Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. VII, sentenza 30/01/2026, n. 1384
CGT1
Sentenza 30 gennaio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Eccesso di potere e violazione del principio di difesa, buona fede e collaborazione

    Il Collegio ha ritenuto che la giurisdizione tributaria sussiste se viene in contestazione, oltre al pignoramento presso terzi, anche l'impugnazione degli atti presupposti all'atto di esecuzione.

  • Rigettato
    Omessa notifica degli atti prodromici (cartelle)

    La Corte ha ritenuto che la notifica di un atto impositivo o di riscossione concernente un rapporto di imposta della società incorporata effettuata dopo la sua cancellazione presso la sede della società incorporata è nulla, dovendosi notificare l'atto, anche se intestato alla società incorporata, presso la sede della società incorporante quale subentrante a titolo universale nei rapporti sostanziali e processuali della società (incorporata) estinta. Tuttavia, nel caso specifico, le comunicazioni di irregolarità sono state inviate agli indirizzi PEC corretti.

  • Rigettato
    Invalidità delle cartelle per omessa notifica degli atti presupposti

    La Corte ha ritenuto che la notifica di un atto impositivo o di riscossione concernente un rapporto di imposta della società incorporata effettuata dopo la sua cancellazione presso la sede della società incorporata è nulla, dovendosi notificare l'atto, anche se intestato alla società incorporata, presso la sede della società incorporante quale subentrante a titolo universale nei rapporti sostanziali e processuali della società (incorporata) estinta. Tuttavia, nel caso specifico, le comunicazioni di irregolarità sono state inviate agli indirizzi PEC corretti.

  • Rigettato
    Nullità delle cartelle per notifica a società estinta

    La fusione per incorporazione non determina l'estinzione della società incorporata, né crea un nuovo soggetto di diritto, ma attua l'unificazione mediante l'integrazione reciproca delle società partecipanti alla fusione, risolvendosi in una vicenda evolutivo-modificativa dello stesso soggetto giuridico, che conserva la propria identità, pur se in un nuovo assetto organizzativo. Pertanto la società risultante della fusione, pur non essendo la vicenda inquadrabile nello schema della successione universale, va considerata come “soggetto composito in cui proseguono la loro esistenza le società partecipanti all'operazione societaria”. Conseguentemente, per come si ricava dal testo dell'art.2504 bis, comma 1, c.c., la società incorporante assume gli obblighi delle società partecipanti alla fusione, come se fossero i propri, proseguendo nei relativi rapporti, quindi assume in proprio i debiti fiscali, come se fosse (stata) parte dei rapporti tributari. La notifica di un atto impositivo o di riscossione concernente un rapporto di imposta della società incorporata effettuata dopo la sua cancellazione presso la sede della società incorporata è nulla, dovendosi notificare l'atto, anche se intestato alla società incorporata, presso la sede della società incorporante quale subentrante a titolo universale nei rapporti sostanziali e processuali della società (incorporata) estinta.

  • Rigettato
    Omessa notifica degli atti presupposti

    La Corte ha ritenuto che, nel caso di specie, le comunicazioni di irregolarità relative alla dichiarazione 770/2019 anno 2018 sono state inviate tramite raccomandata con avviso di ricevimento, recapitata in data 02/12/2022.

  • Rigettato
    Invalidità della cartella per omessa notifica degli atti presupposti

    La Corte ha ritenuto che, nel caso di specie, le comunicazioni di irregolarità relative alla dichiarazione 770/2019 anno 2018 sono state inviate tramite raccomandata con avviso di ricevimento, recapitata in data 02/12/2022.

  • Rigettato
    Nullità della cartella per notifica a società estinta

    La fusione per incorporazione non determina l'estinzione della società incorporata, né crea un nuovo soggetto di diritto, ma attua l'unificazione mediante l'integrazione reciproca delle società partecipanti alla fusione, risolvendosi in una vicenda evolutivo-modificativa dello stesso soggetto giuridico, che conserva la propria identità, pur se in un nuovo assetto organizzativo. Pertanto la società risultante della fusione, pur non essendo la vicenda inquadrabile nello schema della successione universale, va considerata come “soggetto composito in cui proseguono la loro esistenza le società partecipanti all'operazione societaria”. Conseguentemente, per come si ricava dal testo dell'art.2504 bis, comma 1, c.c., la società incorporante assume gli obblighi delle società partecipanti alla fusione, come se fossero i propri, proseguendo nei relativi rapporti, quindi assume in proprio i debiti fiscali, come se fosse (stata) parte dei rapporti tributari. La notifica di un atto impositivo o di riscossione concernente un rapporto di imposta della società incorporata effettuata dopo la sua cancellazione presso la sede della società incorporata è nulla, dovendosi notificare l'atto, anche se intestato alla società incorporata, presso la sede della società incorporante quale subentrante a titolo universale nei rapporti sostanziali e processuali della società (incorporata) estinta.

  • Rigettato
    Omessa notifica degli atti presupposti

    La Corte ha ritenuto che, nel caso di specie, la comunicazione di irregolarità relativa alla liquidazione periodica IVA III trimestre, anno 2020 è stata inviata all'indirizzo PEC della società.

  • Rigettato
    Invalidità della cartella per omessa notifica degli atti presupposti

    La Corte ha ritenuto che, nel caso di specie, la comunicazione di irregolarità relativa alla liquidazione periodica IVA III trimestre, anno 2020 è stata inviata all'indirizzo PEC della società.

  • Rigettato
    Nullità della cartella per notifica a società estinta

    La fusione per incorporazione non determina l'estinzione della società incorporata, né crea un nuovo soggetto di diritto, ma attua l'unificazione mediante l'integrazione reciproca delle società partecipanti alla fusione, risolvendosi in una vicenda evolutivo-modificativa dello stesso soggetto giuridico, che conserva la propria identità, pur se in un nuovo assetto organizzativo. Pertanto la società risultante della fusione, pur non essendo la vicenda inquadrabile nello schema della successione universale, va considerata come “soggetto composito in cui proseguono la loro esistenza le società partecipanti all'operazione societaria”. Conseguentemente, per come si ricava dal testo dell'art.2504 bis, comma 1, c.c., la società incorporante assume gli obblighi delle società partecipanti alla fusione, come se fossero i propri, proseguendo nei relativi rapporti, quindi assume in proprio i debiti fiscali, come se fosse (stata) parte dei rapporti tributari. La notifica di un atto impositivo o di riscossione concernente un rapporto di imposta della società incorporata effettuata dopo la sua cancellazione presso la sede della società incorporata è nulla, dovendosi notificare l'atto, anche se intestato alla società incorporata, presso la sede della società incorporante quale subentrante a titolo universale nei rapporti sostanziali e processuali della società (incorporata) estinta.

  • Rigettato
    Eccesso di potere e violazione del principio di difesa, buona fede e collaborazione

    Il Collegio ha ritenuto che la giurisdizione tributaria sussiste se viene in contestazione, oltre al pignoramento presso terzi, anche l'impugnazione degli atti presupposti all'atto di esecuzione.

  • Rigettato
    Omessa notifica degli atti prodromici (cartelle)

    La Corte ha ritenuto che la notifica di un atto impositivo o di riscossione concernente un rapporto di imposta della società incorporata effettuata dopo la sua cancellazione presso la sede della società incorporata è nulla, dovendosi notificare l'atto, anche se intestato alla società incorporata, presso la sede della società incorporante quale subentrante a titolo universale nei rapporti sostanziali e processuali della società (incorporata) estinta. Tuttavia, nel caso specifico, le comunicazioni di irregolarità sono state inviate agli indirizzi PEC corretti.

  • Rigettato
    Invalidità delle cartelle per omessa notifica degli atti presupposti

    La Corte ha ritenuto che la notifica di un atto impositivo o di riscossione concernente un rapporto di imposta della società incorporata effettuata dopo la sua cancellazione presso la sede della società incorporata è nulla, dovendosi notificare l'atto, anche se intestato alla società incorporata, presso la sede della società incorporante quale subentrante a titolo universale nei rapporti sostanziali e processuali della società (incorporata) estinta. Tuttavia, nel caso specifico, le comunicazioni di irregolarità sono state inviate agli indirizzi PEC corretti.

  • Rigettato
    Nullità delle cartelle per notifica a società estinta

    La fusione per incorporazione non determina l'estinzione della società incorporata, né crea un nuovo soggetto di diritto, ma attua l'unificazione mediante l'integrazione reciproca delle società partecipanti alla fusione, risolvendosi in una vicenda evolutivo-modificativa dello stesso soggetto giuridico, che conserva la propria identità, pur se in un nuovo assetto organizzativo. Pertanto la società risultante della fusione, pur non essendo la vicenda inquadrabile nello schema della successione universale, va considerata come “soggetto composito in cui proseguono la loro esistenza le società partecipanti all'operazione societaria”. Conseguentemente, per come si ricava dal testo dell'art.2504 bis, comma 1, c.c., la società incorporante assume gli obblighi delle società partecipanti alla fusione, come se fossero i propri, proseguendo nei relativi rapporti, quindi assume in proprio i debiti fiscali, come se fosse (stata) parte dei rapporti tributari. La notifica di un atto impositivo o di riscossione concernente un rapporto di imposta della società incorporata effettuata dopo la sua cancellazione presso la sede della società incorporata è nulla, dovendosi notificare l'atto, anche se intestato alla società incorporata, presso la sede della società incorporante quale subentrante a titolo universale nei rapporti sostanziali e processuali della società (incorporata) estinta.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. VII, sentenza 30/01/2026, n. 1384
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma
    Numero : 1384
    Data del deposito : 30 gennaio 2026

    Testo completo