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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XIX, sentenza 05/01/2026, n. 44 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 44 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 44/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 19, riunita in udienza il
04/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SCOGNAMIGLIO PAOLO, Presidente
ALVINO FEDERICO, Relatore
BARBARANO ALFONSO, Giudice
in data 04/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5749/2025 depositato il 25/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Benevento
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 476/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado BENEVENTO sez. 1 e pubblicata il 27/03/2025
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO IPOTECARIE E CATASTALI-TRIBUTI SPECIALI CATASTALI 2007
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7326/2025 depositato il
04/12/2025 Richieste delle parti:
Appellante: come in atti
Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente, con istanza presentata all'Ufficio in data 03/07/2023, chiedeva il rimborso della somma di
€ 62.343,97 versati in tre rate nei giorni 29/06/2006, 28/06/2007 e 30 giugno 2008. I suddetti versamenti venivano effettuati utilizzando il codice tributo 8056 relativo all'imposta sostitutiva dovuta sulla rivalutazione dei terreni edificabili. Con successivo ricorso il Ricorrente_1 impugnava il silenzio-rifiuto dell'Ufficio rispetto all'istanza di rimborso presentata, come dinnanzi esplicitato, ben 16 anni dopo aver effettuato i versamenti.
Con un unico motivo di doglianza eccepiva la mancata restituzione dei versamenti effettuati nel 2007 per un totale di € 62.343,97 poiché – come si legge nel ricorso introduttivo – non dovuti in quanto al pagamento dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei terreni “non seguiva alcuna pratica” (rectius, alcun atto di compravendita/cessione).
L'Ufficio si costituiva in giudizio controdeducendo all'unica eccezione formulata ribadendo la legittimità del proprio silenzio-rifiuto.
I primi giudici rigettavano il ricorso compensando le spese di lite, ritenendo che "Il regime speciale di decadenza previsto dalla legge d'imposta si applica anche ai casi – come quello in esame – di mero errore materiale commesso in sede di dichiarazione, con la conseguenza che trova applicazione l'art. 38 del DPR n. 602/73, nel testo vigente “ratione temporis”, e il termine di decadenza di quarantotto mesi, decorre dal pagamento".
L'appellante chiede la riforma della sentenza gravata riportandosi ai motivi eccepiti in primo grado, integralmente riproposti, integrati con una nuova eccezione di pregiudizialità chiedendo il rinvio alla CEDU in ragione del fatto che “lo Stato non può appropriarsi di somme dei cittadini che non gli siano dovute e non può avvantaggiarsi dell'errore in cui sia incorso il contribuente”.
Si costituisce l'Ufficio che eccepisce l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 53, c. 1 del D.Lgs. n.
546/1992 per generità dei motivi e per l'introduzione solo in appello della richiesta di rinvio alla CEDU. Nel merito, ribadisce le proprie argomentazioni, integralmente accolte dai primi giudici.
Alla odierna udienza, come da verbale, la causa viene posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve pertanto essere rigettato.
Dalla lettura della documentazione in atti, nessun elemento è stato offerto a questa Corte per controvertere la decisione dei primi giudici, che risulta adeguatamente motivata e correttamente basata sul puntuale scrutinio di tutti gli elementi di doglianza del contribuente e delle controdeduzioni dell'Ufficio. La sentenza appellata non si presta pertanto a censure sotto il profilo della adeguata motivazione in quanto i giudici di prime cure hanno correttamente individuato il thema decidendum della controversia attraverso un ragionamento logico-giuridico chiaro e coerente, in conformità all'art. 36 comma 2, n. 4 d.lgs. 546.
Dall'esame della documentazione in atti, risulta che i versamenti effettuati dal contribuente con codice tributo
8056 sono riferiti all'imposta sostitutiva dovuta per la rivalutazione dei terreni edificabili. Nell'anno 2006, in cui il contribuente ha provveduto al versamento della prima rata – l'aliquota applicabile era pari al 4% del valore del terreno, determinato sulla base di apposita perizia giurata redatta da un tecnico abilitato e iscritto ai competenti albi professionali. Il contribuente era tenuto a indicare nel quadro RM del modello Unico, a fini meramente espositivi, il valore risultante dalla perizia nonché l'imposta dovuta, con facoltà di optare per il versamento rateizzato in tre rate annuali, ciascuna con scadenza al 30 giugno. Il sig. Ric_1 ha esercitato tale opzione, effettuando i versamenti rispettivamente in data 29/06/2006, 28/06/2007 e 30/06/2008. Tuttavia, nel caso di specie, il contribuente non ha provveduto alla compilazione del quadro RM, omettendo così la comunicazione del valore periziato.
Anche a prescindere da tale omissione, trattandosi di un versamento effettuato in base a dichiarazione, il termine entro il quale il contribuente poteva esercitare il diritto al rimborso è perentoriamente stabilito dall'art. 38 del DPR n. 602/1973 in quarantotto mesi dalla data del versamento, a pena di decadenza dal diritto stesso. Sul punto, la giurisprudenza della Corte di Cassazione è consolidata nel ritenere che il termine previsto dall'art. 38 cit. abbia natura perentoria e che la sua inosservanza determini l'irrevocabile decadenza dal diritto al rimborso, non suscettibile di sospensione o interruzione (Cfr: Cass. Ord. n. 2643/2024).
In ogni caso, si evidenzia che il versamento effettuato con codice tributo 8056 conserva piena validità ai fini perseguiti, purché siano state rispettate tutte le condizioni previste dalla normativa in materia di affrancamento dei terreni.
La sentenza gravata deve quindi essere integralmente confermata.
Le questioni vagliate in espresso esauriscono il devolutum sottoposto alla Corte, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, Cass. Civ., sez. II, 22 marzo
1995 n. 3260 e, Cass. Civ., sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663); le argomentazioni e le eccezioni sollevate dalle parti, non espressamente esaminate, sono state dal Collegio ritenute non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso. Per quanto esposto, ogni contraria istanza respinta ed eccezione rigettata, la Corte definitivamente pronunziando rigetta l'appello, compensando le spese attesa la complessità della questione, specificatamente in ragione della particolare difficoltà delle questioni trattate, nonché per il riferimento ad aspetti interpretativi non equitativamente comparabili per effetto di orientamenti giurisprudenziali non uniformi.
P.Q.M.
Rigetta appello e conferma la sentenza impugnata. Compensa le spese del grado
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 19, riunita in udienza il
04/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SCOGNAMIGLIO PAOLO, Presidente
ALVINO FEDERICO, Relatore
BARBARANO ALFONSO, Giudice
in data 04/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5749/2025 depositato il 25/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Benevento
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 476/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado BENEVENTO sez. 1 e pubblicata il 27/03/2025
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO IPOTECARIE E CATASTALI-TRIBUTI SPECIALI CATASTALI 2007
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7326/2025 depositato il
04/12/2025 Richieste delle parti:
Appellante: come in atti
Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente, con istanza presentata all'Ufficio in data 03/07/2023, chiedeva il rimborso della somma di
€ 62.343,97 versati in tre rate nei giorni 29/06/2006, 28/06/2007 e 30 giugno 2008. I suddetti versamenti venivano effettuati utilizzando il codice tributo 8056 relativo all'imposta sostitutiva dovuta sulla rivalutazione dei terreni edificabili. Con successivo ricorso il Ricorrente_1 impugnava il silenzio-rifiuto dell'Ufficio rispetto all'istanza di rimborso presentata, come dinnanzi esplicitato, ben 16 anni dopo aver effettuato i versamenti.
Con un unico motivo di doglianza eccepiva la mancata restituzione dei versamenti effettuati nel 2007 per un totale di € 62.343,97 poiché – come si legge nel ricorso introduttivo – non dovuti in quanto al pagamento dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei terreni “non seguiva alcuna pratica” (rectius, alcun atto di compravendita/cessione).
L'Ufficio si costituiva in giudizio controdeducendo all'unica eccezione formulata ribadendo la legittimità del proprio silenzio-rifiuto.
I primi giudici rigettavano il ricorso compensando le spese di lite, ritenendo che "Il regime speciale di decadenza previsto dalla legge d'imposta si applica anche ai casi – come quello in esame – di mero errore materiale commesso in sede di dichiarazione, con la conseguenza che trova applicazione l'art. 38 del DPR n. 602/73, nel testo vigente “ratione temporis”, e il termine di decadenza di quarantotto mesi, decorre dal pagamento".
L'appellante chiede la riforma della sentenza gravata riportandosi ai motivi eccepiti in primo grado, integralmente riproposti, integrati con una nuova eccezione di pregiudizialità chiedendo il rinvio alla CEDU in ragione del fatto che “lo Stato non può appropriarsi di somme dei cittadini che non gli siano dovute e non può avvantaggiarsi dell'errore in cui sia incorso il contribuente”.
Si costituisce l'Ufficio che eccepisce l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 53, c. 1 del D.Lgs. n.
546/1992 per generità dei motivi e per l'introduzione solo in appello della richiesta di rinvio alla CEDU. Nel merito, ribadisce le proprie argomentazioni, integralmente accolte dai primi giudici.
Alla odierna udienza, come da verbale, la causa viene posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve pertanto essere rigettato.
Dalla lettura della documentazione in atti, nessun elemento è stato offerto a questa Corte per controvertere la decisione dei primi giudici, che risulta adeguatamente motivata e correttamente basata sul puntuale scrutinio di tutti gli elementi di doglianza del contribuente e delle controdeduzioni dell'Ufficio. La sentenza appellata non si presta pertanto a censure sotto il profilo della adeguata motivazione in quanto i giudici di prime cure hanno correttamente individuato il thema decidendum della controversia attraverso un ragionamento logico-giuridico chiaro e coerente, in conformità all'art. 36 comma 2, n. 4 d.lgs. 546.
Dall'esame della documentazione in atti, risulta che i versamenti effettuati dal contribuente con codice tributo
8056 sono riferiti all'imposta sostitutiva dovuta per la rivalutazione dei terreni edificabili. Nell'anno 2006, in cui il contribuente ha provveduto al versamento della prima rata – l'aliquota applicabile era pari al 4% del valore del terreno, determinato sulla base di apposita perizia giurata redatta da un tecnico abilitato e iscritto ai competenti albi professionali. Il contribuente era tenuto a indicare nel quadro RM del modello Unico, a fini meramente espositivi, il valore risultante dalla perizia nonché l'imposta dovuta, con facoltà di optare per il versamento rateizzato in tre rate annuali, ciascuna con scadenza al 30 giugno. Il sig. Ric_1 ha esercitato tale opzione, effettuando i versamenti rispettivamente in data 29/06/2006, 28/06/2007 e 30/06/2008. Tuttavia, nel caso di specie, il contribuente non ha provveduto alla compilazione del quadro RM, omettendo così la comunicazione del valore periziato.
Anche a prescindere da tale omissione, trattandosi di un versamento effettuato in base a dichiarazione, il termine entro il quale il contribuente poteva esercitare il diritto al rimborso è perentoriamente stabilito dall'art. 38 del DPR n. 602/1973 in quarantotto mesi dalla data del versamento, a pena di decadenza dal diritto stesso. Sul punto, la giurisprudenza della Corte di Cassazione è consolidata nel ritenere che il termine previsto dall'art. 38 cit. abbia natura perentoria e che la sua inosservanza determini l'irrevocabile decadenza dal diritto al rimborso, non suscettibile di sospensione o interruzione (Cfr: Cass. Ord. n. 2643/2024).
In ogni caso, si evidenzia che il versamento effettuato con codice tributo 8056 conserva piena validità ai fini perseguiti, purché siano state rispettate tutte le condizioni previste dalla normativa in materia di affrancamento dei terreni.
La sentenza gravata deve quindi essere integralmente confermata.
Le questioni vagliate in espresso esauriscono il devolutum sottoposto alla Corte, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, Cass. Civ., sez. II, 22 marzo
1995 n. 3260 e, Cass. Civ., sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663); le argomentazioni e le eccezioni sollevate dalle parti, non espressamente esaminate, sono state dal Collegio ritenute non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso. Per quanto esposto, ogni contraria istanza respinta ed eccezione rigettata, la Corte definitivamente pronunziando rigetta l'appello, compensando le spese attesa la complessità della questione, specificatamente in ragione della particolare difficoltà delle questioni trattate, nonché per il riferimento ad aspetti interpretativi non equitativamente comparabili per effetto di orientamenti giurisprudenziali non uniformi.
P.Q.M.
Rigetta appello e conferma la sentenza impugnata. Compensa le spese del grado