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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 15/10/2025, n. 1055 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 1055 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Locri
Sezione civile
Controversie in materia di Lavoro e Previdenza
N. R.G. 2900/2024
Il Giudice Rodolfo Valentino Scarponi, lette le note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., tempestivamente depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza del
24.09.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
( ), n.q. di erede di Parte_1 C.F._1 Per_1
, deceduto in data 22.04.24, elettivamente domiciliata in Bovalino (RC),
[...]
alla Via XXIV Maggio n. 94, presso lo studio dell'Avv. AR TERESA NAPOLI, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
ricorrente contro
), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti
EL AR LA E DA MO ADORNATO, giusta procura generale alle liti in atti, ed elettivamente domiciliato presso la sede dell' , in CP_1
Reggio Calabria, alla Via Domenico Romeo n. 15; resistente
OGGETTO: opposizione ad accertamento tecnico preventivo (indennità di accompagnamento ex art. 1, legge 11 febbraio 1980, n. 18 – status di persona con disabilità con necessità di sostegno elevato ex art. 3, comma 3, legge 5 febbraio 1992
n. 104).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato, conveniva dinanzi a questo Persona_1
giudice l esponendo di aver presentato alla Commissione medica per CP_2
l'accertamento delle invalidità domanda di riconoscimento del proprio diritto all'indennità di accompagnamento e che tale domanda era stata respinta.
Avverso la decisione della Commissione medica, presentava ricorso Persona_1
per ATP (proc. n. 2090/2022 R.G.).
Nella presente sede, a seguito del decesso di , avvenuto nelle more Persona_1
del procedimento di istruzione preventiva, si è costituita, in qualità di unica erede,
l'odierna ricorrente, che ha contestato le conclusioni presentate dal CTU deducendo che gli stati patologici denunciati avrebbero dovuto condurre al riconoscimento, in capo al de cuius, del diritto all'indennità di accompagnamento nonché dello status di persona con disabilità con necessità di sostegno molto elevato ex art. 3, comma 3, legge n. 104/1992.
Costituitosi il contraddittorio, il resistente si è opposto alla domanda eccependone, in via preliminare, l'inammissibilità per carenza dei motivi specifici di contestazione e, nel merito, l'infondatezza per carenza dei requisiti sanitari necessari al conseguimento della prestazione.
Ritenuta la causa sufficientemente istruita mediante l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti, ad esito dell'udienza di discussione del
24.09.2025, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., è stata adottata la sentenza che segue.
*****
Ai sensi dell'art. 445-bis, comma 4 c.p.c.: “Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio”.
Nel caso di specie, il decreto di fissazione del termine veniva comunicato il
20.08.2024 e la dichiarazione di dissenso veniva depositata il 18.09.2024, per cui detto termine essenziale è stato rispettato.
Il comma 6 della medesima disposizione prevede che: “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Il presente ricorso è stato depositato il 16.10.2024, per cui anche detto termine essenziale è stato rispettato.
Il ricorso introduttivo deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi di contestazione.
Stante il contenuto della disposizione, la specificità dei motivi deve essere intesa come esplicitazione delle ragioni della contestazione (l'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente) con indicazione delle ragioni per cui il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa e specificamente il riconoscimento di quanto richiesto.
Infatti, il diritto sostanziale che connota il diritto ad agire in giudizio determina che questo deve essere letto in specifica aderenza al diritto sostanziale: non ogni dedotta erronea valutazione è quindi atta a determinare la sussistenza di un diritto a contestare la CTU in via giudiziale, ma solo quella che, nella prospettazione abbia determinato un errore tale che, non commesso, le conclusioni della consulenza sarebbero state tali da determinare il riconoscimento ultimo della pretesa.
Nel ricorso introduttivo, l'opponente contesta le conclusioni rassegnate dal CTU, con riferimento all'indennità di accompagnamento di cui all'art. 1, legge 11 febbraio
1980, n. 18, evidenziando che le valutazioni e conclusioni del consulente sarebbero
“eccessivamente rigorose ed ingiustificatamente riduttive della effettiva invalidità” del de cuius. Secondo parte ricorrente, dalla documentazione medica prodotta in giudizio emergerebbe “in modo inconfutabile che il sig. si trovava in uno Per_1
stato invalidante per ottenere il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento”.
È necessario, in via preliminare, esaminare l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla parte resistente.
Alla luce dei motivi di contestazione svolti da parte ricorrente, questo giudicante ritiene che il ricorso sia inammissibile.
Con riferimento all'indennità di accompagnamento, il consulente ha, infatti, preso in considerazione tutte le patologie risultanti dalla (peraltro scarna) documentazione medica in atti e richiamata nel ricorso introduttivo. In particolare, contrariamente a quanto dedotto, il CTU ha considerato e valutato compiutamente tali patologie, concludendo che fosse da considerarsi Persona_1
“ULTRASESSANTACINQUENNE, CON DIFFICOLTA' PERSISTENTI A SVOLGERE I COMPITI
E LE FUNZIONI DELLA SUA ETA', MEDIO-GRAVE IN MISURA DEL 74%, E NON
NECESSITAVA DI ASSISTENZA CONTINUA, ESSENDO IN GRADO DI SVOLGERE
AUTONOMAMENTE GLI ATTI DELLA VITA QUOTIDIANA E DI DEAMBULARE
AUTONOMAMENTE”.
Inoltre, il consulente aveva, in sede di ATP, puntualmente replicato alle osservazioni che il difensore dell'allora ricorrente aveva mosso alla bozza della consulenza tecnica d'ufficio, evidenziando come: 1) agli atti non fossero presenti certificati di visite specialistiche né esami strumentali relativi agli ultimi anni;
2) in sede di esame obiettivo il sig. si fosse presentato “con sostegno a destra, deambulazione e Per_1
passaggi posturali autonomi, con lieve difficoltà”, riuscendo ad alzarsi e sedersi da solo e in grado di mantenere “la posizione eretta senza sostegno”; 3) da una valutazione della cartella clinica relativa al decesso del , la causa dell'infausto Per_1
evento (avvenuto in data 22.04.2024, a distanza di poco più di un mese dalla visita peritale, 18.03.2024) fosse riconducibile a uno “shock cariogeno - grave insufficienza cardiorespiratoria in paziente anurico”, dunque, “verosimilmente il decesso è avvenuto per un evento in fase acuta, ovvero quando un individuo muore rapidamente a seguito di un evento medico improvviso e grave”. Orbene, a ben vedere, la ricorrente si è limitata a riprodurre quasi testualmente le medesime osservazioni già svolte rispetto alla bozza della CTU, osservazioni alle quali, come dianzi rilevato, il consulente aveva già ampiamente ed esaustivamente risposto, con condivisibili motivazioni.
Nulla di più è stato dedotto nel ricorso, limitandosi l'opponente a ribadire genericamente la sussistenza dei presupposti per la concessione del beneficio richiesto e l'importanza delle patologie da cui era affetto il de cuius, senza indicare in quale specifico errore e/o omissione sarebbe incorso il consulente.
Con riferimento invece alla richiesta di riconoscimento, in capo al defunto Per_1
, dello status di persona con disabilità con necessità di sostegno elevato ai
[...]
sensi dell'art. 3, comma 3, legge 104/92, si rileva come tale domanda, non avendo mai costituito oggetto del pregresso giudizio di ATP, costituisce, per tale motivo, domanda nuova, per ciò stesso inammissibile.
Ne consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Le spese di lite devono essere integralmente compensate, attesa la presenza in atti di idonea dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c..
Per gli stessi motivi, le spese di consulenza tecnica sono definitivamente poste a carico dell' e liquidate come da separato decreto emesso in pari data. CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
a) dichiara inammissibile il ricorso;
b) compensa le spese di lite;
c) pone a carico dell' le spese di consulenza tecnica della fase di ATP, liquidate CP_2
come da separato decreto emesso in pari data
Locri, 15/10/2025
Il Giudice
Dott. Rodolfo Valentino Scarponi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Locri
Sezione civile
Controversie in materia di Lavoro e Previdenza
N. R.G. 2900/2024
Il Giudice Rodolfo Valentino Scarponi, lette le note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., tempestivamente depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza del
24.09.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
( ), n.q. di erede di Parte_1 C.F._1 Per_1
, deceduto in data 22.04.24, elettivamente domiciliata in Bovalino (RC),
[...]
alla Via XXIV Maggio n. 94, presso lo studio dell'Avv. AR TERESA NAPOLI, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
ricorrente contro
), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti
EL AR LA E DA MO ADORNATO, giusta procura generale alle liti in atti, ed elettivamente domiciliato presso la sede dell' , in CP_1
Reggio Calabria, alla Via Domenico Romeo n. 15; resistente
OGGETTO: opposizione ad accertamento tecnico preventivo (indennità di accompagnamento ex art. 1, legge 11 febbraio 1980, n. 18 – status di persona con disabilità con necessità di sostegno elevato ex art. 3, comma 3, legge 5 febbraio 1992
n. 104).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato, conveniva dinanzi a questo Persona_1
giudice l esponendo di aver presentato alla Commissione medica per CP_2
l'accertamento delle invalidità domanda di riconoscimento del proprio diritto all'indennità di accompagnamento e che tale domanda era stata respinta.
Avverso la decisione della Commissione medica, presentava ricorso Persona_1
per ATP (proc. n. 2090/2022 R.G.).
Nella presente sede, a seguito del decesso di , avvenuto nelle more Persona_1
del procedimento di istruzione preventiva, si è costituita, in qualità di unica erede,
l'odierna ricorrente, che ha contestato le conclusioni presentate dal CTU deducendo che gli stati patologici denunciati avrebbero dovuto condurre al riconoscimento, in capo al de cuius, del diritto all'indennità di accompagnamento nonché dello status di persona con disabilità con necessità di sostegno molto elevato ex art. 3, comma 3, legge n. 104/1992.
Costituitosi il contraddittorio, il resistente si è opposto alla domanda eccependone, in via preliminare, l'inammissibilità per carenza dei motivi specifici di contestazione e, nel merito, l'infondatezza per carenza dei requisiti sanitari necessari al conseguimento della prestazione.
Ritenuta la causa sufficientemente istruita mediante l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti, ad esito dell'udienza di discussione del
24.09.2025, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., è stata adottata la sentenza che segue.
*****
Ai sensi dell'art. 445-bis, comma 4 c.p.c.: “Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio”.
Nel caso di specie, il decreto di fissazione del termine veniva comunicato il
20.08.2024 e la dichiarazione di dissenso veniva depositata il 18.09.2024, per cui detto termine essenziale è stato rispettato.
Il comma 6 della medesima disposizione prevede che: “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Il presente ricorso è stato depositato il 16.10.2024, per cui anche detto termine essenziale è stato rispettato.
Il ricorso introduttivo deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi di contestazione.
Stante il contenuto della disposizione, la specificità dei motivi deve essere intesa come esplicitazione delle ragioni della contestazione (l'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente) con indicazione delle ragioni per cui il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa e specificamente il riconoscimento di quanto richiesto.
Infatti, il diritto sostanziale che connota il diritto ad agire in giudizio determina che questo deve essere letto in specifica aderenza al diritto sostanziale: non ogni dedotta erronea valutazione è quindi atta a determinare la sussistenza di un diritto a contestare la CTU in via giudiziale, ma solo quella che, nella prospettazione abbia determinato un errore tale che, non commesso, le conclusioni della consulenza sarebbero state tali da determinare il riconoscimento ultimo della pretesa.
Nel ricorso introduttivo, l'opponente contesta le conclusioni rassegnate dal CTU, con riferimento all'indennità di accompagnamento di cui all'art. 1, legge 11 febbraio
1980, n. 18, evidenziando che le valutazioni e conclusioni del consulente sarebbero
“eccessivamente rigorose ed ingiustificatamente riduttive della effettiva invalidità” del de cuius. Secondo parte ricorrente, dalla documentazione medica prodotta in giudizio emergerebbe “in modo inconfutabile che il sig. si trovava in uno Per_1
stato invalidante per ottenere il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento”.
È necessario, in via preliminare, esaminare l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla parte resistente.
Alla luce dei motivi di contestazione svolti da parte ricorrente, questo giudicante ritiene che il ricorso sia inammissibile.
Con riferimento all'indennità di accompagnamento, il consulente ha, infatti, preso in considerazione tutte le patologie risultanti dalla (peraltro scarna) documentazione medica in atti e richiamata nel ricorso introduttivo. In particolare, contrariamente a quanto dedotto, il CTU ha considerato e valutato compiutamente tali patologie, concludendo che fosse da considerarsi Persona_1
“ULTRASESSANTACINQUENNE, CON DIFFICOLTA' PERSISTENTI A SVOLGERE I COMPITI
E LE FUNZIONI DELLA SUA ETA', MEDIO-GRAVE IN MISURA DEL 74%, E NON
NECESSITAVA DI ASSISTENZA CONTINUA, ESSENDO IN GRADO DI SVOLGERE
AUTONOMAMENTE GLI ATTI DELLA VITA QUOTIDIANA E DI DEAMBULARE
AUTONOMAMENTE”.
Inoltre, il consulente aveva, in sede di ATP, puntualmente replicato alle osservazioni che il difensore dell'allora ricorrente aveva mosso alla bozza della consulenza tecnica d'ufficio, evidenziando come: 1) agli atti non fossero presenti certificati di visite specialistiche né esami strumentali relativi agli ultimi anni;
2) in sede di esame obiettivo il sig. si fosse presentato “con sostegno a destra, deambulazione e Per_1
passaggi posturali autonomi, con lieve difficoltà”, riuscendo ad alzarsi e sedersi da solo e in grado di mantenere “la posizione eretta senza sostegno”; 3) da una valutazione della cartella clinica relativa al decesso del , la causa dell'infausto Per_1
evento (avvenuto in data 22.04.2024, a distanza di poco più di un mese dalla visita peritale, 18.03.2024) fosse riconducibile a uno “shock cariogeno - grave insufficienza cardiorespiratoria in paziente anurico”, dunque, “verosimilmente il decesso è avvenuto per un evento in fase acuta, ovvero quando un individuo muore rapidamente a seguito di un evento medico improvviso e grave”. Orbene, a ben vedere, la ricorrente si è limitata a riprodurre quasi testualmente le medesime osservazioni già svolte rispetto alla bozza della CTU, osservazioni alle quali, come dianzi rilevato, il consulente aveva già ampiamente ed esaustivamente risposto, con condivisibili motivazioni.
Nulla di più è stato dedotto nel ricorso, limitandosi l'opponente a ribadire genericamente la sussistenza dei presupposti per la concessione del beneficio richiesto e l'importanza delle patologie da cui era affetto il de cuius, senza indicare in quale specifico errore e/o omissione sarebbe incorso il consulente.
Con riferimento invece alla richiesta di riconoscimento, in capo al defunto Per_1
, dello status di persona con disabilità con necessità di sostegno elevato ai
[...]
sensi dell'art. 3, comma 3, legge 104/92, si rileva come tale domanda, non avendo mai costituito oggetto del pregresso giudizio di ATP, costituisce, per tale motivo, domanda nuova, per ciò stesso inammissibile.
Ne consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Le spese di lite devono essere integralmente compensate, attesa la presenza in atti di idonea dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c..
Per gli stessi motivi, le spese di consulenza tecnica sono definitivamente poste a carico dell' e liquidate come da separato decreto emesso in pari data. CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
a) dichiara inammissibile il ricorso;
b) compensa le spese di lite;
c) pone a carico dell' le spese di consulenza tecnica della fase di ATP, liquidate CP_2
come da separato decreto emesso in pari data
Locri, 15/10/2025
Il Giudice
Dott. Rodolfo Valentino Scarponi