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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 14/05/2025, n. 2071 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2071 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati:
1) dott. Francesco MICELA - Presidente
2) dott.ssa Gabriella GIAMMONA - Giudice
3) dott.ssa Sara MARINO - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 14301 del registro generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2021
TRA
, nato a [...] il [...] ), rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'Avv. Giuseppe Sirchia, presso il cui studio a Palermo, via Littore Ragusa n. 30, è elettivamente domiciliato ricorrente
E
, nata a [...] il [...] , Controparte_1 C.F._2
rappresentata e difesa dall'Avv. Paola Mirto, presso il cui studio a Palermo, via Houel n. 4, è elettivamente domiciliata resistente
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come nei rispettivi scritti difensivi
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Pronuncia di status.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio formulata da entrambe le parti:
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per più di dodici mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione;
1 • la separazione tra le parti è stata pronunciata con sentenza n. 3084/2017, emessa da questo
Tribunale il 12/06/2017, passata in gudicato;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
Alla pronuncia segue l'ordine al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
2. Mantenimento delle due figlie maggiorenni.
a) Quanto al mantenimento delle due figlie nata a [...] il [...], e Per_1 Per_2
nata a [...] il [...], va evidenziato quanto segue.
Con il ricorso introduttivo depositato il 27/10/2021 chiedeva la revoca Parte_1 dell'assegno di € 600,00 al mese posto a suo carico, deducendo che le figlie, ultra maggiorenni, fossero indipendenti economicamente;
non allegava, tuttavia, specifiche circostanze a sostegno di tale allegazione, né depositava alcuna documentazione a supporto.
Con comparsa di costituzione depositata il 28/01/2023 la resistente contestava l'autosufficienza economica delle figlie, evidenziando che “che ha una particolare Per_1
predisposizione artistica, ha conseguito un primo titolo presso la scuola per makeup artist, ma di fronte all'assenza di aiuto economico rispetto ai costi di completamento del percorso formativo, non ha potuto proseguire su questa strada ed ha dovuto riparare ulteriormente sul percorso di laurea presso l'Accademia di Belle Arti che frequenta con profitto” e che Per_2
“frequenta con profitto la facoltà universitaria di psicologia”.
b) All'udienza presidenziale del 03/03/2023 le parti dichiaravano testualmente:
- il ricorrente: “l'assegno di 600 euro previsto dalla Corte d'Appello l'ho versato regolarmente. Attualmente lavoro in poste italiane e guadagno circa 1.300 euro. Ho alcuni immobili, solo uno è affittato e prendo 450 euro al mese. Non ho alcun rapporto con le mie figlie, tranne messaggi in cui chiedono soldi. Non ho alcun contatto, non so cosa fanno, non so nulla. Io vivo in affitto e pago 400 euro al mese oltre alle spese condominiali. Mia moglie era dipendente del Ministero della difesa quando ci siamo lasciati. Ora non so cosa faccia.
Non ho più contatti con lei”.
- la resistente: “l'assegno di 600 euro di mantenimento mi è stato sempre versato. Sono dipendente del ministero della difesa e guadagno circa 1.500 euro comprensivi dell'indennità di amministrazione. Le mie figlie sono ancora studentesse universitarie. Parte_2 psicologia, deve dare l'ultima materia e dopo dovrà fare la magistrale. fa Per_1
l'Accademia delle belle arti ed è iscritta alla facoltà di lettere e filosofia. Vivono con me.
è iscritta all'accademia di Catania, quindi fa la spola. Il sig. è dipendente delle Per_1 Pt_1
2 poste. Ha dei magazzini e finché era in casa, erano affittati regolarmente. Io pagavo le tasse in quanto dichiarante. Poi passando ho visto che c'è una macelleria e ritengo che almeno uno sia affittato”.
c) Con ordinanza presidenziale del 04/03/2023 veniva ridotto il contributo economico paterno all'importo di € 300,00 al mese per entrambe le figlie, con la seguente motivazione:
“preso atto delle dichiarazioni rese dalle parti;
considerata l'età raggiunta dalle figlie maggiorenni e , nonché la situazione economica delle parti, come Per_1 Per_2
concordemente rappresentata dalle stesse in udienza e come pure sostanzialmente documentata”.
d) L'ordinanza veniva reclamata innanzi alla Corte di Appello, che in data 24/04/2024 ripristinava l'originario importo di € 600,00 al mese, così argomentando:
“
2. rilevato che la reclamante ha chiesto il ripristino della precedente misura dell'assegno; ha allegato che la figlia (35 anni) frequenta l'Accademia delle Belle Arti, mentre la Per_1 figlia minore (28 anni) la facoltà di Psicologia presso l'Università degli Studi di Per_2
Palermo; si è doluta dell'inadeguata considerazione del diritto delle stesse ad essere sostenute da entrambi i genitori nel percorso formativo-professionale prescelto, nonché del diritto a mantenere il medesimo tenore di vita goduto in costanza di convivenza coniugale;
ha richiamato l'attenzione della Corte sul fatto che lo , pur godendo di una florida Pt_1
condizione economica rimasta immutata nel tempo, si è sempre sottratto al pagamento delle spese straordinarie;
3. letta la memoria di costituzione, depositata il 2.4.2024, con la quale il resistente ha chiesto il rigetto del reclamo;
ha rappresentato che la riduzione dell'entità dell'assegno è pienamente giustificata sia dall'età raggiunta dalle stesse, ormai ultra-maggiorenni, sia dalla loro piena capacità lavorativa da mettere a frutto;
ha allegato che le sue condizioni economiche sono peggiorate costringendolo a porre in vendita uno dei tre magazzini di cui è proprietario e a sottoscrivere un contratto di finanziamento;
ha fatto presente di pagare un canone di locazione mensile di € 400,00;
4. visto il parere del Procuratore Generale che ha chiesto il rigetto del reclamo;
(…)
9. rilevato, così delineata la cornice di intervento del Presidente del Tribunale e della Corte di Appello, e passando all'oggetto del contrasto tra le parti, che l'obbligo dei genitori di contribuire al mantenimento dei figli non cessa automaticamente col raggiungimento della maggiore età ma si protrae qualora essi, senza colpa, siano ancora a carico dai genitori, ovvero fino a quando il genitore interessato non dia prova che i figli abbiano raggiunto
l'indipendenza economica o siano stati posti nelle concrete condizioni per potere essere
3 economicamente autosufficienti, senza averne però tratto utile profitto per loro responsabilità
o scelta (cfr. ex multis Cass. n. 1773/2012; Cass. n. 2171/2012 e n. 40282/2021);
10. considerato, inoltre, che i figli maggiorenni sono tenuti, in ragione dell'età raggiunta nonché della capacità lavorativa acquisita, ad impegnarsi nell'attiva ricerca di un'occupazione utile a rendersi progressivamente autonomi economicamente, in modo tale da poter sostenere autonomamente le proprie legittime aspirazioni professionali, posto che, alla luce del principio di autoresponsabilità e della funzione educativa del mantenimento, il relativo obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli motivi di tempo e di misura, riguardo al tempo occorrente e mediamente necessario per l'inserimento nel mondo del lavoro (cfr. sul punto Cass. n. 12952/2016);
11. rilevato che, nella specie, le figlie e sono ultra-maggiorenni e tuttavia Per_1 Per_2
ancora impegnate in percorsi di studi (rispettivamente Accademia delle Belle Arti e Facoltà di Psicologia) diversi ed ulteriori rispetto ad altri già intrapresi in passato e abbandonati dopo il diploma;
12.
considerato che
, allo stato, e sulla base della cognizione necessariamente sommaria che caratterizza il presente procedimento, pur a fronte di un'età ormai raggiunta militante nel senso dell'astratta possibilità di sostentarsi autonomamente, non risultano raccolti elementi di giudizio sufficienti né per qualificare in termini di “irresponsabilità” o “strumentale temporeggiamento” la prosecuzione degli studi, né per stigmatizzare l'ancor non raggiunta indipendenza economica delle figlie delle parti;
sicchè, rimettendo ogni doveroso approfondimento istruttorio alla sede propria, il provvedimento adottato dal Presidente del
Tribunale di Palermo va confermato là dove non ha tout court eliminato l'assegno di mantenimento per le figlie, ma va invece modificato là dove ha disposto la riduzione della misura dell'assegno stesso, risultando in verità contraddittoria la riduzione di un assegno destinato a mantenere due figlie, delle quali per altro verso è stata confermata la condizione di aventi diritto ad essere ancora mantenute;
13. considerato, quindi, che va ripristinata l'originaria misura dell'assegno spettante alle due figlie nate dall'unione delle parti, non constando, peraltro, che le circostanze di segno negativo dedotte dal resistente ne limitino la capacità al punto tale da impedirgli di far fronte all'obbligo di contribuzione in parola;
”.
e) Quanto agli elementi istruttori raccolti nel corso del giudizio, si riassume quanto segue.
Già con la memoria integrativa depositata il 05/09/2023 innanzi al Giudice istruttore, il ricorrente deduceva più specificatamente sulle condizioni delle figlie ed, in particolare, quanto alla figlia nata il [...], allegava che la stessa “è “beauty specialist” presso Per_1
4 Eterea Cosmetica, artigiana presso “lo scrigno delle creazioni” nonché makeup artist presso
RC JA Beauty a Adamis Group Italia” e depositava al riguardo diversa documentazione (copia profili facebook e linkedin (all. 25, 26).
Aggiungeva, inoltre, che la stessa “è titolare di uno shop online, sotto il nome “lo scrigno delle creazioni”, ove vende, oltre 700 opere di piccolo artigianato” (all. 27); che in tale shop online “vende anche creme per il corpo, creme solari, profumi, essenze e tanto altro” (all. 30) ed, infine, che la figlia propone “addirittura offerte lavorative per la IV Rocher” (all. 31).
Specificava, poi, che “la florida situazione lavorativa” di era confermata Per_1 dall'avvenuto pagamento da parte dello stesso ricorrente di “n. 2 F24 per € 931,09, per rettifiche per detrazioni per ” (all. 24) Parte_3
f) Orbene, evidenzia il Collegio che dalla documentazione prodotta ed, in particolare, dall'esperienza lavorativa indicata nel profilo linkedin (all. 25 della memoria integrativa) emerge che ha svolto attività lavorativa come Venditore presso Douglas dal Parte_3
2014 al 2016 e poi come Senior beauty consultant, lavorando, in particolare, dal 2016 al 2018
(2 anni) presso Adamis Group Italia, da gennaio 2018 ad agosto 2020 (2 anni e otto mesi) presso LVMH, da gennaio 2022 a gennaio 2023 presso I-Model a tempo pieno e da gennaio
2023 per nove mesi presso Eterea Cosmesi Naturale a tempo pieno.
Tali esperienze lavorative risultano, anche, dal profilo Facebook di (all. 26), da Parte_3 cui emerge anche lo svolgimento di attività come “artigiana” presso “Lo scrigno delle creazioni di ” (all. 27). Parte_3
Tali circostanze ed i documenti prodotti non sono stati specificatamente contestati dalla resistente, la quale ha, tuttavia, continuato ad insistere fino all'ultima udienza per la conferma dell'assegno per il mantenimento di allegando che la stessa sarebbe iscritta Per_1 all'Accademia delle Belle Arti.
Quest'ultima circostanza non è stata però documentata, né è stata provata la regolare frequenza dei corsi ed il conseguimento degli esami;
sono stati prodotti soltanto alcuni versamenti di spese universitarie privi di data e di riferimenti specifici allo studente ed alla facoltà.
In ogni caso, l'età raggiunta da la quale il prossimo 4 giugno compirà 36 anni, il Per_1
conseguimento di titoli professionali (la stessa resistente in comparsa aveva, peraltro, confermato che la figlia avesse “conseguito un primo titolo presso la scuola per makeup artist” e non ha, inoltre, contestato le esperienze lavorative risultanti dalla documentazione prodotta dal ricorrente), la capacità lavorativa specifica, già messa in atto, l'avvenuto inserimento nel mondo del lavoro e il documentato svolgimento di attività lavorativa in modo
5 continuativo e stabile già da diversi anni depongono senz'altro per l'insussistenza dei presupposti per una contribuzione economica da parte dei genitori e per la conseguente revoca dell'assegno posto a carico del padre.
g) Venendo ora alla seconda figlia, nata a [...] il [...], va evidenziato che Per_2
dalla documentazione prodotta dalla resistente ed, in particolare, dalla copia di alcuni messaggi scambiati tra ed il padre, si evince che nel mese di ottobre 2023 la stessa Per_2
avrebbe discusso la tesi e conseguito la laurea triennale in psicologia (tali messaggi non sono stati contestati dal ricorrente, sicché, sebbene la resistente non abbia depositato il titolo di laurea effettivamente conseguito dalla figlia, tale dato deve ritenersi pacificamente provato).
Non vi è, invece, prova della prosecuzione del percorso universitario e dell'isrizione di Per_2
alla laurea magistrale di psicologia clinica, come genericamente dedotto dalla resistente.
In ogni caso, anche con riferimento a detto figlia, ritiene il Collegio che l'età oramai raggiunta dalla medesima, la quale a febbraio di quest'anno ha compiuto 29 anni, e la circostanza che la stessa nell'ottobre 2023 ha comunque conseguito la laurea triennale (seppur con notevole ritardo rispetto ai tempi ordinariamente previsti), non consentono di giustificare ulteriormente la prosecuzione dell'obbligo di contribuzione genitoriale per il tempo successivo alla pubblicazione della presente sentenza.
h) Al riguardo, richiamando la stessa giurisprudenza menzionata dalla Corte di Appello nell'ordinanza di reclamo (Cass. n. 12952/2016), va rilevato che alla data attuale, essendo trascorso ancora altro tempo rispetto alla pronuncia della Corte, il mancato raggiungimento di un'indipendenza economica da parte di quasi trentenne, deve oramai qualificarsi in Per_2 termini di “irresponsabilità” o “strumentale temporeggiamento”, come indicato dalla Corte di
Appello.
Peraltro, la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione si è di recente orientata nel senso di spostare l'onere probatorio a carico del genitore che chiede la prosecuzione dell'obbligo di contribuzione per il figlio maggiorenne convivente, precisando che: “Il figlio divenuto maggiorenne ha diritto al mantenimento a carico dei genitori soltanto se, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico, dimostri, con conseguente onere probatorio a suo carico, di essersi adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni” (Cass. Sez. 1,
Ordinanza n. 17813 del 14/08/2020); ed ancora “In materia di mantenimento del figlio maggiorenne e non autosufficiente, i presupposti su cui si fonda l'esclusione del relativo
6 diritto, oggetto di accertamento da parte del giudice del merito e della cui prova è gravato il genitore che si oppone alla domanda, sono integrati: dall'età del figlio, destinata a rilevare in un rapporto di proporzionalità inversa per il quale, all'età progressivamente più elevata dell'avente diritto si accompagna, tendenzialmente e nel concorso degli altri presupposti, il venir meno del diritto al conseguimento del mantenimento;
dall'effettivo raggiungimento di un livello di competenza professionale e tecnica del figlio e dal suo impegno rivolto al reperimento di una occupazione nel mercato del lavoro” (Cass. Sez. 1, Ordinanza n.
38366 del 03/12/2021).
Infine, la Corte di Cassazione ha distinto tra il figlio “neomaggiorenne” ed il figlio “adulto” ed ha richiamato il principio di autoresponsabilità, precisando che “l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente, vertendo esso sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro: di conseguenza, se il figlio è neomaggiorenne e prosegua nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento;
viceversa, per il "figlio adulto" in ragione del principio dell'autoresponsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa” (Sez. 1, Sentenza n. 26875 del 20/09/2023).
Nella fattispecie, alla luce dei principi di diritto sopra richiamati ed avuto riguardo alle emergenze raccolte, va ribadito che la resistente, su cui gravava l'onere probatorio, non ha dimostrato l'eventuale sussistenza di circostanze oggettive ed esterne tali da rendere giustificato il mancato raggiungimento di un'indipendenza economica da parte della figlia oramai adulta. Per_2
Il fatto che i rapporti con il padre siano stati interrotti da tempo e che le figlie abbiano sofferto la sua assenza (tanto da azionare nei suoi confronti un procedimento per risarcimento danno endofamiliare, il cui esito, tuttavia, si sconosce) è una circostanza che può essere tenuta in conto per la conferma dell'assegno di € 600,00 al mese a carico del padre per tutto il periodo di pendenza del presente giudizio divorzile (iscritto nel 2021) – assegno che è stato, peraltro, regolarmente versato e corrisposto, come risulta dal verbale dell'ultima udienza - ma non può, tuttavia, essere da sola essere sufficiente ed idonea a giustificare l'ulteriore contribuzione per il periodo successivo, proprio avuto riguardo agli elementi di fatto e di diritto sopra evidenziati.
7 In virtù del principio di autoresponsabilità ed avuto riguardo all'avanzata età della figlia quasi trentenne, al conseguimento di un titolo di studio, spendibile sul mercato (laurea Per_2
triennale) ed all'assenza di patologie o situazioni oggettivamente incidenti sulla capacità lavorativa, ricorrono le condizioni per ritenere che la figlia debba provvedere oramai da sé al proprio mantenimento, non essendo più giustificabile una prosecuzione della contribuzione genitoriale.
3. Assegnazione casa coniugale.
Va ricordato che la norma che consente l'assegnazione della casa coniugale al genitore, che conviva con figli minori o maggiorenni e non indipendenti, è una norma posta ad esclusiva tutela dell'habitat domestico della prole, “inteso come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare”.
Nella specie, in assenza di prole da tutelare, va revocata l'assegnazione della casa coniugale in favore della resistente;
per il godimento dell'immobile, in comproprietà tra le parti, devono, pertanto, riprendere vigore le regole ordinarie del diritto di proprietà.
4. Assegno divorzile.
a) Quanto alla domanda di assegno divorzile proposta dalla resistente, va preliminarmente rilevato che, ai sensi dell'art. 5, comma 6, L. n. 898/1970, come novellato nel 1987, con la sentenza di divorzio, il Tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive.
L'adeguatezza dei mezzi e l'incapacità di procurarseli per ragioni oggettive va fondata “in primo luogo” sulle condizioni economico-patrimoniali delle parti. Ove sussistesse una
“rilevante disparità” della situazione economico-patrimoniale degli ex coniugi all'atto dello scioglimento del vincolo, al fine di perequarla occorre avere riguardo al “livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali ed economiche eventualmente sacrificate” e ciò in relazione, anzitutto, alla durata, individuata come “fattore di cruciale importanza nella valutazione del contributo di ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune e/o del patrimonio dell'altro”, ed inoltre all'età del richiedente, la quale comporta la necessità di operare al fine un giudizio prognostico riguardante la concreta possibilità di recuperare il
8 pregiudizio professionale ed economico mediante un adeguato ricollocamento sul mercato del lavoro.
b) Nella specie, la resistente ha chiesto disporsi l'obbligo del ricorrente di corrispondere in suo favore un assegno divorzile di € 100,00 al mese.
In sede presidenziale sono state confermate le condizioni della sentenza di separazione, con cui non era stato riconosciuto alcun assegno di mantenimento in favore della resistente.
c) Orbene, ponendo a raffronto le condizioni economico delle parti, emerge quanto segue.
(classe 1962) è dipendente di con contratto a tempo Parte_1 Controparte_2
indeterminato ed ha dichiarato i seguenti redditi:
- anno imposta 2020: € 33.791,00 (reddito complessivo) - € 7.826,00 (imposta netta);
- anno imposta 2021: € 30.869,00 (reddito complessivo) - € 5.956,00 (imposta netta);
- anno imposta 2022: € 27.534,00 (reddito complessivo) - € 4.337,00 (imposta netta);
- anno imposta 2023: € 26.957,00 (reddito complessivo) - € 3.862,00 (imposta netta);
E' proprietario di alcuni magazzini, uno dei quali tratto in locazione a terzi.
Vive in un immobile condotto in locazione al canone di € 400,00 al mese. lavora alle dipendenze del Ministero della Difesa come assistente Controparte_1
amministrativa ed ha dichiarato i seguenti redditi
- anno imposta 2020: € 23.432,00 (reddito da lavoro dipendente);
- anno imposta 2021: € 23.506,00 (reddito da lavorodipendente).
La stessa è, inoltre, proprietaria di beni immobili e terreni.
All'udienza presidenziale il ricorrente ha dichiarato: “lavoro in poste italiane e guadagno circa 1.300 euro. Ho alcuni immobili, solo uno è affittato e prendo 450 euro al mese”; la resistente: “Sono dipendente del ministero della difesa e guadagno circa 1.500 euro comprensivi dell'indennità di amministrazione”.
In conclusione, alla luce degli elementi raccolti, non sussiste tra le parti alcuna sperequazione economica, essendo la resistente impiegata con contratto a tempo indeterminato e titolare di redditi analoghi a quelli del ricorrente;
non è stato, inoltre, allegato, né dimostrato l'eventuale sacrificio di aspettative professionali ed economiche subito dalla in costanza di CP_1
matrimonio.
La relativa domanda va, pertanto, rigettata.
5. Spese di lite.
In considerazione del complessivo esito del giudizio e della reciproca soccombenza (la resistente sulla domanda di assegno divorzile ed entrambi sul mantenimento delle figlie, confermato dalla Corte di Appello in sede di reclamo ed oggi revocato dal Tribunale con
9 decorrenza dal mese successivo alla pubblicazione della sentenza), ricorrono i presupposti per disporne l'integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a
Palermo il 30/07/1988 da , nato a [...] il [...] Parte_1
( ) e , nata a [...] il C.F._1 Controparte_1
02/09/1960 . C.F._2
2) Revoca, a decorrere dal mese successivo a quello di pubblicazione della presente sentenza, l'obbligo di di corrispondere a la somma Parte_1 Controparte_1 di € 600,00 al mese, a titolo di contributo per il mantenimento delle figlie maggiorenni nata il [...], e nata il [...]. Per_1 Per_2
3) Revoca il provvedimento di assegnazione della casa coniugale in favore della resistente.
4) Rigetta la domanda di assegno divorzile proposta da . Controparte_1
5) Compensa le spese di lite tra le parti.
6) Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre
2000 n. 396 (atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del Comune di
Palermo al n. 357, parte II, serie A, vol. 1909, dell'anno 1988).
Così deciso a Palermo nella camera di consiglio della Sezione I Civile del 13/05/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Sara Marino Francesco Micela
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati:
1) dott. Francesco MICELA - Presidente
2) dott.ssa Gabriella GIAMMONA - Giudice
3) dott.ssa Sara MARINO - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 14301 del registro generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2021
TRA
, nato a [...] il [...] ), rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'Avv. Giuseppe Sirchia, presso il cui studio a Palermo, via Littore Ragusa n. 30, è elettivamente domiciliato ricorrente
E
, nata a [...] il [...] , Controparte_1 C.F._2
rappresentata e difesa dall'Avv. Paola Mirto, presso il cui studio a Palermo, via Houel n. 4, è elettivamente domiciliata resistente
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come nei rispettivi scritti difensivi
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Pronuncia di status.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio formulata da entrambe le parti:
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per più di dodici mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione;
1 • la separazione tra le parti è stata pronunciata con sentenza n. 3084/2017, emessa da questo
Tribunale il 12/06/2017, passata in gudicato;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
Alla pronuncia segue l'ordine al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
2. Mantenimento delle due figlie maggiorenni.
a) Quanto al mantenimento delle due figlie nata a [...] il [...], e Per_1 Per_2
nata a [...] il [...], va evidenziato quanto segue.
Con il ricorso introduttivo depositato il 27/10/2021 chiedeva la revoca Parte_1 dell'assegno di € 600,00 al mese posto a suo carico, deducendo che le figlie, ultra maggiorenni, fossero indipendenti economicamente;
non allegava, tuttavia, specifiche circostanze a sostegno di tale allegazione, né depositava alcuna documentazione a supporto.
Con comparsa di costituzione depositata il 28/01/2023 la resistente contestava l'autosufficienza economica delle figlie, evidenziando che “che ha una particolare Per_1
predisposizione artistica, ha conseguito un primo titolo presso la scuola per makeup artist, ma di fronte all'assenza di aiuto economico rispetto ai costi di completamento del percorso formativo, non ha potuto proseguire su questa strada ed ha dovuto riparare ulteriormente sul percorso di laurea presso l'Accademia di Belle Arti che frequenta con profitto” e che Per_2
“frequenta con profitto la facoltà universitaria di psicologia”.
b) All'udienza presidenziale del 03/03/2023 le parti dichiaravano testualmente:
- il ricorrente: “l'assegno di 600 euro previsto dalla Corte d'Appello l'ho versato regolarmente. Attualmente lavoro in poste italiane e guadagno circa 1.300 euro. Ho alcuni immobili, solo uno è affittato e prendo 450 euro al mese. Non ho alcun rapporto con le mie figlie, tranne messaggi in cui chiedono soldi. Non ho alcun contatto, non so cosa fanno, non so nulla. Io vivo in affitto e pago 400 euro al mese oltre alle spese condominiali. Mia moglie era dipendente del Ministero della difesa quando ci siamo lasciati. Ora non so cosa faccia.
Non ho più contatti con lei”.
- la resistente: “l'assegno di 600 euro di mantenimento mi è stato sempre versato. Sono dipendente del ministero della difesa e guadagno circa 1.500 euro comprensivi dell'indennità di amministrazione. Le mie figlie sono ancora studentesse universitarie. Parte_2 psicologia, deve dare l'ultima materia e dopo dovrà fare la magistrale. fa Per_1
l'Accademia delle belle arti ed è iscritta alla facoltà di lettere e filosofia. Vivono con me.
è iscritta all'accademia di Catania, quindi fa la spola. Il sig. è dipendente delle Per_1 Pt_1
2 poste. Ha dei magazzini e finché era in casa, erano affittati regolarmente. Io pagavo le tasse in quanto dichiarante. Poi passando ho visto che c'è una macelleria e ritengo che almeno uno sia affittato”.
c) Con ordinanza presidenziale del 04/03/2023 veniva ridotto il contributo economico paterno all'importo di € 300,00 al mese per entrambe le figlie, con la seguente motivazione:
“preso atto delle dichiarazioni rese dalle parti;
considerata l'età raggiunta dalle figlie maggiorenni e , nonché la situazione economica delle parti, come Per_1 Per_2
concordemente rappresentata dalle stesse in udienza e come pure sostanzialmente documentata”.
d) L'ordinanza veniva reclamata innanzi alla Corte di Appello, che in data 24/04/2024 ripristinava l'originario importo di € 600,00 al mese, così argomentando:
“
2. rilevato che la reclamante ha chiesto il ripristino della precedente misura dell'assegno; ha allegato che la figlia (35 anni) frequenta l'Accademia delle Belle Arti, mentre la Per_1 figlia minore (28 anni) la facoltà di Psicologia presso l'Università degli Studi di Per_2
Palermo; si è doluta dell'inadeguata considerazione del diritto delle stesse ad essere sostenute da entrambi i genitori nel percorso formativo-professionale prescelto, nonché del diritto a mantenere il medesimo tenore di vita goduto in costanza di convivenza coniugale;
ha richiamato l'attenzione della Corte sul fatto che lo , pur godendo di una florida Pt_1
condizione economica rimasta immutata nel tempo, si è sempre sottratto al pagamento delle spese straordinarie;
3. letta la memoria di costituzione, depositata il 2.4.2024, con la quale il resistente ha chiesto il rigetto del reclamo;
ha rappresentato che la riduzione dell'entità dell'assegno è pienamente giustificata sia dall'età raggiunta dalle stesse, ormai ultra-maggiorenni, sia dalla loro piena capacità lavorativa da mettere a frutto;
ha allegato che le sue condizioni economiche sono peggiorate costringendolo a porre in vendita uno dei tre magazzini di cui è proprietario e a sottoscrivere un contratto di finanziamento;
ha fatto presente di pagare un canone di locazione mensile di € 400,00;
4. visto il parere del Procuratore Generale che ha chiesto il rigetto del reclamo;
(…)
9. rilevato, così delineata la cornice di intervento del Presidente del Tribunale e della Corte di Appello, e passando all'oggetto del contrasto tra le parti, che l'obbligo dei genitori di contribuire al mantenimento dei figli non cessa automaticamente col raggiungimento della maggiore età ma si protrae qualora essi, senza colpa, siano ancora a carico dai genitori, ovvero fino a quando il genitore interessato non dia prova che i figli abbiano raggiunto
l'indipendenza economica o siano stati posti nelle concrete condizioni per potere essere
3 economicamente autosufficienti, senza averne però tratto utile profitto per loro responsabilità
o scelta (cfr. ex multis Cass. n. 1773/2012; Cass. n. 2171/2012 e n. 40282/2021);
10. considerato, inoltre, che i figli maggiorenni sono tenuti, in ragione dell'età raggiunta nonché della capacità lavorativa acquisita, ad impegnarsi nell'attiva ricerca di un'occupazione utile a rendersi progressivamente autonomi economicamente, in modo tale da poter sostenere autonomamente le proprie legittime aspirazioni professionali, posto che, alla luce del principio di autoresponsabilità e della funzione educativa del mantenimento, il relativo obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli motivi di tempo e di misura, riguardo al tempo occorrente e mediamente necessario per l'inserimento nel mondo del lavoro (cfr. sul punto Cass. n. 12952/2016);
11. rilevato che, nella specie, le figlie e sono ultra-maggiorenni e tuttavia Per_1 Per_2
ancora impegnate in percorsi di studi (rispettivamente Accademia delle Belle Arti e Facoltà di Psicologia) diversi ed ulteriori rispetto ad altri già intrapresi in passato e abbandonati dopo il diploma;
12.
considerato che
, allo stato, e sulla base della cognizione necessariamente sommaria che caratterizza il presente procedimento, pur a fronte di un'età ormai raggiunta militante nel senso dell'astratta possibilità di sostentarsi autonomamente, non risultano raccolti elementi di giudizio sufficienti né per qualificare in termini di “irresponsabilità” o “strumentale temporeggiamento” la prosecuzione degli studi, né per stigmatizzare l'ancor non raggiunta indipendenza economica delle figlie delle parti;
sicchè, rimettendo ogni doveroso approfondimento istruttorio alla sede propria, il provvedimento adottato dal Presidente del
Tribunale di Palermo va confermato là dove non ha tout court eliminato l'assegno di mantenimento per le figlie, ma va invece modificato là dove ha disposto la riduzione della misura dell'assegno stesso, risultando in verità contraddittoria la riduzione di un assegno destinato a mantenere due figlie, delle quali per altro verso è stata confermata la condizione di aventi diritto ad essere ancora mantenute;
13. considerato, quindi, che va ripristinata l'originaria misura dell'assegno spettante alle due figlie nate dall'unione delle parti, non constando, peraltro, che le circostanze di segno negativo dedotte dal resistente ne limitino la capacità al punto tale da impedirgli di far fronte all'obbligo di contribuzione in parola;
”.
e) Quanto agli elementi istruttori raccolti nel corso del giudizio, si riassume quanto segue.
Già con la memoria integrativa depositata il 05/09/2023 innanzi al Giudice istruttore, il ricorrente deduceva più specificatamente sulle condizioni delle figlie ed, in particolare, quanto alla figlia nata il [...], allegava che la stessa “è “beauty specialist” presso Per_1
4 Eterea Cosmetica, artigiana presso “lo scrigno delle creazioni” nonché makeup artist presso
RC JA Beauty a Adamis Group Italia” e depositava al riguardo diversa documentazione (copia profili facebook e linkedin (all. 25, 26).
Aggiungeva, inoltre, che la stessa “è titolare di uno shop online, sotto il nome “lo scrigno delle creazioni”, ove vende, oltre 700 opere di piccolo artigianato” (all. 27); che in tale shop online “vende anche creme per il corpo, creme solari, profumi, essenze e tanto altro” (all. 30) ed, infine, che la figlia propone “addirittura offerte lavorative per la IV Rocher” (all. 31).
Specificava, poi, che “la florida situazione lavorativa” di era confermata Per_1 dall'avvenuto pagamento da parte dello stesso ricorrente di “n. 2 F24 per € 931,09, per rettifiche per detrazioni per ” (all. 24) Parte_3
f) Orbene, evidenzia il Collegio che dalla documentazione prodotta ed, in particolare, dall'esperienza lavorativa indicata nel profilo linkedin (all. 25 della memoria integrativa) emerge che ha svolto attività lavorativa come Venditore presso Douglas dal Parte_3
2014 al 2016 e poi come Senior beauty consultant, lavorando, in particolare, dal 2016 al 2018
(2 anni) presso Adamis Group Italia, da gennaio 2018 ad agosto 2020 (2 anni e otto mesi) presso LVMH, da gennaio 2022 a gennaio 2023 presso I-Model a tempo pieno e da gennaio
2023 per nove mesi presso Eterea Cosmesi Naturale a tempo pieno.
Tali esperienze lavorative risultano, anche, dal profilo Facebook di (all. 26), da Parte_3 cui emerge anche lo svolgimento di attività come “artigiana” presso “Lo scrigno delle creazioni di ” (all. 27). Parte_3
Tali circostanze ed i documenti prodotti non sono stati specificatamente contestati dalla resistente, la quale ha, tuttavia, continuato ad insistere fino all'ultima udienza per la conferma dell'assegno per il mantenimento di allegando che la stessa sarebbe iscritta Per_1 all'Accademia delle Belle Arti.
Quest'ultima circostanza non è stata però documentata, né è stata provata la regolare frequenza dei corsi ed il conseguimento degli esami;
sono stati prodotti soltanto alcuni versamenti di spese universitarie privi di data e di riferimenti specifici allo studente ed alla facoltà.
In ogni caso, l'età raggiunta da la quale il prossimo 4 giugno compirà 36 anni, il Per_1
conseguimento di titoli professionali (la stessa resistente in comparsa aveva, peraltro, confermato che la figlia avesse “conseguito un primo titolo presso la scuola per makeup artist” e non ha, inoltre, contestato le esperienze lavorative risultanti dalla documentazione prodotta dal ricorrente), la capacità lavorativa specifica, già messa in atto, l'avvenuto inserimento nel mondo del lavoro e il documentato svolgimento di attività lavorativa in modo
5 continuativo e stabile già da diversi anni depongono senz'altro per l'insussistenza dei presupposti per una contribuzione economica da parte dei genitori e per la conseguente revoca dell'assegno posto a carico del padre.
g) Venendo ora alla seconda figlia, nata a [...] il [...], va evidenziato che Per_2
dalla documentazione prodotta dalla resistente ed, in particolare, dalla copia di alcuni messaggi scambiati tra ed il padre, si evince che nel mese di ottobre 2023 la stessa Per_2
avrebbe discusso la tesi e conseguito la laurea triennale in psicologia (tali messaggi non sono stati contestati dal ricorrente, sicché, sebbene la resistente non abbia depositato il titolo di laurea effettivamente conseguito dalla figlia, tale dato deve ritenersi pacificamente provato).
Non vi è, invece, prova della prosecuzione del percorso universitario e dell'isrizione di Per_2
alla laurea magistrale di psicologia clinica, come genericamente dedotto dalla resistente.
In ogni caso, anche con riferimento a detto figlia, ritiene il Collegio che l'età oramai raggiunta dalla medesima, la quale a febbraio di quest'anno ha compiuto 29 anni, e la circostanza che la stessa nell'ottobre 2023 ha comunque conseguito la laurea triennale (seppur con notevole ritardo rispetto ai tempi ordinariamente previsti), non consentono di giustificare ulteriormente la prosecuzione dell'obbligo di contribuzione genitoriale per il tempo successivo alla pubblicazione della presente sentenza.
h) Al riguardo, richiamando la stessa giurisprudenza menzionata dalla Corte di Appello nell'ordinanza di reclamo (Cass. n. 12952/2016), va rilevato che alla data attuale, essendo trascorso ancora altro tempo rispetto alla pronuncia della Corte, il mancato raggiungimento di un'indipendenza economica da parte di quasi trentenne, deve oramai qualificarsi in Per_2 termini di “irresponsabilità” o “strumentale temporeggiamento”, come indicato dalla Corte di
Appello.
Peraltro, la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione si è di recente orientata nel senso di spostare l'onere probatorio a carico del genitore che chiede la prosecuzione dell'obbligo di contribuzione per il figlio maggiorenne convivente, precisando che: “Il figlio divenuto maggiorenne ha diritto al mantenimento a carico dei genitori soltanto se, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico, dimostri, con conseguente onere probatorio a suo carico, di essersi adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni” (Cass. Sez. 1,
Ordinanza n. 17813 del 14/08/2020); ed ancora “In materia di mantenimento del figlio maggiorenne e non autosufficiente, i presupposti su cui si fonda l'esclusione del relativo
6 diritto, oggetto di accertamento da parte del giudice del merito e della cui prova è gravato il genitore che si oppone alla domanda, sono integrati: dall'età del figlio, destinata a rilevare in un rapporto di proporzionalità inversa per il quale, all'età progressivamente più elevata dell'avente diritto si accompagna, tendenzialmente e nel concorso degli altri presupposti, il venir meno del diritto al conseguimento del mantenimento;
dall'effettivo raggiungimento di un livello di competenza professionale e tecnica del figlio e dal suo impegno rivolto al reperimento di una occupazione nel mercato del lavoro” (Cass. Sez. 1, Ordinanza n.
38366 del 03/12/2021).
Infine, la Corte di Cassazione ha distinto tra il figlio “neomaggiorenne” ed il figlio “adulto” ed ha richiamato il principio di autoresponsabilità, precisando che “l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente, vertendo esso sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro: di conseguenza, se il figlio è neomaggiorenne e prosegua nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento;
viceversa, per il "figlio adulto" in ragione del principio dell'autoresponsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa” (Sez. 1, Sentenza n. 26875 del 20/09/2023).
Nella fattispecie, alla luce dei principi di diritto sopra richiamati ed avuto riguardo alle emergenze raccolte, va ribadito che la resistente, su cui gravava l'onere probatorio, non ha dimostrato l'eventuale sussistenza di circostanze oggettive ed esterne tali da rendere giustificato il mancato raggiungimento di un'indipendenza economica da parte della figlia oramai adulta. Per_2
Il fatto che i rapporti con il padre siano stati interrotti da tempo e che le figlie abbiano sofferto la sua assenza (tanto da azionare nei suoi confronti un procedimento per risarcimento danno endofamiliare, il cui esito, tuttavia, si sconosce) è una circostanza che può essere tenuta in conto per la conferma dell'assegno di € 600,00 al mese a carico del padre per tutto il periodo di pendenza del presente giudizio divorzile (iscritto nel 2021) – assegno che è stato, peraltro, regolarmente versato e corrisposto, come risulta dal verbale dell'ultima udienza - ma non può, tuttavia, essere da sola essere sufficiente ed idonea a giustificare l'ulteriore contribuzione per il periodo successivo, proprio avuto riguardo agli elementi di fatto e di diritto sopra evidenziati.
7 In virtù del principio di autoresponsabilità ed avuto riguardo all'avanzata età della figlia quasi trentenne, al conseguimento di un titolo di studio, spendibile sul mercato (laurea Per_2
triennale) ed all'assenza di patologie o situazioni oggettivamente incidenti sulla capacità lavorativa, ricorrono le condizioni per ritenere che la figlia debba provvedere oramai da sé al proprio mantenimento, non essendo più giustificabile una prosecuzione della contribuzione genitoriale.
3. Assegnazione casa coniugale.
Va ricordato che la norma che consente l'assegnazione della casa coniugale al genitore, che conviva con figli minori o maggiorenni e non indipendenti, è una norma posta ad esclusiva tutela dell'habitat domestico della prole, “inteso come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare”.
Nella specie, in assenza di prole da tutelare, va revocata l'assegnazione della casa coniugale in favore della resistente;
per il godimento dell'immobile, in comproprietà tra le parti, devono, pertanto, riprendere vigore le regole ordinarie del diritto di proprietà.
4. Assegno divorzile.
a) Quanto alla domanda di assegno divorzile proposta dalla resistente, va preliminarmente rilevato che, ai sensi dell'art. 5, comma 6, L. n. 898/1970, come novellato nel 1987, con la sentenza di divorzio, il Tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive.
L'adeguatezza dei mezzi e l'incapacità di procurarseli per ragioni oggettive va fondata “in primo luogo” sulle condizioni economico-patrimoniali delle parti. Ove sussistesse una
“rilevante disparità” della situazione economico-patrimoniale degli ex coniugi all'atto dello scioglimento del vincolo, al fine di perequarla occorre avere riguardo al “livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali ed economiche eventualmente sacrificate” e ciò in relazione, anzitutto, alla durata, individuata come “fattore di cruciale importanza nella valutazione del contributo di ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune e/o del patrimonio dell'altro”, ed inoltre all'età del richiedente, la quale comporta la necessità di operare al fine un giudizio prognostico riguardante la concreta possibilità di recuperare il
8 pregiudizio professionale ed economico mediante un adeguato ricollocamento sul mercato del lavoro.
b) Nella specie, la resistente ha chiesto disporsi l'obbligo del ricorrente di corrispondere in suo favore un assegno divorzile di € 100,00 al mese.
In sede presidenziale sono state confermate le condizioni della sentenza di separazione, con cui non era stato riconosciuto alcun assegno di mantenimento in favore della resistente.
c) Orbene, ponendo a raffronto le condizioni economico delle parti, emerge quanto segue.
(classe 1962) è dipendente di con contratto a tempo Parte_1 Controparte_2
indeterminato ed ha dichiarato i seguenti redditi:
- anno imposta 2020: € 33.791,00 (reddito complessivo) - € 7.826,00 (imposta netta);
- anno imposta 2021: € 30.869,00 (reddito complessivo) - € 5.956,00 (imposta netta);
- anno imposta 2022: € 27.534,00 (reddito complessivo) - € 4.337,00 (imposta netta);
- anno imposta 2023: € 26.957,00 (reddito complessivo) - € 3.862,00 (imposta netta);
E' proprietario di alcuni magazzini, uno dei quali tratto in locazione a terzi.
Vive in un immobile condotto in locazione al canone di € 400,00 al mese. lavora alle dipendenze del Ministero della Difesa come assistente Controparte_1
amministrativa ed ha dichiarato i seguenti redditi
- anno imposta 2020: € 23.432,00 (reddito da lavoro dipendente);
- anno imposta 2021: € 23.506,00 (reddito da lavorodipendente).
La stessa è, inoltre, proprietaria di beni immobili e terreni.
All'udienza presidenziale il ricorrente ha dichiarato: “lavoro in poste italiane e guadagno circa 1.300 euro. Ho alcuni immobili, solo uno è affittato e prendo 450 euro al mese”; la resistente: “Sono dipendente del ministero della difesa e guadagno circa 1.500 euro comprensivi dell'indennità di amministrazione”.
In conclusione, alla luce degli elementi raccolti, non sussiste tra le parti alcuna sperequazione economica, essendo la resistente impiegata con contratto a tempo indeterminato e titolare di redditi analoghi a quelli del ricorrente;
non è stato, inoltre, allegato, né dimostrato l'eventuale sacrificio di aspettative professionali ed economiche subito dalla in costanza di CP_1
matrimonio.
La relativa domanda va, pertanto, rigettata.
5. Spese di lite.
In considerazione del complessivo esito del giudizio e della reciproca soccombenza (la resistente sulla domanda di assegno divorzile ed entrambi sul mantenimento delle figlie, confermato dalla Corte di Appello in sede di reclamo ed oggi revocato dal Tribunale con
9 decorrenza dal mese successivo alla pubblicazione della sentenza), ricorrono i presupposti per disporne l'integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a
Palermo il 30/07/1988 da , nato a [...] il [...] Parte_1
( ) e , nata a [...] il C.F._1 Controparte_1
02/09/1960 . C.F._2
2) Revoca, a decorrere dal mese successivo a quello di pubblicazione della presente sentenza, l'obbligo di di corrispondere a la somma Parte_1 Controparte_1 di € 600,00 al mese, a titolo di contributo per il mantenimento delle figlie maggiorenni nata il [...], e nata il [...]. Per_1 Per_2
3) Revoca il provvedimento di assegnazione della casa coniugale in favore della resistente.
4) Rigetta la domanda di assegno divorzile proposta da . Controparte_1
5) Compensa le spese di lite tra le parti.
6) Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre
2000 n. 396 (atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del Comune di
Palermo al n. 357, parte II, serie A, vol. 1909, dell'anno 1988).
Così deciso a Palermo nella camera di consiglio della Sezione I Civile del 13/05/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Sara Marino Francesco Micela
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