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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 10/11/2025, n. 135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 135 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 630/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PAOLA
riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Filippo LEONARDO -Presidente rel.
2) Dott.ssa Simona SCOVOTTO -Giudice
3) Dott. Matteo TORRETTA -Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile iscritto al n. 630/2025 R.G. V.G. riservato alla decisione collegiale all'udienza cartolare del 16.09.2025 e promosso con ricorso congiunto da
(C.F. , nato a [...] il [...], ivi Parte_1 C.F._1 residente a[...], rappresentato e difeso dall'avv. Ivan Marsiglia (C.F.:
) presso il cui studio sito in Diamante alla via G. Amendola n. 18, la parte è C.F._2 elettivamente domiciliata e che dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni, notifiche ed avvisi ex lege a mezzo nr. Fax 0985/876015 – indirizzo Pec: Email_1
e
(C.F. ), nata a [...] il [...], residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. Emanuela Mastriota (C.F.:
) presso il cui studio sito in Diamante alla via G. Amendola n. 18, la parte è C.F._4 elettivamente domiciliata e che dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni, notifiche ed avvisi ex lege a mezzo nr. Fax 0985/876015 – indirizzo Pec: Email_2
-ricorrenti-
nonché con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
-interventore ex-lege- Oggetto: domanda congiunta di separazione consensuale.
Conclusioni: le parti hanno congiuntamente chiesto la pronuncia della loro separazione personale alle condizioni indicate in ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi e con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 c.p.c. Parte_1 Parte_2 depositato il 6.06.2025 hanno proposto domanda congiunta di separazione e divorzio consensuali in relazione al matrimonio concordatario contratto in Diamante (Cs) il 21.03.1976 ed annotato nel Registro dello stato civile dell'anno 1976 del predetto comune al n. 1 Parte II Serie B, precisando che dalla loro unione sono nati due figli: (c.f. ), nato a Parte_3 C.F._5 Belvedere M.mo il 04/05/1981, ed c.f. , nato a [...] il Parte_4 C.F._6 25/05/1998, entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
I coniugi ricorrenti hanno, altresì, rilevato che da tempo, per incompatibilità di carattere e incomprensioni, non hanno più un'unione affettiva e di fatto vivono separati e, pertanto, essendo venuta meno la comunione materiale e spirituale tra loro, la convivenza sotto lo stesso tetto è divenuta insostenibile, per cui è loro interesse comune separarsi consensualmente alle condizioni di seguito precisate;
Per effetto di tale irrimediabile frattura della comunione materiale e spirituale, che ha reso intollerabile la prosecuzione della convivenza, i ricorrenti, sussistendo i presupposti di cui all'art. 151 c.c. e non essendo loro intenzione quella di volersi riconciliare, hanno chiesto la pronuncia della loro separazione personale con la conferma delle condizioni compiutamente indicate in ricorso e successivamente la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Inoltre, hanno chiesto, ai sensi dell'art. 473 bis.51, comma 2, c.p.c., la sostituzione dell'udienza di comparizione con il deposito di note scritte. Quindi, sostituita l'udienza di comparizione delle parti (fissata, dinnanzi al Presidente relatore, in data 16.09.2025 con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno provveduto a detto incombente, insistendo nell'accoglimento della domanda. Esaminati gli atti di causa, la domanda di separazione personale proposta dalle parti va accolta. Risulta, infatti, che la prosecuzione della convivenza tra i coniugi è divenuta ormai da tempo intollerabile e la loro comunione materiale e spirituale appare irrimediabilmente venuta meno ed in nessun modo ripristinabile alla luce di quanto dedotto dalle parti. Ricorrono, dunque, i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la pronuncia della separazione personale di e Parte_1
Parte_2 Le parti, altresì, hanno congiuntamente chiesto la pronuncia della loro separazione con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente in corsivo: 1) I coniugi vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto.
2) I coniugi dichiarano che i figli, tutti maggiorenni, sono attualmente economicamente autosufficienti.
3) Le parti dichiarano reciprocamente di rinunciare ad ogni pretesa di natura economica non essendo in grado di garantire un qualsiasi assegno di mantenimento all'altro coniuge essendo entrambi pensionati e titolari del solo assegno sociale erogato dall'Inps.
Ebbene, il Tribunale, preso atto delle anzidette intese raggiunte tra le parti ed esaminata la documentazione prodotta, ritiene che non vi siano motivi ostativi alla presa d'atto delle condizioni e degli impegni sopra indicati ed al loro recepimento nella presente sentenza.
Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di pronuncia della separazione personale ed alle condizioni accessorie giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in composizione collegiale, decidendo in via definitiva sulla domanda di separazione proposta da e nella causa civile iscritta al Parte_1 Parte_2 R.G.V.G. n. 630/2025, così provvede:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2 stante il matrimonio concordatario tra loro contratto in Diamante (Cs) il 21.03.1976 ed annotato nel Registro dello stato civile dell'anno 1976 del predetto comune al n. 1 Parte II Serie B;
- prende atto delle condizioni e degli impegni sopra indicati qui da intendersi integralmente trascritti;
- dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di Diamante (Cs) per quanto di sua competenza;
- ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Diamante (Cs) di procedere all'annotazione della sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
Paola, così deciso nella camera di consiglio del 16.09.2025
Il Presidente rel.
dott. Filippo Leonardo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PAOLA
riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Filippo LEONARDO -Presidente rel.
2) Dott.ssa Simona SCOVOTTO -Giudice
3) Dott. Matteo TORRETTA -Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile iscritto al n. 630/2025 R.G. V.G. riservato alla decisione collegiale all'udienza cartolare del 16.09.2025 e promosso con ricorso congiunto da
(C.F. , nato a [...] il [...], ivi Parte_1 C.F._1 residente a[...], rappresentato e difeso dall'avv. Ivan Marsiglia (C.F.:
) presso il cui studio sito in Diamante alla via G. Amendola n. 18, la parte è C.F._2 elettivamente domiciliata e che dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni, notifiche ed avvisi ex lege a mezzo nr. Fax 0985/876015 – indirizzo Pec: Email_1
e
(C.F. ), nata a [...] il [...], residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. Emanuela Mastriota (C.F.:
) presso il cui studio sito in Diamante alla via G. Amendola n. 18, la parte è C.F._4 elettivamente domiciliata e che dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni, notifiche ed avvisi ex lege a mezzo nr. Fax 0985/876015 – indirizzo Pec: Email_2
-ricorrenti-
nonché con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
-interventore ex-lege- Oggetto: domanda congiunta di separazione consensuale.
Conclusioni: le parti hanno congiuntamente chiesto la pronuncia della loro separazione personale alle condizioni indicate in ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi e con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 c.p.c. Parte_1 Parte_2 depositato il 6.06.2025 hanno proposto domanda congiunta di separazione e divorzio consensuali in relazione al matrimonio concordatario contratto in Diamante (Cs) il 21.03.1976 ed annotato nel Registro dello stato civile dell'anno 1976 del predetto comune al n. 1 Parte II Serie B, precisando che dalla loro unione sono nati due figli: (c.f. ), nato a Parte_3 C.F._5 Belvedere M.mo il 04/05/1981, ed c.f. , nato a [...] il Parte_4 C.F._6 25/05/1998, entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
I coniugi ricorrenti hanno, altresì, rilevato che da tempo, per incompatibilità di carattere e incomprensioni, non hanno più un'unione affettiva e di fatto vivono separati e, pertanto, essendo venuta meno la comunione materiale e spirituale tra loro, la convivenza sotto lo stesso tetto è divenuta insostenibile, per cui è loro interesse comune separarsi consensualmente alle condizioni di seguito precisate;
Per effetto di tale irrimediabile frattura della comunione materiale e spirituale, che ha reso intollerabile la prosecuzione della convivenza, i ricorrenti, sussistendo i presupposti di cui all'art. 151 c.c. e non essendo loro intenzione quella di volersi riconciliare, hanno chiesto la pronuncia della loro separazione personale con la conferma delle condizioni compiutamente indicate in ricorso e successivamente la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Inoltre, hanno chiesto, ai sensi dell'art. 473 bis.51, comma 2, c.p.c., la sostituzione dell'udienza di comparizione con il deposito di note scritte. Quindi, sostituita l'udienza di comparizione delle parti (fissata, dinnanzi al Presidente relatore, in data 16.09.2025 con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno provveduto a detto incombente, insistendo nell'accoglimento della domanda. Esaminati gli atti di causa, la domanda di separazione personale proposta dalle parti va accolta. Risulta, infatti, che la prosecuzione della convivenza tra i coniugi è divenuta ormai da tempo intollerabile e la loro comunione materiale e spirituale appare irrimediabilmente venuta meno ed in nessun modo ripristinabile alla luce di quanto dedotto dalle parti. Ricorrono, dunque, i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la pronuncia della separazione personale di e Parte_1
Parte_2 Le parti, altresì, hanno congiuntamente chiesto la pronuncia della loro separazione con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente in corsivo: 1) I coniugi vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto.
2) I coniugi dichiarano che i figli, tutti maggiorenni, sono attualmente economicamente autosufficienti.
3) Le parti dichiarano reciprocamente di rinunciare ad ogni pretesa di natura economica non essendo in grado di garantire un qualsiasi assegno di mantenimento all'altro coniuge essendo entrambi pensionati e titolari del solo assegno sociale erogato dall'Inps.
Ebbene, il Tribunale, preso atto delle anzidette intese raggiunte tra le parti ed esaminata la documentazione prodotta, ritiene che non vi siano motivi ostativi alla presa d'atto delle condizioni e degli impegni sopra indicati ed al loro recepimento nella presente sentenza.
Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di pronuncia della separazione personale ed alle condizioni accessorie giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in composizione collegiale, decidendo in via definitiva sulla domanda di separazione proposta da e nella causa civile iscritta al Parte_1 Parte_2 R.G.V.G. n. 630/2025, così provvede:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2 stante il matrimonio concordatario tra loro contratto in Diamante (Cs) il 21.03.1976 ed annotato nel Registro dello stato civile dell'anno 1976 del predetto comune al n. 1 Parte II Serie B;
- prende atto delle condizioni e degli impegni sopra indicati qui da intendersi integralmente trascritti;
- dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di Diamante (Cs) per quanto di sua competenza;
- ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Diamante (Cs) di procedere all'annotazione della sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
Paola, così deciso nella camera di consiglio del 16.09.2025
Il Presidente rel.
dott. Filippo Leonardo