TRIB
Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/03/2025, n. 4089 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4089 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Seconda Sezione Civile
R.G. n. 26701 /2023
Verbale d'udienza del 17.03.2025 ore 11,30
E' presente per parte ricorrente l'avv. Tiziana Lancierini per delega dell'avv. Paolo Giovannelli che si riporta al ricorso ed alle memorie autorizzate, evidenziando che non ha prodotto CP_1
ulteriori difese rispetto alla memoria di costituzione;
Insiste, comunque, se necessario per i mezzi istruttori come articolati nel ricorso.
Il Giudice
Visto l'art. 23, comma 8 Legge 689/81 e art. 429 c.p.c. alle ore 16,50 pronuncia la seguente sentenza,
contenente il dispositivo e concisa motivazione, con l'esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione;
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE SECONDA CIVILE
In composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Eleonora Montesano ha emesso la seguente
SENTENZA
nel giudizio n. 26701 del Registro degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2023, deciso ai sensi dell'art. 23, 8° comma, L. n. 689/81 e art. 429 c.p.c. all'udienza del 17.03.2025, e vertente
TRA
in proprio e in qualità di titolare della ditta individuale Parte_1 [...]
rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli Avv.ti Alessandro Parte_2
Bianconi e Paolo Giovannelli ed elettivamente domiciliati in Via G. Nicotera 29, giusta delega CP_1
in atti;
RICORRENTE
E
in persona del Sindaco pro tempore rappresentato e difeso dal Funzionario CP_1
Delegato ed elettivamente domiciliato in presso gli uffici dell'Avvocatura Comunale via del CP_1
Tempio di Giove n. 21.
RESISTENTE
OGGETTO: Opposizione ex art. 22 Legge 689/81 e art. 6 D.Lgs 150/11
CONCLUSIONI: Come da verbale d'udienza del 17.03.2025;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 - Con ricorso ritualmente depositato il 23.05.2023 , in qualità di trasgressore e Parte_1
titolare della ditta individuale proponeva opposizione alla Parte_2
Determinazione Dirigenziale Ingiuntiva n. 00008269/2023/8/1/1 emessa da il CP_1
06/04/2023, notificata a mezzo pec, per l'importo complessivo di euro 1.228,50 a titolo di sanzione amministrativa, sulla base di un verbale di accertamento n° 81170037867 elevato in data 18.05.2018
elevato dalla Polizia Municipale di per la violazione dell'art. 6, comma 3 D. CP_1
Lgs.193/2007 poiché: a seguito di sopralluogo del 7.05.2018 alle ore 16:00 in via della Pace n. CP_1
27/A è stato accertato che quale titolare della citata società ha omesso di comunicare alla ASL tramite
SUAP l'aggiornamento della registrazione in quanto autorizzata per laboratorio di gastronomia calda
e fredda e di vicinato alimentare, ha di fatto attrezzato un servizio di somministrazione”.
Esponeva l'opponente di esercitare attività di laboratorio “Pizzeria al taglio con Friggitoria e rosticceria”, come da SCIA prot. CA/2014/110336 del 31/07/2014 e in data 01/08/2014, presentava la
SCIA prot. CA/2014/110799 relativa all'attività di vicinato del settore alimentare e da ultimo, in data
23/05/2015 la SCIA prot. CA/2015/80615 per l'attività di gastronomia calda e fredda inserita nel laboratorio pizzeria - friggitoria con piccolo vicinato alimentare già autorizzato, con relativa notifica sanitaria.
Contestava le circostanze di fatto accertate dai vigili per la sanzione irrogata in violazione dell'art. 6,
comma 3, Dlgs 193/2007 (V.A.V. n. 81170037867) e la sanzione di cui agli artt. 11 e 20 l. r. 21/2006,
irrogata con il verbale n. 81170037869, relativo al medesimo sopralluogo del 7.05.2018. A sostegno dell'opposizione invocava l'illegittimità dell'atto presupposto, ossia il verbale n.
81170037867 per violazione del cumulo dell'art. 8 Legge 689/81 relativo alla violazione dell'art. 6,
comma. 3, Dlgs 193/2007 e quella relativo alla violazione di cui agli artt. 11 e 20 l. r. 21/2006; difetto di competenza degli agenti accertatori in considerazione della normativa violata;
difetto di motivazione del provvedimento ingiuntivo in violazione dell'art. 18, comma 2, della l. n. 689/1981 e dall'art. 3
della L. n. 241/1990 e, più in generale, col diritto di difesa;
violazione e falsa applicazione dell'art. 6,
comma 3 del d.lgs. 193/2007 per erroneità nei presupposti di fatto accertati.
Si costituiva in giudizio depositando in cancelleria comparsa di risposta e CP_1
documentazione relativa al procedimento sanzionatorio, chiedendo il rigetto dell'opposizione,
evidenziando la fondatezza dell'illecito accertato.
2 – La presente controversia ha ad oggetto la sanzione amministrativa con la determina dirigenziale ingiuntiva opposta, emessa sulla base di un verbale di accertamento, per la violazione dell'art. 6,
comma 3 D. Lgs.193/2007, per l'omesso aggiornamento della registrazione per il servizio di somministrazione, in quanto l'attività era autorizzata per il solo laboratorio di gastronomia calda e fredda e di vicinato alimentare.
Nel presente giudizio non assume rilievo il verbale n. 81170037867 elevato dai vigili durante il sopralluogo del 7.05.2018, in violazione di cui agli artt. 11 e 20 L.R. n. 21/2006, in quanto atto non facente parte del procedimento sanzionatorio, culminato nella determina dirigenziale sanzionatoria opposta. I motivi di opposizione, riferiti al citato verbale di accertamento, non possono essere esaminati, in virtù del principio previso dall'art. 18 l. 689/81 che stabilisce “ l'autorità competente
sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli
argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza
motivata la somma dovuta per la violazione…” .
Non risulta emessa ed opposta, in questa sede l'ordinanza ingiunzione, riferita alle violazioni di cui artt. 11 e 20 l. r. 21/2006 le quali non possono essere esaminate.
Passando alla normativa indicata nella determina opposta, l'art. 6, comma 3 del D.Lgs 193/07 cosi recita: “Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, nei limiti di applicabilità del regolamento CE N.
825/2004 ed essendovi tenuto, non effettua la notifica all'Autorità competente di ogni stabilimento
posto sotto il suo controllo che esegua una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione di alimenti ovvero le effettua quando la registrazione è sospesa o revocata, è punito con
la sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.500 a E 9.000; con la sanzione amministrativa
pecuniaria da € 500 a € 3.000 nel caso in cui, pur essendo condotte presso uno stabilimento già
registrato, non siano state comunicate all'Autorità competente per l'aggiornamento della
registrazione”.
La condotta costituente illecito amministrativo sanzionata (o la condotta doverosa che ha omesso di tenere) è consistita, quindi, nella comunicazione all' ASL tramite SUAP dell'aggiornamento della registrazione dell'attività, diversa da quella autorizzata.
In sede di opposizione, l'onere di allegazione è posto a carico dell'opponente, mentre quello probatorio soggiace alla regola ordinaria di cui all' art. 2697 c.c.; grava sulla P.A., quale attore sostanziale, la prova dei fatti costitutivi posti a fondamento della sua pretesa, mentre compete all'opponente la prova della loro inesistenza, qualora abbia dedotto fatti specifici incidenti o sulla regolarità formale del procedimento o sulla esclusione della sua responsabilità nella commissione dell'illecito, le sole circostanze negative contrapposte a quelle allegate dall'amministrazione” (Cass. 24.01.2019, n. 1921).
Ciò posto, l'opponente ha dato prova documentale della SCIA prot. CA/2014/110799 relativa all'attività di vicinato del settore alimentare (all. 5); della SCIA prot. CA/2015/80615 presentata il
23.05.2015 per l'attività di gastronomia calda e fredda inserita nel laboratorio pizzeria – friggitoria,
con piccolo vicinato alimentare già autorizzato (all. 6), corredata di relativa notifica sanitaria notificata all'ASL (all. 7).
La condotta sanzionata, come descritta dai verbalizzanti, non integra la violazione di cui all'art. 6,
comma 3 D.Lgs 193/07 che ricorre, quindi, solo nei limiti di applicabilità del Regolamento CE n.
852/2004, ovvero, in presenza di “qualsiasi cambiamento significativo di attività nonché ogni chiusura
di stabilimenti esistenti”. È evidente che, secondo il dettato normativo, un cambiamento significativo dell'attività, tale da necessitare di comunicazione, sussiste con riferimento alle fasi “di produzione,
trasformazione e distribuzione di alimenti”, ponendo quindi espressamente l'obbligo di notifica da parte dell'operatore commerciale. Non sussiste, invece, il suddetto obbligo per l'operatore del settore alimentare che continui l'attività (il servizio), precedentemente svolta nelle stesse modalità senza apportarvi alcuna modifica significativa in precedenza autorizzate. L'attività di gastronomia calda e fredda, inserita nel laboratorio pizzeria – friggitoria, con piccolo vicinato alimentare, non ha comportato una modifica in attività di somministrazione diversa da quella autorizzata da necessitare una ulteriore registrazione all'ASL. Infatti, la possibilità di consentire il consumo sul posto anche negli esercizi non supportati da licenza di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande è attualmente disciplinata dall'art. 3, comma 1, lettera f) bis) del D.Lgs n. 223/2006,
convertito con modificazioni nella Legge 4.08.2006 n. 248 ai sensi dell'art. 3 del D.L. n. 223/06
convertito nella Legge n. 248/2006.
I motivi non esaminati restano assorbiti
L'opposizione deve essere accolta e la sanzione amministrativa non dovuta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, ai sensi del DM 55/14
tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta.;
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
1 - Dichiara non dovuto l'importo di cui alla Determinazione Dirigenziale Ingiuntiva n.
00008269/2023/8/1/1 emessa da il 06/04/2023, per l'importo complessivo di euro CP_1
1.228,50 a titolo di sanzione amministrativa;
2 - Condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di che CP_1 Parte_1
liquida in euro 950,00 oltre accessori come per legge;
Così deciso in Roma, il 17.03.2025
IL GIUDICE
Eleonora Montesano
Seconda Sezione Civile
R.G. n. 26701 /2023
Verbale d'udienza del 17.03.2025 ore 11,30
E' presente per parte ricorrente l'avv. Tiziana Lancierini per delega dell'avv. Paolo Giovannelli che si riporta al ricorso ed alle memorie autorizzate, evidenziando che non ha prodotto CP_1
ulteriori difese rispetto alla memoria di costituzione;
Insiste, comunque, se necessario per i mezzi istruttori come articolati nel ricorso.
Il Giudice
Visto l'art. 23, comma 8 Legge 689/81 e art. 429 c.p.c. alle ore 16,50 pronuncia la seguente sentenza,
contenente il dispositivo e concisa motivazione, con l'esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione;
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE SECONDA CIVILE
In composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Eleonora Montesano ha emesso la seguente
SENTENZA
nel giudizio n. 26701 del Registro degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2023, deciso ai sensi dell'art. 23, 8° comma, L. n. 689/81 e art. 429 c.p.c. all'udienza del 17.03.2025, e vertente
TRA
in proprio e in qualità di titolare della ditta individuale Parte_1 [...]
rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli Avv.ti Alessandro Parte_2
Bianconi e Paolo Giovannelli ed elettivamente domiciliati in Via G. Nicotera 29, giusta delega CP_1
in atti;
RICORRENTE
E
in persona del Sindaco pro tempore rappresentato e difeso dal Funzionario CP_1
Delegato ed elettivamente domiciliato in presso gli uffici dell'Avvocatura Comunale via del CP_1
Tempio di Giove n. 21.
RESISTENTE
OGGETTO: Opposizione ex art. 22 Legge 689/81 e art. 6 D.Lgs 150/11
CONCLUSIONI: Come da verbale d'udienza del 17.03.2025;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 - Con ricorso ritualmente depositato il 23.05.2023 , in qualità di trasgressore e Parte_1
titolare della ditta individuale proponeva opposizione alla Parte_2
Determinazione Dirigenziale Ingiuntiva n. 00008269/2023/8/1/1 emessa da il CP_1
06/04/2023, notificata a mezzo pec, per l'importo complessivo di euro 1.228,50 a titolo di sanzione amministrativa, sulla base di un verbale di accertamento n° 81170037867 elevato in data 18.05.2018
elevato dalla Polizia Municipale di per la violazione dell'art. 6, comma 3 D. CP_1
Lgs.193/2007 poiché: a seguito di sopralluogo del 7.05.2018 alle ore 16:00 in via della Pace n. CP_1
27/A è stato accertato che quale titolare della citata società ha omesso di comunicare alla ASL tramite
SUAP l'aggiornamento della registrazione in quanto autorizzata per laboratorio di gastronomia calda
e fredda e di vicinato alimentare, ha di fatto attrezzato un servizio di somministrazione”.
Esponeva l'opponente di esercitare attività di laboratorio “Pizzeria al taglio con Friggitoria e rosticceria”, come da SCIA prot. CA/2014/110336 del 31/07/2014 e in data 01/08/2014, presentava la
SCIA prot. CA/2014/110799 relativa all'attività di vicinato del settore alimentare e da ultimo, in data
23/05/2015 la SCIA prot. CA/2015/80615 per l'attività di gastronomia calda e fredda inserita nel laboratorio pizzeria - friggitoria con piccolo vicinato alimentare già autorizzato, con relativa notifica sanitaria.
Contestava le circostanze di fatto accertate dai vigili per la sanzione irrogata in violazione dell'art. 6,
comma 3, Dlgs 193/2007 (V.A.V. n. 81170037867) e la sanzione di cui agli artt. 11 e 20 l. r. 21/2006,
irrogata con il verbale n. 81170037869, relativo al medesimo sopralluogo del 7.05.2018. A sostegno dell'opposizione invocava l'illegittimità dell'atto presupposto, ossia il verbale n.
81170037867 per violazione del cumulo dell'art. 8 Legge 689/81 relativo alla violazione dell'art. 6,
comma. 3, Dlgs 193/2007 e quella relativo alla violazione di cui agli artt. 11 e 20 l. r. 21/2006; difetto di competenza degli agenti accertatori in considerazione della normativa violata;
difetto di motivazione del provvedimento ingiuntivo in violazione dell'art. 18, comma 2, della l. n. 689/1981 e dall'art. 3
della L. n. 241/1990 e, più in generale, col diritto di difesa;
violazione e falsa applicazione dell'art. 6,
comma 3 del d.lgs. 193/2007 per erroneità nei presupposti di fatto accertati.
Si costituiva in giudizio depositando in cancelleria comparsa di risposta e CP_1
documentazione relativa al procedimento sanzionatorio, chiedendo il rigetto dell'opposizione,
evidenziando la fondatezza dell'illecito accertato.
2 – La presente controversia ha ad oggetto la sanzione amministrativa con la determina dirigenziale ingiuntiva opposta, emessa sulla base di un verbale di accertamento, per la violazione dell'art. 6,
comma 3 D. Lgs.193/2007, per l'omesso aggiornamento della registrazione per il servizio di somministrazione, in quanto l'attività era autorizzata per il solo laboratorio di gastronomia calda e fredda e di vicinato alimentare.
Nel presente giudizio non assume rilievo il verbale n. 81170037867 elevato dai vigili durante il sopralluogo del 7.05.2018, in violazione di cui agli artt. 11 e 20 L.R. n. 21/2006, in quanto atto non facente parte del procedimento sanzionatorio, culminato nella determina dirigenziale sanzionatoria opposta. I motivi di opposizione, riferiti al citato verbale di accertamento, non possono essere esaminati, in virtù del principio previso dall'art. 18 l. 689/81 che stabilisce “ l'autorità competente
sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli
argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza
motivata la somma dovuta per la violazione…” .
Non risulta emessa ed opposta, in questa sede l'ordinanza ingiunzione, riferita alle violazioni di cui artt. 11 e 20 l. r. 21/2006 le quali non possono essere esaminate.
Passando alla normativa indicata nella determina opposta, l'art. 6, comma 3 del D.Lgs 193/07 cosi recita: “Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, nei limiti di applicabilità del regolamento CE N.
825/2004 ed essendovi tenuto, non effettua la notifica all'Autorità competente di ogni stabilimento
posto sotto il suo controllo che esegua una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione di alimenti ovvero le effettua quando la registrazione è sospesa o revocata, è punito con
la sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.500 a E 9.000; con la sanzione amministrativa
pecuniaria da € 500 a € 3.000 nel caso in cui, pur essendo condotte presso uno stabilimento già
registrato, non siano state comunicate all'Autorità competente per l'aggiornamento della
registrazione”.
La condotta costituente illecito amministrativo sanzionata (o la condotta doverosa che ha omesso di tenere) è consistita, quindi, nella comunicazione all' ASL tramite SUAP dell'aggiornamento della registrazione dell'attività, diversa da quella autorizzata.
In sede di opposizione, l'onere di allegazione è posto a carico dell'opponente, mentre quello probatorio soggiace alla regola ordinaria di cui all' art. 2697 c.c.; grava sulla P.A., quale attore sostanziale, la prova dei fatti costitutivi posti a fondamento della sua pretesa, mentre compete all'opponente la prova della loro inesistenza, qualora abbia dedotto fatti specifici incidenti o sulla regolarità formale del procedimento o sulla esclusione della sua responsabilità nella commissione dell'illecito, le sole circostanze negative contrapposte a quelle allegate dall'amministrazione” (Cass. 24.01.2019, n. 1921).
Ciò posto, l'opponente ha dato prova documentale della SCIA prot. CA/2014/110799 relativa all'attività di vicinato del settore alimentare (all. 5); della SCIA prot. CA/2015/80615 presentata il
23.05.2015 per l'attività di gastronomia calda e fredda inserita nel laboratorio pizzeria – friggitoria,
con piccolo vicinato alimentare già autorizzato (all. 6), corredata di relativa notifica sanitaria notificata all'ASL (all. 7).
La condotta sanzionata, come descritta dai verbalizzanti, non integra la violazione di cui all'art. 6,
comma 3 D.Lgs 193/07 che ricorre, quindi, solo nei limiti di applicabilità del Regolamento CE n.
852/2004, ovvero, in presenza di “qualsiasi cambiamento significativo di attività nonché ogni chiusura
di stabilimenti esistenti”. È evidente che, secondo il dettato normativo, un cambiamento significativo dell'attività, tale da necessitare di comunicazione, sussiste con riferimento alle fasi “di produzione,
trasformazione e distribuzione di alimenti”, ponendo quindi espressamente l'obbligo di notifica da parte dell'operatore commerciale. Non sussiste, invece, il suddetto obbligo per l'operatore del settore alimentare che continui l'attività (il servizio), precedentemente svolta nelle stesse modalità senza apportarvi alcuna modifica significativa in precedenza autorizzate. L'attività di gastronomia calda e fredda, inserita nel laboratorio pizzeria – friggitoria, con piccolo vicinato alimentare, non ha comportato una modifica in attività di somministrazione diversa da quella autorizzata da necessitare una ulteriore registrazione all'ASL. Infatti, la possibilità di consentire il consumo sul posto anche negli esercizi non supportati da licenza di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande è attualmente disciplinata dall'art. 3, comma 1, lettera f) bis) del D.Lgs n. 223/2006,
convertito con modificazioni nella Legge 4.08.2006 n. 248 ai sensi dell'art. 3 del D.L. n. 223/06
convertito nella Legge n. 248/2006.
I motivi non esaminati restano assorbiti
L'opposizione deve essere accolta e la sanzione amministrativa non dovuta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, ai sensi del DM 55/14
tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta.;
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
1 - Dichiara non dovuto l'importo di cui alla Determinazione Dirigenziale Ingiuntiva n.
00008269/2023/8/1/1 emessa da il 06/04/2023, per l'importo complessivo di euro CP_1
1.228,50 a titolo di sanzione amministrativa;
2 - Condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di che CP_1 Parte_1
liquida in euro 950,00 oltre accessori come per legge;
Così deciso in Roma, il 17.03.2025
IL GIUDICE
Eleonora Montesano