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Sentenza 3 settembre 2025
Sentenza 3 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 03/09/2025, n. 1083 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 1083 |
| Data del deposito : | 3 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5668/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rosa Lavanga ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5668/2021 promossa da:
con il patrocinio dell'Avv. Francesco Valentino ed elettivamente domiciliato Parte_1 presso il suo studio ATTORE/I Contro
con il patrocinio dell'Avv. Paolo Calabretta ed elettivamente domiciliato Controparte_1 presso il suo studio CONVENUTO/I
Conclusioni per l'attore: “Voglia il Tribunale: 1) accertare e dichiarare che la i ER ha CP_1 illegittimamente disposto la risoluzione del contratto di appalto e, per l'effetto, dichiari la nullità/inefficacia/illegittimità dell'atto di risoluzione;
2) per l'effetto, condannare la di CP_1 ER al risarcimento di tutti i danni patiti dalla pari ad € 2.674,40 oltre rivalutazione Pt_1 monetaria ed interessi legali, ovvero in quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia;
3) condannare altresì la di ER al pagamento delle spese, diritti ed onorari di Controparte_1 giudizio, con attribuzione al procuratore antistatario per anticipazione fattane”
Conclusioni per la convenuta: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in via gradatamente subordinata e con espressa riserva di gravame: - in via preliminare, accertare e dichiarare la nullità dell'Atto di citazione, per indeterminabilità della causa petendi;
- in subordine, nel merito, rigettare integralmente tutte le domande spiegate da parte attrice, in quanto integralmente infondate in fatto ed in diritto;
- accertare e dichiarare la responsabilità di parte attrice ex art. 96 co. 3 c.p.c. e, per l'effetto, condannarla al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata”.
pagina 1 di 8 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Nel libello introduttivo l'attore esponeva che: - in data 13.1.2021 risultava aggiudicataria dell'appalto per il servizio di manutenzione degli impianti di rilevazione fumi e allarmi antincendio delle strutture Co di ER per gli anni 2021, 2022 e 2023 – CIG 84985086A8; - con mail del 11.5.2021 la chiedeva di fissare delle date per l'esecuzione dei primi interventi di manutenzione a partire dal 7.6.2021; la società si recava presso le strutture e le sedi della ei giorni 7 ed 8 giugno 2021. Le Pt_1 CP_1 maestranze della società si recavano prima in data 7.6.2021 presso la sede del Collegio Unico dove chiedevano l'esibizione e la consegna, così come previsto dalla normativa vigente UNI 11224/2019, di tutta la documentazione relativa all'impianto fumi;
- il giorno successivo il personale della società attrice si recava presso la sede del Magazzino Generale e dell'Amministrazione Centrale dove preliminarmente veniva richiesta la consegna della medesima documentazione;
la documentazione non
è stata mai consegnata e messa a disposizione da parte della Stazione Appaltante;
- la Parte_2 durante l'esecuzione degli interventi effettuati in data 7 e 8 giugno 2021 non ha potuto porre in essere attività di manutenzione limitandosi a verifiche a vista degli impianti ed a prove di funzionamento su alcuni dispositivi ubicati nelle stanze, nei corridoi e sui piani delle strutture interessate;
- con mail del
28.6.20212 la stazione appaltante invitava la società a partecipare alle prove di evacuazione Pt_1 previste per il giorno 1.7.2021 sollecitando nuovamente l'inizio delle attività di manutenzione;
- con mail del 30.6.2021 la società attrice comunicava di essere presente alle prove di evacuazione ma rappresentava, nel contempo, l'impossibilità di dare inizio alle attività manutentive senza aver prima visionato la documentazione richiesta durante gli accessi preliminari del 7 e dell'8 giugno 2021; - con mail del 13.7.2021 la stazione appaltante contestava il ritardo nell'inizio delle attività di manutenzione sugli impianti di rilevazione fumi e di allarme antincendio invocando, per quanto concerne la documentazione richiesta, l'articolo 4 del Capitolato speciale di Appalto secondo cui la ditta appaltatrice avrebbe dichiarato di essere edotta ed a conoscenza delle caratteristiche tecniche degli impianti e della loro consistenza;
- con nota del 19.7.2021 rappresentava che la Pt_1 documentazione richiesta non riguardava le caratteristiche tecniche dei prodotti e degli impianti bensì Co tutte quelle certificazioni in possesso della che avrebbero permesso di pianificare la manutenzione in maniera corretta considerato che per effetto della periodicità di installazione si prevedono Co abitualmente percentuali di controllo della funzionalità dei sensori;
- con pec del 23.7.2021 la invitava nuovamente la ad eseguire tutte le operazioni occorrenti inclusa la compilazione dei Pt_1 registri presenti presso ciascuna struttura. In data 30.7.2021 la società attrice riscontrava la predetta pagina 2 di 8 comunicazione e rappresentava nuovamente la mancata consegna della documentazione richiesta sin dal primo accesso. Contestualmente comunicava la presenza del proprio personale addetto Pt_1 per il giorno 13.9.2021 auspicando che prima di tale data venissero trasmessi tutti i documenti richiesti;
Co
- con pec del 5.8.2021 convocava la società appaltatrice per il giorno 24.8.2021 per la redazione del processo verbale in contraddittorio propedeutico alla risoluzione contrattuale ai sensi dell'articolo 108, comma 4, del D.Lgs. 50/2016. Codice degli Appalti. La società con pec del 6 agosto Pt_1 contestava ogni addebito e si riservava di adire la competente autorità giudiziaria in caso di adozione del provvedimento di risoluzione contrattuale;
- la stazione appaltante in data 1.9.2021 notificava la decisione n. 379 del 31.8.2021 con la quale risolveva l'appalto ai sensi del comma 4 dell'articolo 108 del DLgs 50/2016 ed applicava la penale del 2.5 % dell'importo contrattuale;
- in un'ottica Pt_1 collaborativa che, sin dal primo momento aveva ispirato i suoi comportamenti, pur in presenza di un chiaro gravissimo inadempimento della stazione appaltante, si dichiarava disponibile alla immediata ripresa degli accessi per il giorno 13.9.2021 auspicando la consegna della documentazione prima di tale data;
- l'atto di risoluzione è illegittimo e il contratto di appalto dovrà essere dichiarato risolto per fatto e colpa della stazione appaltante con conseguente risarcimento di tutti i danni in favore della Pt_1 invero, non essendo mai iniziate le attività di manutenzione a causa della mancata Parte_1 consegna della documentazione richiesta, non si è mai trovata in penale né il preteso ritardo avrebbe pregiudicato il regolare andamento dell'appalto, cosicché la Stazione appaltante non aveva alcun potere di ricorrere alla procedura di risoluzione;
- richiamava la normativa UNI 11224/2019, prevedente procedure per il controllo iniziale, la sorveglianza e il controllo periodico dei sistemi di rivelazione, la manutenzione e la verifica generale dei sistemi di rivelazione d'incendio nuovi e preesistenti;
- alla luce della vigente normativa titolare dell'impianto, era tenuta alla consegna dei predetti CP_1 documenti nella fase iniziale di controllo e sorveglianza. si è resa inadempiente anche alla CP_1 consegna dei documenti che costituiscono la registrazione formale dei controlli;
- contestava la società attrice anche un altro profilo di illegittimità della risoluzione disposta dalla Stazione appaltante, costituita dalla violazione del principio di proporzionalità; - invocava il diritto al risarcimento del danno, una volta accertata la illegittimità della disposta risoluzione del contratto di appalto, quantificati: a) il danno emergente in misura del 2% del valore dell'appalto; b) il danno per lucro cessante nel 10% del valore dell'appalto; c) a titolo di perdita di chance, legata alla impossibilità di far valere, nelle future contrattazioni, il requisito economico pari al valore dell'appalto non eseguito, nel
3% del valore dell'appalto; d) per il mancato ammortamento di attrezzature e macchinari un ulteriore importo, equitativamente individuato nel 3% del valore dell'appalto. Sulle somme così liquidate, trattandosi di debito di valore, chiedeva la rivalutazione e gli interessi dalla data della risoluzione fino pagina 3 di 8 al deposito della sentenza. Infine, sul versante non patrimoniale, chiedeva la liquidazione del danno esistenziale, come lesione del diritto all'immagine, nella misura non inferiore al 10% dell'importo dell'appalto; - quantificava l'importo dei danni, tenuto conto del valore del contratto pari a € 9.552,60:
a) danno emergente 2%: €.191,05 b) lucro cessante 10%: €.955,26; c) perdita di chances 3%: €. 286,57;
d) mancato ammortamento dei messi d'opera 3%: €.286,57; e) danno all'immagine 10%: €.955,26, per un ammontare complessivo di € 2.674,40 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali ed oltre al maggior danno per l'illegittima segnalazione all' da liquidarsi in via equitativa. Pt_3
Si costituiva in giudizio la convenuta, contestando la citazione e concludendo per l'accoglimento delle conclusioni sopra trascritte.
In via preliminare, eccepiva la nullità della citazione per indeterminabilità della causa petendi, in difetto di indicazioni sufficienti con riferimento alla generica invocazione della norma UNI 11224 ed ai documenti dell'impianto. Richiamava, in relazione ai requisiti di cui all'art. 163 c.p.c., il principio di
“autosufficienza”: esponeva che il mero richiamo ad un documento esterno alla citazione non soddisfa i requisiti di validità della citazione, giacchè l'atto giudiziale non può contenere un rinvio per relationem a documenti esterni la cui funzione suppletiva sarebbe quella di esplicitare il contenuto della citazione stessa: nel caso di specie, i requisiti di autosufficienza dell'atto di citazione non sono stati ottemperati, non essendo stato indicato, se non in maniera assolutamente generica, l'asserita causa petendi ed essendo stato, di contro, operato un mero rinvio alla documentazione prodotta;
rilevava altresì la genericità e indeterminatezza della allegazione attorea, con conseguente nullità dell'atto di citazione, per indeterminabilità della causa petendi e, in subordine, nullità per allegazione generica.
Nel merito, rilevava che con decisione del direttore generale n. 245 del 16/6/2020 (allegato n. 1) si decideva di procedere all'affidamento diretto triennale, ex art 36 comma 2 lettera a del D.Lgs.
18/4/2016 n 50, di varie manutenzioni tra cui quella degli impianti di rilevazione dei fumi e allarmi antincendio delle strutture in ER cioè Amministrazione Centrale (Via Ruggero D'Andreotto n
8/18), Collegio Unico (via Orazio Antinori n 28), Collegio della Sapienza/Centro Formativo di ER
(edificio in Via della Cupa n 52 e Via Delle Streghe n 18), Magazzino Generale (Via Migliorati n 16).
L'appalto in analisi per la durata, nello specifico, di 2 anni e 11 mesi veniva affidato con decisione n 7 del 13/1/2021 alla ditta per € 7.830,00 + iva per complessivi € 9.552,60 (allegato n. 2, Parte_1
Cont che si produce coi relativi allegati) come da pec inviata alla società dal della (allegato CP_1
n. 3). In data del 28.6.2021 il geometra dell'Area Tecnica della in occasione CP_4 CP_1 delle prove di evacuazione sollecitava la manutenzione semestrale degli impianti (allegato n. 4). Con decisione n. 379 del 31.8.2021 (allegato n. 5) la provvedeva a risolvere ex art 108 comma 4 CP_1
D.Lgs 18/4/2016 n 50 il contratto stipulato per le mancanze poste in essere dall'affidataria, come da pagina 4 di 8 pec del 5 e 6 e 23 e 24 agosto 2021 (allegato n. 5a); le inadempienze erano state segnalate dal direttore dell'esecuzione - geometra - al Rup dott. (all. n. 5b, costituente Controparte_5 Persona_1 allegato alla decisione n. 379 del 31/8/2021) nonché nota al RUP del 4.8.2021, allegato n. 5c) e poi, da ultimo, confermate nella successiva relazione dello stesso direttore dell'esecuzione al Rup del
23.8.2021 (all. n. 5d, costituente allegato alla decisione n. 379). Esponeva che la società aveva l'obbligo di effettuare interventi semestrali e annuali come da capitolato speciale o prestazionale d'appalto e, pertanto, non aveva effettuato attività nel semestre, come dimostrano l'assenza di buoni lavoro e la mancata compilazione dei registri di manutenzione;
evidenziava che con pec del 13.7.2021
(allegata alla decisione n. 379 del 31.8.2021, all. n. 5), avente ad oggetto Contestazione relativa Contr all'appalto per cui è causa, il aveva invitato a produrre entro e non oltre le ore Parte_1
10,00 di mercoledì 21.7.2021 le proprie controdeduzioni in merito alle contestazione dell'allegata mail del responsabile dell'ufficio tecnico. L'appaltatore non forniva alcuna spiegazione e/o giustificazione.
Seguiva la notifica dell'atto di citazione.
Rimarcava che le condizioni generali degli appalti di forniture e servizi della sono quelle CP_1 pubblicate nel sito sotto Amministrazione Trasparente (allegato n. 7) e il capitolato speciale d'appalto o capitolato prestazionale per il servizio in considerazione contiene tutti gli adempimenti semestrali e annuali richiesti e accettati dall'affidataria (allegato n. 8) tanto nella richiesta di Parte_1 partecipazione (allegato n. 8a) che nell'offerta economica (allegato n. 8b).
Precisava che nelle strutture oggetto dell'appalto oltre ai lavoratori sono presenti ospiti residenti e nello specifico, al Collegio Unico studenti sia minorenni che maggiorenni, la cui incolumità e sicurezza riveste carattere prioritario per la nel 2021 gli ospiti totali, oltre i lavoratori, sono stati 153 CP_1 di cui presso il Collegio Unico 90 studenti di cui 8 minorenni, presso il Collegio della Sapienza 49 e presso il Centro Formativo di ER 14 (allegato n. 9). Invero, la effettuava degli Parte_2 accessi senza alcun intervento manutentivo, come riscontrabile dai registri manutentivi tenuti presso le strutture interessate. In occasione delle prove antincendio 1.7.2021 la ditta ha fatto un Pt_1 controllo a vista senza intervento manutentivo all'impianto presso il Collegio della Sapienza/Centro
Formativo e poi al Collegio Unico da cui risultano due buoni lavoro (allegato n. 11), attività tardiva rispetto alla scadenza del primo semestre e, comunque, non come da piano di manutenzione e relativi interventi principali (sia semestrali che annuali) esplicitato e dettagliato nel capitolato speciale di appalto o capitolato prestazionale accettato. Richiamava l'art 4 ultimo comma del capitolato: “Si dà atto che la , con la presentazione dell'offerta, ha dichiarato di conoscere perfettamente tutti gli Pt_2 impianti e la documentazione tecnica per gli stessi disponibile presso la stazione appaltante,.., impegnandosi.. a procurarsi la documentazione tecnica, eventualmente non disponibile presso la pagina 5 di 8 stazione appaltante, direttamente dalle case produttrici/fornitrici degli impianti e apparecchiature”.
(Allegato n. 8).
Proseguiva rappresentando che l'eventuale carenza di documentazione non solo è stata espressamente accettata ma non ha impedito alla subentrante, ditta CI Impianti s.r.l., di operare e svolgere tranquillamente l'attività semestrale e annuale prevista nel capitolato prestazionale (si vedano i registri manutentivi relativi al secondo semestre 2021 – allegato 10 nonché i relativi buoni lavoro, allegato n.
12).
Concludeva evidenziando che: -non ci sono registri di manutenzione compilati dalla per Parte_2 il primo semestre ma ci sono registri compilati dalla subentrante Ditta CI per il secondo semestre anno 2021, come dai suindicati allegati n. 10; -i registri di accesso degli addetti della ditta Pt_1 nelle strutture nell'arco del primo semestre 2021 con entrate/uscite per singole strutture nelle date del
7.8.6.2021 e 1.7.2021 sono stati di breve durata (allegato n. 13).
La Stazione Appaltante convenuta ha assegnato l'appalto alla subentrante CI Impianti s.r.l. la quale – senza chiedere ulteriore documentazione – ha regolarmente avviato la propria attività, e dunque le domande attrici risultano pretestuose e infondate. Infondata la domanda subordinata di parte attrice circa una pretesa violazione del principio di proporzionalità. Contestava, in via meramente subordinata, le richieste di risarcimento e la quantificazione operata dall'attrice.
Parte attrice depositava la memoria ex art. 183 sesto comma n. 1 c.p.c.; parte convenuta depositava la memoria ex art. 183 sesto comma n. 2 c.p.c.. Respinte le richieste istruttorie della parte convenuta, la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni. All'esito del deposito degli scritti defensionali finali, la causa era trattenuta in decisione.
Il Tribunale in via preliminare deve evidenziare la nullità dell'atto di citazione per la sua eccessiva genericità e conseguentemente l'inammissibilità delle domande ivi contenute. L'art. 163, co. 3, n. 3 e n.
4 c.p.c. impone che l'atto introduttivo del giudizio contenga, rispettivamente, la determinazione della cosa oggetto della domanda (cd. petitum) e l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della pretesa (cd. causa petendi). La ricorrenza di tali elementi è presidiata con la sanzione della nullità ai sensi dell'art. 164 co. 4 c.p.c., ciò a dimostrazione che sono posti a tutela di valori elementari ma imprescindibili, quali il diritto costituzionalmente garantito del convenuto di esercitare le proprie difese (art. 24 Cost.), nonché il potere/dovere del giudice di individuare il thema decidendum della controversia e così esercitare il potere di cognizione che gli viene richiesto.
É pur vero che la giurisprudenza di legittimità esorta ad un vaglio globale dell'atto di citazione, chiarendo che “Nello scrutinare la conformità dell'atto al modello legale, l'identificazione dell'oggetto della domanda va peraltro operata avendo riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di pagina 6 di 8 citazione e dei documenti ad esso allegati, producendosi la nullità solo quando, all'esito del predetto scrutinio, l'oggetto risulti “assolutamente” incerto. Ma occorre anche tener conto che quest'ultimo elemento deve essere vagliato in coerenza con la ragione ispiratrice della norma, che impone all'attore di specificare sin dall'atto introduttivo, a pena di nullità, l'oggetto della sua domanda: ragione che risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese (prima ancora che di offrire al giudice l'immediata contezza del thema decidendum), con la conseguenza che non può prescindersi, nel valutare il grado d'incertezza della domanda, dalla natura del relativo oggetto e dalla relazione in cui, con esso, si trovi eventualmente la controparte: se tale, cioè, da consentire, comunque, un'agevole individuazione di quanto l'attore richiede e delle ragioni per cui lo fa, o se, viceversa, tale da rendere effettivamente difficile, in difetto di maggiori specificazioni, l'approntamento di una precisa linea di difesa (in tal senso, Cass. n. 17023 del 2003 e n.
27670 del2008).
Giova altresì precisare che la nullità dell'atto di citazione può essere dichiarata soltanto in situazioni nelle quali l'incertezza investe l'intero contenuto dell'atto. Nel caso, invece, in cui risulti possibile individuare una o più domande sufficientemente identificate nei loro elementi essenziali, l'eventuale difetto di determinazione di altre domande, malamente formulate nel medesimo atto, comporterà
l'improponibilità solo di quelle, ma non anche la nullità della citazione nella sua interezza.” (Cass. civ.,
Sezioni Unite, del 22/05/2012 n. 8077).
Nel caso di specie tuttavia l'atto di citazione è affetto da nullità nella sua interezza, atteso che il contenuto di tutte le domande, e degli atti successivi, di connotati estremamente generici, come correttamente rilevato dalla difesa della convenuta, sia nel petitum che nella causa petendi, non è ricostruibile aliunde. Peraltro, si osserva che, nel caso de quo, neppure può soccorrere l'art. 164 co. 5 cod. proc. civ., il quale prevede che il giudice ordini la rinnovazione dell'atto di citazione alfine di consentire all'attore di integrare la domanda e così sanare la nullità di cui all'art.164 co. 4 cod. proc. civ.
Si rileva, infatti, che ciò è consentito nei limitati casi in cui tale patologia non investa contemporaneamente petitum e causa petendi, dovendosi interpretare in modo restrittivo la congiunzione disgiuntiva “ovvero” impiegata nell'art. 164 co. 4 cod. proc. civ. Dal combinato disposto di cui all'art. 164 co. 4 e 5 cod. proc. civ. dunque, discende chela rinnovazione dell'atto di citazione può essere ordinata solo “se è omesso o risulta assolutamente incerto il requisito stabilito nel n. 3 dell'art. 163 ovvero se manca l'esposizione dei fatti di cui al n. 4 dello stesso articolo”, diversamente risultando inevitabile la pronuncia della nullità.
pagina 7 di 8 Poiché nel caso de quo, risulta altrettanto evidente che il vizio inficia sia il petitum che la causa petendi, essendo il contenuto dell'atto di citazione estremamente generico, la pronuncia di nullità è inevitabile.
Le spese sono compensate tra le parti.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, in accoglimento della questione preliminare sollevata dalla convenuta, dichiara la nullità dell'atto di citazione. Compensa tra le parti le spese di lite.
ER, 3 settembre 2025 Il GI
Rosa Lavanga
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rosa Lavanga ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5668/2021 promossa da:
con il patrocinio dell'Avv. Francesco Valentino ed elettivamente domiciliato Parte_1 presso il suo studio ATTORE/I Contro
con il patrocinio dell'Avv. Paolo Calabretta ed elettivamente domiciliato Controparte_1 presso il suo studio CONVENUTO/I
Conclusioni per l'attore: “Voglia il Tribunale: 1) accertare e dichiarare che la i ER ha CP_1 illegittimamente disposto la risoluzione del contratto di appalto e, per l'effetto, dichiari la nullità/inefficacia/illegittimità dell'atto di risoluzione;
2) per l'effetto, condannare la di CP_1 ER al risarcimento di tutti i danni patiti dalla pari ad € 2.674,40 oltre rivalutazione Pt_1 monetaria ed interessi legali, ovvero in quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia;
3) condannare altresì la di ER al pagamento delle spese, diritti ed onorari di Controparte_1 giudizio, con attribuzione al procuratore antistatario per anticipazione fattane”
Conclusioni per la convenuta: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in via gradatamente subordinata e con espressa riserva di gravame: - in via preliminare, accertare e dichiarare la nullità dell'Atto di citazione, per indeterminabilità della causa petendi;
- in subordine, nel merito, rigettare integralmente tutte le domande spiegate da parte attrice, in quanto integralmente infondate in fatto ed in diritto;
- accertare e dichiarare la responsabilità di parte attrice ex art. 96 co. 3 c.p.c. e, per l'effetto, condannarla al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata”.
pagina 1 di 8 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Nel libello introduttivo l'attore esponeva che: - in data 13.1.2021 risultava aggiudicataria dell'appalto per il servizio di manutenzione degli impianti di rilevazione fumi e allarmi antincendio delle strutture Co di ER per gli anni 2021, 2022 e 2023 – CIG 84985086A8; - con mail del 11.5.2021 la chiedeva di fissare delle date per l'esecuzione dei primi interventi di manutenzione a partire dal 7.6.2021; la società si recava presso le strutture e le sedi della ei giorni 7 ed 8 giugno 2021. Le Pt_1 CP_1 maestranze della società si recavano prima in data 7.6.2021 presso la sede del Collegio Unico dove chiedevano l'esibizione e la consegna, così come previsto dalla normativa vigente UNI 11224/2019, di tutta la documentazione relativa all'impianto fumi;
- il giorno successivo il personale della società attrice si recava presso la sede del Magazzino Generale e dell'Amministrazione Centrale dove preliminarmente veniva richiesta la consegna della medesima documentazione;
la documentazione non
è stata mai consegnata e messa a disposizione da parte della Stazione Appaltante;
- la Parte_2 durante l'esecuzione degli interventi effettuati in data 7 e 8 giugno 2021 non ha potuto porre in essere attività di manutenzione limitandosi a verifiche a vista degli impianti ed a prove di funzionamento su alcuni dispositivi ubicati nelle stanze, nei corridoi e sui piani delle strutture interessate;
- con mail del
28.6.20212 la stazione appaltante invitava la società a partecipare alle prove di evacuazione Pt_1 previste per il giorno 1.7.2021 sollecitando nuovamente l'inizio delle attività di manutenzione;
- con mail del 30.6.2021 la società attrice comunicava di essere presente alle prove di evacuazione ma rappresentava, nel contempo, l'impossibilità di dare inizio alle attività manutentive senza aver prima visionato la documentazione richiesta durante gli accessi preliminari del 7 e dell'8 giugno 2021; - con mail del 13.7.2021 la stazione appaltante contestava il ritardo nell'inizio delle attività di manutenzione sugli impianti di rilevazione fumi e di allarme antincendio invocando, per quanto concerne la documentazione richiesta, l'articolo 4 del Capitolato speciale di Appalto secondo cui la ditta appaltatrice avrebbe dichiarato di essere edotta ed a conoscenza delle caratteristiche tecniche degli impianti e della loro consistenza;
- con nota del 19.7.2021 rappresentava che la Pt_1 documentazione richiesta non riguardava le caratteristiche tecniche dei prodotti e degli impianti bensì Co tutte quelle certificazioni in possesso della che avrebbero permesso di pianificare la manutenzione in maniera corretta considerato che per effetto della periodicità di installazione si prevedono Co abitualmente percentuali di controllo della funzionalità dei sensori;
- con pec del 23.7.2021 la invitava nuovamente la ad eseguire tutte le operazioni occorrenti inclusa la compilazione dei Pt_1 registri presenti presso ciascuna struttura. In data 30.7.2021 la società attrice riscontrava la predetta pagina 2 di 8 comunicazione e rappresentava nuovamente la mancata consegna della documentazione richiesta sin dal primo accesso. Contestualmente comunicava la presenza del proprio personale addetto Pt_1 per il giorno 13.9.2021 auspicando che prima di tale data venissero trasmessi tutti i documenti richiesti;
Co
- con pec del 5.8.2021 convocava la società appaltatrice per il giorno 24.8.2021 per la redazione del processo verbale in contraddittorio propedeutico alla risoluzione contrattuale ai sensi dell'articolo 108, comma 4, del D.Lgs. 50/2016. Codice degli Appalti. La società con pec del 6 agosto Pt_1 contestava ogni addebito e si riservava di adire la competente autorità giudiziaria in caso di adozione del provvedimento di risoluzione contrattuale;
- la stazione appaltante in data 1.9.2021 notificava la decisione n. 379 del 31.8.2021 con la quale risolveva l'appalto ai sensi del comma 4 dell'articolo 108 del DLgs 50/2016 ed applicava la penale del 2.5 % dell'importo contrattuale;
- in un'ottica Pt_1 collaborativa che, sin dal primo momento aveva ispirato i suoi comportamenti, pur in presenza di un chiaro gravissimo inadempimento della stazione appaltante, si dichiarava disponibile alla immediata ripresa degli accessi per il giorno 13.9.2021 auspicando la consegna della documentazione prima di tale data;
- l'atto di risoluzione è illegittimo e il contratto di appalto dovrà essere dichiarato risolto per fatto e colpa della stazione appaltante con conseguente risarcimento di tutti i danni in favore della Pt_1 invero, non essendo mai iniziate le attività di manutenzione a causa della mancata Parte_1 consegna della documentazione richiesta, non si è mai trovata in penale né il preteso ritardo avrebbe pregiudicato il regolare andamento dell'appalto, cosicché la Stazione appaltante non aveva alcun potere di ricorrere alla procedura di risoluzione;
- richiamava la normativa UNI 11224/2019, prevedente procedure per il controllo iniziale, la sorveglianza e il controllo periodico dei sistemi di rivelazione, la manutenzione e la verifica generale dei sistemi di rivelazione d'incendio nuovi e preesistenti;
- alla luce della vigente normativa titolare dell'impianto, era tenuta alla consegna dei predetti CP_1 documenti nella fase iniziale di controllo e sorveglianza. si è resa inadempiente anche alla CP_1 consegna dei documenti che costituiscono la registrazione formale dei controlli;
- contestava la società attrice anche un altro profilo di illegittimità della risoluzione disposta dalla Stazione appaltante, costituita dalla violazione del principio di proporzionalità; - invocava il diritto al risarcimento del danno, una volta accertata la illegittimità della disposta risoluzione del contratto di appalto, quantificati: a) il danno emergente in misura del 2% del valore dell'appalto; b) il danno per lucro cessante nel 10% del valore dell'appalto; c) a titolo di perdita di chance, legata alla impossibilità di far valere, nelle future contrattazioni, il requisito economico pari al valore dell'appalto non eseguito, nel
3% del valore dell'appalto; d) per il mancato ammortamento di attrezzature e macchinari un ulteriore importo, equitativamente individuato nel 3% del valore dell'appalto. Sulle somme così liquidate, trattandosi di debito di valore, chiedeva la rivalutazione e gli interessi dalla data della risoluzione fino pagina 3 di 8 al deposito della sentenza. Infine, sul versante non patrimoniale, chiedeva la liquidazione del danno esistenziale, come lesione del diritto all'immagine, nella misura non inferiore al 10% dell'importo dell'appalto; - quantificava l'importo dei danni, tenuto conto del valore del contratto pari a € 9.552,60:
a) danno emergente 2%: €.191,05 b) lucro cessante 10%: €.955,26; c) perdita di chances 3%: €. 286,57;
d) mancato ammortamento dei messi d'opera 3%: €.286,57; e) danno all'immagine 10%: €.955,26, per un ammontare complessivo di € 2.674,40 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali ed oltre al maggior danno per l'illegittima segnalazione all' da liquidarsi in via equitativa. Pt_3
Si costituiva in giudizio la convenuta, contestando la citazione e concludendo per l'accoglimento delle conclusioni sopra trascritte.
In via preliminare, eccepiva la nullità della citazione per indeterminabilità della causa petendi, in difetto di indicazioni sufficienti con riferimento alla generica invocazione della norma UNI 11224 ed ai documenti dell'impianto. Richiamava, in relazione ai requisiti di cui all'art. 163 c.p.c., il principio di
“autosufficienza”: esponeva che il mero richiamo ad un documento esterno alla citazione non soddisfa i requisiti di validità della citazione, giacchè l'atto giudiziale non può contenere un rinvio per relationem a documenti esterni la cui funzione suppletiva sarebbe quella di esplicitare il contenuto della citazione stessa: nel caso di specie, i requisiti di autosufficienza dell'atto di citazione non sono stati ottemperati, non essendo stato indicato, se non in maniera assolutamente generica, l'asserita causa petendi ed essendo stato, di contro, operato un mero rinvio alla documentazione prodotta;
rilevava altresì la genericità e indeterminatezza della allegazione attorea, con conseguente nullità dell'atto di citazione, per indeterminabilità della causa petendi e, in subordine, nullità per allegazione generica.
Nel merito, rilevava che con decisione del direttore generale n. 245 del 16/6/2020 (allegato n. 1) si decideva di procedere all'affidamento diretto triennale, ex art 36 comma 2 lettera a del D.Lgs.
18/4/2016 n 50, di varie manutenzioni tra cui quella degli impianti di rilevazione dei fumi e allarmi antincendio delle strutture in ER cioè Amministrazione Centrale (Via Ruggero D'Andreotto n
8/18), Collegio Unico (via Orazio Antinori n 28), Collegio della Sapienza/Centro Formativo di ER
(edificio in Via della Cupa n 52 e Via Delle Streghe n 18), Magazzino Generale (Via Migliorati n 16).
L'appalto in analisi per la durata, nello specifico, di 2 anni e 11 mesi veniva affidato con decisione n 7 del 13/1/2021 alla ditta per € 7.830,00 + iva per complessivi € 9.552,60 (allegato n. 2, Parte_1
Cont che si produce coi relativi allegati) come da pec inviata alla società dal della (allegato CP_1
n. 3). In data del 28.6.2021 il geometra dell'Area Tecnica della in occasione CP_4 CP_1 delle prove di evacuazione sollecitava la manutenzione semestrale degli impianti (allegato n. 4). Con decisione n. 379 del 31.8.2021 (allegato n. 5) la provvedeva a risolvere ex art 108 comma 4 CP_1
D.Lgs 18/4/2016 n 50 il contratto stipulato per le mancanze poste in essere dall'affidataria, come da pagina 4 di 8 pec del 5 e 6 e 23 e 24 agosto 2021 (allegato n. 5a); le inadempienze erano state segnalate dal direttore dell'esecuzione - geometra - al Rup dott. (all. n. 5b, costituente Controparte_5 Persona_1 allegato alla decisione n. 379 del 31/8/2021) nonché nota al RUP del 4.8.2021, allegato n. 5c) e poi, da ultimo, confermate nella successiva relazione dello stesso direttore dell'esecuzione al Rup del
23.8.2021 (all. n. 5d, costituente allegato alla decisione n. 379). Esponeva che la società aveva l'obbligo di effettuare interventi semestrali e annuali come da capitolato speciale o prestazionale d'appalto e, pertanto, non aveva effettuato attività nel semestre, come dimostrano l'assenza di buoni lavoro e la mancata compilazione dei registri di manutenzione;
evidenziava che con pec del 13.7.2021
(allegata alla decisione n. 379 del 31.8.2021, all. n. 5), avente ad oggetto Contestazione relativa Contr all'appalto per cui è causa, il aveva invitato a produrre entro e non oltre le ore Parte_1
10,00 di mercoledì 21.7.2021 le proprie controdeduzioni in merito alle contestazione dell'allegata mail del responsabile dell'ufficio tecnico. L'appaltatore non forniva alcuna spiegazione e/o giustificazione.
Seguiva la notifica dell'atto di citazione.
Rimarcava che le condizioni generali degli appalti di forniture e servizi della sono quelle CP_1 pubblicate nel sito sotto Amministrazione Trasparente (allegato n. 7) e il capitolato speciale d'appalto o capitolato prestazionale per il servizio in considerazione contiene tutti gli adempimenti semestrali e annuali richiesti e accettati dall'affidataria (allegato n. 8) tanto nella richiesta di Parte_1 partecipazione (allegato n. 8a) che nell'offerta economica (allegato n. 8b).
Precisava che nelle strutture oggetto dell'appalto oltre ai lavoratori sono presenti ospiti residenti e nello specifico, al Collegio Unico studenti sia minorenni che maggiorenni, la cui incolumità e sicurezza riveste carattere prioritario per la nel 2021 gli ospiti totali, oltre i lavoratori, sono stati 153 CP_1 di cui presso il Collegio Unico 90 studenti di cui 8 minorenni, presso il Collegio della Sapienza 49 e presso il Centro Formativo di ER 14 (allegato n. 9). Invero, la effettuava degli Parte_2 accessi senza alcun intervento manutentivo, come riscontrabile dai registri manutentivi tenuti presso le strutture interessate. In occasione delle prove antincendio 1.7.2021 la ditta ha fatto un Pt_1 controllo a vista senza intervento manutentivo all'impianto presso il Collegio della Sapienza/Centro
Formativo e poi al Collegio Unico da cui risultano due buoni lavoro (allegato n. 11), attività tardiva rispetto alla scadenza del primo semestre e, comunque, non come da piano di manutenzione e relativi interventi principali (sia semestrali che annuali) esplicitato e dettagliato nel capitolato speciale di appalto o capitolato prestazionale accettato. Richiamava l'art 4 ultimo comma del capitolato: “Si dà atto che la , con la presentazione dell'offerta, ha dichiarato di conoscere perfettamente tutti gli Pt_2 impianti e la documentazione tecnica per gli stessi disponibile presso la stazione appaltante,.., impegnandosi.. a procurarsi la documentazione tecnica, eventualmente non disponibile presso la pagina 5 di 8 stazione appaltante, direttamente dalle case produttrici/fornitrici degli impianti e apparecchiature”.
(Allegato n. 8).
Proseguiva rappresentando che l'eventuale carenza di documentazione non solo è stata espressamente accettata ma non ha impedito alla subentrante, ditta CI Impianti s.r.l., di operare e svolgere tranquillamente l'attività semestrale e annuale prevista nel capitolato prestazionale (si vedano i registri manutentivi relativi al secondo semestre 2021 – allegato 10 nonché i relativi buoni lavoro, allegato n.
12).
Concludeva evidenziando che: -non ci sono registri di manutenzione compilati dalla per Parte_2 il primo semestre ma ci sono registri compilati dalla subentrante Ditta CI per il secondo semestre anno 2021, come dai suindicati allegati n. 10; -i registri di accesso degli addetti della ditta Pt_1 nelle strutture nell'arco del primo semestre 2021 con entrate/uscite per singole strutture nelle date del
7.8.6.2021 e 1.7.2021 sono stati di breve durata (allegato n. 13).
La Stazione Appaltante convenuta ha assegnato l'appalto alla subentrante CI Impianti s.r.l. la quale – senza chiedere ulteriore documentazione – ha regolarmente avviato la propria attività, e dunque le domande attrici risultano pretestuose e infondate. Infondata la domanda subordinata di parte attrice circa una pretesa violazione del principio di proporzionalità. Contestava, in via meramente subordinata, le richieste di risarcimento e la quantificazione operata dall'attrice.
Parte attrice depositava la memoria ex art. 183 sesto comma n. 1 c.p.c.; parte convenuta depositava la memoria ex art. 183 sesto comma n. 2 c.p.c.. Respinte le richieste istruttorie della parte convenuta, la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni. All'esito del deposito degli scritti defensionali finali, la causa era trattenuta in decisione.
Il Tribunale in via preliminare deve evidenziare la nullità dell'atto di citazione per la sua eccessiva genericità e conseguentemente l'inammissibilità delle domande ivi contenute. L'art. 163, co. 3, n. 3 e n.
4 c.p.c. impone che l'atto introduttivo del giudizio contenga, rispettivamente, la determinazione della cosa oggetto della domanda (cd. petitum) e l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della pretesa (cd. causa petendi). La ricorrenza di tali elementi è presidiata con la sanzione della nullità ai sensi dell'art. 164 co. 4 c.p.c., ciò a dimostrazione che sono posti a tutela di valori elementari ma imprescindibili, quali il diritto costituzionalmente garantito del convenuto di esercitare le proprie difese (art. 24 Cost.), nonché il potere/dovere del giudice di individuare il thema decidendum della controversia e così esercitare il potere di cognizione che gli viene richiesto.
É pur vero che la giurisprudenza di legittimità esorta ad un vaglio globale dell'atto di citazione, chiarendo che “Nello scrutinare la conformità dell'atto al modello legale, l'identificazione dell'oggetto della domanda va peraltro operata avendo riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di pagina 6 di 8 citazione e dei documenti ad esso allegati, producendosi la nullità solo quando, all'esito del predetto scrutinio, l'oggetto risulti “assolutamente” incerto. Ma occorre anche tener conto che quest'ultimo elemento deve essere vagliato in coerenza con la ragione ispiratrice della norma, che impone all'attore di specificare sin dall'atto introduttivo, a pena di nullità, l'oggetto della sua domanda: ragione che risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese (prima ancora che di offrire al giudice l'immediata contezza del thema decidendum), con la conseguenza che non può prescindersi, nel valutare il grado d'incertezza della domanda, dalla natura del relativo oggetto e dalla relazione in cui, con esso, si trovi eventualmente la controparte: se tale, cioè, da consentire, comunque, un'agevole individuazione di quanto l'attore richiede e delle ragioni per cui lo fa, o se, viceversa, tale da rendere effettivamente difficile, in difetto di maggiori specificazioni, l'approntamento di una precisa linea di difesa (in tal senso, Cass. n. 17023 del 2003 e n.
27670 del2008).
Giova altresì precisare che la nullità dell'atto di citazione può essere dichiarata soltanto in situazioni nelle quali l'incertezza investe l'intero contenuto dell'atto. Nel caso, invece, in cui risulti possibile individuare una o più domande sufficientemente identificate nei loro elementi essenziali, l'eventuale difetto di determinazione di altre domande, malamente formulate nel medesimo atto, comporterà
l'improponibilità solo di quelle, ma non anche la nullità della citazione nella sua interezza.” (Cass. civ.,
Sezioni Unite, del 22/05/2012 n. 8077).
Nel caso di specie tuttavia l'atto di citazione è affetto da nullità nella sua interezza, atteso che il contenuto di tutte le domande, e degli atti successivi, di connotati estremamente generici, come correttamente rilevato dalla difesa della convenuta, sia nel petitum che nella causa petendi, non è ricostruibile aliunde. Peraltro, si osserva che, nel caso de quo, neppure può soccorrere l'art. 164 co. 5 cod. proc. civ., il quale prevede che il giudice ordini la rinnovazione dell'atto di citazione alfine di consentire all'attore di integrare la domanda e così sanare la nullità di cui all'art.164 co. 4 cod. proc. civ.
Si rileva, infatti, che ciò è consentito nei limitati casi in cui tale patologia non investa contemporaneamente petitum e causa petendi, dovendosi interpretare in modo restrittivo la congiunzione disgiuntiva “ovvero” impiegata nell'art. 164 co. 4 cod. proc. civ. Dal combinato disposto di cui all'art. 164 co. 4 e 5 cod. proc. civ. dunque, discende chela rinnovazione dell'atto di citazione può essere ordinata solo “se è omesso o risulta assolutamente incerto il requisito stabilito nel n. 3 dell'art. 163 ovvero se manca l'esposizione dei fatti di cui al n. 4 dello stesso articolo”, diversamente risultando inevitabile la pronuncia della nullità.
pagina 7 di 8 Poiché nel caso de quo, risulta altrettanto evidente che il vizio inficia sia il petitum che la causa petendi, essendo il contenuto dell'atto di citazione estremamente generico, la pronuncia di nullità è inevitabile.
Le spese sono compensate tra le parti.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, in accoglimento della questione preliminare sollevata dalla convenuta, dichiara la nullità dell'atto di citazione. Compensa tra le parti le spese di lite.
ER, 3 settembre 2025 Il GI
Rosa Lavanga
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