Articolo 16 della Legge 30 aprile 1971, n. 206
Articolo 15Articolo 17
Versione
15 maggio 1971
Art. 16.
Per l'anno finanziario 1971, le somme da corrispondere all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato per rimborso degli oneri da questa sostenuti per l'esercizio delle linee a scarso traffico sono stabilite nell'importo di lire 44.010.000.000 iscritto al capitolo n. 2961 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.
Entrata in vigore il 15 maggio 1971