Articolo 28 della Legge 8 agosto 1895, n. 486
Articolo 27Articolo 29
Versione
10 agosto 1895
Art. 28.

E' convertito in legge il Regio decreto del 10 dicembre 1894, n. 533 , riprodotto nell'allegato Q, alla presente legge, con cui si approva la convenzione stipulata il di' 30 ottobre 1894 fra il ministro del Tesoro e la Banca d'Italia, e si provvede intorno al personale reso disponibile dal passaggio del servizio di tesoreria alla Banca d'Italia.

Entrata in vigore il 10 agosto 1895