Art. 12. E' fatta salva la competenza riconosciuta alle Regioni a statuto speciale nella materia trattata dalla presente legge.
Entrata in vigore il 24 marzo 1968
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1. Corte Cost., sentenza 01/04/1982, n. 65
Provvedimento: […] Eguale considerazione andrebbe fatta a proposito degli artt. 8, 9 e 12 del d.P.R. n. 1116 del 1965. Mentre l'art. 12 della legge n. 125 del 1968 (recante "nuove norme concernenti il personale delle Camere di commercio"), là dove fa "salva la competenza riconosciuta alle Regioni a statuto speciale", si riferirebbe unicamente all'originario Statuto del Trentino-Alto Adige, che nell'art. 4, n. 13, attribuiva a quella Regione (come l'attribuisce l'art. 4, n. 8 dello Statuto vigente) competenza normativa in materia di "ordinamento delle camere di commercio": con una disposizione che non trova corrispondenza nello Statuto del Friuli-Venezia Giulia.
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camere di commercio·
non rileva·
mancata attribuzione di potesta' legislativa·
enti pubblici locali soggetti ai poteri di supremazia regionale·
infondatezza.·
sent. 65/82 b. regione friuli venezia-giulia
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