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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 02/10/2025, n. 1731 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1731 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
SEZIONE II CIVILE in persona del Giudice dott.ssa AD CO ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 4759 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, vertente tra
(C.F. e P.IVA ), in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in
Chiari, via Pedersoli n. 32, presso lo studio degli avv.ti Sergio Nugnes e
NU HI, che la rappresentano e difendono, anche disgiuntamente, giusta procura allegata al ricorso ricorrente
e
(C.F. - P.IVA ), in Controparte_1 P.IVA_2 P.IVA_3
persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso l'avv. Francesco Martini, all'indirizzo PEC
che la rappresenta e difende, giusta Email_1
procura allegata alla memoria di costituzione convenuta
Motivi della decisione
pagina 1 di 16 Con ricorso depositato il 10/07/2024 e ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione udienza, conveniva in giudizio Parte_1
deducendo di aver stipulato con quest'ultima un contratto di Controparte_1
subappalto per la posa in opera di murature e assistenze generali di cantiere per la realizzazione di una nuova Residenza Sanitaria Assistenziale per anziani non autosufficienti con centro diurno integrato, con annesso nuovo complesso residenziale adibito ad alloggi protetti per anziani in Milano, viale Fulvio Testi
– angolo viale Esperia. Il tutto come da contratto del 18/06/2021 (prodotto sub doc. 1) e successive modifiche e integrazioni.
Deduceva, inoltre, che con scrittura privata del 28/10/2022 (prodotta sub doc. 2) le parti, “a tacitazione di ogni reciproca pretesa economica nascente dal contratto di subappalto e successive modifiche, così definivano i loro rapporti: a. risolvevano consensualmente il rapporto obbligatorio tra loro in essere, b. riconoscevano che l'importo delle complessive lavorazioni svolte dalla Costruzioni ammontasse a € 795.000,00; c. riconoscevano che Pt_1
l'importo fatturato dalla ricorrente sino a quel momento ammontava a €
699.575,67, di cui soltanto € 662.569,74 già incassati, d. pattuivano il pagamento di ulteriori € 95.424,33, di cui € 37.005,93 a copertura delle già emesse fatture n. 87 del 31.07.2022 e n. 98 del 31.08.2022, mentre i restanti €
58.416,74 da corrispondersi in 3 rate, ciascuna di € rispettivamente entro il
10.12.2022, entro il 10.01.2023 ed entro il 10.02.2023”.
Parte ricorrente esponeva altresì che:
- corrisposte le somme a copertura delle fatture summenzionate, nonché la prima rata, scadente il 10/12/2022, ometteva il versamento Controparte_1
delle due restanti rate per complessivi €38.944,50, adducendo la presenza di vizi che ha quantificato in €30.498,90, “somma comunque inferiore a quanto avrebbe dovuto percepire in forza della transazione (€ Parte_1
38.944,50), e così implicitamente riconoscendo la debenza di € 8.445,60”;
pagina 2 di 16 - permanendo l'inadempimento di la ricorrente Controparte_1
incardinava il procedimento per accertamento tecnico preventivo n.
27318/2023 r.g. per far accertare il complessivo valore delle opere eseguite e confutare le doglianze sollevate da Controparte_1
- rinunciava all'accertamento del valore Parte_1
complessivo delle opere realizzate in favore di decidendo di Controparte_1
limitare le proprie pretese a quanto pattuito con la scrittura transattiva del
28/10/2022, tanto che “All'udienza del 09.11.2023 la parti, congiuntamente, chiedevano … di escludere … dai quesiti posti al CTU quello relativo alla determinazione del prezzo delle opere eseguite dal subappaltatore alla data del
28/10/2022, poiché sul punto non vi è contrasto fra le parti a fronte della scrittura transattiva del 28/10/2022 che le parti concordano essere tuttora efficace …, limitando così, di fatto, l'indagine del CTU alla sola sussistenza e quantificazione degli eventuali vizi prospettati da controparte, decurtandone eventualmente il costo per il ripristino dalle somme ancora dovute a
[...]
pari a € 38.944,50”; Parte_1
- il CTU depositava l'elaborato, nel quale venivano riconosciuti alcuni vizi, il cui costo di ripristino veniva quantificato in €8.899,25, che, detratto dall'ammontare residuo pattuito, lasciava sussistere un credito in favore della ricorrente pari a €30.045,25 (all. sub doc. 5 al fasc. ricorrente).
Tanto premesso in fatto, la ricorrente argomentava, in diritto, in merito all'efficacia della scrittura transattiva del 28/10/2022 che, ai sensi dell'art. 5, espressamente stabilisce: “Con la sottoscrizione della presente scrittura privata di transazione e con il corretto adempimento di quanto qui convenuto, le parti dichiarano di rinunciare a qualsivoglia reciproca pretesa economica con riferimento al contratto di subappalto […] e a tutte le ulteriori opere in variante dalla Staff Costruzioni realizzate e di cui in premessa”. Con la conseguenza che “anche la presenza di una CTU che ha quantificato costi per ripristini in € 8.899,25, non rappresenta presupposto pagina 3 di 16 sufficiente ad addebitare tali oneri in capo all'appaltatrice in seguito alla stipula di una transazione”. Ciò in quanto, “dalla natura stessa dei vizi eccepiti, da una rapida disamina di questi, e senza necessità di ulteriori indagini, è di tutta evidenza come questi, al momento della stipula dell'accordo transattivo, fossero già manifesti o comunque percepibili”.
Eccepiva, da ultimo, che, in ogni caso, la controparte non aveva dato prova dei suddetti vizi e difetti, pur riscontrati dal c.t.u., atteso che “… non vi
è traccia alcuna dei vizi sollevati da controparte, posto che la documentazione probatoria fornita da questa nulla prova;
… non vi è traccia alcuna dei lavori di ripristino asseritamente svolti da controparte per emendare i presunti vizi (e.g. non sono stati prodotti contratti di appalto, fatture, pagamenti, verbali di sopralluoghi …)”.
Al termine del proprio atto rassegnava le seguenti conclusioni: “- in via principale: accertare e dichiarare l'insussistenza dei vizi prospettati da controparte o comunque la loro conoscibilità al momento della stipula della transazione del 28.10.2022, e conseguentemente accertare e dichiarare la loro riconducibilità nell'oggetto della transazione del 28.10.2022, accertando e dichiarando che nulla è dovuto d e per l'effetto condannare Parte_1
al pagamento, in favore della prima, della somma di € 38.944,50, CP_1
oltre a € 1.795,17 pari al costo sostenuto per il CTU, oltre a € 4.459,08 (doc.
7), pari agli onorari del procedimento di istruzione preventiva e oltre spese;
- in via subordinata: nella denegata ipotesi in cui fossero riconosciuti come sussistenti i vizi dedotti da controparte o comunque risarcibile il costo per il loro ripristino, accertare e dichiarare il diritto di alla Parte_1
percezione della somma residua di € 30.045,25, o altro importo, maggiore o minore, che dovesse risultare come dovuto in corso di causa, e per l'effetto condannar al suo pagamento in favore della ricorrente, oltre ad € CP_1
1.795,17 pari al costo sostenuto per il CTU, oltre a € 4.459,08, pari agli onorari del procedimento di istruzione preventiva e oltre spese. In ogni caso pagina 4 di 16 con vittoria di spese e onorari del presente giudizio, oltre iva, cpa e spese generali come per legge”.
Attivato il contraddittorio, ha contestato il ricorso Controparte_1
avversario, deducendo, in via preliminare, l'improcedibilità dell'azione promossa da controparte per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione stabilito all'art. 16 del contratto di subappalto: “per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le Parti relativamente alla validità, efficacia, esecuzione o risoluzione del presente contratto le stesse prevedono di adire preventivamente, per esperire un tentativo di conciliazione negoziata,
l'Organismo per la conciliazione dell'Ordine degli Avvocati di Monza con l'applicazione del relativo Regolamento che dichiarano di accettare”.
Sempre in via preliminare, ha eccepito l'incompetenza territoriale del giudice adito nel giudizio di ATP e l'inammissibilità e/o inutilizzabilità dell'elaborato peritale predisposto dal CTU nell'ambito del predetto giudizio.
Nel merito, ha contestato la pretesa avversaria evidenziando le incongruenze e “le conclusioni gravemente errate” raggiunte dal consulente tecnico in sede di a.t.p. Ha inoltre eccepito che “i vizi contestati da
[...]
riguardano criticità che sono emerse solo successivamente alla Parte_1
Scrittura Transattiva e solo dopo che ha dato avvio, per il Controparte_1
tramite di altri appaltatori, alle nuove lavorazioni sul cantiere. … Ciò è documentato in modo chiaro ed evidente nella comunicazione inviata in data
21 novembre 2022 (doc. 11 – comunicazione del 21 novembre 2023) ove si legge “come da precedenti comunicazioni, siamo a contestare nuovamente il pessimo lavoro eseguito relativamente alle murature e alla posa dei marmi, in particolar modo nella palazzina APA. Durante la fase di “calandratura” e verifica di piombi ed allineamenti delle facciate sono emersi evidenti fuori piombo, disallineamento delle soglie ed altri difetti che stanno rappresentando un danno per la scrivente. Nello specifico, risulta necessario posare più strati di rinzaffo e intonaco per correggere i disallineamenti (…)”.” pagina 5 di 16 Per tali ragioni ha rassegnato le seguenti conclusioni: “In via preliminare
Accertare l'improcedibilità della domanda svolta da controparte per mancato esperimento del tentativo di conciliazione davanti all'Organismo di
Conciliazione presso l'Ordine degli Avvocati di Monza, così come previsto nel Contratto di Subappalto. In via principale Accertare l'incompetenza territoriale del giudice adito nel precedente giudizio di ATP e l'inammissibilità e/o inutilizzabilità dell'elaborato peritale predisposto dal
CTU nell'ambito del predetto giudizio, disponendo, se del caso, una nuova
CTU. Per l'effetto di ciò porre a carico di tutte le spese di Parte_1
CTU e di lite relative al predetto contenzioso. Rigettare ogni richiesta creditoria avversaria e/o compensare la stessa con i danni subiti da CP_1
così come quantificati in narrativa e/o, in subordine, nella
[...]
comunicazione del 9 febbraio 2023, per i motivi ampiamente illustrati in narrativa. Rigettare la domanda avversaria ex art 96 cpc. In ogni caso Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”.
Respinta l'istanza ex art. 186 bis c.p.c. formulata da parte ricorrente all'udienza del 24/10/2024 e assegnati i termini di cui all'art. 281 duodecies c.p.c., all'esito la causa è pervenuta all'udienza del 03/07/2025, trattata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; in questa sede le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, co. 3, c.p.c. con provvedimento del 15/07/2025.
***
Preliminarmente deve delibarsi in ordine alla eccezione di improcedibilità della domanda formulata dalla convenuta.
Risulta invero convenuta con il contratto di subappalto, all'art. 16, una clausola di mediazione, in base alla quale le parti hanno convenuto che “per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le Parti relativamente alla validità, efficacia, esecuzione o risoluzione del presente contratto le stesse prevedono di adire preventivamente, per esperire un tentativo di conciliazione pagina 6 di 16 negoziata, l'Organismo per la conciliazione dell'Ordine degli Avvocati di
Monza con l'applicazione del relativo Regolamento che dichiarano di accettare”.
Evidente che nella fattispecie in esame sia stata predisposta tra le parti una clausola di mediazione convenzionale che, pur agganciandosi alla normativa di legge che ha introdotto la mediazione obbligatoria, ne prescinde per essere il frutto di un accordo convenuto tra le parti.
Orbene, se la sanzione espressamente prevista per il mancato espletamento del procedimento di mediazione, ove obbligatorio, è quella della improcedibilità, corrispondendo ciò all'interesse dell'ordinamento ad una rigorosa applicazione della relativa disciplina per le fattispecie espressamente indicate come soggette al relativo regime, nessuna sanzione può riconoscersi contenuta nell'ordinamento per la violazione della clausola di mediazione convenzionale, non comportando tale clausola alcuna deroga alla giurisdizione dell'A.G., né alla competenza, non potendosi equiparare la clausola di mediazione ad una clausola arbitrale.
Deve ritenersi, infatti, che la previsione di una clausola di conciliazione fa sorgere un obbligo contrattuale a carico di entrambi i contraenti, vincolandoli ad assoggettarsi alla procedura conciliativa convenzionalmente prefigurata, con la conseguenza che la parte che non accedesse all'esperimento del tentativo di conciliazione sarà responsabile, ai sensi dell'art. 1218 c.c., dell'inadempimento della relativa obbligazione, esponendosi a censura i soggetti che si rifiutano di assoggettarsi allo specifico obbligo.
Nessuna ulteriore sanzione può dirsi tuttavia prevista.
In tale contesto, appare coerente attribuire efficacia vincolante alla clausola di mediazione convenzionale soltanto laddove le parti abbiano espressamente convenuto in forma aggiuntiva una espressa sanzione di improcedibilità, il che non si rinviene nel caso in esame, e ciò proprio in pagina 7 di 16 considerazione dell'impossibilità di considerare la relativa previsione come una rinuncia alla giurisdizione ordinaria.
Ciò premesso, l'eccezione di improcedibilità della domanda deve essere rigettata e deve essere riconosciuta la giurisdizione dell'autorità adita, in relazione alla domanda proposta da Parte_1
***
Quanto all'eccezione di inutilizzabilità della consulenza tecnica emessa nel procedimento ex art. 696 c.p.c., in quanto disposta da un giudice incompetente ed eseguita in un foro incompetente, il tribunale ritiene utilizzabile la CTU svolta nel procedimento ex art. 696 c.p.c. davanti al
Tribunale di Milano (r.g. 27318/2023) e regolarmente acquisita nel presente procedimento.
Peraltro, nell'ambito dell'espletata procedura di istruzione preventiva – in cui l'eccezione di incompetenza è stata superata in applicazione dell'art. 693, comma 2, c.p.c. – il contraddittorio è stato regolarmente costituito nei confronti di tutte le parti costituite anche nel presente giudizio. Sul punto la giurisprudenza si è espressa in tale senso: “La relazione conclusiva di un accertamento tecnico preventivo, se ritualmente acquisita al giudizio di cognizione, entra a far parte del materiale probatorio regolarmente prodotto e sottoposto al contraddittorio anche se una delle parti del giudizio di merito non ha partecipato al procedimento di istruzione preventiva e, perciò, è liberamente apprezzabile e utilizzabile, quale elemento di prova idoneo a fondare il convincimento del giudice nel raffronto con le altre risultanze istruttorie acquisite, nei confronti di tutte le parti del processo” (Cass.
24/03/2023, n. 8496).
***
Nel merito la domanda di parte ricorrente va accolta, per le ragioni di seguito esposte.
pagina 8 di 16 Giova premettere che “in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della dimostrazione del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, o dall'eccezione d'inadempimento del creditore ex art. 1460
c.c.” (così per tutte Cass. n. 25584 del 12/10/2018). ha prodotto copia del contratto di subappalto Parte_1
(sottoscritto) e successive integrazioni con cui le Controparte_1 commissionava “lavori di posa in opera di murature in genere e assistenze generali presso il cantiere in sito a Milano viale Fulvio Testi angolo viale
Esperia …” (cfr. all. sub doc. 1 al ricorso), nonché la scrittura privata del
28/10/2022 con cui le parti risolvevano consensualmente il rapporto contrattuale tra loro in essere e – con rinuncia di qualsivoglia reciproca pretesa economica con riferimento al contratto di subappalto […] e a tutte le ulteriori opere in variante realizzate dalla e di cui in premessa – Parte_1
pattuivano il pagamento di ulteriori €95.424,33 a carico di Controparte_1
di cui €37.005,93 a copertura delle già emesse fatture n. 87 del 31/07/2022 e n. 98 del 31/08/2022, mentre i restanti €58.416,74 da corrispondersi in 3 rate, ciascuna di €19.472,80, rispettivamente entro il 10/12/2022, il 10/01/2023 ed entro il 10/02/2023 (cfr. all. sub doc. 2 al fasc. ricorrente), che sono titolo del contendere, ed ha allegato, come in sua facoltà, l'inadempimento della controparte all'accordo transattivo del 28/10/2022.
Ne consegue che la ricorrente (attrice) ha dato prova esaustiva del titolo e scadenza dell'obbligazione dedotta inadempiuta, spettando al debitore di eccepire e dimostrare l'intervenuto pagamento, ad estinzione pagina 9 di 16 dell'obbligazione, ovvero altro fatto impeditivo/modificativo od estintivo, idoneo a paralizzare la pretesa avversaria
La convenuta non ha messo in dubbio l'inadempimento della transazione
(art. 115 c.p.c.), né nega di avere omesso il pagamento delle somme poste a fondamento della domanda, ma ha eccepito che il mancato pagamento dei restanti €38.944,50 trova giustificazione nell'inadempimento della ricorrente agli obblighi assunti in sede di transazione, atteso che “eventuali rinunce, ferme le garanzie di legge, avrebbero avuto effetto non con la sottoscrizione della Scrittura Transattiva ma solo a seguito del corretto adempimento di quanto in essa convenuto: adempimento che non si è realizzato poiché sono emersi successivamente gravissimi vizi alle opere eseguite da
[...] che hanno legittimamente indotto a sospendere i Parte_1 Controparte_1
pagamenti nei confronti di controparte”. Ha quindi eccepito la sussistenza di un credito risarcitorio per “danni subiti da così come Controparte_1
quantificati in narrativa e/o, in subordine, nella comunicazione del 9 febbraio
2023”, di cui ha chiesto la compensazione con le somme richieste da parte attrice.
Orbene, in ordine alla preliminare eccezione di infondatezza della richiesta di compensazione atteso che, ai sensi dell'art. 5, “Con la sottoscrizione della presente scrittura privata di transazione e con il corretto adempimento di quanto qui convenuto, le parti dichiarano di rinunciare a qualsivoglia reciproca pretesa economica con riferimento al contratto di subappalto […] e a tutte le ulteriori opere in variante dalla Staff Parte_1
realizzate e di cui in premessa”, diventa essenziale indagare l'effettiva intenzione delle parti (art. 1362, comma 1, c.c.), nonché tutti gli elementi di contesto e i comportamenti tenuti dalle parti medesime che hanno accompagnato e/o connotato la stipula della conciliazione (art. 1362, comma
2, c.c.).
pagina 10 di 16 Ebbene, in considerazione del tenore letterale dell'accordo e delle premesse che ne fanno parte integrante, la volontà delle parti era quella di sciogliere il vincolo contrattuale e dirimere ogni controversia all'epoca configurabile in merito alle opere fino a quel momento eseguite e di prevenirne di future, anche in relazione a questioni diverse da quelle strettamente oggetto dell'accordo transattivo. Segnatamente, la odierna ricorrente aveva intenzione di evitare che la proponesse Controparte_1
nei suoi confronti ulteriori domande in ragione dei rapporti intercorsi tra le parti, ma al contempo l'odierna convenuta ha inteso rinunciare definitivamente ad eventuali pretese, che sarebbero potute sfociare in un contenzioso, relative al rapporto contrattuale e alle opere costituenti specifico oggetto della transazione.
Del resto, le reciproche concessioni alle quali fa riferimento l'art. 1965, co. 1, c.c. possono riguardare anche liti future, non ancora instaurate, ed eventuali danni non ancora palesatisi, purché questi ultimi siano ragionevolmente prevedibili (cfr. Cass. 12/10/2011, n. 20981; Cass.
10/06/2005, n. 12320).
Invero, con la scrittura privata di transazione si premetteva che il subappalto non era stato completato e che risultavano lavorazioni mancanti a carico di che le parti erano addivenute alla Parte_1
determinazione di risolvere il contratto di comune accordo e di stipulare un accordo transattivo sul prezzo delle opere realizzate fino a quel momento;
in virtù del predetto, la si impegnava ad effettuare i pagamenti Controparte_1
individuati nella scrittura (riconoscendo, quindi, il valore delle opere eseguite dal subappaltatore) e le parti dichiaravano di non avere più nulla a pretendere,
“rinunciando a qualsivoglia pretesa economica con riferimento al contratto di subappalto … e a tutte le ulteriori opere in variante … dalla
[...]
. realizzate e di cui in premessa”. Parte_1
pagina 11 di 16 La transazione sottoscritta in data 28/10/2022 prevede, quindi, per espressa e testuale pattuizione che l'odierna convenuta non ha nulla a pretendere rispetto alle opere realizzate e di rinunciare ad ogni ulteriore pretesa economica.
Significativo è il fatto che, come rilevato dalla c.t.u. esperita ante causam, “Il corrispettivo dei lavori è stato stabilito contrattualmente a corpo, e non a misura, ma si ritiene corretto precisare che tale corrispettivo trova poi una rilevazione puntuale nel registro di contabilità ed annesso SAL redatto da
(31 luglio 2021), con precisazione dei costi sia orari sia delle CP_1 CP_1
specifiche opere”.
Ne consegue che la rideterminazione del prezzo all'esito della risoluzione consensuale costituisce motivo tra le parti per escludere consensualmente ogni altra forma di garanzia e di richiesta di eliminazione di vizi sulle opere realizzate. La clausola n. 5 e il contenuto complessivo della scrittura non lasciano dubbi sul fatto che le parti intendevano con detta pattuizione risolvere definitivamente ogni questione attuale e futura.
Con la richiamata transazione le parti hanno, infatti, inteso regolare le vicende nascenti dalla risoluzione del contratto di subappalto.
La parte convenuta afferma di aver scoperto i vizi e difetti in epoca successiva all'accordo, il quale, in ogni caso, fa salve “le garanzie di legge sulle opere realizzate”.
Ritiene il tribunale che le difformità descritte dal CTU arch. , Per_1
quali il disallineamento delle facciate e delle murature, così come le altre contestazioni mosse dalla convenuta e ritenute insussistenti dal c.t.u., avrebbero dovuto essere rilevate nell'occasione della stipula della menzionata scrittura privata, trattandosi di difformità percepibili ictu oculi, o comunque agevolmente riscontrabili da parte di soggetti provvisti di competenze tecniche;
con la conseguenza che la “salvezza” delle garanzie di legge non può che riferirsi a vizi e difformità non conosciuti o non riconoscibili al momento pagina 12 di 16 della consegna delle opere, ovvero taciuti in malafede dall'appaltatore (art. 1667 c.c.).
La società convenuta non ha contestato la validità dell'accordo raggiunto con la ricorrente, e neppure ha dedotto l'ascrivibilità dei vizi e difformità contestati a dolo o malafede. Peraltro, secondo quanto accertato dal c.t.u., tutte le difformità riscontrate sono sanabili, anche con esborsi tutto sommato contenuti, a riprova della conoscibilità e della mancanza di gravità dei vizi riscontrati che, pertanto, avrebbero dovuto essere sollevati in occasione della stipula della transazione, prima della sottoscrizione della clausola n. 5.
Nemmeno può ritenersi che la “salvezza” delle garanzie di legge sulle opere realizzate possa equivalere a riconoscimento di vizi e difformità da parte dell'appaltatore, atteso che il riconoscimento in parola deve consistere in una vera e propria ammissione di responsabilità da parte dell'appaltatore in merito all'esistenza di anomalie nell'opera eseguita, con la conseguente assunzione di un concreto impegno ad eliminarli, mediante la proposizione dei rimedi necessari e idonei ad escludere definitivamente i vizi medesimi (cfr. Cass.
6670/2009) e che, in ogni caso, non risultano agli atti denunce di vizi e difetti in epoca antecedente alla stipula della scrittura privata.
In particolare, poi, quanto al vizio di “mancato montaggio imbotti ascensori”, vale la pena ribadire che nella scrittura privata, sottoscritta dalle parti, si dà atto, nelle premesse, della mancata realizzazione di parte delle opere subappaltate i cui importi, infatti, non venivano fatturati alla
[...]
CP_1
L'eccezione di compensazione oggetto del presente giudizio, poichè riguarda diritti espressamente rinunciati, non può quindi trovare accoglimento.
***
In conclusione, respinte tutte le eccezioni e difese formulate da
[...]
nei confronti di la domanda deve essere CP_1 Parte_1
pagina 13 di 16 accolta e la convenuta deve essere condannata a pagare l'importo di
€38.944,50.
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La ricorrente, inoltre, chiede che vengano riconosciute a titolo di risarcimento del danno emergente anche le spese legali stragiudiziali e quelle di c.t.u. in sede di A.T.P.
Circa le spese legali stragiudiziali va detto che “il rimborso delle spese di assistenza stragiudiziale ha natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per l'attività svolta da un legale in detta fase precontenziosa.
L'utilità di tale esborso, ai fini della possibilità di porlo a carico del danneggiante, deve essere valutata ex ante, cioè in vista di quello che poteva ragionevolmente presumersi essere l'esito futuro del giudizio. Da ciò consegue il rilievo che l'attività stragiudiziale, anche se svolta da un avvocato,
è comunque qualcosa d'intrinsecamente diverso rispetto alle spese processuali vere e proprie. Ne deriva che, se la liquidazione deve avvenire necessariamente secondo le tariffe forensi, essa resta soggetta ai normali oneri di domanda, allegazione e prova secondo l'ordinaria scansione processuale, al pari delle altre voci di danno emergente. Il che comporta che la corrispondente spesa sostenuta non è configurabile come danno emergente e non può, pertanto, essere riversata sul danneggiante quando sia, ad esempio, superflua ai fini di una più pronta definizione del contenzioso, non avendo avuto in concreto utilità per evitare il giudizio o per assicurare una tutela più rapida risolvendo problemi tecnici di qualche complessità (Cass. n. 9548 del 2017)”
(Cass., sez. un., 16990/2017).
Invero, in relazione alle spese sostenute per l'assistenza legale stragiudiziale è necessaria un'attività di valutazione: “l'utilità di tale esborso, ai fini della possibilità di porlo a carico del danneggiante, deve essere valutata
“ex ante”, cioè in vista di quello che poteva ragionevolmente presumersi essere l'esito futuro del giudizio” (cfr. Cass. 39384/2021; Cass. 17685/2019; pagina 14 di 16 Cass. 21975/2019; Cass. 2644/2018; Cass. 21941/2017; Cass., sez. un.,
16990/2017); dovendosi infatti semplicemente valutare con valutazione ex ante se le spese stragiudiziali fossero potenzialmente utili ai fini della definizione della controversia, e non del tutto superflue ed ultronee: qualora, infatti, con valutazione ex ante le spese stragiudiziali siano da considerare del tutto inutili in quanto irrilevanti ai fini della definizione stragiudiziale della controversia, allora alcun risarcimento potrà essere riconosciuto in sede giudiziale;
qualora, invece, le spese stragiudiziali siano da considerare oggettivamente e potenzialmente utili ai fini della risoluzione della controversia, allora costituiscono un danno risarcibile, quand'anche la lite non sia stata risolta in sede stragiudiziale.
Deve trattarsi, peraltro, di spese che non si pongano in rapporto di stretta connessione e complementarità con l'attività difensiva svolta nella fase giudiziale introdotta per il riconoscimento del compenso per le opere appaltate. La Suprema Corte ha precisato, infatti, che “… in tema di compensi professionali di avvocati, affinché il professionista, che sta prestando assistenza giudiziale, possa avere diritto ad un distinto compenso per prestazioni stragiudiziali, è necessario che tali prestazioni non siano connesse e complementari con quelle giudiziali. Ove sussista tale connessione, gli compete solo il compenso per l'assistenza giudiziale …” (Cass., sez. un.,
17357/2009; Cass. 4411/1979; Cass. 6214/1992; Cass., 14770/2007; Cass.
14443/2008); tale principio ha trovato espressa conferma nel D.M. 55/2014, il cui articolo 20 prevede per l'appunto la liquidazione del compenso per
“l'attività stragiudiziale svolta prima o in concomitanza con l'attività giudiziale, che riveste una autonoma rilevanza rispetto a quest'ultima”.
Ebbene, nel caso di specie, in assenza di qualsivoglia specifica e puntuale allegazione in ordine alla concreta utilità, autonomia e necessità dell'attività stragiudiziale, nulla può essere riconosciuto a tale titolo. Deve peraltro considerarsi che la fattispecie non presentava particolari difficoltà e che la pagina 15 di 16 stessa ricorrente ha chiesto solo in via subordinata di accogliere le risultanze della consulenza tecnica svolta ante causam. Ne consegue, che la corrispondente spesa sostenuta non è configurabile come danno emergente, non avendo in alcun modo contribuito ai fini di una più pronta definizione del contenzioso, non avendo avuto in concreto utilità per evitare il giudizio o per assicurare una tutela più rapida risolvendo problemi tecnici di qualche complessità.
***
Le spese seguono la soccombenza di parte convenuta e sono liquidate in dispositivo con riferimento ai valori medi della tabella di riferimento (da
€26.001,00 a €52.000,00), ridotti del 30%, tenuto conto del carattere documentale della vertenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, conclusione e deduzione disattesa, così provvede:
- accoglie, per quanto di ragione, la domanda avanzata da
[...]
e, per l'effetto, condanna al pagamento Parte_1 Controparte_1
dell'importo di €38.944,50, oltre interessi legali eventualmente maturati dalla data della presente sentenza al saldo effettivo;
- rigetta le altre domande di Parte_1
- condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di Controparte_1
che liquida in €4.086,99, oltre spese generali, IVA (se Parte_1
dovuta) e C.P.A. come per legge.
Monza, 02/10/2025 il giudice
AD CO
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