CASS
Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 08/01/2026, n. 505 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 505 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: NZ ZO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 10/04/2025 della CORTE APPELLO di ANCONA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Lorenzo Antonio Bucca;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore AL SP, che ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 10 aprile 2025, la Corte di appello di Ancona, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Fermo, ha concesso a RA il beneficio della sospensione condizionale della pena, confermando nel resto la pronuncia di condanna per il reato di cui all'art. 10 del d.lgs. n. 74/2000. All'imputato era stato contestato di aver, in qualità di legale rappresentante della società "Faleria Veicoli Industriali S.r.l.", al fine di evadere le imposte sui redditi e l'IVA, occultato e/o distrutto la documentazione e le scritture contabili obbligatorie relative agli anni d'imposta dal 2010 al 2014, così da non consentire la ricostruzione del volume d'affari e dei redditi. La Corte territoriale ha confermato il giudizio di colpevolezza espresso in primo grado, ritenendo provata la condotta di occultamento. In particolare, ha Penale Sent. Sez. 3 Num. 505 Anno 2026 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: BUCCA LOZO ANTONIO Data Udienza: 20/11/2025 valorizzato la testimonianza del teste PA, acquisita in sede di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, dalla quale era emerso che l'imputato, nell'estate del 2013, quando la società era ancora attiva, aveva trasferito "svariati faldoni" contenenti la documentazione contabile dalla sede legale a un garage privato nella sua disponibilità. La Corte ha qualificato tale condotta come occultamento, ritenendo il reato già consumato in quel momento e giudicando irrilevante, quale "post factum", la successiva, parziale, distruzione della documentazione a causa di un'alluvione nel luglio 2014. Il dolo specifico di evasione è stato desunto dalla circostanza che la società, pur operativa, non aveva mai presentato dichiarazioni dei redditi, risultando "evasore totale". Infine, l'impossibilità di ricostruire il volume d'affari è stata ritenuta sussistente, poiché la Guardia di Finanza aveva dovuto ricorrere a documentazione acquisita presso terzi e alla banca dati denominata "spesometro integrato". 2. Avverso tale sentenza, l'imputato, a mezzo dei suoi difensori, ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi. 2.1. Con il primo motivo, si deduce l' "inosservanza ed erronea applicazione" dell'art. 157 e ss. cod. pen. per intervenuta prescrizione del reato. Il ricorrente lamenta che la sentenza d'appello sarebbe stata depositata quando ormai era spirato il termine massimo di prescrizione, "pur considerandosi i periodi di sospensione", essendo il reato commesso fra il 2010 e il 2014, anche se accertato nel 2016, mentre la sentenza era stata depositata il 7 luglio 2025. 2.2. Con il secondo motivo, si lamenta l' "inosservanza ed erronea applicazione" dell'art. 10 del d.lgs. n. 74/2000 e la manifesta illogicità della motivazione. Si sostiene che il mero trasferimento della contabilità presso la residenza del legale rappresentante non integra la condotta di "occultamento", la quale presuppone un nascondimento materiale volto a rendere la documentazione indisponibile agli organi di verifica, sottolineando che, nel caso di specie, la Guardia di Finanza si era recata" ai fini accertativi, appunto nella abitazione dell'imputato". Si aggiunge che il reato "può dirsi consumato solo all'atto dell'ispezione" e che l'imputato, al momento del controllo, aveva messo a disposizione degli accertatori la documentazione, seppur danneggiata dall'alluvione. Si lamenta, quindi, che i giudici di merito non avevano dato il giusto rilievo alla messa a disposizione della documentazione residua da parte dell'imputato anche in sede di interrogatorio ex art. 415 bis c.p.p. 2.3. Con il terzo motivo, si denuncia l'erronea applicazione dell'art. 43 c. p. e dell'art. 10 del d.lgs. n. 74/2000, nonché il vizio di motivazione in punto di dolo specifico. La difesa contesta che il fine di evasione è stato desunto dalla mera >2 omissione della presentazione delle dichiarazioni fiscali. Argomenta, a contrario, che l'imputato avrebbe avuto interesse a conservare la documentazione per evitare le conseguenze "nefaste" di un inevitabile accertamento induttivo. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso, in quanto articolato in motivi manifestamente infondati o che non si confrontano compiutamente con la motivazione contestata, risulta inammissibile. 2. Il primo motivo, relativo alla prescrizione del reato, è manifestamente infondato in quanto si scontra con l'orientamento di legittimità, peraltro richiamato, a differenti fini, nel successivo motivo, secondo cui l'art. 10, d.lgs. 10 marzo 2000 n.74, nella parte in cui sanziona l'occultamento totale o parziale delle scritture contabili, ha natura permanente, perdurando l'obbligo di esibizione dei documenti finché dura il controllo da parte degli organi verificatori, con la conseguenza che il momento consumativo del reato deve individuarsi nella conclusione di detto accertamento (Sez. 4, n. 13388 del 27/2/2024, Prota;
Sez. 3, n. 40317 del 21/9/2021, Rv. 282340). Non essendo stata contestata la data di consumazione del reato riportata in imputazione e rilevando le sentenze di merito che il procedimento fu originato da una verifica della Guardia di Finanza, deve concludersi, considerati anche i periodi di sospensione del decorso del termine prescrizionale intervenuti, pari, secondo la sentenza di primo grado, sul punto non censurata, a 117 giorni, che la prescrizione sarebbe maturata il 7/2/2027. 3. Il secondo e il terzo motivo, che possono essere esaminati congiuntamente per la loro stretta connessione, sono parimenti inammissibili in quanto si risolvono, sotto la denuncia della violazione di legge e del vizio di motivazione, in una richiesta di rivalutazione del compendio probatorio, preclusa in sede di legittimità. 3.1. La Corte di appello ha ritenuto "provato che l'imputato, quando la società era ancora attiva, aveva trasferito la documentazione contabile della società dalla sede legale, ove avrebbe dovuto essere custodita, in un garage nella disponibilità del medesimo RA quale privato, in tal modo occultandola". Dopo aver dato atto della deposizione di PA, che aveva dichiarato che aveva trasportato le scritture contabili della società nel garage nell'estate del 2013, la Corte ha sottolineato che non soltanto non era stata esibita agli agenti accertatori la documentazione cui il teste aveva fatto riferimento ma neanche quella relativa al periodo successivo, risultando dalle sentenze di merito che la società aveva continuato a operare sino al giugno 2014. 3.2 La conclusione cui è pervenuta la Corte territoriale, che ha ricondotto la mancata esibizione della documentazione relativa all'attività imprenditoriale esercitata dopo l'estate del 2013 alla medesima volontà di occultamento che aveva determinato il trasferimento della contabilità venuta a esistenza prima "in un garage, in possesso di RA sito in Servigliano" e, quindi, in un luogo non riferibile alla società e non accessibile dai verificatori, in palese violazione dell'art. 35 del DPR 633/72, che impone all'operatore economico di comunicare il luogo in cui sono tenute le scritture contabili, non consente di configurare la violazione di legge sostanziale denunciata, avendo la condotta ricostruita dai giudice di merito sottratto la documentazione contabile al controllo dei verificatori, così integrando la fattispecie obiettiva del reato contestato. 3.3 Vale la pena, a questo punto, ricordare che il vizio di violazione di legge va dedotto contestando la riconducibilità del fatto - come ricostruito dai giudici di merito - nella fattispecie astratta delineata dal legislatore;
altra cosa, invece, è, come accade sovente e anche nel caso in esame, contestare o mettere in dubbio che le emergenze istruttorie acquisite consentano di ricostruire la condotta di cui si discute in termini idonei a ricondurla al paradigma legale: operazione, questa, che è, invece, propria del giudizio di merito ( fra le più recenti Sez. 2, n. 11125 del 18/1/2024, De Gennaro). 3.4 Venendo al vizio motivazionale denunciato, va osservato che il ricorso non si confronta compiutamente con il ragionamento probatorio che sorregge la condanna. Il ricorso, infatti, non si sofferma sulla documentazione contabile relativa all'attività d'impresa successiva all'estate del 2013, rimasta estranea a quanto riferito da PA, la cui mancata esibizione costituisce una dei passaggi salienti della motivazione contestata. La sentenza appellata, inoltre, aveva anche segnalato che RA non aveva mai denunciato la perdita delle scritture contabili e che nella segnalazione dei danni arrecati dall'alluvione, inviata al Comune di Servigliano, fra i beni danneggiati, RA non aveva inserito i documenti contabili. Viene, ancora, enfatizzato in ricorso un dato, ossia la messa a disposizione da parte di RA agli agenti accertatori della documentazione contabile "sia pure nelle condizioni derivanti dalle conseguenze dell'allagamento", che è smentito dalle sentenze di merito e in relazione al quale non risulta neppure denunciato il travisamento della prova. La sentenza di primo grado, infatti, espone che, nel corso della verifica, RA, convocato dalla Guardia di Finanza, si presentò "a mani vuote, riservandosi di effettuare ulteriori ricerche", rimaste senza esito visto che "nulla venne mai consegnato". Anche la sentenza di appello, come già anticipato, ribadisce che alcun documento venne esibito dall'imputato alla Guardia di Finanza. 3.5 Benché irrilevante, in quanto la proposta sarebbe intervenuta in un momento susseguente allo svolgimento dell'accertamento fiscale (Sez. 3, n. 23921 del 14/12/2020,Provasi, Rv. 281485), non vi è neppure prova che RA, come si legge nel ricorso, si dichiarò disponibile a consegnare alla p.g. la documentazione contabile residuata "in sede di interrogatorio ex art. 415 bis c.p.p.". Non è stato, infatti, allegato al ricorso o integralmente riportato nell'impugnazione l'atto processuale su cui si fonda l'allegazione difensiva. In proposito, non è superfluo ricordare che il requisito della specificità dei motivi, cui è condizionata l'ammissibilità del mezzo di gravame, comporta non solo l'onere di dedurre le censure che l'imputato intende muovere su punti circoscritti della decisione, ma altresì, allorquando sia dedotto il vizio di manifesta illogicità e/o contraddittorietà della motivazione rispetto ad atti specificamente indicati, quello di curarne l'integrale trascrizione o allegazione al fascicolo trasmesso al giudice di legittimità, così da rendere lo stesso autosufficiente con riferimento alle relative doglianze, anche provvedendo a produrli in copia nel giudizio di cassazione (ex multis Sez. 4, n. 46979 del 10/11/2015, Bregamotti, Rv. 265053 - 01; Sez. 2, n.26725 del 1/03/2013, Natale, Rv. 256723). 4. Manifestamente infondata risulta anche la censura relativa al dolo specifico, desunto dalla Corte territoriale non soltanto dalla condotta di occultamento ma anche dalla condizione di "evasore totale" della società, che nei cinque anni di attività "non ha mai presentato dichiarazioni dei redditi (pur avendo posto in esser operazioni di acquisto e vendita)". La logicità del processo inferenziale utilizzato dalla Corte resiste alle generiche censure del ricorrente che deduce nuovamente la messa a disposizione delle scritture contabili, smentita dalle sentenze di merito, e poi che l'imputato non aveva interesse a occultare agli agenti accertatori le scritture contabili in quanto così si sarebbe potuto sottrarre a "un devastante accertamento induttivo", senza considerare che proprio la sottrazione della documentazione avrebbe reso assai più ardua e parziale la ricostruzione delle operazioni della società e, quindi, il recupero delle imposte evase. In ogni caso, il motivo non individua un vizio logico-giuridico della motivazione, ma si limita a criticarne l'esito valutativo, sollecitando questa Corte 5 a un nuovo e non consentito esame del merito della vicenda, così condannandosi all'inammissibilità. 5. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna dell'imputato al pagamento delle spese del procedimento. Tenuto conto, altresì, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso dell'imputato sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che RA versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, esercitando la facoltà introdotta dall'art. 1, comma 64, I. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall'art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell'inammissibilità stessa come sopra indicate.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20/11/2025
udita la relazione svolta dal Consigliere Lorenzo Antonio Bucca;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore AL SP, che ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 10 aprile 2025, la Corte di appello di Ancona, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Fermo, ha concesso a RA il beneficio della sospensione condizionale della pena, confermando nel resto la pronuncia di condanna per il reato di cui all'art. 10 del d.lgs. n. 74/2000. All'imputato era stato contestato di aver, in qualità di legale rappresentante della società "Faleria Veicoli Industriali S.r.l.", al fine di evadere le imposte sui redditi e l'IVA, occultato e/o distrutto la documentazione e le scritture contabili obbligatorie relative agli anni d'imposta dal 2010 al 2014, così da non consentire la ricostruzione del volume d'affari e dei redditi. La Corte territoriale ha confermato il giudizio di colpevolezza espresso in primo grado, ritenendo provata la condotta di occultamento. In particolare, ha Penale Sent. Sez. 3 Num. 505 Anno 2026 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: BUCCA LOZO ANTONIO Data Udienza: 20/11/2025 valorizzato la testimonianza del teste PA, acquisita in sede di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, dalla quale era emerso che l'imputato, nell'estate del 2013, quando la società era ancora attiva, aveva trasferito "svariati faldoni" contenenti la documentazione contabile dalla sede legale a un garage privato nella sua disponibilità. La Corte ha qualificato tale condotta come occultamento, ritenendo il reato già consumato in quel momento e giudicando irrilevante, quale "post factum", la successiva, parziale, distruzione della documentazione a causa di un'alluvione nel luglio 2014. Il dolo specifico di evasione è stato desunto dalla circostanza che la società, pur operativa, non aveva mai presentato dichiarazioni dei redditi, risultando "evasore totale". Infine, l'impossibilità di ricostruire il volume d'affari è stata ritenuta sussistente, poiché la Guardia di Finanza aveva dovuto ricorrere a documentazione acquisita presso terzi e alla banca dati denominata "spesometro integrato". 2. Avverso tale sentenza, l'imputato, a mezzo dei suoi difensori, ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi. 2.1. Con il primo motivo, si deduce l' "inosservanza ed erronea applicazione" dell'art. 157 e ss. cod. pen. per intervenuta prescrizione del reato. Il ricorrente lamenta che la sentenza d'appello sarebbe stata depositata quando ormai era spirato il termine massimo di prescrizione, "pur considerandosi i periodi di sospensione", essendo il reato commesso fra il 2010 e il 2014, anche se accertato nel 2016, mentre la sentenza era stata depositata il 7 luglio 2025. 2.2. Con il secondo motivo, si lamenta l' "inosservanza ed erronea applicazione" dell'art. 10 del d.lgs. n. 74/2000 e la manifesta illogicità della motivazione. Si sostiene che il mero trasferimento della contabilità presso la residenza del legale rappresentante non integra la condotta di "occultamento", la quale presuppone un nascondimento materiale volto a rendere la documentazione indisponibile agli organi di verifica, sottolineando che, nel caso di specie, la Guardia di Finanza si era recata" ai fini accertativi, appunto nella abitazione dell'imputato". Si aggiunge che il reato "può dirsi consumato solo all'atto dell'ispezione" e che l'imputato, al momento del controllo, aveva messo a disposizione degli accertatori la documentazione, seppur danneggiata dall'alluvione. Si lamenta, quindi, che i giudici di merito non avevano dato il giusto rilievo alla messa a disposizione della documentazione residua da parte dell'imputato anche in sede di interrogatorio ex art. 415 bis c.p.p. 2.3. Con il terzo motivo, si denuncia l'erronea applicazione dell'art. 43 c. p. e dell'art. 10 del d.lgs. n. 74/2000, nonché il vizio di motivazione in punto di dolo specifico. La difesa contesta che il fine di evasione è stato desunto dalla mera >2 omissione della presentazione delle dichiarazioni fiscali. Argomenta, a contrario, che l'imputato avrebbe avuto interesse a conservare la documentazione per evitare le conseguenze "nefaste" di un inevitabile accertamento induttivo. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso, in quanto articolato in motivi manifestamente infondati o che non si confrontano compiutamente con la motivazione contestata, risulta inammissibile. 2. Il primo motivo, relativo alla prescrizione del reato, è manifestamente infondato in quanto si scontra con l'orientamento di legittimità, peraltro richiamato, a differenti fini, nel successivo motivo, secondo cui l'art. 10, d.lgs. 10 marzo 2000 n.74, nella parte in cui sanziona l'occultamento totale o parziale delle scritture contabili, ha natura permanente, perdurando l'obbligo di esibizione dei documenti finché dura il controllo da parte degli organi verificatori, con la conseguenza che il momento consumativo del reato deve individuarsi nella conclusione di detto accertamento (Sez. 4, n. 13388 del 27/2/2024, Prota;
Sez. 3, n. 40317 del 21/9/2021, Rv. 282340). Non essendo stata contestata la data di consumazione del reato riportata in imputazione e rilevando le sentenze di merito che il procedimento fu originato da una verifica della Guardia di Finanza, deve concludersi, considerati anche i periodi di sospensione del decorso del termine prescrizionale intervenuti, pari, secondo la sentenza di primo grado, sul punto non censurata, a 117 giorni, che la prescrizione sarebbe maturata il 7/2/2027. 3. Il secondo e il terzo motivo, che possono essere esaminati congiuntamente per la loro stretta connessione, sono parimenti inammissibili in quanto si risolvono, sotto la denuncia della violazione di legge e del vizio di motivazione, in una richiesta di rivalutazione del compendio probatorio, preclusa in sede di legittimità. 3.1. La Corte di appello ha ritenuto "provato che l'imputato, quando la società era ancora attiva, aveva trasferito la documentazione contabile della società dalla sede legale, ove avrebbe dovuto essere custodita, in un garage nella disponibilità del medesimo RA quale privato, in tal modo occultandola". Dopo aver dato atto della deposizione di PA, che aveva dichiarato che aveva trasportato le scritture contabili della società nel garage nell'estate del 2013, la Corte ha sottolineato che non soltanto non era stata esibita agli agenti accertatori la documentazione cui il teste aveva fatto riferimento ma neanche quella relativa al periodo successivo, risultando dalle sentenze di merito che la società aveva continuato a operare sino al giugno 2014. 3.2 La conclusione cui è pervenuta la Corte territoriale, che ha ricondotto la mancata esibizione della documentazione relativa all'attività imprenditoriale esercitata dopo l'estate del 2013 alla medesima volontà di occultamento che aveva determinato il trasferimento della contabilità venuta a esistenza prima "in un garage, in possesso di RA sito in Servigliano" e, quindi, in un luogo non riferibile alla società e non accessibile dai verificatori, in palese violazione dell'art. 35 del DPR 633/72, che impone all'operatore economico di comunicare il luogo in cui sono tenute le scritture contabili, non consente di configurare la violazione di legge sostanziale denunciata, avendo la condotta ricostruita dai giudice di merito sottratto la documentazione contabile al controllo dei verificatori, così integrando la fattispecie obiettiva del reato contestato. 3.3 Vale la pena, a questo punto, ricordare che il vizio di violazione di legge va dedotto contestando la riconducibilità del fatto - come ricostruito dai giudici di merito - nella fattispecie astratta delineata dal legislatore;
altra cosa, invece, è, come accade sovente e anche nel caso in esame, contestare o mettere in dubbio che le emergenze istruttorie acquisite consentano di ricostruire la condotta di cui si discute in termini idonei a ricondurla al paradigma legale: operazione, questa, che è, invece, propria del giudizio di merito ( fra le più recenti Sez. 2, n. 11125 del 18/1/2024, De Gennaro). 3.4 Venendo al vizio motivazionale denunciato, va osservato che il ricorso non si confronta compiutamente con il ragionamento probatorio che sorregge la condanna. Il ricorso, infatti, non si sofferma sulla documentazione contabile relativa all'attività d'impresa successiva all'estate del 2013, rimasta estranea a quanto riferito da PA, la cui mancata esibizione costituisce una dei passaggi salienti della motivazione contestata. La sentenza appellata, inoltre, aveva anche segnalato che RA non aveva mai denunciato la perdita delle scritture contabili e che nella segnalazione dei danni arrecati dall'alluvione, inviata al Comune di Servigliano, fra i beni danneggiati, RA non aveva inserito i documenti contabili. Viene, ancora, enfatizzato in ricorso un dato, ossia la messa a disposizione da parte di RA agli agenti accertatori della documentazione contabile "sia pure nelle condizioni derivanti dalle conseguenze dell'allagamento", che è smentito dalle sentenze di merito e in relazione al quale non risulta neppure denunciato il travisamento della prova. La sentenza di primo grado, infatti, espone che, nel corso della verifica, RA, convocato dalla Guardia di Finanza, si presentò "a mani vuote, riservandosi di effettuare ulteriori ricerche", rimaste senza esito visto che "nulla venne mai consegnato". Anche la sentenza di appello, come già anticipato, ribadisce che alcun documento venne esibito dall'imputato alla Guardia di Finanza. 3.5 Benché irrilevante, in quanto la proposta sarebbe intervenuta in un momento susseguente allo svolgimento dell'accertamento fiscale (Sez. 3, n. 23921 del 14/12/2020,Provasi, Rv. 281485), non vi è neppure prova che RA, come si legge nel ricorso, si dichiarò disponibile a consegnare alla p.g. la documentazione contabile residuata "in sede di interrogatorio ex art. 415 bis c.p.p.". Non è stato, infatti, allegato al ricorso o integralmente riportato nell'impugnazione l'atto processuale su cui si fonda l'allegazione difensiva. In proposito, non è superfluo ricordare che il requisito della specificità dei motivi, cui è condizionata l'ammissibilità del mezzo di gravame, comporta non solo l'onere di dedurre le censure che l'imputato intende muovere su punti circoscritti della decisione, ma altresì, allorquando sia dedotto il vizio di manifesta illogicità e/o contraddittorietà della motivazione rispetto ad atti specificamente indicati, quello di curarne l'integrale trascrizione o allegazione al fascicolo trasmesso al giudice di legittimità, così da rendere lo stesso autosufficiente con riferimento alle relative doglianze, anche provvedendo a produrli in copia nel giudizio di cassazione (ex multis Sez. 4, n. 46979 del 10/11/2015, Bregamotti, Rv. 265053 - 01; Sez. 2, n.26725 del 1/03/2013, Natale, Rv. 256723). 4. Manifestamente infondata risulta anche la censura relativa al dolo specifico, desunto dalla Corte territoriale non soltanto dalla condotta di occultamento ma anche dalla condizione di "evasore totale" della società, che nei cinque anni di attività "non ha mai presentato dichiarazioni dei redditi (pur avendo posto in esser operazioni di acquisto e vendita)". La logicità del processo inferenziale utilizzato dalla Corte resiste alle generiche censure del ricorrente che deduce nuovamente la messa a disposizione delle scritture contabili, smentita dalle sentenze di merito, e poi che l'imputato non aveva interesse a occultare agli agenti accertatori le scritture contabili in quanto così si sarebbe potuto sottrarre a "un devastante accertamento induttivo", senza considerare che proprio la sottrazione della documentazione avrebbe reso assai più ardua e parziale la ricostruzione delle operazioni della società e, quindi, il recupero delle imposte evase. In ogni caso, il motivo non individua un vizio logico-giuridico della motivazione, ma si limita a criticarne l'esito valutativo, sollecitando questa Corte 5 a un nuovo e non consentito esame del merito della vicenda, così condannandosi all'inammissibilità. 5. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna dell'imputato al pagamento delle spese del procedimento. Tenuto conto, altresì, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso dell'imputato sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che RA versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, esercitando la facoltà introdotta dall'art. 1, comma 64, I. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall'art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell'inammissibilità stessa come sopra indicate.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20/11/2025