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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 02/10/2025, n. 4647 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4647 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
Udienza del 2 ottobre 2025
Verbale dell'udienza di discussione relativa alla causa civile iscritta al N.R.G.
1392/2025 dinanzi alla Corte di appello di Napoli, sesta sezione civile, composta dai signori magistrati: dott.ssa Assunta d'Amore Presidente rel. dott. Giorgio Sensale Consigliere dott. Giuseppe Vinciguerra Consigliere
E' presente, per parte appellante, l'Avv. IN AN che si riporta agli atti e verbali di causa.
E' presente, per parte appellata, l'Avv. Carmela Rosanna Amoroso che si riporta agli atti e verbali di causa.
È, altresì, presente ai fini della pratica forense la dr.ssa . Persona_1
La Corte invita a procedere alla discussione della causa, ai sensi di quanto previsto dall'art. 281 sexies c.p.c..
L'Avv. IN AN si riporta alle richieste e conclusioni contenute nei propri atti e nei verbali di causa, nonché alla documentazione esibita.
L'Avv. Carmela Rosanna Amoroso si riporta alle richieste e conclusioni contenute nei propri atti e nei verbali di causa, nonché alla documentazione esibita.
La Corte, dopo discussione, si riserva di provvedere in prosieguo.
La Presidente dott.ssa Assunta d'Amore
1 La Corte, successivamente, in prosieguo di udienza e in assenza delle parti, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Napoli – VI sezione civile -riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Assunta d'Amore - Presidente rel. dr. Giorgio Sensale - Consigliere dr. Giuseppe Vinciguerra - Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1392 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno
2025, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 673/2025 pronunciata il 18 febbraio 2025 dal Tribunale di Napoli nord, vertente
TRA
( ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
IN AN con il quale elettivamente domicilia in Napoli alla via Nolana 28 appellante
E
( ), CP_1 C.F._2 CP_2
( ). ( ), C.F._3 CP_2 C.F._4 Parte_2
( ) ed ( ),
[...] C.F._5 Parte_3 C.F._6 rappresentati e difesi dall'Avv. Carmela Rosanna Amoroso presso il cui studio, sito in
BA (Na) alla via Antonio De Curtis n.15, elettivamente domiciliano appellati
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le Parti hanno concluso come da atti, verbale di causa e note di trattazione da intendersi di seguito per ripetuti e trascritti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
2 Con citazione ritualmente notificata in data 30/10/2023, conveniva Parte_1 in giudizio (03/12/1964), (12/04/1971), CP_1 CP_2 CP_2 ed al fine di sentir accogliere le seguenti Parte_2 Parte_3 conclusioni: “- accertare e dichiarare, con valenza costitutiva, il compimento del conseguimento del diritto reale di proprietà per usucapione a decorrere dall'anno 2001 o 2006 od ancora successivo, comunque entro l'anno 2016, secondo la certa emersione di causa circa la data di decorrenza del possesso ad usucapionem da parte dell'istante Parte_1 dall'anno 1986 o successivo, sull'appezzamento di terreno a destinazione agricola, sito nel
Comune di Giugliano in Campania (Na), località Varcaturo, distinto in catasto al fgl.72, p.lla
178, della estensione di mq. 10.000, confinante ad Est con stradone poderale, a Sud con proprietà ad Ovest con a Nord con proprietà e quindi la qualità di Per_2 CP_3 Per_3 proprietario dell'attore nei riguardi dei convenuti che non ne sono mai stati Pt_1 proprietari, con ordine di trascrizione con esonero da responsabilità per il Conservatore dei
RR.II. della Provincia di Napoli;
- accertare e declamare altresì che in virtù dell'accertata qualità dell'attore, di proprietario del citato fondo, distinto in catasto al fgl.72, p.lla 178 nel
Comune di Giugliano in Campania (Na), l'Ordinanza di rilascio n.2260/2022 del Tribunale di
Napoli Nord, Sez. civile II, n.5387/22 r.g., nella persona del G.u. ill.ma dr.ssa non è CP_4 opponibile nei confronti del proprietario con il favore delle spese ed onorari Parte_1 del presente giudizio, oltre spese generali ed accessori di legge, con attribuzione ed a carico dei convenuti”.
A fondamento della pretesa l'attore deduceva: - che, in data 28.4.2023, aveva ricevuto avviso di rilascio fondato su ordinanza di convalida di sfratto emessa nel giudizio n.5387/22 r.g., promosso dai concedenti, sulla base dell'inadempimento di un contratto stipulato da , a titolo personale, registrato il 9.1.2020, avente ad Parte_4 oggetto la conduzione del terreno agricolo dell'estensione di mq 10.000, sito in
Giugliano in Campania, loc.tà Varcaturo, V.le Dei Pini Nord 24, distinto in catasto al fgl.72, p.lla 178, da oltre vent'anni in possesso di;
- che, come Parte_1 evidenziato nel ricorso proposto ex art. 619 e 404 c.p.c. dinanzi al GE del Tribunale di
Napoli Nord, esso istante occupava il fondo a titolo personale da oltre venti anni e vi aveva costruito la propria abitazione e ubicato l'attività di riparazione navale e similari, esercitata tramite la A.C.T. di;
- che il contratto di locazione Parte_1 del terreno, stipulato dalla figlia in data 9.1.2020, all'epoca Parte_4 procuratrice della società British Shipways By Cantieri di baia s.r.l., di proprietà anche
3 del padre, era inopponibile a quest'ultimo in quanto concluso da un “falsus procurator”; - che come evidenziato nella richiesta di sospensione ex artt. 619 e 624
c.p.c. l'esecuzione dell'ordinanza avrebbe pregiudicato il diritto del ricorrente all'uso e al godimento del sito concessogli in occupazione oltre 20 anni prima dai proprietari dietro versamento di un indennizzo che il aveva sempre corrisposto CP_2 Pt_1 salvo il periodo di assenza prolungata dal 2020 all'agosto 2022; - che il GE del
Tribunale di Napoli nord aveva rigettato l'istanza di sospensione rilevando la inammissibilità dell'opposizione ex art 404 c.p.c. in fase esecutiva e concesso termine per l'inizio del giudizio di merito.
Si costituivano in giudizio (03/12/1964), CP_1 CP_2 CP_2
(12/04/1971), ed contestando la fondatezza delle Parte_2 Parte_3 avverse deduzioni e chiedendone il rigetto posto che alcun possesso pacifico e continuativo vantava l'attore sul terreno in questione.
Disattesa la richiesta di sospensione ai sensi dell'art 407 c.p.c. e le richieste istruttorie formulate negli atti introduttivi (non avendo le parti depositato le memorie 171 ter c.p.c.), la causa veniva rinviata per la discussione orale e, quindi, decisa, in data
18.2.2025, con la sentenza n. 673/2025 con cui il Tribunale di Napoli nord così decideva: “
1. rigetta le domande di usucapione e opposizione di terzo ai sensi dell'art 404
c.p.c.; 2. Condanna al pagamento in favore di Parte_1 CP_1 CP_2
(03/12/1964), (12/04/1971), ed delle spese di CP_2 Parte_2 Parte_3 lite, che si liquidano in € 5077,00 (cinquemilasettantasette/00) per compenso professionale, oltre rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15%, i.v.a. e c.p.a., se dovute come per legge con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario avv. Carmela Rosanna Amoroso.
4. Si dà atto, infine, ai sensi dell'art. 13, comma 1quater, del D.P.R. n° 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'impugnante di un ulteriore importo
a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'atto di revocazione a norma dell'art.
13, comma 1bis, dello stesso.”.
Avverso detta sentenza proponeva appello con atto ritualmente Parte_1 notificato in data 21.3.2025, invocandone l'integrale riforma e concludendo in senso conforme all'atto introduttivo del primo grado del giudizio.
Radicato il contraddittorio, si costituivano (03/12/1964), CP_1 CP_2
(12/04/1971), ed concludendo per CP_2 Parte_2 Parte_3
4 il rigetto del frapposto gravame in quanto infondato in fatto e in diritto, con il favore delle spese del grado.
Il C.I. designato ai sensi dell'art.349 bis c.p.c., giusta ordinanza pronunciata all'esito dell'udienza dell'11 settembre 2025, sottoponeva al contraddittorio delle Parti la questione dell'integrità del contraddittorio posto che nel primo grado del giudizio non risultava essere stata citata la destinataria dell'ordinanza di rilascio n.2260/2022 del
Tribunale di Napoli Nord, Sez. civile II;
quindi, fatte precisare le conclusioni con cui
“l'Avv. Carmela Amoroso Rosanna per gli appellati […] a integrazione della note già depositate dichiara che la destinataria dell'ordinanza di convalida di sfratto Parte_4 non è mai stata citata nel giudizio di primo grado e nemmeno in appello” (cfr. verbale di udienza del 18.9.2025), il C.I. rinviava la causa per la discussione orale dinanzi al
Collegio per l'udienza del 2 ottobre 2025 ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c..
Posto che la domanda avanzata da è volta all'accertamento della Parte_1 proprietà ed è, quindi, finalizzata all'opposizione di terzo, come precisato dallo stesso opponente al punto 2) delle conclusioni dell'atto introduttivo del giudizio e dal giudice in primo grado ai fini della competenza interna, emerge dagli atti di causa (e ne riferiscono le stesse Parti fin nel primo grado) che esecutata nella Parte_4 procedura esecutiva di rilascio di immobile, non è stata evocata, né ha altrimenti partecipato alla controversia di opposizione di terzo all'esecuzione ex art. 404 c.p.c. intentata da quindi, il giudizio di primo grado si è svolto in Parte_1 manifesta violazione dell'art. 102 c.p.c. atteso che, in caso di opposizione di terzo, vi è certamente litisconsorzio necessario fra l'opponente e tutte le parti del titolo giudiziale opposto (cfr. Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 4665 del 22/02/2021). Mancata la partecipazione di al giudizio di primo grado, la relativa nullità non Parte_4 può reputarsi sanata a meno che il litisconsorte pretermesso, intervenendo nel grado d'appello, dichiara di accettare senza riserve il contenuto della sentenza di primo grado
(Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 29629 del 18/11/2024), ipotesi questa non verificatasi nel caso di specie.
Quando risulta integrata la violazione delle norme sul litisconsorzio necessario, non rilevata dal giudice di primo grado, che non ha disposto l'integrazione del contraddittorio, resta viziato l'intero processo e s'impone, in sede di giudizio di appello, l'annullamento, anche d'ufficio, della pronuncia emessa e il conseguente rinvio della causa al giudice di prime cure ai sensi dell'art. 354, comma 1, c.p.c..
5 Il vizio processuale relativo alla mancata integrazione del contraddittorio con il litisconsorte necessario costituisce questione pregiudiziale rispetto all'esame del merito della controversia, in quanto attiene ai presupposti processuali per una valida decisione della causa. Conseguentemente, accertata la nullità del processo di primo grado per il vizio suindicato, viene meno il presupposto stesso per l'esame dei motivi di appello, risultando assorbiti dalla pronuncia di nullità che comporta la rimessione della causa al primo giudice.
Di poi, il giudice d'appello, qualora rinvii la causa al primo giudice, ai sensi dell'art. 354 c.p.c., deve provvedere in ordine alle spese del processo di secondo grado, condannando al pagamento delle stesse la parte riconosciuta soccombente per avere dato causa alla nullità che ha determinato il rinvio;
inoltre, ove abbia elementi sufficienti per stabilire a chi debba essere attribuita l'irregolarità che ha dato luogo alla rimessione, può decidere anche sulle spese di primo grado (cfr. Cass. Sez. 2,
16/07/2010, n. 16765; Cass. Sez. 6 – 2, Ord. 06/05/2021, n. 11865 e, da ultimo, Cass.
Sez. 3, Ord. 17/12/2024, n. 32933).
Ebbene, la nullità del giudizio per le ragioni sopra indicate dipende dall'omessa notifica dell'atto di citazione introduttivo del giudizio nei confronti di un litisconsorte necessario da parte dell'odierno appellante e a cui vanno, quindi, addebitate le spese di entrambi i gradi e liquidate come da dispositivo in applicazione dei parametri di cui al
D.M. n. 55 del 2014.
Le spese di lite vengono liquidate con riduzione del 30% ex art. 4, comma 4, D.M.
55/2014, e quindi con l'aumento per la presenza di più parti aventi la stessa posizione processuale, ex art. 4, comma 2, D.M. cit. (Cass. 10367/2024).
PQM
La Corte di Appello di Napoli – Sesta Sezione Civile – definitivamente pronunciando in ordine all'appello proposto avverso la sentenza n. 673/2025 pronunciata il 18 febbraio 2025 dal Tribunale di Napoli nord, così provvede:
a) dichiara la nullità della sentenza impugnata e dispone la rimessione della causa al Tribunale di Napoli nord ai sensi dell'art. 354, comma 1, c.p.c.;
b) condanna al pagamento delle spese del primo grado del Parte_1 giudizio in favore degli appellati che liquida in € 5.077,00 per compenso, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge, con attribuzione in favore del procuratore antistatario;
6 c) condanna al pagamento delle spese del grado in favore degli Parte_1 appellati che si liquidano in € 6.654,34 per compenso, oltre rimborso forfettario,
IVA e CPA come per legge, con attribuzione in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio il 2 ottobre 2025.
La Presidente est.
dr.ssa Assunta d'Amore
7
SESTA SEZIONE CIVILE
Udienza del 2 ottobre 2025
Verbale dell'udienza di discussione relativa alla causa civile iscritta al N.R.G.
1392/2025 dinanzi alla Corte di appello di Napoli, sesta sezione civile, composta dai signori magistrati: dott.ssa Assunta d'Amore Presidente rel. dott. Giorgio Sensale Consigliere dott. Giuseppe Vinciguerra Consigliere
E' presente, per parte appellante, l'Avv. IN AN che si riporta agli atti e verbali di causa.
E' presente, per parte appellata, l'Avv. Carmela Rosanna Amoroso che si riporta agli atti e verbali di causa.
È, altresì, presente ai fini della pratica forense la dr.ssa . Persona_1
La Corte invita a procedere alla discussione della causa, ai sensi di quanto previsto dall'art. 281 sexies c.p.c..
L'Avv. IN AN si riporta alle richieste e conclusioni contenute nei propri atti e nei verbali di causa, nonché alla documentazione esibita.
L'Avv. Carmela Rosanna Amoroso si riporta alle richieste e conclusioni contenute nei propri atti e nei verbali di causa, nonché alla documentazione esibita.
La Corte, dopo discussione, si riserva di provvedere in prosieguo.
La Presidente dott.ssa Assunta d'Amore
1 La Corte, successivamente, in prosieguo di udienza e in assenza delle parti, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Napoli – VI sezione civile -riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Assunta d'Amore - Presidente rel. dr. Giorgio Sensale - Consigliere dr. Giuseppe Vinciguerra - Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1392 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno
2025, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 673/2025 pronunciata il 18 febbraio 2025 dal Tribunale di Napoli nord, vertente
TRA
( ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
IN AN con il quale elettivamente domicilia in Napoli alla via Nolana 28 appellante
E
( ), CP_1 C.F._2 CP_2
( ). ( ), C.F._3 CP_2 C.F._4 Parte_2
( ) ed ( ),
[...] C.F._5 Parte_3 C.F._6 rappresentati e difesi dall'Avv. Carmela Rosanna Amoroso presso il cui studio, sito in
BA (Na) alla via Antonio De Curtis n.15, elettivamente domiciliano appellati
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le Parti hanno concluso come da atti, verbale di causa e note di trattazione da intendersi di seguito per ripetuti e trascritti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
2 Con citazione ritualmente notificata in data 30/10/2023, conveniva Parte_1 in giudizio (03/12/1964), (12/04/1971), CP_1 CP_2 CP_2 ed al fine di sentir accogliere le seguenti Parte_2 Parte_3 conclusioni: “- accertare e dichiarare, con valenza costitutiva, il compimento del conseguimento del diritto reale di proprietà per usucapione a decorrere dall'anno 2001 o 2006 od ancora successivo, comunque entro l'anno 2016, secondo la certa emersione di causa circa la data di decorrenza del possesso ad usucapionem da parte dell'istante Parte_1 dall'anno 1986 o successivo, sull'appezzamento di terreno a destinazione agricola, sito nel
Comune di Giugliano in Campania (Na), località Varcaturo, distinto in catasto al fgl.72, p.lla
178, della estensione di mq. 10.000, confinante ad Est con stradone poderale, a Sud con proprietà ad Ovest con a Nord con proprietà e quindi la qualità di Per_2 CP_3 Per_3 proprietario dell'attore nei riguardi dei convenuti che non ne sono mai stati Pt_1 proprietari, con ordine di trascrizione con esonero da responsabilità per il Conservatore dei
RR.II. della Provincia di Napoli;
- accertare e declamare altresì che in virtù dell'accertata qualità dell'attore, di proprietario del citato fondo, distinto in catasto al fgl.72, p.lla 178 nel
Comune di Giugliano in Campania (Na), l'Ordinanza di rilascio n.2260/2022 del Tribunale di
Napoli Nord, Sez. civile II, n.5387/22 r.g., nella persona del G.u. ill.ma dr.ssa non è CP_4 opponibile nei confronti del proprietario con il favore delle spese ed onorari Parte_1 del presente giudizio, oltre spese generali ed accessori di legge, con attribuzione ed a carico dei convenuti”.
A fondamento della pretesa l'attore deduceva: - che, in data 28.4.2023, aveva ricevuto avviso di rilascio fondato su ordinanza di convalida di sfratto emessa nel giudizio n.5387/22 r.g., promosso dai concedenti, sulla base dell'inadempimento di un contratto stipulato da , a titolo personale, registrato il 9.1.2020, avente ad Parte_4 oggetto la conduzione del terreno agricolo dell'estensione di mq 10.000, sito in
Giugliano in Campania, loc.tà Varcaturo, V.le Dei Pini Nord 24, distinto in catasto al fgl.72, p.lla 178, da oltre vent'anni in possesso di;
- che, come Parte_1 evidenziato nel ricorso proposto ex art. 619 e 404 c.p.c. dinanzi al GE del Tribunale di
Napoli Nord, esso istante occupava il fondo a titolo personale da oltre venti anni e vi aveva costruito la propria abitazione e ubicato l'attività di riparazione navale e similari, esercitata tramite la A.C.T. di;
- che il contratto di locazione Parte_1 del terreno, stipulato dalla figlia in data 9.1.2020, all'epoca Parte_4 procuratrice della società British Shipways By Cantieri di baia s.r.l., di proprietà anche
3 del padre, era inopponibile a quest'ultimo in quanto concluso da un “falsus procurator”; - che come evidenziato nella richiesta di sospensione ex artt. 619 e 624
c.p.c. l'esecuzione dell'ordinanza avrebbe pregiudicato il diritto del ricorrente all'uso e al godimento del sito concessogli in occupazione oltre 20 anni prima dai proprietari dietro versamento di un indennizzo che il aveva sempre corrisposto CP_2 Pt_1 salvo il periodo di assenza prolungata dal 2020 all'agosto 2022; - che il GE del
Tribunale di Napoli nord aveva rigettato l'istanza di sospensione rilevando la inammissibilità dell'opposizione ex art 404 c.p.c. in fase esecutiva e concesso termine per l'inizio del giudizio di merito.
Si costituivano in giudizio (03/12/1964), CP_1 CP_2 CP_2
(12/04/1971), ed contestando la fondatezza delle Parte_2 Parte_3 avverse deduzioni e chiedendone il rigetto posto che alcun possesso pacifico e continuativo vantava l'attore sul terreno in questione.
Disattesa la richiesta di sospensione ai sensi dell'art 407 c.p.c. e le richieste istruttorie formulate negli atti introduttivi (non avendo le parti depositato le memorie 171 ter c.p.c.), la causa veniva rinviata per la discussione orale e, quindi, decisa, in data
18.2.2025, con la sentenza n. 673/2025 con cui il Tribunale di Napoli nord così decideva: “
1. rigetta le domande di usucapione e opposizione di terzo ai sensi dell'art 404
c.p.c.; 2. Condanna al pagamento in favore di Parte_1 CP_1 CP_2
(03/12/1964), (12/04/1971), ed delle spese di CP_2 Parte_2 Parte_3 lite, che si liquidano in € 5077,00 (cinquemilasettantasette/00) per compenso professionale, oltre rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15%, i.v.a. e c.p.a., se dovute come per legge con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario avv. Carmela Rosanna Amoroso.
4. Si dà atto, infine, ai sensi dell'art. 13, comma 1quater, del D.P.R. n° 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'impugnante di un ulteriore importo
a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'atto di revocazione a norma dell'art.
13, comma 1bis, dello stesso.”.
Avverso detta sentenza proponeva appello con atto ritualmente Parte_1 notificato in data 21.3.2025, invocandone l'integrale riforma e concludendo in senso conforme all'atto introduttivo del primo grado del giudizio.
Radicato il contraddittorio, si costituivano (03/12/1964), CP_1 CP_2
(12/04/1971), ed concludendo per CP_2 Parte_2 Parte_3
4 il rigetto del frapposto gravame in quanto infondato in fatto e in diritto, con il favore delle spese del grado.
Il C.I. designato ai sensi dell'art.349 bis c.p.c., giusta ordinanza pronunciata all'esito dell'udienza dell'11 settembre 2025, sottoponeva al contraddittorio delle Parti la questione dell'integrità del contraddittorio posto che nel primo grado del giudizio non risultava essere stata citata la destinataria dell'ordinanza di rilascio n.2260/2022 del
Tribunale di Napoli Nord, Sez. civile II;
quindi, fatte precisare le conclusioni con cui
“l'Avv. Carmela Amoroso Rosanna per gli appellati […] a integrazione della note già depositate dichiara che la destinataria dell'ordinanza di convalida di sfratto Parte_4 non è mai stata citata nel giudizio di primo grado e nemmeno in appello” (cfr. verbale di udienza del 18.9.2025), il C.I. rinviava la causa per la discussione orale dinanzi al
Collegio per l'udienza del 2 ottobre 2025 ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c..
Posto che la domanda avanzata da è volta all'accertamento della Parte_1 proprietà ed è, quindi, finalizzata all'opposizione di terzo, come precisato dallo stesso opponente al punto 2) delle conclusioni dell'atto introduttivo del giudizio e dal giudice in primo grado ai fini della competenza interna, emerge dagli atti di causa (e ne riferiscono le stesse Parti fin nel primo grado) che esecutata nella Parte_4 procedura esecutiva di rilascio di immobile, non è stata evocata, né ha altrimenti partecipato alla controversia di opposizione di terzo all'esecuzione ex art. 404 c.p.c. intentata da quindi, il giudizio di primo grado si è svolto in Parte_1 manifesta violazione dell'art. 102 c.p.c. atteso che, in caso di opposizione di terzo, vi è certamente litisconsorzio necessario fra l'opponente e tutte le parti del titolo giudiziale opposto (cfr. Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 4665 del 22/02/2021). Mancata la partecipazione di al giudizio di primo grado, la relativa nullità non Parte_4 può reputarsi sanata a meno che il litisconsorte pretermesso, intervenendo nel grado d'appello, dichiara di accettare senza riserve il contenuto della sentenza di primo grado
(Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 29629 del 18/11/2024), ipotesi questa non verificatasi nel caso di specie.
Quando risulta integrata la violazione delle norme sul litisconsorzio necessario, non rilevata dal giudice di primo grado, che non ha disposto l'integrazione del contraddittorio, resta viziato l'intero processo e s'impone, in sede di giudizio di appello, l'annullamento, anche d'ufficio, della pronuncia emessa e il conseguente rinvio della causa al giudice di prime cure ai sensi dell'art. 354, comma 1, c.p.c..
5 Il vizio processuale relativo alla mancata integrazione del contraddittorio con il litisconsorte necessario costituisce questione pregiudiziale rispetto all'esame del merito della controversia, in quanto attiene ai presupposti processuali per una valida decisione della causa. Conseguentemente, accertata la nullità del processo di primo grado per il vizio suindicato, viene meno il presupposto stesso per l'esame dei motivi di appello, risultando assorbiti dalla pronuncia di nullità che comporta la rimessione della causa al primo giudice.
Di poi, il giudice d'appello, qualora rinvii la causa al primo giudice, ai sensi dell'art. 354 c.p.c., deve provvedere in ordine alle spese del processo di secondo grado, condannando al pagamento delle stesse la parte riconosciuta soccombente per avere dato causa alla nullità che ha determinato il rinvio;
inoltre, ove abbia elementi sufficienti per stabilire a chi debba essere attribuita l'irregolarità che ha dato luogo alla rimessione, può decidere anche sulle spese di primo grado (cfr. Cass. Sez. 2,
16/07/2010, n. 16765; Cass. Sez. 6 – 2, Ord. 06/05/2021, n. 11865 e, da ultimo, Cass.
Sez. 3, Ord. 17/12/2024, n. 32933).
Ebbene, la nullità del giudizio per le ragioni sopra indicate dipende dall'omessa notifica dell'atto di citazione introduttivo del giudizio nei confronti di un litisconsorte necessario da parte dell'odierno appellante e a cui vanno, quindi, addebitate le spese di entrambi i gradi e liquidate come da dispositivo in applicazione dei parametri di cui al
D.M. n. 55 del 2014.
Le spese di lite vengono liquidate con riduzione del 30% ex art. 4, comma 4, D.M.
55/2014, e quindi con l'aumento per la presenza di più parti aventi la stessa posizione processuale, ex art. 4, comma 2, D.M. cit. (Cass. 10367/2024).
PQM
La Corte di Appello di Napoli – Sesta Sezione Civile – definitivamente pronunciando in ordine all'appello proposto avverso la sentenza n. 673/2025 pronunciata il 18 febbraio 2025 dal Tribunale di Napoli nord, così provvede:
a) dichiara la nullità della sentenza impugnata e dispone la rimessione della causa al Tribunale di Napoli nord ai sensi dell'art. 354, comma 1, c.p.c.;
b) condanna al pagamento delle spese del primo grado del Parte_1 giudizio in favore degli appellati che liquida in € 5.077,00 per compenso, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge, con attribuzione in favore del procuratore antistatario;
6 c) condanna al pagamento delle spese del grado in favore degli Parte_1 appellati che si liquidano in € 6.654,34 per compenso, oltre rimborso forfettario,
IVA e CPA come per legge, con attribuzione in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio il 2 ottobre 2025.
La Presidente est.
dr.ssa Assunta d'Amore
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