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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Lecco, sez. I, sentenza 30/01/2026, n. 8 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lecco |
| Numero : | 8 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 8/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCO Sezione 1, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
CATALANO SALVATORE, Presidente e Relatore
CIARLITTO GRAZIA, Giudice
FIAMINGO FILIPPO, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 82/2025 depositato il 02/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Lecco - Via Aspromonte 24 23900 Lecco LC
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 1342024004565746000 REGISTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 12/2026 depositato il 29/01/2026 Richieste delle parti:
parte ricorrente:
In via principale e nel merito: accertare e dichiarare, per tutti i motivi dedotti in ricorso, la nullità e/o inefficacia e/o cancellazione della cartella di pagamento n. 1342024005465746000 emessa da Agenzia delle Entrate
Riscossione, Agente della riscossione Provincia di Lecco sul ruolo emesso da Agenzia delle Entrate -
Direzione Provinciale II di Milano nei confronti del Signor Ricorrente_1.
In via subordinata, nel merito: accertare e dichiarare il corretto calcolo degli interessi (e sanzioni) applicabili all'imposta di registro di cui alla cartella di pagamento notificata.
In ogni caso: con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, oltre rimborso forfettario 15 T.F. ed accessori come per legge.
Parte resistente Agenzia Entrate Riscossione: nel merito:
- per i motivi sopra esposti, rigettare il ricorso nei confronti di Agenzia delle entrate Riscossione, stante la correttezza del proprio operato;
in subordine:
- nella denegata ipotesi di condanna e di accoglimento delle domande avversarie, ritenere e dichiarare la mancata responsabilità dell'Agente della Riscossione, con ogni conseguenza anche in ordine alle spese.
Con vittoria di spese.
Parte resistente Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale II Milano: il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
CONCLUSIONI FINALI COMUNI: dichiararsi l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere con compensazione integrale delle spese di lite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 presentava ricorso contro l'Agenzia delle entrate Riscossione di Lecco e contro l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale II di Milano per impugnare la cartella di pagamento n. 134
2024 000 5465746/501, notificata da Agenzia delle Entrate Riscossione di Lecco, chiedendone annullamento totale, o, in via subordinata, parziale. Esponeva a tal fine le seguenti considerazioni:
l'Agenzia delle Entrate Riscossione di Lecco aveva notificato il 10.4.2025 mediante deposito presso la casa comunale, a Ricorrente_1 la cartella di pagamento n. 134 2024 000 5465746/501 di complessivi € 153.119,40;
la cartella impugnata era illegittima per violazione dell'art 7 legge 212/2000 per difetto di motivazione e perché non allegava gli atti ivi richiamati in particolare la sentenza n 22501/2020 della Cassazione;
la cartella era altresì illegittima in quanto non indicava le modalità di calcolo degli interessi e le aliquote applicate, che l'odierno ricorrente aveva inutilmente richiesto di conoscere, una volta ricevuta la notifica della cartella e prima di presentare il ricorso, in quanto intenzionato a richiedere la rateazione del debito;
inoltre le sanzioni non producevano interessi ex art 2 III comma d. lgs. 472/1997;
anche il presupposto avviso di accertamento del 1986 non indicava gli interessi e i criteri di calcolo, con la conseguenza che erano dovuti solo gli interessi legali.
Si costituiva in giudizio Agenzia delle Entrate Riscossione, chiedendo il rigetto del ricorso sulla base delle seguenti argomentazioni:
la cartella era motivata in quanto riproduttiva di tutti gli elementi costitutivi della pretesa veicolata;
ai fini della validità della cartella, non v'era necessità dell'allegazione degli atti richiamati, in quanto faceva seguito ad un avviso di accertamento definitivo, essendo sufficiente indicare gli estremi e la tipologia dell'atto richiamato;
la mancata indicazione analitica del calcolo degli interessi non determinava un vizio della cartella di pagamento e del ruolo, in quanto tale indicazione non rientra né nel contenuto minimo della cartella di pagamento né tra gli elementi che devono necessariamente essere indicati nel ruolo;
gli interessi moratori dovuti successivamente alla notificazione della cartella, e non iscritti a ruolo dall'ente impositore, non erano stati applicati, ma soltanto menzionati in cartella perché la loro applicazione inizia a decorrere solo una volta trascorsi infruttuosamente 60 giorni dalla notifica della stessa e il tasso di interesse vigente di anno in anno è determinato normativamente.
Si costituiva in giudizio anche l'Agenzia delle Entrate Direzione Pro-vinciale II di Milano, chiedendo il rigetto del ricorso sulla base delle seguenti motivazioni:
la cartella di pagamento N. 134 2024 00054657 46 traeva origine dall' avviso di accertamento di valore n.
48130 con il quale l'allora Ufficio del Registro di Milano, in relazione all'atto registrato in data 02/02/1984, aveva revocato l'agevolazione di cui all'art. 1 della legge n.947/1982 fruita dalla s.n.c. Società_1 in assenza del presupposto della strumentalità dei beni immobili ivi descritti;
avverso il predetto avviso di accertamento di valore si era instaurato un giudizio conclusosi con la sentenza della Corte di Cassazione n. 22501 del 2020, depositata il 16/10/2020, favorevole all'Agenzia delle Entrate, così che in data 30/10/2024 era stata formata la partita di ruolo n. 2024/900082, emes-sa da Agenzia delle entrate – Direzione Provinciale II di Milano – Ufficio controlli, con la quale si era proceduto all'iscrizione a ruolo a titolo definitivo dell'imposta, con sanzioni e interessi, scaturente dal predetto avviso di accer-tamento n. 48130;
la Corte di Giustizia di Lecco era incompetente per territorio ex art 4 I comma del d. l.vo 546/1992 e secondo la sentenza n 44/2016 della Corte Costituzionale, essendo invece competente la Corte di Giustizia tributaria di Milano, dove ha sede l'ufficio al quale spettano le attribuzione sul rapporto con-troverso, cioè l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale II di Milano;
la cartella impugnata era sufficientemente motivata;
invero la cartella di pagamento ha un contenuto vincolato che è dettato, nei suoi elementi necessari, dall'art. 25 D.P.R. n. 602 del 1973 in base al quale: "La cartella di pagamento, redatta in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze, contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione, con l'avvertimento che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata.”
inoltre l'art. 11 del D.P.R. n. 602 del 1973, in particolare, stabilisce, cir-ca il relativo oggetto, che: "Nei ruoli sono iscritte le imposte, le sanzioni e gli interessi"; nessuna disposizione normativa prescrive l'indicazione, in cartella, delle modalità di calcolo degli interessi, tanto più che le stesse modalità sono normativamente previste e come tali dovrebbero essere conosciute dallo stesso debitore;
la predeterminazione ex lege degli interessi discendeva dagli artt. 55 e 56 del DPR 131/1986 ove si dispone che la riscossione avvenga applicando le disposizioni in materia di riscossione coattiva dei tributi erariali e con applicazione degli interessi di mora di cui alle leggi 26 gennaio 1961, n. 29, 28 marzo 1962, n. 147, e
18 aprile 1978, n. 130. Infine, in tema di riscossione coattiva veniva in rilievo l'art. 20 del DPR 602/1973.
Parte ricorrente depositava memoria datata 30.10.2025 con cui esponeva che :
era competente la Corte di Giustizia Tributaria di Lecco secondo quanto affermato dalla S.C.: “ Nel processo tributario, qualora il contribuente impugni l'atto della riscossione coattiva (nella specie l'atto di pignoramento ex art. 72-bis del d.P.R. n. 602 del 1973), facendo valere, anche in via esclusiva, vizi propri della cartella e dell'atto presupposto (nella specie dell'avviso di intimazione e del ruolo), non notificato precedentemente,
è territorialmente competente, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, la Commissione tributaria provinciale nella cui circoscrizione ricade la sede dell'Agente del servizio di riscossione, pure se non coincidente con quella in cui ha sede l'Ufficio tributario che ha formato il ruolo, a meno che, tenuto conto dei principi affermati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 44 del 3 marzo 2016, la riscossione riguardi tributi degli enti locali e la sede dell'agente appartenga a una circoscrizione diversa da quella dell'ente impositore.” Ordinanza n. 28064 del 31/10/2019 (Rv. 655812 - 01);
il ricorrente aveva provveduto al pagamento dell'imposta di registro di € 42.769,00, ottenendo la rateizzazione degli ulteriori importi richiesti.
Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale II di Milano depositava in data 3.12.25 memoria cui esponeva che la ricorrente nella memoria depositata il 30.10.25 aveva introdotto motivi nuovi che erano inammissibili.
Per ultimo tutte le parti, essendo stato concluso un accordo conciliativo, chiedevano dichiararsi l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con spese compensate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Essendo stato concluso un accordo conciliativo, tutte le parti congiuntamente hanno chiesto dichiararsi l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere con spese compensate, così che, ai sensi dell'art 95 del d. l.vo 14.11.24 n 175 ( ex art 47 del d. l.vo 546/1992 ) deve dichiararsi estinto il giudizio per cessata materia del contendere a spese di lite integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. Spese compensate.
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCO Sezione 1, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
CATALANO SALVATORE, Presidente e Relatore
CIARLITTO GRAZIA, Giudice
FIAMINGO FILIPPO, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 82/2025 depositato il 02/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Lecco - Via Aspromonte 24 23900 Lecco LC
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 1342024004565746000 REGISTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 12/2026 depositato il 29/01/2026 Richieste delle parti:
parte ricorrente:
In via principale e nel merito: accertare e dichiarare, per tutti i motivi dedotti in ricorso, la nullità e/o inefficacia e/o cancellazione della cartella di pagamento n. 1342024005465746000 emessa da Agenzia delle Entrate
Riscossione, Agente della riscossione Provincia di Lecco sul ruolo emesso da Agenzia delle Entrate -
Direzione Provinciale II di Milano nei confronti del Signor Ricorrente_1.
In via subordinata, nel merito: accertare e dichiarare il corretto calcolo degli interessi (e sanzioni) applicabili all'imposta di registro di cui alla cartella di pagamento notificata.
In ogni caso: con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, oltre rimborso forfettario 15 T.F. ed accessori come per legge.
Parte resistente Agenzia Entrate Riscossione: nel merito:
- per i motivi sopra esposti, rigettare il ricorso nei confronti di Agenzia delle entrate Riscossione, stante la correttezza del proprio operato;
in subordine:
- nella denegata ipotesi di condanna e di accoglimento delle domande avversarie, ritenere e dichiarare la mancata responsabilità dell'Agente della Riscossione, con ogni conseguenza anche in ordine alle spese.
Con vittoria di spese.
Parte resistente Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale II Milano: il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
CONCLUSIONI FINALI COMUNI: dichiararsi l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere con compensazione integrale delle spese di lite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 presentava ricorso contro l'Agenzia delle entrate Riscossione di Lecco e contro l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale II di Milano per impugnare la cartella di pagamento n. 134
2024 000 5465746/501, notificata da Agenzia delle Entrate Riscossione di Lecco, chiedendone annullamento totale, o, in via subordinata, parziale. Esponeva a tal fine le seguenti considerazioni:
l'Agenzia delle Entrate Riscossione di Lecco aveva notificato il 10.4.2025 mediante deposito presso la casa comunale, a Ricorrente_1 la cartella di pagamento n. 134 2024 000 5465746/501 di complessivi € 153.119,40;
la cartella impugnata era illegittima per violazione dell'art 7 legge 212/2000 per difetto di motivazione e perché non allegava gli atti ivi richiamati in particolare la sentenza n 22501/2020 della Cassazione;
la cartella era altresì illegittima in quanto non indicava le modalità di calcolo degli interessi e le aliquote applicate, che l'odierno ricorrente aveva inutilmente richiesto di conoscere, una volta ricevuta la notifica della cartella e prima di presentare il ricorso, in quanto intenzionato a richiedere la rateazione del debito;
inoltre le sanzioni non producevano interessi ex art 2 III comma d. lgs. 472/1997;
anche il presupposto avviso di accertamento del 1986 non indicava gli interessi e i criteri di calcolo, con la conseguenza che erano dovuti solo gli interessi legali.
Si costituiva in giudizio Agenzia delle Entrate Riscossione, chiedendo il rigetto del ricorso sulla base delle seguenti argomentazioni:
la cartella era motivata in quanto riproduttiva di tutti gli elementi costitutivi della pretesa veicolata;
ai fini della validità della cartella, non v'era necessità dell'allegazione degli atti richiamati, in quanto faceva seguito ad un avviso di accertamento definitivo, essendo sufficiente indicare gli estremi e la tipologia dell'atto richiamato;
la mancata indicazione analitica del calcolo degli interessi non determinava un vizio della cartella di pagamento e del ruolo, in quanto tale indicazione non rientra né nel contenuto minimo della cartella di pagamento né tra gli elementi che devono necessariamente essere indicati nel ruolo;
gli interessi moratori dovuti successivamente alla notificazione della cartella, e non iscritti a ruolo dall'ente impositore, non erano stati applicati, ma soltanto menzionati in cartella perché la loro applicazione inizia a decorrere solo una volta trascorsi infruttuosamente 60 giorni dalla notifica della stessa e il tasso di interesse vigente di anno in anno è determinato normativamente.
Si costituiva in giudizio anche l'Agenzia delle Entrate Direzione Pro-vinciale II di Milano, chiedendo il rigetto del ricorso sulla base delle seguenti motivazioni:
la cartella di pagamento N. 134 2024 00054657 46 traeva origine dall' avviso di accertamento di valore n.
48130 con il quale l'allora Ufficio del Registro di Milano, in relazione all'atto registrato in data 02/02/1984, aveva revocato l'agevolazione di cui all'art. 1 della legge n.947/1982 fruita dalla s.n.c. Società_1 in assenza del presupposto della strumentalità dei beni immobili ivi descritti;
avverso il predetto avviso di accertamento di valore si era instaurato un giudizio conclusosi con la sentenza della Corte di Cassazione n. 22501 del 2020, depositata il 16/10/2020, favorevole all'Agenzia delle Entrate, così che in data 30/10/2024 era stata formata la partita di ruolo n. 2024/900082, emes-sa da Agenzia delle entrate – Direzione Provinciale II di Milano – Ufficio controlli, con la quale si era proceduto all'iscrizione a ruolo a titolo definitivo dell'imposta, con sanzioni e interessi, scaturente dal predetto avviso di accer-tamento n. 48130;
la Corte di Giustizia di Lecco era incompetente per territorio ex art 4 I comma del d. l.vo 546/1992 e secondo la sentenza n 44/2016 della Corte Costituzionale, essendo invece competente la Corte di Giustizia tributaria di Milano, dove ha sede l'ufficio al quale spettano le attribuzione sul rapporto con-troverso, cioè l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale II di Milano;
la cartella impugnata era sufficientemente motivata;
invero la cartella di pagamento ha un contenuto vincolato che è dettato, nei suoi elementi necessari, dall'art. 25 D.P.R. n. 602 del 1973 in base al quale: "La cartella di pagamento, redatta in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze, contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione, con l'avvertimento che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata.”
inoltre l'art. 11 del D.P.R. n. 602 del 1973, in particolare, stabilisce, cir-ca il relativo oggetto, che: "Nei ruoli sono iscritte le imposte, le sanzioni e gli interessi"; nessuna disposizione normativa prescrive l'indicazione, in cartella, delle modalità di calcolo degli interessi, tanto più che le stesse modalità sono normativamente previste e come tali dovrebbero essere conosciute dallo stesso debitore;
la predeterminazione ex lege degli interessi discendeva dagli artt. 55 e 56 del DPR 131/1986 ove si dispone che la riscossione avvenga applicando le disposizioni in materia di riscossione coattiva dei tributi erariali e con applicazione degli interessi di mora di cui alle leggi 26 gennaio 1961, n. 29, 28 marzo 1962, n. 147, e
18 aprile 1978, n. 130. Infine, in tema di riscossione coattiva veniva in rilievo l'art. 20 del DPR 602/1973.
Parte ricorrente depositava memoria datata 30.10.2025 con cui esponeva che :
era competente la Corte di Giustizia Tributaria di Lecco secondo quanto affermato dalla S.C.: “ Nel processo tributario, qualora il contribuente impugni l'atto della riscossione coattiva (nella specie l'atto di pignoramento ex art. 72-bis del d.P.R. n. 602 del 1973), facendo valere, anche in via esclusiva, vizi propri della cartella e dell'atto presupposto (nella specie dell'avviso di intimazione e del ruolo), non notificato precedentemente,
è territorialmente competente, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, la Commissione tributaria provinciale nella cui circoscrizione ricade la sede dell'Agente del servizio di riscossione, pure se non coincidente con quella in cui ha sede l'Ufficio tributario che ha formato il ruolo, a meno che, tenuto conto dei principi affermati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 44 del 3 marzo 2016, la riscossione riguardi tributi degli enti locali e la sede dell'agente appartenga a una circoscrizione diversa da quella dell'ente impositore.” Ordinanza n. 28064 del 31/10/2019 (Rv. 655812 - 01);
il ricorrente aveva provveduto al pagamento dell'imposta di registro di € 42.769,00, ottenendo la rateizzazione degli ulteriori importi richiesti.
Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale II di Milano depositava in data 3.12.25 memoria cui esponeva che la ricorrente nella memoria depositata il 30.10.25 aveva introdotto motivi nuovi che erano inammissibili.
Per ultimo tutte le parti, essendo stato concluso un accordo conciliativo, chiedevano dichiararsi l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con spese compensate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Essendo stato concluso un accordo conciliativo, tutte le parti congiuntamente hanno chiesto dichiararsi l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere con spese compensate, così che, ai sensi dell'art 95 del d. l.vo 14.11.24 n 175 ( ex art 47 del d. l.vo 546/1992 ) deve dichiararsi estinto il giudizio per cessata materia del contendere a spese di lite integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. Spese compensate.