TRIB
Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 12/11/2025, n. 859 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 859 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 1516/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ET
-SEZ. CIVILE-
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. Amedeo Russo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. r.g. 1516/2021 promosso da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Gloria Parte_1 C.F._1
Citerni;
ATTRICE
CONTRO
PR (C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Ferrati;
CP_1 P.IVA_1
CONVENUTA
Nonché contro
(C.F.: rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro CP_2 C.F._2
Pampanini;
(C.F./P.I. – ), Controparte_3 P.IVA_2 P.IVA_3 rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Amerini;
TE TI
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da verbale di udienza del 3.06.2025, nonché come da scritti conclusionali depositati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio la Parte_1
, per ivi ottenerne la condanna al risarcimento di tutti i danni Controparte_4 asseritamente subiti a seguito di un sinistro occorso in data 19 dicembre 2019, alle ore 13.00 circa, sulla strada provinciale n. 159 in direzione Montemerano - Scansano, all'altezza del km 93+630.
A sostegno della domanda, l'attrice ha dedotto che, nelle dedotte circostanze di tempo e di luogo,
pagina 1 di 11 mentre si trovava a transitare sulla strada provinciale n. 159 in direzione Montemerano - Scansano, giunta al km 93+630, avrebbe perso il controllo dell'autovettura da lei condotta, Nissan Micra targata
CV873SG, intestata al di lei compagno , a causa di fango e detriti presenti sull'asfalto, CP_5 finendo fuori strada e riportando lesioni. Ha concluso chiedendo la condanna dell'Ente convenuto al risarcimento dei danni (patrimoniali e non) subiti, quantificati in complessivi € 30.000,00, ovvero nella somma ritenuta di giustizia, anche a seguito di espletanda istruttoria e C.T.U. medico-legale, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria e con vittoria di spese di lite.
Con comparsa depositata in data 28.10.2021 si è costituita in giudizio la , Controparte_4 chiedendo preliminarmente autorizzazione alla chiamata in causa di , quale proprietaria CP_2 del fondo latistante la sede stradale, da cui sarebbero provenuti i detriti presenti sull'asfalto; nel merito ha dedotto l'insussistenza di profili di responsabilità in capo all'Ente, evidenziando altresì un concorso di colpa assorbente del danneggiato nella causazione del sinistro;
ha altresì dedotto l'infondatezza della domanda in relazione al quantum del risarcimento;
ha concluso chiedendo la reiezione integrale della domanda, ovvero, in subordine, il riconoscimento di responsabilità di in relazione CP_2 ai danni subiti dall'attrice; il tutto con vittoria di spese.
Con comparsa depositata in data 30.03.2022 si è costituita in giudizio chiedendo CP_2 preliminarmente autorizzazione alla chiamata in causa di , (quale Controparte_3 compagnia assicurativa alla quale la Fata Assicurazioni Danni SpA - originaria compagnia assicurativa della - si sarebbe fusa per incorporazione) in forza di polizza n. 6953069 a copertura dei danni CP_2 derivanti a terzi anche dal franamento dei terreni oggetto di causa;
nel merito ha dedotto l'insussistenza di profili di responsabilità a proprio carico, evidenziando altresì un concorso di colpa assorbente della nella causazione del sinistro;
ha altresì dedotto l'infondatezza della domanda in Parte_1 relazione al quantum del risarcimento;
ha concluso chiedendo, in via principale, la reiezione integrale della domanda;
in via subordinata, ha chiesto dichiararsi la compagnia assicurativa
[...]
tenuta a tenere la integralmente indenne da quanto dalla stessa Controparte_3 CP_2 eventualmente dovuto;
il tutto con vittoria di spese.
Con comparsa depositata in data 28.09.2022 si è costituita in giudizio , nel Controparte_3 merito deducendo l'insussistenza di profili di responsabilità a carico della propria assicurata, sia sotto il profilo della responsabilità ex art. 2051 c.c. che ex art. 2043 c.c., evidenziando altresì un concorso di colpa assorbente della nella causazione del sinistro;
ha altresì dedotto l'infondatezza Parte_1 della domanda in relazione al quantum del risarcimento;
ha inoltre eccepito l'inoperatività della copertura assicurativa invocata dalla ha concluso chiedendo respingersi la domanda di CP_2 garanzia avanzata nei propri confronti;
in via subordinata, ha chiesto in ogni caso contenere l'entità pagina 2 di 11 della prestazione patrimoniale eventualmente posta a carico di ”- applicati i Controparte_3 limiti di indennizzo per franchigia e massimale – nei limiti della prova del danno raggiunta in corso di causa, fatta applicazione dell'articolo 1227 cod. civ.; il tutto con vittoria di spese.
Nel corso del giudizio sono state espletate prove testimoniali e successivamente disposta CTU medico legale sulla persona dell'attrice.
All'udienza del 3.06.2025, conclusa l'istruttoria, sule conclusioni delle parti la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è parzialmente fondata e va accolta per quanto di ragione.
Va preliminarmente osservato che il caso di specie, per come descritto da parte attrice (sinistro causato da fango e detriti presenti sul manto stradale provinciale) deve essere inquadrato nell'ambito di operatività dell'art. 2051 c.c.
Per costante giurisprudenza, in tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento
(scoppio della caldaia, scarica elettrica, frana della strada o simili), ma richieda che l'agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, essendo essa di per sè statica e inerte, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno
(Cass. 05 febbraio 2013, n. 2660; n. 3297/2015). L'attore che agisce per il riconoscimento del danno ha, quindi, l'onere di provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, nonché
l'esistenza del rapporto di custodia;
mentre il custode convenuto, per liberarsi dalla sua responsabilità,
è tenuto a provare l'esistenza di un fattore esterno che abbia quei requisiti di imprevedibilità e di eccezionalità tali da interrompere il predetto nesso di causalità, vale a dire la prova del caso fortuito o della forza maggiore.
Più precisamente, la responsabilità ex art. 2051 cod. civ. postula la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa;
detta norma non dispensa il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, mentre resta a carico del custode, offrire la prova contraria alla presunzione iuris tantum della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente pagina 3 di 11 impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità (cfr. Cass.
29/07/2016, n. 15761).
In questo complessivo contesto va, quindi, elaborata la conclusione, tradizionale nella giurisprudenza di legittimità, dell'accollo al danneggiato della sola prova del nesso causale tra la cosa e il danno: ove la cosa oggetto di custodia abbia avuto un ruolo nella produzione, a tanto deve limitarsi l'allegazione e la prova da parte del danneggiato;
incombe poi al custode o negare la riferibilità causale dell'evento dannoso alla cosa, ciò che esclude in radice l'operatività della norma, cioè dare la prova dell'inesistenza del nesso causale, oppure dare la prova della circostanza, che solo a prima vista potrebbe coincidere con la prima, che il nesso causale sussiste tra l'evento ed un fatto che non era né prevedibile, né evitabile. E' infatti principio consolidato nella giurisprudenza di Cassazione quanto ai presupposti per l'applicazione dell'art. 2051 c.c., quello per cui potrà configurarsi il caso fortuito tutte le volte che l'evento dannoso si sia verificato prima che l'ente proprietario o gestore abbia potuto rimuovere, nonostante l'attività di controllo e la diligenza impiegata al fine di garantire la tempestività dell'intervento, la straordinaria ed imprevedibile situazione di pericolo determinatasi (cfr. Cass. n.
4495/2011; v. anche in generale sul rapporto tra responsabilità ex art. 2051 c.c., e dimostrazione del fortuito Cass. n. 15389/2011 e n. 7699/2011). Inoltre, su quest'ultimo punto, la recente Cass. ord.
31/10/2017, n. 25837, ha puntualizzato che il caso fortuito è ciò che non può prevedersi (mentre la forza maggiore è ciò che non può evitarsi), per poi giungere, dopo un'accurata disamina del ruolo della condotta del danneggiato, alla conclusione che anche questa può integrare il caso fortuito ed escludere integralmente la responsabilità del custode ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., ma solo purché abbia due caratteristiche: sia stata colposa, e non fosse prevedibile da parte del custode. L'impossibilità di previsione dell'evento che potrebbe esentare il custode da responsabilità, tuttavia, deve essere oggettiva, dal punto di vista probabilistico o della causalità adeguata, senza alcun rilievo dell'assenza o meno di colpa del custode;
tuttavia, l'imprevedibilità è comunque di per sé un concetto relativo, necessariamente influenzato dalle condizioni della cosa, di più o meno intrinseca pericolosità in rapporto alle caratteristiche degli eventi in grado di modificare tali condizioni ed alla stessa interazione coi potenziali danneggiati. In altri termini, può rilevarsi come la prevedibilità deve riferirsi alla normalità – ovvero alla non radicale eccezionalità, per estraneità al novero delle possibilità ragionevoli secondo quel criterio di ordinaria rapportabilità causale da valutarsi ex ante ed idoneo ad oggettivizzarsi – del fattore causale. L'operazione logica da compiersi è allora quella di identificazione del nesso causale, sulla base dei fatti prospettati dalle parti ed acquisiti in causa: ma occorre distinguere a seconda che con la relazione causale tra cosa e danno interferisca una diversa relazione causale tra la condotta umana del danneggiato ed il danno stesso oppur no. Nella seconda ipotesi, quale è quella in pagina 4 di 11 esame, effettivamente deve trattarsi di un evento obiettivamente imprevedibile (ovvero, a seconda dell'elaborazione di volta in volta accettata, che talvolta comprende nella nozione di caso fortuito anche la causa di forza maggiore, inevitabile), secondo la rigorosa ricostruzione di cui alla già richiamata Cass. n. 25837/17.
Ciò premesso, occorre dunque indagare le risultanze istruttorie. Esse hanno fornito il seguente esito.
Innanzitutto, si osserva che il fatto storico del sinistro occorso all'attrice in data 19 dicembre 2019, alle ore 13 circa, sulla strada provinciale n. 159 in direzione Montemerano - Scansano, all'altezza del km
93+630, trova sufficiente riscontro già in via documentale, alla luce della relazione dei Carabinieri di
Saturnia versata in atti (cfr. doc. 1 . Parte_1
Non è peraltro stato specificamente contestato che l'attrice subì un incidente nelle dedotte circostanze di tempo e di luogo, avendo l'Ente convenuto sostenuto, essenzialmente, l'assenza di prova che la presenza di fango e detriti sulla sede stradale siano stati la causa unica dell'incidente, sostenendo in ogni caso la sussistenza di un caso fortuito escludente, integrato dalla condotta colposa della danneggiata.
La predetta relazione attesta altresì che, al momento del sinistro, “la corsia di marcia tenuta dalla risultava completamente ricoperta da fango e detriti provenienti da terreni agricoli posti a Parte_1 monte della strada” e che “dal Km. 93+600 al km. 93+700 era presente notevole quantità di detriti e fango che in alcuni punti raggiungevano anche i 5 cm di altezza rendendo l'asfalto poco aderente” (cfr. doc. 1 . Parte_1
Le condizioni della strada al momento del sinistro risultano, peraltro, ben ritratte nel fascicolo fotografico redatto dai medesimi Carabinieri di Saturnia (cfr. doc. 12 . Parte_1
I verbalizzanti hanno altresì avuto cura di evidenziare come, sul luogo dell'evento, durante le operazioni di recupero della giunse il responsabile di quel settore stradale per conto Parte_1 dell'Amministrazione Provinciale di Grosseto ), il quale riferiva che “già da giorni, a CP_6 seguito di sversamenti di detriti, il tratto di strada era stato dotato di segnali di pericolo e obbligo di rallentamento della velocità”, aggiungendo che “al momento non era stato possibile ripulire quel tratto di strada poiché il personale era impiegato in altri settori” (cfr. doc. 1 . Parte_1
I verbalizzanti hanno inoltre dato atto che, già “il giorno successivo” al sinistro, “veniva notata la presenza di mezzi per la movimentazione terra che operavano nel fondo di proprietà della signora
(…) sotto la supervisione del sig. ” (cfr. doc. 1 pag. 3 . Controparte_7 CP_6 Parte_1
Nella medesima relazione si legge anche che i Carabinieri richiedevano “al Servizio Viabilità della
Provincia di , di fornire ogni utile notizia tesa a valutare i provvedimenti adottati al fine di CP_4
pagina 5 di 11 evitare pericoli in quel tratto di strada, dove da anni, ad ogni consistente piovasco, si riscontra lo sversamento di detriti sull'asfalto” (cfr. doc. 1 pag. 2 . Parte_1
Su tale ultimo punto, i Carabinieri hanno altresì avuto cura di specificare che, per quanto attiene agli sversamenti di fango e detriti sulla carreggiata, “anche per conoscenza diretta” degli stessi verbalizzanti, sono state “svariate le volte in cui precipitazioni atmosferiche abbondanti o persistenti nel tempo hanno provocato l'allagamento del tratto di strada a causa di fango e detriti scivolati dai terreni posti a margine della carreggiata” (cfr. doc. 1 pag. 2 . Parte_1
Infine (e per quanto in questa sede interessa), i verbalizzanti hanno evidenziato come, in data 11 settembre 2018, l'ufficio Provinciale di Polizia Stradale aveva sanzionato (proprietaria CP_2 dei terreni a monte della strada) per violazione dell'art. 15 del CdS, perché durante la lavorazione dei terreni, aveva “realizzato fosse perpendicolari alla strada senza assolvere alla realizzazione di cunette di scolo (controfosse) a incanalando acqua e detriti nella zanella stradale creando stati di potenziale pericolo per la circolazione stradale in caso di eventi meteorologici di tipo piovoso”, specificando che, al momento dei rilievi ,“non risultavano emessi provvedimenti autoritativi ed amministrativi a carico dei proprietari dei terreni in argomento” (cfr. doc. 1 pag. 3 . Parte_1
Sulla base della suesposta ricostruzione dei fatti e dei dati oggettivi emersi nel corso delle indagini, i
Carabinieri intervenuti hanno individuato le responsabilità dell'accaduto nella Provincia di CP_4
(nelle persone di e , rispettivamente responsabile del servizio viabilità Persona_1 CP_6 della Provincia e responsabile del tratto stradale in cui si verificò l'incidente) e , quale CP_2 proprietaria dei terreni a monte della strada.
Va quindi ribadito il giudizio di inammissibilità della prova per testi articolata da parte attrice nel proprio atto di citazione e nella propria memoria ex art. 183 c. 6 n. 2 c.p.c., segnatamente i capitoli da
1) a 11) in quanto attinenti a circostanze risultanti dalla documentazione già in atti;
12), 14) e 15) in quanto irrilevanti;
13) e da 16) a 20) in quanto superflui alla luce della documentazione in atti.
Parimenti, va ritenuta inammissibile la prova per testi articolata da parte convenuta CP_4
nella propria memoria ex art. 183 c. 6 n. 2 c.p.c., segnatamente i capitoli da 1) a 6) in
[...] quanto superflui alla luce della documentazione in atti e delle circostanze non specificamente contestate;
7) in quanto in parte risultante dalla documentazione in atti ed in parte avente contenuto valutativo;
da 9) a 12) in quanto superflui alla luce della documentazione in atti.
Inammissibile risulta anche la prova per testi articolata da parte convenuta nella CP_2 propria memoria ex art. 183 c. 6 n. 2 c.p.c., segnatamente i capitoli da 1) a 14) in quanto superflui alla luce della documentazione in atti e delle circostanze non specificamente contestate.
pagina 6 di 11 Alla luce di tali rilievi, trattandosi di strada provinciale, è innanzitutto da evidenziare che è sull'Ente proprietario che gravava la responsabilità della sua gestione e manutenzione ex Controparte_4 art. 2051 c.c., con conseguente obbligo al risarcimento del danno per sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, fatta salva la prova del caso fortuito.
Nel caso di specie, le condizioni della strada al momento del sinistro risultavano certamente pericolose, come emerge incontestabilmente dalla relazione dei Carabinieri e dal fascicolo fotografico dai medesimi redatto, dal quale è ben visibile la presenza, sulla carreggiata, di detriti e materiale fangoso
(cfr. doc. 12 . Parte_1
Deve dunque ritenersi ampiamente provato l'effetto che le condizioni della strada hanno avuto nella dinamica del sinistro, e dunque il nesso causale tra le condizioni della strada e l'incidente occorso alla posto che quel tratto stradale si caratterizzava per la presenza di alcuni centimetri di detriti e Parte_1 materiale fangoso, ragionevolmente scivoloso;
circostanze che, dunque, hanno certamente compromesso il coefficiente di aderenza della superficie stradale, rendendo di fatto impossibile, se non estremamente difficile, evitare la perdita di controllo del mezzo.
Quanto all'individuazione del soggetto responsabile, si osserva quanto segue.
La ha dedotto la responsabilità della terza chiamata, sul Controparte_4 Controparte_7 presupposto che la colata di fango e detriti che ha cagionato l'incidente provenisse dai terreni laterali di sua proprietà.
Sul punto, si osserva innanzitutto che, per consolidata giurisprudenza, l'omessa o insufficiente manutenzione o messa in sicurezza, da parte dei proprietari, delle aree di proprietà privata latistanti le vie pubbliche, quando da esse possa derivare pericolo per gli utenti della strada, non esclude di per sé la colpa dell'amministrazione, cui spetta sempre un potere di intervento, ovvero di impulso, ivi compresa l'inibizione all'uso generalizzato della strada in condizioni di pericolo;
in altre parole, l'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito, anche non essendo custode dei fondi privati che la fiancheggiano e non avendo alcun obbligo di provvedere alla manutenzione dei medesimi ha, tuttavia,
l'obbligo di vigilare affinché dai suddetti fondi non sorgano situazioni di pericolo per gli utenti della strada e - in caso affermativo - di attivarsi per rimuoverle o farle rimuovere (cfr. Cass. Ord. N. 27137 del 22/09/2023).
Ne deriva che l'Ente proprietario è certamente responsabile per i sinistri occorsi agli utenti della strada quando, pur potendo avvedersi con l'ordinaria diligenza di una situazione di pericolo proveniente da un fondo privato, non la segnali al proprietario e non adotti i presidi e provvedimenti cautelativi atti a prevenire ed evitare pregiudizi agli utenti della strada. pagina 7 di 11 Circa la responsabilità, dedotta dalla Provincia, della terza chiamata va innanzitutto CP_2 rilevato che il tratto stradale interessato dal sinistro risulta lambito da terreni di più proprietari, in un tratto in pendenza continua. Tali circostanze inducono a ritenere nient'affatto scontato che il fango e i detriti che furono causa dell'incidente per cui è causa provenissero esclusivamente dal terreno di proprietà della CP_2
Deve poi ritenersi inconferente il richiamo operato dalla Provincia di alla sanzione irrogata CP_4 alla nell'anno 2018, ovvero l'anno precedente al sinistro. CP_2
Ed infatti, se tale provvedimento sanzionatorio relativo all'anno precedente al sinistro dimostra che vi erano state criticità, ben note all'Amministrazione, relative alla regimazione delle acque meteoriche da parte dei proprietari dei terreni adiacenti (tra cui in particolare la sino all'anno 2018, appare CP_2 dirimente il fatto che, a seguito dell'indicente occorso alla nell'anno 2019, non è stata Parte_1 elevata alcuna ulteriore sanzione nei confronti di da parte dell'ente proprietario della CP_2 strada, circostanza che induce a ritenere che non sia stata valutata alcuna indebita condotta nella gestione dei terreni adiacenti alla sede stradale.
Deve quindi ritenersi che, nel caso di specie, la situazione di pericolo determinatasi sia da ricondursi alla negligenza protratta negli anni della , nonostante la situazione di pericolosità Controparte_4 fosse ampiamente nota all'Amministrazione, la quale ben avrebbe potuto (e dovuto) provvedere ad una migliore manutenzione delle fosse di scolo contigue al tratto stradale interessato, oltre a far eseguire tutte le opere necessarie ad elidere una situazione di pericolo ampiamente nota, tra cui anche l'eventuale innalzamento del muro di contenimento, presente a valle dei terreni limitrofi al tratto stradale, data la sua acclarata inadeguatezza a contenere i detriti provenienti dai terreni in caso di eventi piovosi particolarmente intensi, come quelli che hanno interessato la zona del dicembre 2019.
Nondimeno, a fronte della chiara prevedibilità di pericolo determinatasi già in occasioni di precedenti eventi piovosi, anche volendo ritenere che la non fosse tenuta ad eseguire le suddette opere, CP_4 la stessa avrebbe certamente potuto (e dovuto) provvedere alla chiusura di quel tratto stradale, sino al ripristino delle condizioni di sicurezza per la circolazione.
Sul punto, è emerso dall'istruttoria che l'amministrazione convenuta, pur consapevole da diversi anni della problematica e delle abbondanti piogge che si sono abbattute sul territorio sin dal novembre 2019
(rappresentate erroneamente dalla come fattore esimente la propria responsabilità nei CP_4 confronti dell'attrice), non ha posto in essere nemmeno tale minimo intervento (chiusura della strada), di per sé idoneo per prevenire ed evitare lo specifico rischio concretizzatosi.
Tale circostanza emerge chiaramente dalla relazione dei Carabinieri, in particolare dalle dichiarazioni ivi contenute del geom. responsabile della viabilità della Provincia, nonché Persona_1
pagina 8 di 11 indirettamente dalla sanzione elevata in data 11 settembre 2018 dall'Ufficio Provinciale di Polizia
Stradale a . Controparte_7
Non si è dunque trattato di evento eccezionale, imprevedibile o inevitabile, quanto piuttosto di evento che era possibile gestire con provvedimenti cautelativi, ivi compresa la chiusura della strada, obbligo che per il gestore deriva, a fronte di una conclamata situazione di pericolo, dal combinato disposto dell'art. 2051 c.c. e dell'art. 14 del Codice della Strada, che obbliga gli enti proprietari delle strade a garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione.
Tali rilievi rendono, conseguentemente, irrilevante l'acclarata presenza di cartelli di strada sdrucciolevole e di limite di velocità sulla sede stradale per cui è causa, trattandosi segnalazioni attinenti a pericoli diversi da quello concretizzatosi nel caso di specie.
Ed infatti, l'apposizione di cartelli di pericolo, se certamente impone all'utente della strada di adeguare la propria condotta di guida in relazione allo specifico pericolo segnalato, non può certo escludere di per sé l'obbligo di manutenzione della strada da parte dell'Ente proprietario, vieppiù considerando che, nel caso di specie, non si trattava semplicemente di strada “sdrucciolevole” ma di un rilevante sversamento di fango e detriti sulla carreggiata, ciò che rendeva concretamente pericoloso il transito dei veicoli anche a velocità ridottissima, e che avrebbe dovuto indurre l'Amministrazione ad inibire del tutto il traffico veicolare, provvedendo ad una vera e propria “chiusura” di quel tratto.
Non vi è, peraltro, evidenza che la abbia contravvenuto alle prescrizioni dei segnali stradali Parte_1 collocati su quel tratto stradale, segnatamente in relazione alla velocità di marcia, dovendosi anzi ritenere che la abbia moderato la propria velocità proprio a fronte della segnalazione di Parte_1 pericolo “strada sdrucciolevole”, come risulta dalla relazione dei Carabinieri versata in atti, dove si da atto che l'andatura era “moderata e comunque non superiore ai limiti imposti” (cfr. doc. 2 pag. 1
. Invero, nel caso di specie non si è trattato semplicemente di una strada sdrucciolevole, Parte_1 percorribile in sicurezza adeguando la velocità a quella consigliata, ma di una colata di fango e detriti di rilevante entità, sicché la segnaletica, anche se presente, era assolutamente generica e non adeguata a segnalare la particolarità ed insidiosità del pericolo che si presentò, in maniera ragionevolmente improvvisa, davanti alla Parte_1
Invero, va qui ribadito che l'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, ai sensi dell'art. 2051 c.c., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura ed alla conformazione stessa della strada e delle sue pertinenze, indipendentemente dal fatto che l'una o l'altra dipendano da scelte discrezionali della P.A.; su tale responsabilità può influire la condotta della vittima, la quale, però, assume efficacia causale esclusiva, soltanto ove possa qualificarsi come abnorme, e cioè estranea al novero delle possibilità pagina 9 di 11 fattuali congruamente prevedibili in relazione al contesto, salvo in caso contrario rilevare ai fini del concorso e nella causazione dell'evento, ai sensi dell'art. 1227 c.c. (Cass. 22 marzo 2011, n. 6550).
In conclusione, dovendosi escludere nella specie che la condotta della vittima del sinistro possa qualificarsi come abnorme (trattandosi di normale - e nemmeno imprudente - transito a bordo del proprio veicolo in strada pubblica, in assenza di adeguate segnalazioni di pericolo), va affermata nel caso di specie la responsabilità esclusiva della , quale custode della strada Controparte_4 pubblica ex art. 2051 c.c. in relazione al danno lamentato da . Parte_1
Da tanto deriva che l'Ente resistente è tenuto risarcire i danni subiti dall'attrice, che, quanto al danno non patrimoniale alla salute, devono essere quantificate come da c.t.u. medico-legale disposta in corso di causa, a firma del perito dott. , dotata a parere dello scrivente di linearità logica e Persona_2 completezza tecnica tali da essere ritenuta attendibile negli esiti (cfr. deposito del 1.09.2023).
Pertanto, tenuto conto: (i) dell'età della danneggiata al momento del sinistro (33 anni); (ii) della percentuale di invalidità permanente accertata dal Consulente (6%); (ii) della invalidità temporanea riconosciuta pari a 32 giorni di ITT, 30 giorni di ITP al 50% e 15 giorni di ITP al 25%; (iii) delle spese mediche documentate e ritenute congrue pari ad Euro 300,00; (iv) dell'accertata non incidenza delle lesioni sulla capacità lavorativa della danneggiata;
spetta all'attrice ed a Parte_1 carico della la somma onnicomprensiva di Euro 13.631,25, per la quale va Controparte_4 esclusa la personalizzazione, in assenza di elementi che consentano di attribuire importi ulteriori rispetto ai valori tabellari medi.
Trattandosi di debito di valore liquidato in conseguenza di illecito extracontrattuale (cfr. Cass., Sez.
Un., n. 1712 del 1995), tale somma andrà maggiorata degli interessi e della rivalutazione monetaria sulla somma dapprima devalutata alla data del fatto (19 dicembre 2019) e poi via via rivalutata anno per anno secondo gli indici ISTAT sino alla Sentenza;
il tutto oltre interessi legali dalla sentenza al saldo. Nessun altro danno può essere riconosciuto, in assenza di prova circa la sua sussistenza.
Ogni ulteriore questione od eccezione, ivi compreso il rapporto assicurativo tra e CP_2
deve ritenersi assorbita. Controparte_3
Le spese di CTU, stante i relativi esiti, devono essere poste definitivamente a carico della CP_4
.
[...]
In ordine alle spese di lite, queste seguono la soccombenza e si liquidano, con riferimento alle singole posizioni processuali, come in dispositivo, calcolando la fase istruttoria ai valori minimi stante la linearità e non complessità dell'istruttoria condotta in corso di causa, consistita unicamente nell'espletamento di una CTU medico legale, con distrazione delle spese dovute alla parte attrice nei pagina 10 di 11 confronti dell'Erario stante l'ammissione della al beneficio del Patrocinio a spese dello Parte_1
Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza respinta o disattesa, così provvede:
1. In parziale accoglimento della domanda attorea, condanna la a Controparte_4 corrispondere a la complessiva somma di Euro 13.631,25, oltre Parte_1 interessi e rivalutazione monetaria sulla somma dapprima devalutata alla data del fatto (19 dicembre 2019) e poi via via rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT alla data della presente Sentenza e gli interessi legali dalla sentenza al saldo;
2. Condanna la a corrispondere a le spese Controparte_4 Parte_1 del presente procedimento, che si liquidano, per le spese, negli importi prenotati a debito e, quanto ai per compensi, nella somma di Euro 4.237,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, se dovute, come per legge, disponendone il versamento in favore dell'Erario;
3. Condanna la a corrispondere a e Controparte_4 CP_2 le spese del presente procedimento, che si liquidano Controparte_3 in euro 4.237,00 ciascuno per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, se dovute, come per legge;
4. Pone definitivamente a carico della PR DI ET le spese di CTU.
Così deciso in Grosseto, 11.11.2025
Si comunichi.
Il Giudice
Dott. Amedeo Russo
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ET
-SEZ. CIVILE-
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. Amedeo Russo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. r.g. 1516/2021 promosso da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Gloria Parte_1 C.F._1
Citerni;
ATTRICE
CONTRO
PR (C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Ferrati;
CP_1 P.IVA_1
CONVENUTA
Nonché contro
(C.F.: rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro CP_2 C.F._2
Pampanini;
(C.F./P.I. – ), Controparte_3 P.IVA_2 P.IVA_3 rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Amerini;
TE TI
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da verbale di udienza del 3.06.2025, nonché come da scritti conclusionali depositati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio la Parte_1
, per ivi ottenerne la condanna al risarcimento di tutti i danni Controparte_4 asseritamente subiti a seguito di un sinistro occorso in data 19 dicembre 2019, alle ore 13.00 circa, sulla strada provinciale n. 159 in direzione Montemerano - Scansano, all'altezza del km 93+630.
A sostegno della domanda, l'attrice ha dedotto che, nelle dedotte circostanze di tempo e di luogo,
pagina 1 di 11 mentre si trovava a transitare sulla strada provinciale n. 159 in direzione Montemerano - Scansano, giunta al km 93+630, avrebbe perso il controllo dell'autovettura da lei condotta, Nissan Micra targata
CV873SG, intestata al di lei compagno , a causa di fango e detriti presenti sull'asfalto, CP_5 finendo fuori strada e riportando lesioni. Ha concluso chiedendo la condanna dell'Ente convenuto al risarcimento dei danni (patrimoniali e non) subiti, quantificati in complessivi € 30.000,00, ovvero nella somma ritenuta di giustizia, anche a seguito di espletanda istruttoria e C.T.U. medico-legale, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria e con vittoria di spese di lite.
Con comparsa depositata in data 28.10.2021 si è costituita in giudizio la , Controparte_4 chiedendo preliminarmente autorizzazione alla chiamata in causa di , quale proprietaria CP_2 del fondo latistante la sede stradale, da cui sarebbero provenuti i detriti presenti sull'asfalto; nel merito ha dedotto l'insussistenza di profili di responsabilità in capo all'Ente, evidenziando altresì un concorso di colpa assorbente del danneggiato nella causazione del sinistro;
ha altresì dedotto l'infondatezza della domanda in relazione al quantum del risarcimento;
ha concluso chiedendo la reiezione integrale della domanda, ovvero, in subordine, il riconoscimento di responsabilità di in relazione CP_2 ai danni subiti dall'attrice; il tutto con vittoria di spese.
Con comparsa depositata in data 30.03.2022 si è costituita in giudizio chiedendo CP_2 preliminarmente autorizzazione alla chiamata in causa di , (quale Controparte_3 compagnia assicurativa alla quale la Fata Assicurazioni Danni SpA - originaria compagnia assicurativa della - si sarebbe fusa per incorporazione) in forza di polizza n. 6953069 a copertura dei danni CP_2 derivanti a terzi anche dal franamento dei terreni oggetto di causa;
nel merito ha dedotto l'insussistenza di profili di responsabilità a proprio carico, evidenziando altresì un concorso di colpa assorbente della nella causazione del sinistro;
ha altresì dedotto l'infondatezza della domanda in Parte_1 relazione al quantum del risarcimento;
ha concluso chiedendo, in via principale, la reiezione integrale della domanda;
in via subordinata, ha chiesto dichiararsi la compagnia assicurativa
[...]
tenuta a tenere la integralmente indenne da quanto dalla stessa Controparte_3 CP_2 eventualmente dovuto;
il tutto con vittoria di spese.
Con comparsa depositata in data 28.09.2022 si è costituita in giudizio , nel Controparte_3 merito deducendo l'insussistenza di profili di responsabilità a carico della propria assicurata, sia sotto il profilo della responsabilità ex art. 2051 c.c. che ex art. 2043 c.c., evidenziando altresì un concorso di colpa assorbente della nella causazione del sinistro;
ha altresì dedotto l'infondatezza Parte_1 della domanda in relazione al quantum del risarcimento;
ha inoltre eccepito l'inoperatività della copertura assicurativa invocata dalla ha concluso chiedendo respingersi la domanda di CP_2 garanzia avanzata nei propri confronti;
in via subordinata, ha chiesto in ogni caso contenere l'entità pagina 2 di 11 della prestazione patrimoniale eventualmente posta a carico di ”- applicati i Controparte_3 limiti di indennizzo per franchigia e massimale – nei limiti della prova del danno raggiunta in corso di causa, fatta applicazione dell'articolo 1227 cod. civ.; il tutto con vittoria di spese.
Nel corso del giudizio sono state espletate prove testimoniali e successivamente disposta CTU medico legale sulla persona dell'attrice.
All'udienza del 3.06.2025, conclusa l'istruttoria, sule conclusioni delle parti la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è parzialmente fondata e va accolta per quanto di ragione.
Va preliminarmente osservato che il caso di specie, per come descritto da parte attrice (sinistro causato da fango e detriti presenti sul manto stradale provinciale) deve essere inquadrato nell'ambito di operatività dell'art. 2051 c.c.
Per costante giurisprudenza, in tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento
(scoppio della caldaia, scarica elettrica, frana della strada o simili), ma richieda che l'agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, essendo essa di per sè statica e inerte, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno
(Cass. 05 febbraio 2013, n. 2660; n. 3297/2015). L'attore che agisce per il riconoscimento del danno ha, quindi, l'onere di provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, nonché
l'esistenza del rapporto di custodia;
mentre il custode convenuto, per liberarsi dalla sua responsabilità,
è tenuto a provare l'esistenza di un fattore esterno che abbia quei requisiti di imprevedibilità e di eccezionalità tali da interrompere il predetto nesso di causalità, vale a dire la prova del caso fortuito o della forza maggiore.
Più precisamente, la responsabilità ex art. 2051 cod. civ. postula la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa;
detta norma non dispensa il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, mentre resta a carico del custode, offrire la prova contraria alla presunzione iuris tantum della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente pagina 3 di 11 impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità (cfr. Cass.
29/07/2016, n. 15761).
In questo complessivo contesto va, quindi, elaborata la conclusione, tradizionale nella giurisprudenza di legittimità, dell'accollo al danneggiato della sola prova del nesso causale tra la cosa e il danno: ove la cosa oggetto di custodia abbia avuto un ruolo nella produzione, a tanto deve limitarsi l'allegazione e la prova da parte del danneggiato;
incombe poi al custode o negare la riferibilità causale dell'evento dannoso alla cosa, ciò che esclude in radice l'operatività della norma, cioè dare la prova dell'inesistenza del nesso causale, oppure dare la prova della circostanza, che solo a prima vista potrebbe coincidere con la prima, che il nesso causale sussiste tra l'evento ed un fatto che non era né prevedibile, né evitabile. E' infatti principio consolidato nella giurisprudenza di Cassazione quanto ai presupposti per l'applicazione dell'art. 2051 c.c., quello per cui potrà configurarsi il caso fortuito tutte le volte che l'evento dannoso si sia verificato prima che l'ente proprietario o gestore abbia potuto rimuovere, nonostante l'attività di controllo e la diligenza impiegata al fine di garantire la tempestività dell'intervento, la straordinaria ed imprevedibile situazione di pericolo determinatasi (cfr. Cass. n.
4495/2011; v. anche in generale sul rapporto tra responsabilità ex art. 2051 c.c., e dimostrazione del fortuito Cass. n. 15389/2011 e n. 7699/2011). Inoltre, su quest'ultimo punto, la recente Cass. ord.
31/10/2017, n. 25837, ha puntualizzato che il caso fortuito è ciò che non può prevedersi (mentre la forza maggiore è ciò che non può evitarsi), per poi giungere, dopo un'accurata disamina del ruolo della condotta del danneggiato, alla conclusione che anche questa può integrare il caso fortuito ed escludere integralmente la responsabilità del custode ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., ma solo purché abbia due caratteristiche: sia stata colposa, e non fosse prevedibile da parte del custode. L'impossibilità di previsione dell'evento che potrebbe esentare il custode da responsabilità, tuttavia, deve essere oggettiva, dal punto di vista probabilistico o della causalità adeguata, senza alcun rilievo dell'assenza o meno di colpa del custode;
tuttavia, l'imprevedibilità è comunque di per sé un concetto relativo, necessariamente influenzato dalle condizioni della cosa, di più o meno intrinseca pericolosità in rapporto alle caratteristiche degli eventi in grado di modificare tali condizioni ed alla stessa interazione coi potenziali danneggiati. In altri termini, può rilevarsi come la prevedibilità deve riferirsi alla normalità – ovvero alla non radicale eccezionalità, per estraneità al novero delle possibilità ragionevoli secondo quel criterio di ordinaria rapportabilità causale da valutarsi ex ante ed idoneo ad oggettivizzarsi – del fattore causale. L'operazione logica da compiersi è allora quella di identificazione del nesso causale, sulla base dei fatti prospettati dalle parti ed acquisiti in causa: ma occorre distinguere a seconda che con la relazione causale tra cosa e danno interferisca una diversa relazione causale tra la condotta umana del danneggiato ed il danno stesso oppur no. Nella seconda ipotesi, quale è quella in pagina 4 di 11 esame, effettivamente deve trattarsi di un evento obiettivamente imprevedibile (ovvero, a seconda dell'elaborazione di volta in volta accettata, che talvolta comprende nella nozione di caso fortuito anche la causa di forza maggiore, inevitabile), secondo la rigorosa ricostruzione di cui alla già richiamata Cass. n. 25837/17.
Ciò premesso, occorre dunque indagare le risultanze istruttorie. Esse hanno fornito il seguente esito.
Innanzitutto, si osserva che il fatto storico del sinistro occorso all'attrice in data 19 dicembre 2019, alle ore 13 circa, sulla strada provinciale n. 159 in direzione Montemerano - Scansano, all'altezza del km
93+630, trova sufficiente riscontro già in via documentale, alla luce della relazione dei Carabinieri di
Saturnia versata in atti (cfr. doc. 1 . Parte_1
Non è peraltro stato specificamente contestato che l'attrice subì un incidente nelle dedotte circostanze di tempo e di luogo, avendo l'Ente convenuto sostenuto, essenzialmente, l'assenza di prova che la presenza di fango e detriti sulla sede stradale siano stati la causa unica dell'incidente, sostenendo in ogni caso la sussistenza di un caso fortuito escludente, integrato dalla condotta colposa della danneggiata.
La predetta relazione attesta altresì che, al momento del sinistro, “la corsia di marcia tenuta dalla risultava completamente ricoperta da fango e detriti provenienti da terreni agricoli posti a Parte_1 monte della strada” e che “dal Km. 93+600 al km. 93+700 era presente notevole quantità di detriti e fango che in alcuni punti raggiungevano anche i 5 cm di altezza rendendo l'asfalto poco aderente” (cfr. doc. 1 . Parte_1
Le condizioni della strada al momento del sinistro risultano, peraltro, ben ritratte nel fascicolo fotografico redatto dai medesimi Carabinieri di Saturnia (cfr. doc. 12 . Parte_1
I verbalizzanti hanno altresì avuto cura di evidenziare come, sul luogo dell'evento, durante le operazioni di recupero della giunse il responsabile di quel settore stradale per conto Parte_1 dell'Amministrazione Provinciale di Grosseto ), il quale riferiva che “già da giorni, a CP_6 seguito di sversamenti di detriti, il tratto di strada era stato dotato di segnali di pericolo e obbligo di rallentamento della velocità”, aggiungendo che “al momento non era stato possibile ripulire quel tratto di strada poiché il personale era impiegato in altri settori” (cfr. doc. 1 . Parte_1
I verbalizzanti hanno inoltre dato atto che, già “il giorno successivo” al sinistro, “veniva notata la presenza di mezzi per la movimentazione terra che operavano nel fondo di proprietà della signora
(…) sotto la supervisione del sig. ” (cfr. doc. 1 pag. 3 . Controparte_7 CP_6 Parte_1
Nella medesima relazione si legge anche che i Carabinieri richiedevano “al Servizio Viabilità della
Provincia di , di fornire ogni utile notizia tesa a valutare i provvedimenti adottati al fine di CP_4
pagina 5 di 11 evitare pericoli in quel tratto di strada, dove da anni, ad ogni consistente piovasco, si riscontra lo sversamento di detriti sull'asfalto” (cfr. doc. 1 pag. 2 . Parte_1
Su tale ultimo punto, i Carabinieri hanno altresì avuto cura di specificare che, per quanto attiene agli sversamenti di fango e detriti sulla carreggiata, “anche per conoscenza diretta” degli stessi verbalizzanti, sono state “svariate le volte in cui precipitazioni atmosferiche abbondanti o persistenti nel tempo hanno provocato l'allagamento del tratto di strada a causa di fango e detriti scivolati dai terreni posti a margine della carreggiata” (cfr. doc. 1 pag. 2 . Parte_1
Infine (e per quanto in questa sede interessa), i verbalizzanti hanno evidenziato come, in data 11 settembre 2018, l'ufficio Provinciale di Polizia Stradale aveva sanzionato (proprietaria CP_2 dei terreni a monte della strada) per violazione dell'art. 15 del CdS, perché durante la lavorazione dei terreni, aveva “realizzato fosse perpendicolari alla strada senza assolvere alla realizzazione di cunette di scolo (controfosse) a incanalando acqua e detriti nella zanella stradale creando stati di potenziale pericolo per la circolazione stradale in caso di eventi meteorologici di tipo piovoso”, specificando che, al momento dei rilievi ,“non risultavano emessi provvedimenti autoritativi ed amministrativi a carico dei proprietari dei terreni in argomento” (cfr. doc. 1 pag. 3 . Parte_1
Sulla base della suesposta ricostruzione dei fatti e dei dati oggettivi emersi nel corso delle indagini, i
Carabinieri intervenuti hanno individuato le responsabilità dell'accaduto nella Provincia di CP_4
(nelle persone di e , rispettivamente responsabile del servizio viabilità Persona_1 CP_6 della Provincia e responsabile del tratto stradale in cui si verificò l'incidente) e , quale CP_2 proprietaria dei terreni a monte della strada.
Va quindi ribadito il giudizio di inammissibilità della prova per testi articolata da parte attrice nel proprio atto di citazione e nella propria memoria ex art. 183 c. 6 n. 2 c.p.c., segnatamente i capitoli da
1) a 11) in quanto attinenti a circostanze risultanti dalla documentazione già in atti;
12), 14) e 15) in quanto irrilevanti;
13) e da 16) a 20) in quanto superflui alla luce della documentazione in atti.
Parimenti, va ritenuta inammissibile la prova per testi articolata da parte convenuta CP_4
nella propria memoria ex art. 183 c. 6 n. 2 c.p.c., segnatamente i capitoli da 1) a 6) in
[...] quanto superflui alla luce della documentazione in atti e delle circostanze non specificamente contestate;
7) in quanto in parte risultante dalla documentazione in atti ed in parte avente contenuto valutativo;
da 9) a 12) in quanto superflui alla luce della documentazione in atti.
Inammissibile risulta anche la prova per testi articolata da parte convenuta nella CP_2 propria memoria ex art. 183 c. 6 n. 2 c.p.c., segnatamente i capitoli da 1) a 14) in quanto superflui alla luce della documentazione in atti e delle circostanze non specificamente contestate.
pagina 6 di 11 Alla luce di tali rilievi, trattandosi di strada provinciale, è innanzitutto da evidenziare che è sull'Ente proprietario che gravava la responsabilità della sua gestione e manutenzione ex Controparte_4 art. 2051 c.c., con conseguente obbligo al risarcimento del danno per sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, fatta salva la prova del caso fortuito.
Nel caso di specie, le condizioni della strada al momento del sinistro risultavano certamente pericolose, come emerge incontestabilmente dalla relazione dei Carabinieri e dal fascicolo fotografico dai medesimi redatto, dal quale è ben visibile la presenza, sulla carreggiata, di detriti e materiale fangoso
(cfr. doc. 12 . Parte_1
Deve dunque ritenersi ampiamente provato l'effetto che le condizioni della strada hanno avuto nella dinamica del sinistro, e dunque il nesso causale tra le condizioni della strada e l'incidente occorso alla posto che quel tratto stradale si caratterizzava per la presenza di alcuni centimetri di detriti e Parte_1 materiale fangoso, ragionevolmente scivoloso;
circostanze che, dunque, hanno certamente compromesso il coefficiente di aderenza della superficie stradale, rendendo di fatto impossibile, se non estremamente difficile, evitare la perdita di controllo del mezzo.
Quanto all'individuazione del soggetto responsabile, si osserva quanto segue.
La ha dedotto la responsabilità della terza chiamata, sul Controparte_4 Controparte_7 presupposto che la colata di fango e detriti che ha cagionato l'incidente provenisse dai terreni laterali di sua proprietà.
Sul punto, si osserva innanzitutto che, per consolidata giurisprudenza, l'omessa o insufficiente manutenzione o messa in sicurezza, da parte dei proprietari, delle aree di proprietà privata latistanti le vie pubbliche, quando da esse possa derivare pericolo per gli utenti della strada, non esclude di per sé la colpa dell'amministrazione, cui spetta sempre un potere di intervento, ovvero di impulso, ivi compresa l'inibizione all'uso generalizzato della strada in condizioni di pericolo;
in altre parole, l'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito, anche non essendo custode dei fondi privati che la fiancheggiano e non avendo alcun obbligo di provvedere alla manutenzione dei medesimi ha, tuttavia,
l'obbligo di vigilare affinché dai suddetti fondi non sorgano situazioni di pericolo per gli utenti della strada e - in caso affermativo - di attivarsi per rimuoverle o farle rimuovere (cfr. Cass. Ord. N. 27137 del 22/09/2023).
Ne deriva che l'Ente proprietario è certamente responsabile per i sinistri occorsi agli utenti della strada quando, pur potendo avvedersi con l'ordinaria diligenza di una situazione di pericolo proveniente da un fondo privato, non la segnali al proprietario e non adotti i presidi e provvedimenti cautelativi atti a prevenire ed evitare pregiudizi agli utenti della strada. pagina 7 di 11 Circa la responsabilità, dedotta dalla Provincia, della terza chiamata va innanzitutto CP_2 rilevato che il tratto stradale interessato dal sinistro risulta lambito da terreni di più proprietari, in un tratto in pendenza continua. Tali circostanze inducono a ritenere nient'affatto scontato che il fango e i detriti che furono causa dell'incidente per cui è causa provenissero esclusivamente dal terreno di proprietà della CP_2
Deve poi ritenersi inconferente il richiamo operato dalla Provincia di alla sanzione irrogata CP_4 alla nell'anno 2018, ovvero l'anno precedente al sinistro. CP_2
Ed infatti, se tale provvedimento sanzionatorio relativo all'anno precedente al sinistro dimostra che vi erano state criticità, ben note all'Amministrazione, relative alla regimazione delle acque meteoriche da parte dei proprietari dei terreni adiacenti (tra cui in particolare la sino all'anno 2018, appare CP_2 dirimente il fatto che, a seguito dell'indicente occorso alla nell'anno 2019, non è stata Parte_1 elevata alcuna ulteriore sanzione nei confronti di da parte dell'ente proprietario della CP_2 strada, circostanza che induce a ritenere che non sia stata valutata alcuna indebita condotta nella gestione dei terreni adiacenti alla sede stradale.
Deve quindi ritenersi che, nel caso di specie, la situazione di pericolo determinatasi sia da ricondursi alla negligenza protratta negli anni della , nonostante la situazione di pericolosità Controparte_4 fosse ampiamente nota all'Amministrazione, la quale ben avrebbe potuto (e dovuto) provvedere ad una migliore manutenzione delle fosse di scolo contigue al tratto stradale interessato, oltre a far eseguire tutte le opere necessarie ad elidere una situazione di pericolo ampiamente nota, tra cui anche l'eventuale innalzamento del muro di contenimento, presente a valle dei terreni limitrofi al tratto stradale, data la sua acclarata inadeguatezza a contenere i detriti provenienti dai terreni in caso di eventi piovosi particolarmente intensi, come quelli che hanno interessato la zona del dicembre 2019.
Nondimeno, a fronte della chiara prevedibilità di pericolo determinatasi già in occasioni di precedenti eventi piovosi, anche volendo ritenere che la non fosse tenuta ad eseguire le suddette opere, CP_4 la stessa avrebbe certamente potuto (e dovuto) provvedere alla chiusura di quel tratto stradale, sino al ripristino delle condizioni di sicurezza per la circolazione.
Sul punto, è emerso dall'istruttoria che l'amministrazione convenuta, pur consapevole da diversi anni della problematica e delle abbondanti piogge che si sono abbattute sul territorio sin dal novembre 2019
(rappresentate erroneamente dalla come fattore esimente la propria responsabilità nei CP_4 confronti dell'attrice), non ha posto in essere nemmeno tale minimo intervento (chiusura della strada), di per sé idoneo per prevenire ed evitare lo specifico rischio concretizzatosi.
Tale circostanza emerge chiaramente dalla relazione dei Carabinieri, in particolare dalle dichiarazioni ivi contenute del geom. responsabile della viabilità della Provincia, nonché Persona_1
pagina 8 di 11 indirettamente dalla sanzione elevata in data 11 settembre 2018 dall'Ufficio Provinciale di Polizia
Stradale a . Controparte_7
Non si è dunque trattato di evento eccezionale, imprevedibile o inevitabile, quanto piuttosto di evento che era possibile gestire con provvedimenti cautelativi, ivi compresa la chiusura della strada, obbligo che per il gestore deriva, a fronte di una conclamata situazione di pericolo, dal combinato disposto dell'art. 2051 c.c. e dell'art. 14 del Codice della Strada, che obbliga gli enti proprietari delle strade a garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione.
Tali rilievi rendono, conseguentemente, irrilevante l'acclarata presenza di cartelli di strada sdrucciolevole e di limite di velocità sulla sede stradale per cui è causa, trattandosi segnalazioni attinenti a pericoli diversi da quello concretizzatosi nel caso di specie.
Ed infatti, l'apposizione di cartelli di pericolo, se certamente impone all'utente della strada di adeguare la propria condotta di guida in relazione allo specifico pericolo segnalato, non può certo escludere di per sé l'obbligo di manutenzione della strada da parte dell'Ente proprietario, vieppiù considerando che, nel caso di specie, non si trattava semplicemente di strada “sdrucciolevole” ma di un rilevante sversamento di fango e detriti sulla carreggiata, ciò che rendeva concretamente pericoloso il transito dei veicoli anche a velocità ridottissima, e che avrebbe dovuto indurre l'Amministrazione ad inibire del tutto il traffico veicolare, provvedendo ad una vera e propria “chiusura” di quel tratto.
Non vi è, peraltro, evidenza che la abbia contravvenuto alle prescrizioni dei segnali stradali Parte_1 collocati su quel tratto stradale, segnatamente in relazione alla velocità di marcia, dovendosi anzi ritenere che la abbia moderato la propria velocità proprio a fronte della segnalazione di Parte_1 pericolo “strada sdrucciolevole”, come risulta dalla relazione dei Carabinieri versata in atti, dove si da atto che l'andatura era “moderata e comunque non superiore ai limiti imposti” (cfr. doc. 2 pag. 1
. Invero, nel caso di specie non si è trattato semplicemente di una strada sdrucciolevole, Parte_1 percorribile in sicurezza adeguando la velocità a quella consigliata, ma di una colata di fango e detriti di rilevante entità, sicché la segnaletica, anche se presente, era assolutamente generica e non adeguata a segnalare la particolarità ed insidiosità del pericolo che si presentò, in maniera ragionevolmente improvvisa, davanti alla Parte_1
Invero, va qui ribadito che l'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, ai sensi dell'art. 2051 c.c., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura ed alla conformazione stessa della strada e delle sue pertinenze, indipendentemente dal fatto che l'una o l'altra dipendano da scelte discrezionali della P.A.; su tale responsabilità può influire la condotta della vittima, la quale, però, assume efficacia causale esclusiva, soltanto ove possa qualificarsi come abnorme, e cioè estranea al novero delle possibilità pagina 9 di 11 fattuali congruamente prevedibili in relazione al contesto, salvo in caso contrario rilevare ai fini del concorso e nella causazione dell'evento, ai sensi dell'art. 1227 c.c. (Cass. 22 marzo 2011, n. 6550).
In conclusione, dovendosi escludere nella specie che la condotta della vittima del sinistro possa qualificarsi come abnorme (trattandosi di normale - e nemmeno imprudente - transito a bordo del proprio veicolo in strada pubblica, in assenza di adeguate segnalazioni di pericolo), va affermata nel caso di specie la responsabilità esclusiva della , quale custode della strada Controparte_4 pubblica ex art. 2051 c.c. in relazione al danno lamentato da . Parte_1
Da tanto deriva che l'Ente resistente è tenuto risarcire i danni subiti dall'attrice, che, quanto al danno non patrimoniale alla salute, devono essere quantificate come da c.t.u. medico-legale disposta in corso di causa, a firma del perito dott. , dotata a parere dello scrivente di linearità logica e Persona_2 completezza tecnica tali da essere ritenuta attendibile negli esiti (cfr. deposito del 1.09.2023).
Pertanto, tenuto conto: (i) dell'età della danneggiata al momento del sinistro (33 anni); (ii) della percentuale di invalidità permanente accertata dal Consulente (6%); (ii) della invalidità temporanea riconosciuta pari a 32 giorni di ITT, 30 giorni di ITP al 50% e 15 giorni di ITP al 25%; (iii) delle spese mediche documentate e ritenute congrue pari ad Euro 300,00; (iv) dell'accertata non incidenza delle lesioni sulla capacità lavorativa della danneggiata;
spetta all'attrice ed a Parte_1 carico della la somma onnicomprensiva di Euro 13.631,25, per la quale va Controparte_4 esclusa la personalizzazione, in assenza di elementi che consentano di attribuire importi ulteriori rispetto ai valori tabellari medi.
Trattandosi di debito di valore liquidato in conseguenza di illecito extracontrattuale (cfr. Cass., Sez.
Un., n. 1712 del 1995), tale somma andrà maggiorata degli interessi e della rivalutazione monetaria sulla somma dapprima devalutata alla data del fatto (19 dicembre 2019) e poi via via rivalutata anno per anno secondo gli indici ISTAT sino alla Sentenza;
il tutto oltre interessi legali dalla sentenza al saldo. Nessun altro danno può essere riconosciuto, in assenza di prova circa la sua sussistenza.
Ogni ulteriore questione od eccezione, ivi compreso il rapporto assicurativo tra e CP_2
deve ritenersi assorbita. Controparte_3
Le spese di CTU, stante i relativi esiti, devono essere poste definitivamente a carico della CP_4
.
[...]
In ordine alle spese di lite, queste seguono la soccombenza e si liquidano, con riferimento alle singole posizioni processuali, come in dispositivo, calcolando la fase istruttoria ai valori minimi stante la linearità e non complessità dell'istruttoria condotta in corso di causa, consistita unicamente nell'espletamento di una CTU medico legale, con distrazione delle spese dovute alla parte attrice nei pagina 10 di 11 confronti dell'Erario stante l'ammissione della al beneficio del Patrocinio a spese dello Parte_1
Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza respinta o disattesa, così provvede:
1. In parziale accoglimento della domanda attorea, condanna la a Controparte_4 corrispondere a la complessiva somma di Euro 13.631,25, oltre Parte_1 interessi e rivalutazione monetaria sulla somma dapprima devalutata alla data del fatto (19 dicembre 2019) e poi via via rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT alla data della presente Sentenza e gli interessi legali dalla sentenza al saldo;
2. Condanna la a corrispondere a le spese Controparte_4 Parte_1 del presente procedimento, che si liquidano, per le spese, negli importi prenotati a debito e, quanto ai per compensi, nella somma di Euro 4.237,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, se dovute, come per legge, disponendone il versamento in favore dell'Erario;
3. Condanna la a corrispondere a e Controparte_4 CP_2 le spese del presente procedimento, che si liquidano Controparte_3 in euro 4.237,00 ciascuno per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, se dovute, come per legge;
4. Pone definitivamente a carico della PR DI ET le spese di CTU.
Così deciso in Grosseto, 11.11.2025
Si comunichi.
Il Giudice
Dott. Amedeo Russo
pagina 11 di 11