Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 03/06/2025, n. 693 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 693 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di NT, in composizione monocratica, in persona del Giudice
Istruttore dott.ssa Vincenzina Andricciola, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1997/2020 RGAC, vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Bocchino ed Parte 1 elettivamente domiciliato presso il suo studio in NT alla via Piranesi n. 5 giusta procura in atti;
OPPONENTE
E
Controparte_1 , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Michele Colucci presso il cui studio in NT alla via Nicola da Monteforte è elettivamente domiciliato;
OPPOSTA
NONCHE'
CP_2 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv.
Silvio Garofalo ed elettivamente domiciliato unitamente allo stesso in NT alla via Foschini n. 28;
Parte 2
OGGETTO: opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi ex art. 615 e 617 c.p.c.;
CONCLUSIONI: come da verbali di causa che si intendono integralmente richiamati e trascritti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte 1
proponeva opposizione avverso la procedura esecutiva presso terzi intrapresa nei suoi confronti dall' Controparte_3 per il recupero coattivo del credito
CP di € 410.728,25, terzo pignorato l' di Benevento.
Il G.E. rigettava la richiesta di sospensione, pronunciava in favore del creditore ordinanza di assegnazione dell'importo di € 2.802,94, pari al quinto dell'assegno ordinario di invalidità percepito dal debitore, ed assegnava alle parti termine perentorio per la introduzione del giudizio di merito che veniva, quindi, istaurato su iniziativa dell'opponente, il quale reiterava in questa sede i motivi di opposizione già proposti nell'ambito del giudizio esecutivo.
Si costituiva in giudizio l' Controparte_3
-la quale preliminarmente - eccepiva il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario in favore del giudice tributario per alcune delle pretese richieste in via esecutiva e, nel merito, contestava la fondatezza della proposta opposizione chiedendone il rigetto. CP diDisposta la integrazione del contraddittorio nei confronti del terzo pignorato
NT che si costituiva ritualmente in giudizio rimettendosi alle determinazioni del Tribunale, all'udienza del 05.03.2025, le parti formulano le proprie richieste difensive finali e, successivamente, la causa era assegnata a sentenza previa concessione dei termini di cui all'art, 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare deve essere esaminata l'eccezione sollevata dalla resistente di difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario per i crediti aventi natura tributaria.
Detta eccezione deve ritenersi fondata.
Ed invero, come risulta documentalmente dimostrato, il credito per il quale è stata intrapresa dalla l'esecuzione presso terziControparte_3 oggetto della presente opposizione ha in parte natura tributaria, ed il ricorrente, a sostegno della proposta opposizione, ha allegato, tra gli altri motivi, la nullità ed irritualità della notifica degli atti prodromici al pignoramento.
Sul punto occorre, dunque, richiamare l'art. 2 comma 1 secondo periodo del
D.lgs 546 del 1992, il quale individua essenzialmente il discrimine tra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria nella notificazione della cartella di pagamento, ovvero dell'avviso di cui al DPR 602 del 1973, o della intimazione di pagamento, con la conseguenza che debbono considerarsi rientranti nella giurisdizione delle commissioni tributarie le controversie sugli atti che siano espressione della potestà impositiva, mentre gli atti propri della riscossione sono di competenza del giudice ordinario.
Con riguardo poi al caso in esame, nel quale, come detto, risulta allegata l'omessa notifica degli atti prodromici, la Corte di Cassazione, a sezioni Unite, ha affermato il principio per il quale la controversia deve rientrare nella giurisdizione del giudice tributario trattandosi di opposizione ex art. 617 c.p.c. nella quale si fa valere una nullità derivata dell'atto espropriativo, e ciò in quanto viene in considerazione un vizio che si colloca prima della notificazione del pignoramento, e ciò indipendentemente dal se la cartella di pagamento, l'avviso o l'ingiunzione siano stati effettivamente notificati, in quanto questione attinente al merito, e la giurisdizione non può farsi dipendere dal raggiungimento della prova della notificazione e, quindi, secundum eventus.
Deriva da quanto detto che deve essere dichiarata la giurisdizione delle commissioni tributarie a decidere della controversia de qua con riguardo alle contestazioni inerenti la nullità della notifica degli atti prodromici ed i vizi propri delle cartelle esattoriali e delle intimazioni di pagamento relative a tributi.
Ugualmente deve essere affermata la giurisdizione del giudice tributario per quanto riguarda l'eccezione di prescrizione sollevata con riferimento alle cartelle esattoriali meglio indicate nell'atto introduttivo del giudizio e riferite a tributi
Sul punto deve, infatti, richiamarsi il principio sancito, anche di recente, dalla
Suprema Corte, in base al quale, nell'ipotesi in cui venga eccepita la prescrizione della pretesa tributaria, anche laddove la prescrizione si assuma essere maturata dopo la notifica della cartella di pagamento, comunque sussiste la giurisdizione del giudice tributario in quanto la controversia non può ritenersi propriamente esecutiva, poiché ha ad oggetto la stabilità del debito portato dalla cartella di pagamento.
Per quanto concerne, invece, le questioni che attengono alla nullità del pignoramento per omessa notifica degli atti prodromici delle cartelle aventi ad oggetto sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, e per omesso pagamento dei contributi previdenziali, non essendo stata per questa ultima ipotesi sollevata o rilevata di ufficio tempestivamente la competenza funzionale in favore giudice del lavoro, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario, ma i motivi di opposizione come proposti appaiono destituiti di fondamento. Ed invero, essendo allegati vizi che attengono alla formazione del titolo, gli stessi vanno dedotti e sollevati con il rimedio della opposizione agli atti esecutivi di cui all'art. 617 c.p.c. da proporsi nel termine di gg. 20 dalla notifica dell'ultimo atto.
Nel caso di specie la resistente ha documentato di aver notificato l'atto di intimazione in data 08.02.2016 e successivamente in data 24.10.2018, ed il ricorso in opposizione risulta essere stato depositato solo il 11.07.2019, oltre 20 gg. fissati dall'art 617 c.p.c., per altro, sia rispetto al già citato atto di intimazione, sia, comunque, rispetto alla notifica dell'atto di pignoramento presso terzi avvenuta in data 16.05.2019. Con riguardo, poi, alla eccezione di prescrizione sollevata relativamente alla cartella n.
01720140000963820000 riferita a contravvenzione al codice della strada commessa nell'anno 2009, la stessa non può essere accolta avendo l'opposta prodotto gli atti interruttivi della prescrizione, in particolare: notifica della cartella esattoriale relativa alla predetta infrazione in data 05.04.2015, notifica in data 08.02.2016 dell'atto di intimazione al pagamento, notifica in data 05.12.2018 di un primo atto di pignoramento presso terzi, notifica in data 16.05.2019 dell'atto di pignoramento presso terzi oggetto della presente opposizione.
Stesso ragionamento occorre fare per la cartella n. 01720110006596439000 relativa all'omesso pagamento della ritenuta alla fonte redd lav aut arti e professioni anno 2007 en 01720130006112603000, relativa a sanzioni amm. per violazione norme materia di lavoro anno 2012 anche in tal caso, infatti la opposta ha allegato gli atti interruttivi della prescrizione, in particolare: notifica delle cartelle di pagamento rispettivamente avvenuta il 27.05.2011 e 10.06.2013, entro i termini di prescrizione, notifica in data
08.02.2016 di atto di intimazione di pagamento, notifica di successivo atto di intimazione di pagamento in data 08.11.2018, notifica del pignoramento presso terzi oggetto della presente opposizione in data 16.05.2019
Quanto, infine, alla impignorabilità della pensione, il motivo di opposizione de quo appare destituito di fondamento. Ed infatti, il G.E., nella ordinanza con la quale ha rigettato l'istanza di sospensione e disposto l'assegnazione della somma di €
2.802,94, ha dato atto della impignorabilità della pensione in quanto inferiore al minimo vitale fissato per legge, ed ha provveduto alla assegnazione delle somme indicate quale quinto dell'assegno di invalidità. Sia nel ricorso in opposizione, che, successivamente, nell'atto di citazione per introduzione del giudizio di merito,
l'opponente nulla ha espressamente eccepito quanto alla erronea attribuzione del quinto dell'assegno ordinario di invalidità come disposto dal G.E., vi ha provveduto solo in sede di comparse conclusionali, quindi, tardivamente.
Si tratta, allora, di un motivo di opposizione inammissibile sia perché sollevato per la prima volta in sede di comparse conclusionali sia perché comunque non indicato nell'originario ricorso in opposizione presentato dinanzi al G.E. e, in base alla necessaria struttura bifasica delle opposizioni endo-esecutive, non è possibile far valere nel giudizio di merito motivi nuovi e diversi rispetto a quelli sollevati nell'ambito della procedura esecutiva
La causa deve, pertanto, essere decisa nei termini innanzi indicati.
Le spese vengono liquidate, come da dispositivo, secondo il criterio della soccombenza.
P. Q. M.
Il Tribunale di NT -in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta da così provvede: dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore delle commissioni tributarie con riguardo alla dedotta mancata notifica degli atti prodromici al pignoramento presso terzi e con riguardo alla prescrizione riferita a crediti di natura tributaria rigetta nel resto la opposizione proposta;
Parte_1 al pagamento in favore dell' condanna
[...] delle spese di lite liquidate in € 6100,00 per onorari, oltre iva Controparte_3
e c.p.a. e rimborso spese generali. CP al pagamento in favore dell' di condanna Parte 1
NT delle spese di lite liquidate in € 3100,00 per onorari, oltre iva e c.p.a. e rimborso spese generali.
NT, 03.06.2025
Il Giudice
Dott.ssa Vincenzina Andricciola