Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/01/2025, n. 164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 164 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
- Dr. Marta Ienzi Presidente
- Dr. Filomena Albano Giudice rel.
- Dr. Francesca Cosentino Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al n. 7770/2024, introdotta da
TRA
(nata a [...] il [...]), con il patrocinio dell'avv. Parte_1
MANCINI MICHELE;
E
(nato a [...] il [...]), con il patrocinio dell'avv. CP_1
MANCINI MICHELE;
NONCHÉ Con l'intervento del Pubblico Ministero;
-interventore ex lege-
OGGETTO: ricorso congiunto per separazione dei coniugi.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti in epigrafe si sono rivolte al Tribunale per chiedere una pronuncia di separazione personale, rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in data 24/07/2010 in
Roma (trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Roma, al n. 00031, parte 2, serie A06, anno 2010), e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere non proseguibile la vita comune.
Hanno formulato le seguenti richieste in ordine alle condizioni della separazione:
“1. i signori e dichiarano di essere entrambi indipendenti CP_1 Pt_1 economicamente e quindi dichiarano espressamente di rinunciare a ogni mantenimento reciproco e di non aver nulla volere l'uno dall'altro a tale titolo;
2. La figlia minore sarà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori Persona_1 ma collocata prevalentemente presso la madre nella casa adibita a residenza famigliare;
3. La figlia minore trascorrerà con i genitori i fine settimana alternativamente;
nel week end in cui starà con il padre, sarà da questi presa all'uscita di scuola il venerdì e riaccompagnata a scuola il lunedì mattina;
trascorrerà con il padre almeno un pomeriggio a settimana, pernottando anche presso l'abitazione del padre, salvo diverso accordo scritto (anche a mezzo whatsapp) tra i genitori. Durante la settimana, previo accordo con la madre con il primario interesse della tranquillità del bambino e sulla base delle esigenze lavorative del padre, il sig. potrà recarsi, previo accordo CP_1 con la madre anche a mezzo whatsapp, presso l'abitazione dove risiede la figlia e trascorrere con quest'ultima del tempo senza necessità di stabilire giorni e orari prestabiliti, al fine di conservare costanti e vivi il rapporto genitoriale con entrambi.
4. Durante le vacanze estive, il minore trascorrerà due settimane, anche non consecutive con il padre mentre per le feste di Natale, passerà ad anni alterni con un genitore la
5. nei giorni che il figlio minore starà con uno dei genitori, potrà liberamente trascorrere del tempo con i famigliari di entrambi, in modo di non turbare eccessivamente l'equilibrio relazionale;
6. i genitori dovranno reciprocamente essere sempre rintracciabili almeno telefonicamente quando il minore è collocato presso di loro;
7. il signor corrisponderà alla signora di euro 250,00 (euro CP_1 Pt_1 duecentocinquanta/00) a titolo di mantenimento per la figlia Persona_1
8. tali somme saranno rivalutate ogni anno secondo gli indici ISTAT;
9. i coniugi provvederanno al pagamento, nella misura del 50% ciascuno, le spese scolastiche, mediche e ricreative della figlia, preventivamente concordate, salvo casi di urgenze mediche, e debitamente provate;
10. per le spese straordinarie, le parti dichiarano di accettare quanto previsto nel protocollo concluso tra il Tribunale di Roma e l'Ordine degli Avvocati di Roma per la gestione di dette spese e che di seguito si trascrive;
11. Si considerano spese comprese nell'assegno di mantenimento: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
pre-scuola, doposcuola e baby sitter se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione;
trattamenti estetici (parrucchiere, estetista, ecc.).
12. Le spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie:
A. Scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private e, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, pre-scuola, doposcuola e baby-sitter se l'esigenza nasce con la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che Io utilizza;
B. spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (minicar, macchina, motorino, moto);
C. spese sportive: svolgimento dell'attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo eventuale attività agonistica;
spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite
SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
13. spese straordinarie "obbligatorie" per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto 14. Anche con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) ovvero in un termine all'uopo fissato;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
15. i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, astenendosi quanto più possibile di esprimere loro eventuali reciproci dissapori e contrasti davanti alla figlia e si comunicheranno reciprocamente senza ritardo eventuali cambi di residenza Per_1 e di recapito, al fine di poter sempre al meglio agire nell'interesse della figlia;
16. I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione del corretto ed esatto adempimento delle condizioni previste sopra, non hanno più nulla a pretendere l'uno dall'altro”.
Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale. Le condizioni proposte possono essere recepite in quanto conformi all'interesse delle parti e della prole, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione. Visti gli artt. 473 bis.47 e 51 c.p.c., ritenuta l'equità e la congruità delle condizioni concordate, così omologandosi la separazione in conformità.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando:
- dichiara la separazione personale dei coniugi nata a [...]_1 il 29/07/1966) e (nato a [...] il [...]), che hanno CP_1 contratto matrimonio in data 24/07/2010 in Roma (trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Roma, al n. 00031, parte 2, serie A06, anno 2010), alle condizioni congiunte delle parti, riportate in parte motiva.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 08/01/2025
Il Giudice estensore Il Presidente Filomena Albano Marta Ienzi