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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 03/07/2025, n. 24431 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24431 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da 1.AD EV, nata in [...], il [...] , 2.EN IZ, nato in [...] il [...] 3.LI IM, nato in [...] il [...] 4.LI ZE, (C,kg I r (5- JÚ) 5.HY ER, nato in [...] il [...] 6.ER lidi, nato in [...] il [...] 7.OR DR, nato in [...] il [...] 8.OR RG, nato in [...] il [...] 9.PO ST, nata in [...] il [...] 10.AH TI, nato in [...] il [...] avverso l'ordinanza del Tribunale della Libertà di Venezia del 07/06/2024; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Cinzia Vergine;
udite le conclusioni del Procuratore generale che ha invocato l'annullamento con rinvio per PO e EN, il rigetto dei ricorsi per il resto;
udite le conclusioni dei difensori presenti, avv.ti Remo Lot, per PO, LO IA, per EN, EF AR per ER IL, IK ER, AH TI e RI RG, che hanno invocato l'accoglimento dei ricorsi;
Penale Sent. Sez. 3 Num. 24431 Anno 2025 Presidente: GENTILI ANDREA Relatore: VERGINE CINZIA Data Udienza: 11/12/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 7 giugno 2024 il Tribunale del riesame di Venezia, pronunciandosi -in sede di rinvio- sull'istanza di riesame avanzata dagli odierni ricorrenti (oltre che da ES KR e AJ RT) avverso l'ordinanza emessa nei loro confronti il 29 settembre 2023 dal Giudice per le indagini preliminari di Venezia, con la quale era stata loro applicata la misura della custodia cautelare in carcere ha (annullato il provvedimento cautelare e, per l'effetto, ordinato l'immediata liberazione di ES KR e AJ RT, e) rigettato l'istanza di riesame avanzata da 1.AD EV, 2.EN IZ, 3.LL IM, 4.LL ZE, 5.IK ER, 6.ER lidi, 7.OR DR, 8.RI Jurge, 9.PO ST, 10.AH TI. 1.1. La decisione sull'istanza di riesame era stata rimessa al Tribunale del riesame di Venezia a seguito di tre sentenze di questa Corte, di annullamento di tre ordinanze rese dal Tribunale di Venezia, quale giudice del riesame, separatamente (in ragione della proposizione di separate istanze di riesame), ma relative al medesimo procedimento: a) Sez. 4, n. 19628/2024 , del 9 aprile 2024, di annullamento, con rinvio, dell'ordinanza n. 743/2023 del 5 dicembre 2023, su ricorso del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia nel procedimento a carico di ER lidi, ES KR, HY ER, AH TI, LL IM, LL ZE, AJ Hertion, KE EG, cui, con l'ordinanza genetica, era stata applicata la misura della custodia cautelare in carcere per i delitti di cui agli artt. 73 e 74 dPR 309/90; b) Sez. 4, n. 20224/2024, del 13 marzo 2024, di annullamento, con rinvio, dell'ordinanza n. 799/2023 del 27 dicembre 2023, su ricorso del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia nel procedimento a carico di OR DR, AD EV, OR RG, cui, con l'ordinanza genetica, era stata applicata la misura della custodia cautelare in carcere in relazione ai delitti di cui agli artt. 73 e 74 dPR 309/90; in entrambi i casi la Corte di @assazione, con la sentenza rescindente, senza entrare nel merito delle posizioni cautelari, si era limitata a rilevare l'erroneità della dichiarazione di inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche ritenuta la quale il Tribunale del riesame aveva annullato l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari e ordinato la liberazione degli indagati;
c) Sez. 4, n. 20223/2024, del 13 marzo 2024, di annullamento, con rinvio, dell'ordinanza n. 726/2023 del 1 dicembre 2023, su ricorso del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia nel procedimento a carico di PO NA e EN IZ, cui, conAyinanza genetica, era stata applicata dal Giudice per le indagini preliminari 3Tribunale di Venezia la misura della custodia 2 cautelare in carcere per fattispecie di reato di cui agli artt. 73 dPR 309/90, aventi ad oggetto cocaina, e per la ritenuta partecipazione a un'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, art,74 dPR 309/90, con a capo il promotore OR DR, e da lui organizzata. La Corte di Cassazione, con la sentenza rescindente, aveva in questo caso rilevato che il giudice del riesame aveva escluso la gravità indiziaria in merito alla partecipazione (anche) dei due indagati al sodalizio di cui al capo 1, dopo aver ritenuto quest'ultimo sussistente -all'esito della puntuale disamina del compendio indiziario disponibile (intercettazioni e attività di polizia giudiziaria come già censita dal Giudice per le indagini preliminari)- solo tra tre soggetti (i due OR, DR e RG, e AD), e dopo aver comunque ritenuto la gravità indiziaria in ordine ai reati 'fine' agli allora ricorrenti contestati (relativi all'acquisto da parte di EN dal capo del sodalizio di un quantitativo di cocaina tale da escludere la sua qualificazione a mente dell'art. 73, comma 5, dPR 309/90 (capo 13); agli acquisti di cocaina, da parte di PO dal capo del sodalizio, il 28 ottobre 2021, e da parte di EN dal capo del sodalizio il 18 marzo 2021 (capo 26); alle cessioni di cocaina il 26 novembre 2021, il 3, il 10, il 28 dicembre 2021 e il 6 gennaio 2021). Aveva censurato l'ordinanza impugnata per carenza di reale confronto con l'impianto dell'ordinanza genetica quanto ai gravi indizi di colpevolezza in merito alla partecipazione al sodalizio da parte dei soggetti diversi da quelli appartenenti al nucleo familiare OR, ed anche in merito al ruolo di organizzatori di taluni, avendo ritenuto che «con motivazione manifestamente illogica in forza della parcellizzazione degli elementi indiziari e dell'assenza di confronto con il materiale indiziario invece poto a fondamento dell'ordinanza genetica. [...] l'ordinanza impugnata [•..] ritiene sussistenti i gravi indizi in merito ad una diversa fattispecie associativa, operante solo fra i tre citati familiari, ma [...] non ricostruisce l'associazione al fine poi di motivare l'esclusione a essa degli altri soggetti di cui in rubrica, tra cui i due indagati. Con il descritto modus operandi il giudice di merito acclara, senza motivare, l'esclusione di una partecipazione con riferimento a un'associazione assolutamente non ricostruita nella sua essenza, tanto organizzativa quanto operativa, attività invece necessaria per poi eventualmente escludere, in relazione ad essa, che la condotta degli altri soggetti e, in particolare, dei due indagati, sia stata partecipativa». 2. Gli indagati hanno proposto, come di seguito, ricorsi avverso l'ordinanza del 7 giugno 2024 invocandone l'annullamento. 3. Ha proposto, a mezzo del difensore di fiducia, tempestivo ricorso AD EV, cui sono contestati i reati di cui agli artt. 74, commi 1, 2 e 3,,c1PR 309/90 (capo 1), 110 cod.pen. e 73, comma 1, dPR 309/90 (capi 21, 22 e 23), 81, comma 2, 110 cod.pen. 73, comma 1, dPR 309/90 (capo 27). 3.1. Deduce la difesa, ex art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod.proc.pen., violazione ed erronea applicazione dell'art. 627 cod.proc.pen. in relazione all'art. 74 dPR 309/90, nonché carenza, illogicità e contraddittorietà della motivazione dell'ordinanza impugnata nella parte in cui il giudicante avrebbe erroneamente interpretato le argomentazioni della Corte di Cassazione in merito all'associazione di cui all'art. 74 dPR 309/90. Il Tribunale di Venezia, sulla scorta dell'asserito rispetto del decisum della Corte di legittimità (per l'esplicitazione del contenuto della sentenza rescindente, n. 20223/2024, di annullamento dell'ordinanza pronunciata nei confronti di EN e PO, si rinvia al superiore § 1.1., lett.a), rammentando, sinteticamente, in questa sede, che l'ordinanza pronunciata nei confronti dei coindagati EN e PO, è stata da questa Corte ritenuta «manifestamente illogica in forza della parcellizzazione degli elementi indiziari e dell'assenza di confronto con il materiale indiziario invece posto a fondamento dell'ordinanza genetica» nella parte in cui, senza ricostruire l'associazione, ha motivato l'esclusione dalla compagine di soggetti diversi dagli appartenenti al nucleo OR), avrebbe ravvisato il reato di cui all'art. 74 dPR 309/90 contestato al capo 1, con motivazione carente, illogica e contraddittoria. Assume la difesa che il Tribunale avrebbe ritenuto la sussistenza dell'associazione de qua sulla base del medesimo, errato, ragionamento iniziale, violando il disposto dell'art. 627 cod.proc.pen. nella parte in cui ha ritenuto che la Cassazione l'avesse vincolato al giudizio di sussistenza dell'associazione, laddove, invece, il giudizio di rinvio ha riguardato soltanto il contestato vizio logico- giuridico. 3.2. Coi motivi aggiunti lamenta, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod.proc.pen., inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 73 e 74 d-PR 309/90, e correlato vizio di motivazione, asseritamente carente, contraddittoria e illogica, nella parte in cui i gravi indizi di colpevolezza in relazione al reato associativo sono stati individuati nei medesimi elementi indicati nella prima ordinanza del riesame, e in quella sede valutati non sufficienti ad attestare la partecipazione dell'indagata, valevoli ad integrare la sola gravità indiziaria in relazione ai reati fine. Analizza, a tal fine, le risultanze relative al capo 23 (di cui all'art. 73 dPR 309/90) e contesta la ricorrenza degli elementi da cui desumere attraverso il concorso nel reato fine la partecipazione al reato associativo, specie sotto il profilo soggettivo. 4. Ha proposto tempestivo ricorso, a mezzo del difensore di fiducia, EN IZ, cui sono contestati i reati di cui agli artt. 74, commi 1, 2 e 3.dPR 309/90 (capo 1), 110 cod.pen. e 73, comma 1, dPR 309/90 (capo 13), 81, comma 2, 110 cod.pen. 73, comma 1, dPR 309/90 (capi 26 e 30), affidandolo a due motivi. 3.1. Col primo motivo denuncia vizio di motivazione, asseritamente mancante, apparente e contraddittoria, in relazione al reato di cui all'art. 74 dPR 309/90, capo 1, e specificamente alla sua partecipazione alla stessa. Note le motivazioni della Corte di Cassazione (sentenza n. 20233/2024) il Tribunale si sarebbe limitato a richiamare la decisione rescindente, sulla scorta dell'asserito rispetto del decisum della Corte di legittimità, avrebbe ravvisato il reato di cui all'art. 74 dPR 309/90 contestato al capo 1, con motivazione carente, illogica e contraddittoria, e avrebbe omesso sia di ricostruire la contestata associazione, sia di motivare sulla partecipazione del EN, con indicazione delle fonti indiziarie ritenute rilevanti. Il Giudice per le indagini preliminari aveva delineato l'apparato organizzativo operante nel territorio veneto individuando OR DR in posizione apicale, capo, promotore ed organizzatore unitamente ad altri, e indicato, tra gli associati, anche EN IZ che, secondo prospettazione accusatoria, insieme con la compagna PO ST, si sarebbe occupato del reperimento e della distribuzione della sostanza stupefacente per conto del OR, nei periodi in cui costui era assente, consegnandogli, al ritorno, il denaro ricavatone. L'ordinanza impugnata, al cospetto di una solo presuntiva identificazione del ricorrente, non conterrebbe alcun riferimento a concreti elementi indicativi della partecipazione del ricorrente all'associazione di cui al capo 1); inefficienti allo scopo sarebbero le conversazioni intercettate e indicate dal Tribunale;
pretestuosa sarebbe l'attribuzione allo stesso delle operazioni di prelevamento dello stupefacente e, ancor più, della consapevolezza di cooperare al raggiungimento degli obiettivi del sodalizio, peraltro al cospetto della valutazione di segno contrario spiegata quanto alla posizione di ES. 3.2. Con secondo motivo denuncia vizio di motivazione, asseritamente omessa, apparente, illogica in ordine alla ritenuta sussistenza delle esigenze di cautela, e violazione dell'art. 292, comma 2, lett. c) cod.proc.pen.. Evidente sarebbe la genericità dell'assunto svolto al proposito dal Tribunale con riferimento indistinto a tutti gli indagati, e, con essa, la violazione del disposto di cui all'art. 292, comma 2, cod.proc.pen.. Sarebbe stato omesso, in particolare, qualsivoglia specifico giudizio, funzionale alla verifica dei requisiti della concretezza ed attualità della cautela ravvisata a carico dell'indagato, sulla situazione esistenziale del EN, sulla documentata attività lavorativa, sulla disponibilità all'accoglienza in regime di arresti domiciliari da parte della sorella, soggetto non controindicato, alla assenza di condotte negative dopo la scarcerazione di seguito all'annullamento del 1 dicembre 2023. 4. LL ZE, cui sono contestati i reati di cui agli artt. 74, commi 1, 2 e 3 / dPR 309/90 (capo 1), agli artt. 73, comma 1, dPR 309/90 (capi 3, 8, 9), agli artt. 110 cod.pen. e 73, comma 1, dPR 309/90(capo 10, 15, 16,22, 23,24), agli artt. 81, comma 2, 110 cod.pen. e 73, comma 1, dPR 309/90(capo 11, 14,18), e LL IM, cui sono contestati i reati di cui agli artt. 74, commi 1, 2 e 3 1 dPR 309/90 (capo 1),agli artt. 73, comma 4, dPR 309/90 (capo 2), agli artt. 81, comma 2, 110 cod.pen. e 73, comma 1, dPR 309/90(capo 32), hanno proposto, a mezzo del difensore di fiducia, tempestivo ricorso affidato a due motivi. 4.1. Col primo motivo la difesa denuncia, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod.proc.pen., violazione di legge in relazione all'art. 273 cod.proc.pen. e 74 dPR 309/90, e correlato vizio di motivazione, asseritamente insufficiente e carente in punto di mancata valutazione delle deduzioni di cui alla memoria difensiva e dei documenti allegati dalla difesa al Tribunale del riesame il 7 giugno 2024 e il 5 dicembre 2023, nella parte in cui è stata affermata la partecipazione dei ricorrenti al sodalizio. Rileva, in particolare, che la sentenza della Cassazione n. 19628/24 (il cui esito di annullamento dell'ordinanza impugnata affondava le proprie ragioni, per gli odierni ricorrenti, solo in questioni procedurali), aveva comunque dichiarato l'inammissibilità del gravame proposto da parte pubblica nei confronti del coindagato RR, nei cui confronti il Tribunale del riesame aveva escluso la partecipazione al consesso associativo di cui al capo 1, così convalidandone il percorso motivazionale laddove aveva ritenuto «che i due soli acquisti di stupefacente del prevenuto [RR] dal coindagato LL IM e la cessione al dettaglio di parte di tale sostanza non siano sufficienti per affermare, sul piano della gravità indiziaria, la partecipazione del RR al sodalizio, comprensivo di una serie numerosa di ulteriori soggetti con i quali l'indagato non risulta aver intrattenuto alcun tipo di rapporto». Ritiene la difesa, a fronte di tale argomentazione, in uno con l'esclusione da parte del Giudice per le indagini preliminari dell'addebito di partecipazione a carico dei vettori dello stupefacente, e con la 'derubricazione' del ruolo di LL IM da 6 organizzatore a mero partecipe, che illogica risulterebbe la motivazione resa dal Tribunale del riesame riguardo alla sua persona, per averlo ritenuto intraneo all'associazione perché stabilmente dedito all'attività di acquisto e cessione di sostanze stupefacenti di più tipologie, in stabili rapporti con i sodali, non solo programmando di volta in volta tali attività, ma, anche, collaborando con i sodali in modo da protrarre a tempo indeterminato gli illeciti. Travisata sarebbe stata la prova relativa all'esistenza di molteplici conversazioni il cui contenuto, oltre che asseritamente a lui non attribuibile, divergerebbe, anche, dalla stessa provvisoria trascrizione (il ricorso si diffonde a darne contezza da pagina 4 a pagine 6). Si tratterebbe di elementi atti, al più, a configurare un consapevole contributo causale alla realizzazione di singoli fatti, ma non a provare consapevolezza e volontà dei soggetti coinvolti alla realizzazione del comune programma criminale. Non vi sarebbero inoltre evidenze di contatti col capo OR DR. Quanto ad LL ZE, cui pure è contestata la partecipazione al delitto associativo, al di là di eventuali responsabilità per singoli episodi -relativamente ai quali la difesa comunque lamenta la mancanza di qualsiasi accertamento in ordine a quantità, tipologia e qualità dello stupefacente trattato- la difesa evidenzia che sarebbe emerso il contatto univocamente con OR DR, a decorrere dal marzo 2022. 4.2. Col secondo motivo deduce, ex art. 606, comm1 1, lett. b) ed e) cod.proc.pen., violazione di legge, in relazione all'art. 274, comma 1, lett c), e 275, comma 3, cod.proc.pen., nella parte in cui il Tribunale del riesame ha ritenuto esistente, concreto ed attuale il pericolo di reiterazione delittuosa, e correlativo vizio di motivazione, asseritamente contraddittoria sia con l'ordinanza adottata ex art. 309 cod.proc.pen. del 5 dicembre 2023 quanto alla posizione di RR coindagato in relazione al capo 22) di provvisoria contestazione, sia con l'esclusione del ruolo apicale di LL IM. I fatti addebitati risalgono a due anni prima della applicazione della misura, indistintamente applicata a tutti gli indagati, in difetto di una valutazione specifica delle singole realtà; al cospetto di tanto neppure il pregresso comportamento, come risultante dai precedenti, risulta giustificarla, posto che LL IM è latore, soltanto, di una violazione amministrativa del 1999 e di un precedente specifico del 2007; LL ZE, invece, di un precedente per utilizzo di patente falsa e guida in stato di ebbrezza. 5. IK ER, cui sono contestati i reati di cui agli artt. 74, commi 1, 2 e dPR 309/90 (capo 1), agli artt. 110 cod.pen., 74 comma 4, dPR 309/90 (capi 2, 4), agli artt. 110 cod.pen. e 73 comma 1 dPR309/90 (capi 3, 5, 6, 7, 29) e ER 7 lidi, cui sono contestati i reati di cui agli artt. 74, commi 1, 2 e 3 dPR 309/90 (capo 1), agli artt. 110 cod.pen., 74 comma 4, dPR 309/90 (capi 2, 4), agli artt. 110 cod.pen. e 73 comma 1 dPR309/90 (capi 5, 6, 7, 29) hanno proposto, a mezzo del medesimo difensore di fiducia, tempestivi distinti ricorsi, affidati a due medesimi motivi. 5.1. Col primo motivo denunciano, ex art. 606, comma 1, lett b), c) ed e) cod.proc.pen., violazione ed erronea applicazione dell'art. 627 cod.proc.pen. in relazione all'art. 74 dPR 309/90, nonché carenza, illogicità e contraddittorietà della motivazione nella parte in cui il giudicante avrebbe erroneamente interpretato le argomentazioni svolte da questa Corte, con la sentenza rescindente, in merito alla sussistenza dell'associazione di cui all'art. 74 dPR 309/90. Lo svolgimento è in tutto sovrapponibile a quello del primo motivo rassegnato nell'interesse di AD EV, sicchè alla sua esplicitazione si fa in questa sede, per brevità, riferimento. 5.2. Col secondo motivo lamentano, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod.proc.pen., inosservanza ed erronea applicazione dell'art.74 dPR 309/90, e correlato vizio di motivazione, asseritamente carente, contraddittoria e illogica, nella parte in cui i gravi indizi di colpevolezza in relazione al reato associativo sono stati individuati nei medesimi elementi indicati nella prima ordinanza del riesame, e in quella sede valutati non sufficienti ad attestare l'esistenza della contestata associazione e la partecipazione dell'indagato alla stessa. Analizzano le risultanze relative ai capi 3), 4), 5), 6), 7), 29) di provvisoria incolpazione (di cui all'art. 73 dPR 309/90) e contestano la ricorrenza degli elementi da cui desumere la partecipazione dei ricorrenti, specie sotto il profilo soggettivo, ritenendo il compendio indiziario valevole ad integrare la sola gravità indiziaria in relazione ai reati fine. 6. Ha proposto, a mezzo difensore di fiducia, tempestivo ricorso OR DR, cui sono contestati i reati di cui agli artt. 74, commi 1, 2 e 3 dPR 309/90, con ruolo apicale (capo 1), agli artt. 110 cod.pen. e 73 comma 1 dPR309/90 (capi 12, 13, 17, 21, 22, 23, 25‘4 agli artt. 81, comma 2, 110 cod.pen., 73 comma 1, dPR 309/90 (capi 26, 27, 28). Il ricorso è affidato ad un unico motivo con cui denuncia, ex art. 606, comma 1, lett b), c) ed e) cod.proc.pen., violazione ed erronea applicazione dell'art. 627 cod.proc.pen. in relazione all'art. 74 dPR 309/90, nonché carenza, illogicità e contraddittorietà della motivazione nella parte in cui il giudicante avrebbe erroneamente interpretato le argomentazioni svolte da questa Corte, con la 8 sentenza rescindente, in merito alla sussistenza dell'associazione di cui all'art. 74 dPR 309/90. Lo svolgimento è in tutto sovrapponibile a quello del primo motivo rassegnato nell'interesse di AD EV, sicchè alla sua esplicitazione si fa in questa sede, per brevità, riferimento. 7. Ha proposto, a mezzo difensore di fiducia, tempestivo ricorso OR DR, cui sono contestati i reati di cui agli artt. 74, commi 1, 2 e 3 dPR 309/90, con ruolo apicale (capo 1), agli artt. 110 cod.pen. e 73 comma 1 dPR309/90 (capi 12, 13, 17, 21, 22, 23, 25, ) agli artt. 81, comma 2, 110 cod.pen., 73 comma 1, dPR 309/90 (capi 26, 27, 28). Il ricorso è affidato ad un unico motivo con cui denuncia, ex art. 606, comma 1, lett b), c) ed e) cod.proc.pen., violazione ed erronea applicazione dell'art. 627 cod.proc.pen. in relazione all'art. 74 dPR 309/90, nonché carenza, illogicità e contraddittorietà della motivazione nella parte in cui il giudicante avrebbe erroneamente interpretato le argomentazioni svolte da questa Corte, con la sentenza rescindente, in merito alla sussistenza dell'associazione di cui all'art. 74 dPR 309/90. Lo svolgimento è in tutto sovrapponibile a quello del primo motivo rassegnato nell'interesse di AD EV, sicchè alla sua esplicitazione si fa in questa sede, per brevità, riferimento. 7. Ha proposto, a mezzo difensore di fiducia, tempestivo ricorso OR RG, cui sono contestati i reati di cui agli artt. 74, commi 1, 2 e 3 dPR 309/90, con ruolo apicale (capo 1), agli artt. 110 cod.pen. e 73 comma 1 dPR309/90 (capo23). 7.1. Il primo motivo, con cui denuncia, ex art. 606, comma 1, lett b), c) ed e) cod.proc.pen., violazione ed erronea applicazione dell'art. 627 cod.proc.pen. in relazione all'art. 74 dPR 309/90, nonché carenza, illogicità e contraddittorietà della motivazione nella parte in cui il giudicante avrebbe erroneamente interpretato le argomentazioni svolte da questa Corte, con la sentenza rescindente, in merito alla sussistenza dell'associazione di cui all'art. 74 dPR 309/90, è in tutto sovrapponibile al primo motivo rassegnato nell'interesse di AD EV (la madre), sicchè alla sua esplicitazione si fa in questa sede, per brevità, riferimento. 7.2. Col secondo motivo lamenta, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod.proc.pen., inosservanza ed erronea applicazione dell' art. 74 dPR 309/90, e correlato vizio di motivazione, asseritamente carente, contraddittoria e illogica, nella parte in cui i gravi indizi di colpevolezza in relazione al reato associativo sono 9 stati individuati nei medesimi elementi indicati nella prima ordinanza del riesame, e in quella sede valutati non sufficienti ad attestare l'esistenza della contestata associazione e la partecipazione dell'indagato alla stessa. Analizza le risultanze relative al capo 23 di provvisoria incolpazione (di cui all'art. 73 dPR 309/90), unico episodio a lui addebitabile, e contesta la ricorrenza degli elementi da cui desumere la partecipazione, specie sotto il profilo soggettivo, valevoli ad integrare la sola gravità indiziaria in relazione all'indicato reato fine. Anche in questo caso le lagnanze difensive sono sovrapponibile a quelle svolte nell'interesse della madre AD. 7.3. Col terzo motivo denuncia, ex art. 606, comma 1, lett. c) ed e) cod.proc.pen. inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 274 e 292, comma 2, cod.proc.pen., nonché mancanza e contraddittorietà della motivazione per mancanza di autonoma valutazione delle specifiche esigenze cautelari che giustificano l'applicazione della misura cautelare, nonché per insussistenza del pericolo di recidivanza. Il Tribunale ha ritenuto essersi formato il giudicato cautelare sul punto, per essere stata la prima ordinanza emessa ex art. 309 cod.proc.pen. annullata soltanto sotto altri profili, ossia la valutazione sulla sussistenza del reato associativo e l'erronea dichiarazione di inutilizzabilità delle intercettazioni. La difesa contesta tale assunto e ripropone le censure mosse con la primigenia istanza di riesame per difetto dell'autonoma valutazione sulla ricorrenza delle esigenze cautelari svolta dal Giudice per le indagini preliminari, come dal Tribunale del riesame, con argomentazioni svincolate dalla specifica situazione esistenziale dell'odierno ricorrente. 8. PO ST, cui sono contestati i reati di cui agli artt. 74, commi 1, 2 e 3 dPR 309/90 (capo 1), agli artt. 81, comma 2, 110 cod.pen. e 73, comma 1, dPR 309/90 (capi 26, 30), ha proposto, a mezzo del difensore di fiducia, tempestivo ricorso, affidato a due motivi, sovrapponibili, in tutto, a quelli proposti nell'interesse del compagno EN IZ, con la sola differenza che alla odierna ricorrente non è contestato anche il capo 13, invece oggetto di addebito al compagno, sicché le argomentazioni al proposito svolte dapprima dal Tribunale del riesame, poi nel ricorso nell'interesse del compagno, non possono esportarsi alla sua persona. 9. AH TI, cui sono contestati i reati di cui agli artt. 74, commi 1, 2 e 3 dPR 309/90 (capo 1), 110, 73, comma 4, dPR 309/90 (capi 2, 3, 4, 29), ha proposto, a mezzo difensore di fiducia, tempestivo ricorso, affidato a due motivi, 10 ancora una volta i medesimi reietratamente posi alla attenzione di questa Corte, per la prima volta nell'interesse di AD, alla cui esplicitazione può dunque farsi riferimento. CONSIDERATO IN DIRITTO I.Ricorso AD EV I motivi di ricorso possono essere trattati congiuntamente contestando, entrambi, l'affermata gravità indiziaria in ordine al reato di partecipazione alla associazione di cui al capo 1), posta in dubbio per la ricostruzione operatane dal Tribunale del riesame, asseritamente non conforme alla contestazione originaria per la diversa platea di partecipi, nonché con riferimento alla asserita violazione del disposto dell'art. 627 cod.proc.pen.. Il ricorso è infondato. 1.1.La censura mossa ed essenzialmente consistente nella allegazione del preteso, illogico ed immotivato -in quanto basato sulla medesima piattaforma indiziaria precedentemente vagliata con opposto esito- revirement del Tribunale rispetto alla decisione resa in prima battuta con la ordinanza annullata con rinvio con sentenza della sezione quarta di questa Corte, non si confronta con la decisione adottata nella sua complessità. Trascura, innanzi tutto, di considerare che già la prima ordinanza del Tribunale del riesame aveva attestato l'esistenza di una associazione costituita ai sensi dell'art. 74 dPR 309/90, sia pure solo tra i membri del nucleo familiare OR, ossia tra OR DR, capo promotore ed organizzatore, OR RG, e AD EV, odierna ricorrente, e che la censura mossa dalla Cassazione -Sez. 4 n. 20223/2024- non ha certo posto in dubbio tale assunto, ma, solo, ha ritenuto il vizio logico-giuridico in cui il Tribunale del riesame era incorso, nel non delineare con precisione la struttura organizzativa e operativa del gruppo onde vagliarne, e eventualmente escluderne, il medesimo addebito ad altri indagati in termini di partecipazione, coi ruoli declinati in contestazione. Trascura, poi, che, proprio in virtù di tanto, il successivo esame in sede rescissoria e la conseguente motivazione, sono stati invece correttamente e logicamente svolti e resi dal Tribunale, la cui premessa, valida per tutti gli indagati, è il doveroso rispetto delle vincolanti statuizioni della Corte di legittimità -Sez. 4 n. 20223/2024, si ribadisce- secondo cui la pregressa ricostruzione del reato associativo era risultata viziata perché limitata «ad una lettura parcellizzata dei t 11 numerosi elementi indiziari evidenziati dapprima dal P.M. e quindi dal G.I.P.. In conclusione, ad avviso della Corte le argomentazioni espresse in data 1.12.2023, in materia di reato associativo, non sono condivisibili sul piano logico, in quanto sostanzialmente non corrispondenti al materiale indiziario a disposizione. E' dunque evidente che l'esame del reato associativo, in questa sede, deve essere risolto in modo radicalmente differente rispetto a quanto effettuato nell'ambito dell'ordinanza n. 726/2023 T.L.M.C.P., annullata con rinvio. [...].» Sicché, sulla scorta di tanto, il Tribunale ora impugnato, quanto al tema della sussistenza della associazione di cui all'art. 74 dPR 309/90, ha testualmente rilevato che nel procedimento de quo «sono emersi numerosi elementi indicativi dell'esistenza, tra i vari indagati [tutti coloro cui è contestata la fattispecie associativa n.d.r.], di legami fiduciari particolarmente forti e stabili, concretizzatisi in una attività illecita che è stata posta in essere in modo organizzato, continuativo, con l'uso di mezzi ed organizzazione stabilmente dedicati a fini illeciti. I soggetti coinvolti hanno acquistato e venduto notevoli quantitativi di sostanza stupefacente, senza la necessità di effettuare specifici ordini di volta in volta, ma dando per scontato l'esistenza del rapporto illecito instaurato con il fornitore o l'acquirente, e si sono recati dal proprio fornitore ogni volta che avevano bisogno di nuova sostanza, in modo da poter proseguire nell'attività illecita senza alcuna interruzione. Il fornitore, ogni volta, ha accolto il proprio cessionario senza necessità di un nuovo accordo illecito, dando anzi per scontato che, come già avvenuto in passato, sarebbero state poste in essere continue nuove cessioni anche in futuro. I vari soggetti coinvolti, come osservato, hanno realizzato una organizzazione stabile, particolarmente professionale e complessa, che ha consentito di movimentare in modo sistematico notevoli quantità di sostanze di plurime tipologie. Al contempo, si sono avvalsi di correi stabilmente incaricati del ruolo di corriere, dotati dal sodalizio di mezzi appositamente adibiti allo scopo (autovetture dotate di lidoppiofondol. Ogni soggetto ha costantemente svolto lo specifico ruolo cui era assegnato. Gli indagati hanno intrattenuto costanti rapporti tra loro, molti di loro hanno utilizzato apparecchi telefonici forniti dal soggetto di vertice o comunque dotati di una medesima applicazione che consentiva la comunicazione criptata e che quindi rendeva più agevole e sicura l'attività illecita. Anche alla luce delle statuizioni contenute nella sentenza n. Q2 3/2024, che ha appunto ritenuto non condivisibili le argomentazioni con cui es ribunale ha in passato ridimensionato il reato associativo, si deve dunque concludere per l'esistenza, nel caso di specie, di numerosi elementi concreti indicativi dell'instaurazione, tra numerosi degli indagati, di un vero e proprio sodalizio ai sensi dell'art. 74 D.P.R. 309/90, ossia di una associazione stabilmente dedita alla 12 compravendita di sostanza stupefacente di varie tipologie, destinata a proseguire a tempo indeterminato e realizzata mediante una complessa organizzazione di persone e mezzi, in buona parte già illustrata nel corso della trattazione dei singoli capi di imputazione». L1.1. Solo all'esito di una siffatta complessiva argomentazione il Tribunale del riesame si è impegnato nella verifica della contestazioni mosse a ciascuno degli indagati, mercé la disamina degli elementi singolarmente indizianti, individuati per l'odierna ricorrente, come per il figlio OR RG, al § 50, pag 71, secondo periodo/ dell'ordinanza impugnata, laddove espressamente si legge che «come emerso nel corso della trattazione dei vari capi di imputazione, entrambi, conviventi con DR, si sono dimostrati non solo perfettamente consapevoli dell'attività illecita capeggiata da DR, ma anche stabilmente a disposizione di quest'ultimo per l'effettiva esecuzione di tale attività. Il contributo attivo e consapevole, come si è evidenziato nell'esporre i singoli reati in contestazione, si è concretizzato nel preparare e confezionare la sostanza assieme ad DR, nel custodirla ed occultarla su disposizione di DR, nel ricevere acquirenti, corrieri ed il compenso per precedenti vendite nel caso in cui DR non fosse presente in casa». 2. Non si ravvisa, allora ed innanzi tutto, alcuna violazione o erronea applicazione dell'art. 627 cod.proc.pen., vincolante il giudice del rinvio quanto ai principi di diritto affermati con la sentenza di annullamento che, nel caso di specie, senza entrare nel merito delle posizioni cautelari, si era limitata a rilevare l'erroneità della dichiarazione di inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche (ritenuta la quale il Tribunale del riesame aveva annullato l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari e ordinato la liberazione degli indagati) delimitando il coacervo investigativo fruibile, nel mentre altra sentenza, la n. 20223/2024 sopra citata, che la stessa difesa correttamente prende in considerazione (essendo stati riuniti i procedimenti medio tempore separati si presume in ragione della diversa tempistica delle istanze di riesame da parte dei molteplici indagati nel procedimento che ne occupa), aveva, intanto, riconosciuto esistenza dell'associazione e partecipazione dell'odierna ricorrente sia pure con solo riferimento alla compagine associativa 'familiare', aveva, altresì, indicato il criterio sulla scorta del quale vagliare il corposo materiale indiziario onde scriminare gli indizi di esistenza ed operatività della associazione come contestata, e verificare la partecipazione dei singoli incriminati di partecipazione alla stessa. 13 ,1,3. Non si ravvisa, neppure, alcuna inosservanza o erronea applicazione degli artt. 73 (allegata col ricorso con riferimento al solo capo 23 di contestazione) e 74 dPR 309/90, né, tanto meno, vizio di motivazione al proposito. ,1,3.1. Il motivo è, innanzi tutto, inammissibile per genericità intrinseca ed estrinseca, in quanto meramente contestativo e disancorato dall'ordito motivazionale del provvedimento impugnato. Le Sezioni Unite della Corte (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 - 01; conformi, ex multis, Sez. 2, n. 51531 del 19/11/2019, Greco, Rv. 277811 - 01; Sez. 3, n. 12727 del 21/02/2019, Jallow, Rv. 275841 - 01) hanno precisato che i motivi di impugnazione (sia in appello che in cassazione) sono affetti da genericità «estrinseca» quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato), posto che l'atto di impugnazione «non può ignorare le ragioni del provvedimento censurato» (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425), e da genericità «intrinseca» quando risultano intrinsecamente indeterminati, risolvendosi sostanzialmente in formule di stile, come nel caso di appelli fondati su considerazioni generiche o astratte, o comunque non pertinenti al caso concreto (ex multis, Sez. 6, n. 3721 del 2016 e Sez. 1, n. 12066 del 05/10/1992, Makram), ovvero su generiche doglianze concernenti l'entità della pena a fronte di sanzioni sostanzialmente coincidenti con il minimo edittale (ex multis, Sez. 6, n. 18746 del 21/01/2014, Raiani, Rv. 261094). 3.2. E', comunque, infondato, così con riferimento al capo 23 (l'unico dei reati fine addebitati alla ricorrente oggi specificamente contestato dalla stessa), come con riferimento al capo 1, contestazione in relazione alla quale, con piena aderenza alle risultanze investigative, il Tribunale ha, innanzi tutto, attestato la gravità indiziarla come da contestazione (cfr. § 1), quindi la condotta partecipativa, evidenziando, con argomentazioni valevoli anche per il figlio RG, come entrambi, «conviventi con DR, si sono dimostrati non solo perfettamente consapevoli dell'attività illecita capeggiata da DR, ma anche stabilmente a disposizione di quest'ultimo per l'effettiva esecuzione di tale attività. Il contributo attivo e consapevole, come si è evidenziato nell'esporre i singoli reati in contestazione, si è concretizzato nel preparare e confezionare la sostanza assieme ad DR, nel custodirla ed occultarla su disposizione di DR, nel ricevere acquirenti, corrieri ed il compenso per precedenti vendite nel caso in cui DR non fosse presente in casa» 14 4 ,3.2.1. E, infatti, sulla scorta della disamina delle risultanze relative ai singoli capi di imputazione provvisoria di cui all'art. 73 dPR 309/90, fondati sulle risultanze intercettative e sulle operazioni di osservazione anche con videoriprese, il Tribunale del riesame ha tratto il convincimento della partecipazione della ricorrente AD all'associazione di cui al capo 1. Si tratta dei capi: 21)relativo alla ricezione da parte della donna, in concorso col marito DR, di cocaina per un chilo e mezzo sulla scorta di precedenti chiari accordi intercorsi col marito e dalla cui disamina emerge il ruolo della donna di custode non solo della droga ma anche del denaro, nella specie 110.000,00 euro, e la corale stabile dedizione alla «raccolta, gestione e preparazione di sostanza stupefacente del tipo cocaina, per quantitativi sempre rilevanti, avvalendosi come base proprio della cucina di casa in cui la p.g. ha installato lo strumento di captazione ambientale»; 22) relativo all'acquisto, in concorso con LL ZE, AJ Hertion, OR DR, di due chilogrammi di stupefacente del tipo cocaina dal corriere Memia Donald;
la sostanza sarebbe stata portata a casa OR, per essere in parte, un chilo, subito consegnata da costoro ad LL e AJ, la parte restante custodita da AD nella propria abitazione su istruzione del marito DR;
anche in questo caso la conversazione intercettata in successione rispetto alla ricezione, insieme con le riprese dei giorni successivi hanno attestato la disponibilità da parte dei coniugi di somme di denaro pari a 130.000 ... 115.000 euro, le precise direttive impartite dal marito alla moglie per la custodia della parte dello stupefacente non immediatamente ceduto, da occultare all'interno della caldaia, per poi essere consegnato ad un corriere che sarebbe successivamente giunto a ritirarla, la piena consapevolezza da parte dell'odierna ricorrente della possibilità di controlli, rispetto ai quali palesava la propria preoccupazione, pur accettando comunque il mandato ricevuto;
23) relativo all'acquisto, in concorso con LL ZE, OR DR, OR RG di due chilogrammi di cocaina, materialmente consegnata dai corrieri presso l'abitazione di LL e da questbconsegnata, in parte, a OR DR e familiari, a fini di successiva cessione;
anche in questo caso a fondamento 4,t-ZyliA4 dell'addebito
udita la relazione svolta dal consigliere Cinzia Vergine;
udite le conclusioni del Procuratore generale che ha invocato l'annullamento con rinvio per PO e EN, il rigetto dei ricorsi per il resto;
udite le conclusioni dei difensori presenti, avv.ti Remo Lot, per PO, LO IA, per EN, EF AR per ER IL, IK ER, AH TI e RI RG, che hanno invocato l'accoglimento dei ricorsi;
Penale Sent. Sez. 3 Num. 24431 Anno 2025 Presidente: GENTILI ANDREA Relatore: VERGINE CINZIA Data Udienza: 11/12/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 7 giugno 2024 il Tribunale del riesame di Venezia, pronunciandosi -in sede di rinvio- sull'istanza di riesame avanzata dagli odierni ricorrenti (oltre che da ES KR e AJ RT) avverso l'ordinanza emessa nei loro confronti il 29 settembre 2023 dal Giudice per le indagini preliminari di Venezia, con la quale era stata loro applicata la misura della custodia cautelare in carcere ha (annullato il provvedimento cautelare e, per l'effetto, ordinato l'immediata liberazione di ES KR e AJ RT, e) rigettato l'istanza di riesame avanzata da 1.AD EV, 2.EN IZ, 3.LL IM, 4.LL ZE, 5.IK ER, 6.ER lidi, 7.OR DR, 8.RI Jurge, 9.PO ST, 10.AH TI. 1.1. La decisione sull'istanza di riesame era stata rimessa al Tribunale del riesame di Venezia a seguito di tre sentenze di questa Corte, di annullamento di tre ordinanze rese dal Tribunale di Venezia, quale giudice del riesame, separatamente (in ragione della proposizione di separate istanze di riesame), ma relative al medesimo procedimento: a) Sez. 4, n. 19628/2024 , del 9 aprile 2024, di annullamento, con rinvio, dell'ordinanza n. 743/2023 del 5 dicembre 2023, su ricorso del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia nel procedimento a carico di ER lidi, ES KR, HY ER, AH TI, LL IM, LL ZE, AJ Hertion, KE EG, cui, con l'ordinanza genetica, era stata applicata la misura della custodia cautelare in carcere per i delitti di cui agli artt. 73 e 74 dPR 309/90; b) Sez. 4, n. 20224/2024, del 13 marzo 2024, di annullamento, con rinvio, dell'ordinanza n. 799/2023 del 27 dicembre 2023, su ricorso del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia nel procedimento a carico di OR DR, AD EV, OR RG, cui, con l'ordinanza genetica, era stata applicata la misura della custodia cautelare in carcere in relazione ai delitti di cui agli artt. 73 e 74 dPR 309/90; in entrambi i casi la Corte di @assazione, con la sentenza rescindente, senza entrare nel merito delle posizioni cautelari, si era limitata a rilevare l'erroneità della dichiarazione di inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche ritenuta la quale il Tribunale del riesame aveva annullato l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari e ordinato la liberazione degli indagati;
c) Sez. 4, n. 20223/2024, del 13 marzo 2024, di annullamento, con rinvio, dell'ordinanza n. 726/2023 del 1 dicembre 2023, su ricorso del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia nel procedimento a carico di PO NA e EN IZ, cui, conAyinanza genetica, era stata applicata dal Giudice per le indagini preliminari 3Tribunale di Venezia la misura della custodia 2 cautelare in carcere per fattispecie di reato di cui agli artt. 73 dPR 309/90, aventi ad oggetto cocaina, e per la ritenuta partecipazione a un'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, art,74 dPR 309/90, con a capo il promotore OR DR, e da lui organizzata. La Corte di Cassazione, con la sentenza rescindente, aveva in questo caso rilevato che il giudice del riesame aveva escluso la gravità indiziaria in merito alla partecipazione (anche) dei due indagati al sodalizio di cui al capo 1, dopo aver ritenuto quest'ultimo sussistente -all'esito della puntuale disamina del compendio indiziario disponibile (intercettazioni e attività di polizia giudiziaria come già censita dal Giudice per le indagini preliminari)- solo tra tre soggetti (i due OR, DR e RG, e AD), e dopo aver comunque ritenuto la gravità indiziaria in ordine ai reati 'fine' agli allora ricorrenti contestati (relativi all'acquisto da parte di EN dal capo del sodalizio di un quantitativo di cocaina tale da escludere la sua qualificazione a mente dell'art. 73, comma 5, dPR 309/90 (capo 13); agli acquisti di cocaina, da parte di PO dal capo del sodalizio, il 28 ottobre 2021, e da parte di EN dal capo del sodalizio il 18 marzo 2021 (capo 26); alle cessioni di cocaina il 26 novembre 2021, il 3, il 10, il 28 dicembre 2021 e il 6 gennaio 2021). Aveva censurato l'ordinanza impugnata per carenza di reale confronto con l'impianto dell'ordinanza genetica quanto ai gravi indizi di colpevolezza in merito alla partecipazione al sodalizio da parte dei soggetti diversi da quelli appartenenti al nucleo familiare OR, ed anche in merito al ruolo di organizzatori di taluni, avendo ritenuto che «con motivazione manifestamente illogica in forza della parcellizzazione degli elementi indiziari e dell'assenza di confronto con il materiale indiziario invece poto a fondamento dell'ordinanza genetica. [...] l'ordinanza impugnata [•..] ritiene sussistenti i gravi indizi in merito ad una diversa fattispecie associativa, operante solo fra i tre citati familiari, ma [...] non ricostruisce l'associazione al fine poi di motivare l'esclusione a essa degli altri soggetti di cui in rubrica, tra cui i due indagati. Con il descritto modus operandi il giudice di merito acclara, senza motivare, l'esclusione di una partecipazione con riferimento a un'associazione assolutamente non ricostruita nella sua essenza, tanto organizzativa quanto operativa, attività invece necessaria per poi eventualmente escludere, in relazione ad essa, che la condotta degli altri soggetti e, in particolare, dei due indagati, sia stata partecipativa». 2. Gli indagati hanno proposto, come di seguito, ricorsi avverso l'ordinanza del 7 giugno 2024 invocandone l'annullamento. 3. Ha proposto, a mezzo del difensore di fiducia, tempestivo ricorso AD EV, cui sono contestati i reati di cui agli artt. 74, commi 1, 2 e 3,,c1PR 309/90 (capo 1), 110 cod.pen. e 73, comma 1, dPR 309/90 (capi 21, 22 e 23), 81, comma 2, 110 cod.pen. 73, comma 1, dPR 309/90 (capo 27). 3.1. Deduce la difesa, ex art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod.proc.pen., violazione ed erronea applicazione dell'art. 627 cod.proc.pen. in relazione all'art. 74 dPR 309/90, nonché carenza, illogicità e contraddittorietà della motivazione dell'ordinanza impugnata nella parte in cui il giudicante avrebbe erroneamente interpretato le argomentazioni della Corte di Cassazione in merito all'associazione di cui all'art. 74 dPR 309/90. Il Tribunale di Venezia, sulla scorta dell'asserito rispetto del decisum della Corte di legittimità (per l'esplicitazione del contenuto della sentenza rescindente, n. 20223/2024, di annullamento dell'ordinanza pronunciata nei confronti di EN e PO, si rinvia al superiore § 1.1., lett.a), rammentando, sinteticamente, in questa sede, che l'ordinanza pronunciata nei confronti dei coindagati EN e PO, è stata da questa Corte ritenuta «manifestamente illogica in forza della parcellizzazione degli elementi indiziari e dell'assenza di confronto con il materiale indiziario invece posto a fondamento dell'ordinanza genetica» nella parte in cui, senza ricostruire l'associazione, ha motivato l'esclusione dalla compagine di soggetti diversi dagli appartenenti al nucleo OR), avrebbe ravvisato il reato di cui all'art. 74 dPR 309/90 contestato al capo 1, con motivazione carente, illogica e contraddittoria. Assume la difesa che il Tribunale avrebbe ritenuto la sussistenza dell'associazione de qua sulla base del medesimo, errato, ragionamento iniziale, violando il disposto dell'art. 627 cod.proc.pen. nella parte in cui ha ritenuto che la Cassazione l'avesse vincolato al giudizio di sussistenza dell'associazione, laddove, invece, il giudizio di rinvio ha riguardato soltanto il contestato vizio logico- giuridico. 3.2. Coi motivi aggiunti lamenta, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod.proc.pen., inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 73 e 74 d-PR 309/90, e correlato vizio di motivazione, asseritamente carente, contraddittoria e illogica, nella parte in cui i gravi indizi di colpevolezza in relazione al reato associativo sono stati individuati nei medesimi elementi indicati nella prima ordinanza del riesame, e in quella sede valutati non sufficienti ad attestare la partecipazione dell'indagata, valevoli ad integrare la sola gravità indiziaria in relazione ai reati fine. Analizza, a tal fine, le risultanze relative al capo 23 (di cui all'art. 73 dPR 309/90) e contesta la ricorrenza degli elementi da cui desumere attraverso il concorso nel reato fine la partecipazione al reato associativo, specie sotto il profilo soggettivo. 4. Ha proposto tempestivo ricorso, a mezzo del difensore di fiducia, EN IZ, cui sono contestati i reati di cui agli artt. 74, commi 1, 2 e 3.dPR 309/90 (capo 1), 110 cod.pen. e 73, comma 1, dPR 309/90 (capo 13), 81, comma 2, 110 cod.pen. 73, comma 1, dPR 309/90 (capi 26 e 30), affidandolo a due motivi. 3.1. Col primo motivo denuncia vizio di motivazione, asseritamente mancante, apparente e contraddittoria, in relazione al reato di cui all'art. 74 dPR 309/90, capo 1, e specificamente alla sua partecipazione alla stessa. Note le motivazioni della Corte di Cassazione (sentenza n. 20233/2024) il Tribunale si sarebbe limitato a richiamare la decisione rescindente, sulla scorta dell'asserito rispetto del decisum della Corte di legittimità, avrebbe ravvisato il reato di cui all'art. 74 dPR 309/90 contestato al capo 1, con motivazione carente, illogica e contraddittoria, e avrebbe omesso sia di ricostruire la contestata associazione, sia di motivare sulla partecipazione del EN, con indicazione delle fonti indiziarie ritenute rilevanti. Il Giudice per le indagini preliminari aveva delineato l'apparato organizzativo operante nel territorio veneto individuando OR DR in posizione apicale, capo, promotore ed organizzatore unitamente ad altri, e indicato, tra gli associati, anche EN IZ che, secondo prospettazione accusatoria, insieme con la compagna PO ST, si sarebbe occupato del reperimento e della distribuzione della sostanza stupefacente per conto del OR, nei periodi in cui costui era assente, consegnandogli, al ritorno, il denaro ricavatone. L'ordinanza impugnata, al cospetto di una solo presuntiva identificazione del ricorrente, non conterrebbe alcun riferimento a concreti elementi indicativi della partecipazione del ricorrente all'associazione di cui al capo 1); inefficienti allo scopo sarebbero le conversazioni intercettate e indicate dal Tribunale;
pretestuosa sarebbe l'attribuzione allo stesso delle operazioni di prelevamento dello stupefacente e, ancor più, della consapevolezza di cooperare al raggiungimento degli obiettivi del sodalizio, peraltro al cospetto della valutazione di segno contrario spiegata quanto alla posizione di ES. 3.2. Con secondo motivo denuncia vizio di motivazione, asseritamente omessa, apparente, illogica in ordine alla ritenuta sussistenza delle esigenze di cautela, e violazione dell'art. 292, comma 2, lett. c) cod.proc.pen.. Evidente sarebbe la genericità dell'assunto svolto al proposito dal Tribunale con riferimento indistinto a tutti gli indagati, e, con essa, la violazione del disposto di cui all'art. 292, comma 2, cod.proc.pen.. Sarebbe stato omesso, in particolare, qualsivoglia specifico giudizio, funzionale alla verifica dei requisiti della concretezza ed attualità della cautela ravvisata a carico dell'indagato, sulla situazione esistenziale del EN, sulla documentata attività lavorativa, sulla disponibilità all'accoglienza in regime di arresti domiciliari da parte della sorella, soggetto non controindicato, alla assenza di condotte negative dopo la scarcerazione di seguito all'annullamento del 1 dicembre 2023. 4. LL ZE, cui sono contestati i reati di cui agli artt. 74, commi 1, 2 e 3 / dPR 309/90 (capo 1), agli artt. 73, comma 1, dPR 309/90 (capi 3, 8, 9), agli artt. 110 cod.pen. e 73, comma 1, dPR 309/90(capo 10, 15, 16,22, 23,24), agli artt. 81, comma 2, 110 cod.pen. e 73, comma 1, dPR 309/90(capo 11, 14,18), e LL IM, cui sono contestati i reati di cui agli artt. 74, commi 1, 2 e 3 1 dPR 309/90 (capo 1),agli artt. 73, comma 4, dPR 309/90 (capo 2), agli artt. 81, comma 2, 110 cod.pen. e 73, comma 1, dPR 309/90(capo 32), hanno proposto, a mezzo del difensore di fiducia, tempestivo ricorso affidato a due motivi. 4.1. Col primo motivo la difesa denuncia, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod.proc.pen., violazione di legge in relazione all'art. 273 cod.proc.pen. e 74 dPR 309/90, e correlato vizio di motivazione, asseritamente insufficiente e carente in punto di mancata valutazione delle deduzioni di cui alla memoria difensiva e dei documenti allegati dalla difesa al Tribunale del riesame il 7 giugno 2024 e il 5 dicembre 2023, nella parte in cui è stata affermata la partecipazione dei ricorrenti al sodalizio. Rileva, in particolare, che la sentenza della Cassazione n. 19628/24 (il cui esito di annullamento dell'ordinanza impugnata affondava le proprie ragioni, per gli odierni ricorrenti, solo in questioni procedurali), aveva comunque dichiarato l'inammissibilità del gravame proposto da parte pubblica nei confronti del coindagato RR, nei cui confronti il Tribunale del riesame aveva escluso la partecipazione al consesso associativo di cui al capo 1, così convalidandone il percorso motivazionale laddove aveva ritenuto «che i due soli acquisti di stupefacente del prevenuto [RR] dal coindagato LL IM e la cessione al dettaglio di parte di tale sostanza non siano sufficienti per affermare, sul piano della gravità indiziaria, la partecipazione del RR al sodalizio, comprensivo di una serie numerosa di ulteriori soggetti con i quali l'indagato non risulta aver intrattenuto alcun tipo di rapporto». Ritiene la difesa, a fronte di tale argomentazione, in uno con l'esclusione da parte del Giudice per le indagini preliminari dell'addebito di partecipazione a carico dei vettori dello stupefacente, e con la 'derubricazione' del ruolo di LL IM da 6 organizzatore a mero partecipe, che illogica risulterebbe la motivazione resa dal Tribunale del riesame riguardo alla sua persona, per averlo ritenuto intraneo all'associazione perché stabilmente dedito all'attività di acquisto e cessione di sostanze stupefacenti di più tipologie, in stabili rapporti con i sodali, non solo programmando di volta in volta tali attività, ma, anche, collaborando con i sodali in modo da protrarre a tempo indeterminato gli illeciti. Travisata sarebbe stata la prova relativa all'esistenza di molteplici conversazioni il cui contenuto, oltre che asseritamente a lui non attribuibile, divergerebbe, anche, dalla stessa provvisoria trascrizione (il ricorso si diffonde a darne contezza da pagina 4 a pagine 6). Si tratterebbe di elementi atti, al più, a configurare un consapevole contributo causale alla realizzazione di singoli fatti, ma non a provare consapevolezza e volontà dei soggetti coinvolti alla realizzazione del comune programma criminale. Non vi sarebbero inoltre evidenze di contatti col capo OR DR. Quanto ad LL ZE, cui pure è contestata la partecipazione al delitto associativo, al di là di eventuali responsabilità per singoli episodi -relativamente ai quali la difesa comunque lamenta la mancanza di qualsiasi accertamento in ordine a quantità, tipologia e qualità dello stupefacente trattato- la difesa evidenzia che sarebbe emerso il contatto univocamente con OR DR, a decorrere dal marzo 2022. 4.2. Col secondo motivo deduce, ex art. 606, comm1 1, lett. b) ed e) cod.proc.pen., violazione di legge, in relazione all'art. 274, comma 1, lett c), e 275, comma 3, cod.proc.pen., nella parte in cui il Tribunale del riesame ha ritenuto esistente, concreto ed attuale il pericolo di reiterazione delittuosa, e correlativo vizio di motivazione, asseritamente contraddittoria sia con l'ordinanza adottata ex art. 309 cod.proc.pen. del 5 dicembre 2023 quanto alla posizione di RR coindagato in relazione al capo 22) di provvisoria contestazione, sia con l'esclusione del ruolo apicale di LL IM. I fatti addebitati risalgono a due anni prima della applicazione della misura, indistintamente applicata a tutti gli indagati, in difetto di una valutazione specifica delle singole realtà; al cospetto di tanto neppure il pregresso comportamento, come risultante dai precedenti, risulta giustificarla, posto che LL IM è latore, soltanto, di una violazione amministrativa del 1999 e di un precedente specifico del 2007; LL ZE, invece, di un precedente per utilizzo di patente falsa e guida in stato di ebbrezza. 5. IK ER, cui sono contestati i reati di cui agli artt. 74, commi 1, 2 e dPR 309/90 (capo 1), agli artt. 110 cod.pen., 74 comma 4, dPR 309/90 (capi 2, 4), agli artt. 110 cod.pen. e 73 comma 1 dPR309/90 (capi 3, 5, 6, 7, 29) e ER 7 lidi, cui sono contestati i reati di cui agli artt. 74, commi 1, 2 e 3 dPR 309/90 (capo 1), agli artt. 110 cod.pen., 74 comma 4, dPR 309/90 (capi 2, 4), agli artt. 110 cod.pen. e 73 comma 1 dPR309/90 (capi 5, 6, 7, 29) hanno proposto, a mezzo del medesimo difensore di fiducia, tempestivi distinti ricorsi, affidati a due medesimi motivi. 5.1. Col primo motivo denunciano, ex art. 606, comma 1, lett b), c) ed e) cod.proc.pen., violazione ed erronea applicazione dell'art. 627 cod.proc.pen. in relazione all'art. 74 dPR 309/90, nonché carenza, illogicità e contraddittorietà della motivazione nella parte in cui il giudicante avrebbe erroneamente interpretato le argomentazioni svolte da questa Corte, con la sentenza rescindente, in merito alla sussistenza dell'associazione di cui all'art. 74 dPR 309/90. Lo svolgimento è in tutto sovrapponibile a quello del primo motivo rassegnato nell'interesse di AD EV, sicchè alla sua esplicitazione si fa in questa sede, per brevità, riferimento. 5.2. Col secondo motivo lamentano, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod.proc.pen., inosservanza ed erronea applicazione dell'art.74 dPR 309/90, e correlato vizio di motivazione, asseritamente carente, contraddittoria e illogica, nella parte in cui i gravi indizi di colpevolezza in relazione al reato associativo sono stati individuati nei medesimi elementi indicati nella prima ordinanza del riesame, e in quella sede valutati non sufficienti ad attestare l'esistenza della contestata associazione e la partecipazione dell'indagato alla stessa. Analizzano le risultanze relative ai capi 3), 4), 5), 6), 7), 29) di provvisoria incolpazione (di cui all'art. 73 dPR 309/90) e contestano la ricorrenza degli elementi da cui desumere la partecipazione dei ricorrenti, specie sotto il profilo soggettivo, ritenendo il compendio indiziario valevole ad integrare la sola gravità indiziaria in relazione ai reati fine. 6. Ha proposto, a mezzo difensore di fiducia, tempestivo ricorso OR DR, cui sono contestati i reati di cui agli artt. 74, commi 1, 2 e 3 dPR 309/90, con ruolo apicale (capo 1), agli artt. 110 cod.pen. e 73 comma 1 dPR309/90 (capi 12, 13, 17, 21, 22, 23, 25‘4 agli artt. 81, comma 2, 110 cod.pen., 73 comma 1, dPR 309/90 (capi 26, 27, 28). Il ricorso è affidato ad un unico motivo con cui denuncia, ex art. 606, comma 1, lett b), c) ed e) cod.proc.pen., violazione ed erronea applicazione dell'art. 627 cod.proc.pen. in relazione all'art. 74 dPR 309/90, nonché carenza, illogicità e contraddittorietà della motivazione nella parte in cui il giudicante avrebbe erroneamente interpretato le argomentazioni svolte da questa Corte, con la 8 sentenza rescindente, in merito alla sussistenza dell'associazione di cui all'art. 74 dPR 309/90. Lo svolgimento è in tutto sovrapponibile a quello del primo motivo rassegnato nell'interesse di AD EV, sicchè alla sua esplicitazione si fa in questa sede, per brevità, riferimento. 7. Ha proposto, a mezzo difensore di fiducia, tempestivo ricorso OR DR, cui sono contestati i reati di cui agli artt. 74, commi 1, 2 e 3 dPR 309/90, con ruolo apicale (capo 1), agli artt. 110 cod.pen. e 73 comma 1 dPR309/90 (capi 12, 13, 17, 21, 22, 23, 25, ) agli artt. 81, comma 2, 110 cod.pen., 73 comma 1, dPR 309/90 (capi 26, 27, 28). Il ricorso è affidato ad un unico motivo con cui denuncia, ex art. 606, comma 1, lett b), c) ed e) cod.proc.pen., violazione ed erronea applicazione dell'art. 627 cod.proc.pen. in relazione all'art. 74 dPR 309/90, nonché carenza, illogicità e contraddittorietà della motivazione nella parte in cui il giudicante avrebbe erroneamente interpretato le argomentazioni svolte da questa Corte, con la sentenza rescindente, in merito alla sussistenza dell'associazione di cui all'art. 74 dPR 309/90. Lo svolgimento è in tutto sovrapponibile a quello del primo motivo rassegnato nell'interesse di AD EV, sicchè alla sua esplicitazione si fa in questa sede, per brevità, riferimento. 7. Ha proposto, a mezzo difensore di fiducia, tempestivo ricorso OR RG, cui sono contestati i reati di cui agli artt. 74, commi 1, 2 e 3 dPR 309/90, con ruolo apicale (capo 1), agli artt. 110 cod.pen. e 73 comma 1 dPR309/90 (capo23). 7.1. Il primo motivo, con cui denuncia, ex art. 606, comma 1, lett b), c) ed e) cod.proc.pen., violazione ed erronea applicazione dell'art. 627 cod.proc.pen. in relazione all'art. 74 dPR 309/90, nonché carenza, illogicità e contraddittorietà della motivazione nella parte in cui il giudicante avrebbe erroneamente interpretato le argomentazioni svolte da questa Corte, con la sentenza rescindente, in merito alla sussistenza dell'associazione di cui all'art. 74 dPR 309/90, è in tutto sovrapponibile al primo motivo rassegnato nell'interesse di AD EV (la madre), sicchè alla sua esplicitazione si fa in questa sede, per brevità, riferimento. 7.2. Col secondo motivo lamenta, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod.proc.pen., inosservanza ed erronea applicazione dell' art. 74 dPR 309/90, e correlato vizio di motivazione, asseritamente carente, contraddittoria e illogica, nella parte in cui i gravi indizi di colpevolezza in relazione al reato associativo sono 9 stati individuati nei medesimi elementi indicati nella prima ordinanza del riesame, e in quella sede valutati non sufficienti ad attestare l'esistenza della contestata associazione e la partecipazione dell'indagato alla stessa. Analizza le risultanze relative al capo 23 di provvisoria incolpazione (di cui all'art. 73 dPR 309/90), unico episodio a lui addebitabile, e contesta la ricorrenza degli elementi da cui desumere la partecipazione, specie sotto il profilo soggettivo, valevoli ad integrare la sola gravità indiziaria in relazione all'indicato reato fine. Anche in questo caso le lagnanze difensive sono sovrapponibile a quelle svolte nell'interesse della madre AD. 7.3. Col terzo motivo denuncia, ex art. 606, comma 1, lett. c) ed e) cod.proc.pen. inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 274 e 292, comma 2, cod.proc.pen., nonché mancanza e contraddittorietà della motivazione per mancanza di autonoma valutazione delle specifiche esigenze cautelari che giustificano l'applicazione della misura cautelare, nonché per insussistenza del pericolo di recidivanza. Il Tribunale ha ritenuto essersi formato il giudicato cautelare sul punto, per essere stata la prima ordinanza emessa ex art. 309 cod.proc.pen. annullata soltanto sotto altri profili, ossia la valutazione sulla sussistenza del reato associativo e l'erronea dichiarazione di inutilizzabilità delle intercettazioni. La difesa contesta tale assunto e ripropone le censure mosse con la primigenia istanza di riesame per difetto dell'autonoma valutazione sulla ricorrenza delle esigenze cautelari svolta dal Giudice per le indagini preliminari, come dal Tribunale del riesame, con argomentazioni svincolate dalla specifica situazione esistenziale dell'odierno ricorrente. 8. PO ST, cui sono contestati i reati di cui agli artt. 74, commi 1, 2 e 3 dPR 309/90 (capo 1), agli artt. 81, comma 2, 110 cod.pen. e 73, comma 1, dPR 309/90 (capi 26, 30), ha proposto, a mezzo del difensore di fiducia, tempestivo ricorso, affidato a due motivi, sovrapponibili, in tutto, a quelli proposti nell'interesse del compagno EN IZ, con la sola differenza che alla odierna ricorrente non è contestato anche il capo 13, invece oggetto di addebito al compagno, sicché le argomentazioni al proposito svolte dapprima dal Tribunale del riesame, poi nel ricorso nell'interesse del compagno, non possono esportarsi alla sua persona. 9. AH TI, cui sono contestati i reati di cui agli artt. 74, commi 1, 2 e 3 dPR 309/90 (capo 1), 110, 73, comma 4, dPR 309/90 (capi 2, 3, 4, 29), ha proposto, a mezzo difensore di fiducia, tempestivo ricorso, affidato a due motivi, 10 ancora una volta i medesimi reietratamente posi alla attenzione di questa Corte, per la prima volta nell'interesse di AD, alla cui esplicitazione può dunque farsi riferimento. CONSIDERATO IN DIRITTO I.Ricorso AD EV I motivi di ricorso possono essere trattati congiuntamente contestando, entrambi, l'affermata gravità indiziaria in ordine al reato di partecipazione alla associazione di cui al capo 1), posta in dubbio per la ricostruzione operatane dal Tribunale del riesame, asseritamente non conforme alla contestazione originaria per la diversa platea di partecipi, nonché con riferimento alla asserita violazione del disposto dell'art. 627 cod.proc.pen.. Il ricorso è infondato. 1.1.La censura mossa ed essenzialmente consistente nella allegazione del preteso, illogico ed immotivato -in quanto basato sulla medesima piattaforma indiziaria precedentemente vagliata con opposto esito- revirement del Tribunale rispetto alla decisione resa in prima battuta con la ordinanza annullata con rinvio con sentenza della sezione quarta di questa Corte, non si confronta con la decisione adottata nella sua complessità. Trascura, innanzi tutto, di considerare che già la prima ordinanza del Tribunale del riesame aveva attestato l'esistenza di una associazione costituita ai sensi dell'art. 74 dPR 309/90, sia pure solo tra i membri del nucleo familiare OR, ossia tra OR DR, capo promotore ed organizzatore, OR RG, e AD EV, odierna ricorrente, e che la censura mossa dalla Cassazione -Sez. 4 n. 20223/2024- non ha certo posto in dubbio tale assunto, ma, solo, ha ritenuto il vizio logico-giuridico in cui il Tribunale del riesame era incorso, nel non delineare con precisione la struttura organizzativa e operativa del gruppo onde vagliarne, e eventualmente escluderne, il medesimo addebito ad altri indagati in termini di partecipazione, coi ruoli declinati in contestazione. Trascura, poi, che, proprio in virtù di tanto, il successivo esame in sede rescissoria e la conseguente motivazione, sono stati invece correttamente e logicamente svolti e resi dal Tribunale, la cui premessa, valida per tutti gli indagati, è il doveroso rispetto delle vincolanti statuizioni della Corte di legittimità -Sez. 4 n. 20223/2024, si ribadisce- secondo cui la pregressa ricostruzione del reato associativo era risultata viziata perché limitata «ad una lettura parcellizzata dei t 11 numerosi elementi indiziari evidenziati dapprima dal P.M. e quindi dal G.I.P.. In conclusione, ad avviso della Corte le argomentazioni espresse in data 1.12.2023, in materia di reato associativo, non sono condivisibili sul piano logico, in quanto sostanzialmente non corrispondenti al materiale indiziario a disposizione. E' dunque evidente che l'esame del reato associativo, in questa sede, deve essere risolto in modo radicalmente differente rispetto a quanto effettuato nell'ambito dell'ordinanza n. 726/2023 T.L.M.C.P., annullata con rinvio. [...].» Sicché, sulla scorta di tanto, il Tribunale ora impugnato, quanto al tema della sussistenza della associazione di cui all'art. 74 dPR 309/90, ha testualmente rilevato che nel procedimento de quo «sono emersi numerosi elementi indicativi dell'esistenza, tra i vari indagati [tutti coloro cui è contestata la fattispecie associativa n.d.r.], di legami fiduciari particolarmente forti e stabili, concretizzatisi in una attività illecita che è stata posta in essere in modo organizzato, continuativo, con l'uso di mezzi ed organizzazione stabilmente dedicati a fini illeciti. I soggetti coinvolti hanno acquistato e venduto notevoli quantitativi di sostanza stupefacente, senza la necessità di effettuare specifici ordini di volta in volta, ma dando per scontato l'esistenza del rapporto illecito instaurato con il fornitore o l'acquirente, e si sono recati dal proprio fornitore ogni volta che avevano bisogno di nuova sostanza, in modo da poter proseguire nell'attività illecita senza alcuna interruzione. Il fornitore, ogni volta, ha accolto il proprio cessionario senza necessità di un nuovo accordo illecito, dando anzi per scontato che, come già avvenuto in passato, sarebbero state poste in essere continue nuove cessioni anche in futuro. I vari soggetti coinvolti, come osservato, hanno realizzato una organizzazione stabile, particolarmente professionale e complessa, che ha consentito di movimentare in modo sistematico notevoli quantità di sostanze di plurime tipologie. Al contempo, si sono avvalsi di correi stabilmente incaricati del ruolo di corriere, dotati dal sodalizio di mezzi appositamente adibiti allo scopo (autovetture dotate di lidoppiofondol. Ogni soggetto ha costantemente svolto lo specifico ruolo cui era assegnato. Gli indagati hanno intrattenuto costanti rapporti tra loro, molti di loro hanno utilizzato apparecchi telefonici forniti dal soggetto di vertice o comunque dotati di una medesima applicazione che consentiva la comunicazione criptata e che quindi rendeva più agevole e sicura l'attività illecita. Anche alla luce delle statuizioni contenute nella sentenza n. Q2 3/2024, che ha appunto ritenuto non condivisibili le argomentazioni con cui es ribunale ha in passato ridimensionato il reato associativo, si deve dunque concludere per l'esistenza, nel caso di specie, di numerosi elementi concreti indicativi dell'instaurazione, tra numerosi degli indagati, di un vero e proprio sodalizio ai sensi dell'art. 74 D.P.R. 309/90, ossia di una associazione stabilmente dedita alla 12 compravendita di sostanza stupefacente di varie tipologie, destinata a proseguire a tempo indeterminato e realizzata mediante una complessa organizzazione di persone e mezzi, in buona parte già illustrata nel corso della trattazione dei singoli capi di imputazione». L1.1. Solo all'esito di una siffatta complessiva argomentazione il Tribunale del riesame si è impegnato nella verifica della contestazioni mosse a ciascuno degli indagati, mercé la disamina degli elementi singolarmente indizianti, individuati per l'odierna ricorrente, come per il figlio OR RG, al § 50, pag 71, secondo periodo/ dell'ordinanza impugnata, laddove espressamente si legge che «come emerso nel corso della trattazione dei vari capi di imputazione, entrambi, conviventi con DR, si sono dimostrati non solo perfettamente consapevoli dell'attività illecita capeggiata da DR, ma anche stabilmente a disposizione di quest'ultimo per l'effettiva esecuzione di tale attività. Il contributo attivo e consapevole, come si è evidenziato nell'esporre i singoli reati in contestazione, si è concretizzato nel preparare e confezionare la sostanza assieme ad DR, nel custodirla ed occultarla su disposizione di DR, nel ricevere acquirenti, corrieri ed il compenso per precedenti vendite nel caso in cui DR non fosse presente in casa». 2. Non si ravvisa, allora ed innanzi tutto, alcuna violazione o erronea applicazione dell'art. 627 cod.proc.pen., vincolante il giudice del rinvio quanto ai principi di diritto affermati con la sentenza di annullamento che, nel caso di specie, senza entrare nel merito delle posizioni cautelari, si era limitata a rilevare l'erroneità della dichiarazione di inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche (ritenuta la quale il Tribunale del riesame aveva annullato l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari e ordinato la liberazione degli indagati) delimitando il coacervo investigativo fruibile, nel mentre altra sentenza, la n. 20223/2024 sopra citata, che la stessa difesa correttamente prende in considerazione (essendo stati riuniti i procedimenti medio tempore separati si presume in ragione della diversa tempistica delle istanze di riesame da parte dei molteplici indagati nel procedimento che ne occupa), aveva, intanto, riconosciuto esistenza dell'associazione e partecipazione dell'odierna ricorrente sia pure con solo riferimento alla compagine associativa 'familiare', aveva, altresì, indicato il criterio sulla scorta del quale vagliare il corposo materiale indiziario onde scriminare gli indizi di esistenza ed operatività della associazione come contestata, e verificare la partecipazione dei singoli incriminati di partecipazione alla stessa. 13 ,1,3. Non si ravvisa, neppure, alcuna inosservanza o erronea applicazione degli artt. 73 (allegata col ricorso con riferimento al solo capo 23 di contestazione) e 74 dPR 309/90, né, tanto meno, vizio di motivazione al proposito. ,1,3.1. Il motivo è, innanzi tutto, inammissibile per genericità intrinseca ed estrinseca, in quanto meramente contestativo e disancorato dall'ordito motivazionale del provvedimento impugnato. Le Sezioni Unite della Corte (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 - 01; conformi, ex multis, Sez. 2, n. 51531 del 19/11/2019, Greco, Rv. 277811 - 01; Sez. 3, n. 12727 del 21/02/2019, Jallow, Rv. 275841 - 01) hanno precisato che i motivi di impugnazione (sia in appello che in cassazione) sono affetti da genericità «estrinseca» quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato), posto che l'atto di impugnazione «non può ignorare le ragioni del provvedimento censurato» (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425), e da genericità «intrinseca» quando risultano intrinsecamente indeterminati, risolvendosi sostanzialmente in formule di stile, come nel caso di appelli fondati su considerazioni generiche o astratte, o comunque non pertinenti al caso concreto (ex multis, Sez. 6, n. 3721 del 2016 e Sez. 1, n. 12066 del 05/10/1992, Makram), ovvero su generiche doglianze concernenti l'entità della pena a fronte di sanzioni sostanzialmente coincidenti con il minimo edittale (ex multis, Sez. 6, n. 18746 del 21/01/2014, Raiani, Rv. 261094). 3.2. E', comunque, infondato, così con riferimento al capo 23 (l'unico dei reati fine addebitati alla ricorrente oggi specificamente contestato dalla stessa), come con riferimento al capo 1, contestazione in relazione alla quale, con piena aderenza alle risultanze investigative, il Tribunale ha, innanzi tutto, attestato la gravità indiziarla come da contestazione (cfr. § 1), quindi la condotta partecipativa, evidenziando, con argomentazioni valevoli anche per il figlio RG, come entrambi, «conviventi con DR, si sono dimostrati non solo perfettamente consapevoli dell'attività illecita capeggiata da DR, ma anche stabilmente a disposizione di quest'ultimo per l'effettiva esecuzione di tale attività. Il contributo attivo e consapevole, come si è evidenziato nell'esporre i singoli reati in contestazione, si è concretizzato nel preparare e confezionare la sostanza assieme ad DR, nel custodirla ed occultarla su disposizione di DR, nel ricevere acquirenti, corrieri ed il compenso per precedenti vendite nel caso in cui DR non fosse presente in casa» 14 4 ,3.2.1. E, infatti, sulla scorta della disamina delle risultanze relative ai singoli capi di imputazione provvisoria di cui all'art. 73 dPR 309/90, fondati sulle risultanze intercettative e sulle operazioni di osservazione anche con videoriprese, il Tribunale del riesame ha tratto il convincimento della partecipazione della ricorrente AD all'associazione di cui al capo 1. Si tratta dei capi: 21)relativo alla ricezione da parte della donna, in concorso col marito DR, di cocaina per un chilo e mezzo sulla scorta di precedenti chiari accordi intercorsi col marito e dalla cui disamina emerge il ruolo della donna di custode non solo della droga ma anche del denaro, nella specie 110.000,00 euro, e la corale stabile dedizione alla «raccolta, gestione e preparazione di sostanza stupefacente del tipo cocaina, per quantitativi sempre rilevanti, avvalendosi come base proprio della cucina di casa in cui la p.g. ha installato lo strumento di captazione ambientale»; 22) relativo all'acquisto, in concorso con LL ZE, AJ Hertion, OR DR, di due chilogrammi di stupefacente del tipo cocaina dal corriere Memia Donald;
la sostanza sarebbe stata portata a casa OR, per essere in parte, un chilo, subito consegnata da costoro ad LL e AJ, la parte restante custodita da AD nella propria abitazione su istruzione del marito DR;
anche in questo caso la conversazione intercettata in successione rispetto alla ricezione, insieme con le riprese dei giorni successivi hanno attestato la disponibilità da parte dei coniugi di somme di denaro pari a 130.000 ... 115.000 euro, le precise direttive impartite dal marito alla moglie per la custodia della parte dello stupefacente non immediatamente ceduto, da occultare all'interno della caldaia, per poi essere consegnato ad un corriere che sarebbe successivamente giunto a ritirarla, la piena consapevolezza da parte dell'odierna ricorrente della possibilità di controlli, rispetto ai quali palesava la propria preoccupazione, pur accettando comunque il mandato ricevuto;
23) relativo all'acquisto, in concorso con LL ZE, OR DR, OR RG di due chilogrammi di cocaina, materialmente consegnata dai corrieri presso l'abitazione di LL e da questbconsegnata, in parte, a OR DR e familiari, a fini di successiva cessione;
anche in questo caso a fondamento 4,t-ZyliA4 dell'addebito