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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 25/03/2025, n. 467 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 467 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente rel.
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 5276 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2024, promossa da
rappresentata e difesa dall'avvocato Gerardina Orlandella Parte_1
contro
, rappresentato e difeso dall'avvocato Fabio Arzenton _1
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vicenza.
In punto: separazione giudiziale.
1 Conclusioni comuni delle parti:
Chiedono che il Tribunale omologhi la loro separazione alle seguenti condizioni:
a)i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
b) i minori e vengono affidati ad entrambi i genitori Persona_1 Persona_2
secondo la regola dell'affido condiviso e collocati in via prevalente presso la madre;
c)salvo diverso accordo, il padre potrà vedere e tenere con sé i figli secondo le seguenti modalità:
-il martedì dall'uscita da scuola fino alle ore 19;
-un week end ogni 15 giorni, dal venerdì alle ore 19 fino alla domenica alle ore 19;
-sette giorni durante le vacanze natalizie, comprendenti ad anni alterni il giorno di
Natale e quello di Capodanno;
-tre giorni durante le vacanze pasquali, comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua
ed il Lunedì dell'Angelo;
-due settimane anche non consecutive durante le vacanze estive (con pari diritto della madre) in periodo da concordare entro il 30 maggio di ogni anno;
d)la casa familiare, sita in Noventa Vicentina via Capo di Sopra n. 93, viene assegnata a con termine a fino al 30.4.2025 per rilasciarla;
Parte_1 _1
e) contribuirà al mantenimento dei figli con la somma di euro 400 (euro _1
200 per ciascun figlio), annualmente rivalutabile in base agli indici ISTAT , da versare alla moglie entro il giorno 20 di ogni mese;
f)le spese straordinarie relative ai figli minori, come regolamentate dal protocollo del
Tribunale di Vicenza, saranno a carico dei genitori al 50% ; l'assegno unico sarà
percepito dalla madre;
2 g)le parti si danno il consenso al rilascio ed al rinnovo del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio per sé e per i figli minori;
h)spese compensate.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Conclude per l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in data 12.12.2024 premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio con in Noventa Vicentina il 25.3.2017, che dall'unione _1
erano nati due figli, entrambi ancora minorenni, che il matrimonio era entrato in irreversibile crisi, chiedeva fosse dichiarata la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate.
Con comparsa in data 6.2.2025 si costituiva in giudizio , aderendo alla _1
domanda di separazione, ma a condizioni diverse da quelle ex adverso indicate.
All'udienza del 18.2.2024 i coniugi comparivano personalmente avanti il Giudice
Relatore e raggiungevano un accordo su tutte le questioni controverse, precisando conformi conclusioni.
La causa era quindi rimessa Collegio per la decisione, previa acquisizione delle conclusioni del Pubblico Ministero.
La domanda di separazione personale proposta dalle parti deve trovare accoglimento.
I coniugi concordano infatti sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve pertanto dichiararsi la separazione personale delle parti.
Nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento
3 condiviso dei due figli minori, alla prevalente collocazione degli stessi presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre.
Neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento dei figli a carico del padre, così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei coniugi ed alle esigenze dei minori.
La casa familiare va assegnata alla ricorrente quale genitore collocatario dei figli minori.
Delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti a verbale dell'udienza di comparizione personale dei coniugi il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale.
Le spese di lite, come richiesto, vanno integralmente compensate tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a)omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_1 _1
, uniti in matrimonio in Noventa Vicentina il 25.3.2017, con atto trascritto al n. 1,
[...]
parte I, anno 2017, alle condizioni in epigrafe riportate;
b)compensa le spese .
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 25.3.2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
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