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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 20/10/2025, n. 29 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 29 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
RG PU 55-1/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Vercelli
Il Tribunale di Vercelli, composto dai magistrati
Dott. HE AM Presidente
Dott. LI TA Giudice rel.
Dott. Claudia Gentili Giudice
Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 55/2025 r.g. promosso da
, nato a [...] il [...], residente a [...]
Monte Fenera n° 12 (C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. C.F._1
RI TI (c.f.: – PEC: C.F._2
), unitamente e disgiuntamente all'Avv. Laura Email_1
GI (c.f.: – PEC: , entrambi del Email_2 Email_3
Foro di Vercelli e con studio in Borgosesia (VC) via Sesone n. 26, nei confronti di in persona del legale rappresentante p.t. e amministratore Controparte_1
unico , con sede legale in Mollia (VC), Frazione Curgo 2 Controparte_2
(C.F./P.IVA: ); P.IVA_1
1 Letto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale depositato nei confronti di;
Controparte_3
esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
verificata la rituale notifica di ricorso e decreto di fissazione d'udienza; ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che parte resistente ha la sede nel circondario del medesimo Ufficio;
considerato che
il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 CCI;
al riguardo, si evidenzia che il resistente non ha fornito prova del mancato superamento delle soglie nell'ultimo triennio e la documentazione acquisita dal Registro Imprese è ferma all'anno di imposta 2021; premesso che il creditore istante vanta un credito di euro 24.924,84 derivante da sentenza del Tribunale di Vercelli n. 1112/2023 e precetto notificato;
ritenuto che
versi effettivamente in stato di Controparte_3
insolvenza non essendo più in grado di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte, come desumibile dai seguenti elementi: esposizione debitoria verso
[...]
per euro 115.05294; persistente esposizione debitoria verso il Controparte_4
ricorrente; rilevato che l'ammontare dei debiti esigibili supera la soglia di cui all'art.49, co.5, CCI;
ritenuto pertanto che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358
CCI; visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI, dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di in Controparte_1
persona del legale rappresentante p.t. e amministratore unico , con Controparte_2
sede legale in Mollia (VC), Frazione Curgo 2 (C.F./P.IVA: ); P.IVA_1
nomina
2 la dott.ssa LI TA Giudice Delegato per la procedura nomina
Avv. Curatore, che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla Persona_1
base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCI risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice, ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
stabilisce
3 il giorno 11/2/2026 ad ore 12.00, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR
30.05.02 n. 115; dispone
4 che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso in Vercelli, nella camera di consiglio del 15/10/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
LI TA HE AM
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Vercelli
Il Tribunale di Vercelli, composto dai magistrati
Dott. HE AM Presidente
Dott. LI TA Giudice rel.
Dott. Claudia Gentili Giudice
Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 55/2025 r.g. promosso da
, nato a [...] il [...], residente a [...]
Monte Fenera n° 12 (C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. C.F._1
RI TI (c.f.: – PEC: C.F._2
), unitamente e disgiuntamente all'Avv. Laura Email_1
GI (c.f.: – PEC: , entrambi del Email_2 Email_3
Foro di Vercelli e con studio in Borgosesia (VC) via Sesone n. 26, nei confronti di in persona del legale rappresentante p.t. e amministratore Controparte_1
unico , con sede legale in Mollia (VC), Frazione Curgo 2 Controparte_2
(C.F./P.IVA: ); P.IVA_1
1 Letto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale depositato nei confronti di;
Controparte_3
esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
verificata la rituale notifica di ricorso e decreto di fissazione d'udienza; ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che parte resistente ha la sede nel circondario del medesimo Ufficio;
considerato che
il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 CCI;
al riguardo, si evidenzia che il resistente non ha fornito prova del mancato superamento delle soglie nell'ultimo triennio e la documentazione acquisita dal Registro Imprese è ferma all'anno di imposta 2021; premesso che il creditore istante vanta un credito di euro 24.924,84 derivante da sentenza del Tribunale di Vercelli n. 1112/2023 e precetto notificato;
ritenuto che
versi effettivamente in stato di Controparte_3
insolvenza non essendo più in grado di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte, come desumibile dai seguenti elementi: esposizione debitoria verso
[...]
per euro 115.05294; persistente esposizione debitoria verso il Controparte_4
ricorrente; rilevato che l'ammontare dei debiti esigibili supera la soglia di cui all'art.49, co.5, CCI;
ritenuto pertanto che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358
CCI; visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI, dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di in Controparte_1
persona del legale rappresentante p.t. e amministratore unico , con Controparte_2
sede legale in Mollia (VC), Frazione Curgo 2 (C.F./P.IVA: ); P.IVA_1
nomina
2 la dott.ssa LI TA Giudice Delegato per la procedura nomina
Avv. Curatore, che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla Persona_1
base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCI risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice, ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
stabilisce
3 il giorno 11/2/2026 ad ore 12.00, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR
30.05.02 n. 115; dispone
4 che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso in Vercelli, nella camera di consiglio del 15/10/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
LI TA HE AM
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