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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 28/10/2025, n. 375 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 375 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI POTENZA Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati
- dott. Michele VIDETTA presidente
- dott.ssa Alessia D'ALESSANDRO consigliere relatore
- dott.ssa Mariadomenica MARCHESE consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n. 510/2018, vertente
TRA
(C.F.: ), rappresentato e difeso Parte_1 CodiceFiscale_1 dall'avv. Anna Maria Melillo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Venosa, alla via
Card. De Luca n. 17
APPELLANTE
E
(P.IVA ), in persona del sindaco p.t.; Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Malta ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Villa D'Agri, alla via Nitti n. 29
APPELLATO
Oggetto: risarcimento del danno da immissioni.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio dinanzi il Parte_1
Tribunale di Potenza, il chiedendo: - di accertare e dichiarare la non Controparte_1 tollerabilità ed illegittimità delle immissioni, anche a mezzo di disponenda Ctu;
- di accertare e dichiarare che i danni alla salute patiti dall'attore erano conseguenza diretta e immediata della condotta omissiva del - di accertare e dichiarare che la limitazione al pieno ed esclusivo CP_1 godimento della proprietà dell'attore era conseguenza diretta ed immediata della condotta omissiva del - di accertare e dichiarare che il era responsabile in via CP_1 Controparte_1 esclusiva dei danni lamentati dall'attore; - di condannare, per l'effetto, il Controparte_1 al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dall'attore, che quantificava in €
50.000,00; - di condannare il convenuto al pagamento delle spese, diritti e onorari da distrarsi al procuratore antistatario;
- in via istruttoria, di ammettersi interrogatorio formale del Sindaco p.t., nonché prova testimoniale, oltre alla Ctu, al fine di accertare il superamento della soglia della normale tollerabilità delle immissioni di gas inquinanti nell'abitazione dell'attore;
premetteva:
- che era proprietario di un immobile sito in Grumento Nova (PZ), al Largo Umberto I n.13 e n.14, disposto su tre livelli, di cui uno al piano strada, e trovandosi l'immobile nel centro storico del
Comune, in qualità di proprietario, era costretto a sopportare la mancanza di aria e vedute, nonché a subire le intolleranti immissioni di gas di scarico causate dalle autovetture parcheggiate dinanzi alle finestre dell'abitazione ed, in particolare, di quelle situate al piano strada;
- che in data 3.4.2006 inviava al ed al Comando di Polizia Municipale, nonché al Prefetto di CP_1
Potenza, una missiva con la quale denunciava la situazione subita e chiedeva di vietare il parcheggio in tale area al fine di ridurre le immissioni di gas di scarico e consentire il pieno godimento del diritto di veduta ed aria, precisando che molti veicoli di grandi dimensioni impedivano il libero accesso alla sua abitazione;
in assenza di riscontro, reiterava l'istanza, sollecitando un intervento volto a regolamentare il parcheggio;
- che con nota prot. n. 3791 del 25.6.2007, il comunicava la propria disponibilità ad una CP_1 razionale definizione della problematica evidenziata, nell'ambito del “progetto per la revisione della segnaletica orizzontale e verticale dell'intero centro abitato”; tuttavia, non veniva adottato alcun provvedimento da parte dell'Amministrazione Comunale;
sosteneva:
- di avere diritto ad una declaratoria di illegittimità delle immissioni di gas inquinanti, nonché al risarcimento del danno extracontrattuale per inosservanza del dovere del neminem laedere, tenuto anche conto della doppia lesione subita: una al diritto di proprietà ex art. 832 e ss. c.c. e l'altra alla salute ex art. 32 Cost.; nello specifico, i fatti lamentati impedivano a di godere Parte_1 in modo pieno ed esclusivo del proprio diritto di proprietà, superando le immissioni la normale tollerabilità, tenuto conto anche dello stato dei luoghi;
- che l'emissione di gas di scarico degli autoveicoli risultava dannosa per l'ambiente, contribuendo all'inquinamento dello stesso, ed era dannosa per la salute, in quanto le immissioni avvenivano ad una brevissima distanza dalle finestre poste a piano strada, creando una “nube tossica” e rendendo l'aria irrespirabile. 2. Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il 27.8.2008, si costituiva il
[...]
chiedendo: - di dichiararsi l'inammissibilità/improponibilità della domanda per CP_1 carenza di legittimazione passiva del convenuto;
- di rigettare la domanda perché inammissibile, infondata per carenza dei presupposti;
- di rigettare la domanda per inesistenza del nesso causale fra quanto dedotto dall'attore e la situazione oggettiva inerente la conformazione ed il preuso della pubblica piazza;
- di condannare l'attore al pagamento delle spese e funzioni di causa.
Successivamente, l'attore depositava ricorso cautelare d'urgenza in corso di causa, chiedendo che fosse inibito il parcheggio e la sosta degli autoveicoli in prossimità delle finestre della propria abitazione;
il costituitosi anche nel procedimento cautelare, instava per Controparte_1 il rigetto del ricorso.
Ammessa ed espletata la CTU, il giudice rigettava la domanda cautelare, ritenendo non configurabile un pregiudizio imminente e irreparabile a carico dell'attore.
Concessi i termini di cui all'art. 183 c.p.c., espletata l'istruttoria del giudizio di merito, all'udienza del 10.1.2018, il giudice assegnava la causa in decisione, concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
3. Con sentenza n. 450/2018, pubblicata il 4.5.2018, il Tribunale di Potenza: - rigettava la domanda di;
- condannava l'attore alla refusione delle spese di lite sostenute dal Parte_1 CP_1 anche con riferimento alla fase cautelare;
- poneva le spese di consulenza a carico di parte attrice;
il primo Giudice affermava:
• che l'attore aveva prospettato la lesione del proprio diritto alla salute e il pregiudizio all'esercizio delle facoltà di godimento del proprio bene, correlati alla omessa razionale regolamentazione dell'area di parcheggio in Largo Umberto I, nella parte prospiciente la propria abitazione;
in particolare, si era doluto delle intollerabili immissioni dei gas di scarico promananti dai tubi di scarico dalle autovetture in sosta nella detta area di parcheggio dinanzi alle finestre dell'abitazione posta al piano strada;
• che la domanda dell'attore non meritava accoglimento in quanto l'art. 844 c.c. imponeva, nei limiti della normale tollerabilità e dell'eventuale contemperamento delle esigenze della proprietà con quelle della produzione, l'obbligo di sopportazione delle inevitabili propagazioni attuate nell'ambito delle norme generali e speciali che ne disciplinavano l'esercizio, essendo in presenza di un'attività illegittima solo nel caso di superamento di tali limiti;
al di fuori di tali limiti, si era in presenza di un'attività illegittima, in ordine alla quale non trovava ragione di applicazione il criterio di priorità dell'uso a cui faceva riferimento il comma 2 dell'art. 844 c.c., essendo tale criterio sussidiario e facoltativo e non essendo il giudice tenuto a farvi ricorso quando, in base agli opportuni accertamenti di fatto, riteneva superata la soglia di tollerabilità;
• che oggetto della verifica del giudice non era l'entità dell'immissione prodotta dalla fonte specifica, ma l'incidenza dell'immissione in un contesto ambientale concreto, essendo il limite della tollerabilità delle immissioni variabile da luogo a luogo, riferendosi alla sensibilità dell'uomo medio ed alla situazione locale;
• che l'attore, prospettata l'intollerabilità delle immissioni, esperiva un'azione personale riconducibile nello schema dell'azione generale di risarcimento dei danni di cui all'art. 2043
c.c.;
• che, quanto alla legittimazione passiva dell'ente convenuto, l'attore prospettava immissioni provenienti dall'area comunale, non determinate però dall'uso dell'area da parte dell'ente, bensì dal transito e al parcheggio delle autovetture da parte dei diversi avventori dell'area e deduceva la responsabilità dell'ente per non avere adottato alcun accorgimento finalizzato a neutralizzare il rischio di immissioni intollerabili, evidenziandone il contributo causale con la realizzazione del prospettato illecito;
• che era dunque possibile affermare la legittimazione passiva del Controparte_1
• che tuttavia non poteva riconoscersi la sussistenza di alcun illecito;
• che l'ausiliare nominato nell'ambito del procedimento cautelare, sulla base di un percorso motivazionale condivisibile in quanto immune da vizi logici, affermava che il transito e il parcheggio dei veicoli non era in grado di provocare alcuna immissione intollerabile, poiché le immissioni lamentate dall'attore potevano essere prodotte solo da veicoli in movimento e non in stato di quiete, come quelli parcheggiati in Largo Umberto;
né poteva ritenersi che, durante le operazioni di entrata e uscita dal parcheggio, potessero prodursi immissioni di gas, rumori e scuotimenti di tale portata da potersi considerare intollerabili e, quindi, illecite;
per suffragare i propri assunti, il consulente aveva preso le mosse dai profili morfologici dell'area, affermando che, trattandosi di una piazza e non di una area chiusa, non vi era il ristagno degli agenti inquinanti promananti dai tubi di scarico delle autovetture transitanti;
• che, pertanto, le immissioni erano tollerabili, con conseguente esclusione dell'illecito aquiliano prospettato dall'attore;
• che, peraltro, il collaboratore del consulente tecnico d'ufficio aveva escluso una correlazione tra le emissioni di gas dei veicoli e la patologia lamentata, derivante da altri fattori;
• che, riguardo alla domanda di risarcimento del danno derivante dalla compromissione delle facoltà di godimento correlate al diritto di proprietà sull'immobile, in particolare riguardanti la limitazione del passaggio di aria e luce dalle finestre del fabbricato poste sul piano della strada, poteva osservarsi, dai reperti fotografici allegati, che non vi erano pregiudizi subiti dall'attore, stante la distanza del fabbricato, tale da consentire il passaggio di aria e luce;
• che l'attore aveva dedotto la lesione della quiete e della tranquillità psichica, insuscettibile di essere monetizzata siccome inquadrabile in quegli sconvolgimenti della quotidianità consistenti in disagi, fastidi, disappunti, ansie ed in ogni altro tipo di insoddisfazione (oggetto delle cd. liti bagatellari) ritenuti non meritevoli di tutela risarcitoria, in quanto non esorbitanti la soglia minima di tollerabilità imposta dai doveri di solidarietà sociale di cui all'art. 2 Cost..
4. Con atto di citazione in appello notificato in data 20.7.2018, Parte_1 proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale di Potenza n. 450/2018 pubblicata il 4.5.2018, chiedendo: - in via pregiudiziale e cautelare, di sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata;
- in via principale e nel merito, di accogliere il proposto appello e, per l'effetto, in totale riforma della sentenza impugnata, di accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure;
- con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
- in via istruttoria, di acquisire n. 2 foto che ritraevano lo stato dei luoghi.
Lamentava in sintesi:
4.1. che la sentenza appellata era nulla per omessa pronuncia sulla domanda di inibitoria;
infatti,
l'istruttoria espletata nel giudizio di primo grado difettava dell'elemento principale ovverosia dell'accertamento del grado di tollerabilità delle immissioni nell'immobile di nonché Parte_1 della limitazione del diritto di proprietà e di godimento;
invero, l'elaborato peritale redatto dal
CTU non poteva essere tenuto in considerazione, non avendo lo stesso adempiuto all'incarico e non pervenendo ad una conclusione utile ai fini della decisione;
il CTU aveva escluso le immissioni solo sulla base della considerazione che l'attore non abitava nella parte dell'immobile in oggetto, posta al livello stradale, ma tale immobile era ammobiliato, e pertanto, abitato e abitabile, essendo altresì visibile dalla documentazione fotografica che la porta di ingresso e le finestre poste al piano stradale erano costantemente ostruite da autocarri e autoveicoli ed investite da fumi nocivi provenienti dai tubi di scappamento delle auto, tanto da non consentire all'interessato di poter liberamente uscire ed entrare dalla porta di ingresso o di aprire e tenere aperte le finestre per areare l'immobile; la circostanza dell'effettivo utilizzo dell'immobile a scopo abitativo era priva di rilevanza, in quanto la questione non poteva essere valutata sotto un profilo soggettivo, ma obiettivo, essendo il libero di utilizzare l'immobile come riteneva Parte_1 opportuno, senza il timore di subire conseguenze pregiudizievoli;
inoltre, il provvedimento reso dal giudice in sede cautelare confermava le eccezioni del circa il mancato corretto Parte_1 espletamento dell'incarico da parte del CTU;
l'espletata istruttoria faceva emergere come l'originaria allocazione del parcheggio comunale a ridosso delle finestre e della porta di ingresso non metteva a riparo l'appartamento del dalle immissioni nocive delle auto e dalla Parte_1 limitazione del godimento dell'immobile; invero, le lamentele dell'attore trovavano una risposta dall'Amministrazione del Comune più che dal Tribunale adito, avendo l'ente comunale provveduto alla successiva sistemazione della piazza, creando uno spazio, occupato dal marciapiede, ben più esteso tra le finestre e gli spazi di sosta;
con riferimento alle certificazioni mediche in atti, bisognava evidenziare che le stesse attestavano che l'attore aveva patito danni alla salute per effetto di quanto denunciato e, pertanto, aveva diritto al risarcimento del danno;
4.2. che vi era carente ed insufficiente motivazione ed erroneità della sentenza impugnata, mancando nel giudizio di primo grado cognizioni tecniche necessarie per l'accertamento del danno;
il giudice erroneamente ometteva ogni attività di indagine atta a verificare in concreto la sussistenza del pregiudizio derivante dall'ostruzione dell'abitazione causata dal parcheggio a cui conseguiva una intollerabile ed illegittima limitazione del diritto di proprietà e di godimento dell'immobile da parte dell'attore; il giudice doveva verificare in concreto l'accettabilità delle immissioni cioè il superamento o meno della soglia della normale tollerabilità; nel caso di specie, non si trattava solo del lamentato danno non patrimoniale alla salute, ma anche del danno non patrimoniale conseguente alla lesione del diritto al normale svolgimento della vita personale e familiare all'interno dell'abitazione; il CTU non aveva accertato il superamento della soglia della normale tollerabilità delle immissioni e quindi il giudice non era stato posto in grado di farlo, omettendo di conseguenza di valutare se le immissioni fossero lecite o illecite;
4.3. che la sentenza impugnata era ingiusta anche relativamente alle spese di lite, essendo le stesse esorbitanti e risultando erronea anche la statuizione con la quale le spese del CTU venivano poste a carico di parte attrice, poiché sussistendo gravi ed eccezionali ragioni ed essendo la lite causata dal le spese dovevano essere compensate. CP_1
5. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 26.9.2018, si costituiva il
[...]
chiedendo: - preliminarmente di dichiarare l'inammissibilità dell'atto di appello per CP_1 violazione degli art. 342 e 348 c.p.c.; - nel merito, di rigettare il gravame e confermare la sentenza impugnata;
- in via istruttoria, di rigettare la richiesta di acquisizione delle foto che l'appellante produceva in appello, difettando i presupposti di cui all'art. 345 co. 3 c.p.c.; - di rigettare la richiesta di sospensione dell'esecutività della sentenza per difetto dei presupposti;
- di condannare l'appellante al pagamento delle spese e funzioni di causa. All'udienza del 20.5.2025, la causa veniva assegnata in decisione, con assegnazione alle parti del termine di giorni 60 per il deposito di comparse conclusionali ed ulteriore termine di giorni 20 per il deposito delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6. Occorre preliminarmente esaminare le eccezioni di inammissibilità dell'appello formulate dalla parte appellata, le quali, risultando infondate, devono essere rigettate.
Ed invero, quanto all'eccezione di inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c. (per non avere l'impugnazione una ragionevole probabilità di essere accolta) occorre evidenziare che, essendo stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, la Corte ha implicitamente ritenuto che non vi fossero i presupposti per la pronuncia di un'ordinanza di inammissibilità ai sensi degli artt. 348 bis e 348 ter c.p.c., impregiudicata ovviamente ogni valutazione in sede di decisione, con la conseguenza che la decisione della presente causa non può che avvenire con la forma della sentenza e non dell'ordinanza.
Anche l'ulteriore eccezione di inammissibilità sollevata in relazione alla violazione dell'art. 342 c.p.c. risulta destituita di fondamento, considerato che la parte appellante ha circoscritto il gravame a specifici punti di censura della sentenza, indicando i passaggi argomentativi che li sorreggono e formulando le ragioni di dissenso rispetto al percorso argomentativo seguito dal giudice di primo grado, così chiarendo la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata.
7. Si deve ora passare all'esame dei motivi di appello.
7.1. Col primo motivo di appello, l'appellante ha lamentato che il Tribunale abbia omesso una pronuncia sulla domanda di inibitoria;
ha affermato che l'istruttoria espletata nel giudizio di primo grado difettava dell'elemento principale ovverosia dell'accertamento del grado di tollerabilità delle immissioni nell'immobile di nonché della limitazione del diritto di proprietà e di Parte_1 godimento;
invero, l'elaborato peritale redatto dal CTU non poteva essere tenuto in considerazione, non avendo lo stesso adempiuto all'incarico e non pervenendo ad una conclusione utile ai fini della decisione;
il CTU aveva escluso le immissioni solo sulla base della considerazione che l'attore non abitava nella parte dell'immobile in oggetto, posta al livello stradale, ma tale immobile era ammobiliato, e pertanto, abitato e abitabile, essendo altresì visibile dalla documentazione fotografica che la porta di ingresso e le finestre poste al piano stradale erano costantemente ostruite da autocarri e autoveicoli ed investite da fumi nocivi provenienti dai tubi di scappamento delle auto, tanto da non consentire all'interessato di poter liberamente uscire ed entrare dalla porta di ingresso o di aprire e tenere aperte le finestre per areare l'immobile; la circostanza dell'effettivo utilizzo dell'immobile a scopo abitativo era priva di rilevanza, in quanto la questione non poteva essere valutata sotto un profilo soggettivo, ma obiettivo, essendo il libero di utilizzare l'immobile come riteneva Parte_1 opportuno, senza il timore di subire conseguenze pregiudizievoli;
inoltre, il provvedimento reso dal giudice in sede cautelare confermava le eccezioni del circa il mancato corretto Parte_1 espletamento dell'incarico da parte del CTU;
l'espletata istruttoria faceva emergere come l'originaria allocazione del parcheggio comunale a ridosso delle finestre e della porta di ingresso non metteva a riparo l'appartamento del dalle immissioni nocive delle auto e dalla limitazione del Parte_1 godimento dell'immobile; invero, le lamentele dell'attore trovavano una risposta dall'Amministrazione del Comune più che dal Tribunale adito, avendo l'ente comunale provveduto alla successiva sistemazione della piazza, creando uno spazio, occupato dal marciapiede, ben più esteso tra le finestre e gli spazi di sosta;
con riferimento alle certificazioni mediche in atti, bisognava evidenziare che le stesse attestavano che l'attore aveva patito danni alla salute per effetto di quanto denunciato e, pertanto, aveva diritto al risarcimento del danno.
Il motivo è infondato.
Ed invero, nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado il aveva chiesto di “- accertare Parte_1
e dichiarare la non tollerabilità ed illegittimità delle immissioni come in premessa specificate, anche a mezzo di disponenda Ctu;
- accertare e dichiarare che i danni alla salute patiti dall'attore sono conseguenza diretta e immediata della condotta omissiva del - accertare Controparte_1
e dichiarare che la limitazione al pieno ed esclusivo godimento della proprietà dell'attore è anch'essa conseguenza diretta ed immediata della condotta omissiva del - accertare Controparte_1
e dichiarare che il in persona del Sindaco p.t., è il responsabile in via Controparte_1 esclusiva dei danni lamentati da parte attrice;
- condannare altresì il in Controparte_1 persona del Sindaco p.t., al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non subiti dal sig.
[...]
che si quantificano nella complessiva somma di € 50.000,00 o di quell'altra maggiore o Parte_1 minore che, per le causali di cui in premessa, dovesse essere accertata in corso di causa, oltre interessi come per legge”.
E' pertanto evidente che alcuna domanda inibitoria era stata proposta con l'atto introduttivo del giudizio, essendo invece detta domanda “di inibitoria al parcheggio e alla sosta” stata formulata mediante la proposizione ai sensi dell'art. 700 c.p.c. di un procedimento cautelare in corso di causa, definito con ordinanza di rigetto del 16.9.2010.
Ne consegue che, a differenza di quanto sostenuto dall'appellante, anche ove il Tribunale avesse ritenuto intollerabili le immissioni dedotte nell'atto di citazione, non avrebbe avuto, all'esito del giudizio di merito, il potere-dovere di pronunciarsi in sentenza su una non proposta domanda inibitoria;
ed infatti, come già spiegato dal Tribunale, a fronte dell'accertamento dell'illiceità delle immissioni, l'art. 844 c.c. riconosce al proprietario del fondo danneggiato due diverse azioni: una, di natura reale e imprescrittibile, rivolta all'eliminazione delle cause delle immissioni e a far cessare le propagazioni derivanti dal fondo del vicino che superino la normale tollerabilità, l'altra, di natura personale e inquadrabile nello schema generale dell'art. 2043 c.c., volta ad ottenere il risarcimento del pregiudizio che ne sia derivato;
nel caso di specie, essendo l'atto introduttivo del giudizio di merito proposto dal finalizzato ad ottenere -così come chiarito dal Tribunale in punto di Parte_1 qualificazione della domanda attorea- il risarcimento del danno da illecito extracontrattuale conseguente alla lesione del diritto alla salute e all'esercizio delle facoltà di godimento del proprio bene immobile derivante dall'intollerabilità delle immissioni, non occorreva che il Tribunale si pronunciasse in ordine ad una non proposta domanda inibitoria.
7.2. Col secondo motivo di appello, l'appellante ha lamentato la carente ed insufficiente motivazione e l'erroneità della sentenza impugnata;
ha, in particolare, affermato: che siano mancate nel giudizio di primo grado le cognizioni tecniche necessarie per l'accertamento del danno;
che il giudice erroneamente abbia omesso ogni attività di indagine atta a verificare in concreto la sussistenza del pregiudizio derivante dall'ostruzione dell'abitazione causata dal parcheggio a cui conseguiva una intollerabile ed illegittima limitazione del diritto di proprietà e di godimento dell'immobile da parte dell'attore; che il giudice avrebbe dovuto verificare in concreto l'accettabilità delle immissioni cioè il superamento o meno della soglia della normale tollerabilità; che, nel caso di specie, non si trattava solo del lamentato danno non patrimoniale alla salute, ma anche del danno non patrimoniale conseguente alla lesione del diritto al normale svolgimento della vita personale e familiare all'interno dell'abitazione; che il CTU non aveva accertato il superamento della soglia della normale tollerabilità delle immissioni e quindi il giudice non era stato posto in grado di farlo, omettendo di conseguenza di valutare se le immissioni fossero lecite o illecite.
Il motivo è infondato.
Ed invero, il Tribunale ha accertato la tollerabilità delle immissioni lamentate dal sulla Parte_1 base delle risultanze dell'elaborato peritale redatto nel corso del procedimento cautelare svoltosi in corso di causa;
ha, in particolare, spiegato il Tribunale che il CTU, sulla base di un percorso motivazionale condivisibile in quanto immune da vizi logici, aveva affermato che il transito e il parcheggio dei veicoli non era in grado di provocare le immissioni intollerabili lamentate dall'attore, poiché queste potevano essere prodotte solo da veicoli in movimento e non in stato di quiete, come quelli parcheggiati in Largo Umberto;
né poteva ritenersi che, durante le operazioni di entrata e uscita dal parcheggio, potessero prodursi immissioni di gas, rumori e scuotimenti di tale portata da potersi considerare intollerabili e, quindi, illecite;
per suffragare i propri assunti, il consulente aveva preso le mosse dai profili morfologici dell'area, affermando che, trattandosi di una piazza e non di una area chiusa, non vi era il ristagno degli agenti inquinanti promananti dai tubi di scarico delle autovetture transitanti.
Ebbene, le critiche rivolte dall'appellante avverso le condivisibili argomentazioni svolte dal Tribunale per pervenire ad un giudizio di tollerabilità in ordine alle immissioni lamentate dal e, Parte_1 quindi, al rigetto della domanda risarcitoria, non sono tali da indurre ad una riforma dell'impugnata sentenza.
In particolare, a differenza di quanto sostenuto dall'appellante, il Tribunale ha verificato, utilizzando le risultanze dell'elaborato peritale redatto, l'eventuale sussistenza in concreto del pregiudizio lamentato dal in conseguenza delle dedotte intollerabili immissioni promananti dall'area Parte_1 di parcheggio posta in prossimità della sua abitazione, pregiudizio attinente al profilo della lesione del diritto al pieno ed effettivo godimento dell'immobile e del diritto alla salute.
Dalla lettura dell'elaborato peritale espletato nel corso del procedimento cautelare emerge che il CTU dott. ha verificato che “la distanza dei parcheggi dal fronte degli edifici presenti su Largo Persona_1
Umberto I, dal lato dell'immobile di risulta di due metri, come rilevato nel sopralluogo Parte_1 del 21/01/2009, tale da permettere il passaggio sul marciapiede largo un metro e parcheggiare senza intralciare l'accesso ai locali prospicienti la piazza” e ha valutato come “il transito ed il parcheggio degli autoveicoli non sia in grado di provocare nessun pericolo alla salute delle persone perché il numero dei mezzi, sia circolanti, che in manovre di parcheggio, è limitato. Evidentemente, poiché le immissioni di fumo dagli autoveicoli non superano la normale tollerabilità, a causa della loro esiguità, anche nei locali seminterrati del signor comunicanti con la piazza attraverso due aperture Parte_1 di cm 60 per 80 a piano strada, per ovvia conseguenza, non è possibile che tali immissioni superino la normale tollerabilità”; in particolare, ha spiegato il CTU che “il Largo Umberto I presenta delle caratteristiche tali per cui è da escludere che si possano creare situazioni di inquinamento da emissione di autoveicoli in quanto la piazza non è chiusa, ma rappresenta uno slargo di una strada principale che l'attraversa per tutta la sua lunghezza. Inoltre, il transito degli autoveicoli sulla strada principale e la posizione della piazza sul crinale della collina su cui sorge permette CP_1 la dispersione di eventuali inquinanti che potrebbero ristagnare e creare nocumento alle persone che dimorano o frequentano la piazza per periodi più o meno lunghi”; inoltre, il CTU ha verificato che
“la distanza di due metri delle linee di parcheggio dall'edificio è più che sufficiente ad evitare qualsiasi diminuzione della luce e dell'aria che entra dal seminterrato”; ha infine concluso che “sulla base di quanto è stato verificato …. ci siano tutte le condizioni di normale tollerabilità … relativamente alla condizione dei luoghi, alle attività normalmente svolte ed al sistema di vita e correnti abitudini del luogo”.
Ne consegue che le argomentazioni svolte dal CTU -idonee ad essere poste a fondamento della decisione, in quanto fondate sull'esame concreto dei luoghi- sono state correttamente recepite dal
Tribunale ed utilizzate ai fini della decisione.
Peraltro, sotto il profilo della dedotta lesione del diritto alla salute, il CTU, espressamente autorizzato ad avvalersi di un collaboratore, ha acquisito una relazione a firma del dott. il quale ha escluso Per_2
l'esistenza di una correlazione tra la patologia lamentata dal e l'inquinamento dovuto alle Parte_1 emissioni di scarico di veicolo a motori eventualmente verificatosi negli immobili di sua proprietà, essendo la patologia del SI riconducibile ad altri fattori (fumo di sigarette, malattie professionali e condizioni genetiche).
La comprovata tollerabilità delle immissioni lamentate dal esclude, chiaramente, la Parte_1 configurabilità del prospettato illecito aquiliano e, quindi, la risarcibilità dei danni richiesti.
7.3. Col terzo motivo di appello, l'appellante ha censurato la sentenza impugnata relativamente alla statuizione resa in ordine alle spese di lite, ritenendo le stesse esorbitanti e contestando anche la statuizione con la quale le spese del CTU sono state poste a carico di parte attrice, affermando che, per la sussistenza di gravi ed eccezionali ragioni ed essendo la lite stata causata dal le spese CP_1 dovevano essere compensate.
Il motivo è infondato.
Ed invero, il Tribunale, dopo aver rigettato la domanda attorea, ha condannato l'attore soccombente alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla controparte, in ossequio al principio di soccombenza, quantificando le stesse in € 7.118,00 per compensi, oltre iva, cpa e spese generali.
Ebbene, non sussistendo i presupposti -ed, in particolare, le gravi ed eccezionali ragioni invocate dall'appellante- per disporre la compensazione tra le parti delle spese di lite e rientrando la causa nello scaglione di valore compreso tra € 26.001,00 ed € 52.000,00, il Tribunale, nell'esercizio del suo potere discrezionale, ha liquidato in favore della parte vittoriosa l'importo di € 7.118,00, che rientra nella “forcella” dei parametri minimi e massimi previsti dal D.M. 55/2014 per il predetto scaglione di valore;
né l'appellante ha indicato le ragioni della pur dedotta asserita esorbitante liquidazione dei compensi.
Anche le spese di CTU sono state, in sentenza, condivisibilmente poste in via definitiva a carico della parte attrice, in forza della sua posizione di parte soccombente, in mancanza di ragioni per ripartirle tra le parti in forza di criteri diversi a quello della soccombenza.
8. Spese di lite.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche del 2022 - tenuto conto del valore della causa (rientrante nello scaglione compreso tra € 26.001,00 e € 52.000,00)
e dei parametri minimi.
Il tenore della decisione comporta l'obbligo a carico della parte appellante di versare un ulteriore importo, pari a quello del contributo unificato previsto per l'impugnazione proposta, a norma dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/02.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei Parte_1 confronti del avverso la sentenza n. 450/2018, pubblicata in data Controparte_1
4.5.2018 dal Tribunale di Potenza, così provvede:
a) rigetta l'appello proposto da;
Parte_1
b) condanna alla rifusione delle spese di lite sostenute dal Parte_1
che liquida in € 4.996,00 per compensi, oltre spese generali, iva Controparte_1
e cpa come per legge;
c) dà atto dell'obbligo a carico di di versare un ulteriore importo, Parte_1 pari a quello del contributo unificato previsto per l'impugnazione proposta, a norma dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/02.
Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del 21.10.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Alessia D'Alessandro dott. Michele Videtta
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati
- dott. Michele VIDETTA presidente
- dott.ssa Alessia D'ALESSANDRO consigliere relatore
- dott.ssa Mariadomenica MARCHESE consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n. 510/2018, vertente
TRA
(C.F.: ), rappresentato e difeso Parte_1 CodiceFiscale_1 dall'avv. Anna Maria Melillo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Venosa, alla via
Card. De Luca n. 17
APPELLANTE
E
(P.IVA ), in persona del sindaco p.t.; Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Malta ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Villa D'Agri, alla via Nitti n. 29
APPELLATO
Oggetto: risarcimento del danno da immissioni.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio dinanzi il Parte_1
Tribunale di Potenza, il chiedendo: - di accertare e dichiarare la non Controparte_1 tollerabilità ed illegittimità delle immissioni, anche a mezzo di disponenda Ctu;
- di accertare e dichiarare che i danni alla salute patiti dall'attore erano conseguenza diretta e immediata della condotta omissiva del - di accertare e dichiarare che la limitazione al pieno ed esclusivo CP_1 godimento della proprietà dell'attore era conseguenza diretta ed immediata della condotta omissiva del - di accertare e dichiarare che il era responsabile in via CP_1 Controparte_1 esclusiva dei danni lamentati dall'attore; - di condannare, per l'effetto, il Controparte_1 al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dall'attore, che quantificava in €
50.000,00; - di condannare il convenuto al pagamento delle spese, diritti e onorari da distrarsi al procuratore antistatario;
- in via istruttoria, di ammettersi interrogatorio formale del Sindaco p.t., nonché prova testimoniale, oltre alla Ctu, al fine di accertare il superamento della soglia della normale tollerabilità delle immissioni di gas inquinanti nell'abitazione dell'attore;
premetteva:
- che era proprietario di un immobile sito in Grumento Nova (PZ), al Largo Umberto I n.13 e n.14, disposto su tre livelli, di cui uno al piano strada, e trovandosi l'immobile nel centro storico del
Comune, in qualità di proprietario, era costretto a sopportare la mancanza di aria e vedute, nonché a subire le intolleranti immissioni di gas di scarico causate dalle autovetture parcheggiate dinanzi alle finestre dell'abitazione ed, in particolare, di quelle situate al piano strada;
- che in data 3.4.2006 inviava al ed al Comando di Polizia Municipale, nonché al Prefetto di CP_1
Potenza, una missiva con la quale denunciava la situazione subita e chiedeva di vietare il parcheggio in tale area al fine di ridurre le immissioni di gas di scarico e consentire il pieno godimento del diritto di veduta ed aria, precisando che molti veicoli di grandi dimensioni impedivano il libero accesso alla sua abitazione;
in assenza di riscontro, reiterava l'istanza, sollecitando un intervento volto a regolamentare il parcheggio;
- che con nota prot. n. 3791 del 25.6.2007, il comunicava la propria disponibilità ad una CP_1 razionale definizione della problematica evidenziata, nell'ambito del “progetto per la revisione della segnaletica orizzontale e verticale dell'intero centro abitato”; tuttavia, non veniva adottato alcun provvedimento da parte dell'Amministrazione Comunale;
sosteneva:
- di avere diritto ad una declaratoria di illegittimità delle immissioni di gas inquinanti, nonché al risarcimento del danno extracontrattuale per inosservanza del dovere del neminem laedere, tenuto anche conto della doppia lesione subita: una al diritto di proprietà ex art. 832 e ss. c.c. e l'altra alla salute ex art. 32 Cost.; nello specifico, i fatti lamentati impedivano a di godere Parte_1 in modo pieno ed esclusivo del proprio diritto di proprietà, superando le immissioni la normale tollerabilità, tenuto conto anche dello stato dei luoghi;
- che l'emissione di gas di scarico degli autoveicoli risultava dannosa per l'ambiente, contribuendo all'inquinamento dello stesso, ed era dannosa per la salute, in quanto le immissioni avvenivano ad una brevissima distanza dalle finestre poste a piano strada, creando una “nube tossica” e rendendo l'aria irrespirabile. 2. Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il 27.8.2008, si costituiva il
[...]
chiedendo: - di dichiararsi l'inammissibilità/improponibilità della domanda per CP_1 carenza di legittimazione passiva del convenuto;
- di rigettare la domanda perché inammissibile, infondata per carenza dei presupposti;
- di rigettare la domanda per inesistenza del nesso causale fra quanto dedotto dall'attore e la situazione oggettiva inerente la conformazione ed il preuso della pubblica piazza;
- di condannare l'attore al pagamento delle spese e funzioni di causa.
Successivamente, l'attore depositava ricorso cautelare d'urgenza in corso di causa, chiedendo che fosse inibito il parcheggio e la sosta degli autoveicoli in prossimità delle finestre della propria abitazione;
il costituitosi anche nel procedimento cautelare, instava per Controparte_1 il rigetto del ricorso.
Ammessa ed espletata la CTU, il giudice rigettava la domanda cautelare, ritenendo non configurabile un pregiudizio imminente e irreparabile a carico dell'attore.
Concessi i termini di cui all'art. 183 c.p.c., espletata l'istruttoria del giudizio di merito, all'udienza del 10.1.2018, il giudice assegnava la causa in decisione, concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
3. Con sentenza n. 450/2018, pubblicata il 4.5.2018, il Tribunale di Potenza: - rigettava la domanda di;
- condannava l'attore alla refusione delle spese di lite sostenute dal Parte_1 CP_1 anche con riferimento alla fase cautelare;
- poneva le spese di consulenza a carico di parte attrice;
il primo Giudice affermava:
• che l'attore aveva prospettato la lesione del proprio diritto alla salute e il pregiudizio all'esercizio delle facoltà di godimento del proprio bene, correlati alla omessa razionale regolamentazione dell'area di parcheggio in Largo Umberto I, nella parte prospiciente la propria abitazione;
in particolare, si era doluto delle intollerabili immissioni dei gas di scarico promananti dai tubi di scarico dalle autovetture in sosta nella detta area di parcheggio dinanzi alle finestre dell'abitazione posta al piano strada;
• che la domanda dell'attore non meritava accoglimento in quanto l'art. 844 c.c. imponeva, nei limiti della normale tollerabilità e dell'eventuale contemperamento delle esigenze della proprietà con quelle della produzione, l'obbligo di sopportazione delle inevitabili propagazioni attuate nell'ambito delle norme generali e speciali che ne disciplinavano l'esercizio, essendo in presenza di un'attività illegittima solo nel caso di superamento di tali limiti;
al di fuori di tali limiti, si era in presenza di un'attività illegittima, in ordine alla quale non trovava ragione di applicazione il criterio di priorità dell'uso a cui faceva riferimento il comma 2 dell'art. 844 c.c., essendo tale criterio sussidiario e facoltativo e non essendo il giudice tenuto a farvi ricorso quando, in base agli opportuni accertamenti di fatto, riteneva superata la soglia di tollerabilità;
• che oggetto della verifica del giudice non era l'entità dell'immissione prodotta dalla fonte specifica, ma l'incidenza dell'immissione in un contesto ambientale concreto, essendo il limite della tollerabilità delle immissioni variabile da luogo a luogo, riferendosi alla sensibilità dell'uomo medio ed alla situazione locale;
• che l'attore, prospettata l'intollerabilità delle immissioni, esperiva un'azione personale riconducibile nello schema dell'azione generale di risarcimento dei danni di cui all'art. 2043
c.c.;
• che, quanto alla legittimazione passiva dell'ente convenuto, l'attore prospettava immissioni provenienti dall'area comunale, non determinate però dall'uso dell'area da parte dell'ente, bensì dal transito e al parcheggio delle autovetture da parte dei diversi avventori dell'area e deduceva la responsabilità dell'ente per non avere adottato alcun accorgimento finalizzato a neutralizzare il rischio di immissioni intollerabili, evidenziandone il contributo causale con la realizzazione del prospettato illecito;
• che era dunque possibile affermare la legittimazione passiva del Controparte_1
• che tuttavia non poteva riconoscersi la sussistenza di alcun illecito;
• che l'ausiliare nominato nell'ambito del procedimento cautelare, sulla base di un percorso motivazionale condivisibile in quanto immune da vizi logici, affermava che il transito e il parcheggio dei veicoli non era in grado di provocare alcuna immissione intollerabile, poiché le immissioni lamentate dall'attore potevano essere prodotte solo da veicoli in movimento e non in stato di quiete, come quelli parcheggiati in Largo Umberto;
né poteva ritenersi che, durante le operazioni di entrata e uscita dal parcheggio, potessero prodursi immissioni di gas, rumori e scuotimenti di tale portata da potersi considerare intollerabili e, quindi, illecite;
per suffragare i propri assunti, il consulente aveva preso le mosse dai profili morfologici dell'area, affermando che, trattandosi di una piazza e non di una area chiusa, non vi era il ristagno degli agenti inquinanti promananti dai tubi di scarico delle autovetture transitanti;
• che, pertanto, le immissioni erano tollerabili, con conseguente esclusione dell'illecito aquiliano prospettato dall'attore;
• che, peraltro, il collaboratore del consulente tecnico d'ufficio aveva escluso una correlazione tra le emissioni di gas dei veicoli e la patologia lamentata, derivante da altri fattori;
• che, riguardo alla domanda di risarcimento del danno derivante dalla compromissione delle facoltà di godimento correlate al diritto di proprietà sull'immobile, in particolare riguardanti la limitazione del passaggio di aria e luce dalle finestre del fabbricato poste sul piano della strada, poteva osservarsi, dai reperti fotografici allegati, che non vi erano pregiudizi subiti dall'attore, stante la distanza del fabbricato, tale da consentire il passaggio di aria e luce;
• che l'attore aveva dedotto la lesione della quiete e della tranquillità psichica, insuscettibile di essere monetizzata siccome inquadrabile in quegli sconvolgimenti della quotidianità consistenti in disagi, fastidi, disappunti, ansie ed in ogni altro tipo di insoddisfazione (oggetto delle cd. liti bagatellari) ritenuti non meritevoli di tutela risarcitoria, in quanto non esorbitanti la soglia minima di tollerabilità imposta dai doveri di solidarietà sociale di cui all'art. 2 Cost..
4. Con atto di citazione in appello notificato in data 20.7.2018, Parte_1 proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale di Potenza n. 450/2018 pubblicata il 4.5.2018, chiedendo: - in via pregiudiziale e cautelare, di sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata;
- in via principale e nel merito, di accogliere il proposto appello e, per l'effetto, in totale riforma della sentenza impugnata, di accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure;
- con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
- in via istruttoria, di acquisire n. 2 foto che ritraevano lo stato dei luoghi.
Lamentava in sintesi:
4.1. che la sentenza appellata era nulla per omessa pronuncia sulla domanda di inibitoria;
infatti,
l'istruttoria espletata nel giudizio di primo grado difettava dell'elemento principale ovverosia dell'accertamento del grado di tollerabilità delle immissioni nell'immobile di nonché Parte_1 della limitazione del diritto di proprietà e di godimento;
invero, l'elaborato peritale redatto dal
CTU non poteva essere tenuto in considerazione, non avendo lo stesso adempiuto all'incarico e non pervenendo ad una conclusione utile ai fini della decisione;
il CTU aveva escluso le immissioni solo sulla base della considerazione che l'attore non abitava nella parte dell'immobile in oggetto, posta al livello stradale, ma tale immobile era ammobiliato, e pertanto, abitato e abitabile, essendo altresì visibile dalla documentazione fotografica che la porta di ingresso e le finestre poste al piano stradale erano costantemente ostruite da autocarri e autoveicoli ed investite da fumi nocivi provenienti dai tubi di scappamento delle auto, tanto da non consentire all'interessato di poter liberamente uscire ed entrare dalla porta di ingresso o di aprire e tenere aperte le finestre per areare l'immobile; la circostanza dell'effettivo utilizzo dell'immobile a scopo abitativo era priva di rilevanza, in quanto la questione non poteva essere valutata sotto un profilo soggettivo, ma obiettivo, essendo il libero di utilizzare l'immobile come riteneva Parte_1 opportuno, senza il timore di subire conseguenze pregiudizievoli;
inoltre, il provvedimento reso dal giudice in sede cautelare confermava le eccezioni del circa il mancato corretto Parte_1 espletamento dell'incarico da parte del CTU;
l'espletata istruttoria faceva emergere come l'originaria allocazione del parcheggio comunale a ridosso delle finestre e della porta di ingresso non metteva a riparo l'appartamento del dalle immissioni nocive delle auto e dalla Parte_1 limitazione del godimento dell'immobile; invero, le lamentele dell'attore trovavano una risposta dall'Amministrazione del Comune più che dal Tribunale adito, avendo l'ente comunale provveduto alla successiva sistemazione della piazza, creando uno spazio, occupato dal marciapiede, ben più esteso tra le finestre e gli spazi di sosta;
con riferimento alle certificazioni mediche in atti, bisognava evidenziare che le stesse attestavano che l'attore aveva patito danni alla salute per effetto di quanto denunciato e, pertanto, aveva diritto al risarcimento del danno;
4.2. che vi era carente ed insufficiente motivazione ed erroneità della sentenza impugnata, mancando nel giudizio di primo grado cognizioni tecniche necessarie per l'accertamento del danno;
il giudice erroneamente ometteva ogni attività di indagine atta a verificare in concreto la sussistenza del pregiudizio derivante dall'ostruzione dell'abitazione causata dal parcheggio a cui conseguiva una intollerabile ed illegittima limitazione del diritto di proprietà e di godimento dell'immobile da parte dell'attore; il giudice doveva verificare in concreto l'accettabilità delle immissioni cioè il superamento o meno della soglia della normale tollerabilità; nel caso di specie, non si trattava solo del lamentato danno non patrimoniale alla salute, ma anche del danno non patrimoniale conseguente alla lesione del diritto al normale svolgimento della vita personale e familiare all'interno dell'abitazione; il CTU non aveva accertato il superamento della soglia della normale tollerabilità delle immissioni e quindi il giudice non era stato posto in grado di farlo, omettendo di conseguenza di valutare se le immissioni fossero lecite o illecite;
4.3. che la sentenza impugnata era ingiusta anche relativamente alle spese di lite, essendo le stesse esorbitanti e risultando erronea anche la statuizione con la quale le spese del CTU venivano poste a carico di parte attrice, poiché sussistendo gravi ed eccezionali ragioni ed essendo la lite causata dal le spese dovevano essere compensate. CP_1
5. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 26.9.2018, si costituiva il
[...]
chiedendo: - preliminarmente di dichiarare l'inammissibilità dell'atto di appello per CP_1 violazione degli art. 342 e 348 c.p.c.; - nel merito, di rigettare il gravame e confermare la sentenza impugnata;
- in via istruttoria, di rigettare la richiesta di acquisizione delle foto che l'appellante produceva in appello, difettando i presupposti di cui all'art. 345 co. 3 c.p.c.; - di rigettare la richiesta di sospensione dell'esecutività della sentenza per difetto dei presupposti;
- di condannare l'appellante al pagamento delle spese e funzioni di causa. All'udienza del 20.5.2025, la causa veniva assegnata in decisione, con assegnazione alle parti del termine di giorni 60 per il deposito di comparse conclusionali ed ulteriore termine di giorni 20 per il deposito delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6. Occorre preliminarmente esaminare le eccezioni di inammissibilità dell'appello formulate dalla parte appellata, le quali, risultando infondate, devono essere rigettate.
Ed invero, quanto all'eccezione di inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c. (per non avere l'impugnazione una ragionevole probabilità di essere accolta) occorre evidenziare che, essendo stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, la Corte ha implicitamente ritenuto che non vi fossero i presupposti per la pronuncia di un'ordinanza di inammissibilità ai sensi degli artt. 348 bis e 348 ter c.p.c., impregiudicata ovviamente ogni valutazione in sede di decisione, con la conseguenza che la decisione della presente causa non può che avvenire con la forma della sentenza e non dell'ordinanza.
Anche l'ulteriore eccezione di inammissibilità sollevata in relazione alla violazione dell'art. 342 c.p.c. risulta destituita di fondamento, considerato che la parte appellante ha circoscritto il gravame a specifici punti di censura della sentenza, indicando i passaggi argomentativi che li sorreggono e formulando le ragioni di dissenso rispetto al percorso argomentativo seguito dal giudice di primo grado, così chiarendo la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata.
7. Si deve ora passare all'esame dei motivi di appello.
7.1. Col primo motivo di appello, l'appellante ha lamentato che il Tribunale abbia omesso una pronuncia sulla domanda di inibitoria;
ha affermato che l'istruttoria espletata nel giudizio di primo grado difettava dell'elemento principale ovverosia dell'accertamento del grado di tollerabilità delle immissioni nell'immobile di nonché della limitazione del diritto di proprietà e di Parte_1 godimento;
invero, l'elaborato peritale redatto dal CTU non poteva essere tenuto in considerazione, non avendo lo stesso adempiuto all'incarico e non pervenendo ad una conclusione utile ai fini della decisione;
il CTU aveva escluso le immissioni solo sulla base della considerazione che l'attore non abitava nella parte dell'immobile in oggetto, posta al livello stradale, ma tale immobile era ammobiliato, e pertanto, abitato e abitabile, essendo altresì visibile dalla documentazione fotografica che la porta di ingresso e le finestre poste al piano stradale erano costantemente ostruite da autocarri e autoveicoli ed investite da fumi nocivi provenienti dai tubi di scappamento delle auto, tanto da non consentire all'interessato di poter liberamente uscire ed entrare dalla porta di ingresso o di aprire e tenere aperte le finestre per areare l'immobile; la circostanza dell'effettivo utilizzo dell'immobile a scopo abitativo era priva di rilevanza, in quanto la questione non poteva essere valutata sotto un profilo soggettivo, ma obiettivo, essendo il libero di utilizzare l'immobile come riteneva Parte_1 opportuno, senza il timore di subire conseguenze pregiudizievoli;
inoltre, il provvedimento reso dal giudice in sede cautelare confermava le eccezioni del circa il mancato corretto Parte_1 espletamento dell'incarico da parte del CTU;
l'espletata istruttoria faceva emergere come l'originaria allocazione del parcheggio comunale a ridosso delle finestre e della porta di ingresso non metteva a riparo l'appartamento del dalle immissioni nocive delle auto e dalla limitazione del Parte_1 godimento dell'immobile; invero, le lamentele dell'attore trovavano una risposta dall'Amministrazione del Comune più che dal Tribunale adito, avendo l'ente comunale provveduto alla successiva sistemazione della piazza, creando uno spazio, occupato dal marciapiede, ben più esteso tra le finestre e gli spazi di sosta;
con riferimento alle certificazioni mediche in atti, bisognava evidenziare che le stesse attestavano che l'attore aveva patito danni alla salute per effetto di quanto denunciato e, pertanto, aveva diritto al risarcimento del danno.
Il motivo è infondato.
Ed invero, nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado il aveva chiesto di “- accertare Parte_1
e dichiarare la non tollerabilità ed illegittimità delle immissioni come in premessa specificate, anche a mezzo di disponenda Ctu;
- accertare e dichiarare che i danni alla salute patiti dall'attore sono conseguenza diretta e immediata della condotta omissiva del - accertare Controparte_1
e dichiarare che la limitazione al pieno ed esclusivo godimento della proprietà dell'attore è anch'essa conseguenza diretta ed immediata della condotta omissiva del - accertare Controparte_1
e dichiarare che il in persona del Sindaco p.t., è il responsabile in via Controparte_1 esclusiva dei danni lamentati da parte attrice;
- condannare altresì il in Controparte_1 persona del Sindaco p.t., al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non subiti dal sig.
[...]
che si quantificano nella complessiva somma di € 50.000,00 o di quell'altra maggiore o Parte_1 minore che, per le causali di cui in premessa, dovesse essere accertata in corso di causa, oltre interessi come per legge”.
E' pertanto evidente che alcuna domanda inibitoria era stata proposta con l'atto introduttivo del giudizio, essendo invece detta domanda “di inibitoria al parcheggio e alla sosta” stata formulata mediante la proposizione ai sensi dell'art. 700 c.p.c. di un procedimento cautelare in corso di causa, definito con ordinanza di rigetto del 16.9.2010.
Ne consegue che, a differenza di quanto sostenuto dall'appellante, anche ove il Tribunale avesse ritenuto intollerabili le immissioni dedotte nell'atto di citazione, non avrebbe avuto, all'esito del giudizio di merito, il potere-dovere di pronunciarsi in sentenza su una non proposta domanda inibitoria;
ed infatti, come già spiegato dal Tribunale, a fronte dell'accertamento dell'illiceità delle immissioni, l'art. 844 c.c. riconosce al proprietario del fondo danneggiato due diverse azioni: una, di natura reale e imprescrittibile, rivolta all'eliminazione delle cause delle immissioni e a far cessare le propagazioni derivanti dal fondo del vicino che superino la normale tollerabilità, l'altra, di natura personale e inquadrabile nello schema generale dell'art. 2043 c.c., volta ad ottenere il risarcimento del pregiudizio che ne sia derivato;
nel caso di specie, essendo l'atto introduttivo del giudizio di merito proposto dal finalizzato ad ottenere -così come chiarito dal Tribunale in punto di Parte_1 qualificazione della domanda attorea- il risarcimento del danno da illecito extracontrattuale conseguente alla lesione del diritto alla salute e all'esercizio delle facoltà di godimento del proprio bene immobile derivante dall'intollerabilità delle immissioni, non occorreva che il Tribunale si pronunciasse in ordine ad una non proposta domanda inibitoria.
7.2. Col secondo motivo di appello, l'appellante ha lamentato la carente ed insufficiente motivazione e l'erroneità della sentenza impugnata;
ha, in particolare, affermato: che siano mancate nel giudizio di primo grado le cognizioni tecniche necessarie per l'accertamento del danno;
che il giudice erroneamente abbia omesso ogni attività di indagine atta a verificare in concreto la sussistenza del pregiudizio derivante dall'ostruzione dell'abitazione causata dal parcheggio a cui conseguiva una intollerabile ed illegittima limitazione del diritto di proprietà e di godimento dell'immobile da parte dell'attore; che il giudice avrebbe dovuto verificare in concreto l'accettabilità delle immissioni cioè il superamento o meno della soglia della normale tollerabilità; che, nel caso di specie, non si trattava solo del lamentato danno non patrimoniale alla salute, ma anche del danno non patrimoniale conseguente alla lesione del diritto al normale svolgimento della vita personale e familiare all'interno dell'abitazione; che il CTU non aveva accertato il superamento della soglia della normale tollerabilità delle immissioni e quindi il giudice non era stato posto in grado di farlo, omettendo di conseguenza di valutare se le immissioni fossero lecite o illecite.
Il motivo è infondato.
Ed invero, il Tribunale ha accertato la tollerabilità delle immissioni lamentate dal sulla Parte_1 base delle risultanze dell'elaborato peritale redatto nel corso del procedimento cautelare svoltosi in corso di causa;
ha, in particolare, spiegato il Tribunale che il CTU, sulla base di un percorso motivazionale condivisibile in quanto immune da vizi logici, aveva affermato che il transito e il parcheggio dei veicoli non era in grado di provocare le immissioni intollerabili lamentate dall'attore, poiché queste potevano essere prodotte solo da veicoli in movimento e non in stato di quiete, come quelli parcheggiati in Largo Umberto;
né poteva ritenersi che, durante le operazioni di entrata e uscita dal parcheggio, potessero prodursi immissioni di gas, rumori e scuotimenti di tale portata da potersi considerare intollerabili e, quindi, illecite;
per suffragare i propri assunti, il consulente aveva preso le mosse dai profili morfologici dell'area, affermando che, trattandosi di una piazza e non di una area chiusa, non vi era il ristagno degli agenti inquinanti promananti dai tubi di scarico delle autovetture transitanti.
Ebbene, le critiche rivolte dall'appellante avverso le condivisibili argomentazioni svolte dal Tribunale per pervenire ad un giudizio di tollerabilità in ordine alle immissioni lamentate dal e, Parte_1 quindi, al rigetto della domanda risarcitoria, non sono tali da indurre ad una riforma dell'impugnata sentenza.
In particolare, a differenza di quanto sostenuto dall'appellante, il Tribunale ha verificato, utilizzando le risultanze dell'elaborato peritale redatto, l'eventuale sussistenza in concreto del pregiudizio lamentato dal in conseguenza delle dedotte intollerabili immissioni promananti dall'area Parte_1 di parcheggio posta in prossimità della sua abitazione, pregiudizio attinente al profilo della lesione del diritto al pieno ed effettivo godimento dell'immobile e del diritto alla salute.
Dalla lettura dell'elaborato peritale espletato nel corso del procedimento cautelare emerge che il CTU dott. ha verificato che “la distanza dei parcheggi dal fronte degli edifici presenti su Largo Persona_1
Umberto I, dal lato dell'immobile di risulta di due metri, come rilevato nel sopralluogo Parte_1 del 21/01/2009, tale da permettere il passaggio sul marciapiede largo un metro e parcheggiare senza intralciare l'accesso ai locali prospicienti la piazza” e ha valutato come “il transito ed il parcheggio degli autoveicoli non sia in grado di provocare nessun pericolo alla salute delle persone perché il numero dei mezzi, sia circolanti, che in manovre di parcheggio, è limitato. Evidentemente, poiché le immissioni di fumo dagli autoveicoli non superano la normale tollerabilità, a causa della loro esiguità, anche nei locali seminterrati del signor comunicanti con la piazza attraverso due aperture Parte_1 di cm 60 per 80 a piano strada, per ovvia conseguenza, non è possibile che tali immissioni superino la normale tollerabilità”; in particolare, ha spiegato il CTU che “il Largo Umberto I presenta delle caratteristiche tali per cui è da escludere che si possano creare situazioni di inquinamento da emissione di autoveicoli in quanto la piazza non è chiusa, ma rappresenta uno slargo di una strada principale che l'attraversa per tutta la sua lunghezza. Inoltre, il transito degli autoveicoli sulla strada principale e la posizione della piazza sul crinale della collina su cui sorge permette CP_1 la dispersione di eventuali inquinanti che potrebbero ristagnare e creare nocumento alle persone che dimorano o frequentano la piazza per periodi più o meno lunghi”; inoltre, il CTU ha verificato che
“la distanza di due metri delle linee di parcheggio dall'edificio è più che sufficiente ad evitare qualsiasi diminuzione della luce e dell'aria che entra dal seminterrato”; ha infine concluso che “sulla base di quanto è stato verificato …. ci siano tutte le condizioni di normale tollerabilità … relativamente alla condizione dei luoghi, alle attività normalmente svolte ed al sistema di vita e correnti abitudini del luogo”.
Ne consegue che le argomentazioni svolte dal CTU -idonee ad essere poste a fondamento della decisione, in quanto fondate sull'esame concreto dei luoghi- sono state correttamente recepite dal
Tribunale ed utilizzate ai fini della decisione.
Peraltro, sotto il profilo della dedotta lesione del diritto alla salute, il CTU, espressamente autorizzato ad avvalersi di un collaboratore, ha acquisito una relazione a firma del dott. il quale ha escluso Per_2
l'esistenza di una correlazione tra la patologia lamentata dal e l'inquinamento dovuto alle Parte_1 emissioni di scarico di veicolo a motori eventualmente verificatosi negli immobili di sua proprietà, essendo la patologia del SI riconducibile ad altri fattori (fumo di sigarette, malattie professionali e condizioni genetiche).
La comprovata tollerabilità delle immissioni lamentate dal esclude, chiaramente, la Parte_1 configurabilità del prospettato illecito aquiliano e, quindi, la risarcibilità dei danni richiesti.
7.3. Col terzo motivo di appello, l'appellante ha censurato la sentenza impugnata relativamente alla statuizione resa in ordine alle spese di lite, ritenendo le stesse esorbitanti e contestando anche la statuizione con la quale le spese del CTU sono state poste a carico di parte attrice, affermando che, per la sussistenza di gravi ed eccezionali ragioni ed essendo la lite stata causata dal le spese CP_1 dovevano essere compensate.
Il motivo è infondato.
Ed invero, il Tribunale, dopo aver rigettato la domanda attorea, ha condannato l'attore soccombente alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla controparte, in ossequio al principio di soccombenza, quantificando le stesse in € 7.118,00 per compensi, oltre iva, cpa e spese generali.
Ebbene, non sussistendo i presupposti -ed, in particolare, le gravi ed eccezionali ragioni invocate dall'appellante- per disporre la compensazione tra le parti delle spese di lite e rientrando la causa nello scaglione di valore compreso tra € 26.001,00 ed € 52.000,00, il Tribunale, nell'esercizio del suo potere discrezionale, ha liquidato in favore della parte vittoriosa l'importo di € 7.118,00, che rientra nella “forcella” dei parametri minimi e massimi previsti dal D.M. 55/2014 per il predetto scaglione di valore;
né l'appellante ha indicato le ragioni della pur dedotta asserita esorbitante liquidazione dei compensi.
Anche le spese di CTU sono state, in sentenza, condivisibilmente poste in via definitiva a carico della parte attrice, in forza della sua posizione di parte soccombente, in mancanza di ragioni per ripartirle tra le parti in forza di criteri diversi a quello della soccombenza.
8. Spese di lite.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche del 2022 - tenuto conto del valore della causa (rientrante nello scaglione compreso tra € 26.001,00 e € 52.000,00)
e dei parametri minimi.
Il tenore della decisione comporta l'obbligo a carico della parte appellante di versare un ulteriore importo, pari a quello del contributo unificato previsto per l'impugnazione proposta, a norma dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/02.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei Parte_1 confronti del avverso la sentenza n. 450/2018, pubblicata in data Controparte_1
4.5.2018 dal Tribunale di Potenza, così provvede:
a) rigetta l'appello proposto da;
Parte_1
b) condanna alla rifusione delle spese di lite sostenute dal Parte_1
che liquida in € 4.996,00 per compensi, oltre spese generali, iva Controparte_1
e cpa come per legge;
c) dà atto dell'obbligo a carico di di versare un ulteriore importo, Parte_1 pari a quello del contributo unificato previsto per l'impugnazione proposta, a norma dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/02.
Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del 21.10.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Alessia D'Alessandro dott. Michele Videtta