Ordinanza collegiale 15 dicembre 2020
Sentenza 7 maggio 2021
Improcedibile
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 20/03/2025, n. 2317 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2317 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02317/2025REG.PROV.COLL.
N. 05483/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5483 del 2021, proposto da
-OMISSIS- e -OMISSIS-, nella qualità di successori ed aventi causa della RG Leone Production s.r.l. in liquidazione, rappresentate e difese dagli avvocati Antonino Galletti e Angelo Martucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Galletti in Roma, via Francesco Denza, n. 3;
contro
-OMISSIS-e -OMISSIS- in proprio e in qualità di eredi di -OMISSIS-, non costituiti in giudizio;
Roma Capitale, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Nicola Sabato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 5393/2021, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 15 gennaio 2025 il Consigliere Annamaria Fasano e preso atto che gli avvocati hanno depositato istanza di passaggio in decisione senza discussione;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. -OMISSIS- e -OMISSIS- proponevano ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio per l’annullamento del permesso di costruire in sanatoria n. 387 prot. 29369 del 7.5.2008, rilasciato dal Comune di Roma alla RG Leone Production s.r.l. per l’avvenuta esecuzione di alcune opere edilizie abusive.
2. I ricorrenti riferivano di essere proprietari di un villino con parco alberato sito in Roma, in zona Eur, confinante con la proprietà della società RG Leone Production s.r.l., separata dal loro immobile da un muro posto sul confine, e di avere verificato che, nel mese di marzo 2007, nella villa della controinteressata, erano state avviate opere edilizie che avevano ‘stravolto lo stato dei luoghi’, consistenti: a) nell’ampliamento di due preesistenti balconi con realizzazione nella parte sottostante di una nuova costruzione che andava a congiungersi con il tetto, prima inaccessibile, di un piccolo vano addossato al muro di confine; b) nell’annullamento dei distacchi sul confine; c) nella trasformazione dei suddetti balconi in un’unica enorme terrazza che andava a ‘congiungersi proprio con la sommità del muro sito sul confine’; d) nell’innalzamento del muro di confine e nell’apposizione di una inferriata di circa 3,50 m. ‘creando sul confine una gabbia di muro e ferro alta complessivamente m. 8,35 dal suolo’; e) nella realizzazione di una scala in ferro per consentire l’accesso alla copertura dei locali in aderenza al muro di confine; f) nell’effettuazione di ‘varie opere edili ed impiantistiche quali botole, lucernari con prese d’aria laterali e copertura inclinata, gabbie e canne fumarie, tutti posti sulla copertura del vano addossato al muro di confine’; g) nell’apposizione sulla copertura del vano centrale termica, a circa un metro dalla linea di confine di ‘una unità esterna condensante di un impianto di climatizzazione avente altezza di circa 120 cm svettante rispetto alla sommità del muro’; h) nelle opere volte a costruire una ‘grossa fontana direttamente a confine’ con la loro proprietà.
3. I ricorrenti, essendosi opposti all’esecuzione di tali lavori, anche attraverso l’esercizio di azione civile dinanzi al Tribunale Ordinario di Roma, ritenendo le opere comunque contrarie anche alle norme urbanistiche ed edilizie eseguite senza titolo e non regolarizzabili, nel presente giudizio, lamentavano l’illegittimità del permesso di costruire in sanatoria rilasciato dal Comune di Roma alla RG Leone Production s.r.l.
In particolare, lamentavano l’illegittimità del provvedimento impugnato per eccesso di potere, per difetto di istruttoria ed erronea valutazione dei presupposti, nonché per violazione degli artt. 11 e 12 del d.P.R. n. 380 del 2001, oltre che delle norme urbanistiche e regolamentari come integrate dagli atti d’obbligo di asservimento dell’immobile regolarmente trascritti.
Secondo gli esponenti, l’Amministrazione aveva omesso di valutare circostanze rilevanti, pertanto il permesso di costruire in sanatoria era viziato da difetto di motivazione e di istruttoria, oltre che da ingiustizia manifesta e falsa applicazione degli artt. 11, 12 e 36 del d.P.R. n. 380/2001 e degli artt. 3, 7 e 10 della l. n. 241 del 1990, nonché per violazione degli artt. 3 e 97 delle Costituzione e del principio di buon andamento e di imparzialità.
All’udienza di discussione del 30 ottobre 2020, il procuratore dei ricorrenti informava il Collegio dell’avvenuto decesso del sig. -OMISSIS-, pertanto il Tribunale dichiarava l’interruzione del processo ex art. 79 comma 2 c.p.a.
-OMISSIS- e -OMISSIS-, in qualità di eredi di -OMISSIS-, proponevano ricorso per riassunzione ai sensi dell’art. 80 c.p.a.
4. Il T.A.R. per il Lazio, con sentenza n. 5393 del 2021, dichiarava il ricorso improcedibile in parte, accogliendolo per il resto, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato nei sensi di cui in motivazione.
5. Con ricorso in appello, notificato nei termini e nelle forme di rito, -OMISSIS- e -OMISSIS-, nella qualità di successori ed aventi causa della RG Leone Production s.r.l., hanno proposto appello avverso la suddetta sentenza, sollevando le seguenti censure: “ 1. Error in iudicando nella parte in cui il TAR ha ritenuto sussistenti con riferimento alla tipologia e natura delle opere oggetto dell’istanza in sanatoria elementi fattuali errati e difformi da quelli reali; 2. Error in iudicando nella parte in cui è stato ritenuto fondato il difetto d’istruttoria ed è stato ritenuto che l’Amministrazione capitolina non avrebbe considerato la presenza di una servitù e di un atto d’obbligo” .
6. Roma Capitale si è costituita in resistenza, comunicando che parte appellante ha attivato un nuovo e diverso percorso amministrativo presentando una SCIA in data 5.5.2022, teso alla positiva definizione edilizia delle residue opere realizzate in forza di un precedente permesso di costruire in sanatoria n. 387 del 2008, poi annullato dal T.A.R. Per tale motivo, secondo l’Amministrazione resistente, l’appello sarebbe improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse.
7. Le parti appellanti, con memoria ex art. 73 c.p.a., hanno confermato le deduzioni difensive di Roma Capitale, precisando che gli effetti della SCIA si sarebbero consolidati, posto che nessun intervento inibitorio o in autotutela è stato adottato da Roma Capitale, pertanto sarebbero state sanate le residue opere e difformità che il T.A.R. ha ritenuto illegittimamente poste in essere.
Hanno, pertanto, concluso chiedendo al Collegio una pronuncia di cessata materia del contendere “ in ragione del sostanziale ed implicito assenso imputabile all’Amministrazione in merito alla sopravvenuta legittimità degli interventi indicati come illegittimi dal Giudice di prime cure” .
8. Roma Capitale, con memoria, in relazione alle deduzioni difensive di -OMISSIS- e -OMISSIS-, ha precisato testualmente: “ Non riteniamo, quindi, sia necessario dovere prendere posizione sull’esito del procedimento amministrativo da ultimo attivato dall’appellante (peraltro gli Uffici, seppur richiesti, ad oggi non hanno dedotto sulla SCIA presentata dalla parte appellante), ritenendo sia sufficiente prendere atto dell’avvenuta presentazione della SCIA del 2022 per giungere alla definizione del ricorso in appello per improcedibilità (sub specie della sopravvenuta carenza di interesse all’appello), in subordine insistendo per l’accoglimento del ricorso in appello.
9. All’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 15 gennaio 2025, la causa è stata assunta in decisione.
DIRITTO
10. Il Collegio prende atto della circostanza sopravvenuta secondo cui le ricorrenti hanno ritenuto di attivare un nuovo e diverso percorso amministrativo mediante la presentazione di una SCIA in data 5.5.2022, finalizzato alla positiva definizione edilizia delle opere realizzate in forza del precedente permesso di costruire in sanatoria n. 387/08 del 7.5.2008, poi annullato dal T.A.R. per il Lazio.
Inoltre, le appellanti hanno dichiarato con memoria che, in virtù della presentazione della SCIA del 5.5.2022, e del fatto che nessun intervento inibitorio ovvero in autotutela sia stato adottato da Roma Capitale, sarebbe evidente che gli effetti della stessa siano ormai da ritenersi consolidati e cristallizzati, e quindi sanate le residue opere e difformità riscontrate dal Collegio di prima istanza con la sentenza impugnata. Per tale ragione, hanno concluso chiedendo a questo Giudice di definire il giudizio con una pronuncia di cessazione della materia del contendere.
10.1. Va osservato, tuttavia, che Roma Capitale, con memoria, ha precisato che tale nuovo percorso amministrativo ‘ non possa affiancarsi (tuzioristicamente come sostiene l’appellante nella memoria da ultimo depositata) al precedente titolo (oggi annullato) bensì diventi nuovo e diverso centro di imputazione dell’azione amministrativa, la cui eventuale positiva definizione si porrà quale nuova ed autonoma fonte di legittimazione delle opere edilizie…. Non riteniamo, quindi, sia necessario dover prendere posizione sull’evito del procedimento amministrativo da ultimo attivato dall’appellante (peraltro gli Uffici, seppur richiesti, ad oggi non hanno dedotto sulla SCIA presentata dalla parte appellante), ritenendo sia sufficiente prendere atto dell’avvenuta presentazione della SCIA del 2022 per giungere alla definizione del ricorso in appello per improcedibilità (sub specie della sopravvenuta carenza di interesse all’appello) ’.
Tenuto conto di quanto sopra, il Collegio dichiara l’improcedibilità del ricorso in appello per sopravvenuto difetto di interesse.
Nella specie, va osservato, diversamente da quanto sostenuto da parte appellante, che non è cessata la materia del contendere non ravvisandosi l’integrale soddisfazione dell’interesse sostanziale fatto valere in giudizio, in quanto non risulta che l’Amministrazione abbia assunto una determinazione a favore delle ricorrenti con riferimento alla vicenda processuale in esame ( ex multis Cons. Stato, sez. VI, 15 giugno 2020, n. 3767).
La cessazione della materia del contendere opera, infatti, quando si determina una successiva attività amministrativa integralmente satisfattiva dell’interesse azionato (Cons. Stato, sez. II, 18 febbraio 2020, n. 1227; id. 20 dicembre 2019, n. 8615 del 2019; id. sez. VI, 23 maggio 2019, n. 3378).
È, quindi, decisivo che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno ed irretrattabile il diritto o l’interesse legittimo esercitato, così da non residuare alcuna utilità alla pronuncia di merito (Cons. Stato, sez. V, 5 aprile 2016, n. 1332).
La dichiarazione di improcedibilità della domanda per carenza di interesse presuppone, invece, il verificarsi di una situazione di fatto o di diritto, del tutto nuova rispetto a quella esistente al momento della proposizione del ricorso, tale da rendere certa e definitiva l’inutilità della sentenza, per avere fatto venire meno per il ricorrente l’utilità della pronuncia del giudice (Cons. Stato, sez. IV, 9 settembre 2009, n. 5402; id. 11 ottobre 2007, n. 5355).
Va, altresì, rilevato che la pronuncia che statuisce la cessazione della materia del contendere nel giudizio amministrativo è caratterizzata dal contenuto di accertamento nel merito della pretesa avanzata e, come si è detto, dalla piena soddisfazione eventualmente arrecata ad opera delle successive determinazioni assunte dalla pubblica amministrazione (Cons. Stato, sez. IV, 20 novembre 2017, n. 5343); tale decisione non ha pertanto valenza meramente processuale, ma contiene l’accertamento relativo al rapporto amministrativo controverso e alla pretesa sostanziale vantata dall’interessato (Cons. Stato, sez. IV, 14 ottobre 2011, n. 5533).
Questo Consiglio, invece, ha subordinato la dichiarazione di improcedibilità ad una sopravvenienza (fattuale e giuridica) tale da rendere certa e definitiva l’inutilità della sentenza, per avere fatto venire meno, per il ricorrente, qualsiasi residua utilità, anche soltanto strumentale o morale, derivante da una possibile pronuncia di accoglimento del ricorso (cfr. Consiglio di Stato, sez. II, 29 gennaio 2020, n. 742).
Con specifico riferimento all’adozione di nuovi provvedimenti in pendenza del giudizio, è stato condivisibilmente affermato (Cons. Stato, sez. VI, 15 gennaio 2018, n. 195) che l’improcedibilità del ricorso può verificarsi soltanto qualora il rapporto giuridico sotteso all’impugnato provvedimento sia oggetto, in pendenza di giudizio, di una nuova regolazione intervenuta in via amministrativa, sostitutiva dell’assetto di interessi attuato con l’originario provvedimento, come nella specie è avvenuto a seguito della presentazione da parte delle appellanti di una nuova SCIA in data 5.5.2022.
Nella vicenda processuale in esame, a sostegno della dichiarazione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse depone la circostanza di fatto, emersa dalle dichiarazioni rese dalle parti negli atti difensivi, che non è conseguita con certezza la piena realizzazione dell’interesse sostanziale sotteso alla proposizione dell’azione giudiziaria, permettendo alle ricorrenti di ottenere il bene della vita agognato, sì da rendere inutile la prosecuzione del processo ( ex multis Cons Stato, sez. VI, 15 marzo 2021, n. 2224).
11. In definitiva, l’appello va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
12. Le ragioni della decisione e la peculiarità della vicenda processuale suggeriscono l’integrale compensazione delle spese di lite del grado tra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Compensa integralmente tra le parti le spese di lite del grado.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2025 tenuta da remoto ai sensi dell’art. 17, comma 6, d.l. 9.6.2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6.8.2021, n. 113, con l'intervento dei magistrati:
Daniela Di Carlo, Presidente FF
Silvia Martino, Consigliere
Carmelina Addesso, Consigliere
Annamaria Fasano, Consigliere, Estensore
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Annamaria Fasano | Daniela Di Carlo |
IL SEGRETARIO