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Sentenza 31 agosto 2025
Sentenza 31 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 31/08/2025, n. 844 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 844 |
| Data del deposito : | 31 agosto 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE CIVILE DI VICENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, composto dai magistrati:
Dott.ssa Giovanna SANFRATELLO Presidente
Dott.ssa Biancamaria BIONDO Giudice est.
Dott.ssa Francesca GRASSI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 491 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2025 promossa da
nato a [...] il [...], C.F. Parte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. Ilian De Zotti del C.F._1
Foro di Vicenza
RICORRENTE nei confronti di nato a [...], il [...], C.F. Controparte_1
C.F._2
ADOTTANDO
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza
In punto di: Adozione di persona maggiorenne
1 Conclusioni di parte ricorrente:
“Voglia l'Ill.mo Presidente presso il Tribunale di Vicenza, evasi gli incombenti di rito e fissata l'udienza per la comparizione del ricorrente e dell'adottando, voglia, con proprio decreto, pronunciare l'adozione del signor da parte del signor , con Controparte_1 Parte_1 tutti gli effetti di cui agli artt. 299 e ss. c.c.”
Conclusioni del P.M.:
“Il PM esprime parere favorevole”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso che, con ricorso depositato il 10.02.2025, il sig.
[...]
ha esposto: - di essere stato coniugato con la Parte_1 sig.ra sino al suo decesso avvenuto in data 2.12.2024; - che Persona_1 da una precedente relazione sentimentale tra la sig.ra e il sig. Per_1
, anch'egli deceduto, è nato in data [...] Persona_2
con lui convivente;
Controparte_1
- che, in virtù del legame affettivo instaurato nel corso degli anni con il figlio della defunta moglie, è sua intenzione procedere all'adozione di CP_1
[...] rilevato che all'udienza del 10.06.2025 avanti al Giudice delegato l'adottante e l'adottando hanno prestato i consensi di legge;
rilevato che l'adottante non ha discendenti, ha compiuto 60 anni e supera di oltre diciotto anni l'età dell'adottando; rilevato che l'adottando è orfano di entrambi i genitori, avendo perso sia la madre (moglie del ricorrente) deceduta in data 3.12.2024 Persona_1 che il padre biologico , deceduto in data 31.07.2022 Persona_2 come attestato nel certificato di morte di cui al doc. 3 allegato al ricorso;
2 rilevato che non risulta essere già stato adottato da Controparte_1 altra persona;
ritenuto che
sussistono tutte le condizioni di legge per far luogo alla richiesta adozione, che non ricorrono condizioni ostative ai sensi di legge e, in particolare, che l'adozione risulta conveniente per l'adottando, corrispondendo ad un suo preciso interesse, stante il legame di natura familiare di fatto presente da molti anni tra di lui e l'adottante, al quale s'intende dare una veste giuridica;
rilevato, altresì, che l'art. 299 cod. civ. prevede, come regola generale, che l'adottato nell'ambito del procedimento di adozione dei maggiorenni assuma il cognome dell'adottante, anteponendolo o aggiungendolo a quello originario proprio (La Corte Costituzionale, con sentenza 10 maggio - 4 luglio 2023, n.
135 (in G.U. 1ª s.s. 05/07/2023, n. 27), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 299, primo comma, del codice civile, nella parte in cui non consente, con la sentenza di adozione, di aggiungere, anziché di anteporre, il cognome dell'adottante a quello dell'adottato maggiore d'età, se entrambi nel manifestare il consenso all'adozione si sono espressi a favore di tale effetto), e che in tal senso va disposto con la presente pronuncia;
viste le conclusioni del Pubblico Ministero che ha espresso parere favorevole all'accoglimento della domanda;
considerato che
debbano essere disposti gli ulteriori adempimenti da parte della Cancelleria, ai sensi dell'art. 314 cod. civ., ad intervenuta definitività della presente sentenza;
ritenuto che
, per la natura del procedimento, nulla debba statuirsi in ordine alle spese processuali
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI VICENZA
Visti gli artt. 291 e segg. cod. civ., così provvede:
3 - decide farsi luogo all'adozione, da parte di Parte_1
nato a [...] il [...] (adottante), di
[...] CP_1 nato a [...] il [...] (adottato), il quale, ai sensi dell'art.
[...]
299, comma 1, cod. civ., assumerà il cognome dell'adottante (
[...]
e lo aggiungerà al proprio;
Parte_1
- dispone che la Cancelleria provveda alle prescritte comunicazioni di rito e, ad intervenuta sua definitività, alla trascrizione della presente sentenza nonché alla sua comunicazione all'Ufficiale di Stato Civile competente per l'annotazione a margine dell'atto di nascita dell'adottato;
- nulla sulle spese di lite del presente procedimento.
Così deciso in Vicenza, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione
Civile del 28.08.2025.
IL GIUDICE est.
Dott.ssa Biancamaria Biondo
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Giovanna Sanfratello
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