Articolo 3 della Legge 8 agosto 1985, n. 442
Articolo 2Articolo 4
Versione
7 settembre 1985
Art. 3.
Oltre a quanto previsto dall'articolo 1, le competenti amministrazioni dello Stato, le regioni e gli altri enti pubblici possono affidare al Servizio sociale internazionale - sezione italiana, lo svolgimento di programmi specifici o di attivita' rivolte a particolari categorie di assistiti, da regolarsi mediante convenzioni disciplinanti anche i relativi controlli.
Entrata in vigore il 7 settembre 1985
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