comune, il cui uso, alla non viene Parte_1 minimamente impedito o ridotto dalla presenza del suddetto cassone;
infatti l'attrice sulla stessa parte comune parcheggia l'auto. Quindi i convenuti hanno tutto il diritto di tenere tale cassone..”.
Se può ritenersi dimostrato che il cassone in acciaio sia stata apposto per iniziativa degli appellati, ciò che deve essere accertato è se tale utilizzo da parte del comproprietario violi i limiti posti dall'art. 1102
c.c.
Come insegna la Suprema Corte “.. qualora il proprietario di un'unità immobiliare agisca in giudizio per ottenere l'ordine di rimozione di un manufatto realizzato sulle parti comuni, il superamento dei limiti del pari uso della cosa comune, di cui all'art. 1102 c.c. -secondo cui ciascun partecipante alla comunione può servirsi della cosa comune purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso- che impedisce la modifica apportata alla stessa da un singolo condomino, si configura come un fatto costitutivo, inerente alle condizioni dell'azione esperita, sicché,
a norma dell'art. 2697, comma 1, c.c., deve essere provato dallo stesso comproprietario attore..” (Cass.
5808\2022).
Nel caso di specie, l'appellante si è limitato a dedurre che la vasca di acciaio, per le sue dimensioni - non indicate in modo specifico- integrava un uso illegittimo della cosa comune.
Osserva la Corte come, pur in assenza della indicazione delle precise dimensioni della vasca e della precisa estensione del terreno comune, dalle fotografie e dalle mappe catastali può ricavarsi come il manufatto occupi una porzione assai limitata dal bene comune.
Ciò posto, come affermato dalla Suprema Corte “ l'uso paritetico della cosa comune, che va tutelato, deve essere compatibile con la ragionevole previsione dell'utilizzazione che in concreto faranno gli altri pagina 11 di 13 condomini della stessa cosa, e non anche della identica e contemporanea utilizzazione che in via meramente ipotetica e astratta essi ne potrebbero fare” (Cass. 28111\2018).
Parte appellante non ha neppure indicato in che modo e per quale ragione la collocazione del detto manufatto abbia alterato la destinazione del bene comune od abbia inciso sul suo diritto di utilizzare detto spazio comune, che anzi è per stessa ammissione della signora , dalla medesima Parte_1 usato per parcheggiare il proprio autoveicolo.
Come affermato dalla Suprema Corte “la nozione di pari uso della cosa comune, cui fa riferimento l'art. 1102 c.c., non va intesa nel senso di uso identico e contemporaneo, dovendo ritenersi conferita dalla legge a ciascun partecipante alla comunione la facoltà di trarre dalla cosa comune la più intensa utilizzazione, a condizione che questa sia compatibile con i diritti degli altri. Ne consegue che qualora sia prevedibile che gli altri partecipanti alla comunione non faranno un pari uso della cosa comune, la modifica apportata alla stessa dal condomino deve ritenersi legittima, atteso che, in una materia in cui è prevista la massima espansione dell'uso, il limite al godimento di ciascuno dei condomini è dato dagli interessi altrui, i quali, pertanto, costituiscono impedimento alla modifica, solo se sia ragionevole prevedere che i loro titolari possano volere accrescere il pari uso cui hanno diritto” (Cass. 18038\2020).
Il quarto motivo, che attiene al capo sulle spese, è assorbito dalla necessità, a seguito della riforma parziale della sentenza di primo grado, di un nuovo regolamento delle spese processuali.
Tenuto conto dell'esito del processo, che ha visto la soccombenza del tutto prevalente di
[...]
e di su questi ultimi devono gravare le spese processuali Persona_4 Parte_3 dei due gradi di giudizio, liquidate, quanto al primo grado, tenuto conto dello scaglione di valore applicabile (cause di valore indeterminabile di bassa complessità), delle questioni trattate e dei parametri di cui al DM n.147\2022, per le quattro fasi, studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, in euro 7.616,00 per compenso, oltre iva, cpa, 15% per rimborso spese forfettarie e rimborso contributo unificato, e quanto al presente grado di appello, tenuto conto dei detti parametri, per le singole fasi, per le tre fasi, studio, introduttiva, e decisionale, esclusa quella istruttoria non svoltasi, in euro 6.946,00 per compenso oltre iva, cpa, 15% per rimborso spese forfettarie e rimborso contributo unificato.
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte degli appellati ed appellanti incidentali, a norma del comma 1 quater dell'art. 13 del DPR 115\2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della l. 228\2012
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
pagina 12 di 13 a)in parziale accoglimento dell'appello proposto da ed in riforma della sentenza di Parte_1 primo grado, accerta l'inesistenza di un diritto di e Controparte_1 Controparte_2 di passaggio sull'area pertinenziale di proprietà dell'appellante contraddistinta al Catasto del
[...]
Comune di Campione d'Italia al foglio 6 mapp. 125 sub. 2, e il diritto di di apporre Parte_1 cancelli per impedire a terzi il passaggio sul proprio fondo;
b)respinge l'appello incidentale proposto da e Controparte_1 Controparte_2
[...]
c)condanna e al pagamento in favore Controparte_1 Controparte_2 dell'appellante delle spese dei due gradi di giudizio, liquidate quanto al primo grado, in euro 7.616,00 per compenso, oltre iva, cpa, 15% per rimborso spese forfettarie e rimborso contributo unificato, e quanto al presente grado di appello, in euro 6.946,00 per compenso, oltre iva, cpa, 15% per rimborso spese forfettarie e rimborso contributo unificato;
d)dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte degli appellati ed appellanti incidentali e Controparte_1 Controparte_2
a norma del comma 1 quater dell'art. 13 del DPR 115\2002 così come modificato
[...] dall'art. 1 comma 17 della l. 228\2012
Così deciso in Milano nella Camera di Consiglio del 24 settembre 2025
Il Presidente est. Carlo Maddaloni
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