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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 20/11/2025, n. 6920 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6920 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
RG 6909/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
Terza sezione civile
Così composta: dott. G. Casaburi Presidente dott.ssa A. M. Sterlicchio Consigliere dott. M. Tanferna Consigliere
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di appello iscritta al NRG 6909/2021, vertente
TRA nella qualità di procuratrice di rappresentata e difesa come in atti. Parte_1 Parte_2
APPELLANTE
E
; ; ; . CP_1 CP_2 Controparte_3 CP_4
APPELLATI
CONCLUSIONI
Come in atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE nella qualità di procuratrice di ha appellato la sentenza del Tribunale Parte_1 Parte_2 di Roma del 26.05.21 (n. 9270/2021) che nella dichiarata contumacia dell' di CP_1 CP_2
e di ha dichiarato l'insussistenza del diritto dell'odierna appellante nella qualità di Controparte_4 procuratrice del predetto come erede di di agire in via Parte_2 Persona_1 esecutiva nei confronti dell' in forza della sentenza del Pretore di Roma n. 16461/1998, non CP_1 potendo essere considerata tale pronuncia come titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c. fondante l'esecuzione forzata.
Dalla sentenza si evince che l' opponeva ai sensi degli artt. 615 e 617 l'esecuzione (N.R.G.E. CP_1
6000/2017) intrapresa nei suoi confronti da nella ridetta qualità con atto di Parte_1 pignoramento di crediti verso terzi per la somma di euro 49.135,03, in forza della sentenza del Pretore di Roma n. 16461/1998 eccependo tra l'altro l'inesistenza del titolo esecutivo, essendo la sentenza qualificabile alla stregua di una condanna generica.
Sospesa l'esecuzione da parte del Giudice la introduceva il giudizio di merito Nei confronti Pt_1 dell' e dei terzi pignorati per ottenere la declaratoria di inammissibilità dei motivi di CP_1 opposizione agli atti esecutivi e il rigetto dell'opposizione all'esecuzione.
L'appellante ha chiesto che in riforma dell'impugnata sentenza sia rigettata l'opposizione all'esecuzione dell' poichè il creditore ha azionato un titolo esecutivo valido in ogni sua parte e CP_1 come tale rispondente al dettato normativo di cui all'art. 474 c.p.c.
Assume la violazione degli art. 99, 112 e 474 c.p.c. posto che il titolo esecutivo era pur determinabile sulla base della documentazione prodotta nel giudizio ed inoltre la violazione degli artt. 2697 c.c. e
183 c.p.c. non essendosi consentito al creditore procedente di fornire i chiarimenti necessari.
L'appello è infondato.
La sentenza con la quale il giudice abbia dichiarato il diritto dell'assicurato ad ottenere la pensione di anzianità e abbia condannato l'ente previdenziale al pagamento dei relativi ratei "nei modi e nella misura di legge" oppure "con la decorrenza di legge", senza precisare in termini monetari l'ammontare del credito complessivo già scaduto o quello dei singoli ratei già maturati, deve essere definita generica e non costituisce valido titolo esecutivo qualora la misura della prestazione spettante all'interessato, non suscettibile di quantificazione mediante semplici operazioni aritmetiche eseguibili sulla base di elementi di fatto contenuti nella medesima sentenza, debba essere effettuata per mezzo dell'ulteriore intervento di un giudice diverso, che proceda, previa applicazione delle norme di legge che regolano la materia, all'acquisizione dei dati riguardanti sia la retribuzione percepita dall'assicurato, sia il periodo di contribuzione assicurativa (Cass., n. 14374 del 2016; Cass., n. 14154 del 2019; Cass., n. 16259 del 2003).
Nel caso in esame l'impugnata sentenza pronunciando la condanna dell al pagamento in favore CP_1 dei ricorrenti delle differenze dei ratei non ne ha operato la quantificazione né ha specificato il criterio per la loro determinazione oltretutto prevedendo che le somme debbano essere decurtate di quanto l' abbia già erogato. CP_1
E' bensì salva secondo un primo orientamento la possibilità di procedere a un'interpretazione extratestuale del titolo esecutivo giudiziale sulla base degli elementi ritualmente acquisiti nel processo in cui si è formato, purché le relative questioni siano state trattate nel corso dello stesso e possano intendersi come ivi univocamente definite, essendo mancata, piuttosto, la concreta estrinsecazione della soluzione come operata nel dispositivo o perfino nel tenore stesso del titolo
(Cass., n. 14154 del 2019). Altrimenti rilevandosi tuttavia che La sentenza di condanna del datore di lavoro al pagamento di un determinato numero di mensilità di retribuzione costituisce valido titolo esecutivo per la realizzazione del credito anche quando, nonostante l'omessa indicazione del preciso ammontare complessivo della somma oggetto dell'obbligazione, la somma stessa sia quantificabile per mezzo di un mero calcolo matematico, sempreché, dovendo il titolo esecutivo essere determinato e delimitato, in relazione all'esigenza di certezza e liquidità del diritto di credito che ne costituisce l'oggetto, i dati per acquisire tale necessaria certezza possano essere tratti dal contenuto del titolo medesimo e non da elementi esterni, non desumibili da esso, ancorché presenti nel processo che ha condotto alla sentenza di condanna, in conformità con i principi che regolano il processo esecutivo (Cass., n. 9693 del 2009;
Cass., n 2816 del 2011).
Ma in ogni caso osservandosi come non emerga dalla sentenza né sia stato allegato o dimostrato che la questione relativa alle concrete spettanze dell'odierno istante sia stata trattata ed univocamente definita in senso conforme al Prospetto di liquidazione allegato al ricorso innanzi al giudice del lavoro o all'Atto di precetto.
L'inesistenza del titolo esecutivo per la genericità della condanna è stata eccepita nella sede del ricorso in opposizione all'esecuzione come emerge dalla gravata sentenza e quindi apparteneva al giudizio con ciò dovendo escludersi che sia stata rilevata d'ufficio dal Giudice.
Dalla sentenza risulta pure che non sono stati chiesti i termini di cui all'art. 183 c.p.c.
Per cui la preclusione probatoria rispetto all'eventuale integrazione del titolo è imputabile ad una condotta processuale dell'odierno appellante.
Senza che siano configurabili violazioni procedura da parte del giudice.
L'appello deve quindi essere rigettato.
Nulla per le spese stante la mancata costituzione degli appellati.
PQM
La Corte d'Appello di Roma definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe così provvede:
Rigetta l'appello proposto da nella qualità di procuratrice di Parte_1 Parte_2
Nulla per le spese.
Roma data del deposito
Il Giudice rel. Il Presidente
dott. Mario Tanferna dott. Geremia Casaburi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
Terza sezione civile
Così composta: dott. G. Casaburi Presidente dott.ssa A. M. Sterlicchio Consigliere dott. M. Tanferna Consigliere
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di appello iscritta al NRG 6909/2021, vertente
TRA nella qualità di procuratrice di rappresentata e difesa come in atti. Parte_1 Parte_2
APPELLANTE
E
; ; ; . CP_1 CP_2 Controparte_3 CP_4
APPELLATI
CONCLUSIONI
Come in atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE nella qualità di procuratrice di ha appellato la sentenza del Tribunale Parte_1 Parte_2 di Roma del 26.05.21 (n. 9270/2021) che nella dichiarata contumacia dell' di CP_1 CP_2
e di ha dichiarato l'insussistenza del diritto dell'odierna appellante nella qualità di Controparte_4 procuratrice del predetto come erede di di agire in via Parte_2 Persona_1 esecutiva nei confronti dell' in forza della sentenza del Pretore di Roma n. 16461/1998, non CP_1 potendo essere considerata tale pronuncia come titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c. fondante l'esecuzione forzata.
Dalla sentenza si evince che l' opponeva ai sensi degli artt. 615 e 617 l'esecuzione (N.R.G.E. CP_1
6000/2017) intrapresa nei suoi confronti da nella ridetta qualità con atto di Parte_1 pignoramento di crediti verso terzi per la somma di euro 49.135,03, in forza della sentenza del Pretore di Roma n. 16461/1998 eccependo tra l'altro l'inesistenza del titolo esecutivo, essendo la sentenza qualificabile alla stregua di una condanna generica.
Sospesa l'esecuzione da parte del Giudice la introduceva il giudizio di merito Nei confronti Pt_1 dell' e dei terzi pignorati per ottenere la declaratoria di inammissibilità dei motivi di CP_1 opposizione agli atti esecutivi e il rigetto dell'opposizione all'esecuzione.
L'appellante ha chiesto che in riforma dell'impugnata sentenza sia rigettata l'opposizione all'esecuzione dell' poichè il creditore ha azionato un titolo esecutivo valido in ogni sua parte e CP_1 come tale rispondente al dettato normativo di cui all'art. 474 c.p.c.
Assume la violazione degli art. 99, 112 e 474 c.p.c. posto che il titolo esecutivo era pur determinabile sulla base della documentazione prodotta nel giudizio ed inoltre la violazione degli artt. 2697 c.c. e
183 c.p.c. non essendosi consentito al creditore procedente di fornire i chiarimenti necessari.
L'appello è infondato.
La sentenza con la quale il giudice abbia dichiarato il diritto dell'assicurato ad ottenere la pensione di anzianità e abbia condannato l'ente previdenziale al pagamento dei relativi ratei "nei modi e nella misura di legge" oppure "con la decorrenza di legge", senza precisare in termini monetari l'ammontare del credito complessivo già scaduto o quello dei singoli ratei già maturati, deve essere definita generica e non costituisce valido titolo esecutivo qualora la misura della prestazione spettante all'interessato, non suscettibile di quantificazione mediante semplici operazioni aritmetiche eseguibili sulla base di elementi di fatto contenuti nella medesima sentenza, debba essere effettuata per mezzo dell'ulteriore intervento di un giudice diverso, che proceda, previa applicazione delle norme di legge che regolano la materia, all'acquisizione dei dati riguardanti sia la retribuzione percepita dall'assicurato, sia il periodo di contribuzione assicurativa (Cass., n. 14374 del 2016; Cass., n. 14154 del 2019; Cass., n. 16259 del 2003).
Nel caso in esame l'impugnata sentenza pronunciando la condanna dell al pagamento in favore CP_1 dei ricorrenti delle differenze dei ratei non ne ha operato la quantificazione né ha specificato il criterio per la loro determinazione oltretutto prevedendo che le somme debbano essere decurtate di quanto l' abbia già erogato. CP_1
E' bensì salva secondo un primo orientamento la possibilità di procedere a un'interpretazione extratestuale del titolo esecutivo giudiziale sulla base degli elementi ritualmente acquisiti nel processo in cui si è formato, purché le relative questioni siano state trattate nel corso dello stesso e possano intendersi come ivi univocamente definite, essendo mancata, piuttosto, la concreta estrinsecazione della soluzione come operata nel dispositivo o perfino nel tenore stesso del titolo
(Cass., n. 14154 del 2019). Altrimenti rilevandosi tuttavia che La sentenza di condanna del datore di lavoro al pagamento di un determinato numero di mensilità di retribuzione costituisce valido titolo esecutivo per la realizzazione del credito anche quando, nonostante l'omessa indicazione del preciso ammontare complessivo della somma oggetto dell'obbligazione, la somma stessa sia quantificabile per mezzo di un mero calcolo matematico, sempreché, dovendo il titolo esecutivo essere determinato e delimitato, in relazione all'esigenza di certezza e liquidità del diritto di credito che ne costituisce l'oggetto, i dati per acquisire tale necessaria certezza possano essere tratti dal contenuto del titolo medesimo e non da elementi esterni, non desumibili da esso, ancorché presenti nel processo che ha condotto alla sentenza di condanna, in conformità con i principi che regolano il processo esecutivo (Cass., n. 9693 del 2009;
Cass., n 2816 del 2011).
Ma in ogni caso osservandosi come non emerga dalla sentenza né sia stato allegato o dimostrato che la questione relativa alle concrete spettanze dell'odierno istante sia stata trattata ed univocamente definita in senso conforme al Prospetto di liquidazione allegato al ricorso innanzi al giudice del lavoro o all'Atto di precetto.
L'inesistenza del titolo esecutivo per la genericità della condanna è stata eccepita nella sede del ricorso in opposizione all'esecuzione come emerge dalla gravata sentenza e quindi apparteneva al giudizio con ciò dovendo escludersi che sia stata rilevata d'ufficio dal Giudice.
Dalla sentenza risulta pure che non sono stati chiesti i termini di cui all'art. 183 c.p.c.
Per cui la preclusione probatoria rispetto all'eventuale integrazione del titolo è imputabile ad una condotta processuale dell'odierno appellante.
Senza che siano configurabili violazioni procedura da parte del giudice.
L'appello deve quindi essere rigettato.
Nulla per le spese stante la mancata costituzione degli appellati.
PQM
La Corte d'Appello di Roma definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe così provvede:
Rigetta l'appello proposto da nella qualità di procuratrice di Parte_1 Parte_2
Nulla per le spese.
Roma data del deposito
Il Giudice rel. Il Presidente
dott. Mario Tanferna dott. Geremia Casaburi