Versione
7 settembre 1985
7 settembre 1985
Art. 3.
Oltre a quanto previsto dall'articolo 1, le competenti amministrazioni dello Stato, le regioni e gli altri enti pubblici possono affidare al Servizio sociale internazionale - sezione italiana, lo svolgimento di programmi specifici o di attivita' rivolte a particolari categorie di assistiti, da regolarsi mediante convenzioni disciplinanti anche i relativi controlli.
Oltre a quanto previsto dall'articolo 1, le competenti amministrazioni dello Stato, le regioni e gli altri enti pubblici possono affidare al Servizio sociale internazionale - sezione italiana, lo svolgimento di programmi specifici o di attivita' rivolte a particolari categorie di assistiti, da regolarsi mediante convenzioni disciplinanti anche i relativi controlli.
Giurisprudenza • 2
- 1. Trib. Pistoia, sentenza 06/12/2022, n. 217Provvedimento: Proc. n° 599 / 2021 Ruolo Generale Lavoro. TRIBUNALE DI PISTOIA Sezione Lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Pistoia, in composizione monocratica e quale giudice del lavoro di primo grado, dott. Francesco Barracca nel procedimento n. 599 / 2021, Ruolo Lavoro, tra Parte_1 , rappresentato e difeso dall'avvocato NICCOLAI ALBERTO RICORRENTE Contro Controparte_1 , rappresentato e difeso dall'avvocato FALSO FRANCESCO CONVENUTO ha pronunciato la seguente SENTENZA Ragioni della decisione La causa è stata discussa all'udienza “cartolare” del 06.12.2022 mediante le note scritte depositate dalle parti. Nelle note scritte le parti si sono riportate ai …Leggi di più...
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