Art. 3.
Oltre a quanto previsto dall'articolo 1, le competenti amministrazioni dello Stato, le regioni e gli altri enti pubblici possono affidare al Servizio sociale internazionale - sezione italiana, lo svolgimento di programmi specifici o di attivita' rivolte a particolari categorie di assistiti, da regolarsi mediante convenzioni disciplinanti anche i relativi controlli.
Oltre a quanto previsto dall'articolo 1, le competenti amministrazioni dello Stato, le regioni e gli altri enti pubblici possono affidare al Servizio sociale internazionale - sezione italiana, lo svolgimento di programmi specifici o di attivita' rivolte a particolari categorie di assistiti, da regolarsi mediante convenzioni disciplinanti anche i relativi controlli.