Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 27/05/2025, n. 1011 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1011 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
R.G.A.C. n. 1763/2024
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Latina
Sezione II Civile
in composizione monocratica nella persona del Giudice dott. Antonio Masone, all'udienza del 27.05.2025, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti, ha emesso, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. del R.G.A.C., avente ad oggetto
“opposizione ad ordinanza ingiunzione”, vertente
TRA
- (C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Pietricola;
OPPONENTE
E
- (P.I. C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 in persona del pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Massimo CP_2
Ferretti;
OPPOSTO
CONCLUSIONI
Parte opponente: “la signora come rappresentata e Parte_1 difesa, ricorre all'intestato Tribunale, competente per territorio e materia, affinché nella persona del designando Giudicante, voglia, contrariis rejectis, previa immediata sospensione dell'esecutività ed efficacia dell'ordinanza opposta, revocarla ovvero annullarla.
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Parte opposta: “Voglia il giudice adito: Nel merito rigettare il presente ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese diritti ed onorari”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sig. ricorreva dinanzi all'intestato Tribunale affinché, Parte_1 previa sospensione, annullasse o revocasse l'ordinanza n. 146/2023, recante protocollo n. 0047519/2023, con la quale, in data 28.11.2023, il CP_1
le ingiungeva il pagamento della somma di Euro 2.080,22 CP_1
(comprensiva di spese di notifica e del procedimento) per aver violato l'art. 84, comma 1. Lett. b), punto 1 della Legge regionale n. 39/2002 avendo proceduto al taglio di n. 250 piante di IP in assenza di autorizzazione.
A sostegno della domanda evidenziava la propria assenza di responsabilità addebitando il fatto ad un proprio dipendente che, incaricato dell'attività di potatura, agiva autonomamente procedendo al suddetto disboscamento anche in contrasto con la volontà della stessa proprietaria del fondo.
Sosteneva altresì l'invalidità dell'ordinanza ingiunzione per essere stata emessa in mancanza di audizione nonostante rituale richiesta avanzata dalla ricorrente.
Si costituiva in giudizio il , in persona del Sindaco pro Controparte_1 tempore, il quale evidenziava l'infondatezza delle tesi avverse, posto che la responsabilità del proprietario del fondo, quale soggetto tenuto a vigilarvi, non potesse essere in nessun caso esclusa ed invocando l'orientamento giurisprudenziale prevalente secondo cui la mancata audizione del contravventore non può dar luogo all'invalidità del provvedimento sanzionatorio emesso.
Concludeva, pertanto, chiedendo il rigetto del ricorso e la conferma dell'ordinanza ingiunzione, oltre alla vittoria delle spese processuali.
2 Il Giudice istruttore, rigettata la richiesta di sospensione per mancanza dei presupposti, rinviava la causa per discussione all'udienza del 27.05.2025 concedendo alle parti termine per note di discussione sino a venti giorni prima dell'udienza.
Alla suddetta udienza, esaurita la discussione orale delle parti, veniva data lettura del dispositivo e delle ragioni della motivazione di seguito esplicitate.
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Occorre, in primo luogo, richiamare l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità che esclude che la mancata audizione dell'interessato renda invalido il provvedimento sanzionatorio pronunciato a suo carico. Infatti, “riguardando il giudizio di opposizione il rapporto e non
l'atto, gli argomenti a proprio favore che l'interessato avrebbe potuto sostenere in sede di audizione dinanzi all'autorità amministrativa ben possono essere prospettati in sede giurisdizionale” (cfr., ex multis, Cass. Sez. 2, sent. n. 24901 del 18/08/2022).
L'ulteriore argomento sostenuto dalla ricorrente, finalizzato a far ricadere la responsabilità della violazione sulla condotta del proprio dipendente, asseritamente eccedente i limiti del mandato conferito, non appare dimostrato e si rivela, in ogni caso, inconferente.
Essendo pacifico che la sig. sia proprietaria del fondo sul quale Pt_1
erano presenti le piante di PT (atto pubblico del 23.9.2020, repertorio n.
24.694, raccolta n. 13.444), trattandosi di circostanza ex adverso ammessa e non contestata con gli effetti di cui all'art. 115, primo comma, c.p.c., ne discende che per ogni atto eventualmente illecito, colposo o dannoso che si verifichi sul suolo ella ne risponde, in quanto titolare, in virtù degli obblighi di vigilanza e di sorveglianza esistenti in suo capo.
Con riguardo allo specifico tema delle violazioni amministrative, l'art. 6 legge n. 689 del 1981, sancisce una presunzione di responsabilità in solido con l'autore della violazione a carico del proprietario di un bene qualora non fornisca la prova precisa che il medesimo sia stato utilizzato per il compimento dell'illecito contro la sua volontà.
3 Ciò posto, non è stato dimostrato che l'attività di disboscamento sia stata eseguita in difformità dalle indicazioni della proprietaria e nella sua totale estraneità e mancanza di volontà, trattandosi di opera eseguita da un proprio dipendente di non trascurabile rilevanza.
Sembra inverosimile che il taglio di un numero così elevato di alberi di notevoli dimensioni sia stato realizzato dal sig. all'oscuro della sig. Pt_2
e contro il suo volere, essendo una operazione che richiede Pt_1 senz'altro l'uso di un consistente numero di mezzi e di collaboratori.
La fondatezza degli addebiti mossi a carico della ricorrente risulta, pertanto, dimostrata, tanto più che l'istruttoria svolta dalle autorità non ha evidenziato elementi idonei a fornire una diversa ricostruzione dei fatti.
L'onere probatorio circa la violazione commessa dalla ricorrente appare, dunque, soddisfatto dall'amministrazione comunale resistente, laddove, sul versante opposto, non risultano sufficientemente dimostrate circostanze negative contrapposte a quelle allegate dall'amministrazione che consentano di ritenere arbitraria la sanzione o errato l'accertamento.
Il ricorso proposto da deve essere, conseguentemente, Parte_1 rigettato e l'ordinanza ingiuntiva n. 146/2023 del 28.11.2023 deve essere confermata.
Le spese processuali seguono la soccombenza dell'opponente e vengono liquidate ai sensi del DM n. 147/2022 come in dispositivo, previa applicazione del valore minimo di scaglione, trattandosi di fattispecie semplice e di natura prettamente documentale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, monocraticamente e definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa, così provvede:
1. rigetta il ricorso e conferma l'ordinanza ingiunzione n. 146/2023 del
28.11.2023 emessa dal;
Controparte_1
4 2. condanna al pagamento, in favore di Parte_1 CP_1
, in persona del Sindaco pro tempore, delle spese processuali,
[...] che liquida in € 1.278,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e
CPA come per legge.
Così deciso in Latina, il 27.05.2025.
Il Giudice
Dott. Antonio Masone firmato telematicamente
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