Cass. pen., sez. III, sentenza 08/01/2026, n. 505
CASS
Sentenza 8 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Intervenuta prescrizione del reato

    Il motivo è manifestamente infondato in quanto si scontra con l'orientamento di legittimità secondo cui l'art. 10, d.lgs. 10 marzo 2000 n.74, nella parte in cui sanziona l'occultamento totale o parziale delle scritture contabili, ha natura permanente, perdurando l'obbligo di esibizione dei documenti finché dura il controllo da parte degli organi verificatori, con la conseguenza che il momento consumativo del reato deve individuarsi nella conclusione di detto accertamento. Non essendo stata contestata la data di consumazione del reato riportata in imputazione e rilevando le sentenze di merito che il procedimento fu originato da una verifica della Guardia di Finanza, deve concludersi, considerati anche i periodi di sospensione del decorso del termine prescrizionale intervenuti, pari a 117 giorni, che la prescrizione sarebbe maturata il 7/2/2027.

  • Rigettato
    Mancata integrazione della condotta di occultamento

    I motivi si risolvono in una richiesta di rivalutazione del compendio probatorio, preclusa in sede di legittimità. La Corte di appello ha ritenuto provato che l'imputato aveva trasferito la documentazione contabile dalla sede legale in un garage nella sua disponibilità, occultandola. La mancata esibizione della documentazione relativa all'attività imprenditoriale esercitata dopo l'estate del 2013 è stata ricondotta alla medesima volontà di occultamento. La condotta ricostruita dai giudici di merito ha sottratto la documentazione contabile al controllo dei verificatori, integrando la fattispecie obiettiva del reato contestato. Il ricorso non si confronta compiutamente con il ragionamento probatorio che sorregge la condanna, non soffermandosi sulla documentazione contabile relativa all'attività d'impresa successiva all'estate del 2013, rimasta estranea a quanto riferito da PA, la cui mancata esibizione costituisce uno dei passaggi salienti della motivazione contestata. La sentenza appellata aveva inoltre segnalato che RA non aveva mai denunciato la perdita delle scritture contabili e che nella segnalazione dei danni arrecati dall'alluvione non aveva inserito i documenti contabili. Viene enfatizzato in ricorso un dato, ossia la messa a disposizione da parte di RA agli agenti accertatori della documentazione contabile "sia pure nelle condizioni derivanti dalle conseguenze dell'allagamento", che è smentito dalle sentenze di merito. La sentenza di primo grado espone che RA si presentò "a mani vuote", riservandosi di effettuare ulteriori ricerche, rimaste senza esito. Anche la sentenza di appello ribadisce che alcun documento venne esibito dall'imputato alla Guardia di Finanza. Non vi è prova che RA si dichiarò disponibile a consegnare alla p.g. la documentazione contabile residuata "in sede di interrogatorio ex art. 415 bis c.p.p.", non essendo stato allegato o integralmente riportato nell'impugnazione l'atto processuale su cui si fonda l'allegazione difensiva.

  • Rigettato
    Erronea applicazione del dolo specifico

    La censura relativa al dolo specifico, desunto dalla Corte territoriale non soltanto dalla condotta di occultamento ma anche dalla condizione di "evasore totale" della società, che nei cinque anni di attività "non ha mai presentato dichiarazioni dei redditi", resiste alle censure del ricorrente. La logicità del processo inferenziale utilizzato dalla Corte resiste alle generiche censure del ricorrente che deduce nuovamente la messa a disposizione delle scritture contabili, smentita dalle sentenze di merito, e poi che l'imputato non aveva interesse a occultare agli agenti accertatori le scritture contabili in quanto così si sarebbe potuto sottrarre a "un devastante accertamento induttivo", senza considerare che proprio la sottrazione della documentazione avrebbe reso assai più ardua e parziale la ricostruzione delle operazioni della società e, quindi, il recupero delle imposte evase. Il motivo non individua un vizio logico-giuridico della motivazione, ma si limita a criticarne l'esito valutativo, sollecitando questa Corte a un nuovo e non consentito esame del merito della vicenda.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 08/01/2026, n. 505
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 505
    Data del deposito : 8 gennaio 2026

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