Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 09/05/2025, n. 705 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 705 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
n. rg3608 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
ConSIlio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Valeria Rosetti - Presidente-
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3608 del Ruolo Generale degli Affari
Civili Contenziosi dell'Anno 2025, avente per oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
[...]
rappresentato e difeso, giusta procura in Parte_1
atti, dall'avv. PIROZZI FABIANA presso il quale elettivamente domicilia in Napoli alla Via Riviera di Chiaia nr 267,
E
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Parte_2
dall'avv. PIROZZI FABIANA presso il quale elettivamente domicilia in Napoli alla Via Riviera di Chiaia nr 267,
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 26/02/2025, e Parte_1
, premettendo di aver contratto matrimonio in Napoli Parte_2
l'11.12.2008 e che dalla loro unione nasceva il minore il Per_1
22.05.2009, riferendo che tra le parti, in seguito a comparizione innanzi
1
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L 55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separatamente;
2) La casa coniugale in Sant'Antimo (NA) alla Via Caravaggio n. 2, di proprietà dei genitori della SI.ra , continuerà ad essere assegnata alla SI.ra con il Pt_2 Pt_2
figlio minore e per essere i di Lei genitori esclusivi proprietari dell'abitazione; Per_1
3) Il figlio minore sarà affidato in forma condivisa ad entrambi i genitori, i Per_1
quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale per gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione e disgiuntamente per i rimanenti atti;
4) Il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio minore quando vorrà concordando con il figlio i giorni, le ore e le modalità. Nel periodo estivo - quanto alle vacanze estive, il figlio trascorrerà uno o due settimane anche non consecutive con il padre, da poter suddividere tra il mese di luglio ed agosto. Nell'ipotesi in cui il figlio voglia protrarre la vacanza con il padre per un periodo ulteriore alla settimana, se l'altro genitore sarà
d'accordo, questo potrà essere concordato di volta in volta. I genitori si comunicheranno reciprocamente le settimane che trascorreranno con il figlio entro la fine del mese di maggio. Quanto alle festività natalizie (dal 24 dicembre al 6 gennaio) ad anni alterni, il figlio trascorrerà il 23 e 24 dicembre con la mamma ed il 25 con il papa e cosi
2 anche il 30 e 31 dicembre con il papa ed il primo gennaio con la mamma. Il giorno dell'Epifania, invece, il minore resterà ad anni alterni con il genitore con cui non hanno trascorso il giorno di Pasqua. - Quanto alle festività pasquali il figlio trascorrerà, ad anni alterni, con la madre il giorno di Pasqua ed il Lunedi in Albis con il padre. I rapporti fra il padre e la madre dovranno essere improntati alla massima correttezza e civiltà anteponendo le volontà del figlio e dovranno Per_1
essere mantenute ed incentivate, per quanto possibile e compatibilmente con le eSIenze del figlio, le frequentazioni con i nonni materni e paterni e con i fratelli del minore
(Valeria e nati dalla nuova relazione del ). Per_2 Parte_1
5) Stabilite le suddette regole generali riguardo alla permanenza del figlio, il padre e la madre di comune accordo, potranno stabilire delle modalità e tempi diversi o in aggiunta alle regole generali sopra stabilite ed indicate, essendo sempre fatti salvi eventuali accordi diversi assunti dalle parti nel rispetto di un generale principio di flessibilità e volontà del figlio oramai adolescente. F' chiaro, poi, che entrambi si impegnano anche a rispettare la volontà e gli impegni di studio, e sport di Per_1
6) I ricorrenti si obbligano a prestare, qualora necessario, il proprio consenso per il rilascio o rinnovo del passaporto di Per_1
7) Ad oggi il SI. lavora come cassiere in un bar, mentre la SI.ra Parte_1
ha trovato da poco lavoro come segretaria presso una palestra e Parte_2
percepisce, come ha sempre fatto dopo la separazione, una rendita messa a disposizione dai suoi genitori.
8) Quanto al mantenimento per il figlio minore, il padre Parte_1
corrisponderà entro il giorno 5 di ogni mese euro € 350,00 (trecentocinquanta/00) mensili per le spese ordinarie, da intendersi quali quelle relative al vitto quotidiano, al contributo per le spese dell'abitazione e dunque riscaldamento, utenze e consumi, tassa rifiuti, le spese per l'abbigliamento, le spese per il materiale scolastico di cancelleria, le spese per l'acquisto dei medicinali da banco per la cura di patologie ordinarie e stagionali, le spese per il trasporto. Tale importo, rivalutato annualmente secondo gli indici Istat a decorrere dall'anno successivo all'omologa, verrà corrisposto con bonifico bancario sul conto corrente intestato alla SI.ra alle coordinate bancarie Parte_2
3 che saranno comunicate alla sottoscrizione del presente accordo. Il mantenimento ordinario versato per il figlio minore dal SI. sarà rivalutato annualmente Parte_1
secondo gli indici Istat a decorrete dall'anno successivo all'omologa della presente domanda.
9) Quanto alle spese straordinarie relative al figlio minore da intendersi Per_1
quali le spese dentistiche e mediche, le spese scolastiche (intese come quelle per l'acquisto dei libri scolastici con rilevante costo, del materiale didattico e ludico richiesto e dal corpo docente o comunque dall'istituto scolastico frequentato, nonché gite, buoni pasto e/o la retta della mensa scolastica), quelle relative ad una attività sportiva, culturali, a campus estivi e ad eventuali corsi del tempo libero, spese di viaggio e di vacanza, queste dovranno essere preventivamente concordate dal padre e dalla madre
(salvo ove dovesse trattarsi di attività obbligatorie) e adeguatamente documentate, e saranno sostenute a metà fra il padre e la madre. Nel caso in cui le spese straordinarie non vengano preventivamente approvate e concordate da uno dei genitori, il genitore che le ha sostenute se ne accollerà integralmente l'onere; infatti, le spese straordinarie dovranno essere concordate con invio di mail o whatsapp che il genitore che anticipa e sostiene la spesa si impegna ad inviare all'altro e saranno rimborsate previa presentazione della ricevuta di pagamento della spesa in questione. L'obbligo del rimborso delle spese straordinarie è disciplinato in modo che l'altro genitore provvederà al rimborso a chi le ha anticipate entro il mese successivo e sempre dietro esibizione del relativo documento giustificativo della spesa da rimborsare e già concordata;
il tutto, anche in conformità alle linee guida del ConSIlio N azionale Forense in materia di spese straordinarie, a prescindere dal novero innanzi indicato in modo esemplificativo, facendo le parti riferimento al citato documento in materia, adottato come riferimento da tutti i tribunali nazionali.
10) Gli assegni familiari, le detrazioni e le deduzioni saranno percepiti dai coniugi come per legge;
11) Nulla prevedere a titolo di assegno divorzile avendo entrambi i coniugi capacità lavorative adeguate ed essendo entrambi economicamente indipendenti.”
4 In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare); di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi del minore, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto del minore, non ritenuto necessario atteso l'accordo dei genitori conforme ai suoi interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato dai ricorrenti a Napoli l'11/12/2008 (atto n.291, parte
II, s. A, sez. F, reg. Atti Matrimonio anno 2008);
• omologa le condizioni pattuite dai coniugi,
• prende atto delle ulteriori pattuizioni,
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Napoli per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238,
49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
5 • nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di conSIlio il 02/05/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Valeria Rosetti
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