Art. 132.
(Legittimi belligeranti).
Le navi che possono compiere operazioni belliche, compresa la visita e la cattura di navi e di aeromobili, sono soltanto quelle da guerra indicate negli articoli 133 e 134.
(Legittimi belligeranti).
Le navi che possono compiere operazioni belliche, compresa la visita e la cattura di navi e di aeromobili, sono soltanto quelle da guerra indicate negli articoli 133 e 134.