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Sentenza 1 agosto 2025
Sentenza 1 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 01/08/2025, n. 1971 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1971 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2025 |
Testo completo
R.G. 4505/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Domenico Pellegrini Presidente
Dott. Giovanni Maddaleni Giudice
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa da:
, C.F. , nato a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
residente in Chiavari (GE), Corso Buenos Aires n. 69/5, ed elettivamente domiciliato in
Genova (GE), Via XX Settembre n. 2/12, presso lo studio dell'Avv. Maria Elisabetta Lo
Bianco, che lo rappresenta e lo difende, come da procura in atti
- Parte Attrice - nei confronti di
, C.F. , nata a [...], il Controparte_1 C.F._2
22/08/1967, residente in Genova Montoggio Località Creto n. 50, elettivamente domiciliata in Genova (GE), Via Malta n. 4/1, presso lo studio dell'Avv. Bianca Innocenti, che la rappresenta e la difende, come da procura in atti
- Parte Convenuta -
Con l'intervento ex lege del P.M. che ha concluso come in atti.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte autorizzate ex art. 127 ter c.p.c. del
04-13/06/2025. MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che, con sentenza non definitiva n. 2809/2024 pubblicata in data 07/11/2024 il
Tribunale di Genova ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Genova (GE) in data 02/10/1988 fra il IG. e la Parte_1
IG.ra , rimettendo le parti dinanzi al Giudice Istruttore per la prosecuzione Controparte_1
del giudizio.
Rilevato che, dopo diversi rinvii per pendenti trattative, con note scritte autorizzate ex art. 127 ter c.p.c. del 04-13/06/2025 le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo alle condizioni di divorzio ed hanno pertanto precisato congiuntamente le conclusioni;
Ritenuto che le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, possono essere integralmente recepite non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico;
Ritenuto, infine, che alla luce della conciliazione delle parti le spese di lite del presente giudizio possono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, ferma ed integralmente richiamata la sentenza parziale n. 2809/2024 del 20/09/2024 con cui
è stato pronunciato il divorzio fra le parti,
Pt_2
le seguenti condizioni essenziali prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate dalle parti:
1- Il IG. contribuirà al mantenimento del figlio mediante il versamento Parte_1 Per_1
alla IG.ra di una somma mensile pari a €400,00, rivalutata annualmente Controparte_1 secondo gli indici ISTAT, fino al raggiungimento della sua indipendenza economica oltre il
50% delle spese straordinarie così come elencate dalla Circolare del Tribunale di Genova;
2- La IG.ra dichiara di rinunciare espressamente a qualsiasi contributo Controparte_1
economico da parte del IG. a titolo di mantenimento personale a far data dal Parte_1 mese di luglio 2025; 3- La IG.ra si impegna a cedere alla di cui è legale Controparte_1 Parte_3
rappresentante il IG. , la propria partecipazione societaria pari al 30%, Parte_1 nonché tutti i beni mobili e immobili facenti parte della società. Tale cessione dovrà essere formalizzata mediante atto di recesso da sottoscriversi dinanzi al Notaio competente;
4- Il IG. assume l'obbligo di manlevare e tenere indenne la IG.ra Parte_1 [...]
da tutti i debiti, sia maturati che maturandi, riconducibili alla società, ivi inclusi CP_1 gli oneri contributivi e fiscali (INPS, IRPEF, Agenzia delle Entrate e altri eventuali obblighi);
5- Il IG. si obbliga a sostenere integralmente le spese necessarie per la Parte_1
cessione delle quote societarie;
6- La IG.ra dichiara di rinunciare a qualsiasi pretesa relativa agli utili Controparte_1
maturati e non percepiti sino alla data della presente cessione;
7- Nel quadro della definizione della crisi coniugale insorta tra i coniugi senza alcun trasferimento di denaro e al solo scopo di regolamentare i rapporti economici patrimoniali tra le parti quale elemento funzionale e indispensabile per la risoluzione della crisi coniugale: il IG. si obbliga a trasferire ai figli e che Parte_1 Per_1 Parte_4
sempre a tale titolo accettano la nuda proprietà della quota del 50% dell'immobile coniugale sito in Montoggio ( (Ge) Località Creto 50 con contestuale costituzione del diritto di usufrutto sulla medesima quota a favore della IG.ra che sempre a tale titolo accetta;
Controparte_1 la IG.ra si obbliga a trasferire ai figli e che sempre Controparte_1 Per_1 Parte_4
a tale titolo accettano la nuda proprietà della restante quota del 50%, riservandosi il diritto di usufrutto sulla quota ceduta e quindi mantenendo il diritto di usufrutto sull'intero immobile
( 100%) cosi censito: “ l'immobile sito in Comune di Montoggio (Ge) Località Creto nel complesso edilizio denominato “Il Villaggio dei Narcisi” con accesso dal numero 50 villino unifamiliare contraddistinto dalla lettera “A” con annesso circostante giardino, il tutto per una superficie di circa metri quadrati 700 compreso il sedime del villino composto da piano sotto strada nel quale trovasi un locale ad uso cantina un locale ad uso ripostiglio e un locale ad uso posto auto piano terreno composto da tre camere cucina soggiorno e locale pertinenziale e piano soffitto il tutto confinante con terreni di cui hai mappali 806-311- 874-
870 - 873 del foglio 66. Detta unità immobiliare risulta censita alla partita 1001901, foglio
66, mappale numero 875, sub 1, zona censuaria U, categoria A7, classe 2, vani 8, rendita catastale L-.1.560.000, foglio 66, mappale numero 875 sub 2 zona censuaria U categoria C6, classe 2, m² 24 rendita catastale L.242.400 per una migliore identificazione dell'immobile oggetto dell'atto le parti fanno riferimento alle planimetrie in scala 1: 200 redatte dal
Geometra iscritta all'albo dei Geometri della Provincia di Genova Controparte_2 al numero 1249.
Salvi migliori confini, più esatta descrizione e più precisi dati catastali, la cui inesattezza od omissione non potrà in ogni modo invalidare il presente atto.
Il predetto trasferimento con costituzione di usufrutto a favore della sig.ra Controparte_1
verrà fatto, e sin d'ora accettato, entro 60 giorni dalla omologazione del presente divorzio nello stato di fatto in cui si trova, a corpo non a misura, con tutti gli inerenti diritti e ragioni, annessi e connessi, affissi, semifissi ed infissi, accessori, accessioni, adiacenze, dipendenze e pertinenze, servizi ed impianti di ogni genere, servitù sia attive sia passive, apparenti e non apparenti, usi, passi, accessi, comproprietà, compresi i proporzionali diritti di comproprietà sull'area su cui sorge il fabbricato del quale l'immobile è parte, sulle fondazioni, sui muri perimetrali, sulle scale e su tutto quanto per legge, uso, regolamento di condominio, consuetudine o destinazione, è comune ai condomini del caseggiato, e con ogni altra cosa e diritto, azione e ragione, tanto di proprietà come di possesso, comunque afferente gli immobili medesimi, e comunque spettante al sig. e , così Parte_1 Controparte_1 come sino ad oggi esistenti, nulla escluso o riservato alla medesima;
I coniugi si impegnano ad eseguire il trasferimento di proprietà con la sottoscrizione di idoneo rogito nanti il notaio che verrà indicato da parte acquirente e le spese notarili saranno a carico di entrambi i coniugi;
8- I coniugi dichiarano che i beni mobili e gli arredi presenti nella casa coniugale rimarranno di proprietà e nell'esclusiva disponibilità della sig.ra CP_1
9- I coniugi invocano sin d'ora l'esenzione fiscale riferita alla totalità dei tributi afferenti il presente verbale di scioglimento del matrimonio , rientrando nel trattamento di favore, oltre alle tasse ed alle imposte di bollo e di registro, le imposte ipotecarie e catastali e ogni altra imposta diretta e/o indiretta ex art. 19 Legge 6 marzo 1987 n° 74 e relativa abrogazione art. 8 lett. f) Tariffa I Parte I D.P.R. 26 aprile 1986 n° 131, così come interpretata dalla sentenza della Corte Costituzionale n° 154 del 10 maggio 1999; 10- Le parti inoltre dichiarano che non esiste alcun procedimento pendente avente lo stesso oggetto;
11- Le parti dichiarano di rinunciare ad eccepire eventuali nullità, per qualsivoglia motivo, connesse alla forma della celebrazione dell'udienza in questione.”
Spese di lite integralmente compensate fra le parti.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Genova, lì 18/07/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Dott. Domenico Pellegrini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Domenico Pellegrini Presidente
Dott. Giovanni Maddaleni Giudice
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa da:
, C.F. , nato a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
residente in Chiavari (GE), Corso Buenos Aires n. 69/5, ed elettivamente domiciliato in
Genova (GE), Via XX Settembre n. 2/12, presso lo studio dell'Avv. Maria Elisabetta Lo
Bianco, che lo rappresenta e lo difende, come da procura in atti
- Parte Attrice - nei confronti di
, C.F. , nata a [...], il Controparte_1 C.F._2
22/08/1967, residente in Genova Montoggio Località Creto n. 50, elettivamente domiciliata in Genova (GE), Via Malta n. 4/1, presso lo studio dell'Avv. Bianca Innocenti, che la rappresenta e la difende, come da procura in atti
- Parte Convenuta -
Con l'intervento ex lege del P.M. che ha concluso come in atti.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte autorizzate ex art. 127 ter c.p.c. del
04-13/06/2025. MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che, con sentenza non definitiva n. 2809/2024 pubblicata in data 07/11/2024 il
Tribunale di Genova ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Genova (GE) in data 02/10/1988 fra il IG. e la Parte_1
IG.ra , rimettendo le parti dinanzi al Giudice Istruttore per la prosecuzione Controparte_1
del giudizio.
Rilevato che, dopo diversi rinvii per pendenti trattative, con note scritte autorizzate ex art. 127 ter c.p.c. del 04-13/06/2025 le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo alle condizioni di divorzio ed hanno pertanto precisato congiuntamente le conclusioni;
Ritenuto che le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, possono essere integralmente recepite non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico;
Ritenuto, infine, che alla luce della conciliazione delle parti le spese di lite del presente giudizio possono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, ferma ed integralmente richiamata la sentenza parziale n. 2809/2024 del 20/09/2024 con cui
è stato pronunciato il divorzio fra le parti,
Pt_2
le seguenti condizioni essenziali prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate dalle parti:
1- Il IG. contribuirà al mantenimento del figlio mediante il versamento Parte_1 Per_1
alla IG.ra di una somma mensile pari a €400,00, rivalutata annualmente Controparte_1 secondo gli indici ISTAT, fino al raggiungimento della sua indipendenza economica oltre il
50% delle spese straordinarie così come elencate dalla Circolare del Tribunale di Genova;
2- La IG.ra dichiara di rinunciare espressamente a qualsiasi contributo Controparte_1
economico da parte del IG. a titolo di mantenimento personale a far data dal Parte_1 mese di luglio 2025; 3- La IG.ra si impegna a cedere alla di cui è legale Controparte_1 Parte_3
rappresentante il IG. , la propria partecipazione societaria pari al 30%, Parte_1 nonché tutti i beni mobili e immobili facenti parte della società. Tale cessione dovrà essere formalizzata mediante atto di recesso da sottoscriversi dinanzi al Notaio competente;
4- Il IG. assume l'obbligo di manlevare e tenere indenne la IG.ra Parte_1 [...]
da tutti i debiti, sia maturati che maturandi, riconducibili alla società, ivi inclusi CP_1 gli oneri contributivi e fiscali (INPS, IRPEF, Agenzia delle Entrate e altri eventuali obblighi);
5- Il IG. si obbliga a sostenere integralmente le spese necessarie per la Parte_1
cessione delle quote societarie;
6- La IG.ra dichiara di rinunciare a qualsiasi pretesa relativa agli utili Controparte_1
maturati e non percepiti sino alla data della presente cessione;
7- Nel quadro della definizione della crisi coniugale insorta tra i coniugi senza alcun trasferimento di denaro e al solo scopo di regolamentare i rapporti economici patrimoniali tra le parti quale elemento funzionale e indispensabile per la risoluzione della crisi coniugale: il IG. si obbliga a trasferire ai figli e che Parte_1 Per_1 Parte_4
sempre a tale titolo accettano la nuda proprietà della quota del 50% dell'immobile coniugale sito in Montoggio ( (Ge) Località Creto 50 con contestuale costituzione del diritto di usufrutto sulla medesima quota a favore della IG.ra che sempre a tale titolo accetta;
Controparte_1 la IG.ra si obbliga a trasferire ai figli e che sempre Controparte_1 Per_1 Parte_4
a tale titolo accettano la nuda proprietà della restante quota del 50%, riservandosi il diritto di usufrutto sulla quota ceduta e quindi mantenendo il diritto di usufrutto sull'intero immobile
( 100%) cosi censito: “ l'immobile sito in Comune di Montoggio (Ge) Località Creto nel complesso edilizio denominato “Il Villaggio dei Narcisi” con accesso dal numero 50 villino unifamiliare contraddistinto dalla lettera “A” con annesso circostante giardino, il tutto per una superficie di circa metri quadrati 700 compreso il sedime del villino composto da piano sotto strada nel quale trovasi un locale ad uso cantina un locale ad uso ripostiglio e un locale ad uso posto auto piano terreno composto da tre camere cucina soggiorno e locale pertinenziale e piano soffitto il tutto confinante con terreni di cui hai mappali 806-311- 874-
870 - 873 del foglio 66. Detta unità immobiliare risulta censita alla partita 1001901, foglio
66, mappale numero 875, sub 1, zona censuaria U, categoria A7, classe 2, vani 8, rendita catastale L-.1.560.000, foglio 66, mappale numero 875 sub 2 zona censuaria U categoria C6, classe 2, m² 24 rendita catastale L.242.400 per una migliore identificazione dell'immobile oggetto dell'atto le parti fanno riferimento alle planimetrie in scala 1: 200 redatte dal
Geometra iscritta all'albo dei Geometri della Provincia di Genova Controparte_2 al numero 1249.
Salvi migliori confini, più esatta descrizione e più precisi dati catastali, la cui inesattezza od omissione non potrà in ogni modo invalidare il presente atto.
Il predetto trasferimento con costituzione di usufrutto a favore della sig.ra Controparte_1
verrà fatto, e sin d'ora accettato, entro 60 giorni dalla omologazione del presente divorzio nello stato di fatto in cui si trova, a corpo non a misura, con tutti gli inerenti diritti e ragioni, annessi e connessi, affissi, semifissi ed infissi, accessori, accessioni, adiacenze, dipendenze e pertinenze, servizi ed impianti di ogni genere, servitù sia attive sia passive, apparenti e non apparenti, usi, passi, accessi, comproprietà, compresi i proporzionali diritti di comproprietà sull'area su cui sorge il fabbricato del quale l'immobile è parte, sulle fondazioni, sui muri perimetrali, sulle scale e su tutto quanto per legge, uso, regolamento di condominio, consuetudine o destinazione, è comune ai condomini del caseggiato, e con ogni altra cosa e diritto, azione e ragione, tanto di proprietà come di possesso, comunque afferente gli immobili medesimi, e comunque spettante al sig. e , così Parte_1 Controparte_1 come sino ad oggi esistenti, nulla escluso o riservato alla medesima;
I coniugi si impegnano ad eseguire il trasferimento di proprietà con la sottoscrizione di idoneo rogito nanti il notaio che verrà indicato da parte acquirente e le spese notarili saranno a carico di entrambi i coniugi;
8- I coniugi dichiarano che i beni mobili e gli arredi presenti nella casa coniugale rimarranno di proprietà e nell'esclusiva disponibilità della sig.ra CP_1
9- I coniugi invocano sin d'ora l'esenzione fiscale riferita alla totalità dei tributi afferenti il presente verbale di scioglimento del matrimonio , rientrando nel trattamento di favore, oltre alle tasse ed alle imposte di bollo e di registro, le imposte ipotecarie e catastali e ogni altra imposta diretta e/o indiretta ex art. 19 Legge 6 marzo 1987 n° 74 e relativa abrogazione art. 8 lett. f) Tariffa I Parte I D.P.R. 26 aprile 1986 n° 131, così come interpretata dalla sentenza della Corte Costituzionale n° 154 del 10 maggio 1999; 10- Le parti inoltre dichiarano che non esiste alcun procedimento pendente avente lo stesso oggetto;
11- Le parti dichiarano di rinunciare ad eccepire eventuali nullità, per qualsivoglia motivo, connesse alla forma della celebrazione dell'udienza in questione.”
Spese di lite integralmente compensate fra le parti.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Genova, lì 18/07/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Dott. Domenico Pellegrini