Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 09/05/2025, n. 272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 272 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
n. 3501/2021 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cuneo
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Cuneo – Sezione Civile – in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott.ssa Roberta Bonaudi ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di PRIMO GRADO iscritta al n. 3501/2021 avente ad oggetto: lesione personale
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso, come da procura in Parte_1 C.F._1 atti, dall'Avv. DADONE MARCO;
ATTORE
E
(c.f. ), rappresentato e difeso, come da procura in TR P.IVA_1 atti, dall'Avv. PENZA ALFONSO;
CONVENUTO
E
(c.f. ), rappresentato e difeso, come da procura in Controparte_2 P.IVA_2 atti, dall'Avv. DELLE PIANE LUCA;
TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI
Parte_1
Voglia l'Ill.mo Giudice del Tribunale adito
Respinta ogni istanza, eccezione e deduzione contraria, previa ammissione, occorrendo e senza inversione di onere probatorio, della prova orale ammettendo l'escussione dei residui testimoni di parte attrice.
Accertare e dichiarare la responsabilità della convenuta per il sinistro occorso all'attore in data 27 dicembre 2018 sulla pista notturna di e per le conseguenti CP_1 lesioni derivategli, tanto a titolo di violazione delle obbligazioni contrattuali a carico della convenuta, quanto – in via cumulativa, o ove meglio ritenuto in gradato subordine
- ai sensi ed effetti dell'art. 2051 c.c., ai sensi dell'art. 2043 c.c., nonché alla luce delle
1
363/2003,
e considerati tutti gli obblighi in capo alla convenuta che sono stati nella specie disattesi, sia di garanzia, che di manutenzione che di predisposizione e gestione delle piste senza che possano presentare pericoli per gli utenti, o per qual altra norma ritenga l'Ill.mo Tribunale nella fattispecie applicabile,
e conseguentemente condannare la convenuta a risarcire all'attore i danni da questi riportati in tale occasione, ed a rimborsargli le spese sostenute, per l'importo di €
167.361,80 ovvero di quella somma che sarà ritenuta di giustizia dall'Ill.mo Tribunale adito.
Al riguardo, giusta l'espletamento della C.T.U. medico legale ci si riporta alle sue risultanze da valutarsi secondo le attuali tabelle (Tribunale di Milano 2024). oltre interessi come per legge e rivalutazione monetaria.
Con vittoria di spese e competenze di causa, oltre a rimborso di spese di C.T.U. e di
C.T.P..
TR
IN VIA PRINCIPALE
Respingersi la domanda risarcitoria proposta dall'attore siccome infondata.
Col favore delle spese.
IN VIA SUBORDINATA
Per l'ipotesi in cui il Giudice ritenga che la sia responsabile per i danni TR lamentati dal Sig. , accertarsi quale sia la percentuale di responsabilità Parte_1 addebitabile al comportamento colposo dell'attore a norma dell'art. 1227, primo comma, c.c. e, conseguentemente, ridursi il risarcimento richiesto dall'attore, secondo la gravità della colpa di quest'ultimo.
Quindi, nella denegata ipotesi di ritenuta fondatezza, in tutto od in parte, della domanda risarcitoria svolta dal Sig. , dichiarare tenuta e condannarsi la Parte_1 terza chiamata a manlevare e tenere indenne la Controparte_2 Controparte_3 per quanto la medesima dovesse eventualmente corrispondere all'attore all'esito
[...] del presente giudizio.
Controparte_2
In via principale e nel merito respingersi l'attrice domanda poiché infondata e non provata
In subordine, ove il Tribunale ritenesse l'Assicurata corresponsabile TR nella causazione dei danni lamentati dall'attore, individuarsi la percentuale di responsabilità addebitabile al comportamento colposo dell'attore stesso ai sensi dell'art. 1227, comma 1°c.c. e, conseguentemente, ridursi il risarcimento in favore dall'attore, secondo la gravità della colpa in capo a quest'ultimo; nulla in quanto a
2 “personalizzazione” del danno ed altre voci di danno “connesse o accessorie”, poiché non provate.
In denegato caso di soccombenza parziale – o ancor più denegatamente totale - della limitarsi la garanzia prestata da parte di entro i TR Controparte_2 limiti contrattuali della polizza intercorrente, per ciò che riguarda franchigie, massimali e quant'altro, e senza riconoscimento di spese legali in favore dell'Assicurato poiché non previste in polizza.
Spese di lite come per legge.
RAGIONI DELLA DECISIONE
IN FATTO.
1. Con atto di citazione notificato il 29.12.2021, il sig. conveniva in giudizio Parte_1 avanti al Tribunale di Cuneo la società chiedendone la condanna al TR risarcimento dei danni da lui subiti in conseguenza del sinistro occorsogli la sera del
27.12.2018 allorquando, previo acquisto di regolare biglietto per lo sci in notturna nel comprensorio gestito dalla convenuta, aveva iniziato a percorrere la discesa su una delle piste aperte e, arrivato a oltre metà del percorso, dopo avere eseguito una curva nella parte centrale sinistra del tracciato, si imbatteva in un blocco di ghiaccio che, ivi presente, ne comportava la caduta, con impatto e conseguente scivolata sino a fermarsi
a pochi centimetri da un precipizio privo di protezioni; precisava che il blocco di ghiaccio era presente sul tracciato della pista, senza segnalazione e senza protezione e, spostato da un amico dell'attore, era subito disgregato dal gatto delle nevi che arrivava sul posto prima ancora dei soccorritori.
Deduceva la responsabilità sia contrattuale (conseguente all'acquisto di regolare biglietto con conseguente diritto di utilizzare le piste in condizioni di sicurezza) sia extracontrattuale ex art. 2043 c.c. per difetto di manutenzione e controllo nonché ex art. 2051 c.c., anche alla luce della normativa nazionale (legge n. 363/2003 art. 3 e 7)
Quantificava i danni subiti in base alla perizia di parte medico legale e ai criteri delle tabelle di Milano, con una personalizzazione del 20% tenuto conto che le conseguenze lesive avevano inciso sulla sua vita sociale, sportiva e lavorativa.
2. Si costituiva la contestando la dinamica del sinistro prospettata da TR parte attrice, essendo più probabile che il sig. fosse caduto a causa della normale Pt_1 irregolarità della pista sciistica, per la quale il gestore non era responsabile, dovendo piuttosto l'utente tenere un comportamento adeguato alle condizioni della pista e alle proprie capacità sportive.
Chiedeva di essere autorizzata a chiamare in causa per essere Controparte_2 manlevato in caso di eventuale denegata condanna.
3. Autorizzata la chiamata del terzo e differita la prima udienza al 28.09.2022, si costituiva deducendo che la polizza assicurativa prevedeva un Controparte_2
3 massimale di euro 3 milioni e una franchigia di euro 1500 a persona danneggiata;
nel merito, aderiva alle difese della convenuta chiamante.
4. All'udienza del 30.11.2022 il Giudice concedeva i termini di cui all'art. 183 comma 6
c.p.c. e fissava nuova udienza per il giorno 16.05.2023 alle ore 10:00;
Con ordinanza 24.05.2023 il Giudice ammetteva in parte le prove orali dedotte dalle parti, che si svolgevano alle udienze del 24.01.2024 con l'escussione dei testimoni e e dell'11.04.2024, con l'escussione dei testimoni Testimone_1 Testimone_2
e Testimone_3 Testimone_4
Con ordinanza 27.03.2024 il Giudice disponeva CTU medico legale;
all'esito del deposito della relazione, con ordinanza 8.11.2024, ritenuta la causa matura per la decisione, il giudice fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza dell'11.12.2024 disponendone la trattazione scritta.
Con ordinanza 16.12.2024 il Giudice viste le note scritte depositate dalle parti, assumeva la causa in decisione concedendo alle parti termine sino al 16.02.2025 per il deposito delle comparse conclusionali e successivo termine di giorni 20 per il deposito delle repliche
IN DIRITTO
Dinamica del sinistro.
La dinamica del sinistro veniva compiutamente allegata dall'attore sin dall'atto introduttivo del giudizio nel seguente modo (vedi conseguenti deduzioni istruttorie): il sig. , la sera del 27.12.2018, acquistato lo skipass per le piste di Pt_1 CP_1 aperte allo sci notturno, verso le ore 21,00 iniziava la prima discesa sulla pista a sinistra scendendo verso valle;
giunto a oltre metà percorso, dopo avere eseguito una curva nella parte centrale sinistra del tracciato, si imbatteva in un blocco di ghiaccio che, ivi presente, ne comportava la caduta, con impatto e conseguente scivolata sino a fermarsi
a pochi centimetri da un precipizio privo di protezioni 8) Il blocco di ghiaccio era presente sul tracciato di discesa, senza essere protetto o segnalato, e senza che sulla pista fossero presenti cartelli o avvisi relativi ad un qualche pericolo o sconnessione del fondo; il sig.
veniva soccorso da amici che avevano assistito alla sua caduta e il sig. Pt_1 Persona_1
provvedeva a spostare verso il bordo pista la palla di ghiaccio per evitare che altri
[...] sciatori vi potessero incappare;
mentre attendevano gli operatori attrezzati per trasportare a valle il ferito, arrivava un gatto delle nevi che spianava la pista eliminando il blocco ghiacciato;
infine, arrivava il toboga che caricava il sig. e lo conduceva a Pt_1 fondo pista.
Questa dinamica veniva confermata dai testimoni escussi che assistettero personalmente ai fatti, che accaddero nel punto riprodotto nella fotografia che segue
(doc. 16 attore):
4 , amico dell'attore e compagno di sci, era presente quella sera e Testimone_1 scendeva in compagnia del sig. precedendolo;
sentiva la caduta, si voltava Pt_1
5 vedendo l'attore a terra che scivolava verso valle e vedeva il blocco di ghiaccio in mezzo alla pista, un blocco di circa 30/40 cm per lato;
andava a soccorrere il mentre Pt_1
l'altro amico spostava il blocco perché non fosse pericoloso per altri sciatori e vedeva arrivare, prima ancora del toboga, un gatto delle nevi che entrava sulla pista e passava avanti e indietro (Sentito capo 3 seconda memoria risponde: “Confermo e ne sono a conoscenza perché siamo amici. Andavamo anche insieme a sciare Capo 4: “Confermo.
Ero presente anche io. Siamo scesi insieme Capo 5: “Confermo. Stavamo scendendo, io ero un poco più avanti di lui. Ho sentito che è caduto. Mi sono voltato e l'ho visto a terra che scivolava verso valle e ho visto questo blocco di ghiaccio che era in mezzo alla pista.
Io sono quindi tornato indietro. Adr: “Per blocco di ghiaccio intendo un blocco più o meno 30-40 cm per lato. Io poi sono andato a soccorrere . Adr: “Io non so dove ha Pt_1 girato lui. Ero sì davanti ma ho fatto un altro percorso.” Adr: “L'impatto non l'ho visto.
Ho sentito l'impatto, ho visto che scivolava giu. Ho visto il blocco. Capo 8: Pt_1
“Quando sono passato non c'erano cartelli. Quando, sciando, sono sceso il blocco io non
l'ho visto perché ho fatto altro tracciato” Capo 9: “Io non so se altri hanno visto il sinistro. Io ero davanti. I nominativi indicati comunque sciavano insieme a noi. Capo 10:
“Confermo. Ero presente. Lui lo prese e lo spostò” Capo 11: “Confermo” Capo 12:”
Confermo. Arrivò poi effettivamente il gatto delle nevi. Io lo vidi passare e poi tornare indietro. Non ho visto cosa ha fatto” Adr: “Confermo che il gatto delle nevi è entrato nella pista dove c'erano gli sciatori” Capo 13:” Confermo”).
Sciava dietro l'attore il sig. che confermava non solo le circostanze Testimone_3 capitolate dall'attore, ma anche che il teatro della caduta era riprodotto nella foto sub
16 scattata da suo fratello l'anno successivo nelle medesime circostanze di tempo
(Confermo e ne sono a conoscenza perché eravamo insieme a sciare. Capo 5: Confermo.
Io ero dietro di lui a pochi metri ho quindi visto tutta la dinamica. Capo 6: “Confermo.
Era un blocco sui 50 cm. Lo presi con due mani per spostarlo. Soccorsi parte attrice e poi spostammo il blocco per evitare che altri lo urtassero. Capo 8: “Confermo non vi era alcuna segnalazione. L'ho trovato proprio all'improvviso Capo 9: “C'era mio fratello dietro di me e poi c'era anche . Prendendo visione del doc. 3 confermo Testimone_1 essere la mia dichiarazione. Prendendo visione del doc. 16 lo riconosco anche questo. Le foto rappresentano i luoghi dove avvenne il sinistro. Adr:” Furono scattate da mio fratello l'anno dopo. Capo 10: “Confermo” Capo 11:” Confermo” Capo 12:” Confermo.”
Capo 13: “Confermo” Capo 14: “Confermo.).
Tra l'altro, il testimone -che si fermò subito a soccorrere l'amico e non si mosse dal suo fianco- ha escluso che il sig. durante le operazioni di soccorso, abbia detto ai sig. Pt_1
e : “stavo sciando, ho preso del ghiaccio e sono caduto Parte_2 Testimone_4 fuori pista” (così e come risulta dal “rapporto di intervento del 27.12.2018”, dagli stessi redatto e sottoscritto - doc. n. 1 del fascicolo di parte convenuta); sentito a prova
6 contraria sul capo 7 della seconda memoria parte convenuta dichiarava infatti: “Io ero li
e quello che disse è che stava sciando e che prese una palla di ghiaccio. Ma non disse di essere caduto fuori pista. Cadde nella pista.
Peraltro, il sig. veniva sentito come testimone limitandosi a confermare Testimone_4 che il doc. 1 di parte convenuta è un verbale da lui redatto e sottoscritto, ma siccome di interventi dal 2018 ne avrà fatti 200/300 non ricordava altro e quindi si limitava a confermare quanto risultante dal documento, aggiungendo di non avere peraltro verificato lo stato dei luoghi;
in ogni caso, la frase riportata sul rapporto di intervento è ambigua perché può ragionevolmente significare che il sig. a seguito della caduta Pt_1
è scivolato fuori pista, non che stava sciando fuori del percorso battuto.
L'altro testimone di parte convenuta, , direttore di pista per la Testimone_2 CP_1
dal 2002, si limitava a confermare che di prassi le piste gestite dalla convenuta
[...] tra le ore 17,30 e le ore 20,00 venivano battute e fresate con l'utilizzo di mezzi battipista e che prima dell'apertura al pubblico per lo sci notturno venivano controllate da lui in qualità di responsabile per la sicurezza degli impianti;
circostanza che, oltre a non essere specificamente riferita alla sera in questione, non esclude che fosse residuato un blocco di ghiaccio su una delle piste.
Va aggiunto che il fratello del teste cui egli fa riferimento non è stato Testimone_3 escusso ma aveva rilasciato una dichiarazione scritta (congiuntamente a ) nella Tes_3 quale confermava la dinamica come riferita dall'attore e che il blocco di ghiaccio è stato spostato da dopo l'incidente e che successivamente prima del soccorso è arrivato Per_1 un gatto delle nevi che ha pestato e completamente tolto la palla di ghiaccio.
Risulta quindi provato che il sig. , percorrendo la pista di sci in notturna, fatta una Pt_1 curva in prossimità di un declivio del tracciato, andò a impattare contro un blocco di ghiaccio di circa 40 cm per lato che ne provocò la caduta rovinosa e lo scivolamento a valle;
il blocco non era segnalato né transennato e fu sgretolato dal personale della convenuta prima dell'arrivo del toboga.
Responsabilità della convenuta.
Ne risulta dunque smentita la tesi di parte convenuta basata sull'assunto per un verso dello sci fuori pista e per altro verso della qualificazione del blocco di ghiaccio come pericolo tipico della pista di sci, ossia irregolarità fisiologiche del percorso, pendenze naturali, cumuli di neve naturale, zone ghiacciate.
Qui, come si è visto, non si trattò di un normale cumulo di neve che ogni sciatore deve prevedere e saper affrontare nella pratica dello sport, ma di un blocco di ghiaccio abbastanza grande e attaccato al fondo di neve sì da non essere spostato dalla sola forza applicata agli sci;
peraltro, come si evince dalla fotografia riproduttiva del luogo del sinistro, detto blocco si trovava poco dietro l'inizio di un “muro” e quindi non immediatamente e preventivamente percepibile dallo sciatore.
7 Va aggiunto che si trattava di sci notturno, laddove la visibilità è dunque garantita dalla luce artificiale che, se impone allo sciatore una maggiore prudenza, impone anche al gestore una maggiore diligenza nella manutenzione della pista che deve essere sicura e priva di qualsivoglia ostacolo o pericolo che non sia connaturato all'uso ordinario della pista ossia dagli ostacoli tipici (laddove -anche solo per il passaggio di più sciatori- è logico che si formino cumuli di neve o affossamenti nella traccia dei passaggi più frequenti).
La normativa vigente all'epoca dei fatti (art. 7 legge n. 363/2002) prevedeva che
1. I gestori delle aree individuate ai sensi dell'articolo 2 provvedono all'ordinaria e straordinaria manutenzione delle aree stesse, secondo quanto stabilito dalle regioni, curando che possiedano i necessari requisiti di sicurezza e che siano munite della prescritta segnaletica.
2. Qualora la pista presenti cattive condizioni di fondo, il suo stato deve essere segnalato. Qualora le condizioni presentino pericoli oggettivi dipendenti dallo stato del fondo o altri pericoli atipici, gli stessi devono essere rimossi, ovvero la pista deve essere chiusa. Le segnalazioni riguardanti lo stato della pista o la chiusura della stessa vanno poste, in modo ben visibile al pubblico, all'inizio della pista, nonché presso le stazioni di valle degli impianti di trasporto a fune.
Nell'elaborazione giurisprudenziale dell'art. 7, comma 2, della legge 24 dicembre 2003,
n. 363 (recante "Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo") la nozione di "pericolo atipico" è stata riscostruita sulla base di due criteri: quello, oggettivo, della normalità e visibilità e quello, soggettivo, della prevedibilità ed evitabilità da parte dello sciatore responsabile. Si sono considerati, dunque, "tipici" gli ostacoli perfettamente visibili, nonché prevedibili ed evitabili da uno sciatore di media diligenza, comportanti un rischio (la cui accettazione deve ritenersi insita nell'uso della pista) connaturato alla pratica sciistica e all'ambiente in cui essa si svolge;
sono fatti rientrare, invece, tra i pericoli "atipici" gli ostacoli "anormali" che lo sciatore non si attende di trovare sul tracciato della pista, difficilmente visibili e, pertanto, non prevedibili e non evitabili non soltanto da parte dello sciatore che omette di adottare le necessarie regole di prudenza, ma anche da parte dello sciatore diligente
(Cass. pen., 30 settembre- 9 novembre 2015, n. 44796; Cass. pen., 15 febbraio-24 marzo 2017, n.14606; da ultimo, Cass. civ. 19 maggio 2022 n. 16223 che ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto responsabile il gestore per la caduta di uno sciatore, provocata dalla presenza di un accumulo di neve derivante da innevamento artificiale, scarsamente visibile e di rilevanti dimensioni, tale da impegnare una parte considerevole della pista e, pertanto, non riconducibile al normale utilizzo della stessa;
nel presente caso non vi era un cumulo di neve scarsamente visibile e di rilevanti dimensioni, ma un blocco di ghiaccio -per sua natura neanche rimuovibile con la forza dello sci- non visibile perché dietro una cunetta, al cambio di pendenza della pista).
8 Il gestore della pista da sci deve garantire la sicurezza dei luoghi, ossia deve rendere sicura la pista in modo che non presenti pericoli per gli utenti, segnalando adeguatamente la presenza di eventuali insidie o rimuovendo le fonti di rischio, escludendosi soltanto la sua responsabilità laddove si sia in presenza di comportamenti scorretti o imprudenti degli utenti che siano essi stessi fonte di pericolo per sé o per gli altri (Tribunale Sulmona sez. I, 21/02/2023, n.41); anche sotto il profilo della responsabilità contrattuale del gestore delle piste da sci nel contratto atipico di ski pass l'infortunato deve dimostrare che la caduta sia avvenuta per una violazione della manutenzione della pista e non per caso fortuito, ivi compresa la sua stessa imprudenza o eccessiva velocità o inesperienza o inadeguatezza rispetto alla difficoltà della discesa per come segnalata (Tribunale Belluno, 14/02/2020, n.34), fattispecie qui non ravvisabile (vedi anche Corte appello Torino sez. III, 23/05/2019, n.874: In tema di gestione degli impianti e delle piste da sci, ai fini della responsabilità ex art. 2043 c.c. va richiesta l'individuazione di una condotta colposa che il danneggiato deve provare dimostrando l'esistenza di condizioni di pericolo della pista che rendano esigibile la protezione da possibili incidenti e evidente la condotta omissiva del gestore per la mancata predisposizione di protezioni o segnalazioni di pericolo, ricadendo invece sul gestore l'onere di provare fatti impeditivi della propria responsabilità, quali la possibilità per l'utente di percepire e prevedere, con ordinaria diligenza, la situazione di pericolo).
Peraltro, non è stata neppure allegata -se non come ipotesi ricostruttiva alternativa ipotetica- una condotta di sci del sig. inadeguata alla pista per velocità tenuta o Pt_1 per disattenzione o per inesperienza.
Tanto che per escludere la propria responsabilità la convenuta ha dovuto per un verso allegare che l'attore era caduto fuori pista e teneva una velocità eccessiva e per altro verso negare che fosse stata raggiunta la prova dell'esistenza del blocco di ghiaccio, circostanze la prima smentita, la seconda non provata e la terza confermata dai testimoni escussi.
Peraltro, il fatto stesso che, segnalato il sinistro, ancora prima dell'arrivo del toboga per il trasporto del ferito a valle fosse arrivato un gatto delle nevi a spianare il luogo della caduta appare significativo della consapevolezza che la caduta poteva essere stata effettivamente causata da un ostacolo che pur essendo formato da neve (che è nella natura delle cose su una pista sciistica) era tuttavia per la sua conformazione e posizione un ostacolo anomalo da asportare o segnalare.
Né si ravvisa alcun concorso di colpa del danneggiato.Il nesso causale tra l'evento dannoso e la res può essere escluso anche dal fatto del danneggiato. Al riguardo, giova ricordare che la regola di determinazione del danno risarcibile contenuta nell'art.1227, primo comma, cod. civ. trova fondamento nel principio di causalità materiale che impone di non far carico al danneggiante della parte di danno che non è a lui
9 causalmente imputabile e, più precisamente, di escludere il risarcimento in relazione alla porzione di evento dannoso causalmente ascrivibile alla condotta del danneggiato.
Requisito legale della rilevanza causale del fatto del danneggiato è la colpa, intesa come oggettiva inosservanza del comportamento di normale cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza. Mentre, al pari della concausa naturale, il fatto non colposo del danneggiato non incide sul risarcimento, al contrario il fatto colposo ne comporta la riduzione, secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate.
Peraltro, sotto il profilo processuale, non solo il fatto colposo del danneggiato ai sensi dell'art. 1227, primo comma, cod. civ. (a differenza dell'inosservanza del dovere di evitare l'aggravamento del danno di cui al secondo comma dello stesso articolo) è rilevabile d'ufficio se risultino prospettati gli elementi di fatto da cui esso sia ricavabile
(ex aliis, Cass. 10/05/2018, n. 11258; Cass.19/07/2018, n. 19218), ma, inoltre,
l'apprezzamento della condotta del danneggiato, ai fini del concorso di colpa, integra un giudizio di fatto che, come tale, si sottrae al sindacato di legittimità se sorretto da adeguata motivazione (ex aliis, Cass. 17/01/2020, n. 842). Rientra, dunque, nell'insindacabile giudizio del giudice del merito la valutazione del grado di inosservanza del modello di comportamento diligente (da cui dipende la gravità della colpa del danneggiato) e dell'entità delle conseguenze ascrivibili al suo comportamento.
Quest'ultimo, nella motivata valutazione del giudice del merito, potrà dunque assumere un rilievo causale meramente concorrente (cosicché vi sarà una percentuale di danno ascrivibile al fatto del danneggiato e una percentuale ascrivibile al fatto della cosa, e dunque imputabile al custode di essa), ma anche un'efficienza causale esclusiva, ove, per il grado della colpa e il rilievo delle conseguenze, si ponga come causa assorbente del danno, sicché ne sia del tutto esclusa la derivazione dalla cosa. (vedi Cassazione sentenza 9.04.2024 n. 9487: in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione – anche ufficiosa – dell'art. 1227, comma 1, cod. civ., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità
10 causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro; vedi Cass. n. 12663 del 9.05.2024: incombe sul danneggiato l'onere di allegare e provare il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o dalle caratteristiche intrinseche della res;
nondimeno, la natura della cosa può rilevare sul piano della prova dell'evenienza del caso fortuito, nel senso che tanto meno essa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più il comportamento imprudente di quest'ultimo deve considerarsi incidente nel dinamismo causale, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e ad escludere, dunque, la responsabilità del custode).
Nel caso di specie non emerge che la condotta dell'attore sia stata imprudente, imperito o negligente, tale da determinare di per sé il sinistro o da avere contribuito ad aggravare le conseguenze dello stesso.
Conseguenze del sinistro. Quantum debeatur.
Dai certificati medici acquisiti e dalla relazione di CTU medico legale espletata senza contestazioni né osservazioni emerge:
-che per effetto della caduta riportava lesioni personali consistenti in: Parte_1 frattura scomposta dell'omero prossimale destro, Infrazione dell'ala sacrale destra,
Frattura branca ileoischio-pubica a destra dx. Fratture costali multiple 5°,6°,7°,8°,9° e
10° costa emitorace destro dx
-che veniva sottoposto ad intervento chirurgico d'impianto di protesi anatomica alla spalla destra, eseguito presso la in anestesia generale, dopo Controparte_4 iniziale trattamento in bendaggio tipo Gill-Christ spalla dx. Le fratture costali multiple, della branca ileo e ischio pubica e ala sacrale venivano trattate conservativamente con un periodo di circa 35 gg di divieto di carico e successivo trattamento riabilitativo;
-che l'attore è impossibilitato ad eseguire quei movimenti che richiedono una elevazione del braccio al di sopra della testa;
-che le lesioni subite hanno determinato inabilità temporanea assoluta giorni venti, inabilità temporanea al 75% giorni trenta, inabilità temporanea al 50% giorni sessanta;
-che il paziente si è sottoposto a trattamento riabilitativo e fisioterapico per una durata di circa 5 mesi, con una durata complessiva dell'iter diagnostico terapeutico per circa
150 gg.
-che ha riportato un danno biologico permanente del 28%
-che ha subito un demansionamento nella sua attività lavorativa in quando il danno riportato non gli consente di svolgere a pieno il lavoro svolto precedentemente;
-che le spese mediche documentate sono congrue e non si può escludere la necessità di spese mediche future in quanto nel tempo potrebbe essere necessario un intervento di revisione della protesi di spalla.
11 La quantificazione dei danni non patrimoniali -sulla sorta di questi dati medici- viene operata mediante applicazione delle Tabelle di Milano 2024, tenuto conto dei seguenti principi di diritto:
- nel procedere alla liquidazione del danno alla salute secondo le Tabelle di Milano, attesa l'autonoma rilevanza del danno morale rispetto al danno dinamico-relazionale, il giudice deve: 1) accertare l'esistenza, nel caso, di un eventuale concorso del danno dinamico-relazionale e del danno morale;
2) in caso di positivo accertamento, determinare il quantum risarcitorio applicando integralmente le suddette tabelle, che prevedono la liquidazione di entrambe le voci di danno mediante indicazione di un valore monetario complessivo;
3) in caso di negativo accertamento (con esclusione della componente morale del danno), considerare la sola voce del danno biologico depurata dall'aumento tabellarmente previsto per il danno morale secondo le percentuali ivi indicate, liquidando conseguentemente il solo danno dinamico-relazionale; d) in caso di positivo accertamento dei presupposti per la cd. personalizzazione del danno, procedere all'aumento (fino al 30%) del valore del solo danno biologico depurato, analogamente a quanto indicato al precedente punto 3), dalla componente morale del danno inserita in tabella, ai sensi dell'art. 138, comma 3, cod. Assic. (Cassazione sez. 3 ord. n. 7892 del 22/03/2024);
- in quanto danno autonomo, quello morale è suscettibile di prova a sé, anche in via presuntiva, a prescindere dunque dalla prova del danno biologico, ed anche in difetto di essa, e non deve dunque pretendersi la prova “diretta” (Cassazione n. 7892/2024 citata);
- se è vero che all'accertamento di un danno biologico non può conseguire in via automatica il riconoscimento del danno morale (trattandosi di distinte voci di pregiudizio della cui effettiva compresenza nel caso concreto il danneggiato è tenuto a fornire rigorosa prova), la lesione dell'integrità psico-fisica può rilevare, sul piano presuntivo, ai fini della dimostrazione di un coesistente danno morale, alla stregua di un ragionamento inferenziale cui deve, peraltro, riconoscersi efficacia tanto più limitata quanto più basso sia il grado percentuale di invalidità permanente, dovendo ritenersi normalmente assorbito nel danno biologico di lieve entità (salvo prova contraria) tutte le conseguenze riscontrabili sul piano psicologico, ivi comprese quelle misurabili sotto il profilo del danno morale -che consiste in uno stato d'animo di sofferenza interiore del tutto prescindente dalle vicende dinamico relazionali della vita del danneggiato, insuscettibile di accertamento medico-legale- (Cassazione sez. 3 ord. n. 6444 del
03/03/2023; vedi Cassazione n. 25614/20: attenendo il pregiudizio non patrimoniale de quo ad un bene immateriale, il ricorso alla prova presuntiva è destinato ad assumere particolare rilievo e può costituire anche l'unica fonte di convincimento del giudice, pur essendo onere del danneggiato l'allegazione di tutti gli elementi che, nella concreta
12 fattispecie, siano idonei a fornire la serie concatenata dei fatti noti, onde consentire di risalire al fatto ignoto (così definitivamente superandosi la concezione del danno in re ipsa, secondo la quale il danno costituirebbe una conseguenza imprescindibile della lesione, tale da rendere sufficiente la dimostrazione di quest'ultima affinché possa ritenersi sussistente il diritto al risarcimento)”; ancora oggetto di allegazione devono essere i fatti primari, ovvero i fatti costitutivi al diritto al risarcimento del danno e, con specifico riguardo alle conseguenze pregiudizievoli causalmente riconducibili alla condotta, l'attività assertoria deve consistere nella compiuta descrizione di tutte quelle sofferenze di cui si pretende la riparazione giuridica (mentre all'onere di allegazione dei danni non corrisponde un onere di qualificazione giuridica, ovvero il loro inquadramento sub specie juris, alla luce del principio jura novit curia) ...”, non ravvisandosi “ostacoli sistematici al ricorso al ragionamento probatorio fondato sulla massima di esperienza specie nella materia del danno non patrimoniale, e segnatamente in tema di danno morale, ma tale strumento di giudizio consente di evitare che la parte si veda costretta, nell'impossibilità di provare il pregiudizio dell'essere, ovvero della condizione di afflizione fisica e psicologica in cui si è venuta a trovare in seguito alla lesione subita, ad articolare estenuanti capitoli di prova relativi al significativo mutamento di stati d'animo interiori da cui possa inferirsi la dimostrazione del pregiudizio patito”. Nel caso di specie non può sottacersi il lungo periodo di ricovero e del percorso riabilitativo e il disagio per la necessità di svolgere visite e controlli specialistici.
Non si ravvisano i presupposti per la personalizzazione, alla luce della consolidata giurisprudenza secondo cui Il danno biologico, rappresentato dall'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico relazionali della vita del danneggiato ..., ordinariamente liquidato con il metodo cosiddetto tabellare in relazione a un barème medico legale che esprime in misura percentuale la sintesi di tutte le conseguenze ordinarie che una determinata menomazione presumibilmente riverbera sullo svolgimento delle attività comuni a ogni persona, può essere incrementato in via di personalizzazione in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali, tempestivamente allegate e provate dal danneggiato, le quali rendano il danno subito più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti da lesioni personali dello stesso grado sofferte da persone della stessa età e condizione di salute” (Cass. n. 12046/21; vedi anche Cass. n. 24227/22: La personalizzazione del risarcimento del danno alla salute consiste in una variazione in aumento o in diminuzione del valore standard del risarcimento, per tenere conto delle specificità del caso concreto abbisognando, quindi, di circostanze eccezionali e specifiche, sicché non può essere accordata alcuna variazione del risarcimento standard previsto dalle tabelle per tenere conto di pregiudizi che qualunque vittima che abbia patito le medesime lesioni deve sopportare, secondo
13 l'"id quod plerumque accidit", trattandosi di conseguenze già considerate nella liquidazione tabellare del danno”
Nel caso di specie, non risultano circostanze specifiche ed eccezionali che rendano il danno subito dal sig. più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente Pt_1 derivanti da quel tipo ed entità di lesioni subite da persone della sua stessa età o condizione di salute, sia quanto alla vita lavorativa (laddove l'eventuale riduzione del reddito per allegato demansionamento non è documentato ma solo dedotto), sia quanto alla vita sociale, essendo provato soltanto che il sig. dopo il sinistro ha Pt_1 smesso di sciare.
Sulla base delle valutazioni appena esposte si liquida il danno nel seguente modo, tenuto conto dell'età del danneggiato all'epoca del sinistro (52 anni essendo nato il
30.01.1967)
IP 28% euro 143.212,00 (punto danno biologico euro 4.767,63 incrementato per sofferenza soggettiva euro 2.097,76 a punto)
ITP 100% euro 2.300,00
ITP 75% euro 2.587,50
ITP 50% euro 3.450,00
Per totali euro 8.337,50
e così complessivamente euro 151.549,50 alla data odierna;
su detto importo spettano gli interessi legali dalla data del sinistro sulla somma devalutata a tale giorno e anno per anno rivalutata.
Quanto al danno patrimoniale, vengono in esame le spese mediche (doc. 8) per complessivi euro 351,30 documentate da ricevute fiscali e ritenute congrue dal CTU.
Va altresì calcolato il compenso corrisposto al dott. per la perizia di Persona_2 parte (doc. allegato alla comparsa conclusionale) pari a euro 732,00.
Domanda di manleva verso la terza chiamata.
Come emerge dal doc. 2 di parte convenuta, la società era assicurata TR con la per la responsabilità civile (polizza n. 370472865). Controparte_2
L'assicurazione prevede la copertura fino a concorrenza di complessivi euro 3.000.000 per ogni sinistro di cui euro 1.500.000 per ogni persona ed Euro 1.500.000 per danni a cose anche se appartenenti a più persone per le conseguenza della responsabilità civile dell'assicurato nella sua qualità di Esercente un complesso turistico ubicato nel Comune di Frabosa Sottana (CN) e Frabosa Sottana- Località Prato Nevoso, su un'area di 150 ettari, di proprietà frazionata fra diversi Comuni
L'assicurazione prevede (FRANCHIGIA DANNI MATERIALI) una franchigia assoluta di euro 1000 per tutte le attività svolte, salvo b) euro 2.500,00 per le attività connesse e denominate PARCO AVVENTURA c) euro 250,00 per le attività connesse al PERCORSO DI
MOUNTAN BIKE.
14 La terza chiamata dovrà rimborsare alla convenuta chiamante le spese di resistenza, per come richiesto, a prescindere dalla previsione contrattuale, discendendo dalla legge;
come ricordato dalla Cassazione (vedi da ultimo sez. 3 ord. 4275/2024: In materia di assicurazione della responsabilità civile vanno tenuti distinti e devono costituire oggetto di specifiche domande con indicazione della rispettiva causa petendi: a) il diritto al rimborso delle spese di lite sostenute per la chiamata in causa, che scaturisce dalla sentenza ed ha per presupposto la soccombenza reale o virtuale dell'assicuratore nei confronti dell'assicurato; b) il diritto alla refusione delle spese di resistenza ex art. 1917, comma 3, c.c., che deriva dal contratto di assicurazione e prescinde da una pronuncia di condanna dell'assicurato nei confronti del terzo;
c) il diritto alla rifusione delle spese di soccombenza ex art. 1917, comma 1, c.c. ossia quelle che l'assicurato è condannato a pagare al terzo vittorioso, che trova fondamento nel contratto di assicurazione ed incontra il limite del massimale).
Spese di lite
Nel rapporto tra attore e convenuta le spese di lite seguono la soccombenza. Tenuto conto del valore della controversia pari all'importo del risarcimento dei danni riconosciuto in sentenza (euro 152.632,80), della complessità della causa, dell'attività difensiva svolta, le spese di lite di parte attrice sono liquidate in euro 13.500,00 di cui euro 2.500 per la fase di studio, euro 1.500 per la fase introduttiva, euro 5.500 per la fase istruttoria ed euro 4.000 per la fase decisoria, oltre spese generali al 15%, CPA e
IVA di legge;
competono inoltre euro 786,00 per esborsi esenti (CU, bollo).
Nei rapporti tra convenuta chiamante e terza chiamata, tenuto conto della difesa congiunta e della mancata contestazione in ordine alla sussistenza ed efficacia della polizza invocata, le spese di lite sono compensate.
I costi della CTU vengono definitivamente posti a carico della convenuta.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 3501/2021 R.G.T. promossa da nei confronti di con la chiamata in causa di Parte_1 TR
, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione reiette, così decide: Controparte_2
1) dichiara tenuta e condanna la società in persona del suo legale TR rappresentante, al pagamento, in favore di e per i titoli di cui in Parte_1 domanda, della somma di euro 151.549,50 a titolo di danno non patrimoniale oltre interessi legali sulla somma devalutata al 27.12.2018 e anno per anno rivalutata e della somma di euro 1.083,30 a titolo di danno patrimoniale, oltre interessi legali sulla somma anno per anno rivalutata;
2) condanna la società in persona del suo legale rappresentante, al TR rimborso delle spese processuali in favore dell'attore che liquida in Parte_1
15 complessivi euro 13.500 per compensi, euro 786 per esborsi esenti, oltre 15% Spese
Generali, IVA e CPA come per legge;
3) pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese per la espletata CTU come separatamente liquidate;
4) dichiara tenuta e condanna la terza chiamata a tenere indenne Controparte_2
l'assicurata dalle somme che la stessa è stata condannata a pagare TR per le causali sub 1), 2) e 3) con la franchigia di euro 1.000,00 quanto al punto 1);
4) dichiara integralmente compensate le spese di lite tra convenuta chiamante e terza chiamata.
Così deciso in Cuneo il 28/04/2025
Il Giudice
Dott. Roberta Bonaudi
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