Art. 25.
Le norme del presente titolo avranno effetto a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale di un comunicato attestante, per ciascun Paese della Comunita', che sono state raggiunte intese atte a garantire le condizioni necessarie per l'esercizio del voto degli italiani residenti nei Paesi della Comunita'.
Tali intese devono garantire le condizioni necessarie per la concreta attuazione delle norme della presente legge, nel rispetto della parita' dei partiti politici italiani e dei principi della liberta' di riunione e di propaganda politica, della segretezza e liberta' del voto. Nessun pregiudizio dovra' derivare per il posto di lavoro e per i diritti individuali degli elettori e dei cittadini italiani in conseguenza della loro partecipazione alla propaganda elettorale o ad operazioni previste dalla presente legge.
Le intese di cui al comma precedente dovranno essere raggiunte tra il Governo italiano e quelli di ciascun Paese della Comunita', e dovranno risultare da note verbali trasmesse dai singoli Governi al Governo italiano.
Il Governo, sentito il parere espresso, nei termini stabiliti dal regolamento delle due Camere, dalla competente commissione permanente della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, accerta che si sono verificate le condizioni di cui ai commi precedenti e conseguentemente autorizza il Ministro degli affari esteri ad emanare il comunicato di cui al primo comma.
Il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri, emanera' norme di attuazione delle intese di cui al primo comma ed in osservanza delle disposizioni della presente legge. Il relativo decreto ministeriale sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
I termini previsti dal presente titolo, se non diversamente stabilito, si intendono riferiti al giorno fissato per la votazione nel territorio nazionale.
Il Governo e' autorizzato ad effettuare, anche anteriormente alla pubblicazione del comunicato di cui al primo comma, le operazioni preparatorie del procedimento elettorale di cui al presente titolo.
Le norme del presente titolo avranno effetto a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale di un comunicato attestante, per ciascun Paese della Comunita', che sono state raggiunte intese atte a garantire le condizioni necessarie per l'esercizio del voto degli italiani residenti nei Paesi della Comunita'.
Tali intese devono garantire le condizioni necessarie per la concreta attuazione delle norme della presente legge, nel rispetto della parita' dei partiti politici italiani e dei principi della liberta' di riunione e di propaganda politica, della segretezza e liberta' del voto. Nessun pregiudizio dovra' derivare per il posto di lavoro e per i diritti individuali degli elettori e dei cittadini italiani in conseguenza della loro partecipazione alla propaganda elettorale o ad operazioni previste dalla presente legge.
Le intese di cui al comma precedente dovranno essere raggiunte tra il Governo italiano e quelli di ciascun Paese della Comunita', e dovranno risultare da note verbali trasmesse dai singoli Governi al Governo italiano.
Il Governo, sentito il parere espresso, nei termini stabiliti dal regolamento delle due Camere, dalla competente commissione permanente della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, accerta che si sono verificate le condizioni di cui ai commi precedenti e conseguentemente autorizza il Ministro degli affari esteri ad emanare il comunicato di cui al primo comma.
Il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri, emanera' norme di attuazione delle intese di cui al primo comma ed in osservanza delle disposizioni della presente legge. Il relativo decreto ministeriale sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
I termini previsti dal presente titolo, se non diversamente stabilito, si intendono riferiti al giorno fissato per la votazione nel territorio nazionale.
Il Governo e' autorizzato ad effettuare, anche anteriormente alla pubblicazione del comunicato di cui al primo comma, le operazioni preparatorie del procedimento elettorale di cui al presente titolo.