Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 20/04/2026, n. 3082
CS
Ordinanza collegiale 24 luglio 2025
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CS
Rigetto
Sentenza 20 aprile 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Carenza del requisito di idoneità professionale dell’ATI ED per mancata iscrizione al TS di tre enti componenti

    Il Collegio ritiene condivisibile l’interpretazione dell’art. 101, comma 3, del d.lgs. n. 117/2017, secondo cui il requisito dell’iscrizione al TS si intende soddisfatto dall’iscrizione ai registri pregressi, in regime transitorio, per le ONLUS, fino alla definitiva iscrizione al TS. Pertanto, la partecipazione delle ONLUS non iscritte al TS è legittima.

  • Rigettato
    Insussistenza dei presupposti per l’applicazione del Codice del Terzo Settore in presenza di prestazioni di carattere economico-lucrativo

    Il Collegio ritiene che i costi per il lavoro (dipendente e autonomo) sostenuti dagli enti del terzo settore possano costituire spese ammissibili e rimborsabili nei limiti del progetto e del piano finanziario, in coerenza con l’art. 16 del d.lgs. n. 117/2017, che garantisce un trattamento economico non inferiore ai contratti collettivi. Tali importi sono erogabili a titolo di rimborso spese documentate.

  • Rigettato
    Mancanza della fase di co-programmazione

    Il Collegio ritiene che non vi sia una necessaria separazione tra le fasi di co-programmazione e co-progettazione. La fase di collaborazione con i soggetti del terzo settore è avvenuta attraverso il “piano di sviluppo del welfare del Comune di Milano” e l’atto di indirizzo definitorio del modello di gestione, che hanno preceduto l’avviso di istruttoria pubblica.

  • Rigettato
    Genericità dei criteri di valutazione delle proposte progettuali

    I criteri valutativi sono sufficientemente dettagliati nel contesto della co-progettazione, pur non potendo raggiungere la precisione di quelli di un appalto pubblico. Il criterio di aggregazione in ATI è volto a favorire il coinvolgimento del maggior numero di enti.

  • Rigettato
    Contrasto tra l’avviso di istruttoria e l’atto di indirizzo politico

    La fase preliminare di selezione dell’ETS è inevitabile per individuare la proposta maggiormente rispondente alle esigenze dell’amministrazione. I principi di imparzialità e parità di trattamento richiedono una valutazione comparativa. L’approccio “non competitivo” si intende alternativo alla regola di evidenza pubblica per appalto di servizi.

  • Rigettato
    Incongruità del Piano Economico Finanziario (PEF) dell’ATI ED

    Il PEF deve indicare sia le voci di costo relative al cofinanziamento pubblico che quelle di cofinanziamento privato. Le spese indicate nel PEF non possono ritenersi estranee al progetto, considerando il ruolo attivo del privato e la flessibilità del procedimento di co-progettazione.

  • Rigettato
    Incongruenza delle voci di spesa e disallineamento tra figure professionali e costi nel PEF

    Nel procedimento di co-progettazione, la proposta progettuale ha valore di massima e può essere modificata in itinere. La sentenza di primo grado ha correttamente interpretato le incongruenze, rilevando refusi e inversioni, e l’appellante contesta genericamente tale interpretazione.

  • Rigettato
    Erronea attribuzione del punteggio per titoli professionali (criterio B2)

    Anche se l’ATI ED ha allegato documenti esplicativi, questi non hanno modificato la proposta valutata, che ha ricevuto un punteggio “discreto” per la sua carenza descrittiva.

  • Rigettato
    Contestazione dei punteggi relativi alla rete di collaborazioni (criterio B3)

    Il criterio qualitativo è espressione di valutazione tecnica, insindacabile in sede giurisdizionale, salvo manifesta irragionevolezza, non ravvisabile nel caso di specie.

  • Improcedibile
    Questione di legittimità costituzionale del “rito speciale PNRR”

    La ritenuta infondatezza della pretesa risarcitoria priva di rilevanza la prospettata questione di legittimità costituzionale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 20/04/2026, n. 3082
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 3082
    Data del deposito : 20 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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