Articolo 2 della Legge 27 febbraio 1989, n. 62
Articolo 1Articolo 3
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27 febbraio 1989
Art. 2. 1. Il comma 1 dell'articolo 9 della legge 9 gennaio 1989, n. 13 , e' sostituito dal seguente:
"1. Per la realizzazione di opere direttamente finalizzate al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici gia' esistenti, anche se adibiti a centri o istituti residenziali per l'assistenza ai soggetti di cui al comma 3, sono concessi contributi a fondo perduto con le modalita' di cui al comma 2. Tali contributi sono cumulabili con quelli concessi a qualsiasi titolo al condominio, al centro o istituto o al portatore di handicap".
Entrata in vigore il 27 febbraio 1989
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