Sentenza 22 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 22/06/2025, n. 486 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 486 |
| Data del deposito : | 22 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1666/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Monica Velletti Presidente rel.
dott.ssa Luciana Nicolì Giudice
dott.ssa Elisa Iacone Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1666/2024 promossa da:
, nata Orvieto il 21.12.1962, con il patrocinio dell'Avv. LUANA FRIZZA, con Parte_1 elezione di domicilio presso il difensore come da procura in atti;
RICORRENTE
E
, nata La Spezia in 29.9.1941, con il patrocinio dell'Avv. ANDREA FRAU con CP_1 elezione di domicilio presso il difensore come da procura in atti;
RICORRENTE
in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. GIULIA CP_2
RENZETTI e dell'Avv. MANUELA VARANI, con elezione di domicilio presso il difensore come da procura in atti;
RESISTENTE
OGGETTO DELLA CAUSA: ripartizione quota pensione di reversibilita' tra ex-coniuge divorziata e coniuge RS
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto depositato in data 14.10.2024, e ritualmente notificato all' , le ricorrenti CP_2 nella qualità l'una di coniuge RS e l'altra di ex -coniuge divorziata, del defunto
[...] nato a [...] il [...] e deceduto in data 28.12.2022, hanno chiesto la ripartizione Per_1 del trattamento pensionistico di reversibilità del defunto coniuge.
Le ricorrenti hanno esposto:
di aver contratto matrimonio in data 8.10.2000 con e di aver Parte_1 CP_3 convissuto prima del matrimonio per circa sei anni, periodo nel quale è nato il figlio delle parti
, in data 24.2.1996 (maggiorenne ed economicamente autonomo); Per_2
di aver contratto matrimonio in data 15.8.1966 con unione dalla quale CP_1 CP_3 sono nati i figli ed RE, entrambi economicamente autonomi, e di essersi separata dal marito Per_3 con seprazione consensuale omologata in data 11.10.1985, con successiva pronuncia in data
14.2.1991 di cessazione degli effetti civili del matrimonio ed emissione di sentenza in data 31.1.1994 che ha attribuito alla stessa assegno divorzile di lire 800.000, corrispondente all'attualità ad CP_1
700,00 (importo così rivalutato); tanto premesso le ricorrenti hanno concordemente concluso chiedendo: “QUANTIFICARE la quota parte della pensione di reversibilità del defunto a favore del coniuge divorziato, SI.ra
[...]
, nata a [...] il [...], ivi residente in [...], CF CP_1
, nella misura di euro 700,00 mensile, e quindi per l'effetto ACCERTARE E C.F._1
DICHIARARE che l'intera parte residua della pensione di reversibilità del Dott. nato Persona_1
a La Spezia in data 30.03.1938, deceduto in Orvieto, in data 28.12.2022 venga riconosciuta e quindi assegnata al coniuge RS SI.ra , nata ad [...] il [...], residente in [...]
Porano, Via del Corniolo 1, CF. .Con compensazione delle spese legali”. C.F._2
Si è costituita dando atto in punto di diritto dei contenuti dell'art. 9 della legge n. 898 del CP_2
11.12.70, e rilevando in punto di fatto che “era titolare di pensione [VOCPS] Persona_1
222,8000,06705527 per un importo mensile lordo di € 7.428,60 , pari a netti € 4.564,74. La pensione di reversibilità spettante alla vedova , nt il 21.12.1962 è di lordi € 4.457,16 pari al Parte_1
60% della pensione del dante causa. La SI.ra , vedova divorziata che ha diritto alla CP_1 reversibilità in quanto beneficiaria dell' assegno divorzile, chiede che l'importo del trattamento di reversibilità ammonti ad euro 700,00 netti per cui, alla SI,ra verrà assegnata la Parte_1 differenza pari a circa 2.038,00”.
CP_ Tanto premesso l' si è rimessa alle determinazioni del Tribunale adito in merito alla quota di pensione da attribuire a ciascuna delle eventuali aventi diritto.
All'udienza di comparizione personale delle parti, la Presidente delegata ha invitato le ricorrenti a specificare negli atti conclusivi la quota percentuale della pensione di reversibilità spettante da attribuire all'una e all'altra parte. Nelle memorie conclusionali le parti ricorrenti hanno concluso congiuntamente nei seguenti termini:
“QUANTIFICARE la quota parte della pensione di reversibilità del defunto Dott. Persona_1 nato a [...] in data [...], deceduto in Orvieto, in data 28.12.2022, a favore del coniuge divorziato, SI.ra , nata a [...] il [...], ivi residente in [...]
Cristoforo Colombo 185, CF , nella misura di circa euro 698,19 mensile, pari C.F._1 CP_ al 25,5% dell'importo calcolato dall quale quota netta di reversibilità al 60% del totale, pari ad un totale di Euro 2.738,00, netto, da ripartire. E quindi per l'effetto ACCERTARE E DICHIARARE che l'intera parte residua della pensione di reversibilità del Dott. nato a La Spezia in [...] [...], deceduto in Orvieto, in data 28.12.2022, pari ad euro 2.038,00, ovvero nella misura CP_ del 74,5%, del totale da ripartire, secondo il calcolo fatto dall venga RICONOSCIUTA E
QUINDI ASSEGNATA al coniuge RS SI.ra , nata ad [...] il [...], Parte_1 residente in [...], CF. . Con compensazione delle spese C.F._3 legali.”
CP_ L' si è rimessa alle conclusioni già rassegnate.
All'esito dell'udienza la causa è stata riservata al Collegio per la decisione.
Analizzando il merito della domanda la stessa è fondata e deve essere accolta nei termini indicati nelle conclusioni congiunte formulate dalle parti.
L'art. 9, 3° comma, L. 898/1970 nel caso di concorso fra coniuge divorziato e coniuge RS, ai fini della determinazione della quota da attribuirsi al coniuge divorziato, stabilisce che qualora l'ex coniuge non sia passato a nuove nozze e sia titolare di assegno divorzile, una quota della pensione di reversibilità e degli altri assegni spettanti, deve essere attribuita all'ex coniuge tenendo conto della durata del matrimonio. Interpretando la norma, la giurisprudenza (C. Cass. SU, 20/6/1997- 12/1/1998
n. 159) ha affermato che sia il coniuge divorziato (non passato a nuove nozze e titolare di assegno divorzile) sia quello RS sono titolari di un proprio diritto all'unico trattamento di reversibilità, diritto da configurarsi come autonomo e concorrente in pari grado e che il criterio di determinazione della quota di trattamento pensionistico da riconoscere all'ex coniuge, riferito dalla norma alla sola durata legale dei rapporti matrimoniali, deve essere contemperato, mediante l'accertamento di ulteriori elementi di fatto da utilizzarsi alla stregua di correttivi del risultato conseguente all'applicazione del mero criterio temporale (cfr. Corte Cost. 419/99, Cass. 14/3/2000, 2471/2003,
Cass. 10575/2008).
Nella fattispecie considerata il Collegio rileva che sussistono in capo all'ex coniuge, le condizioni legittimanti l'affermazione del diritto alla quota della pensione di reversibilità del defunto, essendo comprovato come la medesima – coniugatasi con il e da questi divorziata – fosse titolare Per_1 alla data del decesso del coniuge di assegno divorzile come determinato dalla sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
In mancanza di diverse allegazioni della parti, e preso atto delle conclusioni congiunte, valutata la durata legale dei due matrimoni, criterio che va però contemperato con l'ammontare dell'assegno divorzile, tenuto conto degli altri elementi indicati dalla giurisprudenza di legittimità (quali la durata della convivenza more uxorio che ha preceduto il matrimonio con la coniuge RS, e la situazione patrimoniale e reddituale delle parti), rileva il Collegio che le quote da liquidarsi a favore delle beneficiarie come determinate nell'accordo rispondono ai parametri di legge.
Pertanto, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, la quota da liquidarsi in favore del ex-coniuge deve essere determinata nella misura del 25,5% della pensione di reversibilità del defunto ex marito, e quella per la coniuge RS deve essere liquidata la quota del 74,5% della pensione di reversibilità del marito defunto.
Le ragioni della decisione giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda disattesa, così decide: visto l'art. 9, co. III, L. 898/70, dispone che la pensione di reversibilità relativa al defunto
[...] nato a [...] il [...], deceduto in data 28.12.2022, venga corrisposta a favore Per_1 della ex-coniuge , nata a [...] il [...], nella quota del 25,5% CP_1 CP_ dell'importo dovuto dall e alla coniuge RS , nata ad [...] il Parte_1 CP_ 21.12.1962, nella quota del 74,5% dell'importo dovuto dall' ente erogatore del trattamento pensionistico del de cuius Persona_1
spese legali compensate.
Così deciso nella Camera di conSIlio dell' 11 giugno 2025
Presidente est.
dott.ssa Monica Velletti