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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 08/07/2025, n. 1730 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1730 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice Onorario del Tribunale di Torre Annunziata, II Sezione Civile, in funzione di giudice monocratico, dott. Luigi Ambrosino, ha pronunziato la seguente S E N T E N Z A Nella causa civile n. 5548 ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, avente ad OGGETTO: comunione e condominio, impugnazione di delibera assembleare T R A
nato a [...] il [...] Parte_1
e ivi residente al Corso Vittorio Emanuele III n. 10, (C.F.
), rappresentato e difeso dall'avvocato C.F._1
Amedeo Acri, (C.F. e con lo stesso C.F._2 elettivamente domicili tudio sito in Torre Annunziata, al Corso Umberto I, 233, come da procura alle liti conferita ai sensi dell'articolo 83 C.p.c. -attore- e
sito in Torre Annunziata alla Via Cuparella, 1 in Controparte_1 persona dell'amministratore p.t. , (C.F. Controparte_2
), rappresentato e dif ele La P.IVA_1
Rocca, (C.F. ed elettivamente domiciliato C.F._3 presso lo stu unziata (NA) alla Via dei Mille, 4 in virtù di procura resa in atti -convenuto- Conclusioni delle parti: Come da verbale d'udienza del 9.5.2025 Motivi della decisione Preliminarmente deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello "svolgimento del processo" e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 c.p.c. come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma 17, della legge 18 giugno 2009, n. 69. Pertanto, devono ritenersi integralmente richiamati dalla presente pronuncia, sia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti, sia i verbali di causa. D'altronde, trattandosi di disposizione normativa dettata con l'evidente finalità di accelerare il deposito della sentenza, deve ritenersi che essa consenta al giudice di pronunciare quest'ultima senza dover premettere la concisa esposizione dello svolgimento del processo, precedentemente richiesta dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., la quale, peraltro, risulta agevolmente desumibile dalla lettura di tutti gli atti di parte e dei verbali relativi alle udienze in cui la causa è stata trattata ed istruita, con la conseguenza che non potrà dirsi affetta da nullità
1 la sentenza resa nella predetta forma, che non contenga la concisa esposizione dei fatti e, dunque, dello svolgimento del processo (Cass. Civ. 19.10.2006 n. 22409, relativa all'analoga ipotesi prevista dall'art. 281-sexies c.p.c.). Sempre, in via preliminare, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, atteso che, come risulta ex actis, la delibera assunta dall'assemblea condominiale in data 22.09.2021 — oggetto della presente impugnazione — è stata successivamente sostituita da una nuova delibera adottata in data 19.11.2021, avente il medesimo contenuto (ossia l'approvazione e ratifica dei bilanci 2019, 2020 e 2021, dei lavori urgenti di messa in sicurezza e dei relativi piano di riparto). Sul tema, la Suprema Corte ha affermato che l'art. 2377 cod. civ., u.c. (estensibile, per il suo carattere generale, anche alle assemblee dei condomini degli edifici), secondo la quale l'annullamento della deliberazione dell'assemblea della società per azioni non può aver luogo se la deliberazione sia stata sostituita con altra presa in conformità della legge o dell'atto costitutivo, con conseguente cessazione della materia del contendere quando l'assemblea regolarmente riconvocata abbia deliberato sui medesimi argomenti della delibera oggetto dell'impugnazione, ponendo in essere, pur in assenza di forme particolari, un atto sostanzialmente sostitutivo di quello invalido (v. Cass., sentenze n. 12439 del 1997, n. 10445 del 1998; n. 2999 del 2010). La disposizione dell'art. 2377, ultimo comma, c.c. che sancisce la mancanza di interesse rispetto all'impugnativa delle delibere, con cessazione della materia del contendere, allorché una nuova pronuncia assembleare abbia sostituito quella contestata, costituisce principio generale applicabile ad ogni ente collettivo e, come tale, anche al condominio. Tale vicenda sopravvenuta (avente conseguenze retroattive, così da precludere l'annullamento della delibera originaria, ormai sostituita) ben può realizzarsi anche in pendenza del giudizio di annullamento, purché prima della sentenza definitiva (Trib. civ. Bologna, n. 1759/1997). La Suprema Corte ha anche avuto modo di chiarire che “qualora, dopo l'impugnazione di una delibera assembleare, l'assemblea del deliberi nuovamente sullo stesso oggetto, si CP_1 verifica cessazione della materia del contendere relativamente all'impugnazione della prima delibera (ovvero, sopravvenuta carenza di interesse alla pronuncia) quando la nuova delibera modifichi le decisioni della prima nel senso richiesto dal che l'aveva impugnata (Cass. n. 5997/22). CP_1 ella fattispecie deve essere dichiarata cessata la materia del contendere e le spese processuali vanno regolate in forza del principio della soccombenza virtuale, fondato sulla
2 valutazione delle probabilità normali di accoglimento della domanda. Invero, il giudicante deve valutare la soccombenza virtuale, delibando la fondatezza o meno delle domande di parte attrice, al fine di stabilire su quale parte del giudizio debbano gravare le spese di lite. L'impugnativa proposta da era fondata ed Parte_1 andava accolta per i seguenti motivi. Giova osserare che, gli artt. 1136, comma 6, e 66, comma 3, disp. att. c.c., pongono, quale presupposto di legittimità della delibera assembleare, la convocazione di tutti gli “aventi diritto
”L'art. 66, comma 3, disp. att. c.c., stabilisce che «l'avviso di convocazione, contenente specifica indicazione dell'ordine del giorno, deve essere comunicato almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza in prima convocazione, a mezzo di posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o tramite consegna a mano, e deve contenere l'indicazione del luogo e dell'ora della riunione». La norma richiede una “specifica indicazione dell'ordine del giorno”, ovvero di una descrizione completa degli argomenti da trattare, in modo da consentire a ciascun partecipante di comprenderne esattamente il tema e l'importanza. L'avviso di convocazione, quale atto unilaterale recettizio, deve non solo essere inviato, ma anche ricevuto nel termine stabilito di almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza in prima convocazione (Cass. II, n. 24041/2020). Il mancato rispetto di tale termine di ricezione dell'avviso da parte dell'avente diritto costituisce motivo di annullamento della delibera assembleare, ai sensi dell'art. 1137 c.c., come confermato dal testo ora vigente dell'art. 66, comma 3, c.c. introdotto dalla legge 11 dicembre 2012, n. 220, il quale fa riferimento non solo all'omessa, ma anche alla tardiva o incompleta convocazione, specificando peraltro la legittimazione del solo condomino non ritualmente convocato ad agire per l'annullamento. Pacificamente nella specie il termine di cinque giorni non è stato rispettato, in quanto risulta per tabulas che la convocazione dell'assemblea in parola è stata trasmessa a mezzo della raccomandata a / r n. 61849306753 - 8 ricevuta dall'attore il giorno 21/09/2021, ovvero il giorno stesso in cui si sarebbe dovuta tenere l'assemblea dei condomini in prima convocazione. Le spese di lite seguono la soccombenza virtuale del CP_1 convenuto e vengono liquidate, in ragione dell'accolt dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 (scaglione di riferimento da euro 5.200,00 ad euro 26.000).
P.Q.M.
3 Il Giudice Onorario del Tribunale di Torre Annunziata I Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa promossa, come in narrativa, così provvede:
-dichiara cessata la materia del contendere;
-condanna il , al pagamento, in favore Controparte_1 dell'attrice delle spese di lite che determina nella complessiva somma di € 1.955,00 oltre rimborso forfettario, IVA e CpA e con attribuzione in favore dell'Avvocato Amedeo Acri. Torre Annunziata, 7 luglio 2025
Il Giudice Onorario di Tribunale dott. Luigi Ambrosino
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (art. 1, lett. 21 e 24 d.lgs.
7.3.2005 n-82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35 comma 1 D.M. 21.2.2011 n.44, come modificato dal D.M. 15.10.2012 n. 209.
4
nato a [...] il [...] Parte_1
e ivi residente al Corso Vittorio Emanuele III n. 10, (C.F.
), rappresentato e difeso dall'avvocato C.F._1
Amedeo Acri, (C.F. e con lo stesso C.F._2 elettivamente domicili tudio sito in Torre Annunziata, al Corso Umberto I, 233, come da procura alle liti conferita ai sensi dell'articolo 83 C.p.c. -attore- e
sito in Torre Annunziata alla Via Cuparella, 1 in Controparte_1 persona dell'amministratore p.t. , (C.F. Controparte_2
), rappresentato e dif ele La P.IVA_1
Rocca, (C.F. ed elettivamente domiciliato C.F._3 presso lo stu unziata (NA) alla Via dei Mille, 4 in virtù di procura resa in atti -convenuto- Conclusioni delle parti: Come da verbale d'udienza del 9.5.2025 Motivi della decisione Preliminarmente deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello "svolgimento del processo" e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 c.p.c. come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma 17, della legge 18 giugno 2009, n. 69. Pertanto, devono ritenersi integralmente richiamati dalla presente pronuncia, sia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti, sia i verbali di causa. D'altronde, trattandosi di disposizione normativa dettata con l'evidente finalità di accelerare il deposito della sentenza, deve ritenersi che essa consenta al giudice di pronunciare quest'ultima senza dover premettere la concisa esposizione dello svolgimento del processo, precedentemente richiesta dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., la quale, peraltro, risulta agevolmente desumibile dalla lettura di tutti gli atti di parte e dei verbali relativi alle udienze in cui la causa è stata trattata ed istruita, con la conseguenza che non potrà dirsi affetta da nullità
1 la sentenza resa nella predetta forma, che non contenga la concisa esposizione dei fatti e, dunque, dello svolgimento del processo (Cass. Civ. 19.10.2006 n. 22409, relativa all'analoga ipotesi prevista dall'art. 281-sexies c.p.c.). Sempre, in via preliminare, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, atteso che, come risulta ex actis, la delibera assunta dall'assemblea condominiale in data 22.09.2021 — oggetto della presente impugnazione — è stata successivamente sostituita da una nuova delibera adottata in data 19.11.2021, avente il medesimo contenuto (ossia l'approvazione e ratifica dei bilanci 2019, 2020 e 2021, dei lavori urgenti di messa in sicurezza e dei relativi piano di riparto). Sul tema, la Suprema Corte ha affermato che l'art. 2377 cod. civ., u.c. (estensibile, per il suo carattere generale, anche alle assemblee dei condomini degli edifici), secondo la quale l'annullamento della deliberazione dell'assemblea della società per azioni non può aver luogo se la deliberazione sia stata sostituita con altra presa in conformità della legge o dell'atto costitutivo, con conseguente cessazione della materia del contendere quando l'assemblea regolarmente riconvocata abbia deliberato sui medesimi argomenti della delibera oggetto dell'impugnazione, ponendo in essere, pur in assenza di forme particolari, un atto sostanzialmente sostitutivo di quello invalido (v. Cass., sentenze n. 12439 del 1997, n. 10445 del 1998; n. 2999 del 2010). La disposizione dell'art. 2377, ultimo comma, c.c. che sancisce la mancanza di interesse rispetto all'impugnativa delle delibere, con cessazione della materia del contendere, allorché una nuova pronuncia assembleare abbia sostituito quella contestata, costituisce principio generale applicabile ad ogni ente collettivo e, come tale, anche al condominio. Tale vicenda sopravvenuta (avente conseguenze retroattive, così da precludere l'annullamento della delibera originaria, ormai sostituita) ben può realizzarsi anche in pendenza del giudizio di annullamento, purché prima della sentenza definitiva (Trib. civ. Bologna, n. 1759/1997). La Suprema Corte ha anche avuto modo di chiarire che “qualora, dopo l'impugnazione di una delibera assembleare, l'assemblea del deliberi nuovamente sullo stesso oggetto, si CP_1 verifica cessazione della materia del contendere relativamente all'impugnazione della prima delibera (ovvero, sopravvenuta carenza di interesse alla pronuncia) quando la nuova delibera modifichi le decisioni della prima nel senso richiesto dal che l'aveva impugnata (Cass. n. 5997/22). CP_1 ella fattispecie deve essere dichiarata cessata la materia del contendere e le spese processuali vanno regolate in forza del principio della soccombenza virtuale, fondato sulla
2 valutazione delle probabilità normali di accoglimento della domanda. Invero, il giudicante deve valutare la soccombenza virtuale, delibando la fondatezza o meno delle domande di parte attrice, al fine di stabilire su quale parte del giudizio debbano gravare le spese di lite. L'impugnativa proposta da era fondata ed Parte_1 andava accolta per i seguenti motivi. Giova osserare che, gli artt. 1136, comma 6, e 66, comma 3, disp. att. c.c., pongono, quale presupposto di legittimità della delibera assembleare, la convocazione di tutti gli “aventi diritto
”L'art. 66, comma 3, disp. att. c.c., stabilisce che «l'avviso di convocazione, contenente specifica indicazione dell'ordine del giorno, deve essere comunicato almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza in prima convocazione, a mezzo di posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o tramite consegna a mano, e deve contenere l'indicazione del luogo e dell'ora della riunione». La norma richiede una “specifica indicazione dell'ordine del giorno”, ovvero di una descrizione completa degli argomenti da trattare, in modo da consentire a ciascun partecipante di comprenderne esattamente il tema e l'importanza. L'avviso di convocazione, quale atto unilaterale recettizio, deve non solo essere inviato, ma anche ricevuto nel termine stabilito di almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza in prima convocazione (Cass. II, n. 24041/2020). Il mancato rispetto di tale termine di ricezione dell'avviso da parte dell'avente diritto costituisce motivo di annullamento della delibera assembleare, ai sensi dell'art. 1137 c.c., come confermato dal testo ora vigente dell'art. 66, comma 3, c.c. introdotto dalla legge 11 dicembre 2012, n. 220, il quale fa riferimento non solo all'omessa, ma anche alla tardiva o incompleta convocazione, specificando peraltro la legittimazione del solo condomino non ritualmente convocato ad agire per l'annullamento. Pacificamente nella specie il termine di cinque giorni non è stato rispettato, in quanto risulta per tabulas che la convocazione dell'assemblea in parola è stata trasmessa a mezzo della raccomandata a / r n. 61849306753 - 8 ricevuta dall'attore il giorno 21/09/2021, ovvero il giorno stesso in cui si sarebbe dovuta tenere l'assemblea dei condomini in prima convocazione. Le spese di lite seguono la soccombenza virtuale del CP_1 convenuto e vengono liquidate, in ragione dell'accolt dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 (scaglione di riferimento da euro 5.200,00 ad euro 26.000).
P.Q.M.
3 Il Giudice Onorario del Tribunale di Torre Annunziata I Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa promossa, come in narrativa, così provvede:
-dichiara cessata la materia del contendere;
-condanna il , al pagamento, in favore Controparte_1 dell'attrice delle spese di lite che determina nella complessiva somma di € 1.955,00 oltre rimborso forfettario, IVA e CpA e con attribuzione in favore dell'Avvocato Amedeo Acri. Torre Annunziata, 7 luglio 2025
Il Giudice Onorario di Tribunale dott. Luigi Ambrosino
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (art. 1, lett. 21 e 24 d.lgs.
7.3.2005 n-82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35 comma 1 D.M. 21.2.2011 n.44, come modificato dal D.M. 15.10.2012 n. 209.
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