TRIB
Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 25/11/2025, n. 4677 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4677 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione Lavoro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro dott.ssa ID IC, all'udienza cartolare del 24.11.2025 ha depositato la seguente
SENTENZA nella causa avente n.r.g. 15578/2024 vertente
TRA
(cod. fisc. ), rappresentata e difesa dall'avv. Guido Marone con Parte_1 CodiceFiscale_1
il quale elettivamente domicilia come in atti
RICORRENTE
E
, in persona del Controparte_1
Ministro p.t.
RESISTENTE CONTUMACE
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 9.12.2024, la ricorrente, docente di ruolo attualmente in servizio presso l' di Arzano, ove svolge le funzioni di insegnante di sostegno nella scuola dell'infanzia, Controparte_2 esponeva di aver ricevuto inizialmente la nomina a tempo indeterminato presso l'ISISS “A. Magarotto” di Roma, con decorrenza giuridica dall'a.s. 2018/2019 ed economica dall'a.s. 2019/2020 siccome all'epoca già in servizio quale docente supplente con incarico annuale.
Nel corso di detta annualità, quindi, ella sosteneva il previsto periodo di prova frequentando le attività formative e superando il colloquio finale, sicché conseguiva la conferma in ruolo con decreto dirigenziale prot. n. 3008 del 23.10.2019.
Accadeva tuttavia che, successivamente, la ricorrente otteneva la nomina in ruolo sempre su posto di sostegno mediante scorrimento della graduatoria concorsuale, con decorrenza giuridica ed economica
CP_ dall'a.s. 2019/2020 presso l'istituto di Frascati.
Successivamente, chiedeva la ricostruzione dell'intera carriera svolta, potendo ella vantare un'anzianità di servizio pre-ruolo (a.s. 2016/2017 e a.s. 2017/2018), valutabili ex art. 11, co. 14 della L. 03.05.1999
n. 124. L'Amministrazione resistente, tuttavia, rimaneva inerte senza adottare alcun provvedimento espresso, con ciò determinando la permanenza della ricorrente nell'inquadramento nella posizione stipendiale inferiore, non congrua e coerente con l'effettiva anzianità maturata. CP_ Segnatamente, come evincibile dalla nota dirigenziale dell' di Frascati prot. n. 1052 del 01.03.2022, non risultava agli atti d'ufficio il primo contratto di lavoro a tempo indeterminato sottoscritto nell'a.s.
2018/2019 per l'immissione in ruolo tramite graduatorie ad esaurimento;
di conseguenza, in assenza del contratto stipulato con l'ISISS “A. Magarotto” non veniva riconosciuta la validità del primo anno di servizio svolto a tempo indeterminato e, quindi, risultava di fatto irrilevante la conferma in ruolo ottenuta, sicché non veniva riconosciuta la corretta decorrenza del rapporto di lavoro invero costituitosi sin dall'a.s. 2018/2019.
Accadeva poi che, in accoglimento della domanda di mobilità interprovinciale per l'a.s. 2022/2023, con decreto dirigenziale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania – Ambito territoriale CP_3 prot. n. 7447 del 17.05.2022, la ricorrente veniva trasferita presso l' di Arzano, ma anche CP_2 presso detta nuova sede permaneva l'inadempimento del , che non ha provveduto ad emettere CP_1 il decreto di cui all'art. 485 del D.Lgs. 16.04.1994 n. 297 con le inevitabili ricadute pregiudizievoli in termini di corretta determinazione del trattamento retributivo e stipendiale.
Tutto ciò premesso, parte ricorrente adiva codesto Tribunale onde ottenere la ricostruzione di carriera con valutazione corretta ed integrale di periodi di lavoro complessivamente svolti come docente, anche ai fini della determinazione del trattamento retributivo connesso all'anzianità di servizio effettivamente maturata, con ogni conseguente condanna dell'Amministrazione al pagamento in proprio favore delle dovute differenze retributive, quantificate in € 2.830,86.
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarre in favore del procuratore antistatario,
, pur ritualmente evocato in giudizio, non si costituiva e viene dichiarato contumace. CP_4
All'udienza odierna, lette le note per la trattazione cartolare, la causa veniva decisa con deposito contestuale delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il ricorso è fondato e va accolto.
La ricorrente ha convenuto in giudizio il ministero resistente per ottenere, per il periodo successivo alla sua assunzione a tempo indeterminato, l'integrale ricostruzione della carriera ovvero l'integrale computo, come servizio di ruolo, di tutto il servizio prestato in forza dei contratti a termine stipulati con l'amministrazione convenuta. Ha dedotto, in punto di fatto, che pur avendo ottenuto la conferma in ruolo a seguito di regolare percorso di formazione e prova, non si è provveduto a riconoscere e valutare il servizio pregresso, in ragione della mancata trasmissione del contratto di lavoro a tempo indeterminato stipulato per l'assunzione con decorrenza giuridica dall'a.s. 2018/2019.
Questi essendo i fatti di causa, da doversi considerare pacifici sia perché documentati sia perché non
Cont contestati dal che ha scelto di restare contumace, deve osservarsi che nel caso di specie l'instaurazione del rapporto di impiego va evidentemente ricondotta alla nomina in ruolo che, come indicato nell'atto, produce effetti giuridici dal 01.09.2018, essendo stati prorogati soltanto gli aspetti economici alla presa di servizio, dal momento che le operazioni di reclutamento erano state effettuate dopo il 31 agosto e, precisamente, in data 19.12.2018.
Tale determinazione, quindi, era assolutamente conforme al disposto di cui all'art. 4, co. 1 del d.l.
03.07.2001 n. 255 (conv. con L. 20.08.2001 n. 333), a mente del quale «Le assunzioni a tempo indeterminato, i provvedimenti di utilizzazione, di assegnazione provvisoria e comunque quelli di durata annuale riguardanti il personale di ruolo, devono essere completati entro il 31 agosto di ciascun anno. I contratti a tempo indeterminato stipulati dai dirigenti territorialmente competenti dopo tale data comportano il differimento delle assunzioni in servizio al 1 settembre dell'anno successivo, fermi restando gli effetti giuridici dall'inizio dell'anno scolastico di conferimento della nomina».
In considerazione di tale condizione lavorativa, la ricorrente aveva così potuto espletare il periodo di formazione e prova disciplinato dall'art. 1, commi 115 ss. della L. 13.07.2015 n. 107 e dall'art. 440 del
D.Lgs. 16.04.1994 n. 297, siccome docente ormai inserita nell'organico dell'Amministrazione statale, essendo stata solo posticipata la presa di servizio.
In tal senso, infatti, la disciplina regolamentare dettata dall'art. 3, co. 4 del D.M. 27.10.2015 n. 850 prevede espressamente che «In caso di differimento della presa di servizio, anche nell'ipotesi di cui all'articolo 1, comma 98, della Legge, il periodo di formazione e prova può essere svolto, nell'anno scolastico di decorrenza giuridica della nomina, anche presso l'istituzione scolastica statale ove è svolta una supplenza annuale o sino al termine del servizio, purché su medesimo posto o classe di concorso affine ai sensi del comma 6».
Ne deriva, pertanto, la validità delle attività formative svolte e, per l'effetto, la piena efficacia del giudizio di conferma espresso al termine di tale iter, con conseguente consolidamento dello status lavorativo.
Del resto, giova sottolinearsi che, a conclusione dell'a.s. 2019/2020, l'Amministrazione resistente non ha ritenuto di sottoporre nuovamente la ricorrente al periodo di prova sul presupposto, appunto, che fosse stata ormai integrata la condizione giuridica di stabilizzazione dell'immissione in ruolo, come peraltro risulta anche dallo stato matricolare (cfr. produzione parte ricorrente). Ed invero, la ricorrente risulta inserita senza alcuna soluzione di continuità nell'organico dell'Amministrazione scolastica dall'a.s. 2018/2019, tenuto conto che la decorrenza giuridica del rapporto di impiego derivante dall'immissione in ruolo tramite graduatoria ad esaurimento (presso l'ISISS “Magarotto”) è coincisa con la durata dell'incarico annuale di supplenza (avente termine il CP_ 31.08.2018), espletato il quale aveva poi immediatamente corso giuridico la nomina presso l' di
Frascati in scorrimento della graduatoria concorsuale (avente decorrenza dal 01.09.2019).
Di conseguenza, il protratto inadempimento dell'Amministrazione resistente non rinviene alcuna valida giustificazione e, anzi, è produttivo di oggettivi pregiudizi a danno della ricorrente a causa del mancato riconoscimento di tutti i periodi di servizio sinora espletati.
Sotto tale profilo, alla luce anche degli incarichi di docenza svolti con contratti di lavoro a tempo determinato prima dell'assunzione, risulta che l'istante ha maturato un'anzianità complessiva come di seguito determinata:
a.s. 2016/2017, quale supplente con nomine temporanee reiterate senza soluzione di continuità sino alla conclusione delle attività didattiche (30.6), pari ad un'annualità completa ai sensi dell'art. 11, co. 14 della L. 03.05.1999 n. 124;
a.s. 2017/2018, quale supplente con nomine temporanee senza soluzione di continuità sino alla conclusione dell'anno SCOLASTICO (31.08), pari ad un'annualità completa ai sensi dell'art. 11, co. 14 della L. 03.05.1999 n. 124;
a.s. 2018/2019, quale docente di ruolo con nomina giuridica per l'anno e decorrenza economica posticipata, nelle more in servizio come supplente con incarico a copertura di posto vacante e disponibile (31.08), pari ad un'annualità completa;
a.s. 2019/2020 ad oggi, quale docente di ruolo confermata, pari a n. 5 annualità complete e circa tre mesi.
In applicazione degli artt. 485 e 487 del D.Lgs. 16 aprile 1994 n. 297, quindi, parte ricorrente ha finora maturato un'anzianità complessiva pari ad oltre 8 anni di servizio, che va quindi interamente computata per determinare la posizione giuridica ed economica ai sensi e per gli effetti dell'art. 83 del d.P.R. 3 maggio 1974 n. 417, dell'art. 57 della L. 11 luglio 1980 n. 312 e dell'art. 4, co. 3 del d.P.R. 23.08.1988
n. 399.
Alla luce di quanto rilevato, ne deriva l'illegittimità del comportamento omissivo tenuto dall'Amministrazione resistente, che ha portato alla corresponsione di un trattamento economico sensibilmente inferiore, considerato lo stipendio tabellare e la retribuzione professionale, rispetto a quello cui ella ha effettivamente diritto.
Quanto alle somme dovute per effetto del riconoscimento integrale dell'anzianità di servizio, possono
Cont utilizzarsi, in assenza di contestazioni da parte del contumace, i conteggi versati agli atti da parte ricorrente, sviluppati in applicazione dei parametri tabellari previsti per il relativo inquadramento, in base ai quali risulta che la ricorrente ha subito un danno patrimoniale quantificabile in € 2.830,86, a titolo di differenze retributive non corrisposte.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, accerta e dichiara il diritto della ricorrente alla ricostruzione integrale della carriera, con riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, dell'intero servizio prestato nel corso dei rapporti di lavoro a termine intercorsi con l'Amministrazione resistente;
- condanna l'Amministrazione resistente a collocare la ricorrente nella fascia stipendiale corrispondente a tutta l'anzianità di servizio maturata;
- condanna l'Amministrazione resistente al pagamento delle differenze retributive maturate in virtù della riconosciuta anzianità di servizio, pari ad € 2.830,86 oltre accessori di legge;
- condanna parte convenuta a rimborsare a parte ricorrente le spese di causa liquidate in Euro 1.314, oltre contributo unificato, rimborso forfettario spese generali al 15 %, Iva e Cpa come per legge, con distrazione.
Aversa, 25.11.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa ID IC
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione Lavoro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro dott.ssa ID IC, all'udienza cartolare del 24.11.2025 ha depositato la seguente
SENTENZA nella causa avente n.r.g. 15578/2024 vertente
TRA
(cod. fisc. ), rappresentata e difesa dall'avv. Guido Marone con Parte_1 CodiceFiscale_1
il quale elettivamente domicilia come in atti
RICORRENTE
E
, in persona del Controparte_1
Ministro p.t.
RESISTENTE CONTUMACE
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 9.12.2024, la ricorrente, docente di ruolo attualmente in servizio presso l' di Arzano, ove svolge le funzioni di insegnante di sostegno nella scuola dell'infanzia, Controparte_2 esponeva di aver ricevuto inizialmente la nomina a tempo indeterminato presso l'ISISS “A. Magarotto” di Roma, con decorrenza giuridica dall'a.s. 2018/2019 ed economica dall'a.s. 2019/2020 siccome all'epoca già in servizio quale docente supplente con incarico annuale.
Nel corso di detta annualità, quindi, ella sosteneva il previsto periodo di prova frequentando le attività formative e superando il colloquio finale, sicché conseguiva la conferma in ruolo con decreto dirigenziale prot. n. 3008 del 23.10.2019.
Accadeva tuttavia che, successivamente, la ricorrente otteneva la nomina in ruolo sempre su posto di sostegno mediante scorrimento della graduatoria concorsuale, con decorrenza giuridica ed economica
CP_ dall'a.s. 2019/2020 presso l'istituto di Frascati.
Successivamente, chiedeva la ricostruzione dell'intera carriera svolta, potendo ella vantare un'anzianità di servizio pre-ruolo (a.s. 2016/2017 e a.s. 2017/2018), valutabili ex art. 11, co. 14 della L. 03.05.1999
n. 124. L'Amministrazione resistente, tuttavia, rimaneva inerte senza adottare alcun provvedimento espresso, con ciò determinando la permanenza della ricorrente nell'inquadramento nella posizione stipendiale inferiore, non congrua e coerente con l'effettiva anzianità maturata. CP_ Segnatamente, come evincibile dalla nota dirigenziale dell' di Frascati prot. n. 1052 del 01.03.2022, non risultava agli atti d'ufficio il primo contratto di lavoro a tempo indeterminato sottoscritto nell'a.s.
2018/2019 per l'immissione in ruolo tramite graduatorie ad esaurimento;
di conseguenza, in assenza del contratto stipulato con l'ISISS “A. Magarotto” non veniva riconosciuta la validità del primo anno di servizio svolto a tempo indeterminato e, quindi, risultava di fatto irrilevante la conferma in ruolo ottenuta, sicché non veniva riconosciuta la corretta decorrenza del rapporto di lavoro invero costituitosi sin dall'a.s. 2018/2019.
Accadeva poi che, in accoglimento della domanda di mobilità interprovinciale per l'a.s. 2022/2023, con decreto dirigenziale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania – Ambito territoriale CP_3 prot. n. 7447 del 17.05.2022, la ricorrente veniva trasferita presso l' di Arzano, ma anche CP_2 presso detta nuova sede permaneva l'inadempimento del , che non ha provveduto ad emettere CP_1 il decreto di cui all'art. 485 del D.Lgs. 16.04.1994 n. 297 con le inevitabili ricadute pregiudizievoli in termini di corretta determinazione del trattamento retributivo e stipendiale.
Tutto ciò premesso, parte ricorrente adiva codesto Tribunale onde ottenere la ricostruzione di carriera con valutazione corretta ed integrale di periodi di lavoro complessivamente svolti come docente, anche ai fini della determinazione del trattamento retributivo connesso all'anzianità di servizio effettivamente maturata, con ogni conseguente condanna dell'Amministrazione al pagamento in proprio favore delle dovute differenze retributive, quantificate in € 2.830,86.
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarre in favore del procuratore antistatario,
, pur ritualmente evocato in giudizio, non si costituiva e viene dichiarato contumace. CP_4
All'udienza odierna, lette le note per la trattazione cartolare, la causa veniva decisa con deposito contestuale delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il ricorso è fondato e va accolto.
La ricorrente ha convenuto in giudizio il ministero resistente per ottenere, per il periodo successivo alla sua assunzione a tempo indeterminato, l'integrale ricostruzione della carriera ovvero l'integrale computo, come servizio di ruolo, di tutto il servizio prestato in forza dei contratti a termine stipulati con l'amministrazione convenuta. Ha dedotto, in punto di fatto, che pur avendo ottenuto la conferma in ruolo a seguito di regolare percorso di formazione e prova, non si è provveduto a riconoscere e valutare il servizio pregresso, in ragione della mancata trasmissione del contratto di lavoro a tempo indeterminato stipulato per l'assunzione con decorrenza giuridica dall'a.s. 2018/2019.
Questi essendo i fatti di causa, da doversi considerare pacifici sia perché documentati sia perché non
Cont contestati dal che ha scelto di restare contumace, deve osservarsi che nel caso di specie l'instaurazione del rapporto di impiego va evidentemente ricondotta alla nomina in ruolo che, come indicato nell'atto, produce effetti giuridici dal 01.09.2018, essendo stati prorogati soltanto gli aspetti economici alla presa di servizio, dal momento che le operazioni di reclutamento erano state effettuate dopo il 31 agosto e, precisamente, in data 19.12.2018.
Tale determinazione, quindi, era assolutamente conforme al disposto di cui all'art. 4, co. 1 del d.l.
03.07.2001 n. 255 (conv. con L. 20.08.2001 n. 333), a mente del quale «Le assunzioni a tempo indeterminato, i provvedimenti di utilizzazione, di assegnazione provvisoria e comunque quelli di durata annuale riguardanti il personale di ruolo, devono essere completati entro il 31 agosto di ciascun anno. I contratti a tempo indeterminato stipulati dai dirigenti territorialmente competenti dopo tale data comportano il differimento delle assunzioni in servizio al 1 settembre dell'anno successivo, fermi restando gli effetti giuridici dall'inizio dell'anno scolastico di conferimento della nomina».
In considerazione di tale condizione lavorativa, la ricorrente aveva così potuto espletare il periodo di formazione e prova disciplinato dall'art. 1, commi 115 ss. della L. 13.07.2015 n. 107 e dall'art. 440 del
D.Lgs. 16.04.1994 n. 297, siccome docente ormai inserita nell'organico dell'Amministrazione statale, essendo stata solo posticipata la presa di servizio.
In tal senso, infatti, la disciplina regolamentare dettata dall'art. 3, co. 4 del D.M. 27.10.2015 n. 850 prevede espressamente che «In caso di differimento della presa di servizio, anche nell'ipotesi di cui all'articolo 1, comma 98, della Legge, il periodo di formazione e prova può essere svolto, nell'anno scolastico di decorrenza giuridica della nomina, anche presso l'istituzione scolastica statale ove è svolta una supplenza annuale o sino al termine del servizio, purché su medesimo posto o classe di concorso affine ai sensi del comma 6».
Ne deriva, pertanto, la validità delle attività formative svolte e, per l'effetto, la piena efficacia del giudizio di conferma espresso al termine di tale iter, con conseguente consolidamento dello status lavorativo.
Del resto, giova sottolinearsi che, a conclusione dell'a.s. 2019/2020, l'Amministrazione resistente non ha ritenuto di sottoporre nuovamente la ricorrente al periodo di prova sul presupposto, appunto, che fosse stata ormai integrata la condizione giuridica di stabilizzazione dell'immissione in ruolo, come peraltro risulta anche dallo stato matricolare (cfr. produzione parte ricorrente). Ed invero, la ricorrente risulta inserita senza alcuna soluzione di continuità nell'organico dell'Amministrazione scolastica dall'a.s. 2018/2019, tenuto conto che la decorrenza giuridica del rapporto di impiego derivante dall'immissione in ruolo tramite graduatoria ad esaurimento (presso l'ISISS “Magarotto”) è coincisa con la durata dell'incarico annuale di supplenza (avente termine il CP_ 31.08.2018), espletato il quale aveva poi immediatamente corso giuridico la nomina presso l' di
Frascati in scorrimento della graduatoria concorsuale (avente decorrenza dal 01.09.2019).
Di conseguenza, il protratto inadempimento dell'Amministrazione resistente non rinviene alcuna valida giustificazione e, anzi, è produttivo di oggettivi pregiudizi a danno della ricorrente a causa del mancato riconoscimento di tutti i periodi di servizio sinora espletati.
Sotto tale profilo, alla luce anche degli incarichi di docenza svolti con contratti di lavoro a tempo determinato prima dell'assunzione, risulta che l'istante ha maturato un'anzianità complessiva come di seguito determinata:
a.s. 2016/2017, quale supplente con nomine temporanee reiterate senza soluzione di continuità sino alla conclusione delle attività didattiche (30.6), pari ad un'annualità completa ai sensi dell'art. 11, co. 14 della L. 03.05.1999 n. 124;
a.s. 2017/2018, quale supplente con nomine temporanee senza soluzione di continuità sino alla conclusione dell'anno SCOLASTICO (31.08), pari ad un'annualità completa ai sensi dell'art. 11, co. 14 della L. 03.05.1999 n. 124;
a.s. 2018/2019, quale docente di ruolo con nomina giuridica per l'anno e decorrenza economica posticipata, nelle more in servizio come supplente con incarico a copertura di posto vacante e disponibile (31.08), pari ad un'annualità completa;
a.s. 2019/2020 ad oggi, quale docente di ruolo confermata, pari a n. 5 annualità complete e circa tre mesi.
In applicazione degli artt. 485 e 487 del D.Lgs. 16 aprile 1994 n. 297, quindi, parte ricorrente ha finora maturato un'anzianità complessiva pari ad oltre 8 anni di servizio, che va quindi interamente computata per determinare la posizione giuridica ed economica ai sensi e per gli effetti dell'art. 83 del d.P.R. 3 maggio 1974 n. 417, dell'art. 57 della L. 11 luglio 1980 n. 312 e dell'art. 4, co. 3 del d.P.R. 23.08.1988
n. 399.
Alla luce di quanto rilevato, ne deriva l'illegittimità del comportamento omissivo tenuto dall'Amministrazione resistente, che ha portato alla corresponsione di un trattamento economico sensibilmente inferiore, considerato lo stipendio tabellare e la retribuzione professionale, rispetto a quello cui ella ha effettivamente diritto.
Quanto alle somme dovute per effetto del riconoscimento integrale dell'anzianità di servizio, possono
Cont utilizzarsi, in assenza di contestazioni da parte del contumace, i conteggi versati agli atti da parte ricorrente, sviluppati in applicazione dei parametri tabellari previsti per il relativo inquadramento, in base ai quali risulta che la ricorrente ha subito un danno patrimoniale quantificabile in € 2.830,86, a titolo di differenze retributive non corrisposte.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, accerta e dichiara il diritto della ricorrente alla ricostruzione integrale della carriera, con riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, dell'intero servizio prestato nel corso dei rapporti di lavoro a termine intercorsi con l'Amministrazione resistente;
- condanna l'Amministrazione resistente a collocare la ricorrente nella fascia stipendiale corrispondente a tutta l'anzianità di servizio maturata;
- condanna l'Amministrazione resistente al pagamento delle differenze retributive maturate in virtù della riconosciuta anzianità di servizio, pari ad € 2.830,86 oltre accessori di legge;
- condanna parte convenuta a rimborsare a parte ricorrente le spese di causa liquidate in Euro 1.314, oltre contributo unificato, rimborso forfettario spese generali al 15 %, Iva e Cpa come per legge, con distrazione.
Aversa, 25.11.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa ID IC