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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 10/09/2025, n. 1150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1150 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE LAVORO in persona del giudice, dott. Claudio Silvestrini, all'esito dell'udienza fissata per il 9 settembre 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. (introdotto dall'art. 3, co. 10, del D.
Lgs. n. 149/2022 e modificato, a decorrere dal 26 novembre 2024, dall'art. 3, co. 1, lett. i, del D. Lgs. n. 164/2024), ha pronunciato in data 10 settembre
2025, previa lettura delle note sostitutive dell'udienza depositate dalle parti costituite, la seguente
S E N T E N Z A ex art. 127-ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 1725, del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2023, pendente
T R A
, Parte_1 con l'avv. FERRI PIETRO,
- ricorrente/opponente -
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 con l'avv. MANNO ALESSIA,
- resistente/opposto -
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 A seguito dell'espletamento dell' e dell'assegnazione dei termini CP_2 per proporre eventuali contestazioni, l'odierna parte ricorrente ha depositato atto di dissenso e quindi, nei termini dettati dall'art 445-bis c.p.c., il ricorso che ha dato luogo alla presente fase di opposizione, avente per oggetto l'accertamento dei requisiti sanitari necessari per ottenere il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento ex art. 1 della L. n. 18/1980, la sussistenza dei quali era stata esclusa dal consulente incaricato in sede di
A.T.P.O.
Si è costituita nel presente giudizio la odierna parte resistente – rimasta contumace nella precedente fase di A.T.P.O. – , contestando le affermazioni attoree e chiedendo il rigetto del ricorso in opposizione: la odierna parte resistente ha inoltre eccepito l'inammissibilità del ricorso in opposizione per carenza di idonee e specifiche contestazioni alle risultanze peritali della precedente fase di A.T.P.O.
Acquisita la documentazione relativa alla fase del procedimento di
A.T.P.O. già espletato fra le parti, è stato disposto, in accoglimento delle istanze della odierna parte ricorrente, il rinnovo delle operazioni peritali, per le motivazioni indicate dapprima nell'ordinanza emessa in data 13.11.2023
(da intendersi qui integralmente riportata e trascritta) e successivamente nell'ordinanza del 23.01.2025 (anch'essa da intendersi qui integralmente riportata e trascritta).
L'eccezione preliminare di nullità e/o inammissibilità del ricorso per carenza di idonee e specifiche contestazioni alle risultanze peritali della precedente fase di A.T.P.O. è assorbita dall'avvenuta acquisizione al giudizio, ai sensi dell'art. 149 disp att. c.p.c., di documentazione medica erroneamente non presa in considerazione dal consulente incaricato nella fase di A.T.P.O.
(vd. ordinanza del 13.11.2023), che impone lo svolgimento di ulteriori accertamenti per verificare l'eventuale sopravvenienza del requisito sanitario per ottenere la prestazione oggetto di causa.
2 Nel merito, all'esito della C.T.U. rinnovata il consulente incaricato nella presente fase di opposizione ha ritenuto che la odierna parte ricorrente sia entrata in possesso, a decorrere dal 1.10.2024, dei requisiti sanitari per ottenere il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento ex art. 1 della L. n. 18/1980
Apparendo le valutazioni svolte dal consulente incaricato intellegibili, razionali, complete e condivisibili, non vi è alcun motivo per discostarsene, e pertanto il ricorso in opposizione deve essere parzialmente accolto, nei termini e nei limiti di cui sopra.
Non vi è da provvedere sulle spese di lite relative alla fase di A.T.P.O., in ragione della contumacia della odierna parte resistente in tale fase.
Tenuto conto della decorrenza dell'invalidità accertata dal consulente incaricato nella presente fase di opposizione (decorrenza successiva alla data di presentazione della domanda amministrativa), le spese di lite della presente fase di opposizione vanno interamente compensate: difatti, come chiarito dalla Suprema Corte, “Nelle controversie assistenziali, il riconoscimento del requisito sanitario con una decorrenza successiva a quella della domanda, riconducibile ad una parzialità dell'accoglimento meramente quantitativo, realizza una soccombenza reciproca idonea a giustificare la compensazione, parziale o totale, delle spese di lite” (Cassazione civile sez. VI 21 dicembre 2016 n. 26565).
Le spese di C.T.U. relative alla precedente fase di A.T.P.O. sono liquidate come da separato decreto e poste a carico dell'odierna parte resistente ex art. 152 disp att. c.p.c.
Le spese di C.T.U. relative al presente giudizio di opposizione sono liquidate come da separato decreto e poste a carico dell'odierna parte resistente in applicazione del principio della soccombenza (ancorché parziale).
P.Q.M.
3 Il giudice, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando,
• dichiara la sussistenza, in capo alla odierna parte ricorrente, dei requisiti sanitari per ottenere il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento ex art. 1 della L. n. 18/1980 con decorrenza dal
1.10.2024;
• respinge ogni altra domanda e/o eccezione;
• dichiara che non vi è da provvedere sulle spese di lite relative alla fase di
A.T.P.O.;
• compensa le spese di lite relative al presente giudizio di opposizione;
• condanna la odierna parte resistente al pagamento delle spese di C.T.U. relative alla fase di A.T.P.O. e al presente giudizio di opposizione, liquidate come da separati decreti.
Velletri, 10 settembre 2025
Il giudice dott. Claudio Silvestrini
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