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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 22/01/2025, n. 72 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 72 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 97/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Federica Verro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 97 dell'anno 2021 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi, vertente tra
(C.F. ), nato ad [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. ALAIMO ANTONIO, giusta procura in atti;
- appellante -
contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. GRIECO GIAMBATTISTA, giusta procura in calce alla comparsa di risposta;
- appellata -
e nei confronti di
(C.F. ), nato ad [...] il [...]; CP_2 C.F._2
- appellato contumace -
oggetto: appello avverso la sentenza n. 717/2020 del Giudice di Pace di Agrigento in materia di sinistri stradali.
conclusioni delle parti: come rassegnate con le note depositate per l'udienza del 11.9.2024, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione regolarmente notificato, aveva evocato in giudizio Parte_1
innanzi al Giudice di Pace di Agrigento la Controparte_3 CP_2
- rispettivamente nella qualità di compagnia di assicurazione e proprietario/conducente
1 dell'autovettura Fiat LÒ targata CF539RL - per vederli condannare al risarcimento danni patrimoniali subiti a causa del sinistro stradale provocato da tale veicolo.
In particolare, l'attore aveva dedotto che:
- in data 8.6.2018, alla guida del proprio quadriciclo tg X89D44, stava percorrendo la discesa Icori di Agrigento quando è stato tamponato da tergo dall'autovettura Fiat LÒ
targata CF539RL condotta e di proprietà di che procedendo nello stesso senso CP_2
di marcia non aveva rispettato la distanza di sicurezza;
- a causa dell'urto il quadriciclo di proprietà dell'attore aveva terminato la propria corsa contro il guardrail e il muretto ivi presenti;
-successivamente all'accaduto le parti avevano sottoscritto la denuncia amichevole del sinistro;
- il sinistro aveva causato danni materiali al mezzo per € 12.559,05.
aveva quindi chiesto al Giudice di Pace di Agrigento di dichiarare Parte_1
l'esclusiva responsabilità nella causazione del sinistro del conducente dell'autovettura Fiat
LÒ e - conseguentemente - condannare i convenuti in solido al pagamento della somma di
€ 12.559,05 per i danni materiali subiti e di € 1.000,00 per rimborso delle spese stragiudiziali sostenute, oltre interessi e rivalutazione monetaria, con vittoria di spese.
Si era costituita in primo grado la contestando le domande Controparte_3
spiegate dall'attore e chiedendone il rigetto in quanto infondate in fatto e diritto e, comunque,
non provate. In particolare, aveva contestato la riconducibilità dei danni materiali denunciati da parte attrice ai fatti da questa posti a fondamento della domanda giudiziale, sottolineando la presenza di gravi e convergenti elementi idonei a smentire i fatti come narrati in citazione;
aveva poi contestato la quantificazione dei danni eccependo l'antieconomicità della riparazione.
In particolare, la convenuta aveva rilevato che:
- nonostante l'entità dei danni lamentati al mezzo non risulta l'intervento di Autorità di
Polizia e i soggetti coinvolti non hanno subito lesioni;
- i danni riscontrati sui mezzi asseritamente coinvolti non sono tra di loro tecnicamente compatibili;
2 - “tutte le parti in causa, contrariamente a quanto dichiarato, si conoscevano già da prima del
presunto incidente”.
Ritualmente citato, era rimasto contumace. CP_2
Terminata l'attività istruttoria - svolta mediante produzioni documentali, prove orali e
CTU tecnica - la causa è stata decisa con la sentenza n. 717/2020, emessa dal Giudice di Pace
di Agrigento in data 18.11.2020 e depositata in data 26.11.2020, contenente il seguente dispositivo: “il Giudice di Pace, disattesa ogni altra istanza eccezione e difesa, rigetta la domanda
proposta da . Compensa tra le parti le spese di giudizio. Pone le spese di CTU liquidate Parte_1
come da separato decreto, definitivamente a carico dell'attore”.
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello , chiedendo Parte_1
preliminarmente di dichiarare l'inammissibilità/nullità ex art. 154 c.p.c. della CTU espletata in primo grado e di disporre nuova CTU tecnica o, in subordine, concedere all'appellante i termini per controdedurre alla CTU ex art. 195 c.p.c.; nel merito, previo rinnovo della CTU, in ragione della sua contraddittorietà ed erroneità, ha chiesto di accogliere le domande formulate in primo grado. Con vittoria di spese, competenze ed onorari difensivi di entrambi i gradi del giudizio.
Si è costituita in giudizio la , chiedendo preliminarmente Controparte_3
di dichiarare inammissibile l'appello ex artt. 348 bis e 348 ter c.p.c. e veder rigettare sia la richiesta di nuova CTU tecnica, in quanto inammissibile e irrilevante, sia la richiesta di concessione di un termine per le controdeduzioni alla CTU;
nel merito, ha chiesto il rigetto dell'appello in quanto illegittimo, inammissibile e infondato sia in fatto che in diritto, con condanna dell'appellante ex art. 96 c.p.c. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente grado del giudizio.
Il Giudice, con ordinanza a verbale del 22.12.2022, ha disposto la nomina di un CTU al fine di rispondere alle osservazioni formulate dalle parti avverso la bozza di relazione,
rilevando che in primo grado le parti non avevano avuto il relativo termine di legge.
Mutato il decidente, all'udienza dell'11.9.2024, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Ciò detto in punto di fatto, va in primo luogo dichiarata la contumacia di CP_2
ritualmente citato e non costituito in appello.
3 Ancora in via preliminare, deve darsi atto dell'infondatezza delle eccezioni di parte appellata relative all'inammissibilità dell'atto di appello ai sensi degli artt. 348 bis e ter c.p.c.,
ritenendo l'impugnazione ammissibile e non manifestamente infondata.
Invero, dal tenore delle difese spiegate dall'appellante e dalla ricostruzione dei fatti articolata nell'atto di citazione in appello, nonché dalle richieste finali formulate, emergono chiaramente le censure alla sentenza di primo grado e le conseguenti modifiche che l'appellante ritiene debbano essere apportate dal Giudice del gravame, come previsto dall'art. 342 c.p.c. Inoltre, le censure di parte appellante relative al termine per il deposito di osservazioni alla CTU sono state accolte.
Muovendo al merito, l'appello va rigettato per non aver provato la Parte_1
verificazione degli eventi come descritti nell'atto introduttivo.
Così, l'attore ha ritenuto di assolvere l'onere probatorio sullo stesso incombente, secondo il criterio di cui all'art. 2697 c.c., in presenza altresì delle decise contestazioni della compagnia assicuratrice in merito alla dinamica del sinistro, affidandosi in primo luogo al modello CID
prodotto in atti.
Ebbene, il modulo di contestazione amichevole, quale dichiarazione confessoria resa dal responsabile del danno proprietario del veicolo assicurato e litisconsorte necessario, non ha valore di piena prova nemmeno nei confronti del solo confitente, dovendo invece essere liberamente apprezzata dal giudice in applicazione dell'art. 2733 co. III c.c.
Muovendo agli esiti della consulenza tecnica cinematica, l'ausiliario da ultimo nominato non ha avallato gli esiti della CTU del primo grado di giudizio - su cui il Giudice di Pace ha fondato il rigetto delle domande attoree - affermando di non poter escludere nettamente che il sinistro si sia verificato tra i mezzi coinvolti.
Eppure, sebbene l'elaborato tecnico non vale a smentire a priori la prospettazione di
, non appare tuttavia neppure idoneo a fornirvi un supporto probatorio. Il Parte_1
consulente ha infatti riferito che, in mancanza di un accertamento circa i punti di collisione tra veicoli e il luogo esatto in cui si sono verificati gli eventi - in base alle informazioni agli atti -
non è possibile confermare che la vettura del danneggiato abbia impattato con terrapieno come indicato da parte attrice.
4 Né si ritiene che la verificazione del sinistro a causa della condotta del convenuto possa essere accertata in base alle sole dichiarazioni del teste . Questi, infatti, ha Testimone_1
genericamente affermato di aver visto il tamponamento, senza però essere in grado di riferire il preciso punto d'urto. E d'altronde, egli ha dichiarato che quando si sono svolti gli eventi seguiva le vetture coinvolte collocandosi “due, tre macchine dietro rispetto alla macchina”; eppure,
il rettilineo che precede il tornante (in base alle fotografie agli atti) appare troppo breve per permettere a un guidatore posto a tale distanza di percepire direttamente i fatti narrati.
Parimenti il teste non ha fornito alcuna indicazione specifica sul luogo esatto in cui è
avvenuta la collisione tra i veicoli, dichiarando esclusivamente che “il sinistro si è verificato nelle
vicinanze del tornante”.
Conclusivamente, secondo la regola probatoria della preponderanza dell'evidenza, non si ritiene dimostrato che il sinistro si sia verificato secondo le modalità indicate nell'atto introduttivo. La carenza in punto di allegazione determina il rigetto della domanda e quindi dell'appello, con il conseguente rigetto delle richieste risarcitorie.
Non merita accoglimento, infine, la domanda formulata da parte appellata di condanna della controparte ai sensi dell'art. 96 c.p.c., non ravvisandosi elementi per affermare che la abbia agito in giudizio con mala fede o colpa grave, non essendo, sotto tale Parte_1
profilo, sufficiente la mera infondatezza delle tesi prospettate.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, in applicazione dei parametri previsti dal decreto del ministro della Giustizia n. 55 del 2014
(come aggiornato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022), in un valore tendente ai minimi per lo scaglione di riferimento, in considerazione della natura della controversia e delle questioni giuridiche sottese.
Per le medesime ragioni, le spese dell'attività svolta dal CTU nella presente fase del giudizio - come liquidate con separato provvedimento - vanno definitivamente poste a carico di parte appellante.
PQM
il Tribunale di Agrigento, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, nella contumacia di , CP_2
5 rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 717/2020, emessa Parte_1
dal Giudice di Pace di Agrigento in data 18.11.2020 e depositata in data 26.11.2020;
condanna, per l'effetto, al pagamento a favore di Parte_1 [...]
delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in euro 4.000,00 per Controparte_3
compenso professionale, oltre rimborso spese generali nella misura del 15 % del compenso,
Iva e Cpa, se dovuti e come per legge;
pone definitivamente a carico di le spese dell'attività svolta dal CTU Parte_1
nella presente fase del giudizio, come liquidate con separato provvedimento;
dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Agrigento, in data 21 gennaio 2025.
il Giudice
Federica Verro
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Federica Verro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 97 dell'anno 2021 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi, vertente tra
(C.F. ), nato ad [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. ALAIMO ANTONIO, giusta procura in atti;
- appellante -
contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. GRIECO GIAMBATTISTA, giusta procura in calce alla comparsa di risposta;
- appellata -
e nei confronti di
(C.F. ), nato ad [...] il [...]; CP_2 C.F._2
- appellato contumace -
oggetto: appello avverso la sentenza n. 717/2020 del Giudice di Pace di Agrigento in materia di sinistri stradali.
conclusioni delle parti: come rassegnate con le note depositate per l'udienza del 11.9.2024, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione regolarmente notificato, aveva evocato in giudizio Parte_1
innanzi al Giudice di Pace di Agrigento la Controparte_3 CP_2
- rispettivamente nella qualità di compagnia di assicurazione e proprietario/conducente
1 dell'autovettura Fiat LÒ targata CF539RL - per vederli condannare al risarcimento danni patrimoniali subiti a causa del sinistro stradale provocato da tale veicolo.
In particolare, l'attore aveva dedotto che:
- in data 8.6.2018, alla guida del proprio quadriciclo tg X89D44, stava percorrendo la discesa Icori di Agrigento quando è stato tamponato da tergo dall'autovettura Fiat LÒ
targata CF539RL condotta e di proprietà di che procedendo nello stesso senso CP_2
di marcia non aveva rispettato la distanza di sicurezza;
- a causa dell'urto il quadriciclo di proprietà dell'attore aveva terminato la propria corsa contro il guardrail e il muretto ivi presenti;
-successivamente all'accaduto le parti avevano sottoscritto la denuncia amichevole del sinistro;
- il sinistro aveva causato danni materiali al mezzo per € 12.559,05.
aveva quindi chiesto al Giudice di Pace di Agrigento di dichiarare Parte_1
l'esclusiva responsabilità nella causazione del sinistro del conducente dell'autovettura Fiat
LÒ e - conseguentemente - condannare i convenuti in solido al pagamento della somma di
€ 12.559,05 per i danni materiali subiti e di € 1.000,00 per rimborso delle spese stragiudiziali sostenute, oltre interessi e rivalutazione monetaria, con vittoria di spese.
Si era costituita in primo grado la contestando le domande Controparte_3
spiegate dall'attore e chiedendone il rigetto in quanto infondate in fatto e diritto e, comunque,
non provate. In particolare, aveva contestato la riconducibilità dei danni materiali denunciati da parte attrice ai fatti da questa posti a fondamento della domanda giudiziale, sottolineando la presenza di gravi e convergenti elementi idonei a smentire i fatti come narrati in citazione;
aveva poi contestato la quantificazione dei danni eccependo l'antieconomicità della riparazione.
In particolare, la convenuta aveva rilevato che:
- nonostante l'entità dei danni lamentati al mezzo non risulta l'intervento di Autorità di
Polizia e i soggetti coinvolti non hanno subito lesioni;
- i danni riscontrati sui mezzi asseritamente coinvolti non sono tra di loro tecnicamente compatibili;
2 - “tutte le parti in causa, contrariamente a quanto dichiarato, si conoscevano già da prima del
presunto incidente”.
Ritualmente citato, era rimasto contumace. CP_2
Terminata l'attività istruttoria - svolta mediante produzioni documentali, prove orali e
CTU tecnica - la causa è stata decisa con la sentenza n. 717/2020, emessa dal Giudice di Pace
di Agrigento in data 18.11.2020 e depositata in data 26.11.2020, contenente il seguente dispositivo: “il Giudice di Pace, disattesa ogni altra istanza eccezione e difesa, rigetta la domanda
proposta da . Compensa tra le parti le spese di giudizio. Pone le spese di CTU liquidate Parte_1
come da separato decreto, definitivamente a carico dell'attore”.
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello , chiedendo Parte_1
preliminarmente di dichiarare l'inammissibilità/nullità ex art. 154 c.p.c. della CTU espletata in primo grado e di disporre nuova CTU tecnica o, in subordine, concedere all'appellante i termini per controdedurre alla CTU ex art. 195 c.p.c.; nel merito, previo rinnovo della CTU, in ragione della sua contraddittorietà ed erroneità, ha chiesto di accogliere le domande formulate in primo grado. Con vittoria di spese, competenze ed onorari difensivi di entrambi i gradi del giudizio.
Si è costituita in giudizio la , chiedendo preliminarmente Controparte_3
di dichiarare inammissibile l'appello ex artt. 348 bis e 348 ter c.p.c. e veder rigettare sia la richiesta di nuova CTU tecnica, in quanto inammissibile e irrilevante, sia la richiesta di concessione di un termine per le controdeduzioni alla CTU;
nel merito, ha chiesto il rigetto dell'appello in quanto illegittimo, inammissibile e infondato sia in fatto che in diritto, con condanna dell'appellante ex art. 96 c.p.c. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente grado del giudizio.
Il Giudice, con ordinanza a verbale del 22.12.2022, ha disposto la nomina di un CTU al fine di rispondere alle osservazioni formulate dalle parti avverso la bozza di relazione,
rilevando che in primo grado le parti non avevano avuto il relativo termine di legge.
Mutato il decidente, all'udienza dell'11.9.2024, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Ciò detto in punto di fatto, va in primo luogo dichiarata la contumacia di CP_2
ritualmente citato e non costituito in appello.
3 Ancora in via preliminare, deve darsi atto dell'infondatezza delle eccezioni di parte appellata relative all'inammissibilità dell'atto di appello ai sensi degli artt. 348 bis e ter c.p.c.,
ritenendo l'impugnazione ammissibile e non manifestamente infondata.
Invero, dal tenore delle difese spiegate dall'appellante e dalla ricostruzione dei fatti articolata nell'atto di citazione in appello, nonché dalle richieste finali formulate, emergono chiaramente le censure alla sentenza di primo grado e le conseguenti modifiche che l'appellante ritiene debbano essere apportate dal Giudice del gravame, come previsto dall'art. 342 c.p.c. Inoltre, le censure di parte appellante relative al termine per il deposito di osservazioni alla CTU sono state accolte.
Muovendo al merito, l'appello va rigettato per non aver provato la Parte_1
verificazione degli eventi come descritti nell'atto introduttivo.
Così, l'attore ha ritenuto di assolvere l'onere probatorio sullo stesso incombente, secondo il criterio di cui all'art. 2697 c.c., in presenza altresì delle decise contestazioni della compagnia assicuratrice in merito alla dinamica del sinistro, affidandosi in primo luogo al modello CID
prodotto in atti.
Ebbene, il modulo di contestazione amichevole, quale dichiarazione confessoria resa dal responsabile del danno proprietario del veicolo assicurato e litisconsorte necessario, non ha valore di piena prova nemmeno nei confronti del solo confitente, dovendo invece essere liberamente apprezzata dal giudice in applicazione dell'art. 2733 co. III c.c.
Muovendo agli esiti della consulenza tecnica cinematica, l'ausiliario da ultimo nominato non ha avallato gli esiti della CTU del primo grado di giudizio - su cui il Giudice di Pace ha fondato il rigetto delle domande attoree - affermando di non poter escludere nettamente che il sinistro si sia verificato tra i mezzi coinvolti.
Eppure, sebbene l'elaborato tecnico non vale a smentire a priori la prospettazione di
, non appare tuttavia neppure idoneo a fornirvi un supporto probatorio. Il Parte_1
consulente ha infatti riferito che, in mancanza di un accertamento circa i punti di collisione tra veicoli e il luogo esatto in cui si sono verificati gli eventi - in base alle informazioni agli atti -
non è possibile confermare che la vettura del danneggiato abbia impattato con terrapieno come indicato da parte attrice.
4 Né si ritiene che la verificazione del sinistro a causa della condotta del convenuto possa essere accertata in base alle sole dichiarazioni del teste . Questi, infatti, ha Testimone_1
genericamente affermato di aver visto il tamponamento, senza però essere in grado di riferire il preciso punto d'urto. E d'altronde, egli ha dichiarato che quando si sono svolti gli eventi seguiva le vetture coinvolte collocandosi “due, tre macchine dietro rispetto alla macchina”; eppure,
il rettilineo che precede il tornante (in base alle fotografie agli atti) appare troppo breve per permettere a un guidatore posto a tale distanza di percepire direttamente i fatti narrati.
Parimenti il teste non ha fornito alcuna indicazione specifica sul luogo esatto in cui è
avvenuta la collisione tra i veicoli, dichiarando esclusivamente che “il sinistro si è verificato nelle
vicinanze del tornante”.
Conclusivamente, secondo la regola probatoria della preponderanza dell'evidenza, non si ritiene dimostrato che il sinistro si sia verificato secondo le modalità indicate nell'atto introduttivo. La carenza in punto di allegazione determina il rigetto della domanda e quindi dell'appello, con il conseguente rigetto delle richieste risarcitorie.
Non merita accoglimento, infine, la domanda formulata da parte appellata di condanna della controparte ai sensi dell'art. 96 c.p.c., non ravvisandosi elementi per affermare che la abbia agito in giudizio con mala fede o colpa grave, non essendo, sotto tale Parte_1
profilo, sufficiente la mera infondatezza delle tesi prospettate.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, in applicazione dei parametri previsti dal decreto del ministro della Giustizia n. 55 del 2014
(come aggiornato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022), in un valore tendente ai minimi per lo scaglione di riferimento, in considerazione della natura della controversia e delle questioni giuridiche sottese.
Per le medesime ragioni, le spese dell'attività svolta dal CTU nella presente fase del giudizio - come liquidate con separato provvedimento - vanno definitivamente poste a carico di parte appellante.
PQM
il Tribunale di Agrigento, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, nella contumacia di , CP_2
5 rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 717/2020, emessa Parte_1
dal Giudice di Pace di Agrigento in data 18.11.2020 e depositata in data 26.11.2020;
condanna, per l'effetto, al pagamento a favore di Parte_1 [...]
delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in euro 4.000,00 per Controparte_3
compenso professionale, oltre rimborso spese generali nella misura del 15 % del compenso,
Iva e Cpa, se dovuti e come per legge;
pone definitivamente a carico di le spese dell'attività svolta dal CTU Parte_1
nella presente fase del giudizio, come liquidate con separato provvedimento;
dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Agrigento, in data 21 gennaio 2025.
il Giudice
Federica Verro
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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