Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. VI, sentenza 03/02/2026, n. 665
CGT1
Sentenza 3 febbraio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Mancata notifica atto presupposto

    La Corte ha ritenuto decisiva la discordanza tra l'atto prodromico richiamato nella cartella (n. 337927) e l'intimazione di pagamento prodotta dall'ente (n. 239513), priva di ancoraggio e la cui notifica non è provata, essendo risultato un mero tentativo non andato a buon fine.

  • Accolto
    Prescrizione e decadenza

    La Corte ha accolto le eccezioni di prescrizione/decadenza formulate dal ricorrente per mancata prova della notifica dell'atto prodromico richiamato in cartella, con assorbimento di ogni altra questione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. VI, sentenza 03/02/2026, n. 665
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina
    Numero : 665
    Data del deposito : 3 febbraio 2026

    Testo completo