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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 17/09/2025, n. 6908 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 6908 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Sezione XIV Civile
Specializzata in materia di Impresa - A
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
- dott.ssa Silvia Giani Presidente
- dott.ssa Lorena Casiraghi Giudice relatore
- dott. Edmondo Tota Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 26812 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, rimessa in decisione all'udienza del 6.5.2025 con concessione alle parti dei termini di giorni sessanta per il deposito di comparse conclusionali e di giorni venti per repliche tra
(C.F. ) elettivamente domiciliato in Vedelago Parte_1 C.F._1
(TV), via F. Crispi n. 3/1, presso lo studio dell'avv. Christian Cavasin che lo rappresenta e difende, giusta procura alle liti allegata all'atto di citazione
Attore
e in persona del legale rappresentante pro tempore (C.F. ) e per Controparte_1 P.IVA_1 essa elettivamente domiciliata in Padova, Piazza Eremitani n. 18, presso lo studio Controparte_2 dell'avv. Paolo Gnignati che la rappresenta e difende, giusta procura generali alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta
Convenuta nonchè in persona del legale rappresentante pro tempore (C.F. ) e per essa Controparte_3 P.IVA_2 elettivamente domiciliata in Padova, Piazza Eremitani n. 18, presso lo studio Controparte_2
pagina 1 di 12 dell'avv. Paolo Gnignati che la rappresenta e difende, giusta procura generali alle liti allegata alla comparsa di intervento volontario
Interveniente ex art. 111 c.p.c.
OGGETTO: Controversie in materia di intese e abuso di posizione dominante per violazione della normativa antitrust nazionale.
CONCLUSIONI: Come da verbale del 6.5.2025 da intendersi qui integralmente trascritto.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio, Parte_1 innanzi al Tribunale di Milano – Sezione Specializzata in materia di Impresa – Controparte_1 rassegnando le seguenti conclusioni “Accertata e dichiarata la violazione da parte della convenuta dell'art. 2, comma 2, della Legge n. 287/1990, dichiararsi la nullità della fideiussione omnibus rilasciata in data 18 luglio 2013 dal Sig. , ovvero la nullità delle singole Parte_1 clausole di cui agli artt. 3, 7 e 10 della medesima fideiussione e dichiararsi, per l'effetto, ex art. 1957
c.c., la liberazione dell'odierno attore da qualsivoglia impegno derivante dalla citata garanzia, per essere la convenuta decaduta dal termine semestrale ivi previsto;
Condannare pertanto la convenuta ad effettuare le opportune rettifiche nella Centrale dei Rischi in moto tale che vi sia rimossa qualsivoglia evidenza della fideiussione di cui trattasi”.
A fondamento della domanda, l'attore ha allegato di avere sottoscritto la fideiussione datata
18.7.2013, sino alla concorrenza dell'importo di € 700.000,00, a favore di e a Parte_2 garanzia dell'adempimento delle obbligazioni assunte dalla società di diritto francese SA LE De
EA nei confronti del predetto istituto di credito;
che in virtù del d.l. 99/2017 e del pedissequo contratto di cessione di ramo d'azienda stipulato in data 26.6.2017 tra in LCA e Parte_2
quest'ultima era subentrata nella titolarità del rapporto di affidamento in Controparte_4 conto corrente in essere con la con le connesse garanzie;
di avere ricevuto in data Controparte_5
27.6.2018 il telegramma con cui gli aveva comunicato la revoca di tutti gli Controparte_1 affidamenti concessi alla società debitrice invitandolo al saldo della posizione debitoria maturata;
di avere successivamente ricevuto la notifica del decreto ingiuntivo rg. n. 29497/2019 con il quale il
Tribunale di Torino, in data 9.12.2019, aveva ingiunto alla società debitrice principale e ad esso garante il pagamento della somma di € 658.269,45 oltre interessi e spese della procedura monitoria;
di avere proposto opposizione avverso il predetto decreto ingiuntivo e che l'opposizione si era conclusa con la revoca del decreto ingiuntivo avendo il Tribunale accolto l'eccezione di incompetenza territoriale del pagina 2 di 12 Tribunale di Torino e affermato la competenza del Tribunale di Treviso in ragione della clausola sulla competenza esclusiva contenuta nelle Condizioni Generali di Contratto;
che il Tribunale di Torino aveva altresì accolto l'eccezione di incompetenza funzionale sollevata da in Controparte_1 relazione alla domanda volta ad ottenere l'accertamento della nullità della fideiussione rilasciata dal per violazione della normativa antitrust. Pt_1
L'attore, richiamata la pronuncia della Corte di cassazione n. 29810/2017, ha dedotto la nullità integrale della fideiussione dal medesimo rilasciata in data 18.7.2013 in quanto recante pattuizioni che riproducono il contenuto degli artt. 2, 6 e 8 del formulario predisposto dall'ABI, sanzionato dalla Banca
d'Italia in funzione di Autorità garante della concorrenza e del mercato perchè ritenuto frutto di un'intesa anticoncorrenziale vietata dall'art. 2 L. 287/1990 e ha richiamato, quale prova privilegiata dell'illecito, il provvedimento n. 55 del 2.5.2005 della Banca d'Italia. In via subordinata, ha eccepito la nullità parziale del contratto di fideiussione limitatamente alle clausole della fideiussione conformi agli artt. 2, 6 e 8 del formulario predisposto dall'ABI e ha invocato la propria liberazione da ogni obbligo di garanzia in ragione della violazione dell'art. 1957 c.c. da parte dell'Istituto di credito per non essersi questo attivato nei confronti del debitore principale nel termine semestrale tramite tempestiva azione giudiziale.
Si è costituita in giudizio e per essa eccependo, in via Controparte_1 Controparte_2 pregiudiziale, l'improcedibilità del giudizio perché introdotto con atto di citazione (non qualificabile come atto di riassunzione) in data 8.6.2021 quando ancora pendeva il temine per la riassunzione del giudizio radicato davanti al Tribunale di Torino e definito con la sentenza n. 2799 in data 1.6.2021.
Nel merito - premesso di avere ceduto a il credito vantato nei confronti di CP_3 Controparte_5 con le relative garanzie accessorie in forza di contratto di cessione di crediti in data 10.12.2020 - ha contestato la tesi della nullità totale della fideiussione sostenuta dalla difesa attorea, così come la tesi della nullità parziale dedotta in via subordinata evidenziando l'assenza di prova circa l'essenzialità per la banca e il fideiussore delle clausole colpite da nullità. Infine, ha contestato l'eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c. evidenziando che tale norma non solo era stata legittimamente derogata dalle parti, ma doveva ritenersi inapplicabile in ragione della natura di contratto autonomo di garanzia della impugnata fideiussione e che, in ogni caso, il termine semestrale non poteva che decorrere dalla chiusura del conto corrente intervenuta il 17.6.2019 rispetto alla quale l'azione monitoria doveva ritenersi tempestivamente esercitata anche in considerazione del fatto che, in presenza di una clausola a semplice richiesta scritta, quale quella contenuta nell'art. 8 del contratto di fideiussione, il termine semestrale dell'art. 1957 c.c. doveva ritenersi validamente interrotto dalla richiesta di pagamento stragiudiziale inviata unitamente alla comunicazione di revoca degli affidamenti. pagina 3 di 12 Con comparsa di intervento volontario, si è costituita in giudizio la cessionaria del credito
[...]
e per essa svolgendo difese del tutto sovrapponibili a quelle della cedente CP_3 Controparte_2
Intesa San Paolo S.p.a.
La causa è stata istruita in via documentale e all'udienza del 6.5.2025 è stata rimessa al collegio per la decisione con concessione alle parti del termine di giorni sessanta per il deposito della comparsa conclusionale e di giorni venti per il deposito delle memorie di replica.
***
Preliminarmente va esaminata l'eccezione pregiudiziale di improcedibilità del giudizio sollevata dalla convenuta e dall'interveniente volontaria.
L'eccezione, formulata in modo non particolarmente chiaro, parrebbe fondata sull'assunto che il presente giudizio, introdotto nelle forme dell'atto di citazione in pendenza del termine trimestrale per la riassunzione del giudizio già radicato innanzi al Tribunale di Torino - a fronte dell'avvenuta riassunzione del giudizio da parte di davanti al Tribunale di Treviso (individuato quale Controparte_1 giudice competente della domanda monitoria) - avrebbe determinato una situazione di litispendenza con la conseguenza che “se il convenuto propone una domanda riconvenzionale dopo aver eccepito
l'incompetenza per territorio del giudice adito sulla domanda principale, come ha fatto il sig. Pt_1 nel giudizio avanti al Tribunale di Torino, ciò significa che il convenuto manifesta la volontà di far decidere la riconvenzionale dal giudice competente per la domanda principale, con la conseguenza che se l'eccezione di incompetenza territoriale viene accolta tutta la causa, compresa la domanda riconvenzionale, trasmigra al giudice competente per territorio sulla domanda principale. La presente causa dovrà, dunque, essere dichiarata improcedibile”.
L'eccezione è infondata.
Sul punto è sufficiente osservare che, in relazione alla domanda di nullità della fideiussione oggetto del presente giudizio e già proposta davanti al Tribunale di Torino quale motivo di opposizione al decreto ingiuntivo, va certamente affermata la competenza di questa sezione specializzata in materia di impresa, trattandosi di domanda proposta (anche in quella sede) in via d'azione e non in via d'eccezione in quanto in questo secondo caso il giudice è chiamato a conoscere delle clausole e dell'intesa solo in via incidentale (Cass., n. 3248/23; 14185/2024). Ne consegue che alcun problema di litispendenza può porsi rispetto al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo riassunto da
[...]
davanti al Tribunale di Treviso ed avente ad oggetto la domanda di condanna al pagamento CP_1 delle somme dovute dalla debitrice principale e dal fideiussore venendo in considerazione piuttosto un
“conflitto” tra competenze inderogabili: quella del Tribunale competente a conoscere in via esclusiva pagina 4 di 12 della domanda già proposta in via monitoria e quella per materia del Tribunale delle imprese per la domanda di nullità del contratto di fideiussione per violazione della disciplina antitrust.
Nel caso di specie la pendenza di due giudizi dinanzi a due diversi Uffici non integra un'ipotesi di litispendenza, quanto piuttosto di continenza.
Questa ipotesi si verifica, infatti, nel caso in cui i due giudizi, pur identici per parti e titolo, sono diversi nell'oggetto soltanto quantitativamente (c.d. litispendenza parziale), ovvero quando gli stessi sono comunque legati da un rapporto di interdipendenza per contrapposizione o alternatività (c.d. continenza per specularità), riferendosi ad un unico rapporto negoziale e vertendo su questioni vincolate da pregiudizialità logico-giuridica per la definizione del giudizio successivo (sul punto ex multis v. Cass.
n. 16831/2012; Cass. n. 15532/2011; Cass. a 21333 /2010 e Cass. n. 186 /2001).
Ne consegue che l'inderogabilità della competenza rende inapplicabile lo strumento della continenza ex art. 39, co. 2 comma c.p.c., potendosi superare il conflitto tra competenze inderogabili solo attraverso la separazione delle cause o la sospensione ai sensi dell'art. 295 c.p.c. del giudizio pregiudicato, ovvero il giudizio riassunto innanzi al Tribunale di Treviso.
§§§§
Passando al merito, il presente giudizio ha ad oggetto la domanda di accertamento della nullità della fideiussione omnibus rilasciata in data 18.7.2013 da in favore di Parte_1 [...] sino alla concorrenza dell'importo di € 700.000,00 a garanzia delle obbligazioni assunte Parte_2 dalla società di diritto francese, , nei confronti del predetto istituto di credito (doc. 2 Controparte_5 attore).
Secondo la prospettazione attorea, la nullità del contratto di fideiussione discenderebbe dalla riproduzione, al suo interno, delle clausole n. 2 (clausola di reviviscenza), n. 6 (clausola di rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c.) e n. 8 (clausola di sopravvivenza) contenute nel modello di fideiussione omnibus predisposto dall'ABI e giudicato dalla Banca d'Italia confliggente con il divieto di intese anticoncorrenziali previsto dall'art. 2, comma 2, lett. a) della legge n. 287/1990.
Si tratterebbe, pertanto, di un'ipotesi di nullità derivante dal collegamento funzionale tra l'intesa a monte e i singoli contratti a valle che ne costituiscono concreta attuazione.
La domanda attorea è infondata.
In primo luogo, è infondata la domanda di accertamento della nullità totale della garanzia impugnata.
Le Sezioni Unite della Corte di cassazione con la nota sentenza n. 41994/2021 hanno definitivamente chiarito che “la nullità dell'intesa a monte determina la nullità derivata del contratto
pagina 5 di 12 di fideiussione a valle limitatamente alle clausole che costituiscono pedissequa applicazione degli articoli dello schema ABI, dichiarati nulli dal provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005 (nn. 2, 6
e 8).
In base all'art. 1419 c.c. la nullità parziale non si estende all'intero contratto quando i contraenti lo avrebbero comunque concluso senza quella parte del suo contenuto colpito da nullità. E ciò in ossequio a uno dei principi generali dell'ordinamento ovvero quello di conservazione del contratto in base al quale l'estensione della nullità, che colpisce una sola parte o una singola clausola contrattuale, all'intero contratto deve ritenersi ipotesi eccezionale. Inoltre, la parte interessata a far valere la nullità dell'intero contratto è gravata dell'onere di provare che il contratto non sarebbe stato concluso “senza quella parte del suo contenuto che è colpita da nullità”. Mentre non opera, invece, l'estensione all'intero negozio degli effetti della nullità parziale quando permanga l'utilità del contratto in relazione agli interessi perseguiti (Cass. S.U cit, Cass. 24044/2019, Cass. 11673/2007).
Nel caso di specie, è del tutto mancata l'allegazione ancor prima della prova che il fideiussore, in ipotesi di nullità parziale della garanzia, non l'avrebbe stipulata, essendo, viceversa, verosimile il contrario atteso che il contratto di fideiussione, depurato dalle clausole nulle, sarebbe stato per il garante certamente più favorevole.
Anche con riferimento alla posizione dell'istituto bancario, non possono esservi dubbi sulla sussistenza di un interesse del medesimo al mantenimento della garanzia, anche espunte le suddette clausole al medesimo favorevoli, atteso che l'alternativa sarebbe quella dell'assenza completa della fideiussione, con minore garanzia dei propri crediti (Cass. Sez. Un. n. 41994/2021, p. 12-13).
Le considerazioni svolte dalla difesa attorea secondo la quale, nel caso specifico, “la banca non avrebbe verosimilmente acconsentito alla concessione del finanziamento qualora avesse dovuto
“accontentarsi” di una fideiussione debole – poiché priva delle tre clausole conformi al modello ABI oggetto di censura – potendo ragionevolmente optare per soluzioni più garantiste tra cui il pegno o
l'ipoteca” non consentono, per la loro genericità, di pervenire a conclusioni diverse. La visura per immobili depositata dall'attore sub. doc. 37 non consente di apprezzare la consistenza e la solidità del patrimonio immobiliare del garante (limitato peraltro a un unico immobile come desumibile dalla medesima visura) e quindi affermare la convenienza per l'istituto di credito, secondo un giudizio prognostico invocato dal medesimo attore, di richiedere una garanzia ipotecaria piuttosto che personale.
D'altra parte, l'attore nemmeno ha allegato che, all'epoca della sottoscrizione della fideiussione, avrebbe offerto alla banca la possibilità di iscrivere ipoteca sui propri immobili. Parimenti nessuna pagina 6 di 12 rilevanza può assumere il bilancio della società debitrice prodotto sub. doc. 38 in quanto documento informale, privo di qualsivoglia attestazione di conformità alle scritture contabili della società.
Infondata è anche la domanda di accertamento della nullità parziale.
Come noto, le Sezioni Unite della Suprema Corte (cfr. Cassazione civile sez. un., 30/12/2021,
n.41994) hanno dipanato il contrasto giurisprudenziale sussistente sulla questione affermando che “i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con la L. n. 287 del 1990, art. 2, comma 2, lett. a) e art. 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi dell'art. 2, comma 3 della Legge succitata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti”.
La nullità, dunque, colpisce le sole “clausole che costituiscono pedissequa applicazione degli articoli dello schema ABI, dichiarati nulli dal provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005 (nn. 2, 6 e 8) che, peraltro, ha espressamente fatto salve le altre clausole”.
Va ancora ricordato che l'onere della prova dell'illecito anticoncorrenziale grava sulla parte che ne assume l'esistenza, secondo le regole ordinarie del processo civile, con la conseguenza che è onere dell'attore la prova dell'uniformità, nella predisposizione delle previsioni contrattuali oggetto di censura, da parte degli istituti di credito al momento della sottoscrizione della fideiussione contestata, con la sola eccezione dei casi in cui essa sia stata già oggetto di positivo accertamento da parte dell'autorità amministrativa deputata alla vigilanza sul mercato, potendo in tale caso la parte interessata avvalersi di tale prova privilegiata (Cass. n. 3640/2009, seguita poi in senso conforme da Cass. n.
5941/2011, Cass. n. 5942/2011, Cass. n. 7039/2012 e Cass. n. 11904/2014).
Sotto tale ultimo profilo, in relazione ai contratti di fideiussione contenenti le indicate clausole, il provvedimento dell'Autorità Garante è stato ritenuto costituire prova privilegiata dell'illecito antitrust nel giudizio di nullità ex art. 33 L. 287/1990 per le sole fideiussioni omnibus che si collocano nel periodo (ottobre 2002 – maggio 2005) esaminato dal provvedimento stesso (cfr. Cass. 5/2/2019 n.
13846). Inoltre, stante l'assenza di qualunque automatismo tra gli accertamenti della Banca d'Italia e la nullità delle clausole contenute nella singola fideiussione, l'attore potrà avvalersi di tale prova privilegiata nella misura in cui vi sia una coincidenza (uniformità) tra la fideiussione di cui si discute e lo schema standardizzato predisposto dall'ABI ed oggetto del provvedimento assunto nel 2005 dalla
Banca d'Italia.
pagina 7 di 12 Nella specie, la fideiussione omnibus prestata dall'attore è stata stipulata in data 18.7.2013 a distanza di circa otto anni dal provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 adottato dalla Banca d'Italia e, pertanto, non rientra nel perimetro temporale oggetto dell'accertamento della Banca d'Italia.
Poiché il provvedimento anzidetto non costituisce prova dell'esistenza dell'intesa restrittiva della concorrenza con riguardo alla fideiussione sottoscritta dall'attore nel 2013, periodo rispetto al quale nessuna indagine risulta essere stata svolta dall'Autorità di vigilanza, come in qualunque causa stand alone, sarebbe stato onere dell'attore che assume la sussistenza di un illecito anticoncorrenziale provarne l'esistenza, secondo le regole ordinarie del processo civile.
In effetti, se si considera che il provvedimento della Banca d'Italia, nel maggio 2005, ha sanzionato con la nullità le tre clausole indicate dall'attore dello schema ABI nella misura in cui venivano applicate in modo uniforme, in quanto restrittive della concorrenza e della libertà contrattuale dei clienti delle banche, è di tutta evidenza che l'attore, che deduce la nullità della fideiussione sotto tale profilo ma con riguardo a un periodo di tempo distante di anni, debba dimostrare che lo stesso schema, utilizzato – almeno con riguardo alle clausole “incriminate” – per il contratto di fideiussione sottoscritto 18.7.2013, successivo di circa otto anni rispetto al provvedimento n. 55/2005 sopra indicato, sia espressione di una perdurante intesa anticoncorrenziale, in ragione dell'applicazione delle predette clausole in modo uniforme o perché l'approvazione di detto schema risultava imposto dalla Banca quale condizione necessaria per l'erogazione dei finanziamenti.
Secondo la Suprema Corte, infatti, “il carattere uniforme dell'applicazione della clausola contestata è certamente elemento costitutivo della pretesa attorea, essendo la sua necessità pacificamente prevista nel provvedimento della Banca d'Italia su cui l'attore fonda, in buona sostanza la sua pretesa. In quanto elemento costitutivo del diritto vantato, dunque, esso doveva essere provato dall'attore, secondo la regola generale di cui all'art. 2967 c.c.” (Cass. 28/11/2018 n. 30818). Ed ancora, “compete all'attore che deduca un'intesa restrittiva provare il carattere uniforme della clausola che si assume essere oggetto dell'intesa stessa” (Cass. 22/5/2019 n.13846).
In particolare, al fine di dimostrare il perdurare, ancora nell'anno 2013, dell'intesa anticoncorrenziale tra le banche e tra queste anche parte attrice avrebbe dovuto allegare e provare Parte_2 che anche le altre banche italiane, o quantomeno quelle aderenti all'A.B.I., in detto periodo utilizzavano uniformemente lo schema di fideiussione omnibus contenente le tre clausole sanzionate con il provvedimento della Banca d'Italia e che non fosse consentito alcun margine di trattativa in ordine alle suddette clausole, penalizzanti per il cliente (cfr., App. Roma, 14.2.2023, n. 1106).
pagina 8 di 12 A tal fine, la documentazione prodotta da parte attrice si ritiene inidonea a fornire la prova dell'adozione uniforme dello schema contestato da parte della generalità delle banche nel periodo considerato.
Rispetto ai moduli di fideiussione prodotti con l'atto introduttivo si osserva che cinque attengono a fideiussioni specifiche e due a contratti autonomi di garanzia e non sono quindi pertinenti con l'accertamento richiesto nel presente giudizio, mentre dei moduli relativi a fideiussioni omnibus ben tredici non riguardano il periodo temporale oggetto del presente giudizio ma sono riferiti agli anni
2000, 2006, 2007, 2008, 2010, la fideiussione del 6.11.2013 a favore della
[...]
non è conforme allo schema ABI in quanto non contiene la clausola di deroga Parte_3 all'art. 1957 c.c., la fideiussione del 6.6.2014 in favore della Banca Agricola Popolare di Ragusa, la fideiussione del 2007 in favore di Banca Carige S.p.a. e la fideiussione del 12.6.2015 in favore di non sono conformi allo schema ABI in quanto la clausola di deroga al termine Controparte_6 semestrale dell'art. 1957 non è sine die come nello schema A.B.I. ma rispettivamente di 24 mesi, 5 anni e 36 mesi.
Quanto alla documentazione prodotta con la memoria ex art. 183 co. VI n. 2 c.p.c., si osserva che il doc. 41 attiene a una fideiussione specifica, il doc. 49 è incompleto e privo di data oltre che riferito a una fideiussione specifica, mentre nove dei moduli prodotti non riguardano il periodo temporale di interesse perché relativi a fideiussioni del 2007, 2009, 2011, 2015, 2016 e 2017.
Si può quindi affermare che le fideiussioni prodotte in giudizio risultano inidonee a dimostrare l'esistenza, all'epoca della fideiussione per cui è causa, di una intesa illecita fra banche in grado di impedire, restringere o falsare, in maniera consistente, significativa e rilevante, ai sensi dell'art.2 L.
n.287/1990, il gioco della concorrenza e “tale da privare del diritto ad una scelta effettiva e non solo apparente tra prodotti alternativi ed in reciproca concorrenza” (cfr., nello stesso senso, Trib. di
Milano, sent. n. 5809/2024, R.G. 19766/2023; cfr. Trib. Milano, sent. n. 2179/2023 del 16/03/2023 –
R.G. n. 38759/2019).
La lacuna probatoria nemmeno avrebbe potuto essere colmata accogliendo l'istanza ex art. 210 c.p.c. in quanto inammissibile perché avanzata dall'attore solo tardivamente con la memoria ex art. 183 co VI n.
3 c.p.c. non trattandosi di prova contraria come evidenziato con l'ordinanza a verbale del 15.2.2023.
Nel caso di specie, peraltro, risulta dirimente la circostanza che l'accertamento della perdurante persistenza dell'intesa anticoncorrenziale è preordinato ad ottenere la declaratoria di nullità della clausola n. 6 del contratto, contenente una deroga all'art. 1957 c.c., alla quale conseguirebbe pagina 9 di 12 l'estinzione della garanzia fideiussoria sul presupposto del mancato esercizio del diritto di credito nei confronti del debitore principale nel termine di sei mesi previsto dalla citata norma.
Ed infatti, dalla ipotetica nullità parziale della fideiussione per violazione della normativa antitrust deriverebbe esclusivamente la reviviscenza dell'art. 1957 c.c., ma non ne discenderebbe la decadenza invocata dall'attore.
Il contratto in esame prevede, al punto 8, l'obbligazione a carico del fideiussore di pagare alla banca
“immediatamente” e “a semplice richiesta scritta”: il creditore non ha dunque l'onere di procedere in via giudiziale, essendo sufficiente una intimazione formale ad adempiere avente gli effetti di messa in mora idonea ad interrompere il decorso del predetto termine dalla scadenza dell'obbligazione.
Per consolidata giurisprudenza di legittimità e di merito, “quante volte il fideiussore sia tenuto al pagamento a prima o a semplice richiesta, o comunque entro un tempo convenzionalmente determinato, il rispetto dell'art. 1957 c.c. da parte del creditore garantito deve ritenersi soddisfatto con la stessa richiesta rivolta al fideiussore entro il termine di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale […], con la conseguenza che, una volta tempestivamente effettuata la richiesta di pagamento al fideiussore il creditore non è più tenuto ad agire giudizialmente contro il debitore”.
Infatti, “in una pattuizione contrattuale in cui la garanzia si stabilisce a prima richiesta e, nel contempo, si prevede l'applicazione del primo comma dell'art. 1957 c.c., il criterio di esegesi di cui all'art 1363 c.c. impone di leggere il rinvio a detta norma, tanto più se espresso, con un riferimento al termine di cui ad essa e non ad altro dei suoi contenuti, nel senso che il termine debba osservarsi con una mera richiesta stragiudiziale e non con l'inizio dell'azione giurisdizionale, secondo la tradizionale esegesi della norma. Diversamente interpretando, vi sarebbe contraddizione tra le due clausole contrattuali, non potendosi considerare “a prima richiesta” l'adempimento subordinato all'esercizio di un'azione in giudizio” (Cass. n. 10574/2003; Cass. n. 13078/2008; Cass. n. 22346/2017; App.
Milano n. 3115/2023).
Del resto, “una volta che il fideiussore tenuto al pagamento a prima o a semplice richiesta sia invitato dal creditore a provvedervi per affermato inadempimento del debitore principale, per un verso è obbligato a farlo secondo il meccanismo proprio del solve et repete, in quanto solo dopo l'avvenuto pagamento può eventualmente agire in ripetizione verso il creditore facendo valere tutti i diritti che competono al debitore nel rapporto principale;
e, per altro verso, è reso immediatamente edotto dell'inadempimento del debitore”. Al contrario, “[s]e non paga, non solo si rende inadempiente, ma si pone anche volontariamente nella condizione di non potersi immediatamente surrogare ex art. 1949
pagina 10 di 12 c.c., dopo aver pagato, nei diritti che il creditore aveva contro il debitore, così dando luogo ad una situazione nella quale risulta fortemente incisa la ragione sopra delineata della tutela assicurata al fideiussore dall'art. 1957 c.c.” (Cass. n. 13078/2008 cit., in motivazione).
Tale orientamento risulta condiviso anche dalla Corte di Appello di Milano (cfr. Corte d'Appello di
Milano, Sez. 1, sentenza n. 1059 del 28.03.2023).
Nel caso di specie, ritenuto che per la fideiussione a prima richiesta non sia necessaria la domanda giudiziale, vi è in atti la prova che il ha ricevuto dalla banca un telegramma di messa in mora Pt_1 in data 27.6.2018, contestualmente alla comunicazione alla debitrice principale della revoca delle facilitazioni concesse (doc. 4)
Il termine di decadenza è stato perciò rispettato dal creditore con la richiesta di pagamento effettuata nei confronti del fideiussore entro i sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale, non essendo necessario che il termine semestrale di cui all'art.1957 c.c. sia osservato mediante la proposizione di una domanda giudiziale, atteso che, diversamente interpretando, vi sarebbe contraddizione tra le due clausole contrattuali, non potendosi considerare “a prima richiesta” l'adempimento subordinato all'esercizio di una azione in giudizio.
Il carattere contestuale della richiesta impedisce la decadenza, con la conseguenza che ogni eccezione proposta sul punto non può che essere disattesa.
§§§§
La soccombenza regola le spese di lite nei rapporti tra l'attore e la convenuta Controparte_1
Le spese sono liquidate nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto del valore della causa,
[...] dell'attività processuale svolta che non ha richiesto attività istruttoria e della non particolare complessità delle questioni giuridiche affrontate.
Si ritengono invece sussistenti i presupposti per disporre la compensazione delle spese di lite nei rapporti tra l'attore e l'interveniente ex art. 111 c.p.c. in considerazione del fatto che Controparte_3
l'intervento del terzo non era necessario, come dimostrato dalla riproposizione delle medesime difese svolte dalla convenuta e che, in difetto dell'intervento, gli effetti della sentenza si sarebbero comunque prodotti anche nei suoi confronti ai sensi dell'art. 111 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione, conclusione e difesa disattesa, così provvede:
- Rigetta la domanda attorea;
pagina 11 di 12 - Condanna alla rifusione delle spese di lite nei confronti di Parte_1 [...] che si liquidano in complessivi € 5.500,00 oltre il 15% del compenso a Controparte_4 titolo di rimborso forfettario, oltre IVA e CPA;
- Compensa le spese di lite nei rapporti tra e l'interveniente Parte_1 CP_3
[...]
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio dell'11.9.2025.
Il Presidente
dott.ssa Silvia Giani
Il Giudice relatore dott.ssa Lorena Casiraghi
pagina 12 di 12
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Sezione XIV Civile
Specializzata in materia di Impresa - A
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
- dott.ssa Silvia Giani Presidente
- dott.ssa Lorena Casiraghi Giudice relatore
- dott. Edmondo Tota Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 26812 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, rimessa in decisione all'udienza del 6.5.2025 con concessione alle parti dei termini di giorni sessanta per il deposito di comparse conclusionali e di giorni venti per repliche tra
(C.F. ) elettivamente domiciliato in Vedelago Parte_1 C.F._1
(TV), via F. Crispi n. 3/1, presso lo studio dell'avv. Christian Cavasin che lo rappresenta e difende, giusta procura alle liti allegata all'atto di citazione
Attore
e in persona del legale rappresentante pro tempore (C.F. ) e per Controparte_1 P.IVA_1 essa elettivamente domiciliata in Padova, Piazza Eremitani n. 18, presso lo studio Controparte_2 dell'avv. Paolo Gnignati che la rappresenta e difende, giusta procura generali alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta
Convenuta nonchè in persona del legale rappresentante pro tempore (C.F. ) e per essa Controparte_3 P.IVA_2 elettivamente domiciliata in Padova, Piazza Eremitani n. 18, presso lo studio Controparte_2
pagina 1 di 12 dell'avv. Paolo Gnignati che la rappresenta e difende, giusta procura generali alle liti allegata alla comparsa di intervento volontario
Interveniente ex art. 111 c.p.c.
OGGETTO: Controversie in materia di intese e abuso di posizione dominante per violazione della normativa antitrust nazionale.
CONCLUSIONI: Come da verbale del 6.5.2025 da intendersi qui integralmente trascritto.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio, Parte_1 innanzi al Tribunale di Milano – Sezione Specializzata in materia di Impresa – Controparte_1 rassegnando le seguenti conclusioni “Accertata e dichiarata la violazione da parte della convenuta dell'art. 2, comma 2, della Legge n. 287/1990, dichiararsi la nullità della fideiussione omnibus rilasciata in data 18 luglio 2013 dal Sig. , ovvero la nullità delle singole Parte_1 clausole di cui agli artt. 3, 7 e 10 della medesima fideiussione e dichiararsi, per l'effetto, ex art. 1957
c.c., la liberazione dell'odierno attore da qualsivoglia impegno derivante dalla citata garanzia, per essere la convenuta decaduta dal termine semestrale ivi previsto;
Condannare pertanto la convenuta ad effettuare le opportune rettifiche nella Centrale dei Rischi in moto tale che vi sia rimossa qualsivoglia evidenza della fideiussione di cui trattasi”.
A fondamento della domanda, l'attore ha allegato di avere sottoscritto la fideiussione datata
18.7.2013, sino alla concorrenza dell'importo di € 700.000,00, a favore di e a Parte_2 garanzia dell'adempimento delle obbligazioni assunte dalla società di diritto francese SA LE De
EA nei confronti del predetto istituto di credito;
che in virtù del d.l. 99/2017 e del pedissequo contratto di cessione di ramo d'azienda stipulato in data 26.6.2017 tra in LCA e Parte_2
quest'ultima era subentrata nella titolarità del rapporto di affidamento in Controparte_4 conto corrente in essere con la con le connesse garanzie;
di avere ricevuto in data Controparte_5
27.6.2018 il telegramma con cui gli aveva comunicato la revoca di tutti gli Controparte_1 affidamenti concessi alla società debitrice invitandolo al saldo della posizione debitoria maturata;
di avere successivamente ricevuto la notifica del decreto ingiuntivo rg. n. 29497/2019 con il quale il
Tribunale di Torino, in data 9.12.2019, aveva ingiunto alla società debitrice principale e ad esso garante il pagamento della somma di € 658.269,45 oltre interessi e spese della procedura monitoria;
di avere proposto opposizione avverso il predetto decreto ingiuntivo e che l'opposizione si era conclusa con la revoca del decreto ingiuntivo avendo il Tribunale accolto l'eccezione di incompetenza territoriale del pagina 2 di 12 Tribunale di Torino e affermato la competenza del Tribunale di Treviso in ragione della clausola sulla competenza esclusiva contenuta nelle Condizioni Generali di Contratto;
che il Tribunale di Torino aveva altresì accolto l'eccezione di incompetenza funzionale sollevata da in Controparte_1 relazione alla domanda volta ad ottenere l'accertamento della nullità della fideiussione rilasciata dal per violazione della normativa antitrust. Pt_1
L'attore, richiamata la pronuncia della Corte di cassazione n. 29810/2017, ha dedotto la nullità integrale della fideiussione dal medesimo rilasciata in data 18.7.2013 in quanto recante pattuizioni che riproducono il contenuto degli artt. 2, 6 e 8 del formulario predisposto dall'ABI, sanzionato dalla Banca
d'Italia in funzione di Autorità garante della concorrenza e del mercato perchè ritenuto frutto di un'intesa anticoncorrenziale vietata dall'art. 2 L. 287/1990 e ha richiamato, quale prova privilegiata dell'illecito, il provvedimento n. 55 del 2.5.2005 della Banca d'Italia. In via subordinata, ha eccepito la nullità parziale del contratto di fideiussione limitatamente alle clausole della fideiussione conformi agli artt. 2, 6 e 8 del formulario predisposto dall'ABI e ha invocato la propria liberazione da ogni obbligo di garanzia in ragione della violazione dell'art. 1957 c.c. da parte dell'Istituto di credito per non essersi questo attivato nei confronti del debitore principale nel termine semestrale tramite tempestiva azione giudiziale.
Si è costituita in giudizio e per essa eccependo, in via Controparte_1 Controparte_2 pregiudiziale, l'improcedibilità del giudizio perché introdotto con atto di citazione (non qualificabile come atto di riassunzione) in data 8.6.2021 quando ancora pendeva il temine per la riassunzione del giudizio radicato davanti al Tribunale di Torino e definito con la sentenza n. 2799 in data 1.6.2021.
Nel merito - premesso di avere ceduto a il credito vantato nei confronti di CP_3 Controparte_5 con le relative garanzie accessorie in forza di contratto di cessione di crediti in data 10.12.2020 - ha contestato la tesi della nullità totale della fideiussione sostenuta dalla difesa attorea, così come la tesi della nullità parziale dedotta in via subordinata evidenziando l'assenza di prova circa l'essenzialità per la banca e il fideiussore delle clausole colpite da nullità. Infine, ha contestato l'eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c. evidenziando che tale norma non solo era stata legittimamente derogata dalle parti, ma doveva ritenersi inapplicabile in ragione della natura di contratto autonomo di garanzia della impugnata fideiussione e che, in ogni caso, il termine semestrale non poteva che decorrere dalla chiusura del conto corrente intervenuta il 17.6.2019 rispetto alla quale l'azione monitoria doveva ritenersi tempestivamente esercitata anche in considerazione del fatto che, in presenza di una clausola a semplice richiesta scritta, quale quella contenuta nell'art. 8 del contratto di fideiussione, il termine semestrale dell'art. 1957 c.c. doveva ritenersi validamente interrotto dalla richiesta di pagamento stragiudiziale inviata unitamente alla comunicazione di revoca degli affidamenti. pagina 3 di 12 Con comparsa di intervento volontario, si è costituita in giudizio la cessionaria del credito
[...]
e per essa svolgendo difese del tutto sovrapponibili a quelle della cedente CP_3 Controparte_2
Intesa San Paolo S.p.a.
La causa è stata istruita in via documentale e all'udienza del 6.5.2025 è stata rimessa al collegio per la decisione con concessione alle parti del termine di giorni sessanta per il deposito della comparsa conclusionale e di giorni venti per il deposito delle memorie di replica.
***
Preliminarmente va esaminata l'eccezione pregiudiziale di improcedibilità del giudizio sollevata dalla convenuta e dall'interveniente volontaria.
L'eccezione, formulata in modo non particolarmente chiaro, parrebbe fondata sull'assunto che il presente giudizio, introdotto nelle forme dell'atto di citazione in pendenza del termine trimestrale per la riassunzione del giudizio già radicato innanzi al Tribunale di Torino - a fronte dell'avvenuta riassunzione del giudizio da parte di davanti al Tribunale di Treviso (individuato quale Controparte_1 giudice competente della domanda monitoria) - avrebbe determinato una situazione di litispendenza con la conseguenza che “se il convenuto propone una domanda riconvenzionale dopo aver eccepito
l'incompetenza per territorio del giudice adito sulla domanda principale, come ha fatto il sig. Pt_1 nel giudizio avanti al Tribunale di Torino, ciò significa che il convenuto manifesta la volontà di far decidere la riconvenzionale dal giudice competente per la domanda principale, con la conseguenza che se l'eccezione di incompetenza territoriale viene accolta tutta la causa, compresa la domanda riconvenzionale, trasmigra al giudice competente per territorio sulla domanda principale. La presente causa dovrà, dunque, essere dichiarata improcedibile”.
L'eccezione è infondata.
Sul punto è sufficiente osservare che, in relazione alla domanda di nullità della fideiussione oggetto del presente giudizio e già proposta davanti al Tribunale di Torino quale motivo di opposizione al decreto ingiuntivo, va certamente affermata la competenza di questa sezione specializzata in materia di impresa, trattandosi di domanda proposta (anche in quella sede) in via d'azione e non in via d'eccezione in quanto in questo secondo caso il giudice è chiamato a conoscere delle clausole e dell'intesa solo in via incidentale (Cass., n. 3248/23; 14185/2024). Ne consegue che alcun problema di litispendenza può porsi rispetto al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo riassunto da
[...]
davanti al Tribunale di Treviso ed avente ad oggetto la domanda di condanna al pagamento CP_1 delle somme dovute dalla debitrice principale e dal fideiussore venendo in considerazione piuttosto un
“conflitto” tra competenze inderogabili: quella del Tribunale competente a conoscere in via esclusiva pagina 4 di 12 della domanda già proposta in via monitoria e quella per materia del Tribunale delle imprese per la domanda di nullità del contratto di fideiussione per violazione della disciplina antitrust.
Nel caso di specie la pendenza di due giudizi dinanzi a due diversi Uffici non integra un'ipotesi di litispendenza, quanto piuttosto di continenza.
Questa ipotesi si verifica, infatti, nel caso in cui i due giudizi, pur identici per parti e titolo, sono diversi nell'oggetto soltanto quantitativamente (c.d. litispendenza parziale), ovvero quando gli stessi sono comunque legati da un rapporto di interdipendenza per contrapposizione o alternatività (c.d. continenza per specularità), riferendosi ad un unico rapporto negoziale e vertendo su questioni vincolate da pregiudizialità logico-giuridica per la definizione del giudizio successivo (sul punto ex multis v. Cass.
n. 16831/2012; Cass. n. 15532/2011; Cass. a 21333 /2010 e Cass. n. 186 /2001).
Ne consegue che l'inderogabilità della competenza rende inapplicabile lo strumento della continenza ex art. 39, co. 2 comma c.p.c., potendosi superare il conflitto tra competenze inderogabili solo attraverso la separazione delle cause o la sospensione ai sensi dell'art. 295 c.p.c. del giudizio pregiudicato, ovvero il giudizio riassunto innanzi al Tribunale di Treviso.
§§§§
Passando al merito, il presente giudizio ha ad oggetto la domanda di accertamento della nullità della fideiussione omnibus rilasciata in data 18.7.2013 da in favore di Parte_1 [...] sino alla concorrenza dell'importo di € 700.000,00 a garanzia delle obbligazioni assunte Parte_2 dalla società di diritto francese, , nei confronti del predetto istituto di credito (doc. 2 Controparte_5 attore).
Secondo la prospettazione attorea, la nullità del contratto di fideiussione discenderebbe dalla riproduzione, al suo interno, delle clausole n. 2 (clausola di reviviscenza), n. 6 (clausola di rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c.) e n. 8 (clausola di sopravvivenza) contenute nel modello di fideiussione omnibus predisposto dall'ABI e giudicato dalla Banca d'Italia confliggente con il divieto di intese anticoncorrenziali previsto dall'art. 2, comma 2, lett. a) della legge n. 287/1990.
Si tratterebbe, pertanto, di un'ipotesi di nullità derivante dal collegamento funzionale tra l'intesa a monte e i singoli contratti a valle che ne costituiscono concreta attuazione.
La domanda attorea è infondata.
In primo luogo, è infondata la domanda di accertamento della nullità totale della garanzia impugnata.
Le Sezioni Unite della Corte di cassazione con la nota sentenza n. 41994/2021 hanno definitivamente chiarito che “la nullità dell'intesa a monte determina la nullità derivata del contratto
pagina 5 di 12 di fideiussione a valle limitatamente alle clausole che costituiscono pedissequa applicazione degli articoli dello schema ABI, dichiarati nulli dal provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005 (nn. 2, 6
e 8).
In base all'art. 1419 c.c. la nullità parziale non si estende all'intero contratto quando i contraenti lo avrebbero comunque concluso senza quella parte del suo contenuto colpito da nullità. E ciò in ossequio a uno dei principi generali dell'ordinamento ovvero quello di conservazione del contratto in base al quale l'estensione della nullità, che colpisce una sola parte o una singola clausola contrattuale, all'intero contratto deve ritenersi ipotesi eccezionale. Inoltre, la parte interessata a far valere la nullità dell'intero contratto è gravata dell'onere di provare che il contratto non sarebbe stato concluso “senza quella parte del suo contenuto che è colpita da nullità”. Mentre non opera, invece, l'estensione all'intero negozio degli effetti della nullità parziale quando permanga l'utilità del contratto in relazione agli interessi perseguiti (Cass. S.U cit, Cass. 24044/2019, Cass. 11673/2007).
Nel caso di specie, è del tutto mancata l'allegazione ancor prima della prova che il fideiussore, in ipotesi di nullità parziale della garanzia, non l'avrebbe stipulata, essendo, viceversa, verosimile il contrario atteso che il contratto di fideiussione, depurato dalle clausole nulle, sarebbe stato per il garante certamente più favorevole.
Anche con riferimento alla posizione dell'istituto bancario, non possono esservi dubbi sulla sussistenza di un interesse del medesimo al mantenimento della garanzia, anche espunte le suddette clausole al medesimo favorevoli, atteso che l'alternativa sarebbe quella dell'assenza completa della fideiussione, con minore garanzia dei propri crediti (Cass. Sez. Un. n. 41994/2021, p. 12-13).
Le considerazioni svolte dalla difesa attorea secondo la quale, nel caso specifico, “la banca non avrebbe verosimilmente acconsentito alla concessione del finanziamento qualora avesse dovuto
“accontentarsi” di una fideiussione debole – poiché priva delle tre clausole conformi al modello ABI oggetto di censura – potendo ragionevolmente optare per soluzioni più garantiste tra cui il pegno o
l'ipoteca” non consentono, per la loro genericità, di pervenire a conclusioni diverse. La visura per immobili depositata dall'attore sub. doc. 37 non consente di apprezzare la consistenza e la solidità del patrimonio immobiliare del garante (limitato peraltro a un unico immobile come desumibile dalla medesima visura) e quindi affermare la convenienza per l'istituto di credito, secondo un giudizio prognostico invocato dal medesimo attore, di richiedere una garanzia ipotecaria piuttosto che personale.
D'altra parte, l'attore nemmeno ha allegato che, all'epoca della sottoscrizione della fideiussione, avrebbe offerto alla banca la possibilità di iscrivere ipoteca sui propri immobili. Parimenti nessuna pagina 6 di 12 rilevanza può assumere il bilancio della società debitrice prodotto sub. doc. 38 in quanto documento informale, privo di qualsivoglia attestazione di conformità alle scritture contabili della società.
Infondata è anche la domanda di accertamento della nullità parziale.
Come noto, le Sezioni Unite della Suprema Corte (cfr. Cassazione civile sez. un., 30/12/2021,
n.41994) hanno dipanato il contrasto giurisprudenziale sussistente sulla questione affermando che “i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con la L. n. 287 del 1990, art. 2, comma 2, lett. a) e art. 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi dell'art. 2, comma 3 della Legge succitata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti”.
La nullità, dunque, colpisce le sole “clausole che costituiscono pedissequa applicazione degli articoli dello schema ABI, dichiarati nulli dal provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005 (nn. 2, 6 e 8) che, peraltro, ha espressamente fatto salve le altre clausole”.
Va ancora ricordato che l'onere della prova dell'illecito anticoncorrenziale grava sulla parte che ne assume l'esistenza, secondo le regole ordinarie del processo civile, con la conseguenza che è onere dell'attore la prova dell'uniformità, nella predisposizione delle previsioni contrattuali oggetto di censura, da parte degli istituti di credito al momento della sottoscrizione della fideiussione contestata, con la sola eccezione dei casi in cui essa sia stata già oggetto di positivo accertamento da parte dell'autorità amministrativa deputata alla vigilanza sul mercato, potendo in tale caso la parte interessata avvalersi di tale prova privilegiata (Cass. n. 3640/2009, seguita poi in senso conforme da Cass. n.
5941/2011, Cass. n. 5942/2011, Cass. n. 7039/2012 e Cass. n. 11904/2014).
Sotto tale ultimo profilo, in relazione ai contratti di fideiussione contenenti le indicate clausole, il provvedimento dell'Autorità Garante è stato ritenuto costituire prova privilegiata dell'illecito antitrust nel giudizio di nullità ex art. 33 L. 287/1990 per le sole fideiussioni omnibus che si collocano nel periodo (ottobre 2002 – maggio 2005) esaminato dal provvedimento stesso (cfr. Cass. 5/2/2019 n.
13846). Inoltre, stante l'assenza di qualunque automatismo tra gli accertamenti della Banca d'Italia e la nullità delle clausole contenute nella singola fideiussione, l'attore potrà avvalersi di tale prova privilegiata nella misura in cui vi sia una coincidenza (uniformità) tra la fideiussione di cui si discute e lo schema standardizzato predisposto dall'ABI ed oggetto del provvedimento assunto nel 2005 dalla
Banca d'Italia.
pagina 7 di 12 Nella specie, la fideiussione omnibus prestata dall'attore è stata stipulata in data 18.7.2013 a distanza di circa otto anni dal provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 adottato dalla Banca d'Italia e, pertanto, non rientra nel perimetro temporale oggetto dell'accertamento della Banca d'Italia.
Poiché il provvedimento anzidetto non costituisce prova dell'esistenza dell'intesa restrittiva della concorrenza con riguardo alla fideiussione sottoscritta dall'attore nel 2013, periodo rispetto al quale nessuna indagine risulta essere stata svolta dall'Autorità di vigilanza, come in qualunque causa stand alone, sarebbe stato onere dell'attore che assume la sussistenza di un illecito anticoncorrenziale provarne l'esistenza, secondo le regole ordinarie del processo civile.
In effetti, se si considera che il provvedimento della Banca d'Italia, nel maggio 2005, ha sanzionato con la nullità le tre clausole indicate dall'attore dello schema ABI nella misura in cui venivano applicate in modo uniforme, in quanto restrittive della concorrenza e della libertà contrattuale dei clienti delle banche, è di tutta evidenza che l'attore, che deduce la nullità della fideiussione sotto tale profilo ma con riguardo a un periodo di tempo distante di anni, debba dimostrare che lo stesso schema, utilizzato – almeno con riguardo alle clausole “incriminate” – per il contratto di fideiussione sottoscritto 18.7.2013, successivo di circa otto anni rispetto al provvedimento n. 55/2005 sopra indicato, sia espressione di una perdurante intesa anticoncorrenziale, in ragione dell'applicazione delle predette clausole in modo uniforme o perché l'approvazione di detto schema risultava imposto dalla Banca quale condizione necessaria per l'erogazione dei finanziamenti.
Secondo la Suprema Corte, infatti, “il carattere uniforme dell'applicazione della clausola contestata è certamente elemento costitutivo della pretesa attorea, essendo la sua necessità pacificamente prevista nel provvedimento della Banca d'Italia su cui l'attore fonda, in buona sostanza la sua pretesa. In quanto elemento costitutivo del diritto vantato, dunque, esso doveva essere provato dall'attore, secondo la regola generale di cui all'art. 2967 c.c.” (Cass. 28/11/2018 n. 30818). Ed ancora, “compete all'attore che deduca un'intesa restrittiva provare il carattere uniforme della clausola che si assume essere oggetto dell'intesa stessa” (Cass. 22/5/2019 n.13846).
In particolare, al fine di dimostrare il perdurare, ancora nell'anno 2013, dell'intesa anticoncorrenziale tra le banche e tra queste anche parte attrice avrebbe dovuto allegare e provare Parte_2 che anche le altre banche italiane, o quantomeno quelle aderenti all'A.B.I., in detto periodo utilizzavano uniformemente lo schema di fideiussione omnibus contenente le tre clausole sanzionate con il provvedimento della Banca d'Italia e che non fosse consentito alcun margine di trattativa in ordine alle suddette clausole, penalizzanti per il cliente (cfr., App. Roma, 14.2.2023, n. 1106).
pagina 8 di 12 A tal fine, la documentazione prodotta da parte attrice si ritiene inidonea a fornire la prova dell'adozione uniforme dello schema contestato da parte della generalità delle banche nel periodo considerato.
Rispetto ai moduli di fideiussione prodotti con l'atto introduttivo si osserva che cinque attengono a fideiussioni specifiche e due a contratti autonomi di garanzia e non sono quindi pertinenti con l'accertamento richiesto nel presente giudizio, mentre dei moduli relativi a fideiussioni omnibus ben tredici non riguardano il periodo temporale oggetto del presente giudizio ma sono riferiti agli anni
2000, 2006, 2007, 2008, 2010, la fideiussione del 6.11.2013 a favore della
[...]
non è conforme allo schema ABI in quanto non contiene la clausola di deroga Parte_3 all'art. 1957 c.c., la fideiussione del 6.6.2014 in favore della Banca Agricola Popolare di Ragusa, la fideiussione del 2007 in favore di Banca Carige S.p.a. e la fideiussione del 12.6.2015 in favore di non sono conformi allo schema ABI in quanto la clausola di deroga al termine Controparte_6 semestrale dell'art. 1957 non è sine die come nello schema A.B.I. ma rispettivamente di 24 mesi, 5 anni e 36 mesi.
Quanto alla documentazione prodotta con la memoria ex art. 183 co. VI n. 2 c.p.c., si osserva che il doc. 41 attiene a una fideiussione specifica, il doc. 49 è incompleto e privo di data oltre che riferito a una fideiussione specifica, mentre nove dei moduli prodotti non riguardano il periodo temporale di interesse perché relativi a fideiussioni del 2007, 2009, 2011, 2015, 2016 e 2017.
Si può quindi affermare che le fideiussioni prodotte in giudizio risultano inidonee a dimostrare l'esistenza, all'epoca della fideiussione per cui è causa, di una intesa illecita fra banche in grado di impedire, restringere o falsare, in maniera consistente, significativa e rilevante, ai sensi dell'art.2 L.
n.287/1990, il gioco della concorrenza e “tale da privare del diritto ad una scelta effettiva e non solo apparente tra prodotti alternativi ed in reciproca concorrenza” (cfr., nello stesso senso, Trib. di
Milano, sent. n. 5809/2024, R.G. 19766/2023; cfr. Trib. Milano, sent. n. 2179/2023 del 16/03/2023 –
R.G. n. 38759/2019).
La lacuna probatoria nemmeno avrebbe potuto essere colmata accogliendo l'istanza ex art. 210 c.p.c. in quanto inammissibile perché avanzata dall'attore solo tardivamente con la memoria ex art. 183 co VI n.
3 c.p.c. non trattandosi di prova contraria come evidenziato con l'ordinanza a verbale del 15.2.2023.
Nel caso di specie, peraltro, risulta dirimente la circostanza che l'accertamento della perdurante persistenza dell'intesa anticoncorrenziale è preordinato ad ottenere la declaratoria di nullità della clausola n. 6 del contratto, contenente una deroga all'art. 1957 c.c., alla quale conseguirebbe pagina 9 di 12 l'estinzione della garanzia fideiussoria sul presupposto del mancato esercizio del diritto di credito nei confronti del debitore principale nel termine di sei mesi previsto dalla citata norma.
Ed infatti, dalla ipotetica nullità parziale della fideiussione per violazione della normativa antitrust deriverebbe esclusivamente la reviviscenza dell'art. 1957 c.c., ma non ne discenderebbe la decadenza invocata dall'attore.
Il contratto in esame prevede, al punto 8, l'obbligazione a carico del fideiussore di pagare alla banca
“immediatamente” e “a semplice richiesta scritta”: il creditore non ha dunque l'onere di procedere in via giudiziale, essendo sufficiente una intimazione formale ad adempiere avente gli effetti di messa in mora idonea ad interrompere il decorso del predetto termine dalla scadenza dell'obbligazione.
Per consolidata giurisprudenza di legittimità e di merito, “quante volte il fideiussore sia tenuto al pagamento a prima o a semplice richiesta, o comunque entro un tempo convenzionalmente determinato, il rispetto dell'art. 1957 c.c. da parte del creditore garantito deve ritenersi soddisfatto con la stessa richiesta rivolta al fideiussore entro il termine di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale […], con la conseguenza che, una volta tempestivamente effettuata la richiesta di pagamento al fideiussore il creditore non è più tenuto ad agire giudizialmente contro il debitore”.
Infatti, “in una pattuizione contrattuale in cui la garanzia si stabilisce a prima richiesta e, nel contempo, si prevede l'applicazione del primo comma dell'art. 1957 c.c., il criterio di esegesi di cui all'art 1363 c.c. impone di leggere il rinvio a detta norma, tanto più se espresso, con un riferimento al termine di cui ad essa e non ad altro dei suoi contenuti, nel senso che il termine debba osservarsi con una mera richiesta stragiudiziale e non con l'inizio dell'azione giurisdizionale, secondo la tradizionale esegesi della norma. Diversamente interpretando, vi sarebbe contraddizione tra le due clausole contrattuali, non potendosi considerare “a prima richiesta” l'adempimento subordinato all'esercizio di un'azione in giudizio” (Cass. n. 10574/2003; Cass. n. 13078/2008; Cass. n. 22346/2017; App.
Milano n. 3115/2023).
Del resto, “una volta che il fideiussore tenuto al pagamento a prima o a semplice richiesta sia invitato dal creditore a provvedervi per affermato inadempimento del debitore principale, per un verso è obbligato a farlo secondo il meccanismo proprio del solve et repete, in quanto solo dopo l'avvenuto pagamento può eventualmente agire in ripetizione verso il creditore facendo valere tutti i diritti che competono al debitore nel rapporto principale;
e, per altro verso, è reso immediatamente edotto dell'inadempimento del debitore”. Al contrario, “[s]e non paga, non solo si rende inadempiente, ma si pone anche volontariamente nella condizione di non potersi immediatamente surrogare ex art. 1949
pagina 10 di 12 c.c., dopo aver pagato, nei diritti che il creditore aveva contro il debitore, così dando luogo ad una situazione nella quale risulta fortemente incisa la ragione sopra delineata della tutela assicurata al fideiussore dall'art. 1957 c.c.” (Cass. n. 13078/2008 cit., in motivazione).
Tale orientamento risulta condiviso anche dalla Corte di Appello di Milano (cfr. Corte d'Appello di
Milano, Sez. 1, sentenza n. 1059 del 28.03.2023).
Nel caso di specie, ritenuto che per la fideiussione a prima richiesta non sia necessaria la domanda giudiziale, vi è in atti la prova che il ha ricevuto dalla banca un telegramma di messa in mora Pt_1 in data 27.6.2018, contestualmente alla comunicazione alla debitrice principale della revoca delle facilitazioni concesse (doc. 4)
Il termine di decadenza è stato perciò rispettato dal creditore con la richiesta di pagamento effettuata nei confronti del fideiussore entro i sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale, non essendo necessario che il termine semestrale di cui all'art.1957 c.c. sia osservato mediante la proposizione di una domanda giudiziale, atteso che, diversamente interpretando, vi sarebbe contraddizione tra le due clausole contrattuali, non potendosi considerare “a prima richiesta” l'adempimento subordinato all'esercizio di una azione in giudizio.
Il carattere contestuale della richiesta impedisce la decadenza, con la conseguenza che ogni eccezione proposta sul punto non può che essere disattesa.
§§§§
La soccombenza regola le spese di lite nei rapporti tra l'attore e la convenuta Controparte_1
Le spese sono liquidate nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto del valore della causa,
[...] dell'attività processuale svolta che non ha richiesto attività istruttoria e della non particolare complessità delle questioni giuridiche affrontate.
Si ritengono invece sussistenti i presupposti per disporre la compensazione delle spese di lite nei rapporti tra l'attore e l'interveniente ex art. 111 c.p.c. in considerazione del fatto che Controparte_3
l'intervento del terzo non era necessario, come dimostrato dalla riproposizione delle medesime difese svolte dalla convenuta e che, in difetto dell'intervento, gli effetti della sentenza si sarebbero comunque prodotti anche nei suoi confronti ai sensi dell'art. 111 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione, conclusione e difesa disattesa, così provvede:
- Rigetta la domanda attorea;
pagina 11 di 12 - Condanna alla rifusione delle spese di lite nei confronti di Parte_1 [...] che si liquidano in complessivi € 5.500,00 oltre il 15% del compenso a Controparte_4 titolo di rimborso forfettario, oltre IVA e CPA;
- Compensa le spese di lite nei rapporti tra e l'interveniente Parte_1 CP_3
[...]
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio dell'11.9.2025.
Il Presidente
dott.ssa Silvia Giani
Il Giudice relatore dott.ssa Lorena Casiraghi
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