Ordinanza presidenziale 28 giugno 2023
Sentenza 30 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5T, sentenza 30/04/2026, n. 7857 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7857 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07857/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03722/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3722 del 2023, proposto da
Gamed S.r.l. in liquidazione, in persona del Dott. -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Rosanna Patta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Cagliari, via Sonnino n. 84;
contro
Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri Conferenza Permanente Rapporti tra Stato Regioni e Province, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Regione Autonoma della Sardegna, non costituita in giudizio;
nei confronti
Alfamed di IG DE & C. S.a.s., non costituita in giudizio;
per l'annullamento
- della Determinazione della Direzione Generale della Sanità della Regione Autonoma della Sardegna (d'ora in avanti R.A.S.) n. 1356, prot. uscita 26987 del 28.11.2022 e del relativo “allegato A”, recante “Elenco quota di ripiano annuale e complessiva per fornitore” nella parte in cui fissa e attribuisce alla odierna ricorrente Gamed s.r.l. le quote di ripiano (annuali e complessiva); nonché, per quanto possa occorrere, dell'allegato B alla medesima Determinazione D.G. n. 1356, prot. 26987 del 28.11.2022 e della relativa nota di comunicazione a cura della medesima D.G. della Sanità della R.A.S. Prot. n. 0027077 del 29.11.2022;
- del D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 06.07.2022, pubblicato il 15.09.2022, finalizzato a certificare il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018;
- del D.M. del Ministero della Salute del 06.10.2022 pubblicato in G.U. n. 251 del 26.10.2022 (Linee Guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018);
- dell'Accordo rep. atti n. 181/CSR del 07.11.2019 sottoscritto tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sulla proposta del Ministero della Salute di attuazione dell'art. 9-ter, del d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, di Individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015-2016-2017 e 2018;
- della Circolare del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29.07.2019, recante “Indicazioni operative per l'applicazione delle disposizioni previste dall'articolo 9-ter, commi 8 e 9, del decreto-legge 18 giugno 2015, n. 78”;
- del Decreto del Ministero della Salute del 15.06.2012 recante «Nuovi modelli di rilevazione economica "Conto economico"(CE) e Stato patrimoniale" (SP) delle aziende del Servizio sanitario nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10.07.2012, Serie generale n. 159, Supplemento ordinario n. 144;
- dell'Intesa della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 14.9.2022 e l'Intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano del 28.9.2022;
- di tutti gli atti presupposti, conseguenti e connessi, anche se allo stato non conosciuti, finalizzati direttamente o indirettamente a richiedere alla ricorrente di ripianare pro quota il predetto superamento dei tetti di spesa.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Salute, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'Economia e delle Finanze e della Presidenza del Consiglio dei Ministri Conferenza Permanente Rapporti tra Stato Regioni e Province;
Vista la memoria del 24 marzo 2026, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 24 aprile 2026 il dott. VA UT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
Considerato che:
- il presente ricorso è stato proposto onde contestare gli atti indicati in epigrafe, applicativi della disciplina sul c.d. payback dei dispositivi medici per gli anni 2015-2016-2017-2018;
- in particolare si è impugnato il provvedimento regionale con cui della Regione Autonoma della Sardegna (d’ora in avanti R.A.S.) n. 1356, prot. uscita 26987 del 28.11.2022 e del relativo “allegato A”, recante “Elenco quota di ripiano annuale e complessiva per fornitore” nella parte in cui fissa e attribuisce alla odierna ricorrente Gamed s.r.l. le quote di ripiano (annuali e complessiva);
- si sono costituite le Amministrazioni in epigrafe citate;
- in pendenza di giudizio è sopravvenuto l’art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, convertito con modificazioni dalla legge n. 118/2025, secondo cui: “Per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici previsti dalle disposizioni di cui all'articolo 9-ter, comma 9, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 e dall'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, si intendono assolti con il versamento, in favore delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali di cui all'articolo 9-ter, comma 9-bis, del medesimo decreto-legge n. 78 del 2015. L'integrale versamento dell'importo di cui al primo periodo estingue l'obbligazione gravante sulle aziende fornitrici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, precludendo loro ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa con l'obbligo di corresponsione degli importi relativi agli anni predetti. Decorso il predetto termine dei trenta giorni, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano accertano l'avvenuto versamento dell'importo pari alla quota ridotta di cui al primo periodo con provvedimenti pubblicati nei rispettivi bollettini e siti internet istituzionali e comunicati senza indugio alla segreteria del tribunale amministrativo regionale del Lazio, determinando la cessazione della materia del contendere con riferimento ai ricorsi esperiti avverso i provvedimenti regionali e provinciali di cui all'articolo 9-ter, comma 9-bis, del citato decreto-legge n. 78 del 2015, con compensazione delle spese di lite. Fino al termine dell'accertamento di cui al terzo periodo e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2025, con riguardo alle aziende di cui al presente articolo, sono sospesi i termini di prescrizione, sono precluse nuove azioni esecutive e sono altresì sospese le eventuali azioni esecutive in corso. In caso di inadempimento da parte delle aziende fornitrici di dispositivi medici a quanto disposto dal primo e dal secondo periodo del presente comma, restano ferme le disposizioni di cui al quinto e sesto periodo del citato articolo 9-ter, comma 9-bis del decreto-legge n. 78 del 2015”;
- nell’imminenza dell’udienza straordinaria del 24 aprile 2026 e precisamente il 24 marzo 2026 il ricorrente ha depositato una memoria con la quale ha dichiarato che la società ha corrisposto la somma ridotta prevista dal menzionato art. 7 del d.l. n. 95/2025 e non ha, pertanto, interesse alla prosecuzione del contenzioso;
Ritenuto che, pertanto, il ricorso debba essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse e che, ancora, l’andamento del giudizio giustifichi l’integrale compensazione delle spese di lite tra tutte le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
VA UT, Presidente FF, Estensore
Francesca Ferrazzoli, Primo Referendario
Manuela Bucca, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| VA UT |
IL SEGRETARIO