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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 15/07/2025, n. 271 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 271 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI VARESE SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Giudice del Lavoro FE TT ha pronunciato la seguente SENTENZA nella controversia N.R.G. 90/2025 promossa da
, elettivamente domiciliata come in atti, rappresentata e Parte_1 difesa dall'Avv.to RONCHI BENEDETTO come da procura ricorrente contro
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
[...] domiciliato come in atti, rappresentato e difeso ex art. 417bis c.p.c. dai funzionari delegati dott.ri e come da deleghe in atti CP_2 Controparte_3 resistente OGGETTO: Altre ipotesi All'udienza del 15/07/2025 le parti concludevano come in atti IN FATTO E IN DIRITTO 1.Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato il 6.02.2025, con contestuale istanza ex art. 700 c.p.c., ha adito il Tribunale di Varese chiedendo al Parte_1
Giudice: 1) IN VIA CAUTELARE ED URGENTE, ANCHE INAUDITA ALTERA PARTE Ravvisati i presupposti del fumus e del periculum in mora ai sensi dell'art. 33 comma 5 della legge 104/1992 ed in ossequio tanto ai principi costituzionali di uguaglianza e parità di trattamento da riservarsi a tutto il personale alle dipendenze della P.A. ex artt. 3 e 97 Cost. e 45 d. lgs 165/2001 quanto ai principi di tutela della famiglia e del diritto alla salute ex artt. 2, 3, 29 e 32 Cost., DISPORRE la IMMEDIATA SOSPENSIONE e DISAPPLICAZIONE del provvedimento del prot. AOODGPER 127624 del 21 CP_4 agosto 2024 (DOC. N. 8) ed il decreto direttoriale n.1113 del 25/10/24 dell'
[...]
(doc.n. 11) di assegnazione della ricorrente ai ruoli dell CP_1 [...]
, con contestuale individuazione della sede della ricorrente per CP_5
l'assunzione a tempo indeterminato nel ruolo dell'amministrazione scolastica periferica della Regione a decorrere dal 4.11.2024, presso la I.C. “De Amicis” di CP_1
Castronno, nonché infine di ogni altro atto o determinazione conseguenti e/o correlati, posti in essere in attuazione degli artt. 15 e ss. del bando D.D.G. n. 1259 del CP_6
23/11/2017 (GU n. 90 del 24.11.2017) e/o delle altre disposizioni di settore, con contestuale fissazione dell'udienza di comparizione e indicazione dei termini per la notificazione del ricorso e del decreto. CONSEGUENTEMENTE e per l'effetto, DISPORRE per l'IMMEDIATA ASSEGNAZIONE del ricorrente, anche in VIA PROVVISORIA, presso un Istituto libero o dato in reggenza a PEDARA e/o nella stessa Provincia di CATANIA o, in subordine, presso altra sede scolastica sita nelle province vicine alla provincia di CATANIA, tra quelle dichiarate disponibili dal per l'immissione in ruolo dei dirigenti vincitori CP_4 di concorso a decorrere dal 1 settembre 2024, ovvero ancora presso altra sede scolastica sita a CATANIA o nella provincia di CATANIA, risultante priva di dirigente scolastico titolare. IN SUBORDINE, ove non sia possibile l'IMMEDIATA ASSEGNAZIONE della ricorrente, presso un Istituto libero o dato in reggenza a CATANIA e/o nella stessa Provincia di CATANIA o, in subordine, presso altra sede scolastica sita nella nelle province della , ACCANTONARE, per l'anno scolastico 2025/2026, con inizio CP_1 dal 1.9.2025, un posto tra quelli che si renderanno liberi dal 1.9.2025, come da elenco (Cfr. doc.13– Elenco Reggenze). ADOTTARE, comunque, i provvedimenti opportuni e più idonei a consentire la tutela della posizione soggettiva del ricorrente. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore dichiaratosi antistatario. NEL MERITO Previa disapplicazione degli atti amministrativi presupposti, connessi e/o conseguenti ACCERTARE e DICHIARARE che la Prof.ssa è referente Parte_1 unico che assiste la madre non ricoverato in istituti di cura e Parte_2 portatore di handicap in situazione di gravità, ai sensi dell'art. 33 comma 3 della legge 104/92, ai sensi dell'art. 33 comma 5 della legge 104/1992 ed in ossequio tanto ai principi costituzionali di uguaglianza e parità di trattamento da riservarsi a tutto il personale alle dipendenze della PA ex artt. 3 e 97 Cost. e 45 d. lgs 165/2001 quanto ai principi di tutela della Famiglia e del diritto alla salute ex artt. 2, 3, 29 e 32 Cost., ACCERTARE e DICHIARARE ILLEGITTIMO e/o ANNULLARE il provvedimento del prot. AOODGPER 127624 del 21 agosto 2024 (DOC. N.8) ed decreto CP_4 direttoriale n.1113 del 25/10/24 dell' (doc.n. 11) di assegnazione del CP_1 ricorrente ai ruoli dell , con contestuale individuazione della Controparte_5 sede della ricorrente per l'assunzione a tempo indeterminato nel ruolo dell'amministrazione scolastica periferica della Regione a decorrere dal CP_1
4.11.2024, del conseguente provvedimento di conferimento primo incarico presso l'I.C.
“DE AMICIS” di CASTRONNO, nonché, infine, ogni altro atto o determinazione conseguenti e/o correlati, posti in essere in attuazione degli artt. 15 e ss. del bando D.D.G. n. 1259 del 23/11/2017 (GU n. 90 del 24.11.2017) e/o delle altre CP_6 disposizioni di settore. CONSEGUENTEMENTE e per l'effetto, ACCERTARE e DICHIARARE nulli/illegittimi/annullare/disapplicare i provvedimenti che risulteranno confliggenti
Pag. 2 di 5 con l'accertamento del diritto di scelta di sede del ricorrente ex art. 33 comma 5 della legge 104/1992 ed in ogni caso nella parte in cui non includono il nominativo del Prof.ssa tra i candidati vincitori di concorso assegnati al Parte_1 ruolo dell'amministrazione scolastica periferica regionale della . CP_1
CONDANNARE l'amministrazione scolastica convenuta alla immediata e definitiva assegnazione del ricorrente Prof.ssa nel ruolo dirigenziale Parte_1 dell'amministrazione scolastica periferica nella Provincia di CATANIA o, subordine, presso altra sede scolastica sita in , o in una sede più vicina alla residenza del CP_1 ricorrente. CONDANNARE l'amministrazione scolastica convenuta al conferimento di incarico dirigenziale al ricorrente presso un Istituto libero o dato in reggenza a CATANIA e/o nella stessa Provincia di CATANIA o, in subordine, presso altra sede scolastica sita nella regione , in una sede più vicina alla residenza del ricorrente, anche con CP_1 decorrenza da questo anno scolastico 2024/2025 o in subordine dal prossimo anno scolastico 2025/2026. IN SUBORDINE ORDINARE, all'Amministrazione scolastica convenuta, ove non sia possibile l'IMMEDIATA ASSEGNAZIONE del ricorrente, presso un Istituto libero o dato in reggenza a CATANIA e/o nella stessa Provincia di CATANIA o, in subordine, presso altra sede scolastica sita nella regione , ACCANTONARE, per l'anno CP_1 scolastico 2024/2025, con inizio dal 1.9.2025, un posto tra quelli che si renderanno liberi dal 1.9.2025, come da elenco (Cfr. doc. 13– Elenco Reggenze). ACCANTONARE, per l'anno scolastico 2025/2026, con inizio dal 1.9.2025, un posto tra quelli che si renderanno liberi dal 1.9.2025, come da elenco (Cfr. doc. 13– Elenco Reggenze). CONDANNARE l'amministrazione scolastica convenuta al conferimento di incarico dirigenziale del ricorrente presso altra sede scolastica sita nella provincia di CATANIA o, in subordine, presso altra sede scolastica sita nella regione tra quelle CP_1 dichiarate disponibili dal , anche con decorrenza da questo Controparte_1 anno scolastico 2024/2025 o in subordine dal prossimo anno scolastico 2025/2026. IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA CONDANNARE l'amministrazione scolastica convenuta al conferimento di incarico dirigenziale al ricorrente presso altra sede scolastica sita nella provincia di CATANIA o, in subordine, presso altra sede scolastica sita nella regione risultante priva CP_1 di dirigente scolastico titolare, ancorché già affidata in reggenza, anche con decorrenza da questo anno scolastico 2024/2025 o in subordine dal prossimo anno scolastico 2025/2026. ADOTTARE, comunque, i provvedimenti opportuni e più idonei a consentire la tutela della posizione soggettiva del ricorrente. Con vittoria di spese e competenze in favore del sottoscritto procuratore dichiaratosi antistatario.
Pag. 3 di 5 A sostegno delle proprie pretese, parte ricorrente ha dedotto: di aver partecipato al concorso nazionale per titoli ed esami finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le Istituzioni scolastiche statali, bandito con D.M. n. 107 dell'8.06.2023; che, risultando utilmente collocata in graduatoria, provvedeva ad indicare l'ordine delle preferenze tra le Regioni disponibili, indicando come prima scelta la Regione Lombardia in quanto la e le regioni vicine non erano esprimibili;
di aver preso CP_1 servizio presso la Scuola Statale di Primo grado “Monte Grappa” di Castronno, a far tempo dall'11.11.2024; di essere il referente unico per l'assistenza della madre (
[...]
residente in [...], nell'abitazione Persona_1 CP_1 della ricorrente) affetta da handicap con connotazione di gravità ex L. 104/1992. La ricorrente ha lamentato la lesione del proprio diritto di precedenza ex art. 33, co. 5 L. 104/1992 nella scelta della sede, in considerazione del fatto che presso la regione CP_1 sussistevano sedi vacanti e disponibili per le assunzioni di dirigenti, nonostante Cont l'assenza di sedi dichiarate disponibili dal ai fini dell'indicazione delle preferenze. Al riguardo, la ricorrente ha nello specifico dedotto: che numerose sedi in CP_1 risultavano affidate in reggenza a dirigenti titolari in altri Istituti scolastici;
che inoltre Cont con decreto 18.12.2023 il aveva emanato il bando di concorso per titoli ed esami per il reclutamento di dirigenti scolastici nei ruoli regionali, determinando il contingente di posti messo a disposizione nella regione in n. 26 unità. CP_1
Si è costituito il Controparte_1 Controparte_1
, contestando quanto ex adverso dedotto e chiedendo al Giudice il rigetto
[...] del ricorso. Con ordinanza del 18.03.2025, il Giudice ha respinto l'istanza cautelare avanzata dalla ricorrente. All'odierna udienza del 15.07.2025 le parti hanno dato atto che nelle more la ricorrente ha ottenuto il trasferimento in in forza di procedura di mobilità e hanno discusso CP_1 la causa chiedendo la declaratoria della cessazione della materia del contendere, parte attrice con compensazione delle spese mentre parte resistente insistendo per la rifusione delle spese di lite;
all'esito, il Giudice ha pronunciato sentenza dandone integrale lettura in udienza.
2.Ciò premesso in fatto, in considerazione del pacifico trasferimento della ricorrente presso la Regione Sicilia nelle more intervenuto, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
3.La peculiarità della fattispecie esaminata, la complessità delle questioni giuridiche alla stessa sottese e la non uniformità degli orientamenti al riguardo espressi dalla giurisprudenza giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti, ciò anche con riferimento al subprocedimento cautelare in corso di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
Pag. 4 di 5 1.dichiara cessata la materia del contendere;
2.compensa integralmente le spese di lite tra le parti. Varese, 15.07.2025 Il Giudice
FE TT
Pag. 5 di 5
Il Giudice del Lavoro FE TT ha pronunciato la seguente SENTENZA nella controversia N.R.G. 90/2025 promossa da
, elettivamente domiciliata come in atti, rappresentata e Parte_1 difesa dall'Avv.to RONCHI BENEDETTO come da procura ricorrente contro
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
[...] domiciliato come in atti, rappresentato e difeso ex art. 417bis c.p.c. dai funzionari delegati dott.ri e come da deleghe in atti CP_2 Controparte_3 resistente OGGETTO: Altre ipotesi All'udienza del 15/07/2025 le parti concludevano come in atti IN FATTO E IN DIRITTO 1.Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato il 6.02.2025, con contestuale istanza ex art. 700 c.p.c., ha adito il Tribunale di Varese chiedendo al Parte_1
Giudice: 1) IN VIA CAUTELARE ED URGENTE, ANCHE INAUDITA ALTERA PARTE Ravvisati i presupposti del fumus e del periculum in mora ai sensi dell'art. 33 comma 5 della legge 104/1992 ed in ossequio tanto ai principi costituzionali di uguaglianza e parità di trattamento da riservarsi a tutto il personale alle dipendenze della P.A. ex artt. 3 e 97 Cost. e 45 d. lgs 165/2001 quanto ai principi di tutela della famiglia e del diritto alla salute ex artt. 2, 3, 29 e 32 Cost., DISPORRE la IMMEDIATA SOSPENSIONE e DISAPPLICAZIONE del provvedimento del prot. AOODGPER 127624 del 21 CP_4 agosto 2024 (DOC. N. 8) ed il decreto direttoriale n.1113 del 25/10/24 dell'
[...]
(doc.n. 11) di assegnazione della ricorrente ai ruoli dell CP_1 [...]
, con contestuale individuazione della sede della ricorrente per CP_5
l'assunzione a tempo indeterminato nel ruolo dell'amministrazione scolastica periferica della Regione a decorrere dal 4.11.2024, presso la I.C. “De Amicis” di CP_1
Castronno, nonché infine di ogni altro atto o determinazione conseguenti e/o correlati, posti in essere in attuazione degli artt. 15 e ss. del bando D.D.G. n. 1259 del CP_6
23/11/2017 (GU n. 90 del 24.11.2017) e/o delle altre disposizioni di settore, con contestuale fissazione dell'udienza di comparizione e indicazione dei termini per la notificazione del ricorso e del decreto. CONSEGUENTEMENTE e per l'effetto, DISPORRE per l'IMMEDIATA ASSEGNAZIONE del ricorrente, anche in VIA PROVVISORIA, presso un Istituto libero o dato in reggenza a PEDARA e/o nella stessa Provincia di CATANIA o, in subordine, presso altra sede scolastica sita nelle province vicine alla provincia di CATANIA, tra quelle dichiarate disponibili dal per l'immissione in ruolo dei dirigenti vincitori CP_4 di concorso a decorrere dal 1 settembre 2024, ovvero ancora presso altra sede scolastica sita a CATANIA o nella provincia di CATANIA, risultante priva di dirigente scolastico titolare. IN SUBORDINE, ove non sia possibile l'IMMEDIATA ASSEGNAZIONE della ricorrente, presso un Istituto libero o dato in reggenza a CATANIA e/o nella stessa Provincia di CATANIA o, in subordine, presso altra sede scolastica sita nella nelle province della , ACCANTONARE, per l'anno scolastico 2025/2026, con inizio CP_1 dal 1.9.2025, un posto tra quelli che si renderanno liberi dal 1.9.2025, come da elenco (Cfr. doc.13– Elenco Reggenze). ADOTTARE, comunque, i provvedimenti opportuni e più idonei a consentire la tutela della posizione soggettiva del ricorrente. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore dichiaratosi antistatario. NEL MERITO Previa disapplicazione degli atti amministrativi presupposti, connessi e/o conseguenti ACCERTARE e DICHIARARE che la Prof.ssa è referente Parte_1 unico che assiste la madre non ricoverato in istituti di cura e Parte_2 portatore di handicap in situazione di gravità, ai sensi dell'art. 33 comma 3 della legge 104/92, ai sensi dell'art. 33 comma 5 della legge 104/1992 ed in ossequio tanto ai principi costituzionali di uguaglianza e parità di trattamento da riservarsi a tutto il personale alle dipendenze della PA ex artt. 3 e 97 Cost. e 45 d. lgs 165/2001 quanto ai principi di tutela della Famiglia e del diritto alla salute ex artt. 2, 3, 29 e 32 Cost., ACCERTARE e DICHIARARE ILLEGITTIMO e/o ANNULLARE il provvedimento del prot. AOODGPER 127624 del 21 agosto 2024 (DOC. N.8) ed decreto CP_4 direttoriale n.1113 del 25/10/24 dell' (doc.n. 11) di assegnazione del CP_1 ricorrente ai ruoli dell , con contestuale individuazione della Controparte_5 sede della ricorrente per l'assunzione a tempo indeterminato nel ruolo dell'amministrazione scolastica periferica della Regione a decorrere dal CP_1
4.11.2024, del conseguente provvedimento di conferimento primo incarico presso l'I.C.
“DE AMICIS” di CASTRONNO, nonché, infine, ogni altro atto o determinazione conseguenti e/o correlati, posti in essere in attuazione degli artt. 15 e ss. del bando D.D.G. n. 1259 del 23/11/2017 (GU n. 90 del 24.11.2017) e/o delle altre CP_6 disposizioni di settore. CONSEGUENTEMENTE e per l'effetto, ACCERTARE e DICHIARARE nulli/illegittimi/annullare/disapplicare i provvedimenti che risulteranno confliggenti
Pag. 2 di 5 con l'accertamento del diritto di scelta di sede del ricorrente ex art. 33 comma 5 della legge 104/1992 ed in ogni caso nella parte in cui non includono il nominativo del Prof.ssa tra i candidati vincitori di concorso assegnati al Parte_1 ruolo dell'amministrazione scolastica periferica regionale della . CP_1
CONDANNARE l'amministrazione scolastica convenuta alla immediata e definitiva assegnazione del ricorrente Prof.ssa nel ruolo dirigenziale Parte_1 dell'amministrazione scolastica periferica nella Provincia di CATANIA o, subordine, presso altra sede scolastica sita in , o in una sede più vicina alla residenza del CP_1 ricorrente. CONDANNARE l'amministrazione scolastica convenuta al conferimento di incarico dirigenziale al ricorrente presso un Istituto libero o dato in reggenza a CATANIA e/o nella stessa Provincia di CATANIA o, in subordine, presso altra sede scolastica sita nella regione , in una sede più vicina alla residenza del ricorrente, anche con CP_1 decorrenza da questo anno scolastico 2024/2025 o in subordine dal prossimo anno scolastico 2025/2026. IN SUBORDINE ORDINARE, all'Amministrazione scolastica convenuta, ove non sia possibile l'IMMEDIATA ASSEGNAZIONE del ricorrente, presso un Istituto libero o dato in reggenza a CATANIA e/o nella stessa Provincia di CATANIA o, in subordine, presso altra sede scolastica sita nella regione , ACCANTONARE, per l'anno CP_1 scolastico 2024/2025, con inizio dal 1.9.2025, un posto tra quelli che si renderanno liberi dal 1.9.2025, come da elenco (Cfr. doc. 13– Elenco Reggenze). ACCANTONARE, per l'anno scolastico 2025/2026, con inizio dal 1.9.2025, un posto tra quelli che si renderanno liberi dal 1.9.2025, come da elenco (Cfr. doc. 13– Elenco Reggenze). CONDANNARE l'amministrazione scolastica convenuta al conferimento di incarico dirigenziale del ricorrente presso altra sede scolastica sita nella provincia di CATANIA o, in subordine, presso altra sede scolastica sita nella regione tra quelle CP_1 dichiarate disponibili dal , anche con decorrenza da questo Controparte_1 anno scolastico 2024/2025 o in subordine dal prossimo anno scolastico 2025/2026. IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA CONDANNARE l'amministrazione scolastica convenuta al conferimento di incarico dirigenziale al ricorrente presso altra sede scolastica sita nella provincia di CATANIA o, in subordine, presso altra sede scolastica sita nella regione risultante priva CP_1 di dirigente scolastico titolare, ancorché già affidata in reggenza, anche con decorrenza da questo anno scolastico 2024/2025 o in subordine dal prossimo anno scolastico 2025/2026. ADOTTARE, comunque, i provvedimenti opportuni e più idonei a consentire la tutela della posizione soggettiva del ricorrente. Con vittoria di spese e competenze in favore del sottoscritto procuratore dichiaratosi antistatario.
Pag. 3 di 5 A sostegno delle proprie pretese, parte ricorrente ha dedotto: di aver partecipato al concorso nazionale per titoli ed esami finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le Istituzioni scolastiche statali, bandito con D.M. n. 107 dell'8.06.2023; che, risultando utilmente collocata in graduatoria, provvedeva ad indicare l'ordine delle preferenze tra le Regioni disponibili, indicando come prima scelta la Regione Lombardia in quanto la e le regioni vicine non erano esprimibili;
di aver preso CP_1 servizio presso la Scuola Statale di Primo grado “Monte Grappa” di Castronno, a far tempo dall'11.11.2024; di essere il referente unico per l'assistenza della madre (
[...]
residente in [...], nell'abitazione Persona_1 CP_1 della ricorrente) affetta da handicap con connotazione di gravità ex L. 104/1992. La ricorrente ha lamentato la lesione del proprio diritto di precedenza ex art. 33, co. 5 L. 104/1992 nella scelta della sede, in considerazione del fatto che presso la regione CP_1 sussistevano sedi vacanti e disponibili per le assunzioni di dirigenti, nonostante Cont l'assenza di sedi dichiarate disponibili dal ai fini dell'indicazione delle preferenze. Al riguardo, la ricorrente ha nello specifico dedotto: che numerose sedi in CP_1 risultavano affidate in reggenza a dirigenti titolari in altri Istituti scolastici;
che inoltre Cont con decreto 18.12.2023 il aveva emanato il bando di concorso per titoli ed esami per il reclutamento di dirigenti scolastici nei ruoli regionali, determinando il contingente di posti messo a disposizione nella regione in n. 26 unità. CP_1
Si è costituito il Controparte_1 Controparte_1
, contestando quanto ex adverso dedotto e chiedendo al Giudice il rigetto
[...] del ricorso. Con ordinanza del 18.03.2025, il Giudice ha respinto l'istanza cautelare avanzata dalla ricorrente. All'odierna udienza del 15.07.2025 le parti hanno dato atto che nelle more la ricorrente ha ottenuto il trasferimento in in forza di procedura di mobilità e hanno discusso CP_1 la causa chiedendo la declaratoria della cessazione della materia del contendere, parte attrice con compensazione delle spese mentre parte resistente insistendo per la rifusione delle spese di lite;
all'esito, il Giudice ha pronunciato sentenza dandone integrale lettura in udienza.
2.Ciò premesso in fatto, in considerazione del pacifico trasferimento della ricorrente presso la Regione Sicilia nelle more intervenuto, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
3.La peculiarità della fattispecie esaminata, la complessità delle questioni giuridiche alla stessa sottese e la non uniformità degli orientamenti al riguardo espressi dalla giurisprudenza giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti, ciò anche con riferimento al subprocedimento cautelare in corso di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
Pag. 4 di 5 1.dichiara cessata la materia del contendere;
2.compensa integralmente le spese di lite tra le parti. Varese, 15.07.2025 Il Giudice
FE TT
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